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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 18/06/2025, n. 2574 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2574 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G. 2066/2025
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Settima Sezione Civile (Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE)
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice Luciano Ambrosoli, nel procedimento iscritto al n.r.g. 2066/2025, promosso da:
, nato in [...] l'[...] (C.F. ) Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Lucia Turin e dall'avv. Giulia Pedretti del foro di Brescia RICORRENTE contro
Controparte_1 con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia RESISTENTE ha pronunciato la seguente
SENTENZA (ai sensi dell'art. 281-terdecies c.p.c.)
FATTO E DIRITTO
§. 1 - Con ricorso depositato il 27 febbraio 2025 ha proposto opposizione ex art. 30 c. 6 Parte_1 del decreto legislativo 1998 n. 286, avverso il decreto in data 17.10.2024 con cui la Prefettura di Brescia ha respinto l'istanza di nulla osta presentata ai fini del ricongiungimento con la figlia minore Per_1
nata in [...] il [...].
[...]
Il diniego del nulla osta è stato motivato dall'amministrazione con riguardo all'insussistenza dei requisiti di legge, poiché l'istante al momento della domanda era titolare di “permesso di soggiorno attesa occupazione”.
Il ricorrente chiede che il Tribunale “Voglia (…) dichiarare illegittimo e quindi revocare, annullare ovvero riformare il provvedimento di rigetto (…) e, dichiarato il diritto del ricorrente ad ottenre il richiesto ricongiungimento familiare, ordinare alla Prefettura di Brescia l'emissione del nulla osta all'ingresso sul territorio dello Stato per la figlia
” Persona_1
A sostegno della domanda il ricorrente ha esposto :
− egli vive e lavora regolarmente in Italia da molti anni, essendo divenuto titolare di permesso di soggiorno di durata illimitata il 30.6.2012 (doc. 2)
− risiede in Comune di Isorella insieme alla moglie e al figlio maggiorenne CP_2 Persona_2
(doc. 3 e 4), e l'unica componente del nucleo familiare non presente in Italia è la figlia minorenne, che attualmente abita presso una zia in Marocco;
− l'abitazione familiare in Comune di Isorella è condotta in locazione per contratto efficace sino al
Pag. 1 di 3 2028, tacitamente prorogabile ogni 4 anni (doc. 7), è certificato idoneo ad alloggiare sino a 5 persone (doc. 8) e il proprietario della casa ha prestato assenso a che anche la figlia dell'inquilino trovi alloggio nello stesso appartamento (doc. 9);
− lavora alle dipendenze della società cooperativa IT di Travagliano dal 13.5.2023, con contratto convertito a tempo indeterminato in data 1.5.2024, e percepisce retribuzione mensile di circa 1.200,00 euro (v. buste paga 2024, doc. 11);
− il figlio convivente , titolare di permesso di soggiorno (per motivi familiari, rilasciato il Persona_2
30.3.2024 con scadenza 27.1.2026: v. doc. 3/12), dal 17.5.2024 lavora come aiuto cameriere presso Agorà S.a.s. di Desenzano del Garda e percepisce retribuzione netta di € 1.400,00 circa (v. buste paga maggio/ottobre 2024, doc. 13) che, come da dichiarazione presentata all'autorità amministrativa, mette a disposizione per il mantenimento del nucleo familiare, inclusa la sorella minore (doc. 14).
Il si è costituito con comparsa con la quale ha chiesto il rigetto della domanda, Controparte_1 rinviando per ogni argomentazione ad una relazione della prefettura e alla allegata documentazione della pratica amministrativa.
§. 2 - All'udienza del 21.5.2025, tenutasi in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa, in assenza di istanze istruttorie, è stata trattenuta in decisione.
*********
§.3 – , cittadino marocchino residente in Italia con la moglie e il figlio maggiorenne Parte_1 Per_2
l'8.7.2024 ha presentato istanza di nulla osta ai fini del ricongiungimento con la figlia minorenne Per_1
nata il [...] in [...]
[...]
La ragione del diniego risiede nel fatto che il ricorrente era titolare di un permesso di soggiorno per attesa occupazione, che – come, nel silenzio del provvedimento, la prefettura esplicita nella relazione allegata alla comparsa di costituzione – non è reputato idoneo a fondare il diritto all'unità familiare ai sensi dell'art. 28 d.lgs. 286/1998, in quanto la norma richiede che lo straniero sia titolare “di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno rilasciato per motivi di lavoro subordinato o autonomo, ovvero per asilo, per studio, per motivi religiosi o per motivi familiari”.
Premesso che il permesso di soggiorno per attesa occupazione può essere rilasciato, con durata fino a un anno, quando lo straniero, già titolare di permesso per motivi di lavoro, al momento del rinnovo non abbia occupazione e sia iscritto nelle liste di collocamento, e che qualora alla scadenza lo straniero risulti titolare di nuovo rapporto di lavoro subordinato egli potrà accedere al rinnovo del permesso per motivi di lavoro, è sufficiente qui considerare che, come il richiedente ha documentato all'autorità amministrativa già al momento e in pendenza della domanda di nulla osta presentata l'8.7.2024 (v. anche memoria 9.10.2024, doc. 16), già dal 13.5.2023 lavorava con regolare contratto per la Parte_1 ditta IT di Travagliato, a tempo indeterminato da maggio 2024, e che peraltro lo stesso documento proveniente dalla PA denominato riepilogo dati, che con il provvedimento di rigetto 17.10.2024 è allegato alla relazione della prefettura, attribuisce al richiedente la titolarità di permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, del quale è indicata la scadenza al 16.4.2025, e dà atto del rapporto di lavoro subordinato con IT esistente dal 13.5.2023.
Si noti che la tempestiva richiesta di rinnovo del permesso per soggiornanti lungo periodo, per la prima volta rilasciato al ricorrente nel 2012 (doc. 2), è del resto confermata dalla convocazione per fotosegnalamento inviata il 20.12.2024 dalla Questura di Brescia per il giorno 13.11.2025, e che il prolungarsi dei tempi delle pratiche di rinnovo non dovuto a fatto del richiedente non può costituire
Pag. 2 di 3 causa del rifiuto o del ritardo del nulla osta per ricongiungimento familiare del quale esista ogni altro requisito.
Nel caso in esame è accertato che il ricorrente vive in Italia con la moglie e il figlio e ha documentato la sussistenza degli ulteriori requisiti richiesti dall'art. 29 comma 3 del Decreto legislativo 1998 n. 286 per il ricongiungimento con l'altra figlia, minorenne e dimorante in Marocco.
I contratti di lavoro e le buste paga del ricorrente e del figlio convivente (doc.10, 11, 13, 14) attestano che il nucleo familiare dispone di redditi netti da lavoro subordinato pari ad oltre € 2.500,00 mensili, che superano il limite minimo previsto dalla lettera b) dell'art. 29 comma 3 citato (importo annuo dell'assegno sociale aumentato della metà per ciascun familiare da ricongiungere) e così pure di un alloggio certificato idoneo (v. doc. 8) ad ospitare fino 5 persone.
In conclusione, considerato che l'istituto del ricongiungimento familiare disciplinato dagli artt. 29 e seguenti del Decreto Legislativo 1998 n. 286 è una misura volta a tutelare la famiglia, oggetto di riconoscimento costituzionale (art. 29 della Costituzione), europeo (artt. 7 e 9 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea) e costituzionale convenzionale (artt. 8 e 12 CEDU) il ricorso deve essere accolto.
§ 4 – Le spese di lite seguono la soccombenza, non ricorrendo alcun giustificato motivo di compensazione in quanto gli elementi fondanti la domanda già esistevano ed erano valutabili in sede amministrativa. Tali spese si liquidano (facendo applicazione dei parametri minimi di cui al d.m. 10 marzo 2014, n. 55, come novellato dal d.m. 13 agosto 2022, n. 147, per le cause di valore indeterminato, vista l'elementarità della causa, prontamente definita in unica udienza sulla sola base dei documenti prodotti dal ricorrente) in euro 2.956,00 (fasi studio, introduttiva e decisoria, nulla per fase istruttoria), oltre a spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
P.Q.M.
- in accoglimento del ricorso, accerta il diritto di al ricongiungimento della figlia Parte_1 minorenne , nata in [...] il [...], e ordina di conseguenza alla Prefettura di Persona_1
Brescia il rilascio del nulla osta
- condanna il al rimborso, in favore del ricorrente, delle spese processuali, Controparte_1 che liquida in euro 2.906,00 a titolo di compensi, oltre a spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
Così deciso in Brescia il 18 giugno 2025
il giudice
Luciano Ambrosoli
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