CA
Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 20/06/2025, n. 1170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1170 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
N. 467 /2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO __________________
La Corte di Appello di Firenze, Sezione I Civile, riunita in Camera di Consiglio in data 3 giugno 2025, composta dai Sigg.ri Magistrati: dr.ssa. Isabella MARIANI Presidente dr.ssa Alessandra GUERRIERI Consigliere dr.ssa Laura D'AMELIO Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
- SENTENZA -
nella causa in grado di appello iscritta a ruolo il 10.03.2022 al n. 467 del R.G. Affari COenziosi dell'anno 2022 avverso la sentenza del Tribunale di Prato n. n. 709/2021pubblicata il 16/10/2021;
promossa da
in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Valeria Ippolita Sergi, come da procura in atti
- appellante - contro COroparte_1
- appellato contumace- e
in persona del legale COroparte_2 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Migliorini, come da procura in atti
- appellato -
avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
La causa era posta in decisione sulle seguenti conclusioni: per l'appellante: “conclude affinché l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, contrariis reiectis, voglia :1) IN VIA PREGIUDIZIALE E CAUTELARE, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti;
2) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 709/2021 emessa dal Tribunale di Prato, Sezione Civile, Giudice dr.ssa Federica Ferretti, nell'ambito del giudizio n. R.G. 4566/2014, depositata in cancelleria in data 11/10/2021, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: confermare il decreto ingiuntivo opposto in primo grado rigettando l'opposizione avversa in quanto infondata in fatto e diritto per i motivi spiegati in narrativa e comunque accertare il credito della nei confronti della Parte_1 a fronte del contratto di trasport resi, condannando CP_1 la a pagare alla l'importo pari ad € 19.407,20 a CP_1 Parte_1 fro i trasporto re re 210 e 560 del 2012 o quella somma risultante di giustizia oltre interessi come per legge e rivalutazione monetaria, e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dagli appellati dinanzi il Tribunale, con condanna alle spese dichiarando la inammissibilità e/o decadenza della costituzione dell'appellato in CP_1 CO ipotesi condannandolo alle spese in favore di , per l'intervenuta rinuncia alla chiamata di terzo;
3) Con vittoria di spese e c nsi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”. per l'appellato “ affinché l'Ill.ma COroparte_2 Corte di Appel da la provvisoria esecuzione della sentenza impugnata, e nel merito Voglia confermare la Sentenza n. 709/2021 del Tribunale di Prato nel procedimento R.G. 4566/2014 Giudice Dott.ssa Federica Ferretti, per tutti i motivi indicati in narrativa, con condanna alla refusione di spese e onorari del presente grado che si richiede con il presente atto la distrazione in favore del procuratore intestatario.”.
- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO -
I. Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, il
[...]
chiedeva la riforma della Parte_1 sentenza impugnata con la quale era stata accolta l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n.1362/2014, Parte_2 emesso per l'importo di € 19.407,20 e fondato su fatture emesse dall'appellante per il servizio di trasporto reso in favore della società opponente
Così nella sentenza impugnata: “ (d'ora COroparte_1 innanzi, per brevità, anche solo “ ), con atto di citazione tempestivamente CP_1
e regolarmente notificato, ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
1362/2014 – R.G. n. 2929/2014 del 10/7/2014 con cui il Tribunale di Prato le ha ingiunto di corrispondere al Parte_1
(d'ora innanzi, per brevità, anche solo “ ”) l'importo
[...] Parte_1 di € 19.407,20 a titolo di compenso per i servizi di trasporto e consegna merci in contrassegno svolti dalla in bonis in favore della società opponente, oltre Pt_1 interessi di mora e spese di lite, liquidate in € 550,00 per competenze professionali oltre 15% rimborso forfettario, I.V.A., C.P.A. e spese successive occorrende. A fondamento della propria opposizione la ha dedotto: di CP_1 aver concluso con la in bonis un accordo in base alla quale quest'ultima si Pt_1 era impegnata ad eseguire in suo favore servizi di trasporto merci in qualità di subvettore;
di aver regolarmente onorato le fatture emesse dalla società in bonis;
di aver ricevuto, in data 19/02/2013, un atto di pignoramento presso terzi da CO parte della (d'ora innanzi, per brevità, anche solo “ ”), creditrice CP_2
2 della in bonis, dell'importo di € 34.030,93; di aver effettuato la Pt_1 dichiarazione prevista dall'art. 547 c.p.c. dichiarando di essere debitrice nei confronti della di € 16.853,62; che il Tribunale di Venezia, innanzi al quale Pt_1 la procedura esecutiva pendeva, aveva assegnato in data 29/03/2013 detta CO somma alla;
che solo successivamente, in data 15/04/2013, il Tribunale di
Prato aveva dichiarato il fallimento della in bonis;
che la società opposta
Pt_1 non aveva fornito elementi probatori sufficienti a dimostrare la fondatezza del proprio diritto;
che non sussistevano le condizioni per la legittima concessione del decreto ingiuntivo;
che il diritto al pagamento delle fatture azionate si è prescritto, essendo decorso il termine annuale di cui all'art. 2951 c.c.; che il credito della nei confronti della non ammonta ad € 19.407,20, ma alla minor
Pt_1 CP_1 somma di € 16.853,62 in ragione delle compensazioni da quest'ultima effettuate per i danni ed i disservizi causati dalla durante i servizi di trasporto
Pt_1 commissionati;
che la società in bonis aveva adempiuto in maniera inesatta
Pt_1 alla proprie obbligazioni, causando alla società opponente i danni di cui alle fatture indicate nel doc. 6 dalla stessa allegato;
che la aveva già CP_1
CO corrisposto quanto dovuto alla avendo pagato alla gli importi oggetto Pt_1 della predetta ordinanza di assegnazione del Tribunale di Venezia. La CP_1 ha quindi chiesto di differire l'udienza di prima comparizione per consentire la CO chiamata in causa della . Inoltre ha chiesto, in via preliminare, di rigettare
l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
in via ulteriormente preliminare, di dichiarare l'insussistenza delle condizioni per la concessione del decreto ingiuntivo;
sempre in via preliminare, di dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto azionato dal;
nel merito, Parte_1 di revocare il decreto ingiuntivo opposto perché inammissibile e/o nullo e/o annullabile e comunque accertarsi che nulla è dovuto al in Parte_1 relazione alle fatture azionate in via monitoria;
in via subordinata, nell'ipotesi di conferma del decreto ingiuntivo opposto o di condanna della al CP_1 CO pagamento nei confronti del , condannare a restituirle le somme Parte_1 corrisposte in forza dell'ordinanza di assegnazione emessa il 9/03/2013 dal
Tribunale di Venezia. A fronte dell'istanza in tal senso formulata dalla società opponente, il Tribunale ha differito l'udienza di prima comparizione al 28/4/2015 CO al fine di chiamare in causa la Si è costituito il formulando Parte_1 istanza di concessione del decreto ingiuntivo opposto e chiedendo di confermare il provvedimento monitorio o di accertare il credito della nei confronti Parte_1 della per un importo pari ad € 19.407,20 per i servizi di trasporto resi in CP_1
3 relazione alle fatture n. 210 e 560 del 2012, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Il Fallimento opposto ha dedotto: l'infondatezza dell'eccezione di nullità del decreto ingiuntivo opposto per carenza dei presupposti dell'emissione del provvedimento monitorio, in quanto il credito azionato risultava dall'estratto autentico delle scritture contabili della;
l'infondatezza dell'eccezione di Pt_1 prescrizione formulata da controparte, in quanto il termine prescrizionale, a fronte dell'emissione delle fatture azionate in data 31/03/2012 e 31/08/2012, era stato interrotto sia dal liquidatore della società in bonis che dal curatore del fallimento con l'invio alla di intimazioni di pagamento in data CP_1
13/11/2012, 15/10/2013 e 04/03/2014; che l'importo azionato era stato calcolato deducendo dalla somma complessivamente portata dalle fatture n. 210
e 560 (pari ad € 58.954,27) del 2012 sia quanto già corrisposto dalla società opponente alla , così come risultanti dal partitario redatto precedentemente Pt_1 alla liquidazione della società opposta (pari ad € 22.693,45), che quanto dalla CO pagato alla in base all'ordinanza di assegnazione del credito emessa CP_1 dal Tribunale di Venezia a favore di quest'ultima; l'inammissibilità e/o improcedibilità delle domande riconvenzionale di danni formulata dalla CP_1 nei confronti del in quanto non svolta nelle forme dell'insinuazione allo Parte_1 stato passivo;
la prescrizione dei diritti vantati dalla nei confronti della CP_1 CO curatela;
la fondatezza del credito azionato dalla . i è costituita anche la Pt_1 chiedendo, in via preliminare, la riunione della presente causa a quella scritta al
n. R.G. 5143/2014 innanzi a questo stesso Tribunale;
nel merito, di respingere ogni richiesta avanzata dalla e dal nei confronti della CP_1 Parte_1
CO
. La terza chiamata ha dedotto: di aver ottenuto dal Tribunale di Firenze decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 7278/2012 nei confronti della per l'importo di € 32.487,68, notificato in data Parte_1
09/01/2013 e non opposto dalla odierna opponente;
che in base a tale titolo esecutivo erano stati effettuati due pignoramenti presso terzi, di cui uno innanzi al Tribunale di Venezia nei confronti della che la era fallita il CP_1 Pt_1
10/04/2013; che il fallimento aveva instaurato nei suoi confronti, mediante Pt_1 notifica di un ricorso ex art. 702 c.p.c., una causa attualmente pendente innanzi alla dott. Brogi del Tribunale di Prato ed iscritta n. R.G. 5143/2014; che il giudice assegnatario di tale ultima causa aveva inviato il fascicolo al Presidente del
Tribunale per la valutare la sussistenza degli estremi per la riunione dei due giudizi. Con ordinanza del 15/04/2015 il Presidente dell'adito Tribunale ha ritenuto di non dover rimettere gli atti dei due procedimenti innanzi allo stesso
4 giudice perché ne valutasse la riunione. All'esito dell'udienza del 28/04/2015 è stata rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione e sono stati concessi i termini previsti dall'art. 183, c. 6 c.p.c. nella propria memoria CP_1 ex art. 183, c. 6, n. 1 c.p.c., ha dichiarato di rinunciare alla domanda formulata nei confronti di per sopravvenuta carenza di interesse. La causa è stata CP_2 istruita con l'acquisizione di documenti e l'escussione di prove orali e, dopo una serie di rinvii, previa assegnazione allo scrivente Giudice con provv. del Presidente del Tribunale di Prato prot. n. 1718/2019 del 9/10/2019, è stata trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica”.
All'esito del giudizio il Tribunale di Prato accoglieva l'opposizione e, per l'effetto, revocava il decreto ingiuntivo opposto, condannando il Parte_1 al pagamento delle spese di lite dell'opponente e della terza chiamata in
[...] causa La decisione COroparte_2 conseguiva all'accoglimento dell'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente; il Tribunale in particolare rilevava che il credito azionato si fondava su due fatture risalenti rispettivamente al marzo e all'agosto del 2012, emesse dalla società in bonis, e che la lettera di costituzione in mora era stata trasmessa oltre il termine annuale di prescrizione di cui all'art.2951 c.c. Il
Tribunale escludeva la rilevanza della missiva inviata dal liquidatore della società opposta in data 6.11.2012, reputandola carente dei requisiti necessari ad integrare un valido atto interruttivo della prescrizione.
II. Appellava la sentenza il Parte_1
.
[...]
L'appellante deduceva, quale primo motivo di gravame, l'erronea valutazione del giudice di prime cure in merito alla rilevanza della raccomandata del 6.11.2012, inviata dal liquidatore della società, ai fini interruttivi della prescrizione. La prova della ricezione della missiva, recante la richiesta di pagamento del liquidatore per le prestazioni di trasporto effettuate dalla società fallita, era infatti comprovata dalla ricevuta di ritorno indirizzata alla società opponente. Evidenziava, inoltre, che la medesima raccomandata era stata riconosciuta come atto interruttivo della prescrizione in altri giudizi di recupero crediti analoghi.
A detta dell'appellate sussistevano, inoltre, elementi idonei a configurare il riconoscimento di debito ai sensi dell'articolo 2944 c.c., deducibile dagli atti e
5 dai documenti prodotti nel corso del giudizio di primo grado. In particolare, evidenziava l'esistenza di bonifici e pagamenti parziali effettuati dalla società opponente in relazione alle fatture azionate, antecedenti al decorso del termine annuale di prescrizione. Con riferimento alla fattura del 31.08.2012, il invocava un ulteriore atto interruttivo, desumibile dagli atti Parte_1 di causa ovvero il riconoscimento del credito effettuato dalla quale terza CP_1 pignorata, la quale aveva provveduto a bonificare in favore del creditore pignorante la somma parziale di Euro16.853,62. Quanto alla fattura del 31.03.
2012, il invocava l'atto interruttivo costituito dal bonifico Parte_1 dell'intero importo, seppur contestato dalla società fallita. Quale secondo motivo di appello, censurava la condanna alle spese di lite nei confronti della terza chiamata in causa . COroparte_2
Rilevava, in proposito, che, avendo l'opponente rinunciato alla domanda nei confronti della terza chiamata avrebbe dovuto essere gravata delle spese ai sensi dell'articolo 306, comma 4, c.p.c.
Si costituiva in giudizio COroparte_2
chiedendo la conferma della sentenza impugnata. L'appellante sosteneva
[...] la correttezza della decisione del giudice di primo grado, il quale, oltre ad accertare la prescrizione del diritto, aveva legittimamente condannato l'appellante alla rifusione delle spese di giudizio in proprio favore. Tale condanna, a suo dire, trovava giustificazione nel fatto che la rinuncia alla domanda formulata dalla nei propri confronti non era COroparte_1 equiparabile alla rinuncia agli atti ai sensi dell'articolo 306 c.p.c, con conseguente inapplicabilità del principio sancito dal quarto comma della medesima disposizione codicistica.
Nessuno si costituiva per . Parte_2
Senza ulteriore istruttoria, la causa era trattenuta in decisione sulle conclusioni delle Parti come in epigrafe trascritte, previa concessione dei termini di legge per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
- MOTIVI DELLA DECISIONE –
III. L'appello è fondato e merita accoglimento.
6 In relazione al primo motivo di appello, concernente la presunta erronea valutazione del giudice di prime cure circa l'efficacia interruttiva della prescrizione derivante dalla missiva inviata dal liquidatore della società appellante, questa Corte ritiene condivisibili le argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata, che ha correttamente qualificato detta comunicazione come inidonea a produrre l'effetto interruttivo dedotto.
Invero, la lettera in questione, trasmessa dal liquidatore societario, si caratterizza per la sua natura indistinta, rivolta alla generalità dei clienti, senza una specifica individuazione del soggetto debitore. Ulteriormente, il contenuto della missiva si connota per un riferimento del tutto generico sotto il profilo oggettivo, alla totalità dei debiti potenzialmente vantati dai clienti nei confronti della società in liquidazione.
Tale genericità impedisce il perfezionamento dei requisiti rigorosamente prescritti dalla giurisprudenza per l'attribuzione di efficacia interruttiva della prescrizione. Difetta, in particolare, il requisito essenziale della specificità. Dalla comunicazione in esame non emerge, in modo univoco ed inequivocabile, la chiara e manifesta volontà di esigere il pagamento di un credito determinato e precisamente individuato, vantato nei confronti di un soggetto debitore parimenti identificato in modo certo e specifico. La mancanza di tale specificità inficia irrimediabilmente l'idoneità della comunicazione ad interrompere il decorso del termine prescrizionale ai sensi di legge.
Con riferimento all'eccezione, sollevata per la prima volta in questa sede di gravame, concernente la pretesa operatività dell'articolo 2944 c.c. e la conseguente asserita omissione del giudice di primo grado, il quale avrebbe dovuto rilevare d'ufficio la sussistenza di un riconoscimento del debito in ragione degli atti e dei documenti prodotti dall'opponente, si osserva quanto segue.
Preliminarmente, si impone l'esame della questione attinente alla tempestività dell'eccezione sollevata. La risoluzione di tale nodo problematico rinviene il proprio fondamento nel consolidato orientamento giurisprudenziale che opera una distinzione tra le eccezioni in senso stretto e le eccezioni in senso lato.
7 Le eccezioni in senso lato, tra le quali rientra quella in oggetto, non sono gravate dall'onere di tempestiva allegazione ad opera della parte interessata. Tale esenzione si giustifica in ragione della peculiare natura giuridica dell'eccezione di interruzione della prescrizione. Invero, pur in presenza di un'eccezione di prescrizione, la cui rilevabilità è subordinata all'impulso di parte, l'eccezione di interruzione si configura quale vera e propria controeccezione, il cui regime di rilevabilità non può essere equiparato a quello dell'eccezione principale di prescrizione. Sul punto la Suprema Corte di Cassazione ha avuto modo di chiarire che "Poiché nel nostro ordinamento le eccezioni in senso stretto, cioè quelle rilevabili soltanto ad istanza di parte, si identificano o in quelle per le quali la legge espressamente riservi il potere di rilevazione alla parte o in quelle in cui il fatto integratore dell'eccezione corrisponde all'esercizio di un diritto potestativo azionabile in giudizio da parte del titolare e, quindi, per svolgere l'efficacia modificativa, impeditiva od estintiva di un rapporto giuridico suppone il tramite di una manifestazione di volontà della parte (da sola o realizzabile attraverso un accertamento giudiziale), l'eccezione di interruzione della prescrizione integra un'eccezione in senso lato e non in senso stretto e, pertanto, può essere rilevata
d'ufficio dal giudice sulla base di elementi probatori ritualmente acquisiti agli atti, dovendosi escludere, altresì, che la rilevabilità ad istanza di parte possa giustificarsi in ragione della (normale) rilevabilità soltanto ad istanza di parte dell'eccezione di prescrizione, giacché non ha fondamento di diritto positivo assimilare al regime di rilevazione di una eccezione in senso stretto quello di una controeccezione, qual è l'interruzione della prescrizione. Ne consegue che il rilievo
d'ufficio delle eccezioni in senso lato non è subordinato alla specifica e tempestiva allegazione della parte ed è ammissibile anche in appello, purché i fatti risultino documentati “ex actis” (Cass. civ., Sez. II, Sentenza, 10/12/2019, n. 32236;
Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 05/08/2013, n. 18602).
Quanto al merito dell'eccezione in esame, questa Corte ritiene che la stessa sia meritevole di accoglimento. Con specifico riferimento alla fattura contrassegnata con il numero 560 in data 31 agosto 2012, si osserva che la circostanza che la società opponente, nella sua qualità di terzo pignorato, abbia riconosciuto, anteriormente al decorso del termine annuale di prescrizione, l'esistenza del diritto vantato dalla società fallita alla riscossione del credito, è circostanza idonea a configurare un valido ed efficace riconoscimento del debito ai fini dell'interruzione del termine prescrizionale.
8 Pur riconoscendo che la dichiarazione positiva resa dal terzo pignorato nel contesto del procedimento esecutivo produce, primariamente, un effetto interruttivo operante precipuamente nel rapporto obbligatorio intercorrente tra il creditore pignorante e il terzo pignorato stesso, è tuttavia innegabile che la medesima dichiarazione determina, sul piano sostanziale un effetto interruttivo della prescrizione anche nel rapporto obbligatorio preesistente tra il debitore esecutato e il terzo pignorato. Sul punto, infatti, la Corte di Cassazione ha enunciato il seguente principio di diritto: “l'atto di pignoramento presso terzi ha carattere interruttivo e, se del caso, sospensivo della prescrizione, ai sensi dell'art.
2943 c.c., commi 1, 2 e 3 e art. 2945 c.c., commi 2 e 3, esclusivamente in relazione al diritto fatto valere dal creditore CE contro il debitore, non in relazione al credito pignorato;
con riguardo al credito oggetto del pignoramento, i singoli atti del procedimento esecutivo portati a conoscenza del terzo o da lui compiuti sono comunque idonei a determinare, sul piano sostanziale, un effetto interruttivo della prescrizione, ai sensi delle altre disposizioni di cui agli artt. 2943 c.c. e ss.; ….”
(cfr. Cass. civ., Sez. III, Sent., (data ud. 07/11/2019) 05/03/2020, n. 6170).
Egualmente con riferimento alla fattura n. 260 del 31 marzo 2012, si ritiene che il contenuto delle memorie ex art. 183 c.p.c. redatte dall'opponente nel giudizio di primo grado possa essere interpretato come un riconoscimento del credito vantato dalla società fallita in relazione ai servizi di trasporto nascenti dal contratto concluso tra le parti. Nelle predette memorie, l'opponente affermava di aver bonificato un importo di circa 25.000 euro a saldo di varie fatture, fra le quali quella in questione, asserendo che, a causa di compensazioni da operarsi con fatture in conto credito emesse dalla stessa opponente per danni subiti a causa dell'inesatto adempimento della controparte, dovevano ritenersi integralmente compensati i reciproci crediti. Appare altresì significativa la circostanza per la quale l'opponente , nel corso del giudizio, non ha negato la prestazione dei servizi effettuati dalla controparte, servizi che costituiscono l'oggetto delle fatture in contestazione, limitandosi, invece, a sollevare eccezioni in merito alla presunta inesattezza dell'adempimento contrattuale.
Tale affermazione è suscettibile di essere qualificata come un riconoscimento del credito ex adverso vantato, con conseguente valenza interruttiva della prescrizione, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2944 del Codice Civile.
9 Giova evidenziare, in proposito, che l'atto di riconoscimento del debito non è soggetto a vincoli di forma particolari o solenni.
L'interpretazione qui adottata si conforma al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la quale, escludendo la qualificazione del riconoscimento di debito come negozio giuridico, lo riconduce ad un mero atto giuridico, privo di carattere recettizio e non necessariamente compiuto con una specifica e preordinata intenzione ricognitiva .Ciò che risulta necessario e sufficiente ai fini della configurabilità del riconoscimento del debito è che l'atto compiuto rechi, anche implicitamente, la manifestazione della consapevolezza dell'esistenza del debito e riveli, al contempo, il carattere imprescindibile della volontarietà. Sul punto, la Suprema Corte di Cassazione (Cass., 30/10/2002,
n. 15353). La Corte in più pronunce ha chiarito che: “il riconoscimento di un debito non esige formule speciali e può essere contenuto in una dichiarazione di volontà diretta consapevolmente all'intento pratico di riconoscere l'esistenza di un diritto, ma può risultare, implicitamente, anche da un atto compiuto dal debitore per una finalità diversa e senza la consapevolezza dell'effetto ricognitivo “(Cass.,
9097/2018). Nel caso di specie, l'eccezione di compensazione e i pagamenti parziali effettuati in relazione ai crediti portati dalle fatture oggetto di giudizio, nonché la dichiarazione positiva resa dalla società opponente quale terzo pignorato, pur non essendo diretti a riconoscere l'esistenza del credito, essendo piuttosto diretti ad eccepirne l'estinzione, quanto meno parziale, hanno avuto la valenza di atto riconoscitivo, trattandosi di atti compiuti volontariamente, seppur non finalizzati al precipuo scopo del riconoscimento del debito.
Le considerazioni svolte conducono alla riforma della sentenza di primo grado in punto di prescrizione del credito, dovendosi ritenere che il decorso del termine prescrizionale sia stato interrotto dal riconoscimento del debito da parte della società opponente.
Con il secondo motivo d'appello, l'appellante contesta la condanna della società opponente al pagamento delle spese processuali sostenute dalla terza chiamata in causa, deducendo l'erroneità di tale statuizione in ragione dell'arbitrarietà della chiamata in causa seguita da rinuncia.
Il motivo è meritevole di accoglimento. Si osserva che la chiamata in causa della
, alla quale l'appellata ha successivamente rinunciato, si è rivelata priva di CO
10 fondamento giuridico. Il decreto ingiuntivo opposto era stato, infatti, emesso in relazione ad un credito residuale, essendo già stato sottratto dall'importo complessivo delle fatture azionate in via monitoria, la somma precedentemente versata da in qualità di terzo pignorato, in favore del creditore CP_1 CO CE . Tale circostanza emergeva dagli atti di causa, come evidenziato dall'appellante nella propria memoria difensiva depositata nel giudizio di primo grado ai sensi dell'articolo 183, comma 6, numero 2, c.p.c.; in detta memoria CO eccepiva che la responsabilità per la chiamata in causa di doveva gravare esclusivamente sull'appellata, in quanto, anteriormente all'instaurazione del giudizio di opposizione, a mezzo di comunicazione PEC inviata sia dal curatore fallimentare che dal suo procuratore, la aveva debitamente informato Pt_1
l'appellata in merito alla natura residuale del credito azionato, allegando, altresì, la documentazione probatoria idonea a comprovare tale circostanza. CO Conseguentemente, la chiamata in causa di si configura come priva di fondamento;
le spese dell'intervento della terza chiamata nel giudizio di primo grado devono pertanto essere poste integralmente a carico della parte appellata che ne ha inutilmente provocato l'intervento salvo poi rinunziarvi. Le spese del secondo grado di giudizio seguono la soccombenza e sono poste carico di in solido con COroparte_1 [...]
COroparte_2
Le considerazioni svolte portano all'integrale accoglimento dell'appello con conseguente rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da
[...] ed annullamento del capo di condanna di alle COroparte_1 Pt_1 CO spese di lite sostenute da . ... COroparte_2
Non essendovi appello incidentale di COroparte_2 sul punto, nulla deve disporsi in ordine alle spese di lite di
[...] quest'ultima. Per il resto le spese di lite del primo e del secondo grado di giudizio seguono la regola della soccombenza e si liquidano secondo il D.M. 55/2014, con riferimento ai parametri medi, riferibili allo scaglione corrispondente al valore della causa, con esclusione, per il secondo grado di giudizio della fase istruttoria.
-
PER QUESTI MOTIVI
-
La Corte di Appello di Firenze, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
11 nei confronti di Parte_1 COroparte_1
e avverso la
[...] COroparte_2 sentenza impugnata così provvede:
1) In riforma della sentenza impugnata respinge l'opposizione a decreto ingiuntivo n. 1362/2014 e annulla il capo di condanna di
[...]
al pagamento dei compensi di causa in favore Parte_1 di COroparte_2
2) Condanna al pagamento delle spese COroparte_1 primo grado di giudizio che sono liquidati in favore dell'appellante in complessivi
€ 5.077,00, oltre accessori di legge;
nulla sulle spese di
[...]
, non essendo stato proposto appello COroparte_2 incidentale;
3) Condanna e COroparte_1 [...]
in solido fra loro, al pagamento delle spese COroparte_2 del presente grado di giudizio che liquida in favore dell'appellante in € 3.966,00 oltre accessori dovuti per legge;
4) Dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13/1quater
DPR n. 115/2002 in materia doppio contributo unificato, ove dovuto;
5) Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle persone in esso menzionate ai sensi dell'art. 52 del d.l.vo 30.06.2003 n.196.
IL CONSIGLIERE Est. IL PRESIDENTE
Laura D'Amelio Isabella Mariani
12
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO __________________
La Corte di Appello di Firenze, Sezione I Civile, riunita in Camera di Consiglio in data 3 giugno 2025, composta dai Sigg.ri Magistrati: dr.ssa. Isabella MARIANI Presidente dr.ssa Alessandra GUERRIERI Consigliere dr.ssa Laura D'AMELIO Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
- SENTENZA -
nella causa in grado di appello iscritta a ruolo il 10.03.2022 al n. 467 del R.G. Affari COenziosi dell'anno 2022 avverso la sentenza del Tribunale di Prato n. n. 709/2021pubblicata il 16/10/2021;
promossa da
in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Valeria Ippolita Sergi, come da procura in atti
- appellante - contro COroparte_1
- appellato contumace- e
in persona del legale COroparte_2 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Migliorini, come da procura in atti
- appellato -
avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
La causa era posta in decisione sulle seguenti conclusioni: per l'appellante: “conclude affinché l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, contrariis reiectis, voglia :1) IN VIA PREGIUDIZIALE E CAUTELARE, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti;
2) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 709/2021 emessa dal Tribunale di Prato, Sezione Civile, Giudice dr.ssa Federica Ferretti, nell'ambito del giudizio n. R.G. 4566/2014, depositata in cancelleria in data 11/10/2021, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: confermare il decreto ingiuntivo opposto in primo grado rigettando l'opposizione avversa in quanto infondata in fatto e diritto per i motivi spiegati in narrativa e comunque accertare il credito della nei confronti della Parte_1 a fronte del contratto di trasport resi, condannando CP_1 la a pagare alla l'importo pari ad € 19.407,20 a CP_1 Parte_1 fro i trasporto re re 210 e 560 del 2012 o quella somma risultante di giustizia oltre interessi come per legge e rivalutazione monetaria, e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dagli appellati dinanzi il Tribunale, con condanna alle spese dichiarando la inammissibilità e/o decadenza della costituzione dell'appellato in CP_1 CO ipotesi condannandolo alle spese in favore di , per l'intervenuta rinuncia alla chiamata di terzo;
3) Con vittoria di spese e c nsi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”. per l'appellato “ affinché l'Ill.ma COroparte_2 Corte di Appel da la provvisoria esecuzione della sentenza impugnata, e nel merito Voglia confermare la Sentenza n. 709/2021 del Tribunale di Prato nel procedimento R.G. 4566/2014 Giudice Dott.ssa Federica Ferretti, per tutti i motivi indicati in narrativa, con condanna alla refusione di spese e onorari del presente grado che si richiede con il presente atto la distrazione in favore del procuratore intestatario.”.
- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO -
I. Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, il
[...]
chiedeva la riforma della Parte_1 sentenza impugnata con la quale era stata accolta l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n.1362/2014, Parte_2 emesso per l'importo di € 19.407,20 e fondato su fatture emesse dall'appellante per il servizio di trasporto reso in favore della società opponente
Così nella sentenza impugnata: “ (d'ora COroparte_1 innanzi, per brevità, anche solo “ ), con atto di citazione tempestivamente CP_1
e regolarmente notificato, ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
1362/2014 – R.G. n. 2929/2014 del 10/7/2014 con cui il Tribunale di Prato le ha ingiunto di corrispondere al Parte_1
(d'ora innanzi, per brevità, anche solo “ ”) l'importo
[...] Parte_1 di € 19.407,20 a titolo di compenso per i servizi di trasporto e consegna merci in contrassegno svolti dalla in bonis in favore della società opponente, oltre Pt_1 interessi di mora e spese di lite, liquidate in € 550,00 per competenze professionali oltre 15% rimborso forfettario, I.V.A., C.P.A. e spese successive occorrende. A fondamento della propria opposizione la ha dedotto: di CP_1 aver concluso con la in bonis un accordo in base alla quale quest'ultima si Pt_1 era impegnata ad eseguire in suo favore servizi di trasporto merci in qualità di subvettore;
di aver regolarmente onorato le fatture emesse dalla società in bonis;
di aver ricevuto, in data 19/02/2013, un atto di pignoramento presso terzi da CO parte della (d'ora innanzi, per brevità, anche solo “ ”), creditrice CP_2
2 della in bonis, dell'importo di € 34.030,93; di aver effettuato la Pt_1 dichiarazione prevista dall'art. 547 c.p.c. dichiarando di essere debitrice nei confronti della di € 16.853,62; che il Tribunale di Venezia, innanzi al quale Pt_1 la procedura esecutiva pendeva, aveva assegnato in data 29/03/2013 detta CO somma alla;
che solo successivamente, in data 15/04/2013, il Tribunale di
Prato aveva dichiarato il fallimento della in bonis;
che la società opposta
Pt_1 non aveva fornito elementi probatori sufficienti a dimostrare la fondatezza del proprio diritto;
che non sussistevano le condizioni per la legittima concessione del decreto ingiuntivo;
che il diritto al pagamento delle fatture azionate si è prescritto, essendo decorso il termine annuale di cui all'art. 2951 c.c.; che il credito della nei confronti della non ammonta ad € 19.407,20, ma alla minor
Pt_1 CP_1 somma di € 16.853,62 in ragione delle compensazioni da quest'ultima effettuate per i danni ed i disservizi causati dalla durante i servizi di trasporto
Pt_1 commissionati;
che la società in bonis aveva adempiuto in maniera inesatta
Pt_1 alla proprie obbligazioni, causando alla società opponente i danni di cui alle fatture indicate nel doc. 6 dalla stessa allegato;
che la aveva già CP_1
CO corrisposto quanto dovuto alla avendo pagato alla gli importi oggetto Pt_1 della predetta ordinanza di assegnazione del Tribunale di Venezia. La CP_1 ha quindi chiesto di differire l'udienza di prima comparizione per consentire la CO chiamata in causa della . Inoltre ha chiesto, in via preliminare, di rigettare
l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
in via ulteriormente preliminare, di dichiarare l'insussistenza delle condizioni per la concessione del decreto ingiuntivo;
sempre in via preliminare, di dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto azionato dal;
nel merito, Parte_1 di revocare il decreto ingiuntivo opposto perché inammissibile e/o nullo e/o annullabile e comunque accertarsi che nulla è dovuto al in Parte_1 relazione alle fatture azionate in via monitoria;
in via subordinata, nell'ipotesi di conferma del decreto ingiuntivo opposto o di condanna della al CP_1 CO pagamento nei confronti del , condannare a restituirle le somme Parte_1 corrisposte in forza dell'ordinanza di assegnazione emessa il 9/03/2013 dal
Tribunale di Venezia. A fronte dell'istanza in tal senso formulata dalla società opponente, il Tribunale ha differito l'udienza di prima comparizione al 28/4/2015 CO al fine di chiamare in causa la Si è costituito il formulando Parte_1 istanza di concessione del decreto ingiuntivo opposto e chiedendo di confermare il provvedimento monitorio o di accertare il credito della nei confronti Parte_1 della per un importo pari ad € 19.407,20 per i servizi di trasporto resi in CP_1
3 relazione alle fatture n. 210 e 560 del 2012, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Il Fallimento opposto ha dedotto: l'infondatezza dell'eccezione di nullità del decreto ingiuntivo opposto per carenza dei presupposti dell'emissione del provvedimento monitorio, in quanto il credito azionato risultava dall'estratto autentico delle scritture contabili della;
l'infondatezza dell'eccezione di Pt_1 prescrizione formulata da controparte, in quanto il termine prescrizionale, a fronte dell'emissione delle fatture azionate in data 31/03/2012 e 31/08/2012, era stato interrotto sia dal liquidatore della società in bonis che dal curatore del fallimento con l'invio alla di intimazioni di pagamento in data CP_1
13/11/2012, 15/10/2013 e 04/03/2014; che l'importo azionato era stato calcolato deducendo dalla somma complessivamente portata dalle fatture n. 210
e 560 (pari ad € 58.954,27) del 2012 sia quanto già corrisposto dalla società opponente alla , così come risultanti dal partitario redatto precedentemente Pt_1 alla liquidazione della società opposta (pari ad € 22.693,45), che quanto dalla CO pagato alla in base all'ordinanza di assegnazione del credito emessa CP_1 dal Tribunale di Venezia a favore di quest'ultima; l'inammissibilità e/o improcedibilità delle domande riconvenzionale di danni formulata dalla CP_1 nei confronti del in quanto non svolta nelle forme dell'insinuazione allo Parte_1 stato passivo;
la prescrizione dei diritti vantati dalla nei confronti della CP_1 CO curatela;
la fondatezza del credito azionato dalla . i è costituita anche la Pt_1 chiedendo, in via preliminare, la riunione della presente causa a quella scritta al
n. R.G. 5143/2014 innanzi a questo stesso Tribunale;
nel merito, di respingere ogni richiesta avanzata dalla e dal nei confronti della CP_1 Parte_1
CO
. La terza chiamata ha dedotto: di aver ottenuto dal Tribunale di Firenze decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 7278/2012 nei confronti della per l'importo di € 32.487,68, notificato in data Parte_1
09/01/2013 e non opposto dalla odierna opponente;
che in base a tale titolo esecutivo erano stati effettuati due pignoramenti presso terzi, di cui uno innanzi al Tribunale di Venezia nei confronti della che la era fallita il CP_1 Pt_1
10/04/2013; che il fallimento aveva instaurato nei suoi confronti, mediante Pt_1 notifica di un ricorso ex art. 702 c.p.c., una causa attualmente pendente innanzi alla dott. Brogi del Tribunale di Prato ed iscritta n. R.G. 5143/2014; che il giudice assegnatario di tale ultima causa aveva inviato il fascicolo al Presidente del
Tribunale per la valutare la sussistenza degli estremi per la riunione dei due giudizi. Con ordinanza del 15/04/2015 il Presidente dell'adito Tribunale ha ritenuto di non dover rimettere gli atti dei due procedimenti innanzi allo stesso
4 giudice perché ne valutasse la riunione. All'esito dell'udienza del 28/04/2015 è stata rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione e sono stati concessi i termini previsti dall'art. 183, c. 6 c.p.c. nella propria memoria CP_1 ex art. 183, c. 6, n. 1 c.p.c., ha dichiarato di rinunciare alla domanda formulata nei confronti di per sopravvenuta carenza di interesse. La causa è stata CP_2 istruita con l'acquisizione di documenti e l'escussione di prove orali e, dopo una serie di rinvii, previa assegnazione allo scrivente Giudice con provv. del Presidente del Tribunale di Prato prot. n. 1718/2019 del 9/10/2019, è stata trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica”.
All'esito del giudizio il Tribunale di Prato accoglieva l'opposizione e, per l'effetto, revocava il decreto ingiuntivo opposto, condannando il Parte_1 al pagamento delle spese di lite dell'opponente e della terza chiamata in
[...] causa La decisione COroparte_2 conseguiva all'accoglimento dell'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente; il Tribunale in particolare rilevava che il credito azionato si fondava su due fatture risalenti rispettivamente al marzo e all'agosto del 2012, emesse dalla società in bonis, e che la lettera di costituzione in mora era stata trasmessa oltre il termine annuale di prescrizione di cui all'art.2951 c.c. Il
Tribunale escludeva la rilevanza della missiva inviata dal liquidatore della società opposta in data 6.11.2012, reputandola carente dei requisiti necessari ad integrare un valido atto interruttivo della prescrizione.
II. Appellava la sentenza il Parte_1
.
[...]
L'appellante deduceva, quale primo motivo di gravame, l'erronea valutazione del giudice di prime cure in merito alla rilevanza della raccomandata del 6.11.2012, inviata dal liquidatore della società, ai fini interruttivi della prescrizione. La prova della ricezione della missiva, recante la richiesta di pagamento del liquidatore per le prestazioni di trasporto effettuate dalla società fallita, era infatti comprovata dalla ricevuta di ritorno indirizzata alla società opponente. Evidenziava, inoltre, che la medesima raccomandata era stata riconosciuta come atto interruttivo della prescrizione in altri giudizi di recupero crediti analoghi.
A detta dell'appellate sussistevano, inoltre, elementi idonei a configurare il riconoscimento di debito ai sensi dell'articolo 2944 c.c., deducibile dagli atti e
5 dai documenti prodotti nel corso del giudizio di primo grado. In particolare, evidenziava l'esistenza di bonifici e pagamenti parziali effettuati dalla società opponente in relazione alle fatture azionate, antecedenti al decorso del termine annuale di prescrizione. Con riferimento alla fattura del 31.08.2012, il invocava un ulteriore atto interruttivo, desumibile dagli atti Parte_1 di causa ovvero il riconoscimento del credito effettuato dalla quale terza CP_1 pignorata, la quale aveva provveduto a bonificare in favore del creditore pignorante la somma parziale di Euro16.853,62. Quanto alla fattura del 31.03.
2012, il invocava l'atto interruttivo costituito dal bonifico Parte_1 dell'intero importo, seppur contestato dalla società fallita. Quale secondo motivo di appello, censurava la condanna alle spese di lite nei confronti della terza chiamata in causa . COroparte_2
Rilevava, in proposito, che, avendo l'opponente rinunciato alla domanda nei confronti della terza chiamata avrebbe dovuto essere gravata delle spese ai sensi dell'articolo 306, comma 4, c.p.c.
Si costituiva in giudizio COroparte_2
chiedendo la conferma della sentenza impugnata. L'appellante sosteneva
[...] la correttezza della decisione del giudice di primo grado, il quale, oltre ad accertare la prescrizione del diritto, aveva legittimamente condannato l'appellante alla rifusione delle spese di giudizio in proprio favore. Tale condanna, a suo dire, trovava giustificazione nel fatto che la rinuncia alla domanda formulata dalla nei propri confronti non era COroparte_1 equiparabile alla rinuncia agli atti ai sensi dell'articolo 306 c.p.c, con conseguente inapplicabilità del principio sancito dal quarto comma della medesima disposizione codicistica.
Nessuno si costituiva per . Parte_2
Senza ulteriore istruttoria, la causa era trattenuta in decisione sulle conclusioni delle Parti come in epigrafe trascritte, previa concessione dei termini di legge per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
- MOTIVI DELLA DECISIONE –
III. L'appello è fondato e merita accoglimento.
6 In relazione al primo motivo di appello, concernente la presunta erronea valutazione del giudice di prime cure circa l'efficacia interruttiva della prescrizione derivante dalla missiva inviata dal liquidatore della società appellante, questa Corte ritiene condivisibili le argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata, che ha correttamente qualificato detta comunicazione come inidonea a produrre l'effetto interruttivo dedotto.
Invero, la lettera in questione, trasmessa dal liquidatore societario, si caratterizza per la sua natura indistinta, rivolta alla generalità dei clienti, senza una specifica individuazione del soggetto debitore. Ulteriormente, il contenuto della missiva si connota per un riferimento del tutto generico sotto il profilo oggettivo, alla totalità dei debiti potenzialmente vantati dai clienti nei confronti della società in liquidazione.
Tale genericità impedisce il perfezionamento dei requisiti rigorosamente prescritti dalla giurisprudenza per l'attribuzione di efficacia interruttiva della prescrizione. Difetta, in particolare, il requisito essenziale della specificità. Dalla comunicazione in esame non emerge, in modo univoco ed inequivocabile, la chiara e manifesta volontà di esigere il pagamento di un credito determinato e precisamente individuato, vantato nei confronti di un soggetto debitore parimenti identificato in modo certo e specifico. La mancanza di tale specificità inficia irrimediabilmente l'idoneità della comunicazione ad interrompere il decorso del termine prescrizionale ai sensi di legge.
Con riferimento all'eccezione, sollevata per la prima volta in questa sede di gravame, concernente la pretesa operatività dell'articolo 2944 c.c. e la conseguente asserita omissione del giudice di primo grado, il quale avrebbe dovuto rilevare d'ufficio la sussistenza di un riconoscimento del debito in ragione degli atti e dei documenti prodotti dall'opponente, si osserva quanto segue.
Preliminarmente, si impone l'esame della questione attinente alla tempestività dell'eccezione sollevata. La risoluzione di tale nodo problematico rinviene il proprio fondamento nel consolidato orientamento giurisprudenziale che opera una distinzione tra le eccezioni in senso stretto e le eccezioni in senso lato.
7 Le eccezioni in senso lato, tra le quali rientra quella in oggetto, non sono gravate dall'onere di tempestiva allegazione ad opera della parte interessata. Tale esenzione si giustifica in ragione della peculiare natura giuridica dell'eccezione di interruzione della prescrizione. Invero, pur in presenza di un'eccezione di prescrizione, la cui rilevabilità è subordinata all'impulso di parte, l'eccezione di interruzione si configura quale vera e propria controeccezione, il cui regime di rilevabilità non può essere equiparato a quello dell'eccezione principale di prescrizione. Sul punto la Suprema Corte di Cassazione ha avuto modo di chiarire che "Poiché nel nostro ordinamento le eccezioni in senso stretto, cioè quelle rilevabili soltanto ad istanza di parte, si identificano o in quelle per le quali la legge espressamente riservi il potere di rilevazione alla parte o in quelle in cui il fatto integratore dell'eccezione corrisponde all'esercizio di un diritto potestativo azionabile in giudizio da parte del titolare e, quindi, per svolgere l'efficacia modificativa, impeditiva od estintiva di un rapporto giuridico suppone il tramite di una manifestazione di volontà della parte (da sola o realizzabile attraverso un accertamento giudiziale), l'eccezione di interruzione della prescrizione integra un'eccezione in senso lato e non in senso stretto e, pertanto, può essere rilevata
d'ufficio dal giudice sulla base di elementi probatori ritualmente acquisiti agli atti, dovendosi escludere, altresì, che la rilevabilità ad istanza di parte possa giustificarsi in ragione della (normale) rilevabilità soltanto ad istanza di parte dell'eccezione di prescrizione, giacché non ha fondamento di diritto positivo assimilare al regime di rilevazione di una eccezione in senso stretto quello di una controeccezione, qual è l'interruzione della prescrizione. Ne consegue che il rilievo
d'ufficio delle eccezioni in senso lato non è subordinato alla specifica e tempestiva allegazione della parte ed è ammissibile anche in appello, purché i fatti risultino documentati “ex actis” (Cass. civ., Sez. II, Sentenza, 10/12/2019, n. 32236;
Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 05/08/2013, n. 18602).
Quanto al merito dell'eccezione in esame, questa Corte ritiene che la stessa sia meritevole di accoglimento. Con specifico riferimento alla fattura contrassegnata con il numero 560 in data 31 agosto 2012, si osserva che la circostanza che la società opponente, nella sua qualità di terzo pignorato, abbia riconosciuto, anteriormente al decorso del termine annuale di prescrizione, l'esistenza del diritto vantato dalla società fallita alla riscossione del credito, è circostanza idonea a configurare un valido ed efficace riconoscimento del debito ai fini dell'interruzione del termine prescrizionale.
8 Pur riconoscendo che la dichiarazione positiva resa dal terzo pignorato nel contesto del procedimento esecutivo produce, primariamente, un effetto interruttivo operante precipuamente nel rapporto obbligatorio intercorrente tra il creditore pignorante e il terzo pignorato stesso, è tuttavia innegabile che la medesima dichiarazione determina, sul piano sostanziale un effetto interruttivo della prescrizione anche nel rapporto obbligatorio preesistente tra il debitore esecutato e il terzo pignorato. Sul punto, infatti, la Corte di Cassazione ha enunciato il seguente principio di diritto: “l'atto di pignoramento presso terzi ha carattere interruttivo e, se del caso, sospensivo della prescrizione, ai sensi dell'art.
2943 c.c., commi 1, 2 e 3 e art. 2945 c.c., commi 2 e 3, esclusivamente in relazione al diritto fatto valere dal creditore CE contro il debitore, non in relazione al credito pignorato;
con riguardo al credito oggetto del pignoramento, i singoli atti del procedimento esecutivo portati a conoscenza del terzo o da lui compiuti sono comunque idonei a determinare, sul piano sostanziale, un effetto interruttivo della prescrizione, ai sensi delle altre disposizioni di cui agli artt. 2943 c.c. e ss.; ….”
(cfr. Cass. civ., Sez. III, Sent., (data ud. 07/11/2019) 05/03/2020, n. 6170).
Egualmente con riferimento alla fattura n. 260 del 31 marzo 2012, si ritiene che il contenuto delle memorie ex art. 183 c.p.c. redatte dall'opponente nel giudizio di primo grado possa essere interpretato come un riconoscimento del credito vantato dalla società fallita in relazione ai servizi di trasporto nascenti dal contratto concluso tra le parti. Nelle predette memorie, l'opponente affermava di aver bonificato un importo di circa 25.000 euro a saldo di varie fatture, fra le quali quella in questione, asserendo che, a causa di compensazioni da operarsi con fatture in conto credito emesse dalla stessa opponente per danni subiti a causa dell'inesatto adempimento della controparte, dovevano ritenersi integralmente compensati i reciproci crediti. Appare altresì significativa la circostanza per la quale l'opponente , nel corso del giudizio, non ha negato la prestazione dei servizi effettuati dalla controparte, servizi che costituiscono l'oggetto delle fatture in contestazione, limitandosi, invece, a sollevare eccezioni in merito alla presunta inesattezza dell'adempimento contrattuale.
Tale affermazione è suscettibile di essere qualificata come un riconoscimento del credito ex adverso vantato, con conseguente valenza interruttiva della prescrizione, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2944 del Codice Civile.
9 Giova evidenziare, in proposito, che l'atto di riconoscimento del debito non è soggetto a vincoli di forma particolari o solenni.
L'interpretazione qui adottata si conforma al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la quale, escludendo la qualificazione del riconoscimento di debito come negozio giuridico, lo riconduce ad un mero atto giuridico, privo di carattere recettizio e non necessariamente compiuto con una specifica e preordinata intenzione ricognitiva .Ciò che risulta necessario e sufficiente ai fini della configurabilità del riconoscimento del debito è che l'atto compiuto rechi, anche implicitamente, la manifestazione della consapevolezza dell'esistenza del debito e riveli, al contempo, il carattere imprescindibile della volontarietà. Sul punto, la Suprema Corte di Cassazione (Cass., 30/10/2002,
n. 15353). La Corte in più pronunce ha chiarito che: “il riconoscimento di un debito non esige formule speciali e può essere contenuto in una dichiarazione di volontà diretta consapevolmente all'intento pratico di riconoscere l'esistenza di un diritto, ma può risultare, implicitamente, anche da un atto compiuto dal debitore per una finalità diversa e senza la consapevolezza dell'effetto ricognitivo “(Cass.,
9097/2018). Nel caso di specie, l'eccezione di compensazione e i pagamenti parziali effettuati in relazione ai crediti portati dalle fatture oggetto di giudizio, nonché la dichiarazione positiva resa dalla società opponente quale terzo pignorato, pur non essendo diretti a riconoscere l'esistenza del credito, essendo piuttosto diretti ad eccepirne l'estinzione, quanto meno parziale, hanno avuto la valenza di atto riconoscitivo, trattandosi di atti compiuti volontariamente, seppur non finalizzati al precipuo scopo del riconoscimento del debito.
Le considerazioni svolte conducono alla riforma della sentenza di primo grado in punto di prescrizione del credito, dovendosi ritenere che il decorso del termine prescrizionale sia stato interrotto dal riconoscimento del debito da parte della società opponente.
Con il secondo motivo d'appello, l'appellante contesta la condanna della società opponente al pagamento delle spese processuali sostenute dalla terza chiamata in causa, deducendo l'erroneità di tale statuizione in ragione dell'arbitrarietà della chiamata in causa seguita da rinuncia.
Il motivo è meritevole di accoglimento. Si osserva che la chiamata in causa della
, alla quale l'appellata ha successivamente rinunciato, si è rivelata priva di CO
10 fondamento giuridico. Il decreto ingiuntivo opposto era stato, infatti, emesso in relazione ad un credito residuale, essendo già stato sottratto dall'importo complessivo delle fatture azionate in via monitoria, la somma precedentemente versata da in qualità di terzo pignorato, in favore del creditore CP_1 CO CE . Tale circostanza emergeva dagli atti di causa, come evidenziato dall'appellante nella propria memoria difensiva depositata nel giudizio di primo grado ai sensi dell'articolo 183, comma 6, numero 2, c.p.c.; in detta memoria CO eccepiva che la responsabilità per la chiamata in causa di doveva gravare esclusivamente sull'appellata, in quanto, anteriormente all'instaurazione del giudizio di opposizione, a mezzo di comunicazione PEC inviata sia dal curatore fallimentare che dal suo procuratore, la aveva debitamente informato Pt_1
l'appellata in merito alla natura residuale del credito azionato, allegando, altresì, la documentazione probatoria idonea a comprovare tale circostanza. CO Conseguentemente, la chiamata in causa di si configura come priva di fondamento;
le spese dell'intervento della terza chiamata nel giudizio di primo grado devono pertanto essere poste integralmente a carico della parte appellata che ne ha inutilmente provocato l'intervento salvo poi rinunziarvi. Le spese del secondo grado di giudizio seguono la soccombenza e sono poste carico di in solido con COroparte_1 [...]
COroparte_2
Le considerazioni svolte portano all'integrale accoglimento dell'appello con conseguente rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da
[...] ed annullamento del capo di condanna di alle COroparte_1 Pt_1 CO spese di lite sostenute da . ... COroparte_2
Non essendovi appello incidentale di COroparte_2 sul punto, nulla deve disporsi in ordine alle spese di lite di
[...] quest'ultima. Per il resto le spese di lite del primo e del secondo grado di giudizio seguono la regola della soccombenza e si liquidano secondo il D.M. 55/2014, con riferimento ai parametri medi, riferibili allo scaglione corrispondente al valore della causa, con esclusione, per il secondo grado di giudizio della fase istruttoria.
-
PER QUESTI MOTIVI
-
La Corte di Appello di Firenze, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
11 nei confronti di Parte_1 COroparte_1
e avverso la
[...] COroparte_2 sentenza impugnata così provvede:
1) In riforma della sentenza impugnata respinge l'opposizione a decreto ingiuntivo n. 1362/2014 e annulla il capo di condanna di
[...]
al pagamento dei compensi di causa in favore Parte_1 di COroparte_2
2) Condanna al pagamento delle spese COroparte_1 primo grado di giudizio che sono liquidati in favore dell'appellante in complessivi
€ 5.077,00, oltre accessori di legge;
nulla sulle spese di
[...]
, non essendo stato proposto appello COroparte_2 incidentale;
3) Condanna e COroparte_1 [...]
in solido fra loro, al pagamento delle spese COroparte_2 del presente grado di giudizio che liquida in favore dell'appellante in € 3.966,00 oltre accessori dovuti per legge;
4) Dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13/1quater
DPR n. 115/2002 in materia doppio contributo unificato, ove dovuto;
5) Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle persone in esso menzionate ai sensi dell'art. 52 del d.l.vo 30.06.2003 n.196.
IL CONSIGLIERE Est. IL PRESIDENTE
Laura D'Amelio Isabella Mariani
12