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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 23/06/2025, n. 110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 110 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 132/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
Sezione civile
In funzione di giudice del lavoro, composta dai magistrati:
Dott.ssa Maria Luisa Scarpa Presidente
Dott.ssa Daniela Coinu Consigliera
Dott. Giorgio Murru Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 132 del ruolo generale per l'anno 2023 promossa da:
Controparte_1
, con sede in Roma, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa
[...]
dall'avvocato Stefano Armati in virtù di procura speciale come in atti, elettivamente domiciliata in Sanluri presso lo studio dell'avvocato Salvatore Bandinu;
APPELLANTE
CONTRO
, contumace, Controparte_2
APPELLATO
All'esito della udienza collegiale del 18 giugno 2025, celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, previa fissazione dell'udienza di discussione della causa e adozione di ogni
1 provvedimento di rito, in accoglimento dell'appello spiegato, revocare, limitatamente ai capi gravati, la sentenza n. 918/2022 emessa dal Tribunale di Cagliari - Sezione Lavoro, non notificata, pubblicata in data 8.11.2022 all'esito del giudizio segnato al numero di RG
1151/2020, in accoglimento delle motivazioni tutte esternate nella parte motiva del presente
atto. Con il favore dei compensi professionali.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 6 maggio 2020, premesso di essere un Controparte_2
dipendente dell' e di aver lavorato in passato alle dipendenze dell'Ente Parte_1
Foreste della Sardegna cui era subentrata, ai sensi della legge regionale n. 8/2016, l'attuale datrice di lavoro, ha esposto che con la nascita di il personale dell'agenzia è stato Parte_1
iscritto alle casse previdenziali pubbliche CPDEL e NA istituite presso l CP_3
infine confluito nell CP_4
In precedenza, ha soggiunto lo stesso presso il precedente ente datore di lavoro egli CP_2
era invece assoggettato ad un regime previdenziale di tipo privatistico gestito dall' CP_1
Tale regime previdenziale, in particolare, era regolato da un regolamento approvato con decreto interministeriale del 19 novembre 1996 e successive modifiche il quale prevede che prima del compimento del 65° anno di età l'ammontare del conto individuale deve essere corrisposto all'iscritto trascorsi sei mesi dalla data di cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro durante il quale non abbia instaurato altro rapporto lavorativo con conseguente diritto alla reiscrizione all'Ente.
Alla luce di tale disciplina, non essendo egli più iscritto alla cassa ma CP_1
all' aveva rivendicato la corresponsione del conto individuale accantonato sulla sua CP_4
posizione previdenziale pari ad euro 25.133,00, nonché del T.F.R in ragione di euro
23.896,00, del pari giacente presso l' stante la cessazione del pregresso rapporto CP_1
di impiego.
La convenuta si è ritualmente costituita in giudizio ed ha Controparte_1
concluso per il rigetto delle avverse domande in quanto infondate.
2 Il Tribunale di Cagliari, in funzione di giudice del lavoro, con sentenza n. 918/2022 dell'8 novembre 2022, ha accertato il diritto del ricorrente alla corresponsione delle somme depositate a suo nome nel conto individuale, condannando la resistente al CP_1
pagamento in suo favore dell'importo di euro 25.133,00, oltre accessori come ivi meglio quantificati, ed ha invece rigettato la domanda avente ad oggetto il pagamento delle somme accantonate a titolo di trattamento di fine rapporto, compensando per metà tra le parti le spese di lite, in ragione del parziale accoglimento del ricorso, la cui metà residua aveva posto a carico della resistente nella misura ivi indicata. CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con un primo motivo di appello l' contesta la fondatezza della sentenza di CP_1
primo grado laddove ha escluso che permanga un obbligo di iscrizione (o di reiscrizione)
dello nella gestione previdenziale gestita dalla stessa e che, dunque sia CP_2 CP_1
venuto meno per l' l'obbligo contributivo verso la medesima gestione Parte_1
cui il lavoratore era in precedenza iscritto.
A tal riguardo ha riproposto le argomentazioni svolte nel primo giudizio sostenendo che avrebbe dovuto continuare a versare la contribuzione sia in favore di Parte_1
quale soggetto erogatore di prestazioni integrative e non sostitutive rispetto alla CP_1
assicurazione generale obbligatoria, sia in favore dell' CP_4
Non si sarebbe pertanto verificata la modifica dell'inquadramento previdenziale dell'appellato permanendo, come testè esposto, l'obbligo di mantenimento di una apposita posizione previdenziale presso CP_1
2. Con un secondo consequenziale motivo di appello la ha escluso che nel caso CP_1
di specie operi la previsione contenuta nell'art. 6 comma 2 del regolamento succitato, invocata dallo onde legittimare il suo diritto all'ottenimento del conto individuale. CP_2
Tale disposizione prevede infatti che:
Prima del raggiungimento del 65° anno di età l'ammontare del conto individuale, come determinato al comma 1, è corrisposto:
omissis
3 c) all'iscritto, trascorsi sei mesi dalla data di cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro
durante i quali non ne abbia instaurato un altro con conseguente diritto alla reiscrizione all'Ente.
Nel caso di specie la prosecuzione senza soluzione di continuità del rapporto di lavoro dell'appellato già in essere presso l'Ente Foreste della Sardegna con l' Parte_1
a prescindere dal differente inquadramento previdenziale, circostanza questa non dirimente per le finalità in discorso, esclude ex se la maturazione del credito rivendicato dallo CP_2
posto che difetta il proprio il presupposto della definitiva cessazione del rapporto di lavoro nei termini poc'anzi richiesti dalla disposizione in esame.
Difettano, quindi, i presupposti oggettivi e soggettivi richiesti dal regolamento vigente presso la appellante per la maturazione del diritto alla percezione delle somme CP_1
accantonate a titolo di conto individuale.
Ha pertanto rassegnato le sovrascritte conclusioni.
3. La parte appellata, benchè ritualmente citata sia per la udienza dell'1 ottobre 2025 che per la udienza del 18 giugno 2025, mediante la rituale notifica dei relativi provvedimenti come prodotti in atti (segnatamente il decreto di fissazione della udienza di trattazione del 19 giugno
2023 ed il successivo decreto del Presidente del Collegio del 24 gennaio 2024), non si è
costituita sicchè deve esserne dichiarata la contumacia.
4. Nelle more del giudizio la difesa appellante, segnatamente con le note depositate il 9
giugno 2025, ha manifestato la volontà di rinunciare al ricorso in appello richiamando a tal fine gli artt. 306 e 390 c.p.c. ed ha pertanto chiesto dichiararsi estinto il processo con compensazione delle spese di lite.
5. Ritiene il Collegio che alla luce della volontà da ultimo rappresentata dalla parte appellante e tenuto conto della mancata costituzione in giudizio della parte appellata debba essere dichiarata l'estinzione del processo per intervenuta rinuncia agli atti del giudizio da parte dell'appellante nei confronti di Controparte_2
5.1. Sul punto si è recentemente espressa, segnatamente nella sentenza n. 94/2025 (est.
Scarpa), questa Corte di Appello talchè il Collegio, anche per le finalità di cui all'art. 118
4 disp. att. c.p.c., richiama e fa proprio nella sua integralità tale condivisibile percorso motivazionale che si riporta come segue:
Costituisce, infatti, costante indirizzo ermeneutico di legittimità quello secondo cui la
rinuncia agli atti del giudizio, ammissibile anche in appello ai sensi degli articoli 359 e 306
del codice di procedura civile, va tenuta distinta dalla rinuncia all'azione (o rinuncia
all'impugnazione se interviene dopo il giudizio di primo grado), la quale è rinuncia di
merito ed è immediatamente efficace anche senza l'accettazione della controparte
determinando il venir meno del potere-dovere del giudice di pronunziare (così Cass. n.
18255/2004 ex plurimis, ma anche 8387/1999 e 5556/1995).
E sempre la Suprema Corte ha precisato che la rinuncia all'impugnazione si pone in perfetto
parallelismo con la rinuncia all'azione nel giudizio di primo grado e determina, come la
rinuncia agli atti del giudizio di appello, il passaggio in giudicato della sentenza di primo
grado; l'identità degli effetti, tuttavia, non comporta la piena corrispondenza dei due istituti
poiché, mentre la rinuncia agli atti del giudizio di appello è efficace o in quanto accettata o
in quanto non richieda accettazione - come nel caso di specie in cui non CP_5
costituendosi giudizio non ha mostrato interesse alla prosecuzione dello stesso e ad una
pronuncia nel merito - la rinuncia all'impugnazione fa venir meno il potere-dovere del
giudice di pronunciare con efficacia immediata, senza bisogno di accettazione, determinando
il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e la cessazione della materia del
contendere sull'oggetto del gravame indipendentemente dall'accettazione della controparte
(così Cass. n. 5556/1995 e n. 4499/1996).
Nella sostanza, peraltro, non soltanto la rinuncia all'impugnazione, ma anche la
rinuncia agli atti del giudizio di impugnazione (a cui consegue l'estinzione di tale
giudizio), determina, per il disposto dell'articolo 338 c.p.c., il passaggio in giudicato
della sentenza impugnata (Cass. n. 5250/2018).
La rinuncia agli atti, quindi, compiuta in appello, di un giudizio definito in primo grado
con una decisione di fondatezza dell'azione, investe soltanto gli atti del procedimento di
gravame e comporta il passaggio in giudicato della pronuncia in conseguenza della
sopravvenuta inefficacia della sua impugnazione, atteso che l'estinzione, in virtù dell'art.
5 310 c.p.c., rende inefficaci gli atti compiuti, ma non le sentenze di merito pronunciate nel
corso del processo (Cass. n. 26372/2024).
Al fine della declaratoria di estinzione del processo a norma dell' art.306 cpc, l'accettazione
della rinuncia agli atti del giudizio è richiesta nel caso in cui la parte nei cui confronti la
rinuncia è fatta abbia interesse alla prosecuzione del processo;
tale interesse - che deve
concretarsi nella possibilità di conseguire un risultato utile e giuridicamente apprezzabile -
sussiste allorché il convenuto abbia chiesto una pronuncia nel merito o abbia, a sua volta,
proposto una domanda riconvenzionale (Cass.n. 1168/1995).
L'accettazione, pertanto, non è richiesta quando il convenuto, non essendosi costituito, non abbia rivelato alcun interesse (nel senso sopra indicato) alla prosecuzione del processo
(v. Cass. n. 1168/1995 e 6850/2011). A tal riguardo la legge dà rilievo al fatto negativo
della mancata costituzione, e non già alla contumacia dichiarata ovvero dichiarabile,
stante il diritto della parte di costituirsi in ogni momento del procedimento (v. Cass. n.
10978/1996, Cass. n. 6850/2011 e Cass. n. 11384/1999 secondo cui “ai fini della declaratoria di estinzione del processo ai sensi dell'articolo 306 cod. proc. civ., l'accettazione della
rinuncia agli atti del giudizio è necessaria solo quando, nel rapporto processuale già
instaurato, vi sia una parte costituita che abbia interesse alla prosecuzione del giudizio;
tale
interesse non sussiste allorquando la costituzione sia determinata dal solo intento di ottenere
il rimborso delle spese processuali..).
La mancata costituzione della parte appellata per l'odierna udienza è, quindi, nel caso di specie incompatibile con la prosecuzione del processo, a fronte della manifestata volontà dell'appellante di rinunciare agli atti del giudizio.
Da ciò consegue l'integrale estinzione del giudizio, a fronte di rinuncia regolare, ai sensi del secondo comma dell'art. 306 c.p.c., in quanto contenuta in un atto depositato
telematicamente dal difensore dell'appellante munito di procura speciale, rilasciata anche
per la rinuncia agli atti del giudizio.
Con riguardo alle spese del giudizio, il Supremo Collegio ha, invece, rilevato che, nonostante le differenze tra la rinuncia all'impugnazione e la rinuncia agli atti del giudizio di impugnazione, l'identità dell'effetto che ne consegue, ovvero il passaggio in
6 giudicato della sentenza impugnata, comporta che ad entrambi debba applicarsi la regola dettata dall'ultimo comma dell'art. 306 c.p.c., che costituisce immediata applicazione del principio generale di causalità della regolazione delle spese
processuali, attribuendo al giudice la sola funzione di liquidazione delle spese, con
esclusione di qualunque potere di individuazione della parte soccombente e di qualunque
potere di totale o parziale compensazione (cfr. Cass., ord. n. 5250/2018).
Nel caso di specie, tuttavia, tale questione è superata posto che in sede di appello CP_2
come visto, non risulta costituito in giudizio.
Di conseguenza nulla deve disporre questa Corte in ordine al regime di regolazione delle spese di lite per questo grado di giudizio.
6. Infine, la pronuncia di una sentenza recante la declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (Cass. n. 19560/2015
e n. 25485/2018).
per questi motivi
La Corte d'appello
Definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1. Dichiara l'estinzione del presente giudizio;
2. Nulla dispone quanto alle spese di lite del giudizio di appello attesa la contumacia dell'appellato Controparte_2
Così deciso in Cagliari il 23 giugno 2025.
L'Estensore Il Presidente
Giorgio Murru Maria Luisa Scarpa
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
Sezione civile
In funzione di giudice del lavoro, composta dai magistrati:
Dott.ssa Maria Luisa Scarpa Presidente
Dott.ssa Daniela Coinu Consigliera
Dott. Giorgio Murru Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 132 del ruolo generale per l'anno 2023 promossa da:
Controparte_1
, con sede in Roma, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa
[...]
dall'avvocato Stefano Armati in virtù di procura speciale come in atti, elettivamente domiciliata in Sanluri presso lo studio dell'avvocato Salvatore Bandinu;
APPELLANTE
CONTRO
, contumace, Controparte_2
APPELLATO
All'esito della udienza collegiale del 18 giugno 2025, celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, previa fissazione dell'udienza di discussione della causa e adozione di ogni
1 provvedimento di rito, in accoglimento dell'appello spiegato, revocare, limitatamente ai capi gravati, la sentenza n. 918/2022 emessa dal Tribunale di Cagliari - Sezione Lavoro, non notificata, pubblicata in data 8.11.2022 all'esito del giudizio segnato al numero di RG
1151/2020, in accoglimento delle motivazioni tutte esternate nella parte motiva del presente
atto. Con il favore dei compensi professionali.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 6 maggio 2020, premesso di essere un Controparte_2
dipendente dell' e di aver lavorato in passato alle dipendenze dell'Ente Parte_1
Foreste della Sardegna cui era subentrata, ai sensi della legge regionale n. 8/2016, l'attuale datrice di lavoro, ha esposto che con la nascita di il personale dell'agenzia è stato Parte_1
iscritto alle casse previdenziali pubbliche CPDEL e NA istituite presso l CP_3
infine confluito nell CP_4
In precedenza, ha soggiunto lo stesso presso il precedente ente datore di lavoro egli CP_2
era invece assoggettato ad un regime previdenziale di tipo privatistico gestito dall' CP_1
Tale regime previdenziale, in particolare, era regolato da un regolamento approvato con decreto interministeriale del 19 novembre 1996 e successive modifiche il quale prevede che prima del compimento del 65° anno di età l'ammontare del conto individuale deve essere corrisposto all'iscritto trascorsi sei mesi dalla data di cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro durante il quale non abbia instaurato altro rapporto lavorativo con conseguente diritto alla reiscrizione all'Ente.
Alla luce di tale disciplina, non essendo egli più iscritto alla cassa ma CP_1
all' aveva rivendicato la corresponsione del conto individuale accantonato sulla sua CP_4
posizione previdenziale pari ad euro 25.133,00, nonché del T.F.R in ragione di euro
23.896,00, del pari giacente presso l' stante la cessazione del pregresso rapporto CP_1
di impiego.
La convenuta si è ritualmente costituita in giudizio ed ha Controparte_1
concluso per il rigetto delle avverse domande in quanto infondate.
2 Il Tribunale di Cagliari, in funzione di giudice del lavoro, con sentenza n. 918/2022 dell'8 novembre 2022, ha accertato il diritto del ricorrente alla corresponsione delle somme depositate a suo nome nel conto individuale, condannando la resistente al CP_1
pagamento in suo favore dell'importo di euro 25.133,00, oltre accessori come ivi meglio quantificati, ed ha invece rigettato la domanda avente ad oggetto il pagamento delle somme accantonate a titolo di trattamento di fine rapporto, compensando per metà tra le parti le spese di lite, in ragione del parziale accoglimento del ricorso, la cui metà residua aveva posto a carico della resistente nella misura ivi indicata. CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con un primo motivo di appello l' contesta la fondatezza della sentenza di CP_1
primo grado laddove ha escluso che permanga un obbligo di iscrizione (o di reiscrizione)
dello nella gestione previdenziale gestita dalla stessa e che, dunque sia CP_2 CP_1
venuto meno per l' l'obbligo contributivo verso la medesima gestione Parte_1
cui il lavoratore era in precedenza iscritto.
A tal riguardo ha riproposto le argomentazioni svolte nel primo giudizio sostenendo che avrebbe dovuto continuare a versare la contribuzione sia in favore di Parte_1
quale soggetto erogatore di prestazioni integrative e non sostitutive rispetto alla CP_1
assicurazione generale obbligatoria, sia in favore dell' CP_4
Non si sarebbe pertanto verificata la modifica dell'inquadramento previdenziale dell'appellato permanendo, come testè esposto, l'obbligo di mantenimento di una apposita posizione previdenziale presso CP_1
2. Con un secondo consequenziale motivo di appello la ha escluso che nel caso CP_1
di specie operi la previsione contenuta nell'art. 6 comma 2 del regolamento succitato, invocata dallo onde legittimare il suo diritto all'ottenimento del conto individuale. CP_2
Tale disposizione prevede infatti che:
Prima del raggiungimento del 65° anno di età l'ammontare del conto individuale, come determinato al comma 1, è corrisposto:
omissis
3 c) all'iscritto, trascorsi sei mesi dalla data di cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro
durante i quali non ne abbia instaurato un altro con conseguente diritto alla reiscrizione all'Ente.
Nel caso di specie la prosecuzione senza soluzione di continuità del rapporto di lavoro dell'appellato già in essere presso l'Ente Foreste della Sardegna con l' Parte_1
a prescindere dal differente inquadramento previdenziale, circostanza questa non dirimente per le finalità in discorso, esclude ex se la maturazione del credito rivendicato dallo CP_2
posto che difetta il proprio il presupposto della definitiva cessazione del rapporto di lavoro nei termini poc'anzi richiesti dalla disposizione in esame.
Difettano, quindi, i presupposti oggettivi e soggettivi richiesti dal regolamento vigente presso la appellante per la maturazione del diritto alla percezione delle somme CP_1
accantonate a titolo di conto individuale.
Ha pertanto rassegnato le sovrascritte conclusioni.
3. La parte appellata, benchè ritualmente citata sia per la udienza dell'1 ottobre 2025 che per la udienza del 18 giugno 2025, mediante la rituale notifica dei relativi provvedimenti come prodotti in atti (segnatamente il decreto di fissazione della udienza di trattazione del 19 giugno
2023 ed il successivo decreto del Presidente del Collegio del 24 gennaio 2024), non si è
costituita sicchè deve esserne dichiarata la contumacia.
4. Nelle more del giudizio la difesa appellante, segnatamente con le note depositate il 9
giugno 2025, ha manifestato la volontà di rinunciare al ricorso in appello richiamando a tal fine gli artt. 306 e 390 c.p.c. ed ha pertanto chiesto dichiararsi estinto il processo con compensazione delle spese di lite.
5. Ritiene il Collegio che alla luce della volontà da ultimo rappresentata dalla parte appellante e tenuto conto della mancata costituzione in giudizio della parte appellata debba essere dichiarata l'estinzione del processo per intervenuta rinuncia agli atti del giudizio da parte dell'appellante nei confronti di Controparte_2
5.1. Sul punto si è recentemente espressa, segnatamente nella sentenza n. 94/2025 (est.
Scarpa), questa Corte di Appello talchè il Collegio, anche per le finalità di cui all'art. 118
4 disp. att. c.p.c., richiama e fa proprio nella sua integralità tale condivisibile percorso motivazionale che si riporta come segue:
Costituisce, infatti, costante indirizzo ermeneutico di legittimità quello secondo cui la
rinuncia agli atti del giudizio, ammissibile anche in appello ai sensi degli articoli 359 e 306
del codice di procedura civile, va tenuta distinta dalla rinuncia all'azione (o rinuncia
all'impugnazione se interviene dopo il giudizio di primo grado), la quale è rinuncia di
merito ed è immediatamente efficace anche senza l'accettazione della controparte
determinando il venir meno del potere-dovere del giudice di pronunziare (così Cass. n.
18255/2004 ex plurimis, ma anche 8387/1999 e 5556/1995).
E sempre la Suprema Corte ha precisato che la rinuncia all'impugnazione si pone in perfetto
parallelismo con la rinuncia all'azione nel giudizio di primo grado e determina, come la
rinuncia agli atti del giudizio di appello, il passaggio in giudicato della sentenza di primo
grado; l'identità degli effetti, tuttavia, non comporta la piena corrispondenza dei due istituti
poiché, mentre la rinuncia agli atti del giudizio di appello è efficace o in quanto accettata o
in quanto non richieda accettazione - come nel caso di specie in cui non CP_5
costituendosi giudizio non ha mostrato interesse alla prosecuzione dello stesso e ad una
pronuncia nel merito - la rinuncia all'impugnazione fa venir meno il potere-dovere del
giudice di pronunciare con efficacia immediata, senza bisogno di accettazione, determinando
il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e la cessazione della materia del
contendere sull'oggetto del gravame indipendentemente dall'accettazione della controparte
(così Cass. n. 5556/1995 e n. 4499/1996).
Nella sostanza, peraltro, non soltanto la rinuncia all'impugnazione, ma anche la
rinuncia agli atti del giudizio di impugnazione (a cui consegue l'estinzione di tale
giudizio), determina, per il disposto dell'articolo 338 c.p.c., il passaggio in giudicato
della sentenza impugnata (Cass. n. 5250/2018).
La rinuncia agli atti, quindi, compiuta in appello, di un giudizio definito in primo grado
con una decisione di fondatezza dell'azione, investe soltanto gli atti del procedimento di
gravame e comporta il passaggio in giudicato della pronuncia in conseguenza della
sopravvenuta inefficacia della sua impugnazione, atteso che l'estinzione, in virtù dell'art.
5 310 c.p.c., rende inefficaci gli atti compiuti, ma non le sentenze di merito pronunciate nel
corso del processo (Cass. n. 26372/2024).
Al fine della declaratoria di estinzione del processo a norma dell' art.306 cpc, l'accettazione
della rinuncia agli atti del giudizio è richiesta nel caso in cui la parte nei cui confronti la
rinuncia è fatta abbia interesse alla prosecuzione del processo;
tale interesse - che deve
concretarsi nella possibilità di conseguire un risultato utile e giuridicamente apprezzabile -
sussiste allorché il convenuto abbia chiesto una pronuncia nel merito o abbia, a sua volta,
proposto una domanda riconvenzionale (Cass.n. 1168/1995).
L'accettazione, pertanto, non è richiesta quando il convenuto, non essendosi costituito, non abbia rivelato alcun interesse (nel senso sopra indicato) alla prosecuzione del processo
(v. Cass. n. 1168/1995 e 6850/2011). A tal riguardo la legge dà rilievo al fatto negativo
della mancata costituzione, e non già alla contumacia dichiarata ovvero dichiarabile,
stante il diritto della parte di costituirsi in ogni momento del procedimento (v. Cass. n.
10978/1996, Cass. n. 6850/2011 e Cass. n. 11384/1999 secondo cui “ai fini della declaratoria di estinzione del processo ai sensi dell'articolo 306 cod. proc. civ., l'accettazione della
rinuncia agli atti del giudizio è necessaria solo quando, nel rapporto processuale già
instaurato, vi sia una parte costituita che abbia interesse alla prosecuzione del giudizio;
tale
interesse non sussiste allorquando la costituzione sia determinata dal solo intento di ottenere
il rimborso delle spese processuali..).
La mancata costituzione della parte appellata per l'odierna udienza è, quindi, nel caso di specie incompatibile con la prosecuzione del processo, a fronte della manifestata volontà dell'appellante di rinunciare agli atti del giudizio.
Da ciò consegue l'integrale estinzione del giudizio, a fronte di rinuncia regolare, ai sensi del secondo comma dell'art. 306 c.p.c., in quanto contenuta in un atto depositato
telematicamente dal difensore dell'appellante munito di procura speciale, rilasciata anche
per la rinuncia agli atti del giudizio.
Con riguardo alle spese del giudizio, il Supremo Collegio ha, invece, rilevato che, nonostante le differenze tra la rinuncia all'impugnazione e la rinuncia agli atti del giudizio di impugnazione, l'identità dell'effetto che ne consegue, ovvero il passaggio in
6 giudicato della sentenza impugnata, comporta che ad entrambi debba applicarsi la regola dettata dall'ultimo comma dell'art. 306 c.p.c., che costituisce immediata applicazione del principio generale di causalità della regolazione delle spese
processuali, attribuendo al giudice la sola funzione di liquidazione delle spese, con
esclusione di qualunque potere di individuazione della parte soccombente e di qualunque
potere di totale o parziale compensazione (cfr. Cass., ord. n. 5250/2018).
Nel caso di specie, tuttavia, tale questione è superata posto che in sede di appello CP_2
come visto, non risulta costituito in giudizio.
Di conseguenza nulla deve disporre questa Corte in ordine al regime di regolazione delle spese di lite per questo grado di giudizio.
6. Infine, la pronuncia di una sentenza recante la declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (Cass. n. 19560/2015
e n. 25485/2018).
per questi motivi
La Corte d'appello
Definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1. Dichiara l'estinzione del presente giudizio;
2. Nulla dispone quanto alle spese di lite del giudizio di appello attesa la contumacia dell'appellato Controparte_2
Così deciso in Cagliari il 23 giugno 2025.
L'Estensore Il Presidente
Giorgio Murru Maria Luisa Scarpa
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