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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/12/2025, n. 2725 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2725 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa FA AN Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 8563/2025 RG, introdotta da
(RM), 09/07/1955), con il patrocinio Parte_1
dell'avv. DI RUOCCO GERARDO;
(ROMA (RM), 24/06/1956), con il patrocinio dell'avv. CP_1
DI RUOCCO GERARDO;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Ragioni di fatto e di diritto
Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in data 28/05/1978 e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune.
Hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della separazione:
ciascun ricorrente provvederà autonomamente al proprio
mantenimento, dichiarando nel contempo di non aver nulla a pretendere
l'uno dall'altro dal punto di vista patrimoniale, avendo integralmente
regolato ogni aspetto di natura patrimoniale tra loro.
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale.
Nulla osta a recepire le condizioni proposte dalle parti, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto un ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 8563/2025 R.G.V.G., così decide:
dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
(RM), 09/07/1955) e
[...] Parte_2
24/06/1956) relativamente al matrimonio contratto in in data Pt_1
28/05/1978, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di al n. 877, Parte II, Serie A03, Anno 1978, alle condizioni Pt_1
congiuntamente indicate dalle parti e trascritte in motivazione, ferma la valenza negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale;
nulla sulle spese.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 25/11/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa FA AN
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa FA AN Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 8563/2025 RG, introdotta da
(RM), 09/07/1955), con il patrocinio Parte_1
dell'avv. DI RUOCCO GERARDO;
(ROMA (RM), 24/06/1956), con il patrocinio dell'avv. CP_1
DI RUOCCO GERARDO;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Ragioni di fatto e di diritto
Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in data 28/05/1978 e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune.
Hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della separazione:
ciascun ricorrente provvederà autonomamente al proprio
mantenimento, dichiarando nel contempo di non aver nulla a pretendere
l'uno dall'altro dal punto di vista patrimoniale, avendo integralmente
regolato ogni aspetto di natura patrimoniale tra loro.
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale.
Nulla osta a recepire le condizioni proposte dalle parti, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto un ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 8563/2025 R.G.V.G., così decide:
dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
(RM), 09/07/1955) e
[...] Parte_2
24/06/1956) relativamente al matrimonio contratto in in data Pt_1
28/05/1978, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di al n. 877, Parte II, Serie A03, Anno 1978, alle condizioni Pt_1
congiuntamente indicate dalle parti e trascritte in motivazione, ferma la valenza negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale;
nulla sulle spese.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 25/11/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa FA AN
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi