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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 23/06/2025, n. 601 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 601 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA P.G.
Il giudice del Tribunale di Barcellona P.G., dott.ssa Maria Marino Merlo, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n°437 \2024 Reg.Gen. vertente
TRA
c.f. nato il Parte_1 C.F._1
25/01/1951 a Spadafora, rappresentato e difeso come in atti dall'avv. GULINO
GIOVANNI;
- attore -
CONTRO
Controparte_1
N PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO
[...]
TEMPORE, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Messina (C.F. ); P.IVA_1
-convenuta-
E
Controparte_2
, in persona del legale
[...]
rappresentante pro-tempore (CF ), P.IVA_2
- convenuta contumace-
OGGETTO: pegno - ipoteca - trascrizione e pubblicità di beni immobili e mobili;
CONCLUSIONI: all'udienza del 22 maggio 2025, i procuratori hanno concluso come da note depositate telematicamente e la causa è decisa mediante deposito telematico della sentenza all'esito della trattazione scritta, disciplinata dall'art. 127 ter c.p.c. Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza e che le parti hanno depositato note di trattazione scritta.
IN FATTO ED IN DIRITTO
ha esposto che in data 06.03.2024, gli è stata notificata, Parte_1
via PEC, la Comunicazione Preventiva di Iscrizione Ipotecaria
n.29576202400000160/000, Fascicolo n. 2024/14850, da parte dal Concessionario della Riscossione per un presunto debito pari ad € 524.680,26, basata sulla Cartella di
Pagamento n. 29520220002302561/001, asseritamente notificata in data 20.05.2022, emessa dalla per € Controparte_1
524.583,53; che l'odierno opponente, sia in proprio che nella qualità di rappresentante legale ratione temporis della società (P.I. ), CP_3 P.IVA_3
con sede in Milazzo (ME), via Gasparro, n. 45, aveva già proposto opposizione dinanzi a Codesto Tribunale di Barcellona P.G. avverso la Cartella di Pagamento n.
29520220002302561/000, sia nei confronti dell , Controparte_2
che della Regione Siciliana – Dip. Reg. dell'Ambiente, incardinando il giudizio n.
1344/2022 R.G.A.C., ed avendo eccepito un unico motivo: “Assoluta Carenza di
Titolo Esecutivo – Inesistenza della pretesa Creditoria”; che tale procedimento si è definito con la sentenza n. 464/2023 R.G. Sent., Pubbl. 16.05.2023, con cui è stato annullato integralmente l'atto impositivo, e la sentenza non è stata opposta.
ha quindi eccepito l'illegittimità della Parte_1 Parte_1
comunicazione preventiva di ipoteca per carenza di motivazione;
la mancanza di titolarità passiva nel rapporto obbligatorio;
ha, chiesto, preliminarmente, di sospendere l'efficacia esecutiva dell'atto; di dichiarare l'illegittimità della per carenza di motivazione;
di ritenere e Parte_2
dichiarare l'illegittimità della comunicazione preventiva impugnata stante l'assoluta carenza e/o inesistenza del titolo presupposto;
di dichiarare l'illegittimità della
Comunicazione Preventiva di Iscrizione Ipotecaria e della Cartella di Pagamento sottostante per carenza della titolarità passiva del credito sottostante in capo all'odierna parte attrice.
Si è costituito l Controparte_4
, il quale ha affermato che l'Amministrazione creditrice, avvedutasi
[...]
dell'errore, ha immediatamente provveduto allo sgravio del debito di parte privata.
Ha chiesto pertanto che fosse pronunciata la cessazione della materia del contendere con integrale compensazione delle spese di lite.
L non si è costituita e ne va dichiarata la Controparte_5
contumacia.
All'udienza del 22 maggio 2025, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione ed è stata pronunciata la presente sentenza.
Va rilevato che è venuta meno la materia del contendere e, alla luce delle conclusioni conformi delle parti, si provvede alla dichiarazione come da dispositivo.
La suddetta condizione processuale determina l'assorbimento delle altre questioni sollevate dal . Parte_1
Per quanto riguarda invece la liquidazione delle spese di lite, valutata secondo il criterio della soccombenza virtuale, si rileva che il presente giudizio è sorto a causa dell'incontestata illegittimità della Comunicazione Preventiva di Ipoteca inviata al
, in quanto il titolo presupposto della pretesa riscossiva è stato Parte_1
annullato. L'amministrazione convenuta, costituendosi, ha dato atto dell'avvenuto errore.
Dunque, le parti convenute, con il loro comportamento, hanno dato causa alla presente lite, atteso che non è in contestazione che lo sgravio del debito è stato disposto in autotutela in epoca successiva all'instaurazione della lite, sicché non si giustifica la compensazione delle spese, che si pongono a carico delle predette convenute sulla base della soccombenza virtuale. Si specifica che l
[...] non può considerarsi un ignaro ed irresponsabile esecutore Controparte_5
materiale di disposizioni altrui, posto che il credito cui era sottesa l'ipoteca è stato oggetto di definitivo annullamento in sede giurisdizionale, rilevabile dal riscossore telematicamente.
La liquidazione degli importi per spese di lite avviene come da dispositivo, scaglione di valore individuato in base al valore del provvedimento impugnato, con esclusione della fase istruttoria non espletata, e liquidazione ai minimi tabellari attesa la bassa complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del Giudice istruttore in funzione di Giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna le parti convenute alla rifusione delle spese di giudizio sostenute da
, che si liquidano in € 1.713,00 per esborsi e Parte_1
complessivi € 7.831,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, IVA
e CPA come per legge.
Così deciso in Barcellona P.G, lì. 23 giugno 2025
IL GIUDICE
Maria Marino Merlo