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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 20/03/2025, n. 176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 176 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VERONA
SEZIONE LAVORO
Udienza del 20 marzo 2025
Causa n. 1124 2024
E' comparso l'avv. Mascia.
Non è presente il legale rappresentante della società convenuta.
L'avv. Daniele Mascia conclude come in atti.
Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio e all'esito pronuncia la presente sentenza contestuale.
Il Giudice
Dott. Cristina Angeletti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott. Cristina Angeletti , all'udienza del giorno 20 marzo 2025
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 1124 / 2024 RCL promossa con ricorso depositato da
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. MASCIA DANIELE e dell'avv. BONANI GIUSEPPINA
( ) VIA CARMELITANI SCALZI, 21 37122 C.F._2
VERONA; , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. MASCIA
DANIELE
Contro
C.F. ), contumace Controparte_1 P.IVA_1
Motivi della decisione
La Sig.ra conviene in giudizio l'ex datore di lavoro Parte_1 [...]
al fine di ottenere il pagamento delle retribuzioni spettanti CP_1
relativamente al periodo novembre 2023/febbraio 2024, esponendo:
-di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze della società
[...]
azienda operante nel settore dell'organizzazione e gestione CP_1
di corsi di formazione sulla sicurezza igiene e qualità del lavoro, 10 luglio
1 -di aver sottoscritto il contratto a tempo determinato prevedente l'inquadramento della lavoratrice nel livello5 del CCNL Studi Professionali
e l'assunzione della qualifica di impiegata di 5' livello;
- di aver svolto attività di impiegata presso l'ufficio della convenuta,
osservando il seguente orario di lavoro dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 18
dal lunedì al venerdì;
-di essere stata regolarmente retribuita fino al mese di ottobre 2023 e di non essere più stata retribuita nei mesi di novembre e dicembre,
nonostante il regolare svolgimento della prestazione;
-di aver continuato a svolgere la prestazione per le rassicurazioni ricevute dal Sig. , nonostante non le fossero neppure Persona_1
consegnati i cedolini paga;
-di aver chiesto in data 12 gennaio 2024, al rientro dalle ferie natalizie, al
Sig. informazioni in merito alla ripresa del lavoro ed al Persona_1
pagamento della retribuzione di novembre e dicembre 2023;
-di non aver ricevuto le dovute rassicurazioni in ordine al pagamento di quanto dovuto e per tali motivi la medesima ometteva il rientro al lavoro,
dimettendosi per giusta causa in data 16 febbraio 2024, sulla base della seguente motivazione: “mancato pagamento mensilità novembre 2023,
dicembre 2023, tredicesima 2023 gennaio 2024;
Non si costituiva la parte convenuta;
verificata la regolarità della notifica è
stata dichiarata contumace.
La causa è documentalmente istruita;
è stato altresì disposto l'interrogatorio formale di parte convenuta che tuttavia non si è presentata all'udienza fissata per il suo espletamento.
***
2 E' accertato attraverso i documenti di parte ricorrente che tra le parti è
intercorso un rapporto di lavoro a tempo determinato che sarebbe giunto in scadenza nel giugno del 2024 (doc. 1 fascicolo ricorrente); dalle buste paga in atti si desume il livello di inquadramento e si traggono gli elementi necessari per ricostruire la retribuzione lorda spettante in relazione al periodo successivo all'ottobre 2023 in cui nonostante lo svolgimento della prestazione la ricorrente non è stata pagata al punto da rassegnare,
legittimamente, le dimissioni per giusta causa (cfr., chat whatsapp).
Il calcolo delle spettanze retributive è dunque correttamente eseguito in relazione ai mesi in cui la ricorrente stessa dichiara di aver lavorato o di essere stata assente per ferie (cioè fino al 12 gennaio 2024). Non
spettano peraltro le differenze retributive in relazione al periodo successivo, cioè dal 13 gennaio fino alla data delle dimissioni per giusta causa, rassegnate il 16 febbraio 2024, poiché la ricorrente stessa allega in ricorso di aver omesso di presentarsi al lavoro non avendo più fiducia nel suo datore di lavoro in ragione degli inadempimenti di cui si è detto;
fatto che se giustificava le dimissioni per giusta causa non la esimeva però
dall'eseguire la prestazione lavorativa fin tanto che tali dimissioni non fossero rassegnate.
La somma richiesta dalla ricorrente deve quindi essere decurtata della retribuzione riferita al periodo dal 13 gennaio al 16 febbraio 2024
(606,98+606,98=1213,96; 10.144,12-1213,96=8.930,16).
Parte convenuta deve pertanto essere condannata a corrispondere alla ricorrente la somma suindicata a titolo di differenze retributive oltre agli interessi e alle rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al saldo, altresì con rifusione delle spese di lite liquidate sulla base del d.m.
3 55/2015 secondo i valori minimi e tenuto conto del valore della causa e delle fasi espletate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata
1) Condanna in persona del legale Controparte_1
rappresentante a corrispondere ad l'importo di € Parte_1
8.930,16 oltre a interessi e rivalutazione monetaria dalla scadenza dei singoli crediti al saldo;
2) Condanna la suindicata società alla rifusione delle spese di lite liquidate in € 2540,00 oltre IVA, CPA, rimb. sp. forf..
Verona, 20 marzo 2025
IL GIUDICE
Cristina Angeletti
4 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2023 al 16 febbraio 2024;