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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 20/01/2025, n. 71 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 71 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI BARI Seconda Sezione Civile La Corte d'appello, 2^ sezione civile, riunita in camera di consiglio, con l'intervento dei signori Magistrati: dott. Filippo Labellarte Presidente dott. Luciano Guaglione Consigliere avv. Francesco Mele G.A. Relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. 819 R.G. 2021, relativa all'appello proposto avverso la sentenza n. 1277/2021, resa dal Tribunale di Bari il 2 aprile 2021, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo per pagamento forniture di merci – cessione dei crediti
T R A
in persona del suo Parte_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Michele Carnevale, per mandato allegato all'atto di appello, elettivamente domiciliata nel suo studio, in Pt_1
=Appellante=
CONTRO in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. Leopoldo Conti, in forza di procura generale alle liti per atto autenticato nelle firme dal notaio Per_1
di Mestre, n° 34227 Rep. in data 6.11.2013, e dall'avv. Dino Costanza, per
[...] mandato in calce al decreto ingiuntivo opposto, elettivamente domiciliata nello studio di quest'ultimo, in Pt_1
=Appellata=
All'udienza collegiale del 17 marzo 2023, tenutasi mediante lo scambio di note scritte in attuazione delle disposizioni normative dirette a contrastare l'emergenza sanitaria da COVID 19 e dell'art. 127 ter c.p.c., la causa, sulle conclusioni rassegnate dai difensori delle parti, depositate telematicamente ed accluse al fascicolo telematico del pagina 1 di 10 procedimento, il cui contenuto è da intendersi qui integralmente trascritto, è stata riservata per la decisione con la concessione dei termini di cui all'articolo 190 c.p.c..
- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO –
Con atto di citazione notificato il 20.05.2016, l'
[...]
(in seguito, per brevità anche solo ) Parte_1 Parte_2 adì il Tribunale di Bari, proponendo opposizione al decreto ingiuntivo n. 1450/2016 del 23.03.2016, con il quale lo stesso Tribunale le aveva ingiunto di pagare alla
[...]
l'importo complessivo di €. 832.725,83, oltre interessi come da domanda e CP_1 spese, quale credito rinveniente da fatture emesse dalla Medical Works s.r.l. per forniture di merci (presidi medico-chirurgici) ed oggetto di cessione di credito in favore della creditrice opposta. Eccepì, a fondamento dell'opposizione, il difetto di legittimazione attiva della CP_1
in quanto la cessione del credito effettuata in suo favore con scrittura privata
[...] autenticata del 02.07.2014, registrata a il 03.07.2014, autenticata nelle firme dal Pt_1 notaio, dott.ssa , notificatale in data 11/07/2014, difettava in realtà Persona_2 dell'autentica notarile della sottoscrizione del legale rappresentante della società cedente, riportando invece l'autentica della firma di altro soggetto estraneo all'atto di cessione. Detta cessione, pertanto, non era opponibile ad essa opponente in quanto, trattandosi, nella specie, di una cessione di crediti vantati nei confronti della P.A., non era stato rispettato il requisito di forma previsto dagli artt. 69 e 70 del R.D. 2440/1923. L'atto di cessione, riportante questa volta la dichiarazione notarile di autentica della firma del legale rappresentante della società cedente, le era Testimone_1 stata rinotificata in data 10/09/2015 ma essa opponente, con nota del 23/09/2015, aveva espresso diniego alla cessione, così come consentito dall'art. 117, comma 3, D.lgs. 163/2006. Alla comunicazione di diniego era seguita, in data 13/01/2017, ad istanza del notaio dott.ssa , la notifica di atto di rettifica ex art. 59-bis legge notarile Persona_3 dell'atto di cessione di credito, già notificato all'Ente in data 11/07/2014, col quale il notaio, nel prendere atto dell'omessa autentica notarile, ne aveva rettificato il contenuto. Anche tale ulteriore comunicazione era stata riscontrata con nota 07.02.2017 con la quale era stato nuovamente espresso il diniego alla cessione. Contestò, gradatamente, le fatture oggetto di ingiunzione, atteso che, come evidenziato nella nota prot. 33093 del 22.04.2016, a firma del Direttore Area Gestione Risorse Finanziarie, dalla contabilità dell'ente risultava che alcune delle dette fatture erano state già pagate, per un'altra (la n. 497 del 22.10.2014) era stata emessa nota di credito, altre ancora, per complessivi euro 59.397,21, erano state liquidate ma non pagate mentre altre ancora, specificamente indicate, per un importo di € 67.317.00, erano state registrate ma non pagate. Le rimanenti fatture allegate al ricorso monitorio (anch'esse specificamente indicate) non risultavano registrate nella contabilità dell' Pt_1
Chiese, pertanto, accertarsi la nullità dell'atto di cessione, dichiarandone la conversione in scrittura privata, il difetto di legittimazione attiva dell'opposta nella proposizione del ricorso monitorio e comunque la inopponibilità dell'atto di cessione pagina 2 di 10 ad essa opponente e la non debenza delle somme ingiunte e dei relativi interessi moratori. Il tutto previa revoca del decreto opposta e con vittoria di spese di giudizio.
Radicatosi il contraddittorio, la nel rilevare, preliminarmente, che il CP_1 credito azionato, come indicato in decreto, per mero errore di calcolo era stato indicato in €. 832.725,83 anziché nella maggior somma di € 894.669,20, dedusse, quanto alla eccepita nullità e inopponibilità dell'atto di cessione autenticato in data 02.07.2014, che l'errore nella dichiarazione di autentica delle firme ivi apposte atteneva soltanto alla indicazione delle generalità e della qualità del soggetto che aveva sottoscritto l'atto in rappresentanza della società cedente. Esso non costituiva un errore in senso sostanziale ma un mero errore materiale che lo stesso notaio aveva provveduto a correggere. Sicché doveva considerarsi valida ed efficace la notifica del detto atto effettuata in data 11/07/2014 alla quale non aveva fatto seguito la tempestiva manifestazione di dissenso da parte della debitrice ceduta. In ogni caso, anche qualora l'atto di cessione in parola fosse stato convertito, ex art. 2701 c.c., in mera scrittura privata, la stessa non sarebbe stata invalida ma semplicemente inefficace nei confronti del debitore ceduto. Tale inefficacia, permanendo sino a ché il rapporto di fornitura era in corso, sarebbe comunque venuta meno con l'esaurirsi dello stesso. Ne conseguiva che, nella specie, inerendo il credito ceduto a forniture interamente eseguite in evasione di specifici ordini tra il 2014 ed il 2015, sussisteva il buon diritto di essa opposta a conseguire direttamente dall'opponente il pagamento dei relativi importi, eventualmente al netto delle sole fatture che fossero risultate già pagate, per l'importo di € 46.440,93, indicato nell'atto di opposizione. L'opponente, in allegato alla comparsa di costituzione, produsse poi, a dimostrazione dell'effettiva fornitura delle merci di cui alle fatture allegate al ricorso monitorio, copia dei rispettivi ordinativi e DDT (documenti di trasporto) recanti il timbro e la sottoscrizione di un addetto dell' . Parte_2
Acquisita la documentazione in atti e disposta CTU contabile e relativi chiarimenti, il Tribunale adito ha pronunciato la sentenza in epigrafe indicata, oggetto del presente gravame, con la quale, accogliendo per quanto di ragione l'opposizione, ha revocato il decreto ingiuntivo opposto rideterminando il credito dell'opposta in € 820.437,42 con la maggiorazione degli interessi di mora ex D.lgs.231/2002 con decorrenza dalla domanda. Ha regolato le spese, comprese quelle per la espletata CTU, secondo soccombenza, ponendole a carico dell'opponente.
A fondamento della decisione assunto, il Tribunale -disattesa preliminarmente l'istanza di sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c. per essere stata proposta una denuncia penale da parte dell'opponente stante l'assenza di conformità dei dati attestanti il credito di parte opposta rispetto ai documenti informatici conservati presso i relativi server amministrativi- ha ritenuto infondate le eccezioni di nullità e di inopponibilità dell'atto di cessione, rilevando inoltre che, essendo il rapporto di fornitura concluso (non potendosi accedere alla tesi dell'opponente secondo il quale il rapporto non poteva ritenersi estinto a causa del colpevole inadempimento della stessa all'obbligo di pagamento delle fatture oggetto causa) non trovavano più applicazione pagina 3 di 10 le norme di cui alla disciplina speciale dettata per la cessione dei crediti rivenienti da contratti di appalto e forniture in favore di PP.AA. Riguardo al quantum debeatur, sulla scorta dei chiarimenti resi dal CTU -che nella sua relazione aveva considerato inammissibilmente anche documenti prodotti tardivamente dalla opponente- lo ha determinato in € 820.437,42, tenuto conto dei pagamenti parziali di cui l' aveva dato prova, riconoscendo la Parte_2 debenza degli interessi moratori, in mancanza di preventiva diffida, solo con decorrenza dalla proposizione della domanda.
Avverso tale pronuncia, con atto di citazione notificato a mezzo pec il 10 maggio 2021, l' ha proposto Parte_1 appello, affidato a tre motivi, chiedendone la riforma con l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
<<
1. accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva della
Controparte_1 nei confronti dell' per RO inopponibilità dell'atto di cessione di crediti notificato in data 11/07/2014 per vizio di forma non oggetto di rettifica ex art. 59-bis legge notarile;
2. in ogni caso, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva della
[...]
nei confronti dell' CP_1 RO
, per inopponibilità dell'atto di cessione di crediti notificato in data
[...]
10/09/2015 per il tempestivo rifiuto ex art. 117, comma 3, D.lgs. 163/2006 comunicato dall'Ente pubblico;
3. in ogni caso, accertare e dichiarare l'inesistenza del credito di euro 745.851,98 azionato dalla oggetto dell'atto di cessione di crediti notificato in Controparte_1 data 10/09/2015, per carenza di prova circa l'an e il quantum del credito;
B) condannare l'appellata al pagamento di spese e competenze del doppio grado di giudizio, ivi comprese le spese del la C.t.u. contabile>>.
L'appellata, costituitasi con comparsa depositata telematicamente il 27 settembre 2021, ha contrastato estensivamente il gravame, di cui ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c., chiedendone, in ogni caso, il rigetto nel merito, con ogni consequenziale statuizione sulle spese.
Quindi, acquisita la documentazione in atti e disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c., la causa, all'udienza collegiale del 17 marzo 2023, sulle conclusioni di cui in epigrafe, è stata introitata a sentenza con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
=Motivi della decisione=
Con i primi due motivi di gravame, da esaminarsi congiuntamente in quanto connessi, l'appellante censura la sentenza impugnata per aver ritenuto emendabile, con la procedura di cui all'art. 59-bis legge notarile, l'erronea dichiarazione di autentica notarile della firma apposta sull'atto di cessione del 02.07.2014 dal soggetto che rappresentava la società cedente, laddove, nella specie, quell'errore comportava l'inesistenza dell'autentica stessa con conseguente invalidità di quell'atto a valere come scrittura privata autenticata mediante la quale soltanto (e salvo la possibilità di pagina 4 di 10 diniego, riconosciuta all'Amministrazione debitrice ceduta) era possibile disporre, a mente dell'art.117 del D.lgs. 163/2006 (applicabile ratione temporis) la cessione del credito ingiunto. Invero, a parere dell'appellante, la c.d. rettifica effettuata in data 30.12.2016 dal notaio autenticante non poteva considerarsi tale, consistendo in realtà in una nuova autentica delle sottoscrizioni che aveva ovviato a quella mancante in precedenza. La rettifica avrebbe potuto interessare solo i dati già formati prima della stipula (quali ad esempio i dati catastali e le indicazioni anagrafiche, ovvero gli estremi dei provvedimenti amministrativi richiamati nell'atto, i riferimenti dei contratti riportati nel documento, etc.) non anche per rimuovere vizi comportanti la nullità formale (o sostanziale) del negozio. Alla luce di ciò, stante l'inapplicabilità della rettifica di cui al richiamato art. 59 bis legge notarile, l'atto di cessione notificato in data 11 07 2014 avrebbe dovuto qualificarsi alla stregua di una scrittura privata ex art. 2701 c.c. e, pertanto, inopponibile all'Ente pubblico, con conseguente carenza di legittimazione attiva al recupero coattivo dei crediti in capo all'opposta. Il Tribunale, invece, aveva ritenuto erroneamente non solo che l'istituto fosse applicabile, ma che esso avesse prodotto effetti retroattivi opponibili al debitore ceduto, nonostante questi fosse soggetto terzo rispetto all'atto di cessione.
Quanto all'atto di cessione di crediti per scrittura privata autenticata, successivamente notificato in data 10/09/2015, esso era stato tempestivamente rifiutato dall'Ente, con conseguente inopponibilità ad essa appellante ai sensi del disposto dell'art. 117 comma 3 del D.Lvo 116/2006, donde l'illegittimità della domanda proposta in via monitoria dalla originaria opposta.
Le richiamate censure ad avviso della Corte sono infondate.
In punto di diritto va preliminarmente evidenziato come la normativa in materia di cessione di crediti sorti in occasione di un contratto pubblico si atteggi in termini particolari rispetto alla comune disciplina codicistica della cessione dei crediti (art. 1260 e ss., c.c.). Il sistema normativo -teso a contemperare le esigenze sottese alla libera cessione dei crediti con quelle inerenti alla regolare esecuzione dei contratti pubblici e la corretta individuazione del destinatario dei pagamenti- è fortemente stratificato poggiando su norme formatesi nel corso degli anni. La norma maggiormente di interesse ai fini del presente giudizio, derogatrice del principio generale dell'irrilevanza, ai fini dell'efficacia delle cessione del consenso prestato dal debitore ceduto (essendo sufficiente la notifica della cessione al fine di renderla allo stesso opponibile) si rinviene nell'art. 117, terzo comma, d.lvo n. 163 del 2006 (poi confluito nell'art. 106, ottavo comma, d.lgs n. 50/2016, codice degli appalti) secondo cui “le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione”.
pagina 5 di 10 Tale disposizione sostituisce il principio della necessaria adesione con quello del silenzio assenso;
infatti, viene riconosciuto alla P.A. la facoltà di rifiutare la cessione, così impedendo che tale atto diventi efficace nei suoi confronti. Il rifiuto deve essere comunicato dalla P.A. a cedente e cessionario entro il termine di 45 giorni dalla comunicazione della cessione. La norma in questione si applica soggettivamente alle . Secondo il Controparte_3 condivisibile insegnamento della Corte di cassazione (cfr. Cass. n. 24640/2016) l' è ente pubblico economico (in tal senso, cfr.: Cons. Stato, 9.5.2001, Controparte_4
n. 2609; Cons. Stato, 14.12.2004, n. 5924; Cass., Sez. Un., 30.1.2008, n. 2031; Cass. n. 11088/14 e Corte Cost. 20.3.2013, n. 49) e, per quanto riguarda la disciplina di cui al d.lgs n. 163/2006 (applicabile ratione temporis, essendo il relativo impianto normativo trasfuso nel d.lgs n. 50 del 2016), “organismo di diritto pubblico”, definito dall'art. 3, ventiseiesimo comma, del citato d.lvo n. 163 come quel soggetto: a) che è istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale;
b) che è dotato di personalità giuridica;
c) la cui attività è finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico. La stessa norma si applica poi -da un punto di vista oggettivo- ai contratti di fornitura, tra i quali incontestatamente rientrano quelli oggetto di causa, atteso che -giusta la definizione fornita dall'art. 3 del d.lgs n. 163/2006- nella nozione di contratto di appalto rientrano anche i contratti aventi ad oggetto la “fornitura di prodotti”.
Ciò posto, si rileva che, nella specie, si contesta, da parte dell'appellante, che la cessione del credito disposta con l'atto del 2.07.2014, notificatole l'11.07.20214, fosse qualificabile come scrittura privata autenticata idonea a rendere opponibile l'intervenuta cessione del credito, in quanto recante un'autentica della sottoscrizione del soggetto firmatario della stessa in rappresentanza della società cedente riferita ad altro soggetto e ad altra società, diversi da quelli riportati in atto. Stante la nullità dell'autentica notarile così effettuata, l'atto di cessione non avrebbe potuto emendarsi con il ricorso alla procedura di correzione prevista dall'art. 59 bis della legge sul notariato.
Ritiene, invece, la Corte che siano corrette e pienamente condivisibili le argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata per disattendere le superiori eccezioni sollevate dall'appellante.
Invero, nel più volte citato atto di rettifica ex art. 59 bis della legge notarile (n. 89 del 1913 e successive modifiche), si legge, nella premessa, che, nell'autentica della scrittura privata autenticata nelle firme in data 2 luglio 2014, repertorio n. 10509 e raccolta n. 3782, per mero errore materiale venivano indicati i dati anagrafici e societari di nato a [...] il [...], domiciliato per la carica Persona_4 presso la sede sociale, quale Socio Accomandatario e Legale rappresentante della società con sede legale in Controparte_5
pagina 6 di 10 Potenza, alla Contrada Bucaletto, iscritta al Registro delle Imprese di Potenza con codice fiscale e numero di iscrizione ed al R. E.A. con n. PZ - 110497 "; P.IVA_1 anziché quelli di nato a [...] [...], nella qualità Testimone_1 Pt_1 di amministratore unico e legale rappresentante della Società "Medical Works s.r.l.”, come sopra generalizzata, che aveva effettivamente sottoscritto 1a scrittura privata; - che l'articolo 59 bis della Legge Notarile, come modificata dall'articolo 1 del Decreto Legislativo 2 luglio 2010 n. 110, ha introdotto la facoltà per il Notaio di rettificare atti contenenti errori materiali relativi a dati preesistenti alla redazione dell'atto mediante propria certificazione>>. Premesso quanto sopra, nell'atto di rettifica predetto, si legge: <<io sottoscritto notaio ai sensi dell bis della legge notarile come modificata dall del decreto legislativo luglio n. certifico che la firma da me autenticata nell di cessione dei crediti per allora residente in sannicandro bari repertorio n e raccolta registrato a il al serie it di: pt_1>
“ nato a [...] [...], domiciliato per la carica Testimone_1 Pt_1 presso la sede sociale, quale Amministratore Unico e legale rappresentante della società “MEDICAL WORKS S.R.L." , con sede legale in alla Via Vito Nicola di Pt_1
Tullio, n. Capitale Sociale di Euro 10.000 , 00 (Euro diecimila/ 00) , interamente sottoscritto e versato, iscritta al Registro delle Imprese di con codice fiscale e Pt_1 numero di iscrizione: ed al R. E.A. con n. BA — 465433" e non come P.IVA_2 erroneamente indicato: “ nato a [...] il [...], Persona_4 domiciliato per la carica presso la sede sociale, quale Socio Accomandatario e Legale rappresentante della società " , con sede Parte_3 legale in Potenza, alla Contrada “Bucaletto,” iscritta al Registro delle con codice fiscale e numero di iscrizione R.E.A. con n. PZ - 110497"; La presente rettifica di errore materiale sarà registrata presso l'Agenzia delle Entrate e notificata agli Enti competenti al fine di pubblicizzare gli esatti dati>>.
Ebbene, è pacifico che l'errore rettificabile con certificazione notarile riguarda un dato materiale erroneamente trascritto, preesistente alla redazione dell'atto e risultante da un documento, un pubblico registro, un provvedimento amministrativo senza alcuna incidenza sulla volontà delle parti e sugli effetti dell'atto, in quanto l'errore non cade sulla volontà manifestata dalle parti ma su di un elemento esterno indipendente dalla volontà delle parti. Partendo da questa premessa appare evidente che la rettifica con certificazione notarile sarà ammissibile, nelle ipotesi classiche, ove abbia ad oggetto i dati identificativi delle parti (cognome, nome, luogo e data di nascita) oppure i dati di identificazione catastale dell'immobile.
Per la correzione di altri errori materiali è opportuno verificare con rigore, seguendo il procedimento logico sopra descritto, che si tratti di errori materiali ricadenti su dati preesistenti alla redazione dell'atto, risultanti da documenti, pubblici registri o provvedimenti amministrativi e dare conto nell'atto di certificazione del procedimento che ha portato a verificare la rettificabilità dell'errore e la legittimazione del notaio a porre in essere la certificazione.
pagina 7 di 10 Da ciò deriva che, nella presente fattispecie, come già statuito dal giudice di prime cure, l'atto di rettifica è senz'altro ammissibile, in quanto riguarda un dato materiale (il nominativo e le generalità di uno dei soggetti firmatari) erroneamente riportato nella dichiarazione di autentica resa dal notaio autenticante, preesistente alla redazione dell'atto e risultante da un documento, un pubblico registro, un provvedimento amministrativo senza alcuna incidenza sulla volontà delle parti e sugli effetti dell'atto, non potendosi negare che nel corpo dell'atto di cessione sia ravvisabile la presenza di una chiara manifestazione di volontà riconducibile alle parti contraenti, per altro correttamente identificate, anche con riferimento alle generalità dei firmatari, non solo nelle premesse dell'atto ma anche in altre parti dell'atto stesso. È ravvisabile, quindi, una mera difformità, riscontrabile ictu oculi, fra la volontà interiore del pubblico ufficiale, nell'autenticazione delle firme e il risultato esteriore di tale attività, connotato dalla totale mancanza di un contributo volito nella sua commissione. Ne consegue che, oltre a doversi qualificare l'atto di cessione alla stregua di una scrittura privata autenticata, contrariamente a quanto prospettato dall'appellante, non potrà trovare applicazione l'art. 2701 cod.civ., atteso che il mero refuso non provoca né un'inosservanza nelle formalità prescritte né un errore di natura sostanziale, la cui presenza è di per sé idonea alla caducazione degli ulteriori effetti prodotti dall'atto stesso. Inoltre, atteso il rispetto dei requisiti di forma richiesti e la mancata formalizzazione del rifiuto nei termini di cui all'art.117, comma 3, del D.Lvo 116/2006, da parte dell'Amministrazione ceduta, risulta tardivo il diniego comunicato successivamente alla rinotifica dello stesso atto di cessione in data 10/09/2015 ed alla notifica dell'atto di rettifica del 17.01.2017.
È inoltre opinione della Corte che nemmeno possa essere fondatamente invocata la salvezza dei diritti di terzi prevista dal richiamato art. 59 bis, per impedire l'efficacia retroattiva della disposta rettifica dell'atto di cessione del 2.07.2014.
È vero che l'errore di cui trattasi riguarda non solo le generalità del firmatario dell'atto ma anche l'indicazione delle generalità della cedente, ma è da escludere che tali erronee indicazioni possano aver indotto la debitrice ceduta a non rifiutare la cessione sul presupposto che trattavasi di atto inerente a soggetto con il quale non aveva rapporti commerciali. Tanto proprio in considerazione del rilievo che l'atto di cessione conteneva già in sé l'esatta indicazione delle parti e dei relativi firmatari, di cui pure riportava le relative sottoscrizioni, laddove l'erronea indicazione del nominativo di uno degli stessi e del soggetto giuridico in rappresentanza del quale l'atto era stato sottoscritto, atteneva ad un elemento esterno all'atto (la dichiarazione di autentica notarile) e, come già detto, era facilmente riconoscibile ictu oculi. Né del resto l' poteva considerarsi soggetto estraneo all'atto, in Controparte_4 quanto diretta destinataria della notifica dello stesso al fine di rendere opponibile nei suoi confronti la cessione del credito con esso disposta.
Va peraltro soggiunto che le censure in esame si appalesano per altro verso inammissibili, per non avere l'appellante proposto specifico gravame avverso il capo pagina 8 di 10 della sentenza impugnata che ha motivato il rigetto delle eccezioni dell'originaria opponente circa la validità dell'atto di cessione e la sua opponibilità nei suoi confronti, con l'ulteriore argomentazione secondo cui, “essendo il rapporto di fornitura concluso (non potendosi accedere alla tesi dell'opponente secondo il quale il rapporto non poteva ritenersi estinto a causa del colpevole inadempimento della stessa dell'obbligo di pagamento delle fatture di cui è causa tenuto conto della ragione giustificatrice della disciplina della cessione dei crediti nei confronti della P.A.) non trovano più applicazione le norme di cui alla richiamata disciplina speciale”.
Tale statuizione, come testé rilevato, non è stata attinta da specifica censura da parte dell'appellante, per cui, essendo la stessa di per sé sufficiente a sorreggere la decisione assunta, l'appello avverso una sola delle rationes decidendi su cui la sentenza si fonda è inammissibile.
Con il terzo motivo di gravame l'appellante lamenta il malgoverno dell'onere probatorio da parte del Giudice di prime cure circa l'esistenza e l'ammontare dei crediti oggetto dell'atto di cessione.
Assume, al riguardo, che essa appellante, nel proporre l'opposizione aveva richiamato e prodotto la nota prot. 33093 del 22.04.2016, a firma del Direttore Area Gestione Risorse Finanziarie, dalla quale risultavano fatture pagate per un importo di euro 47.176,57 e fatture inesistenti per un importo complessivo di euro 745.851,98. Sicché, a fronte della proposta eccezione, era onere del cessionario provare l'esistenza e l'ammontare del credito;
onere che non era stato adeguatamente assolto, atteso che, come pure rilevato dal nominato CTU «(…) la documentazione depositata agli atti del giudizio avrebbe avuto bisogno di integrazioni più dettagliate, in particolare per quanto inerente le fatture realmente emesse ed annotate fiscalmente dalla società cedente Medical Works s.r.l.».
Anche il motivo in disamina è destituito di fondamento giuridico, per cui deve essere disatteso.
Invero, a fronte della contestazione sollevata dall'originaria opponente, la creditrice opposta, costituendosi in giudizio, ha prodotto gli ordinativi delle forniture oggetto di fatturazione disposti dall' ed i DDT di trasporto recanti a Controparte_4 dimostrazione dell'avvenuta consegna il timbro dell' e la firma di un Controparte_4 suo addetto. Tale produzione ulteriore non è stata oggetto di contestazione da parte dell'opponente per cui la stessa è certamente idonea a dimostrare sia il titolo posto a fondamento del credito azionato (i vari ordinativi di merce con l'indicazione del prezzo di ciascuna fornitura) che l'avvenuta consegna della merce ordinata. Va poi soggiunto che, avendo l'opponente contestato il quantum debeatur ed eccepito l'adempimento rispetto a talune fatture allegate a prova del credito, è stato nominato, in prime cure, un consulente tecnico contabile al precipuo fine di quantificare l'esposizione debitoria complessiva dell'ente. Il nominato ausiliare, dott. , nella prima relazione, sulla scorta di Persona_5 documentazione irritualmente acquisita (in quanto prodotta dall'opponente in sede di pagina 9 di 10 espletamento della CTU senza il consenso dell'altra parte) aveva formulato notevoli perplessità in ordine all'effettiva esistenza delle prestazioni rese dalla società cedente. Tuttavia, a seguito dei chiarimenti disposti dal Giudicante, lo stesso ausiliare, sulla scorta della documentazione ritualmente allegata agli atti, ha determinato il credito dell'opposta in € 820.437,42. L'appellante non ha censurato le conclusioni cui è pervenuto il CTU in sede di chiarimenti, né il procedimento tecnico valutativo seguito per addivenirvi, per cui anche, sul punto la statuizione del primo Giudice merita integrale conferma.
In definitiva, per le esposte ragioni, l'appello deve essere rigettato.
Le spese del grado seguono la soccombenza, non sussistendo ragioni per derogarvi, e vengono liquidate come in dispositivo a mente del DM 55/14 e s.m..
Va inoltre dato atto che sussistono i presupposti per l'applicazione, a carico dell'appellante, dell'ulteriore versamento del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/02.
P.Q.M.
la Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...] nei confronti di Parte_1 CP_1
in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, avverso la sentenza
[...]
n. 1277/2021, resa dal Tribunale di Bari il 2 aprile 2021, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
1)-rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente l'impugnata sentenza;
2)- condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese del presente grado di giudizio che liquida, per compensi, in €. 20.000,00, oltre al 15% per spese generali, c.p.a. ed i.v.a., come e se per legge dovuta;
3)-da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi del D.P.R. 20 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (introdotto con la L. 24 dicembre 2012, n. 228).
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione civile, in videoconferenza, in data 14.01.2025
Il Presidente
Dott. Filippo Labellarte Il G.A. estensore avv. Francesco Mele
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