TRIB
Sentenza 6 dicembre 2024
Sentenza 6 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/12/2024, n. 975 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 975 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Filomena Albano Giudice relatore dott.ssa Francesca Cosentino Giudice
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 10616/2024 , introdotta da
(SVIZZERA, 17/04/1974), cod. fisc. Parte_1
con il patrocinio dell'avv. MADEO ANTONELLO;
C.F._1
(GERMANIA, 25/05/1978), cod. fisc. Controparte_1
con il patrocinio dell'avv. MADEO ANTONELLO;
C.F._2
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ragioni di fatto e di diritto
e chiedono al Tribunale di Parte_1 Controparte_1
dichiarare la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio;
riferiscono di essersi separati nell'anno 2021, e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti.
I coniugi declinano quindi le seguenti conclusioni congiunte:
I. La casa familiare – sita in Roma, Via di Boccea 324 – di proprietà del Sig.
rimarrà – come già è – nella piena ed esclusiva disponibilità Parte_1 dello stesso;
II. godendo di autonomia patrimoniale, i Sig.ri e Parte_1 Parte_2
provvederanno al proprio mantenimento – come fatto fino ad oggi
[...]
– e nessuno verserà alcuna somma a titolo di assegno divorzile;
III. tra le Parti, ad oggi, è in esecuzione un contratto di mutuo ipotecario tra privati, stipulato davanti al Notaio Notaio in Genzano di Persona_1
Roma, Repertorio n. 17639 Raccolta n. 9999, Registrato a Albano Laziale il
10/07/2014 n. 3264 Serie 1 T e che con il presente accordo resta immutato in ogni sua parte e che quindi non subisce modifiche di nessuna natura in ragione della separazione;
in ogni caso il Sig.ra dà atto che la Parte_1 signora ha puntualmente pagato tutte le rate mensili, ad Controparte_1 oggi scadute, del predetto contratto di mutuo;
IV. le Parti, fatto salvo quanto ai punti precedenti, dichiarano di rinunciare
a qualsivoglia reciproca pretesa derivante dai rapporti patrimoniali tra loro intercorsi in costanza di matrimonio, ed in specie a qualsiasi somma versata vicendevolmente all'altro o per l'altro, dichiarando quindi di non avere reciprocamente nulla a pretendere l'uno dall'altra.
“******”
Ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 04/08/2007, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n.
898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Possono essere recepite le condizioni proposte dai coniugi in quanto conformi agli interessi di entrambi, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto ricorso congiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 10616/2024 R.G.A.C., così decide:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Scampitella (Avellino) in data 04/08/2007 tra Pt_1
(SVIZZERA, 17/04/1974) e (GERMANIA,
[...] Controparte_1
25/05/1978) trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
Scampitella al n. 8, Parte 2, Serie A, Anno 2007, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione;
nulla sulle spese.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies
comma 2 disp.att. c.p.c.
Roma, 15/11/2024.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Filomena Albano
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Filomena Albano Giudice relatore dott.ssa Francesca Cosentino Giudice
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 10616/2024 , introdotta da
(SVIZZERA, 17/04/1974), cod. fisc. Parte_1
con il patrocinio dell'avv. MADEO ANTONELLO;
C.F._1
(GERMANIA, 25/05/1978), cod. fisc. Controparte_1
con il patrocinio dell'avv. MADEO ANTONELLO;
C.F._2
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ragioni di fatto e di diritto
e chiedono al Tribunale di Parte_1 Controparte_1
dichiarare la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio;
riferiscono di essersi separati nell'anno 2021, e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti.
I coniugi declinano quindi le seguenti conclusioni congiunte:
I. La casa familiare – sita in Roma, Via di Boccea 324 – di proprietà del Sig.
rimarrà – come già è – nella piena ed esclusiva disponibilità Parte_1 dello stesso;
II. godendo di autonomia patrimoniale, i Sig.ri e Parte_1 Parte_2
provvederanno al proprio mantenimento – come fatto fino ad oggi
[...]
– e nessuno verserà alcuna somma a titolo di assegno divorzile;
III. tra le Parti, ad oggi, è in esecuzione un contratto di mutuo ipotecario tra privati, stipulato davanti al Notaio Notaio in Genzano di Persona_1
Roma, Repertorio n. 17639 Raccolta n. 9999, Registrato a Albano Laziale il
10/07/2014 n. 3264 Serie 1 T e che con il presente accordo resta immutato in ogni sua parte e che quindi non subisce modifiche di nessuna natura in ragione della separazione;
in ogni caso il Sig.ra dà atto che la Parte_1 signora ha puntualmente pagato tutte le rate mensili, ad Controparte_1 oggi scadute, del predetto contratto di mutuo;
IV. le Parti, fatto salvo quanto ai punti precedenti, dichiarano di rinunciare
a qualsivoglia reciproca pretesa derivante dai rapporti patrimoniali tra loro intercorsi in costanza di matrimonio, ed in specie a qualsiasi somma versata vicendevolmente all'altro o per l'altro, dichiarando quindi di non avere reciprocamente nulla a pretendere l'uno dall'altra.
“******”
Ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 04/08/2007, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n.
898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Possono essere recepite le condizioni proposte dai coniugi in quanto conformi agli interessi di entrambi, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto ricorso congiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 10616/2024 R.G.A.C., così decide:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Scampitella (Avellino) in data 04/08/2007 tra Pt_1
(SVIZZERA, 17/04/1974) e (GERMANIA,
[...] Controparte_1
25/05/1978) trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
Scampitella al n. 8, Parte 2, Serie A, Anno 2007, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione;
nulla sulle spese.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies
comma 2 disp.att. c.p.c.
Roma, 15/11/2024.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Filomena Albano
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi