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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/03/2025, n. 1073 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1073 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
II SEZIONE LAVORO e PREVIDENZA
La Corte nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Maria Pia Di Stefano Presidente rel.
Dott. Eliana Romeo Consigliere
Dott. Roberto Bonanni Consigliere
all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 18/03/2025
nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 3304/2023
vertente tra
Parte_1
Parte appellante - appellata incidentale contro
CP_1 Parte_2 (Avv. USAI DANIELA)
Parte appellata- appellante incidentale nonché
Controparte_2
Parte appellata,
Controparte_3 ERTO)
Parte appellata,
Controparte_4
Parte appellata,
Parte_1 quale Compagnia assicuratrice di Controparte_5
[...] (Avv. ABRIGNANI IGNAZIO)
Parte appellata Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
con motivazione contestuale
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1502/2023 emessa dal Tribunale di Velletri in funzione di Giudice del Lavoro in data 6.12.2023
Conclusioni: come da scritti difensivi in atti
FATTO e DIRITTO
1.- Con la sentenza in oggetto, in parziale accoglimento del ricorso proposto da [...] è stata condannata al risarcimento del CP 2 la convenuta " Controparte 6 danno c.d. "differenziale" derivato al ricorrente dall'infortunio sul lavoro del 3.8.2011, con diritto di manleva nei confronti della al netto della franchigia di euro 5.000,00), Parte 1 prescritta ogni pretesa risarcitoria a carico del convenuto Controparte 3 e del terzo chiamato Controparte_5 è stata altresì condannata al pagamento delle spese, compensate nei La Controparte_6 rapporti tra le altre parti. Avverso detta pronuncia propongono appello principale la Parte 1 ed incidentale la CP 1 Parte_2
, quest'ultima limitatamente alla pronuncia con la quale il primo giudice ha stabilito il diritto di manleva "al netto della franchigia di Euro 5.000,00".
Si costituiscono le altre parti contestando le altrui doglianze per quanto di interesse.
Sostituita l'udienza odierna udienza con il deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa come da dispositivo in calce, con sentenza e contestuale motivazione.
OOOOOOO
2.- Il Tribunale ha così descritto lo svolgimento del processo di primo grado: "... la parte ricorrente ha dedotto
(a) di avere lavorato alle dipendenze della parte convenuta Controparte_6 svolgendo mansioni di operaio carpentiere in azienda metalmeccanica,
(b) di avere subito, in data 3.08.2011, un infortunio sul lavoro, dal quale è derivato lo schiacciamento del piede sinistro per opera di un automezzo (c.d. "muletto") guidato da
[...] CP 3 che pure stava prestando la sua attività lavorativa nel medesimo luogo,
,
(c) di avere subito, per effetto del suddetto infortunio, l'amputazione del piede sinistro, (d) che la AUSL territorialmente competente ha ritenuto che la parte ricorrente, all'esito del predetto infortunio, è idonea a svolgere solo lavori sedentari e che non comportino prolungata stazione eretta e sollevamento di pesi,
(e) di essere stato licenziato dalla parte convenuta Controparte_6 in data 6.02.2014, in quanto ritenuto non più idoneo alla mansione e in ragione dell'impossibilità di reimpiego in altre mansioni, (f) di avere trovato, dopo il licenziamento, soltanto brevi lavori da operaio agricolo e di essere disoccupato dal 2020 (g) di ricevere da una rendita mensile di euro 259,07 (di cui euro 115,88 a titolo di danno patrimoniale ed euro 143,19 a titolo di danno biologico), ben inferiore alle retribuzioni mensili (di circa euro 1.200,00 netti) e alla retribuzione annuale (da ultimo pari a euro 20.128,00 lordi) che riceveva in costanza di rapporto di lavoro con la parte convenuta Controparte_6 (h) che il datore di lavoro Controparte_6 è tenuto, ai sensi dell'art. 2087 c.c. e/o degli artt. 2043, 2049 e 2054, co. 1, c.c. al risarcimento del danno (differenziale) cagionato alla parte ricorrente, non avendo impedito il verificarsi del suddetto incidente,
(i) che il danno biologico permanente subito è pari al 31% e che, essendo l'incidente avvenuto quando la parte ricorrente aveva 35 anni, tale danno è quantificabile in euro 113.189,20 e stimabile, al netto di quello già capitalizzato in rendita da (euro 46.145,76), in euro 67.043,44, CP (1) che il danno biologico temporaneo totale, non indennizzato da è relativo a 120 giorni e pari a euro 13.272,00 (euro 110,60 x 128 giorni), e che il danno biologico temporaneo parziale al 50%, parimenti non indennizzato da è relativo a 70 giorni e pari a euro 3.871,00 (euro
55,30 x 120 giorni), secondo le tabelle del Tribunale di Roma aggiornate al 2019, per un totale di complessivi euro 17.143,00,
(m) di avere inoltre subito un danno morale quantificabile in euro 45.616,27 (stimato applicando una maggiorazione del 35% sul danno biologico temporaneo e permanente, pari a euro 130.332,20),
(n) di avere inoltre diritto all'aumento del risarcimento a titolo di personalizzazione, da quantificarsi tramite una maggiorazione del 30% del danno biologico temporaneo e permanente e altresì del danno morale,
(o) di avere subito altresì un danno patrimoniale pari alle retribuzioni lavorative perse per effetto del licenziamento del 4.02.2014 per inidoneità al lavoro di operaio carpentiere in azienda metalmeccanica (danno quantificato in relazione al periodo dal 4.02.2014 al 28.02.2021, anche ai sensi dell'art. 137, co. 1, del D. Lgs. n. 209/2005 e previa rivalutazione eseguita in applicazione del coefficiente FOI, nella misura di euro 140.895,99), detratto quanto già indennizzato da per poste omogenee nel medesimo periodo (euro 10.245,28), per un totale di euro 130.650,71 lordi, (p) di avere pure diritto al danno patrimoniale futuro, stimato moltiplicando la differenza tra il reddito annuo che il lavoratore avrebbe percepito in assenza dell'infortunio o della lesione (nel caso di specie pari a euro 20.128,00) il reddito presunto che il medesimo lavoratore percepirà, verosimilmente, in conseguenza della diminuita capacità lavorativa specifica, detratto lo scarto tra la durata presunta della vita biologica e la durata della vita lavorativa residua e detratta la capitalizzazione del danno patrimoniale già effettuata da
(q) di avere diritto al risarcimento delle future spese mediche da sostenere in conseguenza dell'infortunio di cui sopra,
(r) di avere diritto al risarcimento del danno patrimoniale, da perdita di chance, correlato all'impossibilità di svolgere in futuro attività lavorative confacenti alle proprie attitudini e condizioni personali (cfr. Cass. n. 12211/2015),
(s) anche la parte convenuta Controparte_3 è tenuta, ai sensi degli artt. 2043 e 2054, co. 1,
c.c. al risarcimento del predetto danno. Controparte_6 contestandoSi è costituita in giudizio la parte convenuta limitatamente a taluni profili - le affermazioni della parte ricorrente, eccependo l'intervenuta prescrizione dei diritti vantati da quest'ultima e chiedendo il rigetto del ricorso. La parte convenuta in questione ha inoltre evidenziato che anch'egli Controparte_3 convenuto in giudizio dalla parte ricorrente - non sarebbe un lavoratore operante alle dipendenze di a un lavoratore operante alle dipendenze di CP_5 Controparte_6 Parte 1 (già [...]. Ha pure presentato istanza di chiamata in causa del terzo
), presentando domanda di manleva nei Controparte_8 confronti dello stesso.
Controparte_3 contestando leSi è inoltre costituita in giudizio la parte convenuta affermazioni della parte ricorrente, eccependo l'intervenuta prescrizione dei diritti vantati da quest'ultima e chiedendo il rigetto del ricorso. La predetta parte convenuta ha pure presentato istanza di chiamata in causa del terzo ARCH..... CP 5 quale proprio datore di lavoro all'epoca del sinistro per cui vi è causa, presentando domanda di manleva nei confronti dello stesso. Il terzo chiamato Parte_1 si è poi tempestivamente costituito in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso, aderendo ad adiuvandum all'eccezione di prescrizione dei diritti vantati dalla parte ricorrente sollevata dalla parte convenuta Controparte_6 ammettendo l'esistenza dell'obbligazione di garanzia in favore di tale parte convenuta, eccependo l'esistenza di un massimale di euro 2.500.000,00 per la responsabilità civile generale (R.C.) per la responsabilità civile verso prestatori di lavoro soggetti all'obbligo di assicurazione
(R.C.O.), nonché l'esistenza di una franchigia fissa di euro 5.000,00 per gli infortuni sul lavoro, ed eccependo inoltre l'inoperatività del contratto di assicurazione in caso di mancato pagamento dei relativi premi per opera dell'assicurato. chiedendo ilSi è pure costituito tempestivamente in giudizio il terzo chiamato CP 5 rigetto del ricorso, eccependo l'intervenuta prescrizione dei diritti vantati dalla parte ricorrente nei propri confronti. Il predetto terzo chiamato CP 5 ha dedotto che l'automezzo guidato dal proprio dipendente Controparte 3 sarebbe stato di proprietà della parte convenuta [...] CP_6 e ha evidenziato che non vi sarebbe prova del fatto che, al momento del sinistro,
Controparte_3 stesse agendo sulla base delle direttive impartite da CP_5 ha pure presentato istanza di chiamata in causa del terzoIl terzo chiamato CP_5 e/o del terzo Parte_1 (pur essendo Controparte_9 Controparte_6quest'ultimo già stato chiamato in causa dalla parte convenuta presentando domanda di manleva nei confronti di tali terzi. Con ordinanza del 30.03.2022 è stata autorizzata la chiamata in causa dei terzi
[...] Parte_1 e/o come richiesto dal terzo chiamato CP 5 Parte 1 Si è (nuovamente) costituita in giudizio stavolta in qualità di Parte 1 assicuratore di CP 5 e di terzo chiamato su istanza di quest'ultima, deducendo l'inoperatività del contratto di assicurazione in relazione alla ipotetica responsabilità civile di CP 5 nei confronti della parte ricorrente - in ragione della ritenuta CP 2 carenza della qualità di soggetto terzo in capo a quest'ultima, asseritamente derivante dalla sussistenza di un unico centro di imputazione di interessi e di rapporti giuridici tra CP 5
e Controparte_6 - e, in ogni caso, aderendo ad adiuvandum all'eccezione, sollevata da CP_5 di prescrizione dei diritti vantati dalla parte ricorrente nei confronti della stessa".
3. Ciò posto, il Tribunale ha ritenuto, sulla base delle evidenze documentali e degli atti tutti di
CP_1 Parte 2 non aveva adottato tutte le misure di prevenzione imposte causa, che la dall'art. 2087 c.c. come integrato dalle successive disposizioni del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, anche rispetto al rischio di interferenza di soggetti terzi operanti nei locali aziendali e negli altri luoghi di cui il primo ha la disponibilità.
Richiamata la giurisprudenza della Suprema Corte in tema di onere della prova del danno differenziale, il Tribunale ha reputato che, ponendosi la responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 c.c. come responsabilità di carattere contrattuale secondo lo schema dell'art. 1218 c.c., in base al quale il lavoratore deve allegare e provare l'esistenza dell'obbligazione lavorativa, l'esistenza del danno ed il nesso causale tra quest'ultimo e la prestazione, mentre il datore di lavoro la dipendenza del danno da causa a lui non imputabile, tale onere era stato assolto dal ricorrente ma non dal datore di lavoro, precisando che questi può andare esente da responsabilità ove dimostri di avere predisposto tutte le cautele compatibili con il grado di esigibilità per essere l'infortunio ricollegabile ad un comportamento colpevole del datore di lavoro, alla violazione di un obbligo di sicurezza e alla mancata predisposizione di misure idonee a prevenire ragioni di danno per i propri dipendenti, ed ove la condotta del lavoratore abbia assunto i caratteri dell'abnormità, dell'inopinabilità e della esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo e alle direttive ricevute, tenendo in considerazione il valore di confessione stragiudiziale ex art. 2735 c.c. che la giurisprudenza di legittimità attribuisce alla "denuncia di infortunio sul lavoro effettuata ex art. 53 d.P.R. n. 1124/65 nella parte in cui ne descrive, sia pur succintamente, le modalità di accadimento e/o ogni altra circostanza di fatto” (Cassazione civile sez. lav. 09 aprile 2013 n. 8611). Nella specie, in primo luogo la COS. Parte_2 aveva dichiarato nella denuncia di infortunio all' CP 7 che "durante le operazioni di spostamento e sistemazione di travi di ferro sul piazzale con l'ausilio di un muletto sollevatore il dipendente provvedeva a sistemare i morali in legno per l'alloggiamento delle travi, quando inavvertitamente veniva investito sul piede sinistro dalla ruota del muletto".
Inoltre, doveva ritenersi accertato tramite i documenti versati in atti e le deduzioni non contestate che:
(a) l'infortunio sul lavoro, consistito nello schiacciamento del piede sinistro del CP_2 per opera del muletto guidato dal convenuto Controparte_3 mentre la parte ricorrente stava frenando i movimenti della putrella agganciata tramite una fune alla forca del predetto muletto, si era verificato in un'area all'interno dello stabilimento aziendale della Controparte_6 e, segnatamente, nel piazzale all'aperto di fronte ai fabbricati aziendali e destinato allo stoccaggio e alla movimentazione dei materiali,
(b) tale piazzale all'aperto è un'area privata, non aperta al pubblico e riservata al transito di veicoli aziendali e dei lavoratori, (c) il medesimo stabilimento aziendale era utilizzato, di fatto o di diritto, anche dal terzo chiamato
CP_5 per lo svolgimento della sua attività di impresa, oltre che dalla parte convenuta
Controparte_6 (d) il terzo chiamato aveva la stessa sede legale, la stessa sede operativa e lo CP_5 stesso indirizzo della parte convenuta Controparte_6 Controparte_3 era, quantomeno formalmente, un dipendente del terzo (e) la parte convenuta e non della parte convenuta Controparte_6 anche chiamato CP 5 proprietaria del muletto
A fronte di ciò la Controparte_6 non aveva dedotto (né provato) l'esistenza di alcuno specifico fatto abnorme del lavoratore, determinante l'insorgere di rischi diversi da quelli connessi al normale svolgimento della prestazione (quando l'infortunio è avvenuto, il CP_2 stava semplicemente prestando la propria attività lavorativa in favore della parte convenuta, come di consueto), anzi aveva consentito che un soggetto (il CP 3 non appartenente alla propria organizzazione aziendale guidasse un automezzo aziendale, cioè il muletto che ha poi causato l'infortunio in danno della parte ricorrente, all'interno del proprio stabilimento. Non escludeva infine la responsabilità della Controparte_6 la consegna al ricorrente delle scarpe anti-infortunio, dispositivo peraltro inidoneo ad evitare danni derivanti dallo schiacciamento di un piede per opera di un automezzo carico e in movimento.
Riguardo alla quantificazione, la disposta CTU aveva evidenziato un danno biologico permanente pari al 25%, con una invalidità temporanea di 60 giorni al 50% ed incapacità lavorativa specifica nella misura del 50%, per un totale, applicando le tabelle del Tribunale di Milano, di
- euro 78.712,00 a titolo di danno biologico permanente stimato nella misura del 25% ed euro 32.271,00 a titolo di danno morale (per un totale di euro 110.983,00);
- euro 5.940,00 a titolo di danno biologico temporaneo totale per n. 60 giorni e di correlato danno morale (euro 99,00 complessivi al giorno);
- euro 2.970,00 a titolo di danno biologico temporaneo parziale al 50% per n. 60 giorni e di correlato danno morale (euro 49,50 complessivi al giorno).
Con la personalizzazione nella misura aggiuntiva massima, pari al 34%, tenuto conto dei risvolti pregiudizievoli che, secondo il consulente incaricato, l'infortunio aveva determinato sulla capacità lavorativa specifica della parte ricorrente, nonché tenuto conto delle condizioni soggettive personali e familiari della parte ricorrente al momento dell'infortunio, per come pacificamente risultanti dagli scritti difensivi della parte ricorrente, e dei risvolti relazionali di tale infortunio nel lungo periodo, e delle condizioni oggettive, sopra descritte, nelle quali è avvenuto l'infortunio all'interno dello stabilimento aziendale.
Pertanto, in ragione della suddetta personalizzazione, la parte ricorrente ha diritto al pagamento di euro 148.717,22 a titolo di danno biologico permanente e di correlato danno morale. Dal suddetto importo doveva detrarsi quanto pacificamente erogato e/o capitalizzato da CP_7 a titolo di danno biologico permanente (euro 46.145,76). Ha precisato il Tribunale che la sopravvenuta inidoneità allo svolgimento delle mansioni ed il successivo licenziamento da ciò motivato erano da apprezzarsi ai fini risarcitori tanto per le ricadute negative sul piano relazionale del fare reddituale (danno patrimoniale) e del fare areddituale (danno biologico), quanto per la distinta sfera della sofferenza morale, tenuto conto della "polifunzionalità valoriale" del lavoro come tutelata dall'ordinamento costituzionale, secondo quanto stabilito da Cass. Sez. L. 24.8.2023 n. 25191).
Il danno patrimoniale poteva essere quantificato nella somma corrispondente alle retribuzioni che la parte ricorrente avrebbe guadagnato continuando a prestare la propria attività di operaio carpentiere alle dipendenze della convenuta, detratto l'aliunde perceptum, quantificate nell'ultima retribuzione annuale (pacificamente pari a euro 20.128,00 lordi, cioè a euro 1.548,30 lordi per
13 mensilità all'anno) moltiplicata per il numero di anni e la frazione di essi intercorrenti tra la data del licenziamento (4.02.2014) e la data odierna, con detrazione della rendita erogata e/o capitalizzata da CP 7 a titolo di danno patrimoniale (pacificamente pari a euro 115,88 mensili) e delle retribuzioni percepite dalla parte ricorrente per lo svolgimento di altre attività lavorative nel periodo dal 4.02.2014 al 2020.
Le retribuzioni relative al rapporto di lavoro che sarebbe intercorso tra la parte ricorrente e la parte convenuta CP_1 Parte 2 el periodo dal 4.02.2014 al 28.02.2021 erano pacificamente ammontanti, a euro 140.895,99, salva la detrazione delle somme corrisposte e/o capitalizzate da CP 7, per poste omogenee, in relazione al medesimo periodo (pacificamente pari a euro 10.245,28): spettando quindi alla parte ricorrente, in riferimento al periodo suddetto e a titolo di danno patrimoniale, euro 130.650,71 (le somme spettanti alla parte ricorrente a titolo di danno patrimoniale in relazione al periodo dal 1.03.2021 alla data di deposito della presente pronuncia erano determinabili tramite meri calcoli matematici in base ai medesimi criteri sopra enunciati). La domanda di condanna al risarcimento del danno patrimoniale futuro poteva essere invece accolta esclusivamente in termini di danno da perdita di chance, poiché è incerta sia l'eventualità che la parte ricorrente avrebbe continuato a lavorare per la parte convenuta fino alla data di raggiungimento dell'età della pensione di vecchiaia sia l'eventualità che la società datrice di lavoro prosegua effettivamente la propria attività di impresa fino alla medesima data.
Pertanto il danno in questione era stimato in via equitativa nella misura del 20% delle retribuzioni annuali che la parte ricorrente, nata il [...] e avente quindi al momento della sentenza 47 anni, avrebbe percepito da questo momento fino al 67° anno di età (l'esatta quantificazione di tale danno poteva anch'essa avvenire, per opera parte ricorrente, direttamente in sede esecutiva o, all'occorrenza, in sede monitoria, tramite semplici calcoli matematici, cioè moltiplicando la retribuzione annuale da ultimo spettante alla parte ricorrente (euro 20.128,00 lordi) per il numero di anni e la frazione di essi intercorrenti tra la data di deposito della presente pronuncia e la data di raggiungimento dell'età di 67 anni (dunque il 29.05.2043) e calcolando poi, sulla somma così ottenuta, la percentuale del 20% (senza detrazione di quanto corrisposto e/o capitalizzato da CP 7 e di quanto eventualmente percepito dal lavoratore per lo svolgimento di ulteriori attività lavorative).
L'accoglimento, nei termini sopra indicati, della domanda di risarcimento del danno futuro determinava l'assorbimento della ulteriore domanda di condanna al risarcimento del danno patrimoniale correlato all'impossibilità di svolgere in futuro attività lavorative confacenti alle proprie attitudini e condizioni personali.
Le spese mediche future sarebbero rimaste a carico del ricorrente in difetto di idonea deduzione e prova.
3.1 Il Tribunale disattendeva poi l'eccezione di prescrizione sollevata dallaCP_1 Parte_2
[---] Trattandosi di responsabilità contrattuale, il termine era quello ordinario decennale: poiché l'infortunio sul lavoro era avvenuto il 3.08.2011 ed il ricorso giurisdizionale era stato depositato in data 22.04.2021 (e la relativa notificazione a mezzo posta nei confronti della Controparte_6
[...] era Parte 3 2.07.2021 e ricevuta dal destinatario il 6.07.2021), anche in mancanza di atti interruttivi stragiudiziali la suddetta notificazione aveva validamente interrotto il decorso dei termini prescrizionali. Il rigetto dell'eccezione di prescrizione operava anche nei confronti del terzo chiamato che vi aveva aderito ad adiunvadum. Parte_1
3.2. Era parzialmente fondata la domanda di manleva.
Parte 1 solo Delle eccezioni sulla inoperatività della garanzia, sollevate dalla quella della non indennizzabilità del danno in franchigia era fondata, in quanto non oggetto di contestazione sia nella sua sussistenza che nel suo ammontare, mentre il superamento del massimale di euro 2.500.000,00 per la responsabilità civile verso lavoratori soggetti all'obbligo di assicurazione CP 10 non si era verificato ed il mancato pagamento del premio assicurativo era stato genericamente dedotto oltre ad essere rimasto sfornito diProva.
-e alla Infine, la domanda risarcitoria rivolta ex art. 2043 e/o 2055 al CP_5 era assorbita dalla intervenuta prescrizione: anche a voler ritenere che il ricorrente avesse inviato al un primo atto stragiudiziale datato 27.03.2015 (spedito a mezzo posta il 30.03.2015 e consegnato il 7.04.2015) e poi agito a mezzo del ricorso giudiziale del 22.04.2021, era a quella data spirato sia il termine quinquennale ex art. 2947, co. 1, c.c. sia quello biennale ex art. 2947, co. 2,
C.C.
La prescrizione era maturata anche riguardo alla CP 5 non risultando atti interruttivi prima della integrazione del contraddittorio nei suoi confronti.
CP_6 (anche3.3. Le spese di lite, regolate secondo soccombenza nei rapporti con la riguardo alla CTU), yenivano compensate:
-nei confronti di ed CP 5 sussistendo gravi ed eccezionali ragioni "Tenuto conto delle concrete condizioni soggettive della parte ricorrente, per come risultanti dagli atti di causa, e facendo applicazione della più recente giurisprudenza costituzionale in materia di spese di lite nel processo del lavoro (cfr. C. Cost. n. 77/2018)"; il terzo chiamato
-nei rapporti tra la Controparte_6 er Parte_1 la peculiare posizione sostanziale e processuale rivestita da quest'ultimo; nei rapporti tra il terzo chiamato e l'ulteriore terzo chiamatoCP_5
[...] Parte 1 per la stessa ragione di cui sopra;
per lanei rapporti tra la parte convenuta Controparte_3 e il terzo chiamato CP 5 posizione processuale meramente adesiva del terzo chiamato rispetto a quella della parte convenuta.
Parte 14.- Con il primo motivo di appello la lamenta la mancanza di istruttoria sulla dinamica dell'infortunio, in grado di far emergere l'inadempimento posto in essere dal datore e/o eventuali negligenze delle parti coinvolte, in particolare dello stesso lavoratore, addetto alla sistemazione dei morali in legno per l'alloggiamento dei materiali, che non prevedeva in alcun modo lo stazionamento davanti al muletto o nelle vicinanze del mezzo in movimento. La responsabilità era perciò da ascriversi al lavoratore per non avere questi prestato la dovuta attenzione nel procedere avvicinandosi al muletto mentre lo stesso era in movimento e, tutt'al più, al conducente del mezzo, dipendente della Arch. le cui manovre, azzardate o non consentite, non erano state verificate in istruttoria.
In tal modo il giudice non aveva applicato i principi giurisprudenziali dallo stesso richiamati, tenuto altresì conto che la CP 1 Parte_2 aveva debitamente provato l'adozione di tutte le misure di prevenzione antinfortunistica (uso delle scarpe antinfortunistiche;
affidamento alla Ausilia srl della consulenza e assistenza sulle tematiche della gestione della sicurezza negli ambienti di lavoro nonché della valutazione dei rischi); che non era emersa alcuna prova circa il presunto inadempimento del datore e il relativo nesso di causalità; che non era stato accertato se la condotta posta in essere dal lavoratore rispondesse a precise direttive datoriali ovvero fosse frutto di una sua condotta arbitraria, non potendo pretendersi dal datore di lavoro l'adozione di accorgimenti per fronteggiare evenienze infortunistiche ragionevolmente impensabili.
Quindi la "carenza circa l'organizzazione dello svolgimento della ordinaria attività lavorativa della parte ricorrente e degli altri lavoratori" di cui alla impugnata sentenza non era emersa da alcun atto, e l'evento dannoso doveva essere attribuito a fatto e colpa dello stesso danneggiato e/o al conducente del muletto, dipendente della CP 5 e/o a quest'ultima, con conseguente caducazione della manleva o, in subordine, di una sua riduzione (ex art. 1223 c.c.).
Le censure sono infondate.
Non è stata attinta da gravame la pronuncia del primo giudice che richiama quanto dichiarato dalla Parte_2 nel denunciare all' CP 7 l'infortunio occorso al stessa datrice di lavoro ricorrente e che attribuisce a tale dichiarazione valenza di confessione stragiudiziale: la società descrive la dinamica del sinistro riferendo che il CP 2, mentre era intento ad assolvere alle sue mansioni, che erano quelle di "spostamento e sistemazione di travi di ferro sul piazzale con l'ausilio di un muletto sollevatore", "inavvertitamente veniva investito sul piede sinistro dalla ruota del muletto".
Ciò significa che, all'interno della medesima area, deputata sia allo stoccaggio che alla movimentazione dei materiali, di pertinenza della CP 1 Parte_2 ma utilizzata anche dalla doveva preparare gli alloggiamenti in Tegno per le putrelle, mentre il il CP 5 CP
, avrebbe dovuto sollevare le putrelle ed adagiarle su tali alloggiamenti. muletto condotto dal
Mansioni che venivano effettivamente svolte in questi termini dal ricorrente, in quanto la CP_1[...] Pt_2 dichiara nella stessa denuncia di cui sopra che “il dipendente provvedeva a sistemare i morali in legno per l'alloggiamento delle travi" prima di essere attinto dal mezzo investitore.
Dunque, è la stessa datrice di lavoro, che ben conosce le mansioni affidate al suo dipendente, a non operare alcun riferimento a manovre incongrue dell'operaio, o a suoi comportamenti abnormi, e men che meno ad attività di "ausilio" al - nel collocare le putrelle sul muletto. Circostanza, quest'ultima, del tutto estranea alla descrizione dell'infortunio fornita dalla stessa società datrice di lavoro all' CP_7.
Per altro verso, a tutto concedere, un fale comportamento del lavoratore, non certo abnorme, e/o un'eventuale manovra incongrua del non deporrebbero in ogni caso nel senso dell'esclusione della responsabilità del datore di lavoro, che avrebbe dovuto affrontare, in adempimento dei suoi doveri di organizzazione dell'attività aziendale nella tutela della salute e della sicurezza del lavoratore, un'evenienza non certo impensabile o ragionevolmente imprevedibile nella concreta dinamica lavorativa di uno stabilimento destinato ad operazioni promiscue ed in cui operano di fatto due imprese, spettando al datore di lavoro adempiere agli obblighi derivanti dalla propria posizione di garanzia, tra i quali anche quello di scongiurare il rischio di interferenza esattamente concretizzatosi.
E' stato a riguardo affermato in giurisprudenza che "In tema di prevenzione antinfortunistica, perché la condotta colposa del lavoratore faccia venir meno la responsabilità del datore di lavoro, occorre un vero e proprio contegno abnorme del lavoratore medesimo, configurabile come un fatto assolutamente eccezionale e del tutto al di fuori della normale prevedibilità, quale non può considerarsi la condotta che si discosti fisiologicamente dal virtuale ideale (Cass.pen. sez. IV, 14/03/2014, n.22249).
Resta da osservare, sulla base della documentazione medica prodotta dal ricorrente in ordine alla tipologia dell'infortunio e delle lesioni conseguenti, che alcuna efficienza in termini di predisposizione delle misure ex art. 2087 c.c. - avrebbe potuto presentare la consegna di ordinarie scarpe antinfortunistiche, che peraltro nel verbale di accesso al pronto soccorso non risultano indossate dall'infortunato. Anche l'affidamento alla Ausilia della predisposizione di un piano di prevenzione e sicurezza non appare conferente, atteso che viene del tutto taciuto quali sarebbero stati i risultati di tale attività, concretamente tradottisi in osservanza di norme di prevenzione e cautela da parte del datore di lavoro.
Conclusivamente sul punto, alcuna censura può essere mossa alla gravata pronuncia per non avere il Tribunale dato corso all'istruttoria sulla dinamica dell'infortunio.
4.1 -Con ulteriore doglianza, mossa nel medesimo motivo di appelle, l'appellante principale lamenta la mancata estensione ex art. 1310 c.c. ai coobbligati in solido CP_5
- e suo datore di lavoro, dell'efficacia interruttiva del termine prescrizionale riconducibile ad una missiva inviata dal lavoratore alla sola CP_1 Parte_2 nel settembre 2017.
La censura non è fondata.
Invero, ove anche operante il richiamato meccanismo di estensione dell'effetto interruttivo ex art. 1310 c.c., resta il fatto che la responsabilità dei soggetti in tesi coobbligati con la CP_1[...] Pt_2 (in particolare quella del nelle manovre di conduzione del mezzo investitore) non è
-
stata accertata, né può esserlo in queste sede di gravame, ed invero: in primo grado la pronuncia sulla prescrizione del diritto al risarcimento dei danni nei confronti del citato - e del suo datore di lavoro CP 5 è stata adottata in via del tutto preliminare ed assorbente il merito, in sostanza quale ragione più liquida del decidere;
in appello l'accertamento di tale responsabilità non è stato in alcun modo richiesto, nè in via incidentale dal danneggiato (che ha espressamente dichiarato non avervi interesse), né in verità dall'appellante principale, che concentra le sue doglianze sulla esclusiva o concorrente responsabilità del lavoratore rispetto a quella datoriale e che solo genericamente richiama, in qualche passo dell'atto di impugnazione, la figura del come presente sul teatro dei fatti e come possibile corresponsabile dell'evento, ma senza descriverne in modo specifico la condotta causativa del danno, fondante una sua responsabilità. In ogni caso, l'appellante si duole della mancata istruttoria sulla dinamica Parte_1 dell'infortunio (con riguardo alle istanze formulate in primo grado dalle altre parti), ma non chiede di procedersi in tal senso nelle conclusioni di appello;
per altro verso, anche la sua assicurata
CP 1 Parte_2 , pur avendo richiesto prova per testi in primo grado, non reitera - come suo onere - tale richiesta in sede di gravame.
5.- Con un secondo motivo di appeello la lamenta l'erroneo Parte_1 accoglimento della domanda di manleva presentata dalla in ordine ai danni Controparte_6 patrimoniali derivanti dal licenziamento del 4.2.2014, secondo l'appellante da escludersi dalla garanzia in quanto derivanti da un atto (il recesso) di iniziativa del datore di lavoro, che ha ritenuto unilateralmente inidoneo il lavoratore con conseguente impossibilità di reimpiego in altre mansioni.
In ogni caso il danno era stato erroneamente calcolato.
Premesso che la contestazione dell'operatività della garanzia assicurativa non integra un'eccezione in senso proprio, attinente ad un fatto impeditivo-estintivo del diritto dell'assicurato, ma costituisce una mera difesa che investe i fatti costitutivi della domanda, dunque deducibile per la prima volta in appello, la Corte reputa, tuttavia, l'eccezione infondata nel merito.
E' appena il caso di osservare che la decisione di procedere al licenziamento non è stata frutto di una libera scelta della Parte 2 , ma è stata necessitata dalla sopravvenuta inidoneità alle Con mansioni del -, cagionata dall'infortunio; d'altro canto la legittimità del recesso, ivi compreso il rispetto della procedura di verifica di tutte le possibilità di ricollocamento, non è stata mai contestata dal lavoratore ed è invero pacifica in causa. 66Pertanto, tenuto conto che a termini di polizza la Società si obbliga....a tenere indenne
Parte 4 ...di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile : - ai sensi degli 1 artt. 10 e 11 del DPR del 30.6.1965 n. 1124 dell'art. 13 del D. Lgs 23.2.2000 m. 38, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro subordinato da lui dipendenti;
- ai sensi del c.c. a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina dei citati DPR 1124/65 e e D. Lgs 38/2000, cagionati ai suddetti prestatori di lavoro, per morte o lesioni personali da infortunio dalle quali sia derivata una lesione permanente non inferiore al 6%....", i pregiudizi economici derivanti dal licenziamento quale atto necessitato dall'infortunio rientrano a pieno titolo nella garanzia assicurativa e nel diritto di manleva.
Sostiene poi l'appellante la errata determinazione del quantum dovuto al lavoratore a seguito del licenziamento, in particolare per avere il giudice riconosciuto l'importo integrale che sarebbe spettato allo stesso in ipotesi di ordinaria attività lavorativa in assenza di licenziamento ed al contempo un danno da incapacità lavorativa specifica del 20%, ciò costituendo una indebita duplicazione risarcitoria, dovendo considerare anche la possibilità per il soggetto di trovare in futuro un'altra occupazione.
La Suprema Corte aveva infatti stabilito che "Qualora il soggetto abbia riportato una lesione permanente che riduca la sua capacità lavorativa specifica e abbia perso il lavoro a causa di tale lesione, «il danno patrimoniale percepito non è pari all'intera portata di quegli emolumenti ma a quella somma, capitalizzata, proporzionalmente ridotta in virtù della percentuale di incapacità lavorativa specifica»...; «ove il danno fosse parametrato alla perdita degli emolumenti perduti senza considerare la mantenuta, benché ridotta, capacità di guadagno del soggetto, il soggetto danneggiato verrebbe a lucrare indebitamente una somma pari alle intere entrate precedenti, perdute, senza più dover svolgere alcuna attività lavorativa, venendo a conseguire un indebito vantaggio». (Corte di Cassazione, ordinanza 23 maggio 2023, n. 14241)
Inoltre, non era stato documentato e provato che, dopo il licenziamento, parte danneggiata non aveva svolto alcuna attività lavorativa (stante l'assenza in atti di certificazioni uniche e dichiarazioni dei redditi).
Le censure sono infondate.
A ben leggere la sentenza da pag. 18 in avanti, il giudice ha quantificato il danno patrimoniale in modo conforme a quanto stabilito dalla SC con la richiamata pronuncia.
Invero, il giudice ha liquidato il danno già sofferto (danno passato), fino alla data della pronuncia, sulla base delle retribuzioni annuali che il ricorrente avrebbe effettivamente percepito se avesse continuato a lavorare presso la Parte_2 (contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, detratto 1""aliunde perceptum" sentenza, pag. 19), avendo documentato ed allegato, senza contestazione, di avere più volte intrapreso senza successo, dopo il licenziamento, lavorazioni di bracciante agricolo inizialmente ritenute compatibili con la capacità residuata dalla menomazione, e ciò con riferimento alle pacifiche retribuzioni relative al rapporto di lavoro che sarebbe intercorso tra il ricorrente e la convenuta;
mentre per ciò che riguarda il lucro cessante futuro, che si basa su un giudizio prognostico, lo stesso era stato calcolato in termini di perdita di Commentato [MPDS1]: chances per l'incerta eventualità che la parte avrebbe continuato a lavorare per la CP 1 O fino alla Commentato [MPDS2]: in pensione o che la società avesse proseguito la propria attività fino a quella data, in tal caso calcolando il danno proprio nel 20% delle retribuzioni annuali, ossia secondo le chances che avrebbe concesso al lavoratore la residua capacità lavorativa, questa volta, infatti senza decurtazione di quanto percepito per ulteriori attività lavorative.
Quanto alla censura circa la erronea liquidazione delle somme al lordo anziché al netto, osserva la Corte che il calcolo dei crediti dovuti al lavoratore per differenze retributive e trattamento di fine rapporto deve avvenire sempre al lordo e l' -, nel liquidare la propria obbligazione, deve operare in qualità di sostituto d'imposta, trattenendo l'importo dovuto per le imposte erariali (Cass. S.L.
n.25016/2017); il giudice di legittimità ha infatti chiarito che l'accertamento e la liquidazione del credito spettante al lavoratore per differenze retributive devono essere effettuati al lordo sia delle ritenute fiscali, sia di quella parte delle ritenute previdenziali gravanti sul lavoratore, atteso che la determinazione delle prime attiene non al rapporto civilistico tra datore e lavoratore, ma a quello tributario tra contribuente ed erario, e devono essere pagate dal lavoratore soltanto dopo che il lavoratore abbia effettivamente percepito il pagamento delle differenze retributive dovutegli, mentre, quanto alle seconde, il datore di lavoro, ai sensi dell'art. 19 della L. n.218 del 1952, può procedere alle ritenute previdenziali a carico del lavoratore solo nel caso di tempestivo pagamento del relativo contributo (Cass. S. L. n.18044/2015).
Ritiene la Corte che tali principi debbano trovare applicazione anche quando, come nella fattispecie, la retribuzione viene utilizzata quale parametro per il risarcimento del danno.
6.- Con un terzo motivo di gravame l'appellante lamenta la disposta personalizzazione del danno non patrimoniale (sul presupposto dei risvolti pregiudizievoli che, secondo il consulente incaricato, l'infortunio aveva determinato sulla capacità lavorativa specifica) nonostante la predetta voce di danno fosse stata già conteggiata e risarcita nei limiti del 20% e nonostante la già avvenuta liquidazione del danno morale.
Il pregiudizio considerato dal giudice per la personalizzazione è stato quello derivante dalla lesione alla cenestesi lavorativa, che è cosa diversa dal danno da capacità lavorativa specifica, che ricorre quando il danno biologico è talmente grave che il soggetto risulta impossibilitato a svolgere le mansioni equivalenti a quella svolta al momento del sinistro, mentre la lesione della cenestesi lavorativa consiste nella maggiore usura, fatica e difficoltà incontrate dal soggetto nello svolgimento dell'attività lavorativa, e non incide sull'opportunità di reddito ma solo sulla compromissione biologica dell'essenza dell'individuo stesso.
La lesione alla cenestesi lavorativa, peraltro non richiesta, non poteva formare oggetto di personalizzazione anche per l'asserito mancato impiego del lavoratore in altre attività e/o mansioni.
I rilievi sono infondati.
Secondo principi oramai consolidati della Suprema Corte," in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento (Cass. 07/05/2018, n. 10912; Cass. 30/10/2018, n. 27482; Cass. 11/11/2019, n.28988; Cass. 04/03/2021, n. 5865).
Pertanto, le circostanze che possono dar luogo alla personalizzazione devono rendere il danno concreto più grave rispetto alle "conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età".
Il primo giudice ha fatto corretta applicazione di tali principi.
Prima di tutto la personalizzazione del danno era stata puntualmente richiesta dal ricorrente, proprio con riferimento alla menomazione della cenestesi lavorativa, e proprio con riferimento alla capacità lavorativa residuata (v. ricorso).
In secondo luogo la lesione alla cenestesi lavorativa è, nella specie, tale da consentire la personalizzazione poiché, a parità di grado di invalidità di lavoratori della stessa età, la tipologia di menomazione riportata dal ricorrente è concretamente idonea a rendere più penoso e faticoso il disimpegno delle attività (solo di manodopera, considerato il titolo di studio indiano paragonabile alla scuola media inferiore e la poca conoscenza della lingua italiana) che il ricorrente è ancora in grado di svolgere, come dimostra il fatto che i lavori di bracciante agricolo sperimentati dopo il licenziamento sono stati abbandonati dopo qualche giorno per l'eccessivo sforzo richiesto, circostanza questa non contestata ex adverso ed anche documentalmente riscontrata dalla storia lavorativa di cui al certificato del centro per l'impiego in atti, che consente di apprezzare la breve durata dei rapporti, in taluni casi con data di fine rapporto dopo pochi giorni dall'assunzione stante la "Modifica del termine inizialmente fissato", in coerenza con quanto dedotto dal ricorrente. Correttamente, pertanto, è stata aumentata nei termini indicati dal primo giudice la stima del danno biologico riportato dal ricorrente.
7. -Muovendo ora (in via logicamente prioritaria rispetto all'esame dell'ultimo motivo di gravame principale sulle spese) all'esame dell'appello incidentale della CP 1O ACCIAIO sulla franchigia, COS. Parte_2 rileva che Parte_1 aveva solo genericamente eccepito la franchigia, senza alcun espresso richiamo alla specifica clausola, ed il Tribunale aveva erroneamente ritenuto fondata l'eccezione in quanto dedotta e "non contestata nella prima difesa utile", laddove, invece, la Parte 1 si era costituita in giudizio in data 15/03/2022, e alla udienza del 30/03/2022, e cioè alla udienza fissata per la integrazione del contraddittorio nei confronti dei terzi, la difesa di CP 1 aveva contestato specificatamente la sussistenza dellaPar franchigia, contestazione poi reiterata e ribadita nelle successive difese scritte.
Comunque, nella polizza, la casella "franchigia fissa per infortuni” era priva di spunta. In ogni caso la CP_1 aveva già corrisposto al ricorrente la somma di Euro 5.000,00 pari alla franchigia erroneamente ritenuta a suo carico: ne chiedeva pertanto la restituzione al percipiente CP_2 in caso di riforma della sentenza, ovvero la condanna della CP 1 alla rifusione della somma in caso di conferma (o riforma solo nel quantum) della impugnata sentenza, in accoglimento dell'appello incidentale.
Il motivo è fondato.
Processualmente, risulta agli atti che la assicurata ha contestato l'eccezione relativa alla limitazione di responsabilità per franchigia alla prima difesa utile, ossia all'udienza immediatamente successiva alla costituzione in giudizio della compagnia assicuratrice, in cui tale eccezione veniva sollevata (v. verbale) mentre nel merito la si è limitata ad eccepire che "per gli Parte 1 infortuni sul lavoro è prevista una franchigia fissa di euro 5.000,00", laddove il testo della polizza assicurativa prodotta dalla stessa compagnia smentisce l'assunto poiché la relativa voce corrisponde ad una casella non sbarrata e non è altrimenti richiamata nel testo contrattuale;
nè in alcuna altra parte del documento di polizza risulta apposta una simile clausola limitativa di responsabilità.
Pertanto, essendovi prova in atti del versamento dell'importo di euro 5.000,00, corrispondente alla Con franchigia, da parte dell'assicurata MO ACCIAIO in favore di CP 2 (v. bonifico
CP 12 all. 3 alla memoria di costituzione con appello incidentale), in accoglimento della domanda svolta in via subordinata nel gravame incidentale, la Pt 1 dovrà tenere indenne la
CP 6 anche della predetta somma, già versata nelle mani del danneggiato, e perciò restituire tale somma alla propria assicurata, con gli interessi di legge maturati dalla data del versamento eseguito direttamente nelle mani del danneggiato 1'8.4.2024.
Parte 1 censura la condanna di CP_1[...] 8.- Con l'ultimo motivo di appello la
Parte 2 a rifondere integralmente le spese di lite, attesa la necessaria riforma della sentenza impugnata, con conseguente aggravio delle spese nei confronti dello stesso lavoratore, del e della CP_5 secondo le rispettive responsabilità.
Osserva la Corte che, non solo parte appellante è carente di interesse non essendo destinataria della condanna alle spese, ma, stante il rigetto dell'appello principale, conseguente alla infondatezza di tutti i motivi in esso svolti, ed anche l'accoglimento del gravame incidentale della CP 1 sulla maggiore estensione della operatività della polizza, l'appello principale sulle spese va respinto in quanto sorretto dal solo argomento della riforma della gravata sentenza, meritevole invece di conferma quanto alle statuizioni sulla manleva del terzo chiamato Parte_1
Le spese del doppio grado, tenuto conto del complessivo esito della lite, devono essere poste a carico dell'appellante principale nei rapporti con il danneggiato in ragione del principio della soccombenza, liquidate quelle di CTU come in atti e quelle di lite come da dispositivo sulla base delle vigenti tariffe forensi con riferimento alle cause di valore indeterminabile-complesso; mentre la oggettiva complessità dell'accertamento, nonché gli aspetti procedurali delle controversia, ostativi ad un approfondimento istruttorio in appello, costituiscono gravi ed eccezionali ragioni per compensare integralmente le spese del doppio grado con riguardo a tutti i restanti rapporti.
Deve darsi atto che sussistono a carico di Parte 1 le condizioni richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
La Corte, in parziale riforma della gravata sentenza, confermata nel resto, ed in accoglimento dell'appello incidentale, ad essere integralmente tenuta indenne dalla a. dichiara il diritto della Controparte_6 propria compagnia assicuratrice Parte_1 riguardo al risarcimento del danno da infortunio e, per l'effetto Con sul lavoro occorso a CP_2 a rifondere b. condanna la Parte 2 l'importo di euro Parte_1 al danneggiato a titolo di franchigia, oltre 5.000,00 versato dalla stessa Controparte_6 interessi dal pagamento al saldo;
c. condanna l'appellante principale al pagamento delle spese del doppio grado nei confronti di che liquida per il primo grado in euro 12.000,00 e per l'appello in euro CP 2 ,
10.000,00, oltre, su tutte le somme, il rimborso delle spese forfettarie nella misura prevista dalle disposizioni tempo per tempo vigenti, IVA e CPA di legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
d.- compensa integralmente le spese del doppio grado nei restanti rapporti tra le parti;
e. - pone a carico dell'appellante principale le spese di CTU, nella misura già liquidata in primo grado.
Dà atto che sussistono a carico di Parte 1 le condizioni richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Roma, 18/03/2025
Il Presidente est. dott. Maria Pia Di Stefano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
II SEZIONE LAVORO e PREVIDENZA
La Corte nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Maria Pia Di Stefano Presidente rel.
Dott. Eliana Romeo Consigliere
Dott. Roberto Bonanni Consigliere
all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 18/03/2025
nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 3304/2023
vertente tra
Parte_1
Parte appellante - appellata incidentale contro
CP_1 Parte_2 (Avv. USAI DANIELA)
Parte appellata- appellante incidentale nonché
Controparte_2
Parte appellata,
Controparte_3 ERTO)
Parte appellata,
Controparte_4
Parte appellata,
Parte_1 quale Compagnia assicuratrice di Controparte_5
[...] (Avv. ABRIGNANI IGNAZIO)
Parte appellata Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
con motivazione contestuale
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1502/2023 emessa dal Tribunale di Velletri in funzione di Giudice del Lavoro in data 6.12.2023
Conclusioni: come da scritti difensivi in atti
FATTO e DIRITTO
1.- Con la sentenza in oggetto, in parziale accoglimento del ricorso proposto da [...] è stata condannata al risarcimento del CP 2 la convenuta " Controparte 6 danno c.d. "differenziale" derivato al ricorrente dall'infortunio sul lavoro del 3.8.2011, con diritto di manleva nei confronti della al netto della franchigia di euro 5.000,00), Parte 1 prescritta ogni pretesa risarcitoria a carico del convenuto Controparte 3 e del terzo chiamato Controparte_5 è stata altresì condannata al pagamento delle spese, compensate nei La Controparte_6 rapporti tra le altre parti. Avverso detta pronuncia propongono appello principale la Parte 1 ed incidentale la CP 1 Parte_2
, quest'ultima limitatamente alla pronuncia con la quale il primo giudice ha stabilito il diritto di manleva "al netto della franchigia di Euro 5.000,00".
Si costituiscono le altre parti contestando le altrui doglianze per quanto di interesse.
Sostituita l'udienza odierna udienza con il deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa come da dispositivo in calce, con sentenza e contestuale motivazione.
OOOOOOO
2.- Il Tribunale ha così descritto lo svolgimento del processo di primo grado: "... la parte ricorrente ha dedotto
(a) di avere lavorato alle dipendenze della parte convenuta Controparte_6 svolgendo mansioni di operaio carpentiere in azienda metalmeccanica,
(b) di avere subito, in data 3.08.2011, un infortunio sul lavoro, dal quale è derivato lo schiacciamento del piede sinistro per opera di un automezzo (c.d. "muletto") guidato da
[...] CP 3 che pure stava prestando la sua attività lavorativa nel medesimo luogo,
,
(c) di avere subito, per effetto del suddetto infortunio, l'amputazione del piede sinistro, (d) che la AUSL territorialmente competente ha ritenuto che la parte ricorrente, all'esito del predetto infortunio, è idonea a svolgere solo lavori sedentari e che non comportino prolungata stazione eretta e sollevamento di pesi,
(e) di essere stato licenziato dalla parte convenuta Controparte_6 in data 6.02.2014, in quanto ritenuto non più idoneo alla mansione e in ragione dell'impossibilità di reimpiego in altre mansioni, (f) di avere trovato, dopo il licenziamento, soltanto brevi lavori da operaio agricolo e di essere disoccupato dal 2020 (g) di ricevere da una rendita mensile di euro 259,07 (di cui euro 115,88 a titolo di danno patrimoniale ed euro 143,19 a titolo di danno biologico), ben inferiore alle retribuzioni mensili (di circa euro 1.200,00 netti) e alla retribuzione annuale (da ultimo pari a euro 20.128,00 lordi) che riceveva in costanza di rapporto di lavoro con la parte convenuta Controparte_6 (h) che il datore di lavoro Controparte_6 è tenuto, ai sensi dell'art. 2087 c.c. e/o degli artt. 2043, 2049 e 2054, co. 1, c.c. al risarcimento del danno (differenziale) cagionato alla parte ricorrente, non avendo impedito il verificarsi del suddetto incidente,
(i) che il danno biologico permanente subito è pari al 31% e che, essendo l'incidente avvenuto quando la parte ricorrente aveva 35 anni, tale danno è quantificabile in euro 113.189,20 e stimabile, al netto di quello già capitalizzato in rendita da (euro 46.145,76), in euro 67.043,44, CP (1) che il danno biologico temporaneo totale, non indennizzato da è relativo a 120 giorni e pari a euro 13.272,00 (euro 110,60 x 128 giorni), e che il danno biologico temporaneo parziale al 50%, parimenti non indennizzato da è relativo a 70 giorni e pari a euro 3.871,00 (euro
55,30 x 120 giorni), secondo le tabelle del Tribunale di Roma aggiornate al 2019, per un totale di complessivi euro 17.143,00,
(m) di avere inoltre subito un danno morale quantificabile in euro 45.616,27 (stimato applicando una maggiorazione del 35% sul danno biologico temporaneo e permanente, pari a euro 130.332,20),
(n) di avere inoltre diritto all'aumento del risarcimento a titolo di personalizzazione, da quantificarsi tramite una maggiorazione del 30% del danno biologico temporaneo e permanente e altresì del danno morale,
(o) di avere subito altresì un danno patrimoniale pari alle retribuzioni lavorative perse per effetto del licenziamento del 4.02.2014 per inidoneità al lavoro di operaio carpentiere in azienda metalmeccanica (danno quantificato in relazione al periodo dal 4.02.2014 al 28.02.2021, anche ai sensi dell'art. 137, co. 1, del D. Lgs. n. 209/2005 e previa rivalutazione eseguita in applicazione del coefficiente FOI, nella misura di euro 140.895,99), detratto quanto già indennizzato da per poste omogenee nel medesimo periodo (euro 10.245,28), per un totale di euro 130.650,71 lordi, (p) di avere pure diritto al danno patrimoniale futuro, stimato moltiplicando la differenza tra il reddito annuo che il lavoratore avrebbe percepito in assenza dell'infortunio o della lesione (nel caso di specie pari a euro 20.128,00) il reddito presunto che il medesimo lavoratore percepirà, verosimilmente, in conseguenza della diminuita capacità lavorativa specifica, detratto lo scarto tra la durata presunta della vita biologica e la durata della vita lavorativa residua e detratta la capitalizzazione del danno patrimoniale già effettuata da
(q) di avere diritto al risarcimento delle future spese mediche da sostenere in conseguenza dell'infortunio di cui sopra,
(r) di avere diritto al risarcimento del danno patrimoniale, da perdita di chance, correlato all'impossibilità di svolgere in futuro attività lavorative confacenti alle proprie attitudini e condizioni personali (cfr. Cass. n. 12211/2015),
(s) anche la parte convenuta Controparte_3 è tenuta, ai sensi degli artt. 2043 e 2054, co. 1,
c.c. al risarcimento del predetto danno. Controparte_6 contestandoSi è costituita in giudizio la parte convenuta limitatamente a taluni profili - le affermazioni della parte ricorrente, eccependo l'intervenuta prescrizione dei diritti vantati da quest'ultima e chiedendo il rigetto del ricorso. La parte convenuta in questione ha inoltre evidenziato che anch'egli Controparte_3 convenuto in giudizio dalla parte ricorrente - non sarebbe un lavoratore operante alle dipendenze di a un lavoratore operante alle dipendenze di CP_5 Controparte_6 Parte 1 (già [...]. Ha pure presentato istanza di chiamata in causa del terzo
), presentando domanda di manleva nei Controparte_8 confronti dello stesso.
Controparte_3 contestando leSi è inoltre costituita in giudizio la parte convenuta affermazioni della parte ricorrente, eccependo l'intervenuta prescrizione dei diritti vantati da quest'ultima e chiedendo il rigetto del ricorso. La predetta parte convenuta ha pure presentato istanza di chiamata in causa del terzo ARCH..... CP 5 quale proprio datore di lavoro all'epoca del sinistro per cui vi è causa, presentando domanda di manleva nei confronti dello stesso. Il terzo chiamato Parte_1 si è poi tempestivamente costituito in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso, aderendo ad adiuvandum all'eccezione di prescrizione dei diritti vantati dalla parte ricorrente sollevata dalla parte convenuta Controparte_6 ammettendo l'esistenza dell'obbligazione di garanzia in favore di tale parte convenuta, eccependo l'esistenza di un massimale di euro 2.500.000,00 per la responsabilità civile generale (R.C.) per la responsabilità civile verso prestatori di lavoro soggetti all'obbligo di assicurazione
(R.C.O.), nonché l'esistenza di una franchigia fissa di euro 5.000,00 per gli infortuni sul lavoro, ed eccependo inoltre l'inoperatività del contratto di assicurazione in caso di mancato pagamento dei relativi premi per opera dell'assicurato. chiedendo ilSi è pure costituito tempestivamente in giudizio il terzo chiamato CP 5 rigetto del ricorso, eccependo l'intervenuta prescrizione dei diritti vantati dalla parte ricorrente nei propri confronti. Il predetto terzo chiamato CP 5 ha dedotto che l'automezzo guidato dal proprio dipendente Controparte 3 sarebbe stato di proprietà della parte convenuta [...] CP_6 e ha evidenziato che non vi sarebbe prova del fatto che, al momento del sinistro,
Controparte_3 stesse agendo sulla base delle direttive impartite da CP_5 ha pure presentato istanza di chiamata in causa del terzoIl terzo chiamato CP_5 e/o del terzo Parte_1 (pur essendo Controparte_9 Controparte_6quest'ultimo già stato chiamato in causa dalla parte convenuta presentando domanda di manleva nei confronti di tali terzi. Con ordinanza del 30.03.2022 è stata autorizzata la chiamata in causa dei terzi
[...] Parte_1 e/o come richiesto dal terzo chiamato CP 5 Parte 1 Si è (nuovamente) costituita in giudizio stavolta in qualità di Parte 1 assicuratore di CP 5 e di terzo chiamato su istanza di quest'ultima, deducendo l'inoperatività del contratto di assicurazione in relazione alla ipotetica responsabilità civile di CP 5 nei confronti della parte ricorrente - in ragione della ritenuta CP 2 carenza della qualità di soggetto terzo in capo a quest'ultima, asseritamente derivante dalla sussistenza di un unico centro di imputazione di interessi e di rapporti giuridici tra CP 5
e Controparte_6 - e, in ogni caso, aderendo ad adiuvandum all'eccezione, sollevata da CP_5 di prescrizione dei diritti vantati dalla parte ricorrente nei confronti della stessa".
3. Ciò posto, il Tribunale ha ritenuto, sulla base delle evidenze documentali e degli atti tutti di
CP_1 Parte 2 non aveva adottato tutte le misure di prevenzione imposte causa, che la dall'art. 2087 c.c. come integrato dalle successive disposizioni del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, anche rispetto al rischio di interferenza di soggetti terzi operanti nei locali aziendali e negli altri luoghi di cui il primo ha la disponibilità.
Richiamata la giurisprudenza della Suprema Corte in tema di onere della prova del danno differenziale, il Tribunale ha reputato che, ponendosi la responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 c.c. come responsabilità di carattere contrattuale secondo lo schema dell'art. 1218 c.c., in base al quale il lavoratore deve allegare e provare l'esistenza dell'obbligazione lavorativa, l'esistenza del danno ed il nesso causale tra quest'ultimo e la prestazione, mentre il datore di lavoro la dipendenza del danno da causa a lui non imputabile, tale onere era stato assolto dal ricorrente ma non dal datore di lavoro, precisando che questi può andare esente da responsabilità ove dimostri di avere predisposto tutte le cautele compatibili con il grado di esigibilità per essere l'infortunio ricollegabile ad un comportamento colpevole del datore di lavoro, alla violazione di un obbligo di sicurezza e alla mancata predisposizione di misure idonee a prevenire ragioni di danno per i propri dipendenti, ed ove la condotta del lavoratore abbia assunto i caratteri dell'abnormità, dell'inopinabilità e della esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo e alle direttive ricevute, tenendo in considerazione il valore di confessione stragiudiziale ex art. 2735 c.c. che la giurisprudenza di legittimità attribuisce alla "denuncia di infortunio sul lavoro effettuata ex art. 53 d.P.R. n. 1124/65 nella parte in cui ne descrive, sia pur succintamente, le modalità di accadimento e/o ogni altra circostanza di fatto” (Cassazione civile sez. lav. 09 aprile 2013 n. 8611). Nella specie, in primo luogo la COS. Parte_2 aveva dichiarato nella denuncia di infortunio all' CP 7 che "durante le operazioni di spostamento e sistemazione di travi di ferro sul piazzale con l'ausilio di un muletto sollevatore il dipendente provvedeva a sistemare i morali in legno per l'alloggiamento delle travi, quando inavvertitamente veniva investito sul piede sinistro dalla ruota del muletto".
Inoltre, doveva ritenersi accertato tramite i documenti versati in atti e le deduzioni non contestate che:
(a) l'infortunio sul lavoro, consistito nello schiacciamento del piede sinistro del CP_2 per opera del muletto guidato dal convenuto Controparte_3 mentre la parte ricorrente stava frenando i movimenti della putrella agganciata tramite una fune alla forca del predetto muletto, si era verificato in un'area all'interno dello stabilimento aziendale della Controparte_6 e, segnatamente, nel piazzale all'aperto di fronte ai fabbricati aziendali e destinato allo stoccaggio e alla movimentazione dei materiali,
(b) tale piazzale all'aperto è un'area privata, non aperta al pubblico e riservata al transito di veicoli aziendali e dei lavoratori, (c) il medesimo stabilimento aziendale era utilizzato, di fatto o di diritto, anche dal terzo chiamato
CP_5 per lo svolgimento della sua attività di impresa, oltre che dalla parte convenuta
Controparte_6 (d) il terzo chiamato aveva la stessa sede legale, la stessa sede operativa e lo CP_5 stesso indirizzo della parte convenuta Controparte_6 Controparte_3 era, quantomeno formalmente, un dipendente del terzo (e) la parte convenuta e non della parte convenuta Controparte_6 anche chiamato CP 5 proprietaria del muletto
A fronte di ciò la Controparte_6 non aveva dedotto (né provato) l'esistenza di alcuno specifico fatto abnorme del lavoratore, determinante l'insorgere di rischi diversi da quelli connessi al normale svolgimento della prestazione (quando l'infortunio è avvenuto, il CP_2 stava semplicemente prestando la propria attività lavorativa in favore della parte convenuta, come di consueto), anzi aveva consentito che un soggetto (il CP 3 non appartenente alla propria organizzazione aziendale guidasse un automezzo aziendale, cioè il muletto che ha poi causato l'infortunio in danno della parte ricorrente, all'interno del proprio stabilimento. Non escludeva infine la responsabilità della Controparte_6 la consegna al ricorrente delle scarpe anti-infortunio, dispositivo peraltro inidoneo ad evitare danni derivanti dallo schiacciamento di un piede per opera di un automezzo carico e in movimento.
Riguardo alla quantificazione, la disposta CTU aveva evidenziato un danno biologico permanente pari al 25%, con una invalidità temporanea di 60 giorni al 50% ed incapacità lavorativa specifica nella misura del 50%, per un totale, applicando le tabelle del Tribunale di Milano, di
- euro 78.712,00 a titolo di danno biologico permanente stimato nella misura del 25% ed euro 32.271,00 a titolo di danno morale (per un totale di euro 110.983,00);
- euro 5.940,00 a titolo di danno biologico temporaneo totale per n. 60 giorni e di correlato danno morale (euro 99,00 complessivi al giorno);
- euro 2.970,00 a titolo di danno biologico temporaneo parziale al 50% per n. 60 giorni e di correlato danno morale (euro 49,50 complessivi al giorno).
Con la personalizzazione nella misura aggiuntiva massima, pari al 34%, tenuto conto dei risvolti pregiudizievoli che, secondo il consulente incaricato, l'infortunio aveva determinato sulla capacità lavorativa specifica della parte ricorrente, nonché tenuto conto delle condizioni soggettive personali e familiari della parte ricorrente al momento dell'infortunio, per come pacificamente risultanti dagli scritti difensivi della parte ricorrente, e dei risvolti relazionali di tale infortunio nel lungo periodo, e delle condizioni oggettive, sopra descritte, nelle quali è avvenuto l'infortunio all'interno dello stabilimento aziendale.
Pertanto, in ragione della suddetta personalizzazione, la parte ricorrente ha diritto al pagamento di euro 148.717,22 a titolo di danno biologico permanente e di correlato danno morale. Dal suddetto importo doveva detrarsi quanto pacificamente erogato e/o capitalizzato da CP_7 a titolo di danno biologico permanente (euro 46.145,76). Ha precisato il Tribunale che la sopravvenuta inidoneità allo svolgimento delle mansioni ed il successivo licenziamento da ciò motivato erano da apprezzarsi ai fini risarcitori tanto per le ricadute negative sul piano relazionale del fare reddituale (danno patrimoniale) e del fare areddituale (danno biologico), quanto per la distinta sfera della sofferenza morale, tenuto conto della "polifunzionalità valoriale" del lavoro come tutelata dall'ordinamento costituzionale, secondo quanto stabilito da Cass. Sez. L. 24.8.2023 n. 25191).
Il danno patrimoniale poteva essere quantificato nella somma corrispondente alle retribuzioni che la parte ricorrente avrebbe guadagnato continuando a prestare la propria attività di operaio carpentiere alle dipendenze della convenuta, detratto l'aliunde perceptum, quantificate nell'ultima retribuzione annuale (pacificamente pari a euro 20.128,00 lordi, cioè a euro 1.548,30 lordi per
13 mensilità all'anno) moltiplicata per il numero di anni e la frazione di essi intercorrenti tra la data del licenziamento (4.02.2014) e la data odierna, con detrazione della rendita erogata e/o capitalizzata da CP 7 a titolo di danno patrimoniale (pacificamente pari a euro 115,88 mensili) e delle retribuzioni percepite dalla parte ricorrente per lo svolgimento di altre attività lavorative nel periodo dal 4.02.2014 al 2020.
Le retribuzioni relative al rapporto di lavoro che sarebbe intercorso tra la parte ricorrente e la parte convenuta CP_1 Parte 2 el periodo dal 4.02.2014 al 28.02.2021 erano pacificamente ammontanti, a euro 140.895,99, salva la detrazione delle somme corrisposte e/o capitalizzate da CP 7, per poste omogenee, in relazione al medesimo periodo (pacificamente pari a euro 10.245,28): spettando quindi alla parte ricorrente, in riferimento al periodo suddetto e a titolo di danno patrimoniale, euro 130.650,71 (le somme spettanti alla parte ricorrente a titolo di danno patrimoniale in relazione al periodo dal 1.03.2021 alla data di deposito della presente pronuncia erano determinabili tramite meri calcoli matematici in base ai medesimi criteri sopra enunciati). La domanda di condanna al risarcimento del danno patrimoniale futuro poteva essere invece accolta esclusivamente in termini di danno da perdita di chance, poiché è incerta sia l'eventualità che la parte ricorrente avrebbe continuato a lavorare per la parte convenuta fino alla data di raggiungimento dell'età della pensione di vecchiaia sia l'eventualità che la società datrice di lavoro prosegua effettivamente la propria attività di impresa fino alla medesima data.
Pertanto il danno in questione era stimato in via equitativa nella misura del 20% delle retribuzioni annuali che la parte ricorrente, nata il [...] e avente quindi al momento della sentenza 47 anni, avrebbe percepito da questo momento fino al 67° anno di età (l'esatta quantificazione di tale danno poteva anch'essa avvenire, per opera parte ricorrente, direttamente in sede esecutiva o, all'occorrenza, in sede monitoria, tramite semplici calcoli matematici, cioè moltiplicando la retribuzione annuale da ultimo spettante alla parte ricorrente (euro 20.128,00 lordi) per il numero di anni e la frazione di essi intercorrenti tra la data di deposito della presente pronuncia e la data di raggiungimento dell'età di 67 anni (dunque il 29.05.2043) e calcolando poi, sulla somma così ottenuta, la percentuale del 20% (senza detrazione di quanto corrisposto e/o capitalizzato da CP 7 e di quanto eventualmente percepito dal lavoratore per lo svolgimento di ulteriori attività lavorative).
L'accoglimento, nei termini sopra indicati, della domanda di risarcimento del danno futuro determinava l'assorbimento della ulteriore domanda di condanna al risarcimento del danno patrimoniale correlato all'impossibilità di svolgere in futuro attività lavorative confacenti alle proprie attitudini e condizioni personali.
Le spese mediche future sarebbero rimaste a carico del ricorrente in difetto di idonea deduzione e prova.
3.1 Il Tribunale disattendeva poi l'eccezione di prescrizione sollevata dallaCP_1 Parte_2
[---] Trattandosi di responsabilità contrattuale, il termine era quello ordinario decennale: poiché l'infortunio sul lavoro era avvenuto il 3.08.2011 ed il ricorso giurisdizionale era stato depositato in data 22.04.2021 (e la relativa notificazione a mezzo posta nei confronti della Controparte_6
[...] era Parte 3 2.07.2021 e ricevuta dal destinatario il 6.07.2021), anche in mancanza di atti interruttivi stragiudiziali la suddetta notificazione aveva validamente interrotto il decorso dei termini prescrizionali. Il rigetto dell'eccezione di prescrizione operava anche nei confronti del terzo chiamato che vi aveva aderito ad adiunvadum. Parte_1
3.2. Era parzialmente fondata la domanda di manleva.
Parte 1 solo Delle eccezioni sulla inoperatività della garanzia, sollevate dalla quella della non indennizzabilità del danno in franchigia era fondata, in quanto non oggetto di contestazione sia nella sua sussistenza che nel suo ammontare, mentre il superamento del massimale di euro 2.500.000,00 per la responsabilità civile verso lavoratori soggetti all'obbligo di assicurazione CP 10 non si era verificato ed il mancato pagamento del premio assicurativo era stato genericamente dedotto oltre ad essere rimasto sfornito diProva.
-e alla Infine, la domanda risarcitoria rivolta ex art. 2043 e/o 2055 al CP_5 era assorbita dalla intervenuta prescrizione: anche a voler ritenere che il ricorrente avesse inviato al un primo atto stragiudiziale datato 27.03.2015 (spedito a mezzo posta il 30.03.2015 e consegnato il 7.04.2015) e poi agito a mezzo del ricorso giudiziale del 22.04.2021, era a quella data spirato sia il termine quinquennale ex art. 2947, co. 1, c.c. sia quello biennale ex art. 2947, co. 2,
C.C.
La prescrizione era maturata anche riguardo alla CP 5 non risultando atti interruttivi prima della integrazione del contraddittorio nei suoi confronti.
CP_6 (anche3.3. Le spese di lite, regolate secondo soccombenza nei rapporti con la riguardo alla CTU), yenivano compensate:
-nei confronti di ed CP 5 sussistendo gravi ed eccezionali ragioni "Tenuto conto delle concrete condizioni soggettive della parte ricorrente, per come risultanti dagli atti di causa, e facendo applicazione della più recente giurisprudenza costituzionale in materia di spese di lite nel processo del lavoro (cfr. C. Cost. n. 77/2018)"; il terzo chiamato
-nei rapporti tra la Controparte_6 er Parte_1 la peculiare posizione sostanziale e processuale rivestita da quest'ultimo; nei rapporti tra il terzo chiamato e l'ulteriore terzo chiamatoCP_5
[...] Parte 1 per la stessa ragione di cui sopra;
per lanei rapporti tra la parte convenuta Controparte_3 e il terzo chiamato CP 5 posizione processuale meramente adesiva del terzo chiamato rispetto a quella della parte convenuta.
Parte 14.- Con il primo motivo di appello la lamenta la mancanza di istruttoria sulla dinamica dell'infortunio, in grado di far emergere l'inadempimento posto in essere dal datore e/o eventuali negligenze delle parti coinvolte, in particolare dello stesso lavoratore, addetto alla sistemazione dei morali in legno per l'alloggiamento dei materiali, che non prevedeva in alcun modo lo stazionamento davanti al muletto o nelle vicinanze del mezzo in movimento. La responsabilità era perciò da ascriversi al lavoratore per non avere questi prestato la dovuta attenzione nel procedere avvicinandosi al muletto mentre lo stesso era in movimento e, tutt'al più, al conducente del mezzo, dipendente della Arch. le cui manovre, azzardate o non consentite, non erano state verificate in istruttoria.
In tal modo il giudice non aveva applicato i principi giurisprudenziali dallo stesso richiamati, tenuto altresì conto che la CP 1 Parte_2 aveva debitamente provato l'adozione di tutte le misure di prevenzione antinfortunistica (uso delle scarpe antinfortunistiche;
affidamento alla Ausilia srl della consulenza e assistenza sulle tematiche della gestione della sicurezza negli ambienti di lavoro nonché della valutazione dei rischi); che non era emersa alcuna prova circa il presunto inadempimento del datore e il relativo nesso di causalità; che non era stato accertato se la condotta posta in essere dal lavoratore rispondesse a precise direttive datoriali ovvero fosse frutto di una sua condotta arbitraria, non potendo pretendersi dal datore di lavoro l'adozione di accorgimenti per fronteggiare evenienze infortunistiche ragionevolmente impensabili.
Quindi la "carenza circa l'organizzazione dello svolgimento della ordinaria attività lavorativa della parte ricorrente e degli altri lavoratori" di cui alla impugnata sentenza non era emersa da alcun atto, e l'evento dannoso doveva essere attribuito a fatto e colpa dello stesso danneggiato e/o al conducente del muletto, dipendente della CP 5 e/o a quest'ultima, con conseguente caducazione della manleva o, in subordine, di una sua riduzione (ex art. 1223 c.c.).
Le censure sono infondate.
Non è stata attinta da gravame la pronuncia del primo giudice che richiama quanto dichiarato dalla Parte_2 nel denunciare all' CP 7 l'infortunio occorso al stessa datrice di lavoro ricorrente e che attribuisce a tale dichiarazione valenza di confessione stragiudiziale: la società descrive la dinamica del sinistro riferendo che il CP 2, mentre era intento ad assolvere alle sue mansioni, che erano quelle di "spostamento e sistemazione di travi di ferro sul piazzale con l'ausilio di un muletto sollevatore", "inavvertitamente veniva investito sul piede sinistro dalla ruota del muletto".
Ciò significa che, all'interno della medesima area, deputata sia allo stoccaggio che alla movimentazione dei materiali, di pertinenza della CP 1 Parte_2 ma utilizzata anche dalla doveva preparare gli alloggiamenti in Tegno per le putrelle, mentre il il CP 5 CP
, avrebbe dovuto sollevare le putrelle ed adagiarle su tali alloggiamenti. muletto condotto dal
Mansioni che venivano effettivamente svolte in questi termini dal ricorrente, in quanto la CP_1[...] Pt_2 dichiara nella stessa denuncia di cui sopra che “il dipendente provvedeva a sistemare i morali in legno per l'alloggiamento delle travi" prima di essere attinto dal mezzo investitore.
Dunque, è la stessa datrice di lavoro, che ben conosce le mansioni affidate al suo dipendente, a non operare alcun riferimento a manovre incongrue dell'operaio, o a suoi comportamenti abnormi, e men che meno ad attività di "ausilio" al - nel collocare le putrelle sul muletto. Circostanza, quest'ultima, del tutto estranea alla descrizione dell'infortunio fornita dalla stessa società datrice di lavoro all' CP_7.
Per altro verso, a tutto concedere, un fale comportamento del lavoratore, non certo abnorme, e/o un'eventuale manovra incongrua del non deporrebbero in ogni caso nel senso dell'esclusione della responsabilità del datore di lavoro, che avrebbe dovuto affrontare, in adempimento dei suoi doveri di organizzazione dell'attività aziendale nella tutela della salute e della sicurezza del lavoratore, un'evenienza non certo impensabile o ragionevolmente imprevedibile nella concreta dinamica lavorativa di uno stabilimento destinato ad operazioni promiscue ed in cui operano di fatto due imprese, spettando al datore di lavoro adempiere agli obblighi derivanti dalla propria posizione di garanzia, tra i quali anche quello di scongiurare il rischio di interferenza esattamente concretizzatosi.
E' stato a riguardo affermato in giurisprudenza che "In tema di prevenzione antinfortunistica, perché la condotta colposa del lavoratore faccia venir meno la responsabilità del datore di lavoro, occorre un vero e proprio contegno abnorme del lavoratore medesimo, configurabile come un fatto assolutamente eccezionale e del tutto al di fuori della normale prevedibilità, quale non può considerarsi la condotta che si discosti fisiologicamente dal virtuale ideale (Cass.pen. sez. IV, 14/03/2014, n.22249).
Resta da osservare, sulla base della documentazione medica prodotta dal ricorrente in ordine alla tipologia dell'infortunio e delle lesioni conseguenti, che alcuna efficienza in termini di predisposizione delle misure ex art. 2087 c.c. - avrebbe potuto presentare la consegna di ordinarie scarpe antinfortunistiche, che peraltro nel verbale di accesso al pronto soccorso non risultano indossate dall'infortunato. Anche l'affidamento alla Ausilia della predisposizione di un piano di prevenzione e sicurezza non appare conferente, atteso che viene del tutto taciuto quali sarebbero stati i risultati di tale attività, concretamente tradottisi in osservanza di norme di prevenzione e cautela da parte del datore di lavoro.
Conclusivamente sul punto, alcuna censura può essere mossa alla gravata pronuncia per non avere il Tribunale dato corso all'istruttoria sulla dinamica dell'infortunio.
4.1 -Con ulteriore doglianza, mossa nel medesimo motivo di appelle, l'appellante principale lamenta la mancata estensione ex art. 1310 c.c. ai coobbligati in solido CP_5
- e suo datore di lavoro, dell'efficacia interruttiva del termine prescrizionale riconducibile ad una missiva inviata dal lavoratore alla sola CP_1 Parte_2 nel settembre 2017.
La censura non è fondata.
Invero, ove anche operante il richiamato meccanismo di estensione dell'effetto interruttivo ex art. 1310 c.c., resta il fatto che la responsabilità dei soggetti in tesi coobbligati con la CP_1[...] Pt_2 (in particolare quella del nelle manovre di conduzione del mezzo investitore) non è
-
stata accertata, né può esserlo in queste sede di gravame, ed invero: in primo grado la pronuncia sulla prescrizione del diritto al risarcimento dei danni nei confronti del citato - e del suo datore di lavoro CP 5 è stata adottata in via del tutto preliminare ed assorbente il merito, in sostanza quale ragione più liquida del decidere;
in appello l'accertamento di tale responsabilità non è stato in alcun modo richiesto, nè in via incidentale dal danneggiato (che ha espressamente dichiarato non avervi interesse), né in verità dall'appellante principale, che concentra le sue doglianze sulla esclusiva o concorrente responsabilità del lavoratore rispetto a quella datoriale e che solo genericamente richiama, in qualche passo dell'atto di impugnazione, la figura del come presente sul teatro dei fatti e come possibile corresponsabile dell'evento, ma senza descriverne in modo specifico la condotta causativa del danno, fondante una sua responsabilità. In ogni caso, l'appellante si duole della mancata istruttoria sulla dinamica Parte_1 dell'infortunio (con riguardo alle istanze formulate in primo grado dalle altre parti), ma non chiede di procedersi in tal senso nelle conclusioni di appello;
per altro verso, anche la sua assicurata
CP 1 Parte_2 , pur avendo richiesto prova per testi in primo grado, non reitera - come suo onere - tale richiesta in sede di gravame.
5.- Con un secondo motivo di appeello la lamenta l'erroneo Parte_1 accoglimento della domanda di manleva presentata dalla in ordine ai danni Controparte_6 patrimoniali derivanti dal licenziamento del 4.2.2014, secondo l'appellante da escludersi dalla garanzia in quanto derivanti da un atto (il recesso) di iniziativa del datore di lavoro, che ha ritenuto unilateralmente inidoneo il lavoratore con conseguente impossibilità di reimpiego in altre mansioni.
In ogni caso il danno era stato erroneamente calcolato.
Premesso che la contestazione dell'operatività della garanzia assicurativa non integra un'eccezione in senso proprio, attinente ad un fatto impeditivo-estintivo del diritto dell'assicurato, ma costituisce una mera difesa che investe i fatti costitutivi della domanda, dunque deducibile per la prima volta in appello, la Corte reputa, tuttavia, l'eccezione infondata nel merito.
E' appena il caso di osservare che la decisione di procedere al licenziamento non è stata frutto di una libera scelta della Parte 2 , ma è stata necessitata dalla sopravvenuta inidoneità alle Con mansioni del -, cagionata dall'infortunio; d'altro canto la legittimità del recesso, ivi compreso il rispetto della procedura di verifica di tutte le possibilità di ricollocamento, non è stata mai contestata dal lavoratore ed è invero pacifica in causa. 66Pertanto, tenuto conto che a termini di polizza la Società si obbliga....a tenere indenne
Parte 4 ...di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile : - ai sensi degli 1 artt. 10 e 11 del DPR del 30.6.1965 n. 1124 dell'art. 13 del D. Lgs 23.2.2000 m. 38, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro subordinato da lui dipendenti;
- ai sensi del c.c. a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina dei citati DPR 1124/65 e e D. Lgs 38/2000, cagionati ai suddetti prestatori di lavoro, per morte o lesioni personali da infortunio dalle quali sia derivata una lesione permanente non inferiore al 6%....", i pregiudizi economici derivanti dal licenziamento quale atto necessitato dall'infortunio rientrano a pieno titolo nella garanzia assicurativa e nel diritto di manleva.
Sostiene poi l'appellante la errata determinazione del quantum dovuto al lavoratore a seguito del licenziamento, in particolare per avere il giudice riconosciuto l'importo integrale che sarebbe spettato allo stesso in ipotesi di ordinaria attività lavorativa in assenza di licenziamento ed al contempo un danno da incapacità lavorativa specifica del 20%, ciò costituendo una indebita duplicazione risarcitoria, dovendo considerare anche la possibilità per il soggetto di trovare in futuro un'altra occupazione.
La Suprema Corte aveva infatti stabilito che "Qualora il soggetto abbia riportato una lesione permanente che riduca la sua capacità lavorativa specifica e abbia perso il lavoro a causa di tale lesione, «il danno patrimoniale percepito non è pari all'intera portata di quegli emolumenti ma a quella somma, capitalizzata, proporzionalmente ridotta in virtù della percentuale di incapacità lavorativa specifica»...; «ove il danno fosse parametrato alla perdita degli emolumenti perduti senza considerare la mantenuta, benché ridotta, capacità di guadagno del soggetto, il soggetto danneggiato verrebbe a lucrare indebitamente una somma pari alle intere entrate precedenti, perdute, senza più dover svolgere alcuna attività lavorativa, venendo a conseguire un indebito vantaggio». (Corte di Cassazione, ordinanza 23 maggio 2023, n. 14241)
Inoltre, non era stato documentato e provato che, dopo il licenziamento, parte danneggiata non aveva svolto alcuna attività lavorativa (stante l'assenza in atti di certificazioni uniche e dichiarazioni dei redditi).
Le censure sono infondate.
A ben leggere la sentenza da pag. 18 in avanti, il giudice ha quantificato il danno patrimoniale in modo conforme a quanto stabilito dalla SC con la richiamata pronuncia.
Invero, il giudice ha liquidato il danno già sofferto (danno passato), fino alla data della pronuncia, sulla base delle retribuzioni annuali che il ricorrente avrebbe effettivamente percepito se avesse continuato a lavorare presso la Parte_2 (contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, detratto 1""aliunde perceptum" sentenza, pag. 19), avendo documentato ed allegato, senza contestazione, di avere più volte intrapreso senza successo, dopo il licenziamento, lavorazioni di bracciante agricolo inizialmente ritenute compatibili con la capacità residuata dalla menomazione, e ciò con riferimento alle pacifiche retribuzioni relative al rapporto di lavoro che sarebbe intercorso tra il ricorrente e la convenuta;
mentre per ciò che riguarda il lucro cessante futuro, che si basa su un giudizio prognostico, lo stesso era stato calcolato in termini di perdita di Commentato [MPDS1]: chances per l'incerta eventualità che la parte avrebbe continuato a lavorare per la CP 1 O fino alla Commentato [MPDS2]: in pensione o che la società avesse proseguito la propria attività fino a quella data, in tal caso calcolando il danno proprio nel 20% delle retribuzioni annuali, ossia secondo le chances che avrebbe concesso al lavoratore la residua capacità lavorativa, questa volta, infatti senza decurtazione di quanto percepito per ulteriori attività lavorative.
Quanto alla censura circa la erronea liquidazione delle somme al lordo anziché al netto, osserva la Corte che il calcolo dei crediti dovuti al lavoratore per differenze retributive e trattamento di fine rapporto deve avvenire sempre al lordo e l' -, nel liquidare la propria obbligazione, deve operare in qualità di sostituto d'imposta, trattenendo l'importo dovuto per le imposte erariali (Cass. S.L.
n.25016/2017); il giudice di legittimità ha infatti chiarito che l'accertamento e la liquidazione del credito spettante al lavoratore per differenze retributive devono essere effettuati al lordo sia delle ritenute fiscali, sia di quella parte delle ritenute previdenziali gravanti sul lavoratore, atteso che la determinazione delle prime attiene non al rapporto civilistico tra datore e lavoratore, ma a quello tributario tra contribuente ed erario, e devono essere pagate dal lavoratore soltanto dopo che il lavoratore abbia effettivamente percepito il pagamento delle differenze retributive dovutegli, mentre, quanto alle seconde, il datore di lavoro, ai sensi dell'art. 19 della L. n.218 del 1952, può procedere alle ritenute previdenziali a carico del lavoratore solo nel caso di tempestivo pagamento del relativo contributo (Cass. S. L. n.18044/2015).
Ritiene la Corte che tali principi debbano trovare applicazione anche quando, come nella fattispecie, la retribuzione viene utilizzata quale parametro per il risarcimento del danno.
6.- Con un terzo motivo di gravame l'appellante lamenta la disposta personalizzazione del danno non patrimoniale (sul presupposto dei risvolti pregiudizievoli che, secondo il consulente incaricato, l'infortunio aveva determinato sulla capacità lavorativa specifica) nonostante la predetta voce di danno fosse stata già conteggiata e risarcita nei limiti del 20% e nonostante la già avvenuta liquidazione del danno morale.
Il pregiudizio considerato dal giudice per la personalizzazione è stato quello derivante dalla lesione alla cenestesi lavorativa, che è cosa diversa dal danno da capacità lavorativa specifica, che ricorre quando il danno biologico è talmente grave che il soggetto risulta impossibilitato a svolgere le mansioni equivalenti a quella svolta al momento del sinistro, mentre la lesione della cenestesi lavorativa consiste nella maggiore usura, fatica e difficoltà incontrate dal soggetto nello svolgimento dell'attività lavorativa, e non incide sull'opportunità di reddito ma solo sulla compromissione biologica dell'essenza dell'individuo stesso.
La lesione alla cenestesi lavorativa, peraltro non richiesta, non poteva formare oggetto di personalizzazione anche per l'asserito mancato impiego del lavoratore in altre attività e/o mansioni.
I rilievi sono infondati.
Secondo principi oramai consolidati della Suprema Corte," in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento (Cass. 07/05/2018, n. 10912; Cass. 30/10/2018, n. 27482; Cass. 11/11/2019, n.28988; Cass. 04/03/2021, n. 5865).
Pertanto, le circostanze che possono dar luogo alla personalizzazione devono rendere il danno concreto più grave rispetto alle "conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età".
Il primo giudice ha fatto corretta applicazione di tali principi.
Prima di tutto la personalizzazione del danno era stata puntualmente richiesta dal ricorrente, proprio con riferimento alla menomazione della cenestesi lavorativa, e proprio con riferimento alla capacità lavorativa residuata (v. ricorso).
In secondo luogo la lesione alla cenestesi lavorativa è, nella specie, tale da consentire la personalizzazione poiché, a parità di grado di invalidità di lavoratori della stessa età, la tipologia di menomazione riportata dal ricorrente è concretamente idonea a rendere più penoso e faticoso il disimpegno delle attività (solo di manodopera, considerato il titolo di studio indiano paragonabile alla scuola media inferiore e la poca conoscenza della lingua italiana) che il ricorrente è ancora in grado di svolgere, come dimostra il fatto che i lavori di bracciante agricolo sperimentati dopo il licenziamento sono stati abbandonati dopo qualche giorno per l'eccessivo sforzo richiesto, circostanza questa non contestata ex adverso ed anche documentalmente riscontrata dalla storia lavorativa di cui al certificato del centro per l'impiego in atti, che consente di apprezzare la breve durata dei rapporti, in taluni casi con data di fine rapporto dopo pochi giorni dall'assunzione stante la "Modifica del termine inizialmente fissato", in coerenza con quanto dedotto dal ricorrente. Correttamente, pertanto, è stata aumentata nei termini indicati dal primo giudice la stima del danno biologico riportato dal ricorrente.
7. -Muovendo ora (in via logicamente prioritaria rispetto all'esame dell'ultimo motivo di gravame principale sulle spese) all'esame dell'appello incidentale della CP 1O ACCIAIO sulla franchigia, COS. Parte_2 rileva che Parte_1 aveva solo genericamente eccepito la franchigia, senza alcun espresso richiamo alla specifica clausola, ed il Tribunale aveva erroneamente ritenuto fondata l'eccezione in quanto dedotta e "non contestata nella prima difesa utile", laddove, invece, la Parte 1 si era costituita in giudizio in data 15/03/2022, e alla udienza del 30/03/2022, e cioè alla udienza fissata per la integrazione del contraddittorio nei confronti dei terzi, la difesa di CP 1 aveva contestato specificatamente la sussistenza dellaPar franchigia, contestazione poi reiterata e ribadita nelle successive difese scritte.
Comunque, nella polizza, la casella "franchigia fissa per infortuni” era priva di spunta. In ogni caso la CP_1 aveva già corrisposto al ricorrente la somma di Euro 5.000,00 pari alla franchigia erroneamente ritenuta a suo carico: ne chiedeva pertanto la restituzione al percipiente CP_2 in caso di riforma della sentenza, ovvero la condanna della CP 1 alla rifusione della somma in caso di conferma (o riforma solo nel quantum) della impugnata sentenza, in accoglimento dell'appello incidentale.
Il motivo è fondato.
Processualmente, risulta agli atti che la assicurata ha contestato l'eccezione relativa alla limitazione di responsabilità per franchigia alla prima difesa utile, ossia all'udienza immediatamente successiva alla costituzione in giudizio della compagnia assicuratrice, in cui tale eccezione veniva sollevata (v. verbale) mentre nel merito la si è limitata ad eccepire che "per gli Parte 1 infortuni sul lavoro è prevista una franchigia fissa di euro 5.000,00", laddove il testo della polizza assicurativa prodotta dalla stessa compagnia smentisce l'assunto poiché la relativa voce corrisponde ad una casella non sbarrata e non è altrimenti richiamata nel testo contrattuale;
nè in alcuna altra parte del documento di polizza risulta apposta una simile clausola limitativa di responsabilità.
Pertanto, essendovi prova in atti del versamento dell'importo di euro 5.000,00, corrispondente alla Con franchigia, da parte dell'assicurata MO ACCIAIO in favore di CP 2 (v. bonifico
CP 12 all. 3 alla memoria di costituzione con appello incidentale), in accoglimento della domanda svolta in via subordinata nel gravame incidentale, la Pt 1 dovrà tenere indenne la
CP 6 anche della predetta somma, già versata nelle mani del danneggiato, e perciò restituire tale somma alla propria assicurata, con gli interessi di legge maturati dalla data del versamento eseguito direttamente nelle mani del danneggiato 1'8.4.2024.
Parte 1 censura la condanna di CP_1[...] 8.- Con l'ultimo motivo di appello la
Parte 2 a rifondere integralmente le spese di lite, attesa la necessaria riforma della sentenza impugnata, con conseguente aggravio delle spese nei confronti dello stesso lavoratore, del e della CP_5 secondo le rispettive responsabilità.
Osserva la Corte che, non solo parte appellante è carente di interesse non essendo destinataria della condanna alle spese, ma, stante il rigetto dell'appello principale, conseguente alla infondatezza di tutti i motivi in esso svolti, ed anche l'accoglimento del gravame incidentale della CP 1 sulla maggiore estensione della operatività della polizza, l'appello principale sulle spese va respinto in quanto sorretto dal solo argomento della riforma della gravata sentenza, meritevole invece di conferma quanto alle statuizioni sulla manleva del terzo chiamato Parte_1
Le spese del doppio grado, tenuto conto del complessivo esito della lite, devono essere poste a carico dell'appellante principale nei rapporti con il danneggiato in ragione del principio della soccombenza, liquidate quelle di CTU come in atti e quelle di lite come da dispositivo sulla base delle vigenti tariffe forensi con riferimento alle cause di valore indeterminabile-complesso; mentre la oggettiva complessità dell'accertamento, nonché gli aspetti procedurali delle controversia, ostativi ad un approfondimento istruttorio in appello, costituiscono gravi ed eccezionali ragioni per compensare integralmente le spese del doppio grado con riguardo a tutti i restanti rapporti.
Deve darsi atto che sussistono a carico di Parte 1 le condizioni richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
La Corte, in parziale riforma della gravata sentenza, confermata nel resto, ed in accoglimento dell'appello incidentale, ad essere integralmente tenuta indenne dalla a. dichiara il diritto della Controparte_6 propria compagnia assicuratrice Parte_1 riguardo al risarcimento del danno da infortunio e, per l'effetto Con sul lavoro occorso a CP_2 a rifondere b. condanna la Parte 2 l'importo di euro Parte_1 al danneggiato a titolo di franchigia, oltre 5.000,00 versato dalla stessa Controparte_6 interessi dal pagamento al saldo;
c. condanna l'appellante principale al pagamento delle spese del doppio grado nei confronti di che liquida per il primo grado in euro 12.000,00 e per l'appello in euro CP 2 ,
10.000,00, oltre, su tutte le somme, il rimborso delle spese forfettarie nella misura prevista dalle disposizioni tempo per tempo vigenti, IVA e CPA di legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
d.- compensa integralmente le spese del doppio grado nei restanti rapporti tra le parti;
e. - pone a carico dell'appellante principale le spese di CTU, nella misura già liquidata in primo grado.
Dà atto che sussistono a carico di Parte 1 le condizioni richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Roma, 18/03/2025
Il Presidente est. dott. Maria Pia Di Stefano