Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 03/06/2025, n. 277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 277 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2857/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LECCO
- SEZIONE PRIMA -
Nella persona del GOT dott. Nicola Cianciaruso, in qualità di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa, con atto di citazione notificato a mezzo Ufficiale
Giudiziario del Tribunale di Lecco in data 17.11.2017 ed iscritta al n. 2857 del
Ruolo Generale Affari Contenziosi per l'anno 2017, da:
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Paolo Faini e dall'avv. Jonathan Colombelli, entrambi del foro di Lecco, e domiciliato presso lo studio del primo in Lecco in Corso Martiri della Liberazione
n. 6, in forza di mandato a margine all'atto introduttivo del giudizio
ATTORE
contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 C.F._2
Carlo Porrati del foro di Alessandria presso il quale è anche domiciliato in
Alessandria in Piazza Garibaldi n. 38, in forza di mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta e domanda riconvenzionale
CONVENUTO/ ATTORE IN RICONVENZIONALE pagina 1 di 17
(C.F ), rappresentato e difeso Controparte_2 C.F._3
dall'avv. Emidio D'Amico del foro di Lecco presso il quale è anche domiciliato in
Lecco in F.lli Cairoli n. 60, in forza di mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta e domanda riconvenzionale
CONVENUTO/ ATTORE IN RICONVENZIONALE
CONCLUSIONI
Per parte attrice
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Lecco giudicare in punto di domande riconvenzionali:
- rigettare la domanda di risarcimento dei danni formulata dal convenuto CP_1
per tutti i motivi di cui agli atti e documenti di causa;
- nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda del convenuto il signor chiede la condanna diretta del signor CP_1 Parte_1
al risarcimento del danno richiesto dal signor per i motivi Controparte_2 CP_1
espressi negli atti di causa, ed, in ogni caso, di essere manlevato e tenuto indenne dal signor per eventuali risarcimenti riconosciuti in favore del Controparte_2
signor ed in danno del signor CP_1 Parte_1
- rigettare le domande tutte svolte dal convenuto in quanto: Controparte_2
- le domande di accertamento risultano irritualmente formulate e costituiscono mere premesse fattuali, peraltro, contestate che non possono essere oggetto di domande giudiziali di accertamento;
- rigettare la domanda riconvenzionale in quanto il diritto al risarcimento del danno nelle voci meglio specificate in narrativa risulta prescritto e la domanda al pagina 2 di 17 risarcimento del danno non patrimoniale e/o morale in quanto prescritta e del tutto generica ed infondata;
- in ogni caso rigettare tutte le domande riconvenzionali;
- con vittoria di spese e compensi, oltre oneri di legge.
In via istruttoria sulle domande riconvenzionali: si chiede l'interrogatorio formale di sui seguenti capitoli: 5) Vero che nel corso dell'anno 2008 Controparte_2
lamentavo al signor la mancata corresponsione delle rate del Parte_1
leasing e dei costi accessori da parte di 6) Vero che il signor CP_1 Pt_1
Le chiedeva nel 2008 il pagamento dei costi accessori (stazionamento,
[...]
assicurazione e manutenzione) relativi all'imbarcazione? 7) Vero che il signor
Le chiedeva nel 2009 il pagamento dei costi accessori Parte_1
(stazionamento, assicurazione e manutenzione) relativi all'imbarcazione? 8) Vero
che il signor Le chiedeva nel 2010 il pagamento dei costi accessori Parte_1
(stazionamento, assicurazione e manutenzione) relativi all'imbarcazione? 9) Vero
che il signor Le chiedeva nel 2011 il pagamento dei costi accessori Parte_1
(stazionamento, assicurazione e manutenzione) relativi all'imbarcazione 10) Vero
che il signor Le reiterava nel 2012 la richiesta di pagamento dei Parte_1
costi accessori (stazionamento, assicurazione e manutenzione) relativi all'imbarcazione per gli anni dal 2008 al 2011? 11) Vero che ho concordato nel luglio 2008 con il trasferimento dell'imbarcazione da Sanremo in Parte_1
altro porto a me noto, ovvero , giusti Docc. nn.12 e 13 di parte attrice che Pt_2
mi vengono rammostrati? 12) Vero che ho corrisposto parte dei costi di trasferimento dell'imbarcazione da Sanremo a , giusto doc.13 di parte Pt_2
attrice che mi viene rammostrato? 13) Vero che domandavo al signor Pt_1
pagina 3 di 17 che l'imbarcazione fosse tenuta all'ormeggio presso il porto di e Pt_1 Pt_2
non che fosse messa in secca? 14) Vero che il signor si rendeva Parte_1
disponibile a trasferire l'imbarcazione dal porto di ad altro porto previa Pt_2
precisazione da parte del signor dei costi e modalità di Controparte_2
trasferimento? 15) Vero che a seguito della richiesta di cui al capitolo di prova precedente non seguiva alcuna comunicazione da parte del signor CP_2
al signor ed avente ad oggetto la precisazione dei costi e
[...] Parte_1
modalità di trasferimento dell'imbarcazione da ad altro porto? 16) Vero Pt_2
che non ho mai corrisposto la mia quota relativa ai costi generali di assicurazione,
stazionamento natante e manutenzione dal 2004 al 2011? 17) Vero che il signor
Le chiedeva chiarimenti in merito al contenuto della scrittura del Parte_1
03/04/2004 sottoscritta dal signor e dal signor 18) Vero Controparte_2 CP_1
che Lei replicava al signor di non avere alcun impegno nei confronti Parte_1
del signor con riferimento al pagamento delle quote di leasing CP_1
dell'imbarcazione e delle spese accessorie e di cui alla scrittura del 03/04/2004?
19) Vero che sono in possesso di patente nautica? 20) Vero che sono in possesso delle chiavi dell'imbarcazione AF “PA SE”? Si chiede disporsi interrogatorio formale di sui seguenti capitoli: 21) Vero che non ho CP_1
mai corrisposto la mia quota relativa alle rate del leasing dal 2004 al 2011? 22)
Vero che non ho mai corrisposto la mia quota relativa ai costi generali di assicurazione, stazionamento natante e manutenzione dal 2004 al 2014? 23) Vero
che i mancati pagamenti di cui ai capitoli di prova nn.21 e 22 erano giustificati dalla scrittura privata del 03/04/2004 sottoscritta con il signor Controparte_2
Sulla circostanza che il signor avesse concordato con l'attore lo Controparte_2
pagina 4 di 17 spostamento dell'imbarcazione si chiede l'ammissione del seguente capitolo a prova contraria: 24) Vero che il signor provvedeva nel luglio Controparte_2
2008 a contattare la Tecno Trasporti per informazioni circa il trasferimento del natante AF mod. PA SE denominato “African Time” da Sanremo a via strada? Si indica come teste: legale rappresentante della Tecno Pt_2
Trasporti, con sede in Piantedo (SO), Via S. Giovanni Bosco n.433.
Per parte convenuta Controparte_2
Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis rejectis, per i motivi tutti esposti in fatto ed in diritto, così giudicare:
per tutto quanto esposto in narrativa ed in diritto,
- accertare e dichiarare, con provvedimento che faccia stato anche nei confronti dell'altro convenuto : CP_1
- che la scrittura privata sottoscritta tra e in data CP_1 Controparte_2
3/4/2004 non integra alcun contratto in favore di terzo né attribuisce alcun diritto all'attore nei confronti del convenuto;
Controparte_2
- che, ed in ogni caso, nel caso di specie e nei rapporti intercorsi tra
[...]
e , non sussiste alcun contratto in favore di CP_2 Parte_1 CP_1
terzo né attribuisce alcun diritto all'attore nei confronti del convenuto
[...]
CP_2
- che non sussiste alcun diritto di di percepire né la penale richiesta Parte_1
ex patto 12 dello statuto (patto da considerarsi peraltro nullo per estrema genericità ed indeterminatezza), né alcun compenso come armatore, difettandone ogni presupposto fattuale e di legge,
pagina 5 di 17 - che come peraltro riconosciuto dall'attore, come Controparte_2
documentalmente provato e come già accertato con sentenza n. 1114/2016 della
Corte d'Appello di Torino, avente efficacia di cosa giudicata, versò nell'anno 2004
l'importo di € 240.000,00 a titolo di acconto per l'acquisto dell'imbarcazione
Gabrielli mod. PA SE denominata “African Time”;
- che versò ulteriori somme a a titolo di Controparte_2 Parte_1
pagamento dei ratei dei leasing, non versati da , per un importo di € CP_1
107.143,00, o la diversa minore somma che risulterà all'esito del giudizio;
- che, per quanto sopra, ed in forza di quanto pattuito inter partes nello statuto dell'imbarcazione (doc. 3 parte attrice, patto 1), deve/doveva Controparte_2
ritenersi comproprietario del natante “African Time” in quota proporzionale ai versamenti da lui effettuati, rapportati al prezzo di acquisto o in subordine al valore del natante, quota che si chiede all'On.le Tribunale adito di determinare,
eventualmente in carati ex art. 258 cod.nav.
- che , in violazione dei patti n. 1 e 11 dello statuto del natante de Parte_1
quo, benché formalmente richiestone da , non ha intestato a Controparte_2
quest'ultimo la proprietà dell'imbarcazione “African Time” in quota proporzionale alle somme dal suddetto versate;
Per_1
- che , come peraltro documentalmente provato ed ammesso dallo Parte_1
stesso in atto di citazione, e da ritenersi perciò incontroverso, ha venduto l'imbarcazione “African Time”, senza preventiva autorizzazione del comproprietario e senza riconoscere/pagare a quest'ultimo la Controparte_2
propria quota di prezzo di vendita;
pagina 6 di 17 - che detta vendita posta in essere da è avvenuta in violazione del Parte_1
patto 2 dello statuto e dell'art. 264 cod.nav., è fonte di civile responsabilità nei confronti di ed ha provocato al medesimo un danno da perdita Controparte_2
della propria quota di comproprietà del citato natante, quantificabile in €
347.143,00, ovvero in subordine in una somma pari alla quota proporzionale di comproprietà del natante facente capo a a sua volta proporzionale (ex Per_1
patto 1 statuto) ai versamenti dallo stesso effettuati, rapportati al valore dell'imbarcazione de qua, quantificato in € 720.000,00, ovvero in subordine €
620.000,00 ovvero in ulteriore subordine in € 600.000,00, per quanto esposto in narrativa ed in diritto;
- che , in violazione del patto n. 8 dello statuto del natante de quo e Parte_1
dell'art. 259 cod.nav., ha spostato l'imbarcazione “African Time” dalla sua collocazione pattuita in detto statuto di Portosole di Sanremo (IM), celandola in altro luogo e, benché formalmente richiestone da , non ha più Controparte_2
provveduto a riportarla nella suddetta collocazione decisa statutariamente;
- che i suddetti comportamenti posti in essere da sono fonte di civile Parte_1
responsabilità nei confronti di ed hanno provocato al medesimo Controparte_2
un danno da mancato godimento del natante, quantificabile per quanto esposto in narrativa in € 100.000,00, ovvero nella diversa minore somma che risulterà di giustizia;
- che per gli atti illeciti compiuti da in Danno di , Parte_1 Controparte_2
di cui in narrativa ed ai punti precedenti, quest'ultimo ha diritto a vedersi risarcito dal primo un danno non patrimoniale/morale da liquidarsi dall'On.le Tribunale
pagina 7 di 17 adito in via equitativa ex artt. 1226, 2056 e 2058 c.c., di € 30.000,00 ovvero nella diversa minore somma che risulterà di giustizia;
IN VIA PRINCIPALE : per tutti i motivi di fatto e di diritto esposti, - rigettare ogni domanda di parte attrice nei confronti di , in Parte_1 Controparte_2
quanto carente dei presupposti di legge e fattuali, infondata, inaccoglibile,
comunque non provata ed in ogni caso coperta da prescrizione;
- rigettare ogni domanda di parte convenuta nei confronti di , in CP_1 Controparte_2
quanto inammissibile, carente dei presupposti di legge e fattuali, infondata,
inaccoglibile, comunque non provata ed in ogni caso coperta da prescrizione;
• IN VIA RICONVENZIONALE : - condannare l'attore , per le Parte_1
causali già esplicitate, a pagare al convenuto la somma Controparte_2
complessiva di € 477.143,00, (€ 347.143,00 + 100.00,00 + 30.000,00), ovvero la diversa minore somma che risulterà di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal dovuto al saldo;
- dato atto che in forza della sentenza non definitiva n. 178/2020, emessa il 22/5/2020 e pubblicata il 6/6/2020 il convenuto
[...]
, anche in manleva di come disposto nella medesima CP_2 CP_1
sentenza, costrettone per evitare l'esecuzione forzata, pagava a in Parte_1
forza delle domande attoree svolte nel presente giudizio, con riserva di ripetizione,
la somma di € 215.528,95, ed inoltre pagava l'imposta di registro su detta sentenza per € 5.069,98 (come da produzioni documentali fatte con nota dell'8/11/2021 – in particolare doc. 30-31) - condannare e/o alla Parte_1 CP_1
restituzione a di tutte le somme pagate da quest'ultimo in forza Controparte_2
della ridetta sentenza parziale e documentate, per un totale di € 220.598,93 (€
pagina 8 di 17 215.528,95 + € 5.069,98), oltre rivalutazione monetaria ed interessi dai rispettivi pagamenti al saldo.
• IN VIA ISTRUTTORIA, Si ritiene la causa, per quanto riguarda le domande formulate da , ampiamente documentale e risolvibile in via di Controparte_2
diritto, nonché sulla base dei documenti versati in causa. Si formulano comunque
(anche tuzioristicamente) le seguenti istanze istruttorie: ammettersi prova per interrogatorio formale dell'attore e per testi sulle seguenti Parte_1
circostanze: 1) “Vero che il Sig. le ha pagato il 50% dei ratei di Controparte_2
leasing per l'acquisto dell'imbarcazione 'African Time' dall'inizio sino al Luglio
2008, come risulta dal doc. 8 di parte convenuta , che Le si Controparte_2
rammostra?”; 2) “Vero che la sottoscrizione apposta in calce al doc 8 di parte convenuta , che Le si rammostra è sua?”; 3) “Vero che al Controparte_2
momento dell'acquisto dell'imbarcazione 'African Time' da parte Sua, la stessa si trovava in cattivo stato di manutenzione?” 4) “Vero che Lei ha fatto fare una perizia per documentare lo stato di manutenzione dell'imbarcazione 'African
Time'”? 5) “Vero che Lei ha acquistato l'imbarcazione 'African Time' dal Sig.
, che si è sempre professato unico proprietario della stessa”? Si Parte_1
indicano a testi: Sui capp. 1-2: interpello dell'attore ; Sui capp. 3-4- Parte_1
5: , Via Del Mare, 221 – 20142 Milano Ci si oppone Testimone_1
alle prove richieste dall'attore per tutti i motivi esposti nella nostra Parte_1
memoria ex art. 183 VI co. n.
3. In denegata ipotesi di ammissione delle prove orali richieste ex adverso, si chiede di essere ammessi alla prova contraria, con i testi avversari, sui seguenti capitoli di prova: 1) “Vero che, per tutto il tempo della permanenza dell'imbarcazione “African Time” presso il vs. porto a Portosole di pagina 9 di 17 Sanremo la chiave dell'imbarcazione è stata in possesso del solo armatore Pt_1
, mentre le altre parti oggi in causa, e ,
[...] Controparte_2 CP_1
dovevano richiederla ogni volta che intendevano usare la barca ai vs. uffici in loco?”; 2) “vero che l'incarico di fornire stazionamento, alaggio e quant'altro all'imbarcazione “African Time” presso il vostro porto di vi fu dato dal Pt_2
solo , non da altri”?; 3) “Vero che voi avete sempre visto recarsi Parte_1
presso il Vs. porto in il solo , e mai il Sig. Pt_2 Parte_1 [...]
?”; 4) “Vero che vi è del tutto sconosciuto?”; 5) “Vero CP_2 Controparte_2
che i contratti e le pratiche oggetto di rapporti con la Vs. Società, relativi all'imbarcazione “African Time”, sono stati stipulati dal solo ?”; Parte_1
Testi : sui capp.
4-5 di cui sopra;
Tes_2 Tes_3 Tes_4 Tes_5 Tes_6
Teste leg. rappr. : sul cap. 1; Teste leg. rappr. Marina Punta Tes_7
Gabbiani: capp. 2-3-4; Si chiede comunque che il Sig. Giudice voglia disporre tramite Polizia Tributaria accertamenti patrimoniali e bancari sulla persona dell'attore , giacché risulta scarsamente credibile che lo stesso, coi Parte_1
suoi propri redditi, abbia potuto pagare da solo - come sostiene oggi - tutti i ratei di leasing, più tutte le spese di stazionamento e ricovero, di manutenzione, di assicurazione, ecc. della barca in questione. • con il totale favore delle spese e compensi di causa.
Per parte convenuta CP_1
Respinta ogni diversa istanza e ribadite tutte le istanze ed eccezioni formulate dal concludente.
In via riconvenzionale, dichiararsi tenuto e condannarsi al pronto Parte_1
pagamento a favore di della somma di € 240.000,00 o veriore a titolo CP_1
pagina 10 di 17 di risarcimento dei danni per la vendita dell'imbarcazione in oggetto, con gli interessi legali dal 24/6/2015 e con gli interessi al tasso di mora ex D. Lgs.
231/2002 dalla domanda giudiziale al saldo.
Con il favore delle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La motivazione è redatta secondo le regole prescritte dagli artt.132 n.4) e 118 disp.
att. c.p.c..
Con la sentenza non definitiva depositata il 28 maggio 2020 questo Giudice, così
provvedeva:
a) accertato il mancato pagamento, da parte del convenuto della CP_1
quota delle rate di cui al contratto di leasing del natante AF PA SE
denominata African Time, stipulato nel 22.5.2004 tra Banca Intesa Leasing spa e e per effetto della scrittura privata intercorsa tra Parte_1 Parte_1
e del 3.6.2004, condanna lo stesso al pagamento, Controparte_2 CP_1
in favore dell'attore, dell'importo di € 73.820,28 oltre interessi legali dal fatto al saldo.
b) Per effetto della sentenza n.1114/2016 della Corte di Appello di Torino, passata in giudicato, che fa stato tra le medesime parti, condanna a Controparte_2
manlevare il sig. del pagamento, in favore dell'attore, dell'importo CP_1
di € 73.820,28 oltre interessi legali dal fatto al saldo.
c) accertato il mancato pagamento, da parte del convenuto delle CP_1
spese inerenti la gestione e/o manutenzione dell'imbarcazione de qua condanna lo stesso al pagamento, in favore dell'attore, dell'importo di € 55.417,01, oltre interessi legali dal fatto al saldo.
pagina 11 di 17 d) Per effetto della sentenza n.1114/2016 della Corte di Appello di Torino, passata in giudicato, che fa stato tra le medesime parti, condanna a Controparte_2
manlevare il sig. del pagamento, in favore dell'attore, dell'importo CP_1
di € 55.417,01 oltre interessi legali dal fatto al saldo.
e) accertato il mancato pagamento, da parte del convenuto Controparte_2
delle spese inerenti la gestione e/o manutenzione dell'imbarcazione de qua condanna lo stesso al pagamento, in favore dell'attore, dell'importo di € 55.417,01,
oltre interessi legali dal fatto al saldo.
f) Rigetta le altre domande di parte attrice, perché infondate;
g) Accerta il danno cagionato dall'attore ai convenuti Parte_1 [...]
e , per aver venduto, in assenza di accordo tra le parti, CP_2 CP_1
l'imbarcazione de qua, in data 24/6/2015, e per aver incassato totalmente il prezzo di vendita, pari ad € 720.000,00.
h) Dispone la rimessione della presente causa sul ruolo, per il prosieguo del giudizio, in attesa dell'esito del giudizio pendente in Corte di Cassazione RG
6753/2017 R.G.
i) Spese di lite al definitivo”
Nel corso della nuova istruttoria venivano disposti svariati rinvii in attesa del giudizio della Corte di Cassazione Rg 6753/2017, che si concludeva con l'ordinanza n. 41246/2021 che cassava la sentenza della Corte di Appello di
Genova n. 1115/2016 del 3.11.20216, con rinvio ad altra sezione della medesima Corte di Appello di Genova.
All'udienza del 20.03.2024, svoltasi in modalità cartolare, l'attore, con note di udienza del 15.03.2024, depositava la sentenza della Corte di Appello di Genova pagina 12 di 17 del 22.11.2023 resa nel giudizio Rg 120/2022, dando atto che la Corte di appello aveva deciso in ordine alla domanda di spossessamento del CP_1
, uniformandosi ai principi indicati dalla Corte di Cassazione.
[...]
Con provvedimento del 30.09.2024, precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione con termini per il deposito delle comparse conclusioni e di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In questo giudizio vengono prese in esame le domande riconvenzionali proposte dai convenuti e , non decise dalla sentenza parziale Controparte_2 CP_1
del 28.05.2020.
Infatti tale sentenza non definitiva di questo Tribunale, pur riconoscendo la responsabilità dell'attore per aver alienato l'imbarcazione in data Parte_1
24/6/2015 senza il consenso degli altri due soci comproprietari, in aperta violazione della clausola n. 3 del contratto per scrittura privata ( doc. 1 in fascicolo che prevedeva che “La vendita dell'imbarcazione potrà essere effettuata CP_1
solo a seguito di decisione congiunta e sottoscritta da tutti e tre i soci acquisitori”,
non statuiva in ordine alle conseguenze di tale illegittima condotta, ritenendo utile attendere l'esito del giudizio in Corte di Cassazione n. 6753/2017 R.G.,
concernente l'esistenza o meno del diritto del ad essere risarcito per lo CP_1
spossessamento del natante subito.
Nel corso della nuova istruttoria - in attesa dell'esito della decisione della Corte
di Cassazione nel giudizio 6753/2017 Rg, - il Tribunale apprendeva dall'attore che la Corte di Cassazione, accogliendo uno dei motivi di Parte_1
pagina 13 di 17 impugnazione, aveva cassato la sentenza del 3.11.2026 n. 1115/2016 della
Corte di Appello di Genova, rinviando ad altra sezione della Corte di Appello
(sez. I° civile), che, uniformandosi ai principi della Corte di Cassazione, aveva emesso la sentenza in data 22.11.2023 nel giudizio Rg 120/2022, condannando a pagare a la minor somma di € 120.000,00 (ridotta Parte_1 CP_1
rispetto a quella quantificata con la prima sentenza nella misura di €
200.0000,00) quale risarcimento danni per lo spossessamento del natante posto in essere dal in danno del Parte_1 CP_1
Nella predetta sentenza la Corte di Appello di Genova, in sede di rinvio e recependo i principi della Corte di Cassazione, ha ritenuto di riconoscere al CP_1
tale importo sul presupposto della validità della clausola penale prevista dai
[...]
tre soci comproprietari del natante.
Come infatti ha argomentato sul punto la Corte di appello di Genova “ Si deve, a riguardo di tali accordi dai quali la Corte d'Appello, secondo la Cassazione, non avrebbe dovuto prescindere, evidenziare che la scrittura definita “statuto e regolamento di utilizzo dell'imbarcazione AFRICAN TIME” al punto 7 disciplina la “suddivisione dell'utilizzo dell'imbarcazione”, riservandone determinate parti all'uso esclusivo dei tre “soci” e attribuendo altre parti all'uso comune, in modo tale che lo spossessamento è anche violazione di tali regole e inadempimento a uno degli obblighi principali assunti da ciascuno dei soci con la scrittura, vale a dire garantire l'uso dell'imbarcazione, nei termini ivi disciplinati, agli altri soci.
Nell'interpretare la portata e il significato di siffatta clausola di cui al punto 12,
sopra riportata, non a caso intitolata espressamente “penali”, si deve ritenere che la stessa configuri una vera e propria clausola penale ai sensi dell'art. 1382 c.c., pagina 14 di 17 con gli effetti previsti dalla citata norma, vale a dire quello di dispensare dalla prova del danno e di limitare in ogni caso il danno nella misura prestabilita”.
Da un attenta lettura della motivazione della predetta sentenza, si osserva che la
Corte di appello di Genova affronta il tema del risarcimento dei danni conseguenti alla penale per lo spoglio del possesso dell'imbarcazione e per tutta la durata dello spoglio medesimo, senza minimamente affrontare la questione relativa al danno arrecato dal agli altri due soci per la vendita a terzi Parte_1
dell'imbarcazione, che, ricordiamo, la Corte di Appello di Torino con la sentenza n.1114/2016 - passata in giudicato e che fa stato tra le medesime parti - ha accertato essere avvenuta al prezzo di vendita pari ad € 720.000,00, integralmente incassato dal . Parte_1
Infatti nel caso in esame non v'è dubbio che l'attore, pur consapevole della contitolarità dell'imbarcazione unitamente al ed al ha CP_1 Controparte_2
tuttavia proceduto alla vendita dell'imbarcazione, non solo in violazione della clausola n. 11 del contratto per scrittura privata (doc. 1 in fascicolo e doc. 3 CP_1
attoreo) in forza della quale “Alla fine del leasing sul libretto dell'imbarcazione dovranno apparire i nomi dei tre soci” , ma soprattutto in manifesta violazione della clausola n. 3 dello stesso contratto in base al quale “La vendita dell'imbarcazione potrà essere effettuata solo a seguito di decisione congiunta e sottoscritta da tutti e tre i soci acquisitori” .
V'è prova pertanto che l'attore ha venduto l'imbarcazione a tale
[...]
con contratto in data 24/6/2015, registrato il 30/6/2015 e trascritto Testimone_1
il 16/7/2015 rep. 101/2015 presso la Capitaneria di Porto di Imperia (doc. 16 in fascicolo ed ha realizzato da tale vendita la somma di € 720.000,00 che Per_1
pagina 15 di 17 ha trattenuto tutta per sé senza corrispondere alcunché agli altri due soci,
comproprietari in pari quota.
La condotta del , oltre a configurare una evidente responsabilità per Parte_1
la vendita dell'imbarcazione avvenuta senza il consenso degli altri comproprietari ed in danno degli stessi, obbliga lo stesso a risarcire i soci per il Parte_1
mancato incasso del prezzo di vendita in misura di 1/3 ciascuno e quindi per un importo corrispondente ad € 240.000,00 ciascuno.
Ne consegue la fondatezza delle domande riconvenzionali di e di CP_1
con la conseguente condanna di al risarcimento Controparte_2 Parte_1
dei danni a favore degli stessi nella misura di € 240.000,00 cadauno oltre ali interessi legali dalla domanda al saldo.
Alla luce di quanto suesposto, è evidente il danno cagionato dal ai Parte_1
convenuti e per averli spossessati e poi privati Controparte_2 CP_1
definitivamente dell'imbarcazione in questione e pertanto il tribunale riconosce il risarcimento di € 240.000,00 in favore di e di € 240.000,00 in favore CP_1
di oltre agli interessi legali decorrenti dalla domanda al saldo. Controparte_2
Vista la parziale soccombenza di tutte le parti in causa, tenuto conto non solo del presente giudizio ma anche di quello conclusosi con sentenza parziale in data
28.05.2020, il Tribunale ritiene di compensare le spese legali tra tutte le parti in causa.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Lecco, in persona del GOT dott. Nicola Cianciaruso,
definitivamente pronunciando, nella causa in epigrafe, ogni diversa domanda od eccezione respinta o disattesa, così provvede:
pagina 16 di 17 - accoglie la domanda riconvenzionale proposta da e CP_1
conseguentemente
- condanna al risarcimento dei danni in favore nella Parte_1 CP_1
complessiva somma di € 240.000,00 oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo
- accoglie la domanda riconvenzionale proposta da e Controparte_2
conseguentemente
- condanna al risarcimento dei danni in favore di Parte_1 Controparte_2
nella complessiva somma di € 240.000,00 oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo
- compensa integralmente le spese legali tra le parti in causa
Così deciso in Lecco in data 28 maggio 2025
Il Giudice Onorario
Dott. Nicola Cianciaruso
pagina 17 di 17