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Sentenza 26 ottobre 2025
Sentenza 26 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 26/10/2025, n. 2017 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2017 |
| Data del deposito : | 26 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Nola, dott. FLORA SCELZA, lette le note scritte di trattazione depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c., a seguito della riserva assunta in data 23-10-2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4007/2022 R.G. sez. LAVORO/PREVIDENZA
TRA
(25-6-1943), quale coniuge/erede di Parte_1 Persona_1
(25-2-1941/13-9-2021), tutore di , rappresentata
[...] Parte_2
e difesa dall'Avv. Pietro De Luca, e con lo stesso elettivamente domiciliata come in atti Ricorrente
E
, in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1
AN PE, e con lo stesso elettivamente domiciliato come in atti Resistente
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 25-7-2022 innanzi al Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del Lavoro, la parte ricorrente indicata in epigrafe esponeva:
1. Che al sig. Persona_1
nella qualità di tutore della sorella veniva riconosciuto con
[...] Parte_2 sentenza n° 5679/2014 emessa dal Tribunale di Nola, il diritto al pagamento della pensione di reversibilità in favore della sorella con decorrenza dal 20.01.1999;
2. che l' , con provvedimento di liquidazione del 15/03/2017, liquidava a favore della CP_1 sig.ra la pensione ai superstiti, categoria SR numero 32635171 per un Parte_2 importo lordo complessivo di euro 162.592,31 dal quale veniva trattenuta dal medesimo Istituto la somma di euro 98.622,55 a seguito di ricalcolo dell'integrazione al trattamento minimo su pensione n° 32010977 Cat. SR a partire dal 1999, come da provvedimento di riliquidazione del 15 marzo 2017;
3. che successivamente in data 04/10/2021 la odierna ricorrente, riceveva, tramite raccomandata a.r. n.68979539156-2, notifica del provvedimento di accertamento di indebito con il quale l' comunicava che “per il periodo dal 01/08/1973 al 01/01/1999, ha ricevuto CP_1 un pagamento non dovuto sulla pensione cat. SR n. 32635171 per un importo complessivo di euro 53.130,22 per i seguenti motivi: rideterminazione degli importi degli arretrati come da dispositivo della sentenza n. 5679/2014 del Tribunale di Nola”. La ricorrente invocava in suo favore l'art. 52 della L. 88/89, secondo cui l' in qualsiasi CP_1 momento può modificare l'importo della pensione erogata, qualora nei controlli fossero rilevati degli errori. Tuttavia, non può richiedere al pensionato di restituire le somme corrisposte in eccedenza antecedenti alla comunicazione di ricalcolo, salvo il dolo dell'interessato. Argomentava che in questo caso i ratei di pensioni sono stati percepiti in buona fede. Il sig. difatti, non ha omesso la comunicazione di alcun fatto Parte_2 incidente sul diritto o sulla misura della pensione di reversibilità, né taciuto una circostanza che era suo onere comunicare all' né ha posto in essere una condotta attiva tale da indurre CP_1 in errore l' . Controparte_2
L'errore è imputabile al medesimo che in sede di liquidazione della Controparte_3 pensione di reversibilità ha commesso un mero errore di calcolo degli arretrati in relazione al periodo di decorrenza. Eccepiva, inoltre, il decorso del termine annuale di decadenza per l'azione di recupero, atteso che l'indebito è stato contestato ben oltre l'anno successivo a quello di erogazione della prestazione (2017), dunque in violazione dell'art. 13 comma 2 della legge n. 412 del 1991 che pone tale limite annuale. Concludeva chiedendo al Giudice adito di accertare e dichiarare nullo e/o illegittimo e/o inefficace il provvedimento di accertamento indebito da parte dell' dell'08/09/2021 e, di CP_1 conseguenza non dovuta la somma di € 53.130,22, ovvero quell'altra eventuale e diversa somma determinata dal giudicante, con tutte le conseguenze di legge. Con memoria difensiva depositata in data 20-10-2023 si costituiva in giudizio l' , CP_1 ribadendo la correttezza del proprio operato e chiedendo il rigetto dell'avverso ricorso perché infondato. A seguito di decreto presidenziale la causa veniva scardinata dal ruolo dell'originario giudicante ed assegnata alla scrivente. All'udienza del 23-10-2025, tenutasi in forma scritta ex art. 127ter c.p.c., il Giudice si riservava la decisione della causa. Osserva il Giudicante che le normative speciali che, in relazione alle prestazioni previdenziali ed assistenziali, limitano l'operatività delle norme del codice civile sulla ripetizione dell'indebito, prevedendo la irripetibilità delle somme indebitamente corrisposte, escludono l'applicabilità di detta disposizione di favore nel caso di dolo del beneficiario. Infatti, l'art. 52 della l. n. 88 del 1989 stabilisce: “1. Le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nonché la pensione sociale, di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153 possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione.
2. Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato …” Il “dolo dell'interessato” consiste nella semplice consapevolezza della effettiva insussistenza del diritto, non richiedendosi, agli effetti di cui si tratta, che l'interessato abbia posto in essere comportamenti attivi diretti ad ingannare l'ente erogatore, ed essendo configurabile il dolo anche nel caso in cui il pagamento non dovuto sia stato effettuato per errore, pur se determinato da negligenza dell'ente. Pertanto, anche se la relativa prova è fornita prevalentemente, ma non necessariamente, da un comportamento fraudolento del beneficiario della prestazione, il dolo rileva, ove dimostrato, anche negli altri casi, come nella ipotesi di pagamenti di entità tale da rendere evidente l'esistenza di un errore e l'insussistenza del diritto del destinatario, oppure di pagamenti, a favore di soggetti di adeguata cultura ed esperienza, che siano privi di qualsiasi nesso con rapporti in essere o in via di attivazione. Sul tema, giova richiamare quanto espresso di recente dalla Suprema Corte di Cassazione nella sentenza n. 10337/2023: “L'irripetibilità dell'indebito previdenziale è subordinata al ricorrere di quattro condizioni: a) il pagamento delle somme in base a formale e definitivo provvedimento;
b) la comunicazione del provvedimento all'interessato; c) l'errore, di qualsiasi natura, imputabile all'ente erogatore;
d) la insussistenza del dolo dell'interessato (a cui è parificata "quoad effectum" la omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto, o sulla misura della pensione, che non siano già conosciuti dall'ente competente), difettando anche una sola delle quali opera la regola della ripetibilità di cui all'art. 2033 c.c.” (Cfr. anche Cass. Civ. Ord. N. 5984/2022). Nel caso di specie va rilevato che non vi è prova del dolo del percettore della prestazione. Dall'esame dei documenti prodotti dalle parti risulta infatti che con provvedimento dell' CP_1 di Nola del 15 marzo 2017 veniva comunicata al sig. l'avvenuta Persona_1 liquidazione della pensione n. SR 32635171 in favore di con decorrenza Parte_2 dal 1-8-1973, e gli arretrati venivano determinati in euro 162.586,62. Con diverso provvedimento, sempre datato 15-3-2017, l' di Nola comunicava al CP_1 Persona_1 la riliquidazione della medesima pensione SR 32635171. In particolare, può
[...] leggersi nel provvedimento: “La informo che la pensione numero 32635171 cat. SR a lei intestata è stata ricalcolata a decorrere dal 1 febbraio 1999 … Dal ricalcolo è derivato, fino al 30 aprile 2017, un debito a suo carico di euro 98.622,55 …”. Si conclude affermando che al spetta un “Importo netto” da corrispondere di euro 49.252,33. Parte_2
Successivamente, con provvedimento datato 8 settembre 2021 la sede di Nola CP_1 comunicava al sig. (coniuge dell'odierna ricorrente, deceduto il Persona_1
13.09.2021), un indebito di euro 53.130,22 sulla pensione cat. SR n. 32635171, adducendo come causale “rideterminazione dell'importo degli arretrati come da dispositivo della sentenza n. 5679/2014 del tribunale di Nola”. L'indebito in contestazione concerne l'erogazione di arretrati non dovuti per il periodo dal 01.08.1973 al 01.01.1999, in quanto il Tribunale di Nola con sentenza n. 5697/2014, dichiarava il diritto del sig. nella qualità di tutore della sorella Persona_1
figlia inabile maggiorenne, al pagamento della pensione di reversibilità Parte_2 del defunto padre deceduto il 10.07.1973, con decorrenza dal Persona_2
20.01.1999. Come ammesso anche dall' nella memoria di costituzione in giudizio, trattasi di un CP_1
“macroscopico errore” commesso dall'Istituto previdenziale, il quale, tuttavia, non poteva essere in alcun modo conosciuto dalla parte interessata, percettrice della pensione, in quanto la stessa era già stata destinataria di un provvedimento di riliquidazione della pensione che aveva ridotto l'importo degli arretrati da euro 162.586,62 ad euro 49.252,33, ricalcolandoli proprio dalla data stabilita dalla sentenza n. 5679/2014 del Tribunale di Nola, ovvero dal 1 febbraio 1999. Quindi sussiste, in questo caso, la buona fede di parte ricorrente, che ha fatto legittimo affidamento nell'esattezza e correttezza di un provvedimento emanato da una Pubblica Amministrazione. In ogni caso, l' è decaduto dall'azione di recupero delle somme contestate ai sensi e per CP_1 gli effetti dell'art. 13 comma 2 della L. 412 del 1991 che stabilisce in un anno il termine di decadenza per intraprendere l'azione di recupero dell'indebito, termine che decorre dall'effettiva conoscenza o dalla concreta possibilità di conoscenza degli elementi necessari alle operazioni di recupero. Nel caso di specie le somme sono state riconosciute alla parte ricorrente con sentenza n° 5679/2014 emessa dal Tribunale di Nola, situazione ben nota e concretamente conosciuta all' , ed erogate dall' con provvedimento di liquidazione CP_2 CP_1 del 15.03.2017. Deve quindi accogliersi il ricorso e dichiararsi illegittimo il provvedimento di accertamento indebito da parte dell' dell'08/09/2021 e, di conseguenza, non dovuta dalla parte CP_1 ricorrente la somma richiesta di € 53.130,22. Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede: a) accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara illegittimo il provvedimento di accertamento indebito da parte dell' dell'08/09/2021 e, di conseguenza, non dovuta dalla parte CP_1 ricorrente la somma richiesta di € 53.130,22; b) condanna l' al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro 5000,00, oltre CP_1
IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore della parte ricorrente, antistatario. Così deciso in Nola, a seguito della riserva assunta in data 23-10-2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Flora Scelza
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Nola, dott. FLORA SCELZA, lette le note scritte di trattazione depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c., a seguito della riserva assunta in data 23-10-2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4007/2022 R.G. sez. LAVORO/PREVIDENZA
TRA
(25-6-1943), quale coniuge/erede di Parte_1 Persona_1
(25-2-1941/13-9-2021), tutore di , rappresentata
[...] Parte_2
e difesa dall'Avv. Pietro De Luca, e con lo stesso elettivamente domiciliata come in atti Ricorrente
E
, in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1
AN PE, e con lo stesso elettivamente domiciliato come in atti Resistente
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 25-7-2022 innanzi al Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del Lavoro, la parte ricorrente indicata in epigrafe esponeva:
1. Che al sig. Persona_1
nella qualità di tutore della sorella veniva riconosciuto con
[...] Parte_2 sentenza n° 5679/2014 emessa dal Tribunale di Nola, il diritto al pagamento della pensione di reversibilità in favore della sorella con decorrenza dal 20.01.1999;
2. che l' , con provvedimento di liquidazione del 15/03/2017, liquidava a favore della CP_1 sig.ra la pensione ai superstiti, categoria SR numero 32635171 per un Parte_2 importo lordo complessivo di euro 162.592,31 dal quale veniva trattenuta dal medesimo Istituto la somma di euro 98.622,55 a seguito di ricalcolo dell'integrazione al trattamento minimo su pensione n° 32010977 Cat. SR a partire dal 1999, come da provvedimento di riliquidazione del 15 marzo 2017;
3. che successivamente in data 04/10/2021 la odierna ricorrente, riceveva, tramite raccomandata a.r. n.68979539156-2, notifica del provvedimento di accertamento di indebito con il quale l' comunicava che “per il periodo dal 01/08/1973 al 01/01/1999, ha ricevuto CP_1 un pagamento non dovuto sulla pensione cat. SR n. 32635171 per un importo complessivo di euro 53.130,22 per i seguenti motivi: rideterminazione degli importi degli arretrati come da dispositivo della sentenza n. 5679/2014 del Tribunale di Nola”. La ricorrente invocava in suo favore l'art. 52 della L. 88/89, secondo cui l' in qualsiasi CP_1 momento può modificare l'importo della pensione erogata, qualora nei controlli fossero rilevati degli errori. Tuttavia, non può richiedere al pensionato di restituire le somme corrisposte in eccedenza antecedenti alla comunicazione di ricalcolo, salvo il dolo dell'interessato. Argomentava che in questo caso i ratei di pensioni sono stati percepiti in buona fede. Il sig. difatti, non ha omesso la comunicazione di alcun fatto Parte_2 incidente sul diritto o sulla misura della pensione di reversibilità, né taciuto una circostanza che era suo onere comunicare all' né ha posto in essere una condotta attiva tale da indurre CP_1 in errore l' . Controparte_2
L'errore è imputabile al medesimo che in sede di liquidazione della Controparte_3 pensione di reversibilità ha commesso un mero errore di calcolo degli arretrati in relazione al periodo di decorrenza. Eccepiva, inoltre, il decorso del termine annuale di decadenza per l'azione di recupero, atteso che l'indebito è stato contestato ben oltre l'anno successivo a quello di erogazione della prestazione (2017), dunque in violazione dell'art. 13 comma 2 della legge n. 412 del 1991 che pone tale limite annuale. Concludeva chiedendo al Giudice adito di accertare e dichiarare nullo e/o illegittimo e/o inefficace il provvedimento di accertamento indebito da parte dell' dell'08/09/2021 e, di CP_1 conseguenza non dovuta la somma di € 53.130,22, ovvero quell'altra eventuale e diversa somma determinata dal giudicante, con tutte le conseguenze di legge. Con memoria difensiva depositata in data 20-10-2023 si costituiva in giudizio l' , CP_1 ribadendo la correttezza del proprio operato e chiedendo il rigetto dell'avverso ricorso perché infondato. A seguito di decreto presidenziale la causa veniva scardinata dal ruolo dell'originario giudicante ed assegnata alla scrivente. All'udienza del 23-10-2025, tenutasi in forma scritta ex art. 127ter c.p.c., il Giudice si riservava la decisione della causa. Osserva il Giudicante che le normative speciali che, in relazione alle prestazioni previdenziali ed assistenziali, limitano l'operatività delle norme del codice civile sulla ripetizione dell'indebito, prevedendo la irripetibilità delle somme indebitamente corrisposte, escludono l'applicabilità di detta disposizione di favore nel caso di dolo del beneficiario. Infatti, l'art. 52 della l. n. 88 del 1989 stabilisce: “1. Le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nonché la pensione sociale, di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153 possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione.
2. Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato …” Il “dolo dell'interessato” consiste nella semplice consapevolezza della effettiva insussistenza del diritto, non richiedendosi, agli effetti di cui si tratta, che l'interessato abbia posto in essere comportamenti attivi diretti ad ingannare l'ente erogatore, ed essendo configurabile il dolo anche nel caso in cui il pagamento non dovuto sia stato effettuato per errore, pur se determinato da negligenza dell'ente. Pertanto, anche se la relativa prova è fornita prevalentemente, ma non necessariamente, da un comportamento fraudolento del beneficiario della prestazione, il dolo rileva, ove dimostrato, anche negli altri casi, come nella ipotesi di pagamenti di entità tale da rendere evidente l'esistenza di un errore e l'insussistenza del diritto del destinatario, oppure di pagamenti, a favore di soggetti di adeguata cultura ed esperienza, che siano privi di qualsiasi nesso con rapporti in essere o in via di attivazione. Sul tema, giova richiamare quanto espresso di recente dalla Suprema Corte di Cassazione nella sentenza n. 10337/2023: “L'irripetibilità dell'indebito previdenziale è subordinata al ricorrere di quattro condizioni: a) il pagamento delle somme in base a formale e definitivo provvedimento;
b) la comunicazione del provvedimento all'interessato; c) l'errore, di qualsiasi natura, imputabile all'ente erogatore;
d) la insussistenza del dolo dell'interessato (a cui è parificata "quoad effectum" la omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto, o sulla misura della pensione, che non siano già conosciuti dall'ente competente), difettando anche una sola delle quali opera la regola della ripetibilità di cui all'art. 2033 c.c.” (Cfr. anche Cass. Civ. Ord. N. 5984/2022). Nel caso di specie va rilevato che non vi è prova del dolo del percettore della prestazione. Dall'esame dei documenti prodotti dalle parti risulta infatti che con provvedimento dell' CP_1 di Nola del 15 marzo 2017 veniva comunicata al sig. l'avvenuta Persona_1 liquidazione della pensione n. SR 32635171 in favore di con decorrenza Parte_2 dal 1-8-1973, e gli arretrati venivano determinati in euro 162.586,62. Con diverso provvedimento, sempre datato 15-3-2017, l' di Nola comunicava al CP_1 Persona_1 la riliquidazione della medesima pensione SR 32635171. In particolare, può
[...] leggersi nel provvedimento: “La informo che la pensione numero 32635171 cat. SR a lei intestata è stata ricalcolata a decorrere dal 1 febbraio 1999 … Dal ricalcolo è derivato, fino al 30 aprile 2017, un debito a suo carico di euro 98.622,55 …”. Si conclude affermando che al spetta un “Importo netto” da corrispondere di euro 49.252,33. Parte_2
Successivamente, con provvedimento datato 8 settembre 2021 la sede di Nola CP_1 comunicava al sig. (coniuge dell'odierna ricorrente, deceduto il Persona_1
13.09.2021), un indebito di euro 53.130,22 sulla pensione cat. SR n. 32635171, adducendo come causale “rideterminazione dell'importo degli arretrati come da dispositivo della sentenza n. 5679/2014 del tribunale di Nola”. L'indebito in contestazione concerne l'erogazione di arretrati non dovuti per il periodo dal 01.08.1973 al 01.01.1999, in quanto il Tribunale di Nola con sentenza n. 5697/2014, dichiarava il diritto del sig. nella qualità di tutore della sorella Persona_1
figlia inabile maggiorenne, al pagamento della pensione di reversibilità Parte_2 del defunto padre deceduto il 10.07.1973, con decorrenza dal Persona_2
20.01.1999. Come ammesso anche dall' nella memoria di costituzione in giudizio, trattasi di un CP_1
“macroscopico errore” commesso dall'Istituto previdenziale, il quale, tuttavia, non poteva essere in alcun modo conosciuto dalla parte interessata, percettrice della pensione, in quanto la stessa era già stata destinataria di un provvedimento di riliquidazione della pensione che aveva ridotto l'importo degli arretrati da euro 162.586,62 ad euro 49.252,33, ricalcolandoli proprio dalla data stabilita dalla sentenza n. 5679/2014 del Tribunale di Nola, ovvero dal 1 febbraio 1999. Quindi sussiste, in questo caso, la buona fede di parte ricorrente, che ha fatto legittimo affidamento nell'esattezza e correttezza di un provvedimento emanato da una Pubblica Amministrazione. In ogni caso, l' è decaduto dall'azione di recupero delle somme contestate ai sensi e per CP_1 gli effetti dell'art. 13 comma 2 della L. 412 del 1991 che stabilisce in un anno il termine di decadenza per intraprendere l'azione di recupero dell'indebito, termine che decorre dall'effettiva conoscenza o dalla concreta possibilità di conoscenza degli elementi necessari alle operazioni di recupero. Nel caso di specie le somme sono state riconosciute alla parte ricorrente con sentenza n° 5679/2014 emessa dal Tribunale di Nola, situazione ben nota e concretamente conosciuta all' , ed erogate dall' con provvedimento di liquidazione CP_2 CP_1 del 15.03.2017. Deve quindi accogliersi il ricorso e dichiararsi illegittimo il provvedimento di accertamento indebito da parte dell' dell'08/09/2021 e, di conseguenza, non dovuta dalla parte CP_1 ricorrente la somma richiesta di € 53.130,22. Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede: a) accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara illegittimo il provvedimento di accertamento indebito da parte dell' dell'08/09/2021 e, di conseguenza, non dovuta dalla parte CP_1 ricorrente la somma richiesta di € 53.130,22; b) condanna l' al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro 5000,00, oltre CP_1
IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore della parte ricorrente, antistatario. Così deciso in Nola, a seguito della riserva assunta in data 23-10-2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Flora Scelza