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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 20/11/2025, n. 5870 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5870 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Nona sezione civile composta dai seguenti magistrati: dott. Eugenio FORGILLO Presidente dott.ssa Maria DI LORENZO Consigliere dott. Antonio CRISCUOLO GAITO Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al numero 4592/19 RG, avente ad oggetto
“azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 cc.”;
Appello avverso la sentenza del Tribunale di Avellino n. 1780/19, pubblicata il 2
Ottobre 2019, e notificata il 7 Ottobre 2019; causa posta in decisione, giusta ordinanza comunicata il 24 Giugno 2025, all'esito dell'udienza di conclusioni del 17 Giugno 2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta (con i termini di cui all'art. 190 cpc scaduti in data 13 Ottobre 2025), e pendente:
TRA
Geom. ), rappresentato e difeso (giusta procura in atti) dall'avv. Parte_1 C.F._1
PE SA ( ), con il quale è elettivamente domiciliato presso il seguente indirizzo C.F._2 di PEC:
Email_1
Appellante
E
( ), ( , Controparte_1 C.F._3 Controparte_2 C.F._4 CP_3
( , tutte quali eredi dell'originaria convenuta , rapp.te e difese C.F._5 Controparte_4
(giusta procura in atti) dall'avv. Ferruccia Capozzi ( ), con la quale sono elettivamente C.F._6 domiciliate presso il seguente indirizzo di PEC:
1 Email_2
Appellate
NONCHE'
( , rapp.ta e difesa (giusta procura in atti) dall'avv. Michele Cosato CP_5 C.F._7
( ), con il quale è elettivamente dom.ta presso il seguente indirizzo di PEC: C.F._8
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Appellata
CONCLUSIONI: Nell'ambito dell'udienza del 17 Giugno 2025 (tenutasi nelle forme della trattazione scritta), hanno concluso, a mezzo di note scritte, i Difensori delle parti, riportandosi ai rispettivi atti, nonché chiedendo l'introito in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata il 10 Giugno 2013 nei confronti di e di , il geometra Controparte_4 CP_5
esponeva di avere eseguito, in forza di contratto di appalto, lavori di ristrutturazione del Parte_1 fabbricato, sito in Avellino alla Via Rampa San Modestino.
Tuttavia – a fronte della regolare esecuzione dei lavori – il Condominio ed i condòmini (tra cui CP_4
) non avevano adempiuto all'obbligo di integrale pagamento del prezzo dell'appalto.
[...]
Quindi il aveva ottenuto il d.i. n. 377/95, emesso il 21 Marzo 1995, con il quale il Tribunale di Avellino Pt_1 aveva ingiunto a il pagamento, in favore del ricorrente, della somma di L. 16.755.759, Controparte_4 oltre accessori e spese della procedura.
Precisamente aveva chiesto ed ottenuto singoli decreti ingiuntivi nei confronti dei Parte_1 condòmini, ai fini del pagamento delle quote inevase.
All'esito della notifica delle ingiunzioni di pagamento, il creditore ed i condòmini erano addivenuti Pt_1 alla stipula di singoli contratti di transazione (transazioni con le quali i condòmini, previo riconoscimento del debito, si erano impegnati ad un pagamento dilazionato).
Stante l'inosservanza degli obblighi assunti con le transazioni, , nell'anno 2003, aveva Parte_1 convenuto in giudizio il , nonché i condòmini Controparte_6 CP_4
, ed .
[...] Controparte_7 Persona_1
Il giudizio n. 2298/03 RG si era concluso con la sentenza del G.M. di Avellino n. 3/13, pubblicata il 4 Gennaio
2013.
A mezzo di tale sentenza (in copia in atti) il Tribunale aveva condannato al pagamento, Controparte_4 in favore di , della somma di euro 16.456,92, oltre interessi al 20 % dal 25 Febbraio 1994 al Parte_1 soddisfo, detratta la somma di euro 6.354,41, versata l'8 Marzo 2005, da imputarsi agli interessi.
Altresì, con la medesima sentenza, ed erano stati condannati in solido Controparte_4 Persona_1 al pagamento delle spese del giudizio in favore di – spese liquidate in euro 620,00 per Parte_1 esborsi ed euro 10.000,00 per compenso professionale, oltre accessori come per Legge.
Orbene, nelle more del giudizio n. 2298/03 RG, , a mezzo di rogito per notar Controparte_4 Per_2 del 27 Ottobre 2009, si era spogliata dell'unico immobile di sua proprietà. Infatti, aveva venduto a
[...]
la proprietà dell'appartamento sito in Avellino alla Via Rampa San Modestino, con accesso dal civico CP_5
2 14, con la pertinenza costituita da un locale nel piano interrato, in catasto al fol. 38, particella n. 851/8, piani 2-S1, vani quattro. Il prezzo della vendita era stato convenuto in euro 90.000,00.
In punto di diritto, ad avviso dell'attore sussistevano i presupposti per la revoca, ai sensi dell'art. 2901 cc..
Sussisteva l'eventus damni, poiché era venuta meno l'unica garanzia patrimoniale, a tutela del credito del nei confronti della , credito ammontante ad euro 72.693,44. Pt_1 CP_4
Ricorreva anche la scientia damni;
infatti la era consapevole che – una volta emessa la sentenza CP_4 definitoria del procedimento n. 2298/03 RG – il geometra avrebbe intrapreso le legittime iniziative Pt_1 espropriative. Pertanto in vi era la consapevolezza di ledere le ragioni del creditore Controparte_4
. Pt_1
In ordine al consilium fraudis, l'attore esponeva i seguenti argomenti:…entrambe le parti dell'atto per notar
hanno collegamenti con il Comune di Capriglia Irpina, un piccolo paesino di circa duemila abitanti;
Per_2 infatti l'una vi è nata e l'altra vi è stata a lungo domiciliata;
se ne può fondatamente presumere che esse avessero quanto meno rapporti di conoscenza…Per giunta l'acquirente aveva trasferito la CP_5 dimora nell'appartamento acquistato a distanza di ben due anni dalla stipula dell'atto, consentendo alla di mantenervi la residenza sine titulo fino al 26 Marzo 2012. CP_4
L'attore esprimeva doglianze anche sul prezzo di vendita, ritenuto notevolmente inferiore rispetto ai valori di mercato.
In definitiva così concludeva: Parte_1
Accertarsi che il rogito per notar del 27 Ottobre 2009 era stato stipulato in frode all'attore Per_2 [...]
, creditore della venditrice per i titoli, di cui alla sentenza del Tribunale di Parte_1 Controparte_4
Avellino n. 3/13;
Di conseguenza, ai sensi dell'art. 2901 cc., dichiararsi che la vendita del 27 Ottobre 2009 era inefficace nei confronti del , in funzione della garanzia patrimoniale dovuta dalla debitrice;
il Pt_1 Controparte_4 tutto, con vittoria delle spese del giudizio.
A mezzo di comparsa del 15 Ottobre 2013, si costituiva la convenuta , chiedendo di rigettarsi la CP_5 domanda.
CP_ Tra le altre cose la convenuta argomentava nei seguenti termini:…la realtà dei fatti è molto diversa da come è stata ricostruita dall'attore. Nell'anno 2009 la signora era alla ricerca di una soluzione CP_5 abitativa per sé e la sua famiglia nel capoluogo irpino. L'intento della convenuta era di trasferirsi ad
Avellino, dove ella tuttora lavora, ed in considerazione dell'inizio della scuola secondaria per la figlia maggiore…..L'occasione le si presentò allorquando venne a conoscenza del fatto che la signora CP_4
, ormai avanti negli anni ed in precarie condizioni di salute, aveva manifestato l'intenzione di
[...] vendere la casa dove viveva ad Avellino…L'unità abitativa inoltre è collocata in un Condominio privo di ascensore ad un secondo piano che nella realtà è un terzo piano, per la presenza di una rampa di scale in CP_ più. La signora pertanto contattava la venditrice, e trovava un accordo conveniente per entrambe: a fronte di un prezzo a lei favorevole, avrebbe concesso alla di occupare la casa, fin quando essa CP_4
non avesse trovato altra comoda sistemazione, e comunque per due anni a far data dalla stipula CP_4 del rogito….L'acquirente, né nella fase preliminare né in sede di rogito, veniva informata della pendenza del giudizio. Dalle visure ipocatastali e dai controlli effettuati dal notaio rogante non si evinceva alcuna irregolarità nella vendita….
La convenuta aggiungeva, inoltre, come non avesse provveduto alla CP_5 Parte_1 trascrizione, nei Registri Immobiliari, della citazione introduttiva del giudizio n. 2298/03 RG.
3 Per tali ragioni la convenuta insisteva nella richiesta di rigetto della domanda attrice.
Si costituiva anche la convenuta , evidenziando l'insussistenza del consilium fraudis e Controparte_4 della partecipatio fraudis.
Inoltre era congruo il prezzo della vendita, anche considerato che il locale interrato consisteva in una cantinola di neppure 15 mq.
In ordine al credito di nei confronti di , costei deduceva l'erroneità degli Parte_1 Controparte_4 importi indicati dal G.M. di Avellino nella sentenza n. 3/13.
In particolare, osservava come il Tribunale, in sentenza, nell'emettere la condanna a Controparte_4 suo carico (al pagamento di una somma in favore del ), avesse trascurato i pagamenti effettuati dalla Pt_1 debitrice in corso di causa.
Del resto la aveva interposto appello avverso la sentenza del Tribunale n. 3/13, e CP_4 significativamente la Corte di Appello aveva – in sede di ordinanza ex art. 283 cpc, nel giudizio di appello n.
613/13 RG – sospeso l'efficacia esecutiva della pronuncia di prime cure (fin da ora è d'uopo evidenziare come l'odierno appellante , nel presente grado, abbia prodotto, in cartaceo – in allegato alla Parte_1 produzione cartacea di appello – copia della sentenza della Corte di Appello di Napoli, sezione Settima, ex
Terza bis, n. 1717/19, pubblicata il 27 Marzo 2019, definitoria del succitato procedimento n. 613/13 RG).
Quindi chiedeva rigettarsi la domanda attorea. Controparte_4
All'udienza del 28 Ottobre 2014 il processo veniva dichiarato interrotto, stante il decesso della convenuta
. Controparte_4
L'attore provvedeva a riassumere il processo, giusta ricorso depositato il 3 Dicembre 2014. Parte_1
Tra l'8 e l'11 Maggio 2015 si costituivano , e , quali eredi di CP_3 Controparte_1 Controparte_2
. Controparte_4
Le signore si costituivano con tre distinte comparse, del tutto sovrapponibili tra di loro, richiamandosi CP_1 alle medesime difese già svolte dalla comune dante causa , nella sua comparsa di Controparte_4 costituzione (del resto, le si costituivano con il medesimo Difensore, che aveva già patrocinato la de CP_1 cuius).
All'udienza dell'11 Maggio 2015, veniva raccolto l'interrogatorio formale della convenuta;
alla CP_5 successiva udienza del 17 Novembre 2015, venivano raccolti gli interrogatori formali di e Controparte_2
. CP_3
All'udienza del 16 Febbraio 2016 si procedeva all'escussione dei testi e Tes_1 Tes_2
.
[...]
Altresì veniva espletata CTU, avente ad oggetto la determinazione del valore di mercato dell'unità CP_ immobiliare, oggetto della vendita da parte della in favore della . In particolare si trattava di CP_4
CTU disposta di ufficio dal giudicante (in sede di ordinanza di rimessione della causa sul ruolo, all'esito di un primo introito in decisione), in assenza di sollecitazioni delle parti.
L'ausiliario (arch. ) depositava l'elaborato in data 26 Marzo 2019. Il valore venale Persona_3 dell'unità immobiliare al 2009 (epoca del rogito impugnato) veniva determinato dal ctu, nella misura di euro 81.183,37 (da qui la valutazione di congruità del prezzo di euro 90.000,00).
Il primo grado è stato definito dal Tribunale di Avellino con la sentenza n. 1780/19, pubblicata il 2 Ottobre
2019, e notificata il 7 Ottobre 2019.
4 Il Giudice Monocratico:
Ha rigettato la domanda attorea;
Ha condannato l'attore al pagamento delle spese del giudizio in favore di , Parte_1 CP_5 liquidate in euro 13.430,00 per compensi professionali, oltre accessori come per Legge, con attribuzione;
Ha condannato l'attore al pagamento delle spese del giudizio in favore di , Parte_1 Controparte_1
e , liquidate in euro 13.430,00 per compensi professionali, oltre accessori come per CP_2 CP_3
Legge, con attribuzione;
Infine, ha posto le spese dell'espletata CTU a carico dell'attore . Parte_1
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello il geometra , con citazione notificata il 18 Parte_1
Ottobre 2019 nei confronti di , e (quali eredi di ), Controparte_1 CP_2 CP_3 Controparte_4 nonché nei confronti di . CP_5
L'appellante (attore in primo grado) nell'atto di gravame ha ribadito gli argomenti già esposti nella Pt_1 citazione di primo grado.
In particolare, per quel che concerne la partecipatio fraudis dell'acquirente , osserva CP_5
l'appellante:…la signora risiedeva e domiciliava fiscalmente nel Comune di Capriglia Irpina, CP_5 stesso paese, con meno di 2.400 abitanti, di nascita e di residenza (fino al matrimonio) della signora
, nel quale tutti hanno legami di conoscenza, amicizia, rivalità o di parentela diretta o Controparte_4 indiretta….
Altresì, si duole del fatto che l'impugnata sentenza (la n. 1780/19) sia stata emessa dal medesimo G.M. del
Tribunale di Avellino, che aveva emesso la sentenza n. 3/13 (pronuncia avente ad oggetto la pretesa creditoria, a tutela della quale il ha poi agìto ai sensi dell'art. 2901 cc.). In particolare l'appellante – Pt_1 nel contesto di tale motivo di gravame – con riferimento alla pronuncia n. 3/13, così si esprime:…sentenza
n. 3/13 del Tribunale di Avellino, che riconosceva e liquidava riduttivamente la somma di euro 16.456,92 al geometra . Controparte_8
L'odierno impugnante si duole anche della CTU espletata in primo grado, ritenuta superflua.
Sul punto l'appellante si esprime nei seguenti termini:…Il Giudice, nell'interesse del titolato creditore, avrebbe dovuto incaricare anche la Guardia di Finanza, non solo per accertare se il debitore avesse avuto in sostituzione altri beni a garanzia del creditore, non solo di accertare la consistenza patrimoniale dei costituiti eredi con i propri beni a soddisfare il creditore, ma anche e principalmente di accertare l'uso, la destinazione e le finalità della somma riscossa dal debitore di euro 90.000,00….
Dunque l'impugnante censura il mancato espletamento di accertamenti patrimoniali da delegarsi alla
Guardia di Finanza;
altresì contesta le conclusioni cui è pervenuto il ctu.
Ancora, a fol. 15 dell'atto di impugnazione, l'appellante così ulteriormente argomenta la sua critica nei confronti della sentenza di rigetto della domanda ex art. 2901 cc.:…Il Giudice estensore…si è completamente estraniato e disinteressato di tutelare ed eseguire un titolo già dichiarato certo, liquido ed esigibile, per garantire le ragioni del creditore, che……si vede impossibilitato al recupero del proprio credito, sopprimendo, per la compromessa esigibilità, l'ultradecennale titolo esecutivo, completamente bistrattato dal Giudice estensore che (forse per vecchi rancori nei confronti del ) non solo ha fondato il suo Pt_1 convincimento su una motivazione apparente e senza alcuna approfondita disamina logico-giuridica…..
Quindi così conclude: Parte_1
5 In accoglimento del gravame, ed in riforma dell'impugnata sentenza, accogliersi la domanda ex art. 2901 cc. proposta in primo grado;
e pertanto dichiararsi che la vendita del 27 Ottobre 2009 non è efficace nei suoi confronti, in funzione della garanzia patrimoniale dovuta dalla morosa;
Controparte_4
In subordine, disporsi potenziale accertamento patrimoniale e fiscale nei confronti delle eredi di CP_4
e dell'acquirente , per conoscere la loro consistenza economica, al fine di assicurare il
[...] CP_5 recupero delle somme dovute al creditore;
il tutto, con vittoria delle spese del doppio grado.
A mezzo della comparsa depositata il 13 Gennaio 2020, si è costituita l'appellata , chiedendo CP_5 rigettarsi il gravame.
In data 21 Gennaio 2020 si sono costituite le appellate , ed (eredi CP_3 CP_1 CP_2 dell'originaria convenuta ), le quali hanno parimenti chiesto di rigettarsi il gravame. Controparte_4
La Corte, con ordinanza pubblicata il 22 Gennaio 2020 (in sede di sub-procedimento ex art. 351 cpc), ha rigettato l'istanza di sospensiva, avanzata dall'appellante . Parte_1
A mezzo dell'ordinanza comunicata il 24 Giugno 2025 – all'esito dell'udienza del 17 Giugno 2025, celebrata nelle forme della trattazione scritta – sulla documentazione in atti, precisate le conclusioni, la causa è stata dalla Corte riservata per la decisione, con la concessione del termine di gg. sessanta per deposito delle comparse conclusionali, nonché termine di ulteriori venti giorni per eventuali memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Innanzi tutto, appare opportuno ripercorrere, nei tratti salienti, l'iter argomentativo seguito dal G.M. di Avellino nell'impugnata sentenza.
Ad avviso del primo giudicante ricorre, nel caso di specie, l'elemento oggettivo dell'eventus damni. Infatti la vendita per notar del 2009, comportando la Per_2
sostituzione di un bene immobile con una somma di danaro, ha leso le ragioni del creditore (credito, la cui sussistenza risulta avvalorata dalla pronuncia del Pt_1
Tribunale di Avellino n. 3/13).
Tuttavia – prosegue il Giudice di prime cure – non ricorre l'elemento soggettivo.
Dall'istruttoria esperita non è emerso alcun legame di parentela o rapporto di amicizia tra la e la . CP_4 CP_5
Parte attrice evidenzia la circostanza per cui la e la sono originarie del CP_4 CP_5
medesimo piccolo Comune, e cioè Capriglia Irpina.
6 Ad avviso del Tribunale la circostanza è irrilevante, non essendo emerso alcun rapporto di amicizia.
Quindi, non può presumersi che la fosse consapevole delle vicende economiche CP_5
della . CP_4
Inoltre – diversamente da quanto sostenuto dall'attore – il prezzo della vendita del 27
Ottobre 2009 appare congruo (sul punto, il Tribunale ha aderito in toto alle conclusioni espresse dal ctu nell'elaborato del Marzo 2019).
In definitiva, ad avviso del primo Giudice, non ricorrono gli elementi gravi, precisi e concordanti, che inducano a presumere la consapevolezza della frode in capo al terzo acquirente . CP_5
Da qui la statuizione di rigetto della domanda attrice.
Ciò premesso, osserva il Collegio come già l'originaria convenuta , Controparte_4
nella comparsa di costituzione in primo grado, avesse fatto riferimento all'appello da lei proposto avverso la sentenza del Tribunale di Avellino n. 3/13 (di riconoscimento del credito di nei confronti della nella misura di euro Parte_1 CP_4
16.456,92, oltre interessi, detratta la somma di euro 6.354,41, versata l'8 Marzo 2005, da imputarsi agli interessi…).
Appunto, emergeva la pendenza, presso la Corte di Appello di Napoli, del procedimento n. 613/13 RG, procedimento in cui la Corte territoriale, all'esito della prima udienza, in sede di ordinanza ex art. 283 cpc, aveva sospeso l'efficacia esecutiva della pronuncia di prime cure (in accoglimento dell'istanza avanzata dall'impugnante
). CP_4
Orbene le parti, nelle rispettive comparse ex art. 190 cpc, hanno più volte fatto riferimento alla sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 1717/19, definitoria del
7 succitato procedimento n. 613/13 (appello avverso la sentenza del G.M. di Avellino n.
3/13).
Ovviamente, le Difese hanno utilizzato le risultanze della pronuncia di altra sezione di questa Corte territoriale, conformemente alle rispettive posizioni;
appunto, l'appellante ha indicato la sentenza n. 1717/19, come confermativa della sentenza del Pt_1
Giudice Monocratico di Avellino n. 3/13, in ordine alla sussistenza del credito
“presupposto”; dal canto loro le appellate germane e l'appellata CP_1 CP_5
hanno evidenziato come, a seguito della pronuncia n. 1717/19, vi sia stata una radicale riforma della sentenza del Tribunale n. 3/13, sub specie di considerevole riduzione dell'entità del credito, a tutela del quale ha agìto in revocatoria. Parte_1
Dunque, le parti hanno concordemente, ed in modo esplicito, indicato la sentenza n.
1717/19, come irrevocabile (sia pure, come già accennato, interpretandola in modo vario, e cioè conformemente alle rispettive e contrastanti posizioni).
In altri termini, ci troviamo dinanzi ad un giudicato “esterno” tra le stesse parti
(precisamente il creditore , odierno attore in revocatoria, nonché la Parte_1
debitrice , alienante nell'impugnato rogito del 27 Ottobre 2009). Controparte_4
Come già accennato in sede di descrizione dello svolgimento del processo, la sentenza della Corte di Appello di Napoli, Settima sezione civile (ex Terza bis), n. 1717/19, pubblicata il 27 Marzo 2019, definitoria del procedimento n. 613/13 RG, è stata prodotta nel presente grado (in allegato alla produzione di parte) dall'appellante
[...]
. Parte_1
La sentenza non è corredata di attestazione di irrevocabilità, ex art. 124 disp. att. cpc.
Tuttavia, secondo il più recente insegnamento giurisprudenziale, ai fini della prova del giudicato “esterno”, è sufficiente l'esplicita ammissione delle parti circa l'intervenuta irrevocabilità, anche in assenza di certificazione di cancelleria ex art. 124 disp. att. cpc
(cfr. Cass. civ. n. 2827/25; nonchè Cass. civ. n. 36258/23).
8 La sentenza n. 1717/19 della Settima sezione di questa Corte (divenuta irrevocabile) deve essere esaminata dal Collegio;
infatti la stessa assume rilievo ai fini del decidere, in conformità all'insegnamento giurisprudenziale, secondo il quale, in tema di revocatoria ordinaria, non ricorre l'eventus damni se la riduzione del credito, anche in corso di causa, elimina la lesione della garanzia patrimoniale, posta in essere mediante l'atto dispositivo (Cass. civ., n. 19650/25).
In altri termini, è d'uopo verificare quale sia stato l'accertamento definitivo della A.G., in ordine all'entità del credito di , alla data del 27 Ottobre 2009, di Parte_1
stipula del rogito impugnato;
e soprattutto è necessario verificare se si sia realizzata la riduzione dell'entità del credito, dedotta dalle appellate germane (eredi della CP_1
debitrice , riduzione invece smentita dall'appellante Controparte_4 [...]
. Parte_1
Il tutto, ai fini dell'accertamento circa la ricorrenza o meno dell'eventus damni, questione che è certamente rientrata nel dibattito processuale, anche nel presente grado.
La Corte di Appello, nella sentenza n. 1717/19, innanzi tutto ha censurato il modus procedendi dell'appellato , attore in primo grado;
infatti, con la citazione Pt_1
introduttiva del primo grado, ha chiesto di condannarsi Parte_1 CP_4
al pagamento di somme, già portate dai decreti ingiuntivi del Tribunale di
[...]
Avellino, nn. 885/95 RG e 4206/94 RG – ingiunzioni divenute irrevocabili per mancata opposizione.
Di conseguenza la Corte territoriale, nel dispositivo della sentenza n. 1717/19, ha revocato la pronuncia di condanna al pagamento di una somma di danaro, a carico di
– condanna che era stata emessa dal G.M. di Avellino, con la Controparte_4
sentenza n. 3/13 (significativamente, nel petitum della citazione di primo grado, nel presente giudizio ex art. 2901 cc., aveva espressamente fatto Parte_1
riferimento alla circostanza di essere creditore nei confronti della , per i titoli CP_4
di cui alla sentenza n. 3/13 ).
9 Più in generale la Corte di Appello, nella sentenza n. 1717/19, ha statuito in modo definitivo sul dare-avere tra e , tenendo presenti Parte_1 Controparte_4
da un lato i crediti di cui ai due decreti ingiuntivi non opposti, e dall'altro i plurimi pagamenti parziali eseguiti dalla debitrice . CP_4
Ecco quindi il quadro definitivo, come “fotografato” a fol. 20 della sentenza n.
1717/19: anche a seguito del pagamento parziale banco judicis eseguito dalla CP_4
il 25 Marzo 2005, nel giudizio di primo grado n. 2298/03 RG, restava Parte_1
creditore, nei confronti di , per la somma residua di euro 5.769,93, Controparte_4
oltre interessi legali dal 25.3.2005.
Ergo, alla data del rogito impugnato (27 Ottobre 2009), era creditore Parte_1
per euro 5.769,93, oltre interessi legali dal 25.3.2005.
Dunque, effettivamente si registra un notevole e definitivo “ridimensionamento” dell'entità del credito presupposto (rispetto agli importi liquidati nella sentenza di primo grado n. 3/13) – ridimensionamento che (come dedotto dalle odierne appellate) milita senz'altro in senso contrario alla sussistenza dell'eventus damni.
Appunto, la sentenza del G.M. di Avellino n. 3/13 aveva liquidato il credito di
[...]
nella misura di euro 16.456,92, oltre interessi al tasso del 20 % (detratta la Parte_1
somma di euro 6.534,41, da imputarsi agli interessi). Ed addirittura, nella citazione di primo grado notificata il 10 Giugno 2013 (introduttiva del presente giudizio ex art. 2901 cc.), l'attore aveva dedotto come il credito ammontasse a complessivi euro
72.693,44.
Peraltro, è opportuno evidenziare come il G.M. di Avelino, nell'impugnata sentenza n.
1780/19, abbia affermato la ricorrenza dell'eventus damni (alla luce della pregressa pronuncia del medesimo Tribunale n. 3/13). Infatti, il Tribunale è addivenuto al rigetto della domanda ex art. 2901 cc., ritenendo non sussistenti gli ulteriori requisiti, pure necessari per l'accoglimento dell'azione revocatoria.
10 Ebbene, gli addotti motivi di gravame non scalfiscono l'iter argomentativo dell'impugnata sentenza.
Innanzi tutto, non può essere condivisa la doglianza, per il fatto che la sentenza n.
1780/19 (avente ad oggetto la domanda ex art. 2901 cc.) sia stata emessa dal medesimo giudicante che, nel Gennaio 2013, si era pronunciato sulla domanda creditoria, avanzata da nei confronti di . Parte_1 Controparte_4
Appunto il giudicante, a mezzo della sentenza n. 3/13, aveva accolto la domanda creditoria del . Pt_1
Costui, nell'atto di gravame, con riferimento alla liquidazione del credito nella misura di euro 16.456,92 (con la detrazione ivi indicata), scrive di una liquidazione
“riduttiva”. Tuttavia, è significativo che non abbia interposto Parte_1
impugnazione sul quantum, avverso la quantificazione, di cui alla sentenza n. 3/13.
Appunto, dalla sentenza n. 1717/19 risulta come l'appello sia stato proposto soltanto da , nonché dagli eredi di (altro condòmino del Controparte_4 Persona_1
fabbricato sito in Avellino alla ). Controparte_6
Invero, la doglianza per il fatto che la sentenza oggi impugnata sia stata emessa dal medesimo estensore della pronuncia n. 3/13, va coordinata con la censura espressa a fol. 15, laddove l'appellante ha scritto di una motivazione apparente e senza alcuna approfondita disamina logico-giuridica, e soprattutto ha scritto di “vecchi rancori” del primo giudicante nei confronti del medesimo . Parte_1
Il riferimento ai “vecchi rancori” è espresso tra parentesi, e con formula dubitativa
(“forse”); tuttavia non può condividersi tale impostazione difensiva, per cui l'appellante accenna ad una statuizione del primo giudicante non oggettiva, non imparziale e non serena, senza minimamente indicare le circostanze che avrebbero generato tali rancori.
11 L'estensore della sentenza del 2 Ottobre 2019, oggi impugnata, è divenuto titolare del procedimento di primo grado n. 2558/13 RG dal 4 Maggio 2018, per variazione tabellare (in precedenza il procedimento era stato nella titolarità di altro istruttore).
Ebbene, dall'esame del fascicolo di ufficio (sia cartaceo che telematico) non risulta che l'odierno appellante abbia avanzato istanza di ricusazione, nei confronti dell'istruttore che avrebbe poi emesso la pronuncia definitoria del primo grado.
Significativamente, dalla lettura della comparsa ex art. 190 cpc depositata il 22.8.2019 non emerge alcuna doglianza, del tipo di quella sopra riferita (né l'attore
[...]
si doleva del fatto che si trattasse del medesimo giudicante, che aveva emesso Parte_1
la sentenza n. 3/13).
Per il resto, appare del tutto generica la censura, espressa dall'appellante, inerente alle risultanze dell'espletata CTU.
L'ausiliario del primo Giudice, all'esito di un'indagine analitica ed approfondita, ha concluso nei seguenti termini: vale a dire, si è accertato come l'unità immobiliare oggetto del rogito impugnato, nell'anno 2009, avesse un valore di mercato pari ad euro
81.183,37 (da qui la valutazione di congruità del prezzo di euro 90.000,00, indicato nel rogito di vendita per notar del 27 Ottobre 2009). Per_2
Dunque, in modo assolutamente corretto il Tribunale, nell'impugnata sentenza, ha valorizzato i dati appena riportati, ai fini del rigetto della domanda attorea (appunto l'attore, nel novero degli elementi indiziari a suo dire militanti per l'invocata revocatoria ex art. 2901 cc., aveva anche fatto riferimento ad un prezzo di acquisto marcatamente inferiore ai valori del mercato immobiliare).
Del resto l'appellante – lungi dal muovere censure di merito alle indagini peritali – accenna al fatto che l'istruttore di primo grado (anziché disporre l'espletamento della
CTU) avrebbe dovuto incaricare la Guardia di Finanza di svolgere accertamenti sulla consistenza patrimoniale delle germane , eredi di . CP_1 Controparte_4
12 Un'eco di questa argomentazione si rinviene nel petitum dell'atto di gravame, laddove non si è limitato a chiedere l'accoglimento della domanda di revoca Parte_1
ex art. 2901 cc. già proposta in primo grado, ma ha anche chiesto (in via subordinata) di disporsi accertamenti patrimoniali e fiscali nei confronti delle germane (eredi CP_1
di , e nei confronti di , per conoscere la loro Controparte_4 CP_5
consistenza economica, al fine di assicurare il recupero delle somme dovute al creditore…
Ebbene, non può dubitarsi dell'inammissibilità di tale ulteriore domanda, rispetto a quella di accoglimento dell'azione ex art. 2901 cc.. Ci troviamo dinanzi ad un inammissibile allargamento in appello del petitum, rispetto alla domanda proposta in primo grado.
Inoltre, gli invocati accertamenti patrimoniali e reddituali, da delegarsi alla Guardia di
Finanza, hanno un evidente carattere esplorativo (trattasi, invero, di accertamenti che non possono colmare lacune, rispetto agli oneri probatori gravanti su parte attrice).
Per giunta, la richiesta in oggetto esprime un inammissibile “accavallamento” tra il thema decidendum del presente giudizio (vale a dire la fondatezza o meno della domanda di declaratoria di inefficacia, nei confronti del , della vendita del 27 Pt_1
Ottobre 2009), e la questione del recupero del credito “presupposto”, a tutela del quale il ha ritenuto di agìre anche con lo strumento dell'azione revocatoria. Pt_1
Per quel che concerne il requisito della partecipatio fraudis, in capo all'acquirente
, l'appellante, nell'atto di gravame, insiste nell'evidenziare come la CP_5
e la fossero ambedue originarie del Comune di Capriglia Irpina, CP_4 CP_5
piccolo Comune nel quale tutti hanno legami di conoscenza, amicizia, rivalità o di parentela diretta o indiretta….
Orbene, neanche sotto tale profilo l'appellante scalfisce le argomentazioni espresse dal primo giudicante;
ed infatti il Giudice Monocratico, nella sentenza n. 1780/19, ha
13 correttamente evidenziato la genericità e l'insufficienza del mero dato della medesima località di origine, in assenza di concreti elementi, sintomatici di una comunanza soggettiva tra la e la . Pertanto, non si hanno elementi per ritenere che CP_4 CP_5
l'acquirente avesse conoscenza del credito che il vantava nei CP_5 Pt_1
confronti della venditrice . Controparte_4
Il G.M., nella sentenza di prime cure, non ha espresso valutazioni, inerenti alle espletate prove orali.
In ogni caso, neanche tale prova offre elementi, che militino in favore della prospettazione attorea.
In particolare la convenuta nel reso interrogatorio formale, ha CP_5
confermato ciò che aveva dichiarato fin dalla comparsa di costituzione: vale a dire che ha consentito alla venditrice di restare nell'appartamento, anche Controparte_4
dopo la stipula del rogito, fin quando non avesse trovato una nuova sistemazione.
La circostanza è stata confermata dalle germane e Controparte_2 CP_3
(figlie della ), nei rispettivi interrogatori formali. CP_4
Anche le dichiarazioni rese dal teste militano per l'assenza Testimone_2
(con riferimento alla vendita intercorsa tra la e la ) dei profili CP_4 CP_5
fraudolenti, dedotti dall'attore . Parte_1
Appunto la venditrice e l'acquirente trovarono un punto di compromesso, sotto il seguente profilo: il prezzo fu fissato in una misura leggermente inferiore a quanto in astratto la proprietaria poteva ottenere;
in cambio l'acquirente CP_4 CP_5
consentì alla signora (avente all'epoca 75 anni di età) di permanere CP_4
ulteriormente nell'abitazione, fin quando non avesse reperito un nuovo alloggio.
In definitiva l'appello in parte deve essere dichiarato inammissibile (con riferimento alla domanda volta allo svolgimento di accertamenti patrimoniali e fiscali, da delegarsi
14 alla Guardia di Finanza, nei confronti delle eredi di e nei confronti Controparte_4
di ); per altra parte deve essere rigettato. CP_5
Ne consegue l'integrale conferma dell'impugnata sentenza, e cioè la n. 1780/19 del
Tribunale di Avellino.
A questo punto, resta da statuire sul regime delle spese del presente grado.
Sul governo delle spese del presente grado
Con riferimento al rapporto processuale tra da un lato e, dall'altro, le germane Parte_1 CP_3
, e , le spese del grado, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza
[...] CP_2 CP_1 dell'odierno appellante;
di conseguenza esse vengono poste a carico di quest'ultimo.
Il compenso professionale deve essere determinato secondo le tabelle vigenti, di cui al D.M. n. 147/22.
In mancanza di nota spese, si provvede alla liquidazione di ufficio.
Per quel che concerne il valore della causa, senz'altro esso va rapportato al valore del credito, a tutela del quale si è agìto in revocatoria ex art. 2901 cc..
E' d'uopo riferirsi al valore del credito (alla data del rogito impugnato), nella misura definitivamente accertata, a mezzo della succitata sentenza della Corte di Appello n. 1717/19.
Trattasi di credito per euro 5.769,93, e quindi si rientra nell'ambito dello scaglione, compreso tra euro
5.200,01 ed euro 26.000,00.
In ordine al compenso professionale, si ritiene congruo attestarsi sui valori minimi, nell'ambito dello scaglione di riferimento (e questo, considerato che siamo dinanzi ad una prestazione professionale di non particolare complessità).
Nulla quaestio, ai fini del riconoscimento del compenso anche per la fase istruttoria (e non soltanto per le fasi di studio, introduttiva e decisoria). Infatti il Collegio ritiene di dover aderire al più recente insegnamento giurisprudenziale, secondo il quale vi è un compenso unitario per la fase di trattazione, comprendente anche l'eventuale attività istruttoria. Il suddetto compenso va liquidato, anche a prescindere dall'effettivo svolgimento di attività a contenuto istruttorio. In particolare, nel giudizio di appello la fase di trattazione è ineludibile, e coincide con le attività previste dall'art. 350 cpc (cfr. Cass. civ., n. 29857/23).
Per giunta, nel caso di specie vi è stata l'attività istruttoria, condensata nella succitata ordinanza del 22
Gennaio 2020 (con la quale si è rigettata l'istanza ex art. 283 cpc avanzata dall'impugnante , istanza Pt_1 avente ad oggetto la condanna al pagamento delle spese del giudizio).
Quindi, il compenso-base è pari ad euro 2.906,00.
E' necessario scrivere di compenso-base, dato che – ai sensi dell'art. 4 co.2 D.M. 55/14 – si deve tenere conto, con riferimento alla Difesa delle eredi di , della presenza di ulteriori due assistite, Controparte_4 rispetto alla prima (per un totale di tre assistite).
Pertanto (all'esito degli incrementi in percentuale del compenso-base), il compenso complessivo è pari ad euro 4.649,60.
Resta da statuire sulle spese del presente grado, tra l'appellante e l'appellata . Parte_1 CP_5
15 Ci si muove sulle medesime coordinate, già delineate con riferimento alle spese in favore delle germane
. CP_1
Soltanto, deve tenersi conto della necessaria concessione del provvedimento di distrazione in favore dell'avv. Michele Cosato, come da richiesta.
L'avv. Cosato si è costituito nel corso del presente grado, e precisamente in data 14 Gennaio 2022, in sostituzione del precedente Difensore, rinunciante.
Di conseguenza, al distrattario deve essere riconosciuto un compenso complessivo, pari alla sommatoria dei compensi per le sole fasi di studio, istruttoria e decisoria (con esclusione della fase introduttiva, cui il distrattario non ha partecipato).
Vale a dire, si liquidano, in favore dell'avv. Michele Cosato, euro 2.445,00 (anziché euro 2.906,00).
Infine, sussistono i presupposti per il versamento, ex art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/02 (da parte dell'appellante ), dell'ulteriore importo pari al contributo unificato. Parte_1
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Nona Sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal geometra nei confronti di , e (quali eredi dell'originaria Parte_1 Controparte_1 CP_2 CP_3 convenuta ), nonché nei confronti di , avverso la sentenza del Tribunale di Controparte_4 CP_5
Avellino n. 1780/19, pubblicata il 2 Ottobre 2019 e notificata il 7 Ottobre 2019, così provvede:
A) Dichiara l'appello in parte inammissibile, ed in parte lo rigetta;
B) Condanna al pagamento delle spese del presente grado in favore delle appellate Parte_1 [...]
, e – spese che liquida in complessivi euro 4.649,60 CP_1 CP_2 CP_3
(quattromilaseicentoquarantanove/60) per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura del 15 %;
C) Condanna al pagamento delle spese del presente grado in favore dell'appellata Parte_1 [...]
– spese che liquida in complessivi euro 2.445,00 (duemilaquattrocentoquarantacinque/00) per CP_5 compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura del 15 %, con attribuzione in favore dell'avv. Michele Cosato;
D) Dà atto che, per effetto dell'odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater
DPR n. 115/02, per il versamento (da parte dell'appellante ) dell'ulteriore contributo Parte_1 unificato, di cui all'art. 13 DPR cit..
Così deciso, nella camera di consiglio del 18 Novembre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Antonio Criscuolo Gaito dott. Eugenio Forgillo
16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Nona sezione civile composta dai seguenti magistrati: dott. Eugenio FORGILLO Presidente dott.ssa Maria DI LORENZO Consigliere dott. Antonio CRISCUOLO GAITO Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al numero 4592/19 RG, avente ad oggetto
“azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 cc.”;
Appello avverso la sentenza del Tribunale di Avellino n. 1780/19, pubblicata il 2
Ottobre 2019, e notificata il 7 Ottobre 2019; causa posta in decisione, giusta ordinanza comunicata il 24 Giugno 2025, all'esito dell'udienza di conclusioni del 17 Giugno 2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta (con i termini di cui all'art. 190 cpc scaduti in data 13 Ottobre 2025), e pendente:
TRA
Geom. ), rappresentato e difeso (giusta procura in atti) dall'avv. Parte_1 C.F._1
PE SA ( ), con il quale è elettivamente domiciliato presso il seguente indirizzo C.F._2 di PEC:
Email_1
Appellante
E
( ), ( , Controparte_1 C.F._3 Controparte_2 C.F._4 CP_3
( , tutte quali eredi dell'originaria convenuta , rapp.te e difese C.F._5 Controparte_4
(giusta procura in atti) dall'avv. Ferruccia Capozzi ( ), con la quale sono elettivamente C.F._6 domiciliate presso il seguente indirizzo di PEC:
1 Email_2
Appellate
NONCHE'
( , rapp.ta e difesa (giusta procura in atti) dall'avv. Michele Cosato CP_5 C.F._7
( ), con il quale è elettivamente dom.ta presso il seguente indirizzo di PEC: C.F._8
Email_3
Appellata
CONCLUSIONI: Nell'ambito dell'udienza del 17 Giugno 2025 (tenutasi nelle forme della trattazione scritta), hanno concluso, a mezzo di note scritte, i Difensori delle parti, riportandosi ai rispettivi atti, nonché chiedendo l'introito in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata il 10 Giugno 2013 nei confronti di e di , il geometra Controparte_4 CP_5
esponeva di avere eseguito, in forza di contratto di appalto, lavori di ristrutturazione del Parte_1 fabbricato, sito in Avellino alla Via Rampa San Modestino.
Tuttavia – a fronte della regolare esecuzione dei lavori – il Condominio ed i condòmini (tra cui CP_4
) non avevano adempiuto all'obbligo di integrale pagamento del prezzo dell'appalto.
[...]
Quindi il aveva ottenuto il d.i. n. 377/95, emesso il 21 Marzo 1995, con il quale il Tribunale di Avellino Pt_1 aveva ingiunto a il pagamento, in favore del ricorrente, della somma di L. 16.755.759, Controparte_4 oltre accessori e spese della procedura.
Precisamente aveva chiesto ed ottenuto singoli decreti ingiuntivi nei confronti dei Parte_1 condòmini, ai fini del pagamento delle quote inevase.
All'esito della notifica delle ingiunzioni di pagamento, il creditore ed i condòmini erano addivenuti Pt_1 alla stipula di singoli contratti di transazione (transazioni con le quali i condòmini, previo riconoscimento del debito, si erano impegnati ad un pagamento dilazionato).
Stante l'inosservanza degli obblighi assunti con le transazioni, , nell'anno 2003, aveva Parte_1 convenuto in giudizio il , nonché i condòmini Controparte_6 CP_4
, ed .
[...] Controparte_7 Persona_1
Il giudizio n. 2298/03 RG si era concluso con la sentenza del G.M. di Avellino n. 3/13, pubblicata il 4 Gennaio
2013.
A mezzo di tale sentenza (in copia in atti) il Tribunale aveva condannato al pagamento, Controparte_4 in favore di , della somma di euro 16.456,92, oltre interessi al 20 % dal 25 Febbraio 1994 al Parte_1 soddisfo, detratta la somma di euro 6.354,41, versata l'8 Marzo 2005, da imputarsi agli interessi.
Altresì, con la medesima sentenza, ed erano stati condannati in solido Controparte_4 Persona_1 al pagamento delle spese del giudizio in favore di – spese liquidate in euro 620,00 per Parte_1 esborsi ed euro 10.000,00 per compenso professionale, oltre accessori come per Legge.
Orbene, nelle more del giudizio n. 2298/03 RG, , a mezzo di rogito per notar Controparte_4 Per_2 del 27 Ottobre 2009, si era spogliata dell'unico immobile di sua proprietà. Infatti, aveva venduto a
[...]
la proprietà dell'appartamento sito in Avellino alla Via Rampa San Modestino, con accesso dal civico CP_5
2 14, con la pertinenza costituita da un locale nel piano interrato, in catasto al fol. 38, particella n. 851/8, piani 2-S1, vani quattro. Il prezzo della vendita era stato convenuto in euro 90.000,00.
In punto di diritto, ad avviso dell'attore sussistevano i presupposti per la revoca, ai sensi dell'art. 2901 cc..
Sussisteva l'eventus damni, poiché era venuta meno l'unica garanzia patrimoniale, a tutela del credito del nei confronti della , credito ammontante ad euro 72.693,44. Pt_1 CP_4
Ricorreva anche la scientia damni;
infatti la era consapevole che – una volta emessa la sentenza CP_4 definitoria del procedimento n. 2298/03 RG – il geometra avrebbe intrapreso le legittime iniziative Pt_1 espropriative. Pertanto in vi era la consapevolezza di ledere le ragioni del creditore Controparte_4
. Pt_1
In ordine al consilium fraudis, l'attore esponeva i seguenti argomenti:…entrambe le parti dell'atto per notar
hanno collegamenti con il Comune di Capriglia Irpina, un piccolo paesino di circa duemila abitanti;
Per_2 infatti l'una vi è nata e l'altra vi è stata a lungo domiciliata;
se ne può fondatamente presumere che esse avessero quanto meno rapporti di conoscenza…Per giunta l'acquirente aveva trasferito la CP_5 dimora nell'appartamento acquistato a distanza di ben due anni dalla stipula dell'atto, consentendo alla di mantenervi la residenza sine titulo fino al 26 Marzo 2012. CP_4
L'attore esprimeva doglianze anche sul prezzo di vendita, ritenuto notevolmente inferiore rispetto ai valori di mercato.
In definitiva così concludeva: Parte_1
Accertarsi che il rogito per notar del 27 Ottobre 2009 era stato stipulato in frode all'attore Per_2 [...]
, creditore della venditrice per i titoli, di cui alla sentenza del Tribunale di Parte_1 Controparte_4
Avellino n. 3/13;
Di conseguenza, ai sensi dell'art. 2901 cc., dichiararsi che la vendita del 27 Ottobre 2009 era inefficace nei confronti del , in funzione della garanzia patrimoniale dovuta dalla debitrice;
il Pt_1 Controparte_4 tutto, con vittoria delle spese del giudizio.
A mezzo di comparsa del 15 Ottobre 2013, si costituiva la convenuta , chiedendo di rigettarsi la CP_5 domanda.
CP_ Tra le altre cose la convenuta argomentava nei seguenti termini:…la realtà dei fatti è molto diversa da come è stata ricostruita dall'attore. Nell'anno 2009 la signora era alla ricerca di una soluzione CP_5 abitativa per sé e la sua famiglia nel capoluogo irpino. L'intento della convenuta era di trasferirsi ad
Avellino, dove ella tuttora lavora, ed in considerazione dell'inizio della scuola secondaria per la figlia maggiore…..L'occasione le si presentò allorquando venne a conoscenza del fatto che la signora CP_4
, ormai avanti negli anni ed in precarie condizioni di salute, aveva manifestato l'intenzione di
[...] vendere la casa dove viveva ad Avellino…L'unità abitativa inoltre è collocata in un Condominio privo di ascensore ad un secondo piano che nella realtà è un terzo piano, per la presenza di una rampa di scale in CP_ più. La signora pertanto contattava la venditrice, e trovava un accordo conveniente per entrambe: a fronte di un prezzo a lei favorevole, avrebbe concesso alla di occupare la casa, fin quando essa CP_4
non avesse trovato altra comoda sistemazione, e comunque per due anni a far data dalla stipula CP_4 del rogito….L'acquirente, né nella fase preliminare né in sede di rogito, veniva informata della pendenza del giudizio. Dalle visure ipocatastali e dai controlli effettuati dal notaio rogante non si evinceva alcuna irregolarità nella vendita….
La convenuta aggiungeva, inoltre, come non avesse provveduto alla CP_5 Parte_1 trascrizione, nei Registri Immobiliari, della citazione introduttiva del giudizio n. 2298/03 RG.
3 Per tali ragioni la convenuta insisteva nella richiesta di rigetto della domanda attrice.
Si costituiva anche la convenuta , evidenziando l'insussistenza del consilium fraudis e Controparte_4 della partecipatio fraudis.
Inoltre era congruo il prezzo della vendita, anche considerato che il locale interrato consisteva in una cantinola di neppure 15 mq.
In ordine al credito di nei confronti di , costei deduceva l'erroneità degli Parte_1 Controparte_4 importi indicati dal G.M. di Avellino nella sentenza n. 3/13.
In particolare, osservava come il Tribunale, in sentenza, nell'emettere la condanna a Controparte_4 suo carico (al pagamento di una somma in favore del ), avesse trascurato i pagamenti effettuati dalla Pt_1 debitrice in corso di causa.
Del resto la aveva interposto appello avverso la sentenza del Tribunale n. 3/13, e CP_4 significativamente la Corte di Appello aveva – in sede di ordinanza ex art. 283 cpc, nel giudizio di appello n.
613/13 RG – sospeso l'efficacia esecutiva della pronuncia di prime cure (fin da ora è d'uopo evidenziare come l'odierno appellante , nel presente grado, abbia prodotto, in cartaceo – in allegato alla Parte_1 produzione cartacea di appello – copia della sentenza della Corte di Appello di Napoli, sezione Settima, ex
Terza bis, n. 1717/19, pubblicata il 27 Marzo 2019, definitoria del succitato procedimento n. 613/13 RG).
Quindi chiedeva rigettarsi la domanda attorea. Controparte_4
All'udienza del 28 Ottobre 2014 il processo veniva dichiarato interrotto, stante il decesso della convenuta
. Controparte_4
L'attore provvedeva a riassumere il processo, giusta ricorso depositato il 3 Dicembre 2014. Parte_1
Tra l'8 e l'11 Maggio 2015 si costituivano , e , quali eredi di CP_3 Controparte_1 Controparte_2
. Controparte_4
Le signore si costituivano con tre distinte comparse, del tutto sovrapponibili tra di loro, richiamandosi CP_1 alle medesime difese già svolte dalla comune dante causa , nella sua comparsa di Controparte_4 costituzione (del resto, le si costituivano con il medesimo Difensore, che aveva già patrocinato la de CP_1 cuius).
All'udienza dell'11 Maggio 2015, veniva raccolto l'interrogatorio formale della convenuta;
alla CP_5 successiva udienza del 17 Novembre 2015, venivano raccolti gli interrogatori formali di e Controparte_2
. CP_3
All'udienza del 16 Febbraio 2016 si procedeva all'escussione dei testi e Tes_1 Tes_2
.
[...]
Altresì veniva espletata CTU, avente ad oggetto la determinazione del valore di mercato dell'unità CP_ immobiliare, oggetto della vendita da parte della in favore della . In particolare si trattava di CP_4
CTU disposta di ufficio dal giudicante (in sede di ordinanza di rimessione della causa sul ruolo, all'esito di un primo introito in decisione), in assenza di sollecitazioni delle parti.
L'ausiliario (arch. ) depositava l'elaborato in data 26 Marzo 2019. Il valore venale Persona_3 dell'unità immobiliare al 2009 (epoca del rogito impugnato) veniva determinato dal ctu, nella misura di euro 81.183,37 (da qui la valutazione di congruità del prezzo di euro 90.000,00).
Il primo grado è stato definito dal Tribunale di Avellino con la sentenza n. 1780/19, pubblicata il 2 Ottobre
2019, e notificata il 7 Ottobre 2019.
4 Il Giudice Monocratico:
Ha rigettato la domanda attorea;
Ha condannato l'attore al pagamento delle spese del giudizio in favore di , Parte_1 CP_5 liquidate in euro 13.430,00 per compensi professionali, oltre accessori come per Legge, con attribuzione;
Ha condannato l'attore al pagamento delle spese del giudizio in favore di , Parte_1 Controparte_1
e , liquidate in euro 13.430,00 per compensi professionali, oltre accessori come per CP_2 CP_3
Legge, con attribuzione;
Infine, ha posto le spese dell'espletata CTU a carico dell'attore . Parte_1
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello il geometra , con citazione notificata il 18 Parte_1
Ottobre 2019 nei confronti di , e (quali eredi di ), Controparte_1 CP_2 CP_3 Controparte_4 nonché nei confronti di . CP_5
L'appellante (attore in primo grado) nell'atto di gravame ha ribadito gli argomenti già esposti nella Pt_1 citazione di primo grado.
In particolare, per quel che concerne la partecipatio fraudis dell'acquirente , osserva CP_5
l'appellante:…la signora risiedeva e domiciliava fiscalmente nel Comune di Capriglia Irpina, CP_5 stesso paese, con meno di 2.400 abitanti, di nascita e di residenza (fino al matrimonio) della signora
, nel quale tutti hanno legami di conoscenza, amicizia, rivalità o di parentela diretta o Controparte_4 indiretta….
Altresì, si duole del fatto che l'impugnata sentenza (la n. 1780/19) sia stata emessa dal medesimo G.M. del
Tribunale di Avellino, che aveva emesso la sentenza n. 3/13 (pronuncia avente ad oggetto la pretesa creditoria, a tutela della quale il ha poi agìto ai sensi dell'art. 2901 cc.). In particolare l'appellante – Pt_1 nel contesto di tale motivo di gravame – con riferimento alla pronuncia n. 3/13, così si esprime:…sentenza
n. 3/13 del Tribunale di Avellino, che riconosceva e liquidava riduttivamente la somma di euro 16.456,92 al geometra . Controparte_8
L'odierno impugnante si duole anche della CTU espletata in primo grado, ritenuta superflua.
Sul punto l'appellante si esprime nei seguenti termini:…Il Giudice, nell'interesse del titolato creditore, avrebbe dovuto incaricare anche la Guardia di Finanza, non solo per accertare se il debitore avesse avuto in sostituzione altri beni a garanzia del creditore, non solo di accertare la consistenza patrimoniale dei costituiti eredi con i propri beni a soddisfare il creditore, ma anche e principalmente di accertare l'uso, la destinazione e le finalità della somma riscossa dal debitore di euro 90.000,00….
Dunque l'impugnante censura il mancato espletamento di accertamenti patrimoniali da delegarsi alla
Guardia di Finanza;
altresì contesta le conclusioni cui è pervenuto il ctu.
Ancora, a fol. 15 dell'atto di impugnazione, l'appellante così ulteriormente argomenta la sua critica nei confronti della sentenza di rigetto della domanda ex art. 2901 cc.:…Il Giudice estensore…si è completamente estraniato e disinteressato di tutelare ed eseguire un titolo già dichiarato certo, liquido ed esigibile, per garantire le ragioni del creditore, che……si vede impossibilitato al recupero del proprio credito, sopprimendo, per la compromessa esigibilità, l'ultradecennale titolo esecutivo, completamente bistrattato dal Giudice estensore che (forse per vecchi rancori nei confronti del ) non solo ha fondato il suo Pt_1 convincimento su una motivazione apparente e senza alcuna approfondita disamina logico-giuridica…..
Quindi così conclude: Parte_1
5 In accoglimento del gravame, ed in riforma dell'impugnata sentenza, accogliersi la domanda ex art. 2901 cc. proposta in primo grado;
e pertanto dichiararsi che la vendita del 27 Ottobre 2009 non è efficace nei suoi confronti, in funzione della garanzia patrimoniale dovuta dalla morosa;
Controparte_4
In subordine, disporsi potenziale accertamento patrimoniale e fiscale nei confronti delle eredi di CP_4
e dell'acquirente , per conoscere la loro consistenza economica, al fine di assicurare il
[...] CP_5 recupero delle somme dovute al creditore;
il tutto, con vittoria delle spese del doppio grado.
A mezzo della comparsa depositata il 13 Gennaio 2020, si è costituita l'appellata , chiedendo CP_5 rigettarsi il gravame.
In data 21 Gennaio 2020 si sono costituite le appellate , ed (eredi CP_3 CP_1 CP_2 dell'originaria convenuta ), le quali hanno parimenti chiesto di rigettarsi il gravame. Controparte_4
La Corte, con ordinanza pubblicata il 22 Gennaio 2020 (in sede di sub-procedimento ex art. 351 cpc), ha rigettato l'istanza di sospensiva, avanzata dall'appellante . Parte_1
A mezzo dell'ordinanza comunicata il 24 Giugno 2025 – all'esito dell'udienza del 17 Giugno 2025, celebrata nelle forme della trattazione scritta – sulla documentazione in atti, precisate le conclusioni, la causa è stata dalla Corte riservata per la decisione, con la concessione del termine di gg. sessanta per deposito delle comparse conclusionali, nonché termine di ulteriori venti giorni per eventuali memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Innanzi tutto, appare opportuno ripercorrere, nei tratti salienti, l'iter argomentativo seguito dal G.M. di Avellino nell'impugnata sentenza.
Ad avviso del primo giudicante ricorre, nel caso di specie, l'elemento oggettivo dell'eventus damni. Infatti la vendita per notar del 2009, comportando la Per_2
sostituzione di un bene immobile con una somma di danaro, ha leso le ragioni del creditore (credito, la cui sussistenza risulta avvalorata dalla pronuncia del Pt_1
Tribunale di Avellino n. 3/13).
Tuttavia – prosegue il Giudice di prime cure – non ricorre l'elemento soggettivo.
Dall'istruttoria esperita non è emerso alcun legame di parentela o rapporto di amicizia tra la e la . CP_4 CP_5
Parte attrice evidenzia la circostanza per cui la e la sono originarie del CP_4 CP_5
medesimo piccolo Comune, e cioè Capriglia Irpina.
6 Ad avviso del Tribunale la circostanza è irrilevante, non essendo emerso alcun rapporto di amicizia.
Quindi, non può presumersi che la fosse consapevole delle vicende economiche CP_5
della . CP_4
Inoltre – diversamente da quanto sostenuto dall'attore – il prezzo della vendita del 27
Ottobre 2009 appare congruo (sul punto, il Tribunale ha aderito in toto alle conclusioni espresse dal ctu nell'elaborato del Marzo 2019).
In definitiva, ad avviso del primo Giudice, non ricorrono gli elementi gravi, precisi e concordanti, che inducano a presumere la consapevolezza della frode in capo al terzo acquirente . CP_5
Da qui la statuizione di rigetto della domanda attrice.
Ciò premesso, osserva il Collegio come già l'originaria convenuta , Controparte_4
nella comparsa di costituzione in primo grado, avesse fatto riferimento all'appello da lei proposto avverso la sentenza del Tribunale di Avellino n. 3/13 (di riconoscimento del credito di nei confronti della nella misura di euro Parte_1 CP_4
16.456,92, oltre interessi, detratta la somma di euro 6.354,41, versata l'8 Marzo 2005, da imputarsi agli interessi…).
Appunto, emergeva la pendenza, presso la Corte di Appello di Napoli, del procedimento n. 613/13 RG, procedimento in cui la Corte territoriale, all'esito della prima udienza, in sede di ordinanza ex art. 283 cpc, aveva sospeso l'efficacia esecutiva della pronuncia di prime cure (in accoglimento dell'istanza avanzata dall'impugnante
). CP_4
Orbene le parti, nelle rispettive comparse ex art. 190 cpc, hanno più volte fatto riferimento alla sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 1717/19, definitoria del
7 succitato procedimento n. 613/13 (appello avverso la sentenza del G.M. di Avellino n.
3/13).
Ovviamente, le Difese hanno utilizzato le risultanze della pronuncia di altra sezione di questa Corte territoriale, conformemente alle rispettive posizioni;
appunto, l'appellante ha indicato la sentenza n. 1717/19, come confermativa della sentenza del Pt_1
Giudice Monocratico di Avellino n. 3/13, in ordine alla sussistenza del credito
“presupposto”; dal canto loro le appellate germane e l'appellata CP_1 CP_5
hanno evidenziato come, a seguito della pronuncia n. 1717/19, vi sia stata una radicale riforma della sentenza del Tribunale n. 3/13, sub specie di considerevole riduzione dell'entità del credito, a tutela del quale ha agìto in revocatoria. Parte_1
Dunque, le parti hanno concordemente, ed in modo esplicito, indicato la sentenza n.
1717/19, come irrevocabile (sia pure, come già accennato, interpretandola in modo vario, e cioè conformemente alle rispettive e contrastanti posizioni).
In altri termini, ci troviamo dinanzi ad un giudicato “esterno” tra le stesse parti
(precisamente il creditore , odierno attore in revocatoria, nonché la Parte_1
debitrice , alienante nell'impugnato rogito del 27 Ottobre 2009). Controparte_4
Come già accennato in sede di descrizione dello svolgimento del processo, la sentenza della Corte di Appello di Napoli, Settima sezione civile (ex Terza bis), n. 1717/19, pubblicata il 27 Marzo 2019, definitoria del procedimento n. 613/13 RG, è stata prodotta nel presente grado (in allegato alla produzione di parte) dall'appellante
[...]
. Parte_1
La sentenza non è corredata di attestazione di irrevocabilità, ex art. 124 disp. att. cpc.
Tuttavia, secondo il più recente insegnamento giurisprudenziale, ai fini della prova del giudicato “esterno”, è sufficiente l'esplicita ammissione delle parti circa l'intervenuta irrevocabilità, anche in assenza di certificazione di cancelleria ex art. 124 disp. att. cpc
(cfr. Cass. civ. n. 2827/25; nonchè Cass. civ. n. 36258/23).
8 La sentenza n. 1717/19 della Settima sezione di questa Corte (divenuta irrevocabile) deve essere esaminata dal Collegio;
infatti la stessa assume rilievo ai fini del decidere, in conformità all'insegnamento giurisprudenziale, secondo il quale, in tema di revocatoria ordinaria, non ricorre l'eventus damni se la riduzione del credito, anche in corso di causa, elimina la lesione della garanzia patrimoniale, posta in essere mediante l'atto dispositivo (Cass. civ., n. 19650/25).
In altri termini, è d'uopo verificare quale sia stato l'accertamento definitivo della A.G., in ordine all'entità del credito di , alla data del 27 Ottobre 2009, di Parte_1
stipula del rogito impugnato;
e soprattutto è necessario verificare se si sia realizzata la riduzione dell'entità del credito, dedotta dalle appellate germane (eredi della CP_1
debitrice , riduzione invece smentita dall'appellante Controparte_4 [...]
. Parte_1
Il tutto, ai fini dell'accertamento circa la ricorrenza o meno dell'eventus damni, questione che è certamente rientrata nel dibattito processuale, anche nel presente grado.
La Corte di Appello, nella sentenza n. 1717/19, innanzi tutto ha censurato il modus procedendi dell'appellato , attore in primo grado;
infatti, con la citazione Pt_1
introduttiva del primo grado, ha chiesto di condannarsi Parte_1 CP_4
al pagamento di somme, già portate dai decreti ingiuntivi del Tribunale di
[...]
Avellino, nn. 885/95 RG e 4206/94 RG – ingiunzioni divenute irrevocabili per mancata opposizione.
Di conseguenza la Corte territoriale, nel dispositivo della sentenza n. 1717/19, ha revocato la pronuncia di condanna al pagamento di una somma di danaro, a carico di
– condanna che era stata emessa dal G.M. di Avellino, con la Controparte_4
sentenza n. 3/13 (significativamente, nel petitum della citazione di primo grado, nel presente giudizio ex art. 2901 cc., aveva espressamente fatto Parte_1
riferimento alla circostanza di essere creditore nei confronti della , per i titoli CP_4
di cui alla sentenza n. 3/13 ).
9 Più in generale la Corte di Appello, nella sentenza n. 1717/19, ha statuito in modo definitivo sul dare-avere tra e , tenendo presenti Parte_1 Controparte_4
da un lato i crediti di cui ai due decreti ingiuntivi non opposti, e dall'altro i plurimi pagamenti parziali eseguiti dalla debitrice . CP_4
Ecco quindi il quadro definitivo, come “fotografato” a fol. 20 della sentenza n.
1717/19: anche a seguito del pagamento parziale banco judicis eseguito dalla CP_4
il 25 Marzo 2005, nel giudizio di primo grado n. 2298/03 RG, restava Parte_1
creditore, nei confronti di , per la somma residua di euro 5.769,93, Controparte_4
oltre interessi legali dal 25.3.2005.
Ergo, alla data del rogito impugnato (27 Ottobre 2009), era creditore Parte_1
per euro 5.769,93, oltre interessi legali dal 25.3.2005.
Dunque, effettivamente si registra un notevole e definitivo “ridimensionamento” dell'entità del credito presupposto (rispetto agli importi liquidati nella sentenza di primo grado n. 3/13) – ridimensionamento che (come dedotto dalle odierne appellate) milita senz'altro in senso contrario alla sussistenza dell'eventus damni.
Appunto, la sentenza del G.M. di Avellino n. 3/13 aveva liquidato il credito di
[...]
nella misura di euro 16.456,92, oltre interessi al tasso del 20 % (detratta la Parte_1
somma di euro 6.534,41, da imputarsi agli interessi). Ed addirittura, nella citazione di primo grado notificata il 10 Giugno 2013 (introduttiva del presente giudizio ex art. 2901 cc.), l'attore aveva dedotto come il credito ammontasse a complessivi euro
72.693,44.
Peraltro, è opportuno evidenziare come il G.M. di Avelino, nell'impugnata sentenza n.
1780/19, abbia affermato la ricorrenza dell'eventus damni (alla luce della pregressa pronuncia del medesimo Tribunale n. 3/13). Infatti, il Tribunale è addivenuto al rigetto della domanda ex art. 2901 cc., ritenendo non sussistenti gli ulteriori requisiti, pure necessari per l'accoglimento dell'azione revocatoria.
10 Ebbene, gli addotti motivi di gravame non scalfiscono l'iter argomentativo dell'impugnata sentenza.
Innanzi tutto, non può essere condivisa la doglianza, per il fatto che la sentenza n.
1780/19 (avente ad oggetto la domanda ex art. 2901 cc.) sia stata emessa dal medesimo giudicante che, nel Gennaio 2013, si era pronunciato sulla domanda creditoria, avanzata da nei confronti di . Parte_1 Controparte_4
Appunto il giudicante, a mezzo della sentenza n. 3/13, aveva accolto la domanda creditoria del . Pt_1
Costui, nell'atto di gravame, con riferimento alla liquidazione del credito nella misura di euro 16.456,92 (con la detrazione ivi indicata), scrive di una liquidazione
“riduttiva”. Tuttavia, è significativo che non abbia interposto Parte_1
impugnazione sul quantum, avverso la quantificazione, di cui alla sentenza n. 3/13.
Appunto, dalla sentenza n. 1717/19 risulta come l'appello sia stato proposto soltanto da , nonché dagli eredi di (altro condòmino del Controparte_4 Persona_1
fabbricato sito in Avellino alla ). Controparte_6
Invero, la doglianza per il fatto che la sentenza oggi impugnata sia stata emessa dal medesimo estensore della pronuncia n. 3/13, va coordinata con la censura espressa a fol. 15, laddove l'appellante ha scritto di una motivazione apparente e senza alcuna approfondita disamina logico-giuridica, e soprattutto ha scritto di “vecchi rancori” del primo giudicante nei confronti del medesimo . Parte_1
Il riferimento ai “vecchi rancori” è espresso tra parentesi, e con formula dubitativa
(“forse”); tuttavia non può condividersi tale impostazione difensiva, per cui l'appellante accenna ad una statuizione del primo giudicante non oggettiva, non imparziale e non serena, senza minimamente indicare le circostanze che avrebbero generato tali rancori.
11 L'estensore della sentenza del 2 Ottobre 2019, oggi impugnata, è divenuto titolare del procedimento di primo grado n. 2558/13 RG dal 4 Maggio 2018, per variazione tabellare (in precedenza il procedimento era stato nella titolarità di altro istruttore).
Ebbene, dall'esame del fascicolo di ufficio (sia cartaceo che telematico) non risulta che l'odierno appellante abbia avanzato istanza di ricusazione, nei confronti dell'istruttore che avrebbe poi emesso la pronuncia definitoria del primo grado.
Significativamente, dalla lettura della comparsa ex art. 190 cpc depositata il 22.8.2019 non emerge alcuna doglianza, del tipo di quella sopra riferita (né l'attore
[...]
si doleva del fatto che si trattasse del medesimo giudicante, che aveva emesso Parte_1
la sentenza n. 3/13).
Per il resto, appare del tutto generica la censura, espressa dall'appellante, inerente alle risultanze dell'espletata CTU.
L'ausiliario del primo Giudice, all'esito di un'indagine analitica ed approfondita, ha concluso nei seguenti termini: vale a dire, si è accertato come l'unità immobiliare oggetto del rogito impugnato, nell'anno 2009, avesse un valore di mercato pari ad euro
81.183,37 (da qui la valutazione di congruità del prezzo di euro 90.000,00, indicato nel rogito di vendita per notar del 27 Ottobre 2009). Per_2
Dunque, in modo assolutamente corretto il Tribunale, nell'impugnata sentenza, ha valorizzato i dati appena riportati, ai fini del rigetto della domanda attorea (appunto l'attore, nel novero degli elementi indiziari a suo dire militanti per l'invocata revocatoria ex art. 2901 cc., aveva anche fatto riferimento ad un prezzo di acquisto marcatamente inferiore ai valori del mercato immobiliare).
Del resto l'appellante – lungi dal muovere censure di merito alle indagini peritali – accenna al fatto che l'istruttore di primo grado (anziché disporre l'espletamento della
CTU) avrebbe dovuto incaricare la Guardia di Finanza di svolgere accertamenti sulla consistenza patrimoniale delle germane , eredi di . CP_1 Controparte_4
12 Un'eco di questa argomentazione si rinviene nel petitum dell'atto di gravame, laddove non si è limitato a chiedere l'accoglimento della domanda di revoca Parte_1
ex art. 2901 cc. già proposta in primo grado, ma ha anche chiesto (in via subordinata) di disporsi accertamenti patrimoniali e fiscali nei confronti delle germane (eredi CP_1
di , e nei confronti di , per conoscere la loro Controparte_4 CP_5
consistenza economica, al fine di assicurare il recupero delle somme dovute al creditore…
Ebbene, non può dubitarsi dell'inammissibilità di tale ulteriore domanda, rispetto a quella di accoglimento dell'azione ex art. 2901 cc.. Ci troviamo dinanzi ad un inammissibile allargamento in appello del petitum, rispetto alla domanda proposta in primo grado.
Inoltre, gli invocati accertamenti patrimoniali e reddituali, da delegarsi alla Guardia di
Finanza, hanno un evidente carattere esplorativo (trattasi, invero, di accertamenti che non possono colmare lacune, rispetto agli oneri probatori gravanti su parte attrice).
Per giunta, la richiesta in oggetto esprime un inammissibile “accavallamento” tra il thema decidendum del presente giudizio (vale a dire la fondatezza o meno della domanda di declaratoria di inefficacia, nei confronti del , della vendita del 27 Pt_1
Ottobre 2009), e la questione del recupero del credito “presupposto”, a tutela del quale il ha ritenuto di agìre anche con lo strumento dell'azione revocatoria. Pt_1
Per quel che concerne il requisito della partecipatio fraudis, in capo all'acquirente
, l'appellante, nell'atto di gravame, insiste nell'evidenziare come la CP_5
e la fossero ambedue originarie del Comune di Capriglia Irpina, CP_4 CP_5
piccolo Comune nel quale tutti hanno legami di conoscenza, amicizia, rivalità o di parentela diretta o indiretta….
Orbene, neanche sotto tale profilo l'appellante scalfisce le argomentazioni espresse dal primo giudicante;
ed infatti il Giudice Monocratico, nella sentenza n. 1780/19, ha
13 correttamente evidenziato la genericità e l'insufficienza del mero dato della medesima località di origine, in assenza di concreti elementi, sintomatici di una comunanza soggettiva tra la e la . Pertanto, non si hanno elementi per ritenere che CP_4 CP_5
l'acquirente avesse conoscenza del credito che il vantava nei CP_5 Pt_1
confronti della venditrice . Controparte_4
Il G.M., nella sentenza di prime cure, non ha espresso valutazioni, inerenti alle espletate prove orali.
In ogni caso, neanche tale prova offre elementi, che militino in favore della prospettazione attorea.
In particolare la convenuta nel reso interrogatorio formale, ha CP_5
confermato ciò che aveva dichiarato fin dalla comparsa di costituzione: vale a dire che ha consentito alla venditrice di restare nell'appartamento, anche Controparte_4
dopo la stipula del rogito, fin quando non avesse trovato una nuova sistemazione.
La circostanza è stata confermata dalle germane e Controparte_2 CP_3
(figlie della ), nei rispettivi interrogatori formali. CP_4
Anche le dichiarazioni rese dal teste militano per l'assenza Testimone_2
(con riferimento alla vendita intercorsa tra la e la ) dei profili CP_4 CP_5
fraudolenti, dedotti dall'attore . Parte_1
Appunto la venditrice e l'acquirente trovarono un punto di compromesso, sotto il seguente profilo: il prezzo fu fissato in una misura leggermente inferiore a quanto in astratto la proprietaria poteva ottenere;
in cambio l'acquirente CP_4 CP_5
consentì alla signora (avente all'epoca 75 anni di età) di permanere CP_4
ulteriormente nell'abitazione, fin quando non avesse reperito un nuovo alloggio.
In definitiva l'appello in parte deve essere dichiarato inammissibile (con riferimento alla domanda volta allo svolgimento di accertamenti patrimoniali e fiscali, da delegarsi
14 alla Guardia di Finanza, nei confronti delle eredi di e nei confronti Controparte_4
di ); per altra parte deve essere rigettato. CP_5
Ne consegue l'integrale conferma dell'impugnata sentenza, e cioè la n. 1780/19 del
Tribunale di Avellino.
A questo punto, resta da statuire sul regime delle spese del presente grado.
Sul governo delle spese del presente grado
Con riferimento al rapporto processuale tra da un lato e, dall'altro, le germane Parte_1 CP_3
, e , le spese del grado, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza
[...] CP_2 CP_1 dell'odierno appellante;
di conseguenza esse vengono poste a carico di quest'ultimo.
Il compenso professionale deve essere determinato secondo le tabelle vigenti, di cui al D.M. n. 147/22.
In mancanza di nota spese, si provvede alla liquidazione di ufficio.
Per quel che concerne il valore della causa, senz'altro esso va rapportato al valore del credito, a tutela del quale si è agìto in revocatoria ex art. 2901 cc..
E' d'uopo riferirsi al valore del credito (alla data del rogito impugnato), nella misura definitivamente accertata, a mezzo della succitata sentenza della Corte di Appello n. 1717/19.
Trattasi di credito per euro 5.769,93, e quindi si rientra nell'ambito dello scaglione, compreso tra euro
5.200,01 ed euro 26.000,00.
In ordine al compenso professionale, si ritiene congruo attestarsi sui valori minimi, nell'ambito dello scaglione di riferimento (e questo, considerato che siamo dinanzi ad una prestazione professionale di non particolare complessità).
Nulla quaestio, ai fini del riconoscimento del compenso anche per la fase istruttoria (e non soltanto per le fasi di studio, introduttiva e decisoria). Infatti il Collegio ritiene di dover aderire al più recente insegnamento giurisprudenziale, secondo il quale vi è un compenso unitario per la fase di trattazione, comprendente anche l'eventuale attività istruttoria. Il suddetto compenso va liquidato, anche a prescindere dall'effettivo svolgimento di attività a contenuto istruttorio. In particolare, nel giudizio di appello la fase di trattazione è ineludibile, e coincide con le attività previste dall'art. 350 cpc (cfr. Cass. civ., n. 29857/23).
Per giunta, nel caso di specie vi è stata l'attività istruttoria, condensata nella succitata ordinanza del 22
Gennaio 2020 (con la quale si è rigettata l'istanza ex art. 283 cpc avanzata dall'impugnante , istanza Pt_1 avente ad oggetto la condanna al pagamento delle spese del giudizio).
Quindi, il compenso-base è pari ad euro 2.906,00.
E' necessario scrivere di compenso-base, dato che – ai sensi dell'art. 4 co.2 D.M. 55/14 – si deve tenere conto, con riferimento alla Difesa delle eredi di , della presenza di ulteriori due assistite, Controparte_4 rispetto alla prima (per un totale di tre assistite).
Pertanto (all'esito degli incrementi in percentuale del compenso-base), il compenso complessivo è pari ad euro 4.649,60.
Resta da statuire sulle spese del presente grado, tra l'appellante e l'appellata . Parte_1 CP_5
15 Ci si muove sulle medesime coordinate, già delineate con riferimento alle spese in favore delle germane
. CP_1
Soltanto, deve tenersi conto della necessaria concessione del provvedimento di distrazione in favore dell'avv. Michele Cosato, come da richiesta.
L'avv. Cosato si è costituito nel corso del presente grado, e precisamente in data 14 Gennaio 2022, in sostituzione del precedente Difensore, rinunciante.
Di conseguenza, al distrattario deve essere riconosciuto un compenso complessivo, pari alla sommatoria dei compensi per le sole fasi di studio, istruttoria e decisoria (con esclusione della fase introduttiva, cui il distrattario non ha partecipato).
Vale a dire, si liquidano, in favore dell'avv. Michele Cosato, euro 2.445,00 (anziché euro 2.906,00).
Infine, sussistono i presupposti per il versamento, ex art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/02 (da parte dell'appellante ), dell'ulteriore importo pari al contributo unificato. Parte_1
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Nona Sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal geometra nei confronti di , e (quali eredi dell'originaria Parte_1 Controparte_1 CP_2 CP_3 convenuta ), nonché nei confronti di , avverso la sentenza del Tribunale di Controparte_4 CP_5
Avellino n. 1780/19, pubblicata il 2 Ottobre 2019 e notificata il 7 Ottobre 2019, così provvede:
A) Dichiara l'appello in parte inammissibile, ed in parte lo rigetta;
B) Condanna al pagamento delle spese del presente grado in favore delle appellate Parte_1 [...]
, e – spese che liquida in complessivi euro 4.649,60 CP_1 CP_2 CP_3
(quattromilaseicentoquarantanove/60) per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura del 15 %;
C) Condanna al pagamento delle spese del presente grado in favore dell'appellata Parte_1 [...]
– spese che liquida in complessivi euro 2.445,00 (duemilaquattrocentoquarantacinque/00) per CP_5 compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura del 15 %, con attribuzione in favore dell'avv. Michele Cosato;
D) Dà atto che, per effetto dell'odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater
DPR n. 115/02, per il versamento (da parte dell'appellante ) dell'ulteriore contributo Parte_1 unificato, di cui all'art. 13 DPR cit..
Così deciso, nella camera di consiglio del 18 Novembre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Antonio Criscuolo Gaito dott. Eugenio Forgillo
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