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Sentenza 3 aprile 2024
Sentenza 3 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 03/04/2024, n. 116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 116 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2024 |
Testo completo
Fascicolo n.248/2022
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO - GIUDICE DEL LAVORO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale letta in udienza
nel procedimento deciso all'udienza del 03/04/2024
PROMOSSO DA
(C.F.: ) Parte_1 C.F._1
avv.RUTILI Pietro Augusto P.zza Matteotti 10 – ASCOLI PICENO
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t. CP_1
avv.BRUNI Roberta c/o Via D. Angelini 35/37 – ASCOLI PICENO CP_1
OGGETTO: INFORTUNIO SUL LAVORO
Conclusioni: come da verbale in data 03/04/2024
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 23/03/2022, conveniva in giudizio Parte_1
l chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “ Piaccia all'Ill.mo CP_1
Sig.Giudice adito, contrariis reiectis DICHIARARE che è infortunio sul lavoro quello occorso alla ricorrente il 24.10.2020 e che da esso è derivato un periodo di inabilità temporanea assoluta di competenza sino al 10.12.2020 ,ovvero per il diverso CP_1 periodo che sarà accertato, nonché un danno permanente per i postumi dell'I.M.A. del 30% ovvero nella diversa misura che sarà accertata in corso di causa e , per l'effetto CONDANNARE l' convenuto a corrispondere le prestazioni previste per CP_2
l'inabilità temporanea assoluta accertata, previo conguaglio con quanto già eventualmente percepito a titolo di malattia dall nonché quelle previste dalla CP_3 vigente normativa per il danno permanente accertato, nella misura e con la decorrenza di legge e con gli interessi legali dal ritardato adempimento al saldo. Con vittoria delle spese, competenze ed onorari di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario”. Costituitosi in giudizio, l'ente convenuto resisteva alla domanda, contestando il difetto dell'occasione di lavoro nella fattispecie oggetto di causa. All'odierna udienza dopo la discussione, la causa istruita mediante produzioni documentali, prova orale e CTU medico-legale, viene decisa con Sentenza con motivazione contestuale, pubblicata mediante lettura. MOTIVI DELLA DECISIONE L'art.2 (Oggetto dell'assicurazione) comma 1 D.P.R.1124/1965 (recante Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), dispone che: “L'assicurazione comprende tutti i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di tre giorni”. Nel caso in esame, la ricorrente, attualmente pensionata, all'epoca dei fatti era Dirigente dei Servizi Generali Amministrativi, presso il Liceo Scientifico “ Org_1 di San Benedetto del Tronto. Dalle risultanze della prova testimoniale espletata, è emerso che la stessa, in data 24/10/2020, in ambito lavorativo, è stata protagonista di un'accesa discussione con alcuni colleghi, in seguito alla quale ha sviluppato un'elevata tensione nervosa ed emotiva, seppure presumibilmente accentuata da una predisposizione psicologica e caratteriale. Tale inconsueta sollecitazione emotiva, subita dalla ricorrente, ha poi condotto di lì a poco al concretizzarsi della documentata sindrome coronarica, in assenza di specifici fattori di rischio per tale patologia. Secondo un orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità, a cui si ritiene di aderire, la causa violenta, quale prevista dall'art. 2 del D.P.R. n. 1124 del 1965 per l'indennizzabilità dell'infortunio, consiste in un evento che, con forza concentrata e straordinaria, agisca, in occasione di lavoro (nel senso di una derivazione eziologica, anche se indiretta o riflessa, dell'evento dall'attività lavorativa) dall'esterno verso l'interno dell'organismo del lavoratore, dando luogo
2 alle alterazioni lesive;
in tale nozione rientra anche lo stress emotivo improvviso, dipendente da un evento eccezionale, ma ricollegabile all'attività lavorativa dell'assicurato. D'altro canto il C.T.U. nominato Dott. sulla scorta della Persona_1 documentazione in atti nonché di diretti e specifici accertamenti, ha stabilito che la ricorrente è affetta da: “ Esiti di pregressa Sindrome coronarica acuta (NSTEMI) in assenza di stenosi coronariche angiograficamente significative”. Il Consulente ha svolto le seguenti considerazioni: “(…) occorre far rilevare che in letteratura scientifica, vi è evidenza epidemiologica che emozioni negative (acute o croniche), rappresentano fattori di rischio per lo sviluppo di malattia coronarica e di sindromi coronariche acute. Sollecitazioni emotive e fisiche hanno effetti attraverso il sistema simpatico che portano a tachicardia, aumento della pressione arteriosa, del consumo di ossigeno, della gittata cardiaca, delle resistenze periferiche, dell'irrorazione muscolare con riduzione del flusso renale e splancnico. Queste situazioni espongono al rischio di ischemia miocardica specialmente in soggetti con insufficienza coronarica. Numerosi studi scientifici pertanto, forniscono elementi di prova convergenti che sostengono il possibile ruolo degli stimoli emotivi nell'innescare una sindrome coronarica acuta. I processi fisiopatologici sottostanti il triggering emotivo devono ancora essere completamente chiariti, ma includono processi che possono favorire la rottura della placca, insieme ad un ambiente protrombotico vascolare che favorisce la formazione di trombi, e processi neuroendocrini autonomici che stimolano i disturbi del ritmo”. Ed ha concluso come segue: “(…)L'infarto subito dalla ricorrente, poco dopo la discussione avvenuta in data 24.10.2020, sia pure in un quadro di possibile predisposizione patologica, è ricollegabile in maniera specifica, alle prestazioni svolte dal lavoratore. Per ciò che concerne la valutazione del danno biologico residuato in seguito all'infortunio in oggetto, considerata la buona frazione di eiezione attestata nel corso del ricovero (60%), in riferimento analogico alla voce n.1 “Cardiopatie riconducibili a classe I NYHA, fino a 10%”, i postumi della cardiopatia da cui è attualmente affetta la ricorrente sono valutabili nella misura del 7% (a decorrere dal giorno successivo la cessazione della inabilità temporanea – 10.12.2020). Alla luce delle considerazioni sul nesso causale già espresse, il periodo di inabilità temporanea assoluta sino al 09.12.2020 è da ritenersi di competenza
”. CP_1
Inoltre in risposta alle osservazioni formulate dall , ha ribadito la superiore CP_1 valutazione.
Ritiene il giudicante di doversi conformare a tali conclusioni, adeguatamente motivate. La domanda va, dunque, accolta nei sensi innanzi indicati, con le conseguenze di legge, come precisate in dispositivo. Le spese di lite seguono la soccombenza. Le spese di ctu vengono poste ad integrale carico dell . CP_1
P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO - GIUDICE DEL LAVORO - così provvede:
3 dichiara che presenta postumi da infortunio sul lavoro avvenuto in Parte_1 data 24/10/2020, che hanno comportano una inabilità lavorativa nella misura del 7%
(sette percento), con decorrenza dal giorno successivo la cessazione della inabilità temporanea assoluta;
dichiara, altresì, che alla ricorrente compete l'indennità, per inabilità temporanea assoluta, dal 24/10/2020 al 09/12/2020; per l'effetto condanna l a corrispondere le relative prestazioni economiche CP_1 previste per legge, oltre interessi legali dalla domanda sino al soddisfo;
condanna, altresì, l a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite che liquida CP_1 in complessivi euro 2.000,00 oltre 15% rimborso forfetario, CPA e IVA come per legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario;
pone ad integrale carico dell le spese di ctu, liquidate come da separato CP_1 decreto. Così deciso in Ascoli Piceno in data 03/04/2024 IL G.O.P. Dott. Paola Del Curto
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REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO - GIUDICE DEL LAVORO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale letta in udienza
nel procedimento deciso all'udienza del 03/04/2024
PROMOSSO DA
(C.F.: ) Parte_1 C.F._1
avv.RUTILI Pietro Augusto P.zza Matteotti 10 – ASCOLI PICENO
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t. CP_1
avv.BRUNI Roberta c/o Via D. Angelini 35/37 – ASCOLI PICENO CP_1
OGGETTO: INFORTUNIO SUL LAVORO
Conclusioni: come da verbale in data 03/04/2024
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 23/03/2022, conveniva in giudizio Parte_1
l chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “ Piaccia all'Ill.mo CP_1
Sig.Giudice adito, contrariis reiectis DICHIARARE che è infortunio sul lavoro quello occorso alla ricorrente il 24.10.2020 e che da esso è derivato un periodo di inabilità temporanea assoluta di competenza sino al 10.12.2020 ,ovvero per il diverso CP_1 periodo che sarà accertato, nonché un danno permanente per i postumi dell'I.M.A. del 30% ovvero nella diversa misura che sarà accertata in corso di causa e , per l'effetto CONDANNARE l' convenuto a corrispondere le prestazioni previste per CP_2
l'inabilità temporanea assoluta accertata, previo conguaglio con quanto già eventualmente percepito a titolo di malattia dall nonché quelle previste dalla CP_3 vigente normativa per il danno permanente accertato, nella misura e con la decorrenza di legge e con gli interessi legali dal ritardato adempimento al saldo. Con vittoria delle spese, competenze ed onorari di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario”. Costituitosi in giudizio, l'ente convenuto resisteva alla domanda, contestando il difetto dell'occasione di lavoro nella fattispecie oggetto di causa. All'odierna udienza dopo la discussione, la causa istruita mediante produzioni documentali, prova orale e CTU medico-legale, viene decisa con Sentenza con motivazione contestuale, pubblicata mediante lettura. MOTIVI DELLA DECISIONE L'art.2 (Oggetto dell'assicurazione) comma 1 D.P.R.1124/1965 (recante Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), dispone che: “L'assicurazione comprende tutti i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di tre giorni”. Nel caso in esame, la ricorrente, attualmente pensionata, all'epoca dei fatti era Dirigente dei Servizi Generali Amministrativi, presso il Liceo Scientifico “ Org_1 di San Benedetto del Tronto. Dalle risultanze della prova testimoniale espletata, è emerso che la stessa, in data 24/10/2020, in ambito lavorativo, è stata protagonista di un'accesa discussione con alcuni colleghi, in seguito alla quale ha sviluppato un'elevata tensione nervosa ed emotiva, seppure presumibilmente accentuata da una predisposizione psicologica e caratteriale. Tale inconsueta sollecitazione emotiva, subita dalla ricorrente, ha poi condotto di lì a poco al concretizzarsi della documentata sindrome coronarica, in assenza di specifici fattori di rischio per tale patologia. Secondo un orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità, a cui si ritiene di aderire, la causa violenta, quale prevista dall'art. 2 del D.P.R. n. 1124 del 1965 per l'indennizzabilità dell'infortunio, consiste in un evento che, con forza concentrata e straordinaria, agisca, in occasione di lavoro (nel senso di una derivazione eziologica, anche se indiretta o riflessa, dell'evento dall'attività lavorativa) dall'esterno verso l'interno dell'organismo del lavoratore, dando luogo
2 alle alterazioni lesive;
in tale nozione rientra anche lo stress emotivo improvviso, dipendente da un evento eccezionale, ma ricollegabile all'attività lavorativa dell'assicurato. D'altro canto il C.T.U. nominato Dott. sulla scorta della Persona_1 documentazione in atti nonché di diretti e specifici accertamenti, ha stabilito che la ricorrente è affetta da: “ Esiti di pregressa Sindrome coronarica acuta (NSTEMI) in assenza di stenosi coronariche angiograficamente significative”. Il Consulente ha svolto le seguenti considerazioni: “(…) occorre far rilevare che in letteratura scientifica, vi è evidenza epidemiologica che emozioni negative (acute o croniche), rappresentano fattori di rischio per lo sviluppo di malattia coronarica e di sindromi coronariche acute. Sollecitazioni emotive e fisiche hanno effetti attraverso il sistema simpatico che portano a tachicardia, aumento della pressione arteriosa, del consumo di ossigeno, della gittata cardiaca, delle resistenze periferiche, dell'irrorazione muscolare con riduzione del flusso renale e splancnico. Queste situazioni espongono al rischio di ischemia miocardica specialmente in soggetti con insufficienza coronarica. Numerosi studi scientifici pertanto, forniscono elementi di prova convergenti che sostengono il possibile ruolo degli stimoli emotivi nell'innescare una sindrome coronarica acuta. I processi fisiopatologici sottostanti il triggering emotivo devono ancora essere completamente chiariti, ma includono processi che possono favorire la rottura della placca, insieme ad un ambiente protrombotico vascolare che favorisce la formazione di trombi, e processi neuroendocrini autonomici che stimolano i disturbi del ritmo”. Ed ha concluso come segue: “(…)L'infarto subito dalla ricorrente, poco dopo la discussione avvenuta in data 24.10.2020, sia pure in un quadro di possibile predisposizione patologica, è ricollegabile in maniera specifica, alle prestazioni svolte dal lavoratore. Per ciò che concerne la valutazione del danno biologico residuato in seguito all'infortunio in oggetto, considerata la buona frazione di eiezione attestata nel corso del ricovero (60%), in riferimento analogico alla voce n.1 “Cardiopatie riconducibili a classe I NYHA, fino a 10%”, i postumi della cardiopatia da cui è attualmente affetta la ricorrente sono valutabili nella misura del 7% (a decorrere dal giorno successivo la cessazione della inabilità temporanea – 10.12.2020). Alla luce delle considerazioni sul nesso causale già espresse, il periodo di inabilità temporanea assoluta sino al 09.12.2020 è da ritenersi di competenza
”. CP_1
Inoltre in risposta alle osservazioni formulate dall , ha ribadito la superiore CP_1 valutazione.
Ritiene il giudicante di doversi conformare a tali conclusioni, adeguatamente motivate. La domanda va, dunque, accolta nei sensi innanzi indicati, con le conseguenze di legge, come precisate in dispositivo. Le spese di lite seguono la soccombenza. Le spese di ctu vengono poste ad integrale carico dell . CP_1
P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO - GIUDICE DEL LAVORO - così provvede:
3 dichiara che presenta postumi da infortunio sul lavoro avvenuto in Parte_1 data 24/10/2020, che hanno comportano una inabilità lavorativa nella misura del 7%
(sette percento), con decorrenza dal giorno successivo la cessazione della inabilità temporanea assoluta;
dichiara, altresì, che alla ricorrente compete l'indennità, per inabilità temporanea assoluta, dal 24/10/2020 al 09/12/2020; per l'effetto condanna l a corrispondere le relative prestazioni economiche CP_1 previste per legge, oltre interessi legali dalla domanda sino al soddisfo;
condanna, altresì, l a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite che liquida CP_1 in complessivi euro 2.000,00 oltre 15% rimborso forfetario, CPA e IVA come per legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario;
pone ad integrale carico dell le spese di ctu, liquidate come da separato CP_1 decreto. Così deciso in Ascoli Piceno in data 03/04/2024 IL G.O.P. Dott. Paola Del Curto
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