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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 11/09/2025, n. 288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 288 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice
dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 28 aprile 2025, iscritta al n. 1067 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, vertente TRA
, nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
, C.F._1
E
, nata a [...] il [...], c.f. Parte_2
, C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in Viterbo, alla Piazza S. Francesco n. 2, presso lo studio dell'Avv. Luca Chiodi che li rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c. e 5 della legge n. 898/1970.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da note scritte depositate in data 9 luglio 2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”. - TRIBUNALE DI VITERBO -
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi e hanno proposto, ai sensi dell'art. Parte_1 Parte_2
473-bis.51 c.p.c., ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 23 settembre 2001 (trascritto nei registri dello stato civile del comune di Caprarola (VT), parte II, serie A, n. 29).
Al riguardo hanno premesso che dalla loro unione sono nati i figli
[...]
a Viterbo l'11 febbraio 2004, e a Viterbo il 16 Per_1 Persona_2
gennaio 2009; che sono separati per effetto del decreto di omologa emesso dal
Tribunale di Viterbo in data 4 agosto 2016; che la separazione si è protratta per il tempo stabilito dall'art. 3, primo comma, n. 2, della legge n. 898/1970, come modificato dall'art. 27, comma 1, lett. a), del decreto legislativo n. 149/2022.
Hanno quindi concordato le seguenti condizioni inerenti la prole e i loro rapporti economici:
“1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento essendo entrambi economicamente autosufficienti;
3. il figlio ormai maggiorenne, ha raggiunto l'autosufficienza Persona_1
economica perché dal 10 aprile 2025 in forza al;
Parte_3
4. il figlio di anni 16, ancora minorenne, resterà affidato Persona_2
congiuntamente ad entrambi i genitori con dimora prevalente presso la madre ed ogni più ampia facoltà di visita in favore del padre;
5. i corrisponderà all a partire dal mese di aprile 2025, Parte_1 Pt_2
la somma di euro 300,00 (trecento/00), tramite bonifico bancario, entro il giorno
10 di ogni mese, quale contribuzione per il mantenimento del figlio minore sino al compimento della autosufficiente;
Persona_2
6. l'importo summenzionato (€ 300,00) sarà soggetto alla rivalutazione secondo gli indici ISTAT che verrà calcolata a partire dall'anno successivo alla data di pubblicazione della sentenza;
Pag. 2 di 4 - TRIBUNALE DI VITERBO -
7. il Sig. corrisponderà alla Sig.ra il 50% delle Parte_1 Parte_2
spese straordinarie documentate necessarie per i minori così come meglio individuate nel Protocollo del Tribunale di Viterbo;
8. il Sig. farà fronte in via esclusiva alle spese necessarie per il Parte_1
rinnovo del guardaroba del figlio minore in occasione del cambio di Persona_2
stagione ed alle spese sportive (palestra, tennis, pallavolo);
9. la potestà genitoriale rimarrà comune ad entrambi i genitori con tutti i diritti e i doveri di legge, i coniugi si dichiarano pertanto d'accordo a volersi consultare costantemente circa l'impostazione dei modelli educativi da impartire ai figli,
l'indirizzo scolastico e su ogni scelta che appaia determinante per il loro futuro;
i coniugi si danno atto che il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
10. i coniugi si rilasciano sin d'ora autorizzazione per l'iscrizione del minore nei rispettivi passaporti;
11. l'assegno unico resterà in capo ai genitori nella misura del 50% ciascuno fino a diverso accordo fra gli stessi;
12. i coniugi danno atto di aver compiutamente regolato ogni altro rapporto di natura economica e di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro”.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole all'accoglimento di tali condizioni.
Trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio, preso atto della sussistenza dei requisiti per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, rileva che le condizioni concordate dalle parti non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari e, in particolare, con gli interessi dei figli.
Pag. 3 di 4 - TRIBUNALE DI VITERBO -
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'iniziativa congiunta assunta dalle parti.
Tenuto conto della volontà delle parti di rinunciare a proporre impugnazioni avverso la presente sentenza, a cura della cancelleria essa andrà immediatamente trasmessa al comune di Caprarola (VT) per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario dei coniugi e alle condizioni indicate in motivazione;
Parte_1 Parte_2
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali;
c) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 9 settembre 2025.
Il Presidente est. (Francesco Oddi)
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* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice
dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 28 aprile 2025, iscritta al n. 1067 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, vertente TRA
, nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
, C.F._1
E
, nata a [...] il [...], c.f. Parte_2
, C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in Viterbo, alla Piazza S. Francesco n. 2, presso lo studio dell'Avv. Luca Chiodi che li rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c. e 5 della legge n. 898/1970.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da note scritte depositate in data 9 luglio 2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”. - TRIBUNALE DI VITERBO -
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi e hanno proposto, ai sensi dell'art. Parte_1 Parte_2
473-bis.51 c.p.c., ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 23 settembre 2001 (trascritto nei registri dello stato civile del comune di Caprarola (VT), parte II, serie A, n. 29).
Al riguardo hanno premesso che dalla loro unione sono nati i figli
[...]
a Viterbo l'11 febbraio 2004, e a Viterbo il 16 Per_1 Persona_2
gennaio 2009; che sono separati per effetto del decreto di omologa emesso dal
Tribunale di Viterbo in data 4 agosto 2016; che la separazione si è protratta per il tempo stabilito dall'art. 3, primo comma, n. 2, della legge n. 898/1970, come modificato dall'art. 27, comma 1, lett. a), del decreto legislativo n. 149/2022.
Hanno quindi concordato le seguenti condizioni inerenti la prole e i loro rapporti economici:
“1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento essendo entrambi economicamente autosufficienti;
3. il figlio ormai maggiorenne, ha raggiunto l'autosufficienza Persona_1
economica perché dal 10 aprile 2025 in forza al;
Parte_3
4. il figlio di anni 16, ancora minorenne, resterà affidato Persona_2
congiuntamente ad entrambi i genitori con dimora prevalente presso la madre ed ogni più ampia facoltà di visita in favore del padre;
5. i corrisponderà all a partire dal mese di aprile 2025, Parte_1 Pt_2
la somma di euro 300,00 (trecento/00), tramite bonifico bancario, entro il giorno
10 di ogni mese, quale contribuzione per il mantenimento del figlio minore sino al compimento della autosufficiente;
Persona_2
6. l'importo summenzionato (€ 300,00) sarà soggetto alla rivalutazione secondo gli indici ISTAT che verrà calcolata a partire dall'anno successivo alla data di pubblicazione della sentenza;
Pag. 2 di 4 - TRIBUNALE DI VITERBO -
7. il Sig. corrisponderà alla Sig.ra il 50% delle Parte_1 Parte_2
spese straordinarie documentate necessarie per i minori così come meglio individuate nel Protocollo del Tribunale di Viterbo;
8. il Sig. farà fronte in via esclusiva alle spese necessarie per il Parte_1
rinnovo del guardaroba del figlio minore in occasione del cambio di Persona_2
stagione ed alle spese sportive (palestra, tennis, pallavolo);
9. la potestà genitoriale rimarrà comune ad entrambi i genitori con tutti i diritti e i doveri di legge, i coniugi si dichiarano pertanto d'accordo a volersi consultare costantemente circa l'impostazione dei modelli educativi da impartire ai figli,
l'indirizzo scolastico e su ogni scelta che appaia determinante per il loro futuro;
i coniugi si danno atto che il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
10. i coniugi si rilasciano sin d'ora autorizzazione per l'iscrizione del minore nei rispettivi passaporti;
11. l'assegno unico resterà in capo ai genitori nella misura del 50% ciascuno fino a diverso accordo fra gli stessi;
12. i coniugi danno atto di aver compiutamente regolato ogni altro rapporto di natura economica e di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro”.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole all'accoglimento di tali condizioni.
Trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio, preso atto della sussistenza dei requisiti per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, rileva che le condizioni concordate dalle parti non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari e, in particolare, con gli interessi dei figli.
Pag. 3 di 4 - TRIBUNALE DI VITERBO -
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'iniziativa congiunta assunta dalle parti.
Tenuto conto della volontà delle parti di rinunciare a proporre impugnazioni avverso la presente sentenza, a cura della cancelleria essa andrà immediatamente trasmessa al comune di Caprarola (VT) per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario dei coniugi e alle condizioni indicate in motivazione;
Parte_1 Parte_2
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali;
c) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 9 settembre 2025.
Il Presidente est. (Francesco Oddi)
Pag. 4 di 4