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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 10/12/2025, n. 5854 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 5854 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 15549/2023 R.G.
n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – nella persona del giudice dott. Giovanni
Calasso, nel procedimento civile iscritto al n. 15549 del ruolo generale dell'anno 2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 Controparte_1
2 Controparte_2
3 Controparte_3
4 Controparte_4
5 CP_5
6 CP_6
7 Controparte_7
8 Controparte_8
9 Controparte_9
10 Controparte_10
11 Controparte_11
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_12
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Esaminati gli atti e i verbali di causa;
preso atto delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti e delle note scritte, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
I. Con ricorso depositato in data 26.10.2023
Dott. Giovanni Calasso 1
1. (c.f. brasiliano n. ) nata a [...]á Controparte_1 C.F._1
– Brasile) il 2.8.1964 e residente a [...](Santa Catarina – Brasile) in Avenida Nereu Ramos 5999 apto 405A - Meia Praia;
2. (c.f. brasiliano n. 031.916.711-96) nato a [...] Controparte_2 l'8.6.1995 e residente a [...]in Avenida Nereu Ramos 5999 apto 405A - Meia Praia;
3. (c.f. brasiliano n. ) nata a [...] il Controparte_3 C.F._2
6.9.1966 e residente a [...]in Avenida Nereu Ramos 5999 apto 501C;
4. (c.f. brasiliano n. ) nato a Controparte_4 C.F._3 IA (Mato Grosso – Brasile) il 15.4.1998 e residente a [...]in Avenida Nereu Ramos 5999 apto 501C;
5. (c.f. brasiliano n. ) nato a [...] il [...] ed CP_5 C.F._4 ivi residente in [...]do Amaral 178 – Centro;
6. (c.f. brasiliano n. ) nato a [...]á – CP_6 C.F._5 Brasile) il 2.6.1982 ed ivi residente in [...]sn – Fazenda Bandeira;
7. (c.f. brasiliano n. 053.932.179.60) nato a [...] il Controparte_7 19.12.1985 e residente a [...]in Rua Olavo Bilac 66 – Jardim Imperial;
8. (c.f. brasiliano n. ) nato a [...] il Controparte_8 C.F._6 27.5.1997 ed ivi residente in [...]66 – Jardim Imperial;
9. (c.f. brasiliano n. ) nata a Controparte_9 C.F._7 AR il 22.2.1964 e residente a [...](Paraná – Brasile) in Rua Professor Francisco Basseti Jr. 673, casa 4 – Santa Felicidade;
10. (c.f. brasiliano n. ) nata CP_10 CP_10 C.F._8 a AR il 29.10.1986 e residente a [...]in Rua Angelo Bom 196 casa 5 – Campo Comprido;
11. (c.f. brasiliano n. ) nato a [...] Controparte_11 C.F._9 (Argentina) il 25.12.1989 e residente a [...]in Rua Angelo Bom 238 casa 6 – Campo Comprido;
hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia il Controparte_12 formulando le seguenti conclusioni:
− dichiarare che i ricorrenti sono cittadini italiani;
− ordinare al e, per esso, all'ufficiale di stato civile competente, di Controparte_12 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza dei ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
A sostegno della domanda precisavano che:
- erano discendenti del cittadino italiano in atti denominato anche Persona_1
, nato a [...] il [...], figlio di Persona_1 Persona_2 e il quale in data 27.01.1878, a SA, sposava la Sig.ra
[...] Persona_3 [...]
. Successivamente emigrava in Brasile, senza mai chiedere la Persona_4 naturalizzazione brasiliana e, pertanto, manteneva la cittadinanza italiana che veniva trasmessa ai suoi discendenti, come previsto dalla legge n. 91 del 05.02.1992. Dalla predetta unione coniugale nasceva:
• a NT ÇA (Rio Grande do Sul – Brasile), il 17.6.1889, il sig. Parte_1 il quale l'11.2.1910 contraeva matrimonio con la sig.ra
[...] [...]
e dalla loro unione nasceva: Per_5
➢ a NT ÇA, il 24.6.1911, il sig. il quale il 6.2.1929 CP_8 contraeva matrimonio con la sig.ra e Persona_6
Dott. Giovanni Calasso 2
dalla loro unione nascevano:
✓ 1. a Irani (Santa Catarina – Brasile), il 25.10.1936, il sig.
[...] Dalla relazione fra il sig. e la sig.ra Pt_2 Parte_2
nascevano, a AR (Paraná – Parte_3 Brasile):
❖ il 2.8.1964, la sig.ra odierna Controparte_1 ricorrente che, in data 14.12.1985, sposava il sig.
e dalla loro unione nasceva: Controparte_13
▪ a AR, l'8.6.1995, il sig.
[...]
, odierno ricorrente;
Controparte_2
❖ il 6.9.1966, la sig.ra odierna Controparte_3 ricorrente che, in data il 17.9.1983, contraeva matrimonio con il sig. adottando il nome Persona_7 di Dalla coppia nasceva: Controparte_3
▪ a IA (Mato Grosso – Brasile), il 15.4.1998, il sig.
Controparte_4 odierno ricorrente;
❖ il 5.2.1971, il sig. odierno ricorrente CP_5 che, in data il 29.6.2020, sposava la sig.ra
[...]
Persona_8
❖ il 2.6.1982, il sig. odierno ricorrente CP_6 che, in data il 15.7.2009, convolava a nozze con la sig.ra ; Persona_9
Il 1.6.2006 il sig. si univa in matrimonio con la Parte_2 sig.ra . Dalla coppia nascevano, Parte_4 prima del matrimonio:
❖ a Cascavel (Paraná – Brasile), il 19.12.1985, il sig.
odierno ricorrente. che Controparte_7 in data 25.1.2008 contraeva matrimonio con la sig.ra ; Persona_10
❖ a AR, il 27.5.1997, il sig. , Controparte_8 odierno ricorrente;
✓ 2. a Cruzeiro (Santa Catarina – Brasile), il 16.6.1942, la sig.ra che in data 18.5.1963 contraeva Parte_5 matrimonio con il sig. Controparte_14 passando a firmarsi come;
la Persona_11 coppia si separava il 29.9.2006 e divorziava il 6.7.2022. Dal loro matrimonio nasceva:
❖ a AR, il 22.2.1964, la sig.ra CP_9
, odierna ricorrente che, in data 31.5.1986,
[...] contraeva matrimonio con il sig. Persona_12
, assumendo il nome di
[...] CP_9
. Dalla loro unione nascevano:
[...]
▪ a AR, il 29.10.1986, la sig.ra
[...]
, odierna ricorrente che, in CP_10 data 8.4.2016, contraeva matrimonio con il sig. assumendo il nome di Controparte_15
Controparte_10
▪ a Córdoba (Argentina), il 25.12.1989, il sig.
odierno Controparte_11
Dott. Giovanni Calasso 3
ricorrente che, in data 12.12.2020, sposava la sig.ra
Persona_13
-In ottemperanza alle prescrizioni previste dalla L. 91/92 i ricorrenti avevano cercato senza esito di formulare richiesta di riconoscimento dello status di cittadini italiani iure sanguinis presso il Consolato competente senza ottenere alcun riscontro fattivo;
II. Parte ricorrente ha notificato ricorso e decreto nei termini di legge;
III. Al Procuratore della Repubblica di Venezia è stata comunicata la pendenza del presente procedimento
DIRITTO
Preliminarmente deve osservarsi che l'avo italiano era nato prima della unificazione del Regno di Italia. Va precisato in proposito che gli artt.
4 -15 del Codice civile del 1865 erano tratti dal precedente Codice Civile del Regno Sardo (Statuto Albertino del 1848), che riconosceva i diritti civili e politici, propri dell'odierno status civitatis, ai c.d. regnicoli. La disciplina codicistica era basata, da un lato, sulla trasmissibilità iure sanguinis dello status civitatis ma, dall'altro, sull'unicità della cittadinanza per l'intero nucleo familiare, la cui situazione era legata a quella del marito/padre. Tali principi trovavano, tuttavia, alcune significative deroghe, nei casi di figli di stranieri nati in Italia o nei casi di familiari del cittadino emigrato che fossero rimasti in Italia. Si determinò, pertanto, un ampio e articolato dibattito politico diretto a modificare le norme sulla cittadinanza che indusse il legislatore dapprima ad emanare la legge sulle migrazioni n. 23 del 31 gennaio 1901 e successivamente la legge n. 217 del 17 maggio 1906. Per l'effetto, coloro che erano nati prima dell'unificazione d'Italia, furono considerati cittadini italiani, anche se emigrati, a condizione che, al momento in cui lo Stato preunitario di provenienza era entrato a far parte del Regno d'Italia, non avessero acquisito la cittadinanza straniera. Si deve pertanto ritenere che Persona_1 nato a [...] il [...], da e ,
[...] Persona_2 Persona_3 prima della nascita del Regno d'Italia, abbia acquisito la cittadinanza italiana in seguito all'unificazione (1866). (per il Veneto Regio Decreto del 4 novembre 1866, n. 3300, non 1861 come per il Lazio). Si precisa, inoltre, che nonostante l'automatismo su menzionato circa l'ottenimento della cittadinanza anche al cittadino che, al momento dell'annessione del Veneto al Regno d'Italia non si trovasse nel territorio italiano, nel caso di specie l'avo era ivi presente. Prova di ciò è data dal certificato di matrimonio con , celebratosi in data 27 gennaio Persona_4
1878, a SA (TV). Risulta dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, che l'avo italiano non era stato naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa a sua volta ai suoi discendenti
È provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano. In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 87 del 1975, sentenza n. 30 del 1983) che ha
Dott. Giovanni Calasso 4
determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul , i ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a Controparte_12 chiedere il rilascio del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario. Dagli atti si evince che:
- i ricorrenti sono discendenti diretti del cittadino italiano nato a Persona_1
SA (Treviso), il 2.1.1850.
-Hanno, altresì, dedotto che:
- il Consolato Generale d'Italia competente aveva in corso l'evasione di richieste formulate da molti anni e nessun riscontro era dallo stesso pervenuto alle istanze formulate in via amministrativa;
-ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro i termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo;
- nella richiesta di evasione della richiesta dei ricorrenti si prospetta il palese superamento dei termini di 730 giorni previsti dall'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 e dall'art. 1 del d.P.R. 17/01/2014 n. 33, da parte dell'Autorità consolare nonostante per loro non siano ancora maturati.
-l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status di civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso di tempo irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale;
Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_12 conseguenti. Le spese di lite, stante la peculiarità della materia del contendere in ragione della mancanza di contenzioso, vanno compensate tra le parti Tanto anche in considerazione che la presente azione è solo di mero accertamento, priva in sostanza di un contezioso, come anche precisato dal in analoghi giudizi Controparte_12 in cui si è costituito: “È evidente, dunque, dalla mera lettura del dettato normativo, come l'Amministrazione dell'Interno, nella presente fattispecie, svolga una mera attività di certificazione di una condizione personale (Cass. Sez. Unite 17 dicembre 1999, n. 912) e l'Amministrazione dell'Interno nulla sa, in proposito, circa la posizione dei ricorrenti. In altre parole, non è possibile prendere alcuna posizione in riguardo alla situazione sostanziale: conseguentemente il non può assumere – da un punto di Controparte_12 vista sostanziale – la posizione di convenuto nel presente giudizio, non avendo in alcun modo causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento dell'alternativo procedimento in sede amministrativa”. Ne discende che, nel caso in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, non potrà essere pronunciata alcuna condanna alle spese, applicandosi anche al regolamento delle spese il principio di causalità (cfr. per arg. Cass. 2473/2009 e Cass. 19456/2008)”.
Dott. Giovanni Calasso 5
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide: I) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
II) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_12 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza, della sentenza e degli atti di stato civile depositati nel fascicolo telematico delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III) compensa le spese di lite. La suestesa sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Anna Turco, UPP. Lecce-Venezia, 25.11.2025.
IL GOP
Dott. Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 6
n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – nella persona del giudice dott. Giovanni
Calasso, nel procedimento civile iscritto al n. 15549 del ruolo generale dell'anno 2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 Controparte_1
2 Controparte_2
3 Controparte_3
4 Controparte_4
5 CP_5
6 CP_6
7 Controparte_7
8 Controparte_8
9 Controparte_9
10 Controparte_10
11 Controparte_11
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_12
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Esaminati gli atti e i verbali di causa;
preso atto delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti e delle note scritte, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
I. Con ricorso depositato in data 26.10.2023
Dott. Giovanni Calasso 1
1. (c.f. brasiliano n. ) nata a [...]á Controparte_1 C.F._1
– Brasile) il 2.8.1964 e residente a [...](Santa Catarina – Brasile) in Avenida Nereu Ramos 5999 apto 405A - Meia Praia;
2. (c.f. brasiliano n. 031.916.711-96) nato a [...] Controparte_2 l'8.6.1995 e residente a [...]in Avenida Nereu Ramos 5999 apto 405A - Meia Praia;
3. (c.f. brasiliano n. ) nata a [...] il Controparte_3 C.F._2
6.9.1966 e residente a [...]in Avenida Nereu Ramos 5999 apto 501C;
4. (c.f. brasiliano n. ) nato a Controparte_4 C.F._3 IA (Mato Grosso – Brasile) il 15.4.1998 e residente a [...]in Avenida Nereu Ramos 5999 apto 501C;
5. (c.f. brasiliano n. ) nato a [...] il [...] ed CP_5 C.F._4 ivi residente in [...]do Amaral 178 – Centro;
6. (c.f. brasiliano n. ) nato a [...]á – CP_6 C.F._5 Brasile) il 2.6.1982 ed ivi residente in [...]sn – Fazenda Bandeira;
7. (c.f. brasiliano n. 053.932.179.60) nato a [...] il Controparte_7 19.12.1985 e residente a [...]in Rua Olavo Bilac 66 – Jardim Imperial;
8. (c.f. brasiliano n. ) nato a [...] il Controparte_8 C.F._6 27.5.1997 ed ivi residente in [...]66 – Jardim Imperial;
9. (c.f. brasiliano n. ) nata a Controparte_9 C.F._7 AR il 22.2.1964 e residente a [...](Paraná – Brasile) in Rua Professor Francisco Basseti Jr. 673, casa 4 – Santa Felicidade;
10. (c.f. brasiliano n. ) nata CP_10 CP_10 C.F._8 a AR il 29.10.1986 e residente a [...]in Rua Angelo Bom 196 casa 5 – Campo Comprido;
11. (c.f. brasiliano n. ) nato a [...] Controparte_11 C.F._9 (Argentina) il 25.12.1989 e residente a [...]in Rua Angelo Bom 238 casa 6 – Campo Comprido;
hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia il Controparte_12 formulando le seguenti conclusioni:
− dichiarare che i ricorrenti sono cittadini italiani;
− ordinare al e, per esso, all'ufficiale di stato civile competente, di Controparte_12 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza dei ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
A sostegno della domanda precisavano che:
- erano discendenti del cittadino italiano in atti denominato anche Persona_1
, nato a [...] il [...], figlio di Persona_1 Persona_2 e il quale in data 27.01.1878, a SA, sposava la Sig.ra
[...] Persona_3 [...]
. Successivamente emigrava in Brasile, senza mai chiedere la Persona_4 naturalizzazione brasiliana e, pertanto, manteneva la cittadinanza italiana che veniva trasmessa ai suoi discendenti, come previsto dalla legge n. 91 del 05.02.1992. Dalla predetta unione coniugale nasceva:
• a NT ÇA (Rio Grande do Sul – Brasile), il 17.6.1889, il sig. Parte_1 il quale l'11.2.1910 contraeva matrimonio con la sig.ra
[...] [...]
e dalla loro unione nasceva: Per_5
➢ a NT ÇA, il 24.6.1911, il sig. il quale il 6.2.1929 CP_8 contraeva matrimonio con la sig.ra e Persona_6
Dott. Giovanni Calasso 2
dalla loro unione nascevano:
✓ 1. a Irani (Santa Catarina – Brasile), il 25.10.1936, il sig.
[...] Dalla relazione fra il sig. e la sig.ra Pt_2 Parte_2
nascevano, a AR (Paraná – Parte_3 Brasile):
❖ il 2.8.1964, la sig.ra odierna Controparte_1 ricorrente che, in data 14.12.1985, sposava il sig.
e dalla loro unione nasceva: Controparte_13
▪ a AR, l'8.6.1995, il sig.
[...]
, odierno ricorrente;
Controparte_2
❖ il 6.9.1966, la sig.ra odierna Controparte_3 ricorrente che, in data il 17.9.1983, contraeva matrimonio con il sig. adottando il nome Persona_7 di Dalla coppia nasceva: Controparte_3
▪ a IA (Mato Grosso – Brasile), il 15.4.1998, il sig.
Controparte_4 odierno ricorrente;
❖ il 5.2.1971, il sig. odierno ricorrente CP_5 che, in data il 29.6.2020, sposava la sig.ra
[...]
Persona_8
❖ il 2.6.1982, il sig. odierno ricorrente CP_6 che, in data il 15.7.2009, convolava a nozze con la sig.ra ; Persona_9
Il 1.6.2006 il sig. si univa in matrimonio con la Parte_2 sig.ra . Dalla coppia nascevano, Parte_4 prima del matrimonio:
❖ a Cascavel (Paraná – Brasile), il 19.12.1985, il sig.
odierno ricorrente. che Controparte_7 in data 25.1.2008 contraeva matrimonio con la sig.ra ; Persona_10
❖ a AR, il 27.5.1997, il sig. , Controparte_8 odierno ricorrente;
✓ 2. a Cruzeiro (Santa Catarina – Brasile), il 16.6.1942, la sig.ra che in data 18.5.1963 contraeva Parte_5 matrimonio con il sig. Controparte_14 passando a firmarsi come;
la Persona_11 coppia si separava il 29.9.2006 e divorziava il 6.7.2022. Dal loro matrimonio nasceva:
❖ a AR, il 22.2.1964, la sig.ra CP_9
, odierna ricorrente che, in data 31.5.1986,
[...] contraeva matrimonio con il sig. Persona_12
, assumendo il nome di
[...] CP_9
. Dalla loro unione nascevano:
[...]
▪ a AR, il 29.10.1986, la sig.ra
[...]
, odierna ricorrente che, in CP_10 data 8.4.2016, contraeva matrimonio con il sig. assumendo il nome di Controparte_15
Controparte_10
▪ a Córdoba (Argentina), il 25.12.1989, il sig.
odierno Controparte_11
Dott. Giovanni Calasso 3
ricorrente che, in data 12.12.2020, sposava la sig.ra
Persona_13
-In ottemperanza alle prescrizioni previste dalla L. 91/92 i ricorrenti avevano cercato senza esito di formulare richiesta di riconoscimento dello status di cittadini italiani iure sanguinis presso il Consolato competente senza ottenere alcun riscontro fattivo;
II. Parte ricorrente ha notificato ricorso e decreto nei termini di legge;
III. Al Procuratore della Repubblica di Venezia è stata comunicata la pendenza del presente procedimento
DIRITTO
Preliminarmente deve osservarsi che l'avo italiano era nato prima della unificazione del Regno di Italia. Va precisato in proposito che gli artt.
4 -15 del Codice civile del 1865 erano tratti dal precedente Codice Civile del Regno Sardo (Statuto Albertino del 1848), che riconosceva i diritti civili e politici, propri dell'odierno status civitatis, ai c.d. regnicoli. La disciplina codicistica era basata, da un lato, sulla trasmissibilità iure sanguinis dello status civitatis ma, dall'altro, sull'unicità della cittadinanza per l'intero nucleo familiare, la cui situazione era legata a quella del marito/padre. Tali principi trovavano, tuttavia, alcune significative deroghe, nei casi di figli di stranieri nati in Italia o nei casi di familiari del cittadino emigrato che fossero rimasti in Italia. Si determinò, pertanto, un ampio e articolato dibattito politico diretto a modificare le norme sulla cittadinanza che indusse il legislatore dapprima ad emanare la legge sulle migrazioni n. 23 del 31 gennaio 1901 e successivamente la legge n. 217 del 17 maggio 1906. Per l'effetto, coloro che erano nati prima dell'unificazione d'Italia, furono considerati cittadini italiani, anche se emigrati, a condizione che, al momento in cui lo Stato preunitario di provenienza era entrato a far parte del Regno d'Italia, non avessero acquisito la cittadinanza straniera. Si deve pertanto ritenere che Persona_1 nato a [...] il [...], da e ,
[...] Persona_2 Persona_3 prima della nascita del Regno d'Italia, abbia acquisito la cittadinanza italiana in seguito all'unificazione (1866). (per il Veneto Regio Decreto del 4 novembre 1866, n. 3300, non 1861 come per il Lazio). Si precisa, inoltre, che nonostante l'automatismo su menzionato circa l'ottenimento della cittadinanza anche al cittadino che, al momento dell'annessione del Veneto al Regno d'Italia non si trovasse nel territorio italiano, nel caso di specie l'avo era ivi presente. Prova di ciò è data dal certificato di matrimonio con , celebratosi in data 27 gennaio Persona_4
1878, a SA (TV). Risulta dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, che l'avo italiano non era stato naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa a sua volta ai suoi discendenti
È provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano. In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 87 del 1975, sentenza n. 30 del 1983) che ha
Dott. Giovanni Calasso 4
determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul , i ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a Controparte_12 chiedere il rilascio del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario. Dagli atti si evince che:
- i ricorrenti sono discendenti diretti del cittadino italiano nato a Persona_1
SA (Treviso), il 2.1.1850.
-Hanno, altresì, dedotto che:
- il Consolato Generale d'Italia competente aveva in corso l'evasione di richieste formulate da molti anni e nessun riscontro era dallo stesso pervenuto alle istanze formulate in via amministrativa;
-ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro i termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo;
- nella richiesta di evasione della richiesta dei ricorrenti si prospetta il palese superamento dei termini di 730 giorni previsti dall'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 e dall'art. 1 del d.P.R. 17/01/2014 n. 33, da parte dell'Autorità consolare nonostante per loro non siano ancora maturati.
-l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status di civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso di tempo irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale;
Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_12 conseguenti. Le spese di lite, stante la peculiarità della materia del contendere in ragione della mancanza di contenzioso, vanno compensate tra le parti Tanto anche in considerazione che la presente azione è solo di mero accertamento, priva in sostanza di un contezioso, come anche precisato dal in analoghi giudizi Controparte_12 in cui si è costituito: “È evidente, dunque, dalla mera lettura del dettato normativo, come l'Amministrazione dell'Interno, nella presente fattispecie, svolga una mera attività di certificazione di una condizione personale (Cass. Sez. Unite 17 dicembre 1999, n. 912) e l'Amministrazione dell'Interno nulla sa, in proposito, circa la posizione dei ricorrenti. In altre parole, non è possibile prendere alcuna posizione in riguardo alla situazione sostanziale: conseguentemente il non può assumere – da un punto di Controparte_12 vista sostanziale – la posizione di convenuto nel presente giudizio, non avendo in alcun modo causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento dell'alternativo procedimento in sede amministrativa”. Ne discende che, nel caso in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, non potrà essere pronunciata alcuna condanna alle spese, applicandosi anche al regolamento delle spese il principio di causalità (cfr. per arg. Cass. 2473/2009 e Cass. 19456/2008)”.
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide: I) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
II) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_12 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza, della sentenza e degli atti di stato civile depositati nel fascicolo telematico delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III) compensa le spese di lite. La suestesa sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Anna Turco, UPP. Lecce-Venezia, 25.11.2025.
IL GOP
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