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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 13/11/2025, n. 4840 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4840 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. BI TA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 8159/2024 R.G.L., cui è riunita la causa n. 8174/2024
R.G.L., vertente tra
(c.f. ), parte rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Sergio Gambino;
- parte ricorrente -
e
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Bernocchi;
CP_1 P.IVA_1
- parte resistente -
Oggetto: opposizione ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c.
Conclusioni: come da note ex art. 127 ter c.p.c. depositate per l'udienza scritta del 10 novembre 2025.
Motivazione
Con separati ricorsi ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. riuniti giusta ordinanza resa all'udienza del 4 aprile 2025 ha proposto opposizione avverso le Parte_1 conclusioni raggiunte dal c.t.u. all'esito dell'accertamento tecnico medico-legale svolto nel procedimento iscritto al n. 11877/2023 r.g.l. e insistito, previa rinnovazione della consulenza, per l'accertamento del possesso dei requisiti sanitari necessari ad ottenere il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza dalla data di presentazione della
1 domanda amministrativa. A sostegno dell'opposizione la ricorrente, riportandosi alle valutazioni rese dal proprio consulente di parte, ha contestato le conclusioni medico legali del c.t.u. (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
L' costituitosi con memoria del 29 aprile 2025, ha chiesto il rigetto dell'opposizione CP_1
e, quindi, la conferma delle conclusioni raggiunte dal c.t.u. nella prima fase del processo
(cfr. memoria).
Così sinteticamente esposte le rispettive domande e difese, occorre dare immediatamente atto che nel corso della fase di merito del procedimento è stato disposto il richiamo della c.t.u. dott.ssa per valutare le considerazioni svolte dal c.t.p. e Per_1
rispondere alle osservazioni della ricorrente e quindi motivatamente confermare o modificare le proprie valutazioni (cfr. ordinanza del 24 giugno 2025);
Ciò detto, l'opposizione va respinta senza che sia necessario disporre la rinnovazione della consulenza con altro esperto (cfr. Cass., sez. lav., sentenza n. 15263 del 6 luglio 2007, secondo cui “il giudice del merito non è tenuto a disporre in secondo grado la rinnovazione della consulenza tecnica, potendo liberamente seguire le conclusioni del consulente del primo grado - come, del resto, potrebbe anche dissentire dalle stesse - sempreché fornisca, in ogni caso, una adeguata motivazione del suo convincimento, rispondente ad una attenta valutazione di tutti gli elementi concreti sottoposti alla sua delibazione, indicando i criteri logici e giuridici che hanno determinato il suo giudizio”).
Secondo questo giudice, infatti, le conclusioni della c.t.u. – secondo cui Parte_1
non ha i requisiti sanitari per il riconoscimento dell'assegno mensile di
[...] assistenza in quanto soggetto invalido civile con percentuale del 67% - meritano di essere condivise perché, alla luce dell'integrazione depositata nella fase di merito, risultano ampiamente argomentate in risposta, non solo, alle considerazioni formulate dal c.t.p., ma anche, alle critiche sollevate dalla parte ricorrente (quest'ultime neppure supportate da nuova documentazione medica idonea a dimostrare uno stato di effettivo aggravamento).
Ciò detto, occorre procedere con ordine. per quanto riguarda la patologia principale da cui è affetta la ricorrente, il LUPUS
ERITEMATOSO SISTEMICO GRAVE VISCERALE 41-50% identificato CP_2 CP_3 dal codice tabellare 9320 (50%), il c.t.p. ha condiviso le valutazioni cui è pervenuta la c.t.u., la quale ha attribuito alla stessa la percentuale del 50%;
2 per il coinvolgimento renale da LES la c.t.u., invece, ha formulato le seguenti argomentazioni: “il C.T.P. ritiene sia congruo il cod. 6438 GLOMERULONEFRITE DA
IMMUNOCOMPLESSI CON INSUFFICIENZA RENALE LIEVE 61-70% e non il 6463 (usato dalla scrivente) NEFROLITIASI CON NECESSITÀ DI DIETA RIGIDA E DI ALMENO 2
CONTROLLI E/O TRATTAMENTI ANNUALI 21-30% per analogia per la glomerulonefrite autoimmune (30%). (…) il codice usato dalla sottoscritta è in analogia diretta con la patologia in esame e cioè quando la patologia non è elencata esattamente ma una condizione molto simile è presente l'incidenza funzionale è paragonabile al codice citato (e ciò nonostante la nefrolitiasi sia una patologia renale diversa da una glomerulonefrite in quanto comporta un danno funzionale pari al 30% stante la sussistenza in atto per la Sig,ra di una proteinuria da monitorare per Pt_1 rischio evolutivo di patologia renale con successiva insufficienza). Ebbene, nonostante si tratti di un indice indicativo danno renale a rischio di evoluzione nefritica e/o nefrosica, la situazione attuale è solo di proteinuria (risultato di laboratorio spia di iniziale mal funzionamento dei glomeruli), ma di fatto non è ancora presente insufficienza renale (non aumento dei valori della creatinina, né sono presenti segni clinici di nefropatia come edema, ipertensione, ematuria, ipertensione) come invece previsto nel codice citato cod. 6438 DA IMMUNOCOMPLESSI CON Controparte_4
INSUFFICIENZA RENALE LIEVE 61-70%, la cui elevata percentuale deriva proprio dal fatto che dovrebbe essere presente dal punto di vista funzionale un'insufficienza renale anche se lieve.
Dunque, sebbene il codice possa sembrare più pertinente in relazione al tipo di patologia dal punto di vista nosografico (glomerulonefrite da immunocomplessi) si riferisce ad un danno funzionale molto più avanzato e rilevante (percentuale di invalidità 61-70%) che non può attribuirsi al caso in esame. Quanto al coinvolgimento ematologico (piastrinopenia, anemia e leucopenia), si tratta di alterazioni fortunatamente lievi per entità (v. esami ematochimici agli atti), non valutabili con un altro codice del D.M. oltre a quello del LES ma in esso incluso, né tanto meno in atto è possibile valutare a parte la coesistente tiroidite autoimmune (vicariata dal punto di vista funzionale da terapia sostitutiva) ed il coinvolgimento articolare (artriti migranti) dal momento che è da valutarsi
a parte solo il coinvolgimento viscerale”(cfr. relazione integrativa depositata il 26 giugno
2025).
In definitiva, dunque, tenuto conto della chiarezza delle argomentazioni fornite dalla dott.ssa e dell'assenza di un effettivo stato di aggravamento delle condizioni di Per_1
3 salute della ricorrente, le valutazioni del c.t.u. meritano essere pienamente condivise non sussistendo gravi motivi per rinnovare le operazioni con altro esperto (art. 196 c.p.c.).
Alla luce delle considerazioni che precedono l'opposizione va respinta e conseguentemente va dichiarato che non ha i requisiti sanitari per il Parte_1
riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza in quanto soggetto invalido civile con percentuale del 67%.
Nonostante l'esito della lite (art. 91 c.p.c.), la ricorrente va esentata dal pagamento delle spese di lite avversarie e delle spese di c.t.u., liquidate con separato decreto, vista la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
nel contraddittorio delle parti, rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara che non ha i requisiti Parte_1
sanitari per il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza;
dichiara le spese dell' irripetibili nei confronti di;
CP_1 Parte_1
pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u. liquidate con separato decreto. CP_1
Così deciso il 13/11/2025
Il Giudice del Lavoro
BI TA
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. BI TA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 8159/2024 R.G.L., cui è riunita la causa n. 8174/2024
R.G.L., vertente tra
(c.f. ), parte rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Sergio Gambino;
- parte ricorrente -
e
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Bernocchi;
CP_1 P.IVA_1
- parte resistente -
Oggetto: opposizione ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c.
Conclusioni: come da note ex art. 127 ter c.p.c. depositate per l'udienza scritta del 10 novembre 2025.
Motivazione
Con separati ricorsi ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. riuniti giusta ordinanza resa all'udienza del 4 aprile 2025 ha proposto opposizione avverso le Parte_1 conclusioni raggiunte dal c.t.u. all'esito dell'accertamento tecnico medico-legale svolto nel procedimento iscritto al n. 11877/2023 r.g.l. e insistito, previa rinnovazione della consulenza, per l'accertamento del possesso dei requisiti sanitari necessari ad ottenere il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza dalla data di presentazione della
1 domanda amministrativa. A sostegno dell'opposizione la ricorrente, riportandosi alle valutazioni rese dal proprio consulente di parte, ha contestato le conclusioni medico legali del c.t.u. (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
L' costituitosi con memoria del 29 aprile 2025, ha chiesto il rigetto dell'opposizione CP_1
e, quindi, la conferma delle conclusioni raggiunte dal c.t.u. nella prima fase del processo
(cfr. memoria).
Così sinteticamente esposte le rispettive domande e difese, occorre dare immediatamente atto che nel corso della fase di merito del procedimento è stato disposto il richiamo della c.t.u. dott.ssa per valutare le considerazioni svolte dal c.t.p. e Per_1
rispondere alle osservazioni della ricorrente e quindi motivatamente confermare o modificare le proprie valutazioni (cfr. ordinanza del 24 giugno 2025);
Ciò detto, l'opposizione va respinta senza che sia necessario disporre la rinnovazione della consulenza con altro esperto (cfr. Cass., sez. lav., sentenza n. 15263 del 6 luglio 2007, secondo cui “il giudice del merito non è tenuto a disporre in secondo grado la rinnovazione della consulenza tecnica, potendo liberamente seguire le conclusioni del consulente del primo grado - come, del resto, potrebbe anche dissentire dalle stesse - sempreché fornisca, in ogni caso, una adeguata motivazione del suo convincimento, rispondente ad una attenta valutazione di tutti gli elementi concreti sottoposti alla sua delibazione, indicando i criteri logici e giuridici che hanno determinato il suo giudizio”).
Secondo questo giudice, infatti, le conclusioni della c.t.u. – secondo cui Parte_1
non ha i requisiti sanitari per il riconoscimento dell'assegno mensile di
[...] assistenza in quanto soggetto invalido civile con percentuale del 67% - meritano di essere condivise perché, alla luce dell'integrazione depositata nella fase di merito, risultano ampiamente argomentate in risposta, non solo, alle considerazioni formulate dal c.t.p., ma anche, alle critiche sollevate dalla parte ricorrente (quest'ultime neppure supportate da nuova documentazione medica idonea a dimostrare uno stato di effettivo aggravamento).
Ciò detto, occorre procedere con ordine. per quanto riguarda la patologia principale da cui è affetta la ricorrente, il LUPUS
ERITEMATOSO SISTEMICO GRAVE VISCERALE 41-50% identificato CP_2 CP_3 dal codice tabellare 9320 (50%), il c.t.p. ha condiviso le valutazioni cui è pervenuta la c.t.u., la quale ha attribuito alla stessa la percentuale del 50%;
2 per il coinvolgimento renale da LES la c.t.u., invece, ha formulato le seguenti argomentazioni: “il C.T.P. ritiene sia congruo il cod. 6438 GLOMERULONEFRITE DA
IMMUNOCOMPLESSI CON INSUFFICIENZA RENALE LIEVE 61-70% e non il 6463 (usato dalla scrivente) NEFROLITIASI CON NECESSITÀ DI DIETA RIGIDA E DI ALMENO 2
CONTROLLI E/O TRATTAMENTI ANNUALI 21-30% per analogia per la glomerulonefrite autoimmune (30%). (…) il codice usato dalla sottoscritta è in analogia diretta con la patologia in esame e cioè quando la patologia non è elencata esattamente ma una condizione molto simile è presente l'incidenza funzionale è paragonabile al codice citato (e ciò nonostante la nefrolitiasi sia una patologia renale diversa da una glomerulonefrite in quanto comporta un danno funzionale pari al 30% stante la sussistenza in atto per la Sig,ra di una proteinuria da monitorare per Pt_1 rischio evolutivo di patologia renale con successiva insufficienza). Ebbene, nonostante si tratti di un indice indicativo danno renale a rischio di evoluzione nefritica e/o nefrosica, la situazione attuale è solo di proteinuria (risultato di laboratorio spia di iniziale mal funzionamento dei glomeruli), ma di fatto non è ancora presente insufficienza renale (non aumento dei valori della creatinina, né sono presenti segni clinici di nefropatia come edema, ipertensione, ematuria, ipertensione) come invece previsto nel codice citato cod. 6438 DA IMMUNOCOMPLESSI CON Controparte_4
INSUFFICIENZA RENALE LIEVE 61-70%, la cui elevata percentuale deriva proprio dal fatto che dovrebbe essere presente dal punto di vista funzionale un'insufficienza renale anche se lieve.
Dunque, sebbene il codice possa sembrare più pertinente in relazione al tipo di patologia dal punto di vista nosografico (glomerulonefrite da immunocomplessi) si riferisce ad un danno funzionale molto più avanzato e rilevante (percentuale di invalidità 61-70%) che non può attribuirsi al caso in esame. Quanto al coinvolgimento ematologico (piastrinopenia, anemia e leucopenia), si tratta di alterazioni fortunatamente lievi per entità (v. esami ematochimici agli atti), non valutabili con un altro codice del D.M. oltre a quello del LES ma in esso incluso, né tanto meno in atto è possibile valutare a parte la coesistente tiroidite autoimmune (vicariata dal punto di vista funzionale da terapia sostitutiva) ed il coinvolgimento articolare (artriti migranti) dal momento che è da valutarsi
a parte solo il coinvolgimento viscerale”(cfr. relazione integrativa depositata il 26 giugno
2025).
In definitiva, dunque, tenuto conto della chiarezza delle argomentazioni fornite dalla dott.ssa e dell'assenza di un effettivo stato di aggravamento delle condizioni di Per_1
3 salute della ricorrente, le valutazioni del c.t.u. meritano essere pienamente condivise non sussistendo gravi motivi per rinnovare le operazioni con altro esperto (art. 196 c.p.c.).
Alla luce delle considerazioni che precedono l'opposizione va respinta e conseguentemente va dichiarato che non ha i requisiti sanitari per il Parte_1
riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza in quanto soggetto invalido civile con percentuale del 67%.
Nonostante l'esito della lite (art. 91 c.p.c.), la ricorrente va esentata dal pagamento delle spese di lite avversarie e delle spese di c.t.u., liquidate con separato decreto, vista la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
nel contraddittorio delle parti, rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara che non ha i requisiti Parte_1
sanitari per il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza;
dichiara le spese dell' irripetibili nei confronti di;
CP_1 Parte_1
pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u. liquidate con separato decreto. CP_1
Così deciso il 13/11/2025
Il Giudice del Lavoro
BI TA
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