Art. 8. Costi assunti dallo Stato membro in cui il richiedente e' domiciliato o dimora abitualmente 1. Lo Stato dell'Unione europea in cui il richiedente il patrocinio e' domiciliato o regolarmente soggiornante concede il patrocinio necessario a coprire:
a) le spese per l'assistenza di un avvocato locale o di qualsiasi altra persona abilitata dalla legge a fornire consulenza legale, sostenute in tale Stato finche' la domanda di patrocinio a spese dello Stato non sia pervenuta, ai sensi del presente decreto, nello Stato ove pende il processo;
b) la traduzione della domanda e dei necessari documenti giustificativi al momento della presentazione della domanda alle autorita' di tale Stato dell'Unione europea.
a) le spese per l'assistenza di un avvocato locale o di qualsiasi altra persona abilitata dalla legge a fornire consulenza legale, sostenute in tale Stato finche' la domanda di patrocinio a spese dello Stato non sia pervenuta, ai sensi del presente decreto, nello Stato ove pende il processo;
b) la traduzione della domanda e dei necessari documenti giustificativi al momento della presentazione della domanda alle autorita' di tale Stato dell'Unione europea.