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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 06/11/2025, n. 5505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5505 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
1) dott. Fulvio Dacomo Presidente rel.
2) dott. Antonio Mungo Consigliere
3) dott. Angelo Del Franco Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile di appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 10171/2021, pubblicata in data 17.12.2021, iscritto al n. 2748/2022 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, cui è stato riunito il processo iscritto al n. 2797/2022 R.G., promosso da
(c.f. ), con sede in Napoli, Via B. Caracciolo n. 84, in persona Parte_1 P.IVA_1
del legale rapp.te p.t., dott. , rappresentata e difesa dagli avv.ti Sergio RÀ (c.f. Parte_2
) e AB RÀ (c.f. ), con studio in Napoli, Via CodiceFiscale_1 CodiceFiscale_2
G. Sanfelice n. 24,
(c.f. ), già con sede in Milano, Via Vittorio Controparte_1 P.IVA_2 Controparte_2
Betteloni n. 2, quale cessionaria dei crediti originariamente vantati dalla Controparte_3
nei confronti della , e per essa la procuratrice speciale
[...] Controparte_4 Parte_3
(c.f. n. ), in persona del legale rappresentante, sig. , con sede legale in P.IVA_3 Parte_4
Roma, Via Sardegna n. 50, rappresentata e difesa dagli avv.ti Alessia CH (c.f.
[...]
), AN CH (c.f. ) e LO CH (c.f. C.F._3 CodiceFiscale_4 [...]
), per quanto ancora occorrer possa domiciliati presso la Cancelleria della Corte C.F._5
d'Appello, in mancanza di elezione di domicilio nel Comune di Napoli,
- appellanti - nei confronti di (c.f. ), con sede legale in Napoli, Via Controparte_5 P.IVA_4
CP_ Comunale del Principe n. 13/A, in persona del Direttore generale, Dr. , rappresentata Parte_5
e difesa dagli avv.ti Gianpiero Mesco (c.f. ), Anna Vingiani (c.f. CodiceFiscale_6 [...]
), US RV (c.f. ) ed RI De LA (c.f. C.F._7 CodiceFiscale_8
), elettivamente domiciliati in Napoli, Via Comunale del Principe n.13/A, CodiceFiscale_9
Cont presso il Servizio Affari Legali della predetta
- appellata -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con sentenza n. 10171/2021, pubblicata il 17.12.2021, il Tribunale di Napoli respingeva le domande proposte dalla nei confronti dell' , per il Parte_1 Controparte_4 pagamento dell'importo di 4.066.585,95 € oltre interessi, a titolo di prestazioni di pronto soccorso in ostetricia svolte in favore di utenti del SSN negli anni 2014 e 2015, compensando per metà le spese di lite e condannando parte attrice alla rifusione delle residue.
Cont Affermava il Tribunale che nulla poteva essere liquidato per avere già l' liquidato e pagato interamente gli importi indicati nei contratti quali limiti di spesa di struttura;
che detto limite di spesa contrattuale era relativo a tutte le prestazioni di ricovero, non distinguendosi tra quelle elettive e quelle di urgenza;
che le prestazioni, sia pure rese in regime di urgenza, erano extra budget
Cont e potevano essere retribuite solo se reperite risorse finanziarie aggiuntive;
che erano state dall' anche operate delle decurtazioni per anomalie tecnico sanitarie che erano da considerarsi legittime, alla luce dell'attività di controllo svolta e delle contestazioni puramente formali, laddove invece detta attività non era soggetta a termini perentori di scadenza;
che era infondata la domanda di ingiustificato arricchimento, essendo espressamente previsto in contratto il mancato pagamento delle
Cont prestazioni extra budget;
che in considerazione dell'adempimento spontaneo da parte dell' di parte dell'obbligazione dedotta in giudizio le spese andavano compensate per metà, il residuo seguendo il principio della soccombenza.
Avverso detta sentenza, non notificata, proponeva appello la , con atto Parte_1
notificato in data 16.6.2022, censurando con un unico motivo di impugnazione il rigetto della domanda di ingiustificato arricchimento, evidenziando essere state le prestazioni rese nell'esclusivo interesse del , non averle potuto rifiutare in quanto di pronto soccorso, Parte_6
Cont essere l' perfettamente consapevole dello svolgimento delle prestazioni effettuando controlli e verifiche e non avendo mai inibito l'attività e riconoscendo l'utilità della prestazione. Instava poi, in subordine, per una compensazione integrale delle spese di lite, alla luce dei gravi motivi costituiti
Cont dall'avere comunque l' beneficiato delle economicamente rilevanti prestazioni rese. Proponeva distinto atto di appello, iscritto al n. 2797/2022 R.G., la quale Parte_3 procuratrice speciale della cessionaria del credito in oggetto, deducendo l'erroneità Controparte_1
della sentenza con un primo motivo per non essersi il tribunale avveduto che nei contratti mancava un espresso budget per le prestazioni rese in via di urgenza-emergenza, remunerabili non già in base a tariffe predeterminate ma in base ai costi definibili solo a consuntivo, e aver ritenuto che nell'assistenza ospedaliera fosse compresa quella di emergenza-urgenza, laddove nei contratti invece il budget di spesa era stato fissato esclusivamente per le prestazioni di ricovero ospedaliero. Posto che lo svolgimento delle prestazioni non era stato contestato, l'importo residuo di 3.102.871,09 € era da considerarsi pertanto dovuto, in quanto non paralizzato dall'esaurimento del tetto di spesa.
Instava pertanto per la riforma della sentenza e la condanna dell' al pagamento del CP_4
residuo dovuto oltre interessi moratori, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio e distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Si costituiva in giudizio in entrambi i procedimenti l'appellata eccependo la CP_4
infondatezza degli appelli ed instando per il loro rigetto.
Si costituiva in giudizio nel processo n. 2797/2022 anche la Parte_1
aderendo al gravame proposto dalla evidenziando la erroneità delle detrazioni effettuate Parte_3 per anomalie tecnico sanitarie e concludendo comunque per l'accoglimento dell'appello proposto.
Disposta la riunione dei due processi, alla udienza collegiale del 24.9.2025, trattata in modalità scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata in decisione, previa nomina di nuovo relatore e concessione dei termini abbreviati di giorni 20 + 20, ai sensi dell'art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Gli appelli sono infondati e devono pertanto essere respinti, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Esaminando prioritariamente, per motivi logici, l'appello iscritto al n. 2797/2022 R.G. e proposto dalla quale procuratrice speciale della va detto che i motivi esposti Parte_3 Controparte_1
non appaiono risolutivi ai fini di incrinare la bontà del percorso logico seguito dal primo giudice, che si condivide integralmente.
In tanto infatti deve ritenersi sussistere il diritto della struttura convenzionata al pagamento del corrispettivo, in quanto la stessa abbia operato nel rispetto dei limiti determinati dalla c.o.m. e dal tetto di spesa. Questi costituiscono limiti invalicabili, autoritativamente imposti al S.S.N., in funzione la prima della qualità della prestazione sostenibile dalla struttura, e il secondo della salvaguardia dell'equilibrio di bilancio statale e del rigoroso contenimento della spesa pubblica. Da qui l'indefettibilità della loro osservanza e la conseguente non remunerabilità delle prestazioni esorbitanti. Ne consegue che il mancato superamento dei limiti in oggetto si traduce ineluttabilmente in uno degli elementi costitutivi del diritto di credito azionato, nel senso che solo nel caso in cui le prestazioni vengano contenute nell'ambito di tali limiti nasce il diritto convenzionale al pagamento Cont da parte della diversamente non è configurabile alcun obbligo di prestazione né alcun diritto correlato.
L'interpretazione resa dal Tribunale del contenuto del contratto, secondo cui l'importo ivi previsto come tetto di spesa per le prestazioni ospedaliere deve ritenersi comprensivo anche di quelle prestate a seguito di ricoveri d'urgenza, appare conforme alla normativa vigente, che esclude la possibilità che vengano impegnate risorse aggiuntive ed indeterminate al di fuori ed oltre quelle
Cont stanziate annualmente e ripartite dalla Regione e dalle
Il pacifico intervenuto pagamento dell'intero budget assegnato alla Parte_1
negli anni in oggetto impedisce quindi la retribuzione di ogni ulteriore prestazione effettuata in eccedenza, costituendo onere della struttura privata programmare la propria attività, in base anche alle esperienze acquisite, in modo tale da ridurre le prestazioni ospedaliere non di urgenza in prossimità del raggiungimento dei budget di spesa assegnati.
Il pagamento dell'intero importo assegnato alla casa di cura assorbe ogni questione, peraltro Cont non posta nell'atto di appello, in relazione alle decurtazioni effettuate dall' per anomalie tecnico sanitarie.
Parimenti infondato è l'appello proposto dalla e relativo al mancato Parte_1
accoglimento della domanda di ingiustificato arricchimento. Anche in tal caso la motivazione resa dal Tribunale non è scalfita dalle osservazioni mosse dall'appellante e va condivisa, non essendo ammissibile l'azione in oggetto quando in contratto è stato espressamente limitato ad un budget prestabilito l'importo dovuto per ricoveri ospedalieri da ritenersi, nella sua onnicomprensività indicata in contratto, come comprensivo anche dei ricoveri per urgenze/pronto soccorso.
Appare infondato anche il motivo di appello inerente le spese di lite, avendo correttamente il primo giudice disposto la compensazione parziale delle stesse e condannato la soccombente al pagamento del residuo e non ravvisandosi i presupposti per disporre una compensazione totale delle stesse.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate ai sensi del d.m. 147/2022, con riferimento a cause di valore pari alla ridotta creditoria azionata e con esclusione di quanto previsto per la fase istruttoria, in quanto non svoltasi.
Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1, comma 17, della legge
24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento da parte di entrambi gli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, Prima Sezione civile, decidendo sugli appelli proposti dalla
[...]
e dalla avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 10171/2021, in Parte_1 Controparte_1
contraddittorio con la , così provvede: Controparte_4
1) Respinge gli appelli e condanna gli appellanti, in solido tra loro, alla rifusione in favore dell'appellata delle spese di lite, liquidate in 25.000,00 € per compensi, oltre 15% a titolo di rimborso forfettario spese generali.
2) Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
Così deciso in Napoli, il 6.11.2025.
Il Presidente est.
dr. Fulvio Dacomo