Ordinanza cautelare 24 luglio 2025
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Potenza, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 60 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Potenza |
| Numero : | 60 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00060/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00211/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 211 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Filomena Pinto, Fabiola Bosso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliataria ex lege in Potenza, via XVIII Agosto, 46 (Palazzo Uff.);
per l'annullamento
del Decreto del Questore di -OMISSIS-, Protocollo -OMISSIS-, emesso in data 04/06/2025, recante il divieto di accesso ai pubblici esercizi ai sensi dell'art. 13-bis D.L. n. 14/2017 e di ogni altro atto e provvedimento presupposto, antecedente, conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2026 il dott. PA NO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in esame, depositato in data 20/6/2025, i coniugi deducenti hanno impugnato il provvedimento specificato in epigrafe con cui la Questura di -OMISSIS- ha applicato, nei confronti del figlio minorenne, la misura del divieto di accesso, per la durata di un anno, a taluni pubblici esercizi del centro di -OMISSIS-, ai sensi dell’articolo 13- bis del D.L. n. 14/2017 (“ Fuori dei casi di cui all'articolo 13, nei confronti delle persone denunciate, negli ultimi tre anni, per reati commessi in occasione di gravi disordini avvenuti in pubblici esercizi o in locali di pubblico trattenimento ovvero nelle immediate vicinanze degli stessi, o per delitti non colposi contro la persona o il patrimonio ovvero aggravati ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale, oppure per i reati di cui all'articolo 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, o per i reati di cui agli articoli 336 e 337 del codice penale, qualora dalla condotta possa derivare un pericolo per la sicurezza, il Questore può disporre il divieto di accesso a pubblici esercizi o locali di pubblico trattenimento specificamente individuati in ragione dei luoghi in cui sono stati commessi i predetti reati ovvero delle persone con le quali l'interessato si associa, specificamente indicati. Il Questore può altresì disporre, per motivi di sicurezza, la misura di cui al presente comma anche nei confronti dei soggetti condannati, anche con sentenza non definitiva, per taluno dei predetti reati ”).
1.1. Risulta in fatto quanto segue:
- in data 14/4/2025, all’esterno di un noto ristorante di -OMISSIS-, si è verificata una rissa che ha visto coinvolti numerosi minorenni suddivisi in opposte fazioni, nel corso della quale taluni (tra cui il figlio degli odierni deducenti) hanno riportato lesioni fisiche, successivamente trattate presso il locale nosocomio;
- all’esito di un’articolata istruttoria sui fatti occorsi, sulla base di dichiarazioni rese da alcuni degli astanti e delle video-immagini contenute nei sistemi di sorveglianza del Comune di -OMISSIS- e del predetto ristorante, gli Uffici della Questura hanno accertato che il predetto minore sarebbe stato “ parte attiva ” nell’occorso episodio di rissa (e non già mera parte lesa, come da questi riferito);
- tutti i partecipanti alla rissa sono stati deferiti all’Autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 588 cod. pen.;
- per conseguenza, sussistendone i presupposti, la Questura di -OMISSIS- ha avviato il procedimento amministrativo per l’applicazione, tra gli altri nei confronti del figlio dei deducenti, della misura di pubblica sicurezza prevista dall’articolo 13- bis del D.L. n.14/2017, all’esito del quale è stato adottato l’impugnato provvedimento; in esso, in particolare, si dà atto che “ la condotta posta in essere dal predetto ha causato pericolo per la sicurezza pubblica, perché i gravi disordini si sono verificati nelle immediate vicinanze di un locale pubblico, alla presenza di diverse persone che hanno assistito agli eventi e che il tutto traeva origine da un diverbio iniziato per futili motivi ”.
1.2. L’impugnazione è affidata ai seguenti motivi:
- con il primo motivo, è contestata l’insussistenza dei presupposti per l’adozione del provvedimento, atteso che la Questura non avrebbe accertato il presupposto di pericolosità sociale a carico del minore, non avendo partecipato attivamente alla rissa, ma esercitato soltanto una legittima difesa;
- con il secondo motivo, è contestato che la Questura non avrebbe adeguatamente valutato gli elementi istruttori raccolti, come anche quelli esposti dall’interessato in sede procedimentale, dai quali non risulterebbe affatto il coinvolgimento attivo del minore nell’episodio di rissa;
- con il terzo motivo, è contestata l’insufficienza motivazionale del provvedimento in punto di specifica valutazione della condotta del minore e di indicazione dei parametri determinativi della durata del divieto.
2. Si è costituito in giudizio, per resistere all’accoglimento del ricorso, il Ministero dell’Interno.
3. Con ordinanza del 24/7/2025 è stata respinta la domanda di sospensione cautelare interinalmente proposta.
4. All’udienza pubblica del 28/1/2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Il ricorso è infondato e, pertanto, va respinto.
Ed invero, le esposte censure – esaminabili congiuntamente, siccome strettamente connesse – non colgono nel segno, atteso che constano in atti idonei, elementi istruttori dimostrativi della circostanza (oggetto di contestazione) che il minorenne in questione, come ritenuto nell’impugnato provvedimento questorile, ha preso attivamente parte alla rissa occorsa, nelle immediata vicinanze di un locale pubblico, in data 14/4/2025 (in relazione alla quale è avvenuto, come esposto in narrativa, il deferimento all’Autorità giudiziaria).
In particolare, rileva quale fonte di prova qualificata il Verbale della Questura di -OMISSIS- del 12/5/2025, recante le annotazioni di Polizia Giudiziaria riguardanti le video-immagini contenute nei sistemi di sorveglianza del Comune di -OMISSIS- e del ristorante dinanzi al quale è avvenuta la rissa, che conclude evidenziando – a compendio della complessiva disamina delle immagini – che “ tutti i ragazzi appartenenti ai due gruppi hanno preso parte alla rissa ”.
L’attendibilità di tale acquisizione istruttoria non è inficiata dai contrari assunti ricorsuali, siccome sprovvisti di concretezza ed essenzialmente ispirati da una logica defensionale (quella della legittima difesa) non accreditati da alcun persuasivo elemento di fatto.
D’altra parte, è stato condivisibilmente evidenziato in subiecta materia che la misura di pubblica sicurezza in evidenza " è una fattispecie tipicamente appartenente al diritto amministrativo della prevenzione per l'inequivoca volontà del legislatore di anticipare la soglia d'intervento alle situazioni di pericolo concreto, per le quali vale la logica del "più probabile che non", non richiedendosi la certezza, ogni oltre ragionevole dubbio, che le condotte siano ascrivibili ai destinatari dello stesso, ma, appunto, una dimostrazione fondata su "elementi di fatto" gravi, precisi e concordanti, secondo un ragionamento causale di tipo probabilistico improntato a una elevata attendibilità " (cfr. T.A.R. Lombardia, sez. I, 17/2/2025, n. 522; in termini, T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, 3/4/2025, n.1135).
In specie, come dianzi evidenziato, non può ragionevolmente dubitarsi dell’esistenza di significative occorrenze fattuali idonee a sostanziare il richiamato giudizio inferenziale che predica il probabile (se non certo) coinvolgimento del minore nella rissa.
Del pari non persuasive sono le censure relative al giudizio di pericolosità sociale enunciato nel provvedimento, tenuto conto che le misure di prevenzione hanno lo scopo di prevenire i reati piuttosto che reprimerli e, dunque, detto giudizio " non richiede la sussistenza di prove compiute sulla commissione di reati, essendo sufficienti sufficienti anche meri sospetti su elementi di fatto tali da indurre l'Autorità di polizia a ritenere sussistenti le condizioni di pericolosità sociale che possono dar luogo, da parte del giudice, all'applicazione delle misure di prevenzione " (cfr. ex plurimis , T.A.R. Molise, sez. I, 10/3/2025, n. 80; T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. IV, 15/1/2025, n. 95).
In specie, è opinione del Collegio che il provvedimento questorile, anche in parte qua , vada esente dai denunciati vizi, avendo compiutamente enucleato le (incontestabili) circostanze di fatto connotanti la vicenda in esame (“ perché i gravi disordini si sono verificati nelle immediate vicinanze di un locale pubblico, alla presenza di diverse persone che hanno assistito agli eventi e che il tutto traeva origine da un diverbio iniziato per futili motivi ”), quindi valorizzato le stesse – anche in tal caso con apprezzamento discrezionale prima facie immune da travisamento o irragionevolezza - nell’ottica della formazione del contestato giudizio prognostico di pericolosità (per la sicurezza pubblica).
Infine, relativamente alle censure ipotizzanti la carente motivazione del provvedimento impugnato in punto di determinazione della durata del divieto, è sufficiente rilevare che quest’ultima è stata commisurata al minimo edittale di un anno stabilito dal comma 2 dell’art. 13- bis del D.L. n. 14/2017 (“ Il divieto di cui ai commi 1 e 1-bis può essere limitato a specifiche fasce orarie e non può avere una durata inferiore a un anno né superiore a tre anni ”).
6. Le spese di lite seguono la soccombenza, nella misura fissata nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna i ricorrenti – in solido tra loro - alla refusione delle spese di lite in favore del Ministero dell’Interno, liquidandole forfetariamente nella somma onnicomprensiva di euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare i medesimi interessati ivi citati.
Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IA RI, Presidente
Pasquale Mastrantuono, Consigliere
PA NO, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| PA NO | IA RI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.