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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 26/11/2025, n. 3437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3437 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. 3739/2024 R.G.
TRIBUNALE DI LECCE SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in persona del Giudice Onorario, Dr.ssa Linda Fabiana Nicoletti, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta al n. 3739/2024 R.G.,
TRA
i Sigg:
nato il [...] in [...], c.f. calcolato Parte_1 C.F._1 residente in [...], nata il [...] in [...], c.f. calcolato Parte_2
residente in [...], nato il [...] C.F._2 Parte_3 in Brasile, c.f. calcolato , residente in [...], C.F._3 Parte_4
nata il [...] in [...], c.f. calcolato residente in [...], e C.F._4 [...]
nata il [...] in [...], c.f. calcolato , Parte_5 C.F._5 residente in [...], tutti rappresentati e difesi dall'avv.to Marco Mellone del Foro di Bologna (C.F.
, in virtù di procura rilasciata per atto pubblico notarile brasiliano, C.F._6 tradotta e legalizzata (cfr. doc. 1), domiciliati presso lo studio dell'Avv. Marco Mellone in Viale
Aldini n. 3, 40136, Bologna,
- ricorrenti -
CONTRO
, in persona del Ministro legale rappresentante p.t., rappresentato Controparte_1
e difeso, ex lege, dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce
- resistente –
con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: riconoscimento cittadinanza italiana jure sanguinis
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
* * * * * * * * *
Con ricorso iscritto a ruolo il 31.05.2024, i ricorrenti come sopra identificati, chiedono che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani “iure sanguinis” in virtù della comune discendenza dell'avo nato a [...] il [...], cittadino italiano, emigrato Persona_1 successivamente in Brasile dopo aver contratto matrimonio in Italia nel 1895 con . Persona_2
Il per il tramite dell'Avvocatura dello Stato, costituitasi con memoria del 22 Controparte_1 ottobre 2024, non contesta il merito del diritto azionato ma rappresenta la persistenza, in sede amministrativa, di un doppio binario procedimentale, imputabile alla vigenza del quadro normativo formale (art. 15 l. 91/1992), e domanda la compensazione delle spese.
È intervenuto il PM presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Lecce, il quale ha espresso il parere positivo.
All'udienza del 24.11.2025, previa trattazione scritta della causa e a seguito di termine concesso alle parti per il deposito di note di udienza, il fascicolo è stato trattenuto dal Gop assegnatario per la decisione.
FATTO
Con ricorso ex artt. 281-undecies e ss. c.p.c., i sigg. Parte_1 Parte_2
e
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5
rappresentati e difesi come in atti, hanno convenuto in giudizio il
[...] [...]
chiedendo l'accertamento del loro status di cittadini italiani iure sanguinis. CP_1
Espongono i ricorrenti di essere discendenti diretti dell'av nato a [...] il 9 Persona_1
maggio 1873, cittadino italiano, emigrato successivamente in Brasile dopo aver contratto matrimonio in Italia nel 1895 con . La documentazione allegata comprova che l'avo Persona_2 non si naturalizzò mai brasiliano, come attestato dalle competenti autorità (cfr. certificati di non naturalizzazione e non iscrizione alle liste elettorali).
Dall'unione coniugale nacque, in Brasile, la figli (1914), la quale contrasse Persona_3 matrimonio con e generò il figli (1931). Controparte_2 Persona_4
Quest'ultimo sposò nel 1970 dalla cui discendenza provengono gli Persona_5 odierni ricorrenti.
* * * * * * * * *
2 Preliminarmente vi è da evidenziare che in data successiva all'instaurazione del presente giudizio,
è intervenuta la sentenza n.142 del 18 luglio 2025 della Corte costituzionale, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 17 settembre 2025, con cui sono state dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate in via principale da vari Tribunali (tra cui Bologna, Roma,
Milano e Firenze) aventi ad oggetto l'art. 1, comma 1, lett. a), della legge 5 febbraio 1992, n. 91, nella parte in cui consente l'acquisizione della cittadinanza italiana iure sanguinis senza limiti generazionali, anche in assenza di un effettivo legame con la comunità nazionale.
La Corte ha ritenuto che le censure formulate, pur ponendo temi di rilievo, non fossero ammissibili in quanto formulate in termini tali da non consentire un'effettiva verifica della lesione dei parametri costituzionali invocati. In particolare, la Consulta ha rilevato che l'ordinamento italiano, nel riconoscere la cittadinanza iure sanguinis, esercita una prerogativa riservata al legislatore, che gode di un'ampia discrezionalità in materia, anche alla luce degli obblighi internazionali e sovranazionali.
Nella medesima pronuncia, la Corte ha anche chiarito che le disposizioni del decreto-legge 15 marzo
2025, n. 36, conv. con mod. in legge 10 maggio 2025, n. 67 – che intervengono sul regime della cittadinanza iure sanguinis – non trovano applicazione nei giudizi promossi anteriormente alla data del 27 marzo 2025, ribadendo il principio della non retroattività della norma sopravvenuta.
Alla luce di tale autorevole intervento, che ha fugato i dubbi interpretativi e sistematici prospettati da parte ricorrente, e considerato che le parti sono state invitate a prendere posizione in ordine alle questioni di costituzionalità sollevate in analoghi giudizi, può ritenersi definitivamente superato ogni profilo di incertezza circa la perdurante vigenza ed efficacia delle disposizioni oggetto del presente giudizio.
Pertanto, non residuando più ostacoli interpretativi né profili di rilevanza costituzionale, la domanda proposta può essere esaminata e accolta nel merito, alla luce del quadro normativo applicabile ratione temporis.
MOTIVAZIONE IN DIRITTO
L'ordinamento italiano ha sempre previsto la trasmissione della cittadinanza per discendenza, come emerge dall'art. 4 del Codice civile del 1865, dall'art. 1 della legge n. 555 del 1912 e, oggi, dall'art. 1 della legge n. 91 del 1992. È accertato che era cittadino italiano e che non ha Persona_1 mai rinunciato né perso la cittadinanza, né acquisito quella brasiliana, con conseguente trasmissione dello status alla figlia Persona_3
La particolarità del caso riguarda la trasmissione attraverso linea materna in epoca precedente all'entrata in vigore della Costituzione. La disciplina allora vigente non consentiva alle donne italiane di trasmettere la cittadinanza ai figli nati da padre straniero. Tale discriminazione è stata
3 rimossa dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 30 del 1983, che ha dichiarato illegittima la preclusione basata sul genere, e successivamente dalla sentenza delle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione n. 4466 del 2009, la quale ha chiarito che l'eliminazione della discriminazione produce effetti retroattivi anche con riferimento a situazioni anteriori al 1° gennaio 1948, ogniqualvolta gli effetti della normativa illegittima si siano protratti dopo tale data.
Il principio affermato dalla Suprema Corte trova costante applicazione nella giurisprudenza di merito, la quale riconosce la cittadinanza italiana ai discendenti di donne italiane che avevano perso la cittadinanza in forza delle norme discriminatorie previgenti, ormai espunte dall'ordinamento.
Pertanto, non solo era cittadina italiana per nascita, ma, per effetto della Persona_3 rimozione del limite discriminatorio, ha trasmesso lo status civitatis al figli Persona_4
da cui deriva la posizione soggettiva degli odierni ricorrenti.
[...]
Le osservazioni svolte dall'Avvocatura dello Stato in ordine all'impossibilità dell'amministrazione di applicare retroattivamente i principi elaborati dalla giurisprudenza non incidono sulla presente controversia, poiché i limiti amministrativi derivano esclusivamente dal dettato normativo vigente e non possono comprimere la giurisdizione ordinaria nell'accertamento dello status civitatis.
L'esistenza di un “doppio binario”, come evidenziato dalla difesa erariale, conferma la necessità della tutela giurisdizionale, unica sede in cui è possibile riconoscere la cittadinanza italiana con decorrenza coerente con i principi costituzionali e con la pronuncia delle Sezioni Unite.
La documentazione prodotta dimostra in modo pieno la continuità della linea di trasmissione,
l'assenza di cause di perdita o rinuncia della cittadinanza e la piena applicabilità dei principi che hanno eliminato la discriminazione nella trasmissione per linea materna.
I ricorrenti devono pertanto essere riconosciuti cittadini italiani sin dalla nascita.
Quanto all'interesse ad agire, attesa la natura esclusivamente giudiziale della tutela nei casi di discendenza materna anteriore al 1948 rende superflua ogni valutazione in ordine all'interesse ad agire, che deve ritenersi insito nell'impossibilità dell'amministrazione di procedere al riconoscimento richiesto.
Le spese di lite possono tuttavia compensarsi stante l'impossibilità dell'Amministrazione, in assenza di un intervento del legislatore, a far luogo alla diretta applicazione dei nuovi principi introdotti dalla Corte di Cassazione in materia di trasmissione in linea femminile della cittadinanza iure sanguinis, essendo la predetta legata alla lettera di una disposizione ancora vigente.
4
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce - Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'unione europea, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto dai Sig.ri: nato il [...] in Parte_1 Parte_1
Brasile, c.f. calcolato residente in [...], C.F._1 Pt_2 Parte_2
nata il [...] in [...], c.f. calcolato residente in [...], C.F._2 [...]
nato il [...] in [...], c.f. calcolato , residente Parte_3 Pt_1 C.F._3 in Brasile, nata il [...] in [...], c.f. calcolato Parte_4 Pt_1
residente in [...], e nata il C.F._4 Parte_5
29.04.1989 in Brasile, c.f. calcolato , residente in [...], così provvede: C.F._5
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
2. ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, Controparte_1
di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
3. spese compensate.
Lecce, 26.11.2025.
Il Giudice Onorario
Dr.ssa Linda Fabiana Nicoletti
5
TRIBUNALE DI LECCE SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in persona del Giudice Onorario, Dr.ssa Linda Fabiana Nicoletti, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta al n. 3739/2024 R.G.,
TRA
i Sigg:
nato il [...] in [...], c.f. calcolato Parte_1 C.F._1 residente in [...], nata il [...] in [...], c.f. calcolato Parte_2
residente in [...], nato il [...] C.F._2 Parte_3 in Brasile, c.f. calcolato , residente in [...], C.F._3 Parte_4
nata il [...] in [...], c.f. calcolato residente in [...], e C.F._4 [...]
nata il [...] in [...], c.f. calcolato , Parte_5 C.F._5 residente in [...], tutti rappresentati e difesi dall'avv.to Marco Mellone del Foro di Bologna (C.F.
, in virtù di procura rilasciata per atto pubblico notarile brasiliano, C.F._6 tradotta e legalizzata (cfr. doc. 1), domiciliati presso lo studio dell'Avv. Marco Mellone in Viale
Aldini n. 3, 40136, Bologna,
- ricorrenti -
CONTRO
, in persona del Ministro legale rappresentante p.t., rappresentato Controparte_1
e difeso, ex lege, dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce
- resistente –
con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: riconoscimento cittadinanza italiana jure sanguinis
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
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Con ricorso iscritto a ruolo il 31.05.2024, i ricorrenti come sopra identificati, chiedono che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani “iure sanguinis” in virtù della comune discendenza dell'avo nato a [...] il [...], cittadino italiano, emigrato Persona_1 successivamente in Brasile dopo aver contratto matrimonio in Italia nel 1895 con . Persona_2
Il per il tramite dell'Avvocatura dello Stato, costituitasi con memoria del 22 Controparte_1 ottobre 2024, non contesta il merito del diritto azionato ma rappresenta la persistenza, in sede amministrativa, di un doppio binario procedimentale, imputabile alla vigenza del quadro normativo formale (art. 15 l. 91/1992), e domanda la compensazione delle spese.
È intervenuto il PM presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Lecce, il quale ha espresso il parere positivo.
All'udienza del 24.11.2025, previa trattazione scritta della causa e a seguito di termine concesso alle parti per il deposito di note di udienza, il fascicolo è stato trattenuto dal Gop assegnatario per la decisione.
FATTO
Con ricorso ex artt. 281-undecies e ss. c.p.c., i sigg. Parte_1 Parte_2
e
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5
rappresentati e difesi come in atti, hanno convenuto in giudizio il
[...] [...]
chiedendo l'accertamento del loro status di cittadini italiani iure sanguinis. CP_1
Espongono i ricorrenti di essere discendenti diretti dell'av nato a [...] il 9 Persona_1
maggio 1873, cittadino italiano, emigrato successivamente in Brasile dopo aver contratto matrimonio in Italia nel 1895 con . La documentazione allegata comprova che l'avo Persona_2 non si naturalizzò mai brasiliano, come attestato dalle competenti autorità (cfr. certificati di non naturalizzazione e non iscrizione alle liste elettorali).
Dall'unione coniugale nacque, in Brasile, la figli (1914), la quale contrasse Persona_3 matrimonio con e generò il figli (1931). Controparte_2 Persona_4
Quest'ultimo sposò nel 1970 dalla cui discendenza provengono gli Persona_5 odierni ricorrenti.
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2 Preliminarmente vi è da evidenziare che in data successiva all'instaurazione del presente giudizio,
è intervenuta la sentenza n.142 del 18 luglio 2025 della Corte costituzionale, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 17 settembre 2025, con cui sono state dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate in via principale da vari Tribunali (tra cui Bologna, Roma,
Milano e Firenze) aventi ad oggetto l'art. 1, comma 1, lett. a), della legge 5 febbraio 1992, n. 91, nella parte in cui consente l'acquisizione della cittadinanza italiana iure sanguinis senza limiti generazionali, anche in assenza di un effettivo legame con la comunità nazionale.
La Corte ha ritenuto che le censure formulate, pur ponendo temi di rilievo, non fossero ammissibili in quanto formulate in termini tali da non consentire un'effettiva verifica della lesione dei parametri costituzionali invocati. In particolare, la Consulta ha rilevato che l'ordinamento italiano, nel riconoscere la cittadinanza iure sanguinis, esercita una prerogativa riservata al legislatore, che gode di un'ampia discrezionalità in materia, anche alla luce degli obblighi internazionali e sovranazionali.
Nella medesima pronuncia, la Corte ha anche chiarito che le disposizioni del decreto-legge 15 marzo
2025, n. 36, conv. con mod. in legge 10 maggio 2025, n. 67 – che intervengono sul regime della cittadinanza iure sanguinis – non trovano applicazione nei giudizi promossi anteriormente alla data del 27 marzo 2025, ribadendo il principio della non retroattività della norma sopravvenuta.
Alla luce di tale autorevole intervento, che ha fugato i dubbi interpretativi e sistematici prospettati da parte ricorrente, e considerato che le parti sono state invitate a prendere posizione in ordine alle questioni di costituzionalità sollevate in analoghi giudizi, può ritenersi definitivamente superato ogni profilo di incertezza circa la perdurante vigenza ed efficacia delle disposizioni oggetto del presente giudizio.
Pertanto, non residuando più ostacoli interpretativi né profili di rilevanza costituzionale, la domanda proposta può essere esaminata e accolta nel merito, alla luce del quadro normativo applicabile ratione temporis.
MOTIVAZIONE IN DIRITTO
L'ordinamento italiano ha sempre previsto la trasmissione della cittadinanza per discendenza, come emerge dall'art. 4 del Codice civile del 1865, dall'art. 1 della legge n. 555 del 1912 e, oggi, dall'art. 1 della legge n. 91 del 1992. È accertato che era cittadino italiano e che non ha Persona_1 mai rinunciato né perso la cittadinanza, né acquisito quella brasiliana, con conseguente trasmissione dello status alla figlia Persona_3
La particolarità del caso riguarda la trasmissione attraverso linea materna in epoca precedente all'entrata in vigore della Costituzione. La disciplina allora vigente non consentiva alle donne italiane di trasmettere la cittadinanza ai figli nati da padre straniero. Tale discriminazione è stata
3 rimossa dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 30 del 1983, che ha dichiarato illegittima la preclusione basata sul genere, e successivamente dalla sentenza delle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione n. 4466 del 2009, la quale ha chiarito che l'eliminazione della discriminazione produce effetti retroattivi anche con riferimento a situazioni anteriori al 1° gennaio 1948, ogniqualvolta gli effetti della normativa illegittima si siano protratti dopo tale data.
Il principio affermato dalla Suprema Corte trova costante applicazione nella giurisprudenza di merito, la quale riconosce la cittadinanza italiana ai discendenti di donne italiane che avevano perso la cittadinanza in forza delle norme discriminatorie previgenti, ormai espunte dall'ordinamento.
Pertanto, non solo era cittadina italiana per nascita, ma, per effetto della Persona_3 rimozione del limite discriminatorio, ha trasmesso lo status civitatis al figli Persona_4
da cui deriva la posizione soggettiva degli odierni ricorrenti.
[...]
Le osservazioni svolte dall'Avvocatura dello Stato in ordine all'impossibilità dell'amministrazione di applicare retroattivamente i principi elaborati dalla giurisprudenza non incidono sulla presente controversia, poiché i limiti amministrativi derivano esclusivamente dal dettato normativo vigente e non possono comprimere la giurisdizione ordinaria nell'accertamento dello status civitatis.
L'esistenza di un “doppio binario”, come evidenziato dalla difesa erariale, conferma la necessità della tutela giurisdizionale, unica sede in cui è possibile riconoscere la cittadinanza italiana con decorrenza coerente con i principi costituzionali e con la pronuncia delle Sezioni Unite.
La documentazione prodotta dimostra in modo pieno la continuità della linea di trasmissione,
l'assenza di cause di perdita o rinuncia della cittadinanza e la piena applicabilità dei principi che hanno eliminato la discriminazione nella trasmissione per linea materna.
I ricorrenti devono pertanto essere riconosciuti cittadini italiani sin dalla nascita.
Quanto all'interesse ad agire, attesa la natura esclusivamente giudiziale della tutela nei casi di discendenza materna anteriore al 1948 rende superflua ogni valutazione in ordine all'interesse ad agire, che deve ritenersi insito nell'impossibilità dell'amministrazione di procedere al riconoscimento richiesto.
Le spese di lite possono tuttavia compensarsi stante l'impossibilità dell'Amministrazione, in assenza di un intervento del legislatore, a far luogo alla diretta applicazione dei nuovi principi introdotti dalla Corte di Cassazione in materia di trasmissione in linea femminile della cittadinanza iure sanguinis, essendo la predetta legata alla lettera di una disposizione ancora vigente.
4
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce - Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'unione europea, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto dai Sig.ri: nato il [...] in Parte_1 Parte_1
Brasile, c.f. calcolato residente in [...], C.F._1 Pt_2 Parte_2
nata il [...] in [...], c.f. calcolato residente in [...], C.F._2 [...]
nato il [...] in [...], c.f. calcolato , residente Parte_3 Pt_1 C.F._3 in Brasile, nata il [...] in [...], c.f. calcolato Parte_4 Pt_1
residente in [...], e nata il C.F._4 Parte_5
29.04.1989 in Brasile, c.f. calcolato , residente in [...], così provvede: C.F._5
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
2. ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, Controparte_1
di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
3. spese compensate.
Lecce, 26.11.2025.
Il Giudice Onorario
Dr.ssa Linda Fabiana Nicoletti
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