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Sentenza 21 febbraio 2024
Sentenza 21 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 21/02/2024, n. 520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 520 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2024 |
Testo completo
N. 944/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE III CIVILE
composta dai magistrati
Dott. M. Grazia Federici Presidente
Dott. Antonio Corte Consigliere rel.
Dott. Maura Barberis Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause riunite, iscritte al numero di ruolo sopra riportato ed al n. 1011/2023 RG, promosse in grado d'Appello con atti di citazione notificati a partire dal 3.4.2023 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Catavello Parte_1 P.IVA_1
Giancarlo, con elezione di domicilio in Largo Donegani 2, 20121 Milano, presso e nello studio del difensore;
C.F. ) con il patrocinio degli avv. Izzo Parte_2 P.IVA_2
Raffaele, Bonatti Stefano ( ), Cilia Linda ( ), Vinci C.F._1 C.F._2
Orlando ( ), con elezione di domicilio in Lungotevere Marzio, 3 00186 C.F._3
Roma, presso e nello studio dell'avv. Izzo Raffaele;
appellanti
CONTRO
(C.F. con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_3 dell'avv. Cannizzaro Valerio, con elezione di domicilio in Via Novenio Bucchi, 7 00195 Roma, presso e nello studio del difensore;
appellato
C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Curcio Carmelo, con elezione di Controparte_2 P.IVA_4
domicilio in Via Oslavia, 28 int. 3, 00195 Roma, presso e nello studio del difensore;
1 appellata ed appellante incidentale
OGGETTO: Leasing
CONCLUSIONI per Parte_1
con riferimento al giudizio R.G. 944/2023:
Piaccia all' Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in totale riforma della sentenza, da ritenersi nulla e infondata, n. 166/2023, datata
29.6.2022/18.10.2022, comunicata l'11.01.2023 e non ancora notificata, così giudicare: in via preliminare: dichiarare l'inammissibilità dell'intervento in causa di per i motivi indicati in atti;
Controparte_2
nel merito, in via principale: accertare e dichiarare, la nullità delle delibere assunte dal Controparte_1
in data 22.02.2018, 31.05.2018, 18.06.2018 e della nota condominiale n. 19/2018 del
[...]
12.04.2018, per i motivi indicati in atti;
nel merito, sempre in via principale: revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 11/2019 (R.G. 55957/2018), emesso dal Tribunale di
Milano in data 05.12.2018, notificato ad il 24.01.2019 e, comunque, Parte_1
rigettare tutte le domande proposte da e da Controparte_1 CP_2
nei confronti di per i motivi indicati in atti e, per l'effetto,
[...] Parte_1
condannare il alla restituzione a favore di Controparte_1 Parte_1
di tutte le somme da quest'ultimo versate in esecuzione della sentenza di primo grado.
[...]
nel merito, in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui fosse confermato il decreto ingiuntivo opposto o, comunque, accertato il diritto di credito di Controparte_3
nella misura azionata in via monitoria o nella diversa misura accertata nel corso del
[...]
giudizio, accertare e dichiarare in persona del suo legale Parte_2
rappresentante pro tempore, tenuta a manlevare e tenere indenne dalle Parte_1
pretese di e condannarla al CP_1 Controparte_3
pagamento – per qualsiasi titolo, ragione e/o causa – a favore di di quanto Parte_1 quest'ultima dovesse risultare tenuta a pagare a favore di
[...]
disponendo in ogni caso la restituzione a Controparte_3 Parte_1
delle somme eccedenti già versate. in via istruttoria: con ogni più ampia riserva;
2 in ogni caso: con vittoria di spese e compensi di entrambi i giudizi.
Con riserva di far valere – anche in separata sede – ogni ragione di credito traente origine dal contratto per cui è causa.
Con ogni più ampia riserva. con riferimento al giudizio R.G. 1011/2023:
Piaccia all' Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previa eventuale riunione delle due impugnazioni iscritte ai nn. di R.G. 944/2023 e 1011/2023, in totale riforma della sentenza (ad eccezione del capo relativo all'accoglimento della domanda di manleva formulata da , da ritenersi nulla e infondata, n. 166/2023 del Parte_1
Tribunale di Milano, datata 29.6.2022/18.10.2022, comunicata l'11.01.2023 e non notificata, così giudicare: in via preliminare: dichiarare l'inammissibilità dell'intervento in causa di per i motivi indicati in atti;
Controparte_2
nel merito, in via principale: accertare e dichiarare, la nullità delle delibere assunte dal Controparte_1
in data 22.02.2018, 31.05.2018, 18.06.2018 e della nota condominiale n. 19/2018 del
[...]
12.04.2018, per i motivi indicati in atti;
nel merito, sempre in via principale: revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 11/2019 (R.G. 55957/2018), emesso dal Tribunale di
Milano in data 05.12.2018, notificato ad il 24.01.2019 e, comunque, Parte_1
rigettare tutte le domande proposte da e da Controparte_1 CP_2 nei confronti di per i motivi indicati in atti e, per l'effetto,
[...] Parte_1
condannare il alla restituzione a favore di Controparte_1 Parte_1
di tutte le somme da quest'ultimo versate in esecuzione della sentenza di primo grado;
[...]
nel merito, in via subordinata: nella denegata ipotesi in cui venisse confermato il decreto ingiuntivo opposto o, comunque, accertato il diritto di credito del Controparte_3
nella misura azionata in via monitoria o nella diversa misura accertata nel corso del giudizio, rigettare l'appello di con riferimento al capo della sentenza Parte_2 relativo all'accoglimento della domanda di manleva formulata da e, Parte_1
comunque, accertare e dichiarare in persona del suo legale Parte_2
rappresentante pro tempore, tenuta a manlevare e tenere indenne dalle Parte_1
pretese di e condannarla al Controparte_3
3 pagamento – per qualsiasi titolo, ragione e/o causa – a favore di di quanto Parte_1 quest'ultima dovesse risultare tenuta a pagare a favore di
[...]
disponendo in ogni caso la restituzione a Controparte_3 Parte_1
delle somme eccedenti già versate. in via istruttoria: con ogni più ampia riserva;
in ogni caso: con vittoria di spese e compensi di entrambi i giudizi.
Con riserva di far valere – anche in separata sede – ogni ragione di credito traente origine dal contratto per cui è causa.
Con ogni più ampia riserva.
Non si accetta il contraddittorio su nuove domande, eccezioni e conclusioni.
Per Controparte_1
Con riferimento all'appello proposto da (RG.944/2023): Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis:
-rigettare l'avverso atto d'appello in quanto infondato, in fatto ed in diritto, sulla base delle motivazioni esposte e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza di primo grado;
-rigettare l'appello incidentale spiegato dalla in quanto inammissibile ed infondato, Controparte_2
sulla base delle motivazioni esposte;
-con vittoria di spese e compensi di causa”.
Con riferimento all'appello proposto da (RG.1011/2023): Parte_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis:
-rigettare l'avverso atto d'appello in quanto infondato, in fatto ed in diritto, sulla base delle oggettive motivazioni esposte e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza di primo grado;
-rigettare l'appello incidentale spiegato dalla in quanto inammissibile ed infondato, Controparte_2
sulla base delle oggettive motivazioni esposte;
-con vittoria di spese e compensi di causa”.
Per Controparte_2
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, previa ogni più utile declaratoria, contrariis reiectis, per i motivi sopra esposti:
4 - rigettare integralmente l'appello di in quanto infondato in fatto e in diritto, confermando Parte_1 quindi (tranne che per le parti relative all'appello incidentale proposto dalla stessa la CP_2
Sentenza Impugnata;
- rigettare integralmente l'appello di in quanto infondato in fatto e in diritto, Parte_2 confermando quindi (tranne che per le parti relative all'appello incidentale proposto dalla stessa CP_2
la Sentenza Impugnata;
[...]
- accogliere l'appello incidentale di e quindi, in parziale riforma della Sentenza CP_2
Impugnata, accogliere le conclusioni rassegnate da in primo grado: CP_2
«Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria, contrariis reiectis, per i motivi esposti nell'atto di intervento e negli altri atti e verbali di causa (inclusi quelli del procedimento cautelare in corso di causa ex art. 700 c.p.c. R.G. 10605-1/2019 e del procedimento cautelare in corso di causa ex art. 671 c.p.c. R.G. 10605-2/2019),
- dichiarare ammissibile l'intervento di nel presente giudizio, Controparte_2
- accogliere le conclusioni già rassegnate dal in persona del gestore CP_1 Controparte_2
nella comparsa di costituzione e risposta del 10 giugno 2019 da intendersi qui integralmente trascritte (senza la conclusione preliminare, non più attuale, e quindi: rigettare l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da e ogni altra domanda da quest'ultima Parte_1
proposta),
- rigettare altresì le domande proposte dal terzo Parte_2
- inoltre accertare e dichiarare la titolarità in capo a del credito per cui è causa e, Controparte_2 per l'effetto, accertare e dichiarare (atteso che nelle more tale somma è stata incassata, all'esito di pignoramento, dal e poi trasferita, giusta autorizzazione del G.I.P. presso il Trib. CP_1
Roma, a il diritto di a trattenere tali importi (ovvero, nella denegata Controparte_2 Controparte_2
ipotesi in cui nelle more tali somme dovessero trovarsi nella disponibilità non di Controparte_2
bensì di una fra il o Controparte_1 Parte_1
condannarla al pagamento del suddetto importo in favore di Parte_2
; CP_2
- con vittoria di spese e competenze di lite, oltre rimborso spese forfettario, oneri e accessori di legge (sia del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, sia del subprocedimento cautelare ex artt. 649 e 669-bis c.p.c. promosso da il 21 ottobre 2020, sia del Parte_2
procedimento cautelare in corso di causa ex art. 700 c.p.c. R.G. 10605-1/2019, sia del procedimento cautelare in corso di causa ex art. 671 c.p.c. R.G. 10605-2/2019)»;
5 - con vittoria di spese (anche in virtù dell'appello incidentale) del doppio grado di giudizio (inclusi, come detto sopra, i due subprocedimenti cautelari in corso di causa svoltisi), oltre rimborso forfettario spese generali e oneri e accessori di legge.
Per Parte_2
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adìta, contraris reiectiis, comprese le richieste istruttorie articolate da riformare integralmente la sentenza n. 166/2023 del Tribunale Controparte_2
Ordinario di Milano, Tredicesima Sezione Civile, emessa nel procedimento civile contraddistinto da
R.G. n. 10605/2019, pubblicata l'11/01/2023, non notificata, e per l'effetto: in via preliminare
- accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva del Controparte_1
per aver proposto il ricorso monitorio pur non essendo il titolare dell'asserito credito,
[...]
l'inammissibilità dell'intervento spiegato nel giudizio di primo grado dalla e per Controparte_2
l'effetto rigettare l'appello incidentale da questa proposto, e l'inidoneità dello stesso a sanare con efficacia retroattiva la carenza di legittimazione attiva del Controparte_1
con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto ed accertamento
[...] dell'infondatezza della pretesa creditoria vantata dal e/o dalla e condanna del CP_1 CP_2
alla restituzione in favore di Controparte_4 dell'intero importo da questa già versato per effetto della provvisoria Parte_1
esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto;
in via principale,
- accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia delle delibere condominiali su cui si fonda il decreto ingiuntivo opposto, ossia della delibera del 22.02.2018, del 31.05.2018 e del 18.06.2018, nonché della nota condominiale n. 19/2018 del 12.04.2018 e conseguentemente revocare il decreto ingiuntivo opposto, accertare l'infondatezza della pretesa creditoria vantata dal CP_3 dalla e, per l'effetto, rigettare l'appello incidentale da questa proposto, e condannare il CP_2
e/o la alla restituzione in favore di Controparte_1 CP_2 [...] dell'intero importo da quest'ultima già versato per effetto della provvisoria Parte_1
esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, e, in ogni caso, rigettare tutte le domande formulate sia dal che della Controparte_1 Controparte_2
in via subordinata,
- accertare e dichiarare in conformità al giudicato rappresentato dalla sentenza resa dal Tribunale di
Tivoli n. 1539/2021 che la pretesa creditoria del è almeno in parte estinta e CP_1
conseguentemente revocare il decreto ingiuntivo opposto e accertare almeno in parte l'infondatezza
6 CP_ della pretesa creditoria del e/o con Controparte_1 CP_2 conseguente rigetto dell'appello incidentale da questa proposto, condannando il Condominio e/o la alla restituzione in favore di dell'intero importo o di parte dello CP_2 Parte_1
stesso da questa già versato per effetto della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto;
in ogni caso
- in accoglimento dell'eccezione di inadempimento sollevata da in Parte_2 ragione di quanto dedotto nel paragrafo 4 dell'atto di appello, rigettare la domanda di manleva formulata da . Parte_1
Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto ingiuntivo n. 11/2019 del 2.1.2019 (R.G. 55957/2018), il Tribunale di Milano ingiungeva a di pagare al la Parte_1 Controparte_1 somma di € 1.003.389,78, gli interessi come da domanda, le spese della procedura di ingiunzione, liquidate in € 6.000,00 per compensi, in € 870,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, i.v.a. e c.p.a. ed oltre alle successive occorrende, per il mancato pagamento degli oneri condominiali relativi all'immobile sito in Comune di Capena, località Scarsicaro, via Tiberina snc, riportato al
Catasto dei Fabbricati del Comune di Capena al foglio 26, particella 22, subalterno 505, categoria
D/8, rendita euro 33,638, concesso in leasing da a Parte_1 [...] con contratto di locazione finanziaria n. IF dell'11.05.2012. Parte_2 P.IVA_5
Con atto di citazione proponeva opposizione avverso il predetto decreto Parte_1
ingiuntivo e chiedeva in rito di autorizzare la chiamata del terzo Parte_2 per essere manlevata dal pagamento degli oneri condominiali relativi all'immobile, essendo questi dovuti da quest'ultima in qualità di utilizzatrice dell'immobile stesso;
in via preliminare chiedeva di sospendere la provvisoria esecuzione del d.i. opposto e in via principale di accertare e dichiarare la nullità delle delibere assunte dal in data 22.2.2018, Controparte_1
31.5.2018, 18.6.2018 e della nota condominiale n.19/2018 del 12.4.2018 con cui erano stati ripartiti gli oneri condominiali e, per l'effetto, revocare il d.i. opposto.
A fondamento della domanda, deduceva l'insussistenza del credito vantato dal
[...]
poiché gli oneri condominiali maturati fino al 2015, ricompresi Controparte_1 nell'ingiunzione, erano già stati oggetto di un precedente ricorso per d.i. e successivamente definiti nell'ambito di un accordo transattivo intervenuto tra le parti. Contestava, poi, la quantificazione della misura degli importi ingiunti e eccepiva la nullità delle delibere con cui erano stati ripartiti gli
7 oneri, atteso che la ripartizione sarebbe stata deliberata con criteri mai enunciati e non corrispondenti ai millesimi di proprietà.
Si costituiva il che si opponeva alla chiamata del terzo Controparte_1
e chiedeva il rigetto della richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione del d.i. opposto;
nel merito, chiedeva di rigettare la domanda di accertamento della nullità delle delibere assembleari e l'opposizione, deducendo che l'accordo transattivo riguardava crediti antecedenti al 2015, esclusi pertanto dal d.i. in questa sede opposto, che invece concerneva delibere successive, risalenti al
2018. Riteneva inoltre di non dover fornire in alcun modo la prova della validità e della efficacia delle delibere, essendo queste insite nelle delibere stesse, potendo queste semmai essere impugnate dalla parte interessata e risultando comunque tutti gli importi addebitati rispettosi dei criteri di ripartizione basati sui millesimi di proprietà.
Con atto di precetto notificato il 24.01.2019, il Controparte_1
intimava ad il pagamento della somma di euro 1.014.196,47 e, con ordinanza Parte_1
di assegnazione delle somme, emessa in data 16.07.2019, il Tribunale di Milano assegnava in pagamento al creditore l'importo depositato sul libretto Controparte_1
n. 0481679 pari ad € 1.014.196,47.
Il Giudice, a seguito della riserva assunta alla prima udienza, ritenuto che l'istanza di sospensione non potesse essere accolta, atteso che l'opposizione non era fondata su prova scritta, con ordinanza dell'11.9.2019, confermava la competenza territoriale del tribunale adito, autorizzava la chiamata in causa di e rinviava la causa all'udienza del 30.01.2020, Parte_2
assegnando i termini di legge per la citazione della terza chiamata, rigettando la istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto.
Si costituiva nel procedimento di opposizione a chiedendo la Controparte_5
revoca del d. i. per incompetenza del Giudice adito, essendo competente il Tribunale di Tivoli e per l'illegittimità delle pretese creditorie vantate per mezzo di delibere nulle e inefficaci, chiedendo in via subordinata di accertare che nulla fosse dovuto da né nei confronti del Parte_2
Condominio, né nei confronti di . Disconosceva tutti i documenti prodotti dal Parte_1
Condominio e, in relazione a ciascuna fattura, contestava rispettivamente il fatto che gli importi fossero riferiti ad annualità coperte da transazione (fatt. n.100173/2018) o che si trattasse di delibere senza alcuna previsione di spesa (fatt.100113/2018); in generale, eccepiva che tutte le delibere erano nulle, per essere state adottate secondo dei criteri di ripartizione diversi dai millesimi di proprietà e perché adottate con artata costruzione della maggioranza in realtà inesistente, atteso che partecipava in qualità di rappresentante del Condominio un soggetto che non avrebbe potuto farlo, in sostituzione dell'unico soggetto legittimato che sarebbe stato il curatore del fallimento con
8 apposita autorizzazione, e che partecipava in qualità di direttore e gestore del Condominio un soggetto dichiarato fallito, pur non avendone la legittimazione. In ogni caso, Parte_2
deduceva di aver interamente corrisposto tutti gli oneri condominiali e di gestione e di non essere debitrice di alcuna somma.
Con atto di intervento adesivo del 20.1.2020, si costituiva anche per chiedere la Controparte_2
condanna di al pagamento, in suo favore, di quanto dovuto, con conferma del d.i. Parte_1
opposto, deducendo che, a seguito del provvedimento di sequestro preventivo disposto dal GIP del
Tribunale di Roma, essa era subentrata nel credito nei confronti di , la cui Parte_1
quota totalitaria e i cui beni aziendali venivano tuttavia sottoposti a sequestro ex art. 321 comma 2 cpp, finalizzato alla confisca facoltativa ex art 240 c.p., mentre i crediti ceduti erano sottoposti a sequestro ex art 321 comma 1 c.p.p., con conseguente nomina di un Amministratore Giudiziario.
Eccepiva l'irrilevanza ai fini del presente giudizio del provvedimento di sequestro emesso nell'ambito del procedimento penale n. 31288/2018 e della dedotta transazione, avente ad oggetto oneri relativi agli anni 2012-2015, mentre le fatture poste a fondamento del d.i. in questa sede opposto concernevano spese deliberate in data 22 febbraio 2018, quindi attenevano a oneri insoluti maturati successivamente rispetto al procedimento monitorio risalente al 2015. A fronte delle eccezioni di nullità delle delibere poste a fondamento dell'ingiunzione, eccepiva che Controparte_2
le opponenti avrebbero dovuto impugnare tali delibere, attenendo le censure da esse sollevate alla legittimità delle delibere e non alla fondatezza della pretesa azionata con l'ingiunzione di pagamento;
quanto alla illegittimità dei criteri adottati ai fini della ripartizione, eccepiva che tale ripartizione, con riferimento a ogni singola delibera in esame, era avvenuta nel rispetto dei millesimi di spettanza di in presenza di una regolare costituzione degli organi. Parte_1
Il Giudice, a scioglimento della riserva assunta all'udienza in data 30.1.2020, con ordinanza del
5.2.2020, rigettava l'eccezione di incompetenza territoriale e concedeva i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. rinviando la causa all'udienza del 18.06.2020.
Differita l'udienza al 22.10.2020, il Giudice assegnava termine di giorni 20 per il deposito di memorie sull'istanza di revoca o sospensione del d.i..
Con ordinanza del 23 dicembre 2020, il Giudice, disponeva CTU contabile per accertare i corretti rapporti di dare avere tra le parti, in particolare chiedendo di precisare quale fosse, in relazione alle delibere del 22.2.2018, 31.5.2018, 18.6.2018, 12.4.2018, l'entità degli oneri condominiali richiesti col d.i. opposto di pertinenza della per i beni della stessa siti nel Parte_1
e se la ripartizione delle spese risultasse corretta in Controparte_1
9 relazione ai millesimi di pertinenza dell'opponente e del piano di riparto;
infine, rigettava le istanze istruttorie proposte da Parte_2
Nelle more del giudizio, proponeva ricorso ex art 700 c.p.c. e, Parte_1
successivamente, ricorso ex art. 671 c.p.c., che venivano entrambi rigettati.
La causa, istruita con produzioni documentali, veniva posta in decisione.
Il Tribunale, con sentenza n. 166/23 in date 29.6.2022/18.10.2022, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, rigettava l'opposizione avverso il d.i. n. 11/2019 del 2.1.2019 (R.G.
55957/2018) emesso dal Tribunale di Milano e, per l'effetto, confermava lo stesso;
accertava e dichiarava in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Parte_2
tenuta a manlevare e tenere indenne dalle pretese di Parte_1 CP_1 [...]
e condannava la stessa al pagamento, a favore di , di Controparte_1 Parte_1 quanto quest'ultima risultava tenuta a pagare a favore di Controparte_1
condannava la parte opponente in solido con
[...] Parte_1 [...]
a rimborsare alla parte opposta le Parte_2 Controparte_1 spese di lite, che si liquidavano in € 15.000 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali;
dichiarava compensate le spese di lite tra la parte intervenuta e le altre parti Controparte_2
Avverso la sentenza proponeva appello deducendo 1) omessa pronuncia in Parte_1 ordine al difetto di legittimazione attiva del Condominio;
violazione dell'art. 2697 c.c. Violazione e falsa applicazione dell'art. 111 c.p.c.; 2) Violazione dell'art. 112 c.p.c. Omessa pronuncia sulla domanda di nullità concernente i profili di nullità diversi dall'unico preso in esame dalla sentenza;
omessa ed erronea valutazione delle risultanze della CTU;
violazione dell'art. 1421 c.c. 3)
Violazione e falsa applicazione dell'art. 2909 c.c., dell'art. 324 c.p.c. Erronea valutazione dei documenti. Omesso esame della CTU e dei documenti.
Si costituiva proponendo i medesimi motivi sottoposti da Parte_2
, ed aggiungendone un quarto, col quale lamentava violazione dell'art. 112 Parte_1
c.p.c., per omessa pronuncia sull'eccezione di inadempimento sollevata da nel Parte_2
rapporto con Parte_1
Si costituiva chiedendo respingere l'appello svolto da e Controparte_2 Parte_1
proponendo appello incidentale, col quale chiedeva devolverle gli importi del credito ceduto.
Non si costituiva in prima udienza il e veniva dichiarato Controparte_1
contumace; si costituiva con comparsa 20.11.2023, di talchè ne viene revocata la contumacia.
10 Alla prima udienza, tenutasi il 19.9.2023, al procedimento veniva riunito quello rubricato al n.
1011/23 RG, nel quale erano costituiti e Parte_1 Controparte_2 [...]
trattandosi di appello proposto da Controparte_1 Parte_2
avverso la medesima sentenza;
poi il consigliere istruttore fissava udienza del 6.2.2024 per la rimessione della causa in decisione;
le parti provvedevano a depositare nei termini previsti precisazione delle conclusioni, comparse conclusionali e note di replica;
la Corte tratteneva la causa in decisione.
Motivi della decisione
I primi tre motivi sono comuni ad entrambe le appellanti principali, e devono quindi essere trattati congiuntamente.
Il primo motivo, deducente omessa pronuncia in ordine al difetto di legittimazione attiva del violazione dell'art. 2697 c.c.; violazione e falsa applicazione dell'art. 111 c.p.c.; non è CP_1
fondato.
L'appellante prospetta la carenza di legittimazione attiva in capo al
[...]
in ragione dell'avvenuta cessione dei crediti oggetto di causa in favore Controparte_1
della Controparte_2
La questione non è stata sollevata nel rispetto delle preclusioni istruttorie del giudizio di primo grado.
Potrebbe anche essere valutata d'ufficio (Cass. Sez. Un., 16/2/2016, n. 2951, che ricorda come “La difesa con la quale il convenuto si limiti a dedurre, ed eventualmente argomentare che l'attore non è titolare del diritto azionato è una mera difesa. Non è un'eccezione.”), ma in concreto nel presente procedimento risulta ventilata in chiave dubitativa nell'atto di intervento di e mai Controparte_2
sviluppata, dunque indimostrata. Sul punto, amplius, trattando dell'appello incidentale di CP_2
[...]
Il secondo motivo, che lamenta violazione dell'art. 112 c.p.c., omessa pronuncia sulla domanda di nullità concernente i profili di nullità diversi dall'unico preso in esame dalla sentenza;
omessa ed erronea valutazione delle risultanze della CTU;
violazione dell'art. 1421 c.c., non è fondato.
L'opponente aveva dedotto la nullità delle delibere in virtù dell'incoerenza dei criteri di ripartizione degli oneri;
tale vizio costituisce causa di mera “annullabilità” (Cass. SS.UU. n.9389/21); il
Tribunale ha quindi osservato che, anche nell'ipotesi le delibere riportassero criteri di ripartizione non corretti, tale vizio avrebbe costituito ragione di mera annullabilità delle stesse, nel caso specifico non dedotta nelle forme e nei tempi di legge.
11 Deducono gli appellanti principali che sarebbe stata omessa la delibazione di altre cause di nullità, ma l'unica articolata dall'opponente era in effetti quella relativa la ripartizione degli oneri (pagg.
10/11 cit. in opp. . Parte_1
ne aveva prospettate altre (adozione delibere senza le necessarie maggioranze, Parte_2
inesistenza delle spese poste a base delle delibere, illiceità delle stesse).
Si deve allora ricordare che con sentenza n. 9839/2021 le SS.UU. della S.C. di Cassazione hanno stabilito che: “In tema di condominio negli edifici, sono affette da nullità, deducibile in ogni tempo da chiunque vi abbia interesse, le deliberazioni dell'assemblea dei condomini che mancano ab origine degli elementi costitutivi essenziali, quelle che hanno un oggetto impossibile in senso materiale o in senso giuridico – dando luogo, in questo secondo caso, ad un “difetto assoluto di attribuzioni” – e quelle che hanno un contenuto illecito, ossia contrario a “norme imperative” o all'“ordine pubblico” o al “buon costume”; al di fuori di tali ipotesi, le deliberazioni assembleari adottate in violazione di norme di legge o del regolamento condominiale sono semplicemente annullabili e l'azione di annullamento deve essere esercitata nei modi e nel termine di cui all'art.
1137 cod. civ.”.
Alcune delle questioni dedotte rientravano nell'ambito dell'annullabilità (adozione delibere senza le necessarie maggioranze, per avervi partecipato soggetti non legittimati); altre prospettano violazioni generiche (inesistenza delle spese, illiceità delle delibere).
L'unico punto sviluppato è quello attinente alla ripartizione delle spese, gli altri sono affermati apoditticamente: si parla infatti “fatture illegittime, se non illecite” (pag. 18 della comparsa di costituzione 10.1.2020), ma il riferimento non è a fatture azionate nel presente procedimento, ma a contenziosi precedenti;
analogamente riferito a contenziosi precedenti il profilo relativo ai pannelli solari;
si invoca poi la transazione, su cui infra.
Conformemente, ammettendo CTU, nel quesito era stato chiesto solo “se la ripartizione delle spese risulti corretta in relazione ai millesimi di pertinenza dell'opponente e del piano di riparto”, e nessuna delle parti ha chiesto estensioni dell'ambito di indagine.
Il terzo motivo, che lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 2909 c.c., dell'art. 324 c.p.c., per erronea valutazione dei documenti, ed omesso esame della CTU e dei documenti, non è fondato.
L'assunto dell'appellante, secondo cui i crediti azionati con il ricorso per decreto ingiuntivo di cui è causa sarebbero stati oggetto di transazione è infondato, considerato che i crediti azionati con il decreto ingiuntivo conseguono a delibere assunte nel 2018 e, quindi, successivamente agli atti di transazione invocati, invero riferiti ad oneri condominiali inerenti agli anni 2012-2015. Né tragga in inganno che alcune delle spese indicate erano state deliberate prima del 2015, perché si trattava di
12 opere manutentive che richiedevano tempo per la loro esecuzione, e venivano conseguentemente eseguite, e dunque fatturate, dopo tale data.
L'appellante deduce che la transazione avrebbe coperto “ogni pretesa presente e futura”, ma la controversia transatta verteva sul pagamento delle spese di condominio sino al 2015, per cui il riferimento non avrebbe potuto che essere a pretesa futura, ma pur sempre originata nel periodo indicato.
Era comunque la stessa che, nel costituirsi (pag. 16 comparsa Parte_2
10.1.2020), ricordava che la transazione invocata “prevede che fino alla data del dicembre 2015 non Orga O possano essere richieste più somme di denaro né alla ) né alla Parte_2
Par (i.e. )”. Parte_1
propone inoltre quarto motivo, deducente violazione dell'art. 112 Parte_2
c.p.c., per omessa pronuncia sull'eccezione di inadempimento, che non è fondato.
onde contrastare la domanda di manleva formulata nei suoi Parte_2
riguardi, aveva sollevato eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., per aver Parte_1
“colpevolmente tralasciato –essendo l'unico soggetto legittimato– di partecipare alle
[...] assemblee condominiali e di impugnare le relative delibere”.
Si deve sul punto osservare che per fondare giudizio di responsabilità individuando condotta alternativa consistente nell'impugnazione giudiziale, non è sufficiente prospettare che, nel caso in esame, avrebbe omesso di impugnare le delibere assembleari, ma occorre Parte_1 dimostrare che l'eventuale impugnazione avrebbe avuto ragionevole probabilità di accoglimento, e che tale ultimo profilo è stato del tutto tralasciato nelle domande di Parte_2
[...]
In casi concettualmente analoghi di prospettata responsabilità contrattuale, nel caso fosse contestato inadempimento agli obblighi conseguenti a contratto, che avrebbero imposto l'esperimento di iniziative processuali, viene costantemente affermato ai fini dell'accertamento di un danno risarcibile derivante dall'inadempimento agli obblighi di diligenza, che avrebbero imposto l'esercizio di azioni giudiziali, deve essere effettuata una valutazione prognostica sull'esito che avrebbe potuto avere l'azione omessa, da svolgersi sulla base della prevedibile strategia difensiva, e della possibilità di ottenere un risultato favorevole (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 2109 del 19/1/2024,
Rv. 669831, e prec. ivi indicate).
13 L'appello incidentale proposto dalla che lamenta che il Tribunale avrebbe errato nel Controparte_2
non accertare la titolarità dei crediti in oggetto in capo alla stessa appellante incidentale, non è fondato. proponeva intervento adesivo, ed in relazione al quale dichiarava di non essere Controparte_2
tenuto a pagare C.U., rispetto alla posizione del con atto 20.1.2020, prospettandosi CP_1 cessionario del credito [per quanto dubitativamente: “risulterebbe essere il soggetto (avente causa dal , attualmente titolare del credito nei Controparte_1 confronti di;
“risulterebbe essere cessionaria del credito”; così pag. 1 e 4 dell'atto di Parte_1
intervento]; esponendo che le quote ed i beni della erano stati sottoposti a sequestro Controparte_2 preventivo nell'ambito di procedimento penale;
che dunque le richieste di non avrebbero Parte_1 potuto essere sottoposte al giudice civile, ma all'A.G. penale;
chiedeva quindi “Voglia l'Ecc.mo
Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria, contrariis reiectis, per i motivi sopra esposti, dichiarare ammissibile l'intervento nel presente giudizio, accogliendo le conclusioni già rassegnate dal in persona del gestore da intendersi qui integralmente trascritte, e CP_1 Controparte_2
inoltre accertando la titolarità in capo a del credito per cui è causa, con condanna di Controparte_2 al pagamento del suddetto importo in favore di . Parte_1 CP_2
Si tratta di intervento espressamente qualificato adesivo, che non richiama, se non genericamente, atti di cessione, né li produce;
verranno prodotti, in copia, solo con la memoria ex art. 183 c. 6 n. 2
c.p.c..
Si consideri, inoltre, che la questione relativa la titolarità del credito non è stata comunque sviluppata in alcuno degli atti articolati da restandosi quindi fermi alla iniziale Controparte_2
prospettazione del tutto dubitativa.
Ed invero l'attuale amministrazione di nulla sa in ordine alla cessione, se non che le Controparte_2
risulta da atti ai quali non ha partecipato, di talchè, e del tutto ragionevolmente, dato il contesto emergente dalle indagini penali sulle pregresse gestioni, ella stessa ne parla in termini ipotetici di particolare prudenza.
La vicenda è infatti di particolare tortuosità: secondo le prospettazioni, in data 30 aprile 2014
e il Condominio cedevano pro solvendo a Controparte_3 Parte_4
i crediti, presenti e futuri fino alla data del 31 dicembre 2019, da essi rispettivamente
[...]
vantati nei confronti degli affittuari o conduttori, in virtù di contratti di affitto di ramo d'azienda o di locazione commerciale (per quanto concerne e nei Controparte_3
confronti dei proprietari condòmini (per quanto concerne il Condominio); questa prima cessione non riguarda alcuno dei crediti qui in discussione;
in data 28 gennaio 2015 Controparte_3
e il Condominio, con il consenso di , cedevano pro solvendo
[...] Parte_4 Parte_4
14 i crediti, presenti e futuri, a in data 27 luglio 2016 Parte_5 [...]
a sua volta cedeva i suddetti crediti a queste due Parte_5 Controparte_2
ultime cessioni riguardavano anche crediti di origine Parte_2
Ancora, mandato di gestione a e relativi allegati sono stati prodotti in copie Controparte_2
fotostatiche, la cui conformità agli originali è espressamente disconosciuta (pag. 13 comparsa di costituzione RCI 10.1.2020); non ha prodotti gli originali. Controparte_2
L'art. 2719 c.c., rubricato “copie fotografiche di scritture”, prevede che “le copie fotografiche di scritture hanno la stessa efficacia delle autentiche, se la loro conformità con l'originale … non è espressamente disconosciuta”. Identica disposizione reca l'art. 2712 c.c. per le riproduzioni meccaniche.
L'espresso disconoscimento della conformità all'originale comporta l'inefficacia sul piano della prova (Cass. 5725/1995).
Si deve quindi concludere nel senso che è intervenuta adesivamente rispetto alla Controparte_2
posizione del , ed in tal veste si è tenuto conto delle sue argomentazioni, ma la domanda CP_1
di accertamento della titolarità in capo a sé del credito non è mai stata sviluppata, neppure in questa sede di appello, dove non spende una parola sulla cessione, e comunque sarebbe fondata su documenti privi di efficacia probatoria.
Che dunque, trattandosi in sostanza di prospettazione apodittica, correttamente il Tribunale non ne ha tenuto conto;
che, a volerla esaminare, sarebbe comunque indimostrata.
S'impongono quindi la reiezione delle impugnazioni e la conferma della sentenza appellata.
Le spese seguono la soccombenza, in capo agli appellanti principali ed incidentale, e vengono liquidate in dispositivo conformità ai parametri indicati in DM 55/14, secondo lo scaglione azionato, nei valori medi, con riduzione del 50% per la sola fase di trattazione, attesa l'esiguità dell'attività ivi svolta.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti,
- respinge gli appelli principali e quello incidentale, e per l'effetto conferma la sentenza resa tra le parti dal Tribunale di Milano n. 166/23 in date 29.6.2022/18.10.2022;
- condanna gli appellanti principali e ed Parte_1 Parte_2
incidentale in solido tra loro, ed in parti uguali nei rapporti interni, al pagamento in Controparte_2
15 favore di delle spese processuali del grado, che liquida Controparte_1 per compensi defensionali in € 29.033,00, oltre spese generali 15%, IVA e cpa.
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti principali ed incidentale dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c. 1 quater, comma inserito dall'art. 1 c. 17 L. n. 228/2012.
Così deciso in Milano, 6/2/2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
Antonio Corte Maria Grazia Federici
16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE III CIVILE
composta dai magistrati
Dott. M. Grazia Federici Presidente
Dott. Antonio Corte Consigliere rel.
Dott. Maura Barberis Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause riunite, iscritte al numero di ruolo sopra riportato ed al n. 1011/2023 RG, promosse in grado d'Appello con atti di citazione notificati a partire dal 3.4.2023 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Catavello Parte_1 P.IVA_1
Giancarlo, con elezione di domicilio in Largo Donegani 2, 20121 Milano, presso e nello studio del difensore;
C.F. ) con il patrocinio degli avv. Izzo Parte_2 P.IVA_2
Raffaele, Bonatti Stefano ( ), Cilia Linda ( ), Vinci C.F._1 C.F._2
Orlando ( ), con elezione di domicilio in Lungotevere Marzio, 3 00186 C.F._3
Roma, presso e nello studio dell'avv. Izzo Raffaele;
appellanti
CONTRO
(C.F. con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_3 dell'avv. Cannizzaro Valerio, con elezione di domicilio in Via Novenio Bucchi, 7 00195 Roma, presso e nello studio del difensore;
appellato
C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Curcio Carmelo, con elezione di Controparte_2 P.IVA_4
domicilio in Via Oslavia, 28 int. 3, 00195 Roma, presso e nello studio del difensore;
1 appellata ed appellante incidentale
OGGETTO: Leasing
CONCLUSIONI per Parte_1
con riferimento al giudizio R.G. 944/2023:
Piaccia all' Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in totale riforma della sentenza, da ritenersi nulla e infondata, n. 166/2023, datata
29.6.2022/18.10.2022, comunicata l'11.01.2023 e non ancora notificata, così giudicare: in via preliminare: dichiarare l'inammissibilità dell'intervento in causa di per i motivi indicati in atti;
Controparte_2
nel merito, in via principale: accertare e dichiarare, la nullità delle delibere assunte dal Controparte_1
in data 22.02.2018, 31.05.2018, 18.06.2018 e della nota condominiale n. 19/2018 del
[...]
12.04.2018, per i motivi indicati in atti;
nel merito, sempre in via principale: revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 11/2019 (R.G. 55957/2018), emesso dal Tribunale di
Milano in data 05.12.2018, notificato ad il 24.01.2019 e, comunque, Parte_1
rigettare tutte le domande proposte da e da Controparte_1 CP_2
nei confronti di per i motivi indicati in atti e, per l'effetto,
[...] Parte_1
condannare il alla restituzione a favore di Controparte_1 Parte_1
di tutte le somme da quest'ultimo versate in esecuzione della sentenza di primo grado.
[...]
nel merito, in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui fosse confermato il decreto ingiuntivo opposto o, comunque, accertato il diritto di credito di Controparte_3
nella misura azionata in via monitoria o nella diversa misura accertata nel corso del
[...]
giudizio, accertare e dichiarare in persona del suo legale Parte_2
rappresentante pro tempore, tenuta a manlevare e tenere indenne dalle Parte_1
pretese di e condannarla al CP_1 Controparte_3
pagamento – per qualsiasi titolo, ragione e/o causa – a favore di di quanto Parte_1 quest'ultima dovesse risultare tenuta a pagare a favore di
[...]
disponendo in ogni caso la restituzione a Controparte_3 Parte_1
delle somme eccedenti già versate. in via istruttoria: con ogni più ampia riserva;
2 in ogni caso: con vittoria di spese e compensi di entrambi i giudizi.
Con riserva di far valere – anche in separata sede – ogni ragione di credito traente origine dal contratto per cui è causa.
Con ogni più ampia riserva. con riferimento al giudizio R.G. 1011/2023:
Piaccia all' Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previa eventuale riunione delle due impugnazioni iscritte ai nn. di R.G. 944/2023 e 1011/2023, in totale riforma della sentenza (ad eccezione del capo relativo all'accoglimento della domanda di manleva formulata da , da ritenersi nulla e infondata, n. 166/2023 del Parte_1
Tribunale di Milano, datata 29.6.2022/18.10.2022, comunicata l'11.01.2023 e non notificata, così giudicare: in via preliminare: dichiarare l'inammissibilità dell'intervento in causa di per i motivi indicati in atti;
Controparte_2
nel merito, in via principale: accertare e dichiarare, la nullità delle delibere assunte dal Controparte_1
in data 22.02.2018, 31.05.2018, 18.06.2018 e della nota condominiale n. 19/2018 del
[...]
12.04.2018, per i motivi indicati in atti;
nel merito, sempre in via principale: revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 11/2019 (R.G. 55957/2018), emesso dal Tribunale di
Milano in data 05.12.2018, notificato ad il 24.01.2019 e, comunque, Parte_1
rigettare tutte le domande proposte da e da Controparte_1 CP_2 nei confronti di per i motivi indicati in atti e, per l'effetto,
[...] Parte_1
condannare il alla restituzione a favore di Controparte_1 Parte_1
di tutte le somme da quest'ultimo versate in esecuzione della sentenza di primo grado;
[...]
nel merito, in via subordinata: nella denegata ipotesi in cui venisse confermato il decreto ingiuntivo opposto o, comunque, accertato il diritto di credito del Controparte_3
nella misura azionata in via monitoria o nella diversa misura accertata nel corso del giudizio, rigettare l'appello di con riferimento al capo della sentenza Parte_2 relativo all'accoglimento della domanda di manleva formulata da e, Parte_1
comunque, accertare e dichiarare in persona del suo legale Parte_2
rappresentante pro tempore, tenuta a manlevare e tenere indenne dalle Parte_1
pretese di e condannarla al Controparte_3
3 pagamento – per qualsiasi titolo, ragione e/o causa – a favore di di quanto Parte_1 quest'ultima dovesse risultare tenuta a pagare a favore di
[...]
disponendo in ogni caso la restituzione a Controparte_3 Parte_1
delle somme eccedenti già versate. in via istruttoria: con ogni più ampia riserva;
in ogni caso: con vittoria di spese e compensi di entrambi i giudizi.
Con riserva di far valere – anche in separata sede – ogni ragione di credito traente origine dal contratto per cui è causa.
Con ogni più ampia riserva.
Non si accetta il contraddittorio su nuove domande, eccezioni e conclusioni.
Per Controparte_1
Con riferimento all'appello proposto da (RG.944/2023): Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis:
-rigettare l'avverso atto d'appello in quanto infondato, in fatto ed in diritto, sulla base delle motivazioni esposte e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza di primo grado;
-rigettare l'appello incidentale spiegato dalla in quanto inammissibile ed infondato, Controparte_2
sulla base delle motivazioni esposte;
-con vittoria di spese e compensi di causa”.
Con riferimento all'appello proposto da (RG.1011/2023): Parte_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis:
-rigettare l'avverso atto d'appello in quanto infondato, in fatto ed in diritto, sulla base delle oggettive motivazioni esposte e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza di primo grado;
-rigettare l'appello incidentale spiegato dalla in quanto inammissibile ed infondato, Controparte_2
sulla base delle oggettive motivazioni esposte;
-con vittoria di spese e compensi di causa”.
Per Controparte_2
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, previa ogni più utile declaratoria, contrariis reiectis, per i motivi sopra esposti:
4 - rigettare integralmente l'appello di in quanto infondato in fatto e in diritto, confermando Parte_1 quindi (tranne che per le parti relative all'appello incidentale proposto dalla stessa la CP_2
Sentenza Impugnata;
- rigettare integralmente l'appello di in quanto infondato in fatto e in diritto, Parte_2 confermando quindi (tranne che per le parti relative all'appello incidentale proposto dalla stessa CP_2
la Sentenza Impugnata;
[...]
- accogliere l'appello incidentale di e quindi, in parziale riforma della Sentenza CP_2
Impugnata, accogliere le conclusioni rassegnate da in primo grado: CP_2
«Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria, contrariis reiectis, per i motivi esposti nell'atto di intervento e negli altri atti e verbali di causa (inclusi quelli del procedimento cautelare in corso di causa ex art. 700 c.p.c. R.G. 10605-1/2019 e del procedimento cautelare in corso di causa ex art. 671 c.p.c. R.G. 10605-2/2019),
- dichiarare ammissibile l'intervento di nel presente giudizio, Controparte_2
- accogliere le conclusioni già rassegnate dal in persona del gestore CP_1 Controparte_2
nella comparsa di costituzione e risposta del 10 giugno 2019 da intendersi qui integralmente trascritte (senza la conclusione preliminare, non più attuale, e quindi: rigettare l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da e ogni altra domanda da quest'ultima Parte_1
proposta),
- rigettare altresì le domande proposte dal terzo Parte_2
- inoltre accertare e dichiarare la titolarità in capo a del credito per cui è causa e, Controparte_2 per l'effetto, accertare e dichiarare (atteso che nelle more tale somma è stata incassata, all'esito di pignoramento, dal e poi trasferita, giusta autorizzazione del G.I.P. presso il Trib. CP_1
Roma, a il diritto di a trattenere tali importi (ovvero, nella denegata Controparte_2 Controparte_2
ipotesi in cui nelle more tali somme dovessero trovarsi nella disponibilità non di Controparte_2
bensì di una fra il o Controparte_1 Parte_1
condannarla al pagamento del suddetto importo in favore di Parte_2
; CP_2
- con vittoria di spese e competenze di lite, oltre rimborso spese forfettario, oneri e accessori di legge (sia del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, sia del subprocedimento cautelare ex artt. 649 e 669-bis c.p.c. promosso da il 21 ottobre 2020, sia del Parte_2
procedimento cautelare in corso di causa ex art. 700 c.p.c. R.G. 10605-1/2019, sia del procedimento cautelare in corso di causa ex art. 671 c.p.c. R.G. 10605-2/2019)»;
5 - con vittoria di spese (anche in virtù dell'appello incidentale) del doppio grado di giudizio (inclusi, come detto sopra, i due subprocedimenti cautelari in corso di causa svoltisi), oltre rimborso forfettario spese generali e oneri e accessori di legge.
Per Parte_2
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adìta, contraris reiectiis, comprese le richieste istruttorie articolate da riformare integralmente la sentenza n. 166/2023 del Tribunale Controparte_2
Ordinario di Milano, Tredicesima Sezione Civile, emessa nel procedimento civile contraddistinto da
R.G. n. 10605/2019, pubblicata l'11/01/2023, non notificata, e per l'effetto: in via preliminare
- accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva del Controparte_1
per aver proposto il ricorso monitorio pur non essendo il titolare dell'asserito credito,
[...]
l'inammissibilità dell'intervento spiegato nel giudizio di primo grado dalla e per Controparte_2
l'effetto rigettare l'appello incidentale da questa proposto, e l'inidoneità dello stesso a sanare con efficacia retroattiva la carenza di legittimazione attiva del Controparte_1
con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto ed accertamento
[...] dell'infondatezza della pretesa creditoria vantata dal e/o dalla e condanna del CP_1 CP_2
alla restituzione in favore di Controparte_4 dell'intero importo da questa già versato per effetto della provvisoria Parte_1
esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto;
in via principale,
- accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia delle delibere condominiali su cui si fonda il decreto ingiuntivo opposto, ossia della delibera del 22.02.2018, del 31.05.2018 e del 18.06.2018, nonché della nota condominiale n. 19/2018 del 12.04.2018 e conseguentemente revocare il decreto ingiuntivo opposto, accertare l'infondatezza della pretesa creditoria vantata dal CP_3 dalla e, per l'effetto, rigettare l'appello incidentale da questa proposto, e condannare il CP_2
e/o la alla restituzione in favore di Controparte_1 CP_2 [...] dell'intero importo da quest'ultima già versato per effetto della provvisoria Parte_1
esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, e, in ogni caso, rigettare tutte le domande formulate sia dal che della Controparte_1 Controparte_2
in via subordinata,
- accertare e dichiarare in conformità al giudicato rappresentato dalla sentenza resa dal Tribunale di
Tivoli n. 1539/2021 che la pretesa creditoria del è almeno in parte estinta e CP_1
conseguentemente revocare il decreto ingiuntivo opposto e accertare almeno in parte l'infondatezza
6 CP_ della pretesa creditoria del e/o con Controparte_1 CP_2 conseguente rigetto dell'appello incidentale da questa proposto, condannando il Condominio e/o la alla restituzione in favore di dell'intero importo o di parte dello CP_2 Parte_1
stesso da questa già versato per effetto della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto;
in ogni caso
- in accoglimento dell'eccezione di inadempimento sollevata da in Parte_2 ragione di quanto dedotto nel paragrafo 4 dell'atto di appello, rigettare la domanda di manleva formulata da . Parte_1
Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto ingiuntivo n. 11/2019 del 2.1.2019 (R.G. 55957/2018), il Tribunale di Milano ingiungeva a di pagare al la Parte_1 Controparte_1 somma di € 1.003.389,78, gli interessi come da domanda, le spese della procedura di ingiunzione, liquidate in € 6.000,00 per compensi, in € 870,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, i.v.a. e c.p.a. ed oltre alle successive occorrende, per il mancato pagamento degli oneri condominiali relativi all'immobile sito in Comune di Capena, località Scarsicaro, via Tiberina snc, riportato al
Catasto dei Fabbricati del Comune di Capena al foglio 26, particella 22, subalterno 505, categoria
D/8, rendita euro 33,638, concesso in leasing da a Parte_1 [...] con contratto di locazione finanziaria n. IF dell'11.05.2012. Parte_2 P.IVA_5
Con atto di citazione proponeva opposizione avverso il predetto decreto Parte_1
ingiuntivo e chiedeva in rito di autorizzare la chiamata del terzo Parte_2 per essere manlevata dal pagamento degli oneri condominiali relativi all'immobile, essendo questi dovuti da quest'ultima in qualità di utilizzatrice dell'immobile stesso;
in via preliminare chiedeva di sospendere la provvisoria esecuzione del d.i. opposto e in via principale di accertare e dichiarare la nullità delle delibere assunte dal in data 22.2.2018, Controparte_1
31.5.2018, 18.6.2018 e della nota condominiale n.19/2018 del 12.4.2018 con cui erano stati ripartiti gli oneri condominiali e, per l'effetto, revocare il d.i. opposto.
A fondamento della domanda, deduceva l'insussistenza del credito vantato dal
[...]
poiché gli oneri condominiali maturati fino al 2015, ricompresi Controparte_1 nell'ingiunzione, erano già stati oggetto di un precedente ricorso per d.i. e successivamente definiti nell'ambito di un accordo transattivo intervenuto tra le parti. Contestava, poi, la quantificazione della misura degli importi ingiunti e eccepiva la nullità delle delibere con cui erano stati ripartiti gli
7 oneri, atteso che la ripartizione sarebbe stata deliberata con criteri mai enunciati e non corrispondenti ai millesimi di proprietà.
Si costituiva il che si opponeva alla chiamata del terzo Controparte_1
e chiedeva il rigetto della richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione del d.i. opposto;
nel merito, chiedeva di rigettare la domanda di accertamento della nullità delle delibere assembleari e l'opposizione, deducendo che l'accordo transattivo riguardava crediti antecedenti al 2015, esclusi pertanto dal d.i. in questa sede opposto, che invece concerneva delibere successive, risalenti al
2018. Riteneva inoltre di non dover fornire in alcun modo la prova della validità e della efficacia delle delibere, essendo queste insite nelle delibere stesse, potendo queste semmai essere impugnate dalla parte interessata e risultando comunque tutti gli importi addebitati rispettosi dei criteri di ripartizione basati sui millesimi di proprietà.
Con atto di precetto notificato il 24.01.2019, il Controparte_1
intimava ad il pagamento della somma di euro 1.014.196,47 e, con ordinanza Parte_1
di assegnazione delle somme, emessa in data 16.07.2019, il Tribunale di Milano assegnava in pagamento al creditore l'importo depositato sul libretto Controparte_1
n. 0481679 pari ad € 1.014.196,47.
Il Giudice, a seguito della riserva assunta alla prima udienza, ritenuto che l'istanza di sospensione non potesse essere accolta, atteso che l'opposizione non era fondata su prova scritta, con ordinanza dell'11.9.2019, confermava la competenza territoriale del tribunale adito, autorizzava la chiamata in causa di e rinviava la causa all'udienza del 30.01.2020, Parte_2
assegnando i termini di legge per la citazione della terza chiamata, rigettando la istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto.
Si costituiva nel procedimento di opposizione a chiedendo la Controparte_5
revoca del d. i. per incompetenza del Giudice adito, essendo competente il Tribunale di Tivoli e per l'illegittimità delle pretese creditorie vantate per mezzo di delibere nulle e inefficaci, chiedendo in via subordinata di accertare che nulla fosse dovuto da né nei confronti del Parte_2
Condominio, né nei confronti di . Disconosceva tutti i documenti prodotti dal Parte_1
Condominio e, in relazione a ciascuna fattura, contestava rispettivamente il fatto che gli importi fossero riferiti ad annualità coperte da transazione (fatt. n.100173/2018) o che si trattasse di delibere senza alcuna previsione di spesa (fatt.100113/2018); in generale, eccepiva che tutte le delibere erano nulle, per essere state adottate secondo dei criteri di ripartizione diversi dai millesimi di proprietà e perché adottate con artata costruzione della maggioranza in realtà inesistente, atteso che partecipava in qualità di rappresentante del Condominio un soggetto che non avrebbe potuto farlo, in sostituzione dell'unico soggetto legittimato che sarebbe stato il curatore del fallimento con
8 apposita autorizzazione, e che partecipava in qualità di direttore e gestore del Condominio un soggetto dichiarato fallito, pur non avendone la legittimazione. In ogni caso, Parte_2
deduceva di aver interamente corrisposto tutti gli oneri condominiali e di gestione e di non essere debitrice di alcuna somma.
Con atto di intervento adesivo del 20.1.2020, si costituiva anche per chiedere la Controparte_2
condanna di al pagamento, in suo favore, di quanto dovuto, con conferma del d.i. Parte_1
opposto, deducendo che, a seguito del provvedimento di sequestro preventivo disposto dal GIP del
Tribunale di Roma, essa era subentrata nel credito nei confronti di , la cui Parte_1
quota totalitaria e i cui beni aziendali venivano tuttavia sottoposti a sequestro ex art. 321 comma 2 cpp, finalizzato alla confisca facoltativa ex art 240 c.p., mentre i crediti ceduti erano sottoposti a sequestro ex art 321 comma 1 c.p.p., con conseguente nomina di un Amministratore Giudiziario.
Eccepiva l'irrilevanza ai fini del presente giudizio del provvedimento di sequestro emesso nell'ambito del procedimento penale n. 31288/2018 e della dedotta transazione, avente ad oggetto oneri relativi agli anni 2012-2015, mentre le fatture poste a fondamento del d.i. in questa sede opposto concernevano spese deliberate in data 22 febbraio 2018, quindi attenevano a oneri insoluti maturati successivamente rispetto al procedimento monitorio risalente al 2015. A fronte delle eccezioni di nullità delle delibere poste a fondamento dell'ingiunzione, eccepiva che Controparte_2
le opponenti avrebbero dovuto impugnare tali delibere, attenendo le censure da esse sollevate alla legittimità delle delibere e non alla fondatezza della pretesa azionata con l'ingiunzione di pagamento;
quanto alla illegittimità dei criteri adottati ai fini della ripartizione, eccepiva che tale ripartizione, con riferimento a ogni singola delibera in esame, era avvenuta nel rispetto dei millesimi di spettanza di in presenza di una regolare costituzione degli organi. Parte_1
Il Giudice, a scioglimento della riserva assunta all'udienza in data 30.1.2020, con ordinanza del
5.2.2020, rigettava l'eccezione di incompetenza territoriale e concedeva i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. rinviando la causa all'udienza del 18.06.2020.
Differita l'udienza al 22.10.2020, il Giudice assegnava termine di giorni 20 per il deposito di memorie sull'istanza di revoca o sospensione del d.i..
Con ordinanza del 23 dicembre 2020, il Giudice, disponeva CTU contabile per accertare i corretti rapporti di dare avere tra le parti, in particolare chiedendo di precisare quale fosse, in relazione alle delibere del 22.2.2018, 31.5.2018, 18.6.2018, 12.4.2018, l'entità degli oneri condominiali richiesti col d.i. opposto di pertinenza della per i beni della stessa siti nel Parte_1
e se la ripartizione delle spese risultasse corretta in Controparte_1
9 relazione ai millesimi di pertinenza dell'opponente e del piano di riparto;
infine, rigettava le istanze istruttorie proposte da Parte_2
Nelle more del giudizio, proponeva ricorso ex art 700 c.p.c. e, Parte_1
successivamente, ricorso ex art. 671 c.p.c., che venivano entrambi rigettati.
La causa, istruita con produzioni documentali, veniva posta in decisione.
Il Tribunale, con sentenza n. 166/23 in date 29.6.2022/18.10.2022, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, rigettava l'opposizione avverso il d.i. n. 11/2019 del 2.1.2019 (R.G.
55957/2018) emesso dal Tribunale di Milano e, per l'effetto, confermava lo stesso;
accertava e dichiarava in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Parte_2
tenuta a manlevare e tenere indenne dalle pretese di Parte_1 CP_1 [...]
e condannava la stessa al pagamento, a favore di , di Controparte_1 Parte_1 quanto quest'ultima risultava tenuta a pagare a favore di Controparte_1
condannava la parte opponente in solido con
[...] Parte_1 [...]
a rimborsare alla parte opposta le Parte_2 Controparte_1 spese di lite, che si liquidavano in € 15.000 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali;
dichiarava compensate le spese di lite tra la parte intervenuta e le altre parti Controparte_2
Avverso la sentenza proponeva appello deducendo 1) omessa pronuncia in Parte_1 ordine al difetto di legittimazione attiva del Condominio;
violazione dell'art. 2697 c.c. Violazione e falsa applicazione dell'art. 111 c.p.c.; 2) Violazione dell'art. 112 c.p.c. Omessa pronuncia sulla domanda di nullità concernente i profili di nullità diversi dall'unico preso in esame dalla sentenza;
omessa ed erronea valutazione delle risultanze della CTU;
violazione dell'art. 1421 c.c. 3)
Violazione e falsa applicazione dell'art. 2909 c.c., dell'art. 324 c.p.c. Erronea valutazione dei documenti. Omesso esame della CTU e dei documenti.
Si costituiva proponendo i medesimi motivi sottoposti da Parte_2
, ed aggiungendone un quarto, col quale lamentava violazione dell'art. 112 Parte_1
c.p.c., per omessa pronuncia sull'eccezione di inadempimento sollevata da nel Parte_2
rapporto con Parte_1
Si costituiva chiedendo respingere l'appello svolto da e Controparte_2 Parte_1
proponendo appello incidentale, col quale chiedeva devolverle gli importi del credito ceduto.
Non si costituiva in prima udienza il e veniva dichiarato Controparte_1
contumace; si costituiva con comparsa 20.11.2023, di talchè ne viene revocata la contumacia.
10 Alla prima udienza, tenutasi il 19.9.2023, al procedimento veniva riunito quello rubricato al n.
1011/23 RG, nel quale erano costituiti e Parte_1 Controparte_2 [...]
trattandosi di appello proposto da Controparte_1 Parte_2
avverso la medesima sentenza;
poi il consigliere istruttore fissava udienza del 6.2.2024 per la rimessione della causa in decisione;
le parti provvedevano a depositare nei termini previsti precisazione delle conclusioni, comparse conclusionali e note di replica;
la Corte tratteneva la causa in decisione.
Motivi della decisione
I primi tre motivi sono comuni ad entrambe le appellanti principali, e devono quindi essere trattati congiuntamente.
Il primo motivo, deducente omessa pronuncia in ordine al difetto di legittimazione attiva del violazione dell'art. 2697 c.c.; violazione e falsa applicazione dell'art. 111 c.p.c.; non è CP_1
fondato.
L'appellante prospetta la carenza di legittimazione attiva in capo al
[...]
in ragione dell'avvenuta cessione dei crediti oggetto di causa in favore Controparte_1
della Controparte_2
La questione non è stata sollevata nel rispetto delle preclusioni istruttorie del giudizio di primo grado.
Potrebbe anche essere valutata d'ufficio (Cass. Sez. Un., 16/2/2016, n. 2951, che ricorda come “La difesa con la quale il convenuto si limiti a dedurre, ed eventualmente argomentare che l'attore non è titolare del diritto azionato è una mera difesa. Non è un'eccezione.”), ma in concreto nel presente procedimento risulta ventilata in chiave dubitativa nell'atto di intervento di e mai Controparte_2
sviluppata, dunque indimostrata. Sul punto, amplius, trattando dell'appello incidentale di CP_2
[...]
Il secondo motivo, che lamenta violazione dell'art. 112 c.p.c., omessa pronuncia sulla domanda di nullità concernente i profili di nullità diversi dall'unico preso in esame dalla sentenza;
omessa ed erronea valutazione delle risultanze della CTU;
violazione dell'art. 1421 c.c., non è fondato.
L'opponente aveva dedotto la nullità delle delibere in virtù dell'incoerenza dei criteri di ripartizione degli oneri;
tale vizio costituisce causa di mera “annullabilità” (Cass. SS.UU. n.9389/21); il
Tribunale ha quindi osservato che, anche nell'ipotesi le delibere riportassero criteri di ripartizione non corretti, tale vizio avrebbe costituito ragione di mera annullabilità delle stesse, nel caso specifico non dedotta nelle forme e nei tempi di legge.
11 Deducono gli appellanti principali che sarebbe stata omessa la delibazione di altre cause di nullità, ma l'unica articolata dall'opponente era in effetti quella relativa la ripartizione degli oneri (pagg.
10/11 cit. in opp. . Parte_1
ne aveva prospettate altre (adozione delibere senza le necessarie maggioranze, Parte_2
inesistenza delle spese poste a base delle delibere, illiceità delle stesse).
Si deve allora ricordare che con sentenza n. 9839/2021 le SS.UU. della S.C. di Cassazione hanno stabilito che: “In tema di condominio negli edifici, sono affette da nullità, deducibile in ogni tempo da chiunque vi abbia interesse, le deliberazioni dell'assemblea dei condomini che mancano ab origine degli elementi costitutivi essenziali, quelle che hanno un oggetto impossibile in senso materiale o in senso giuridico – dando luogo, in questo secondo caso, ad un “difetto assoluto di attribuzioni” – e quelle che hanno un contenuto illecito, ossia contrario a “norme imperative” o all'“ordine pubblico” o al “buon costume”; al di fuori di tali ipotesi, le deliberazioni assembleari adottate in violazione di norme di legge o del regolamento condominiale sono semplicemente annullabili e l'azione di annullamento deve essere esercitata nei modi e nel termine di cui all'art.
1137 cod. civ.”.
Alcune delle questioni dedotte rientravano nell'ambito dell'annullabilità (adozione delibere senza le necessarie maggioranze, per avervi partecipato soggetti non legittimati); altre prospettano violazioni generiche (inesistenza delle spese, illiceità delle delibere).
L'unico punto sviluppato è quello attinente alla ripartizione delle spese, gli altri sono affermati apoditticamente: si parla infatti “fatture illegittime, se non illecite” (pag. 18 della comparsa di costituzione 10.1.2020), ma il riferimento non è a fatture azionate nel presente procedimento, ma a contenziosi precedenti;
analogamente riferito a contenziosi precedenti il profilo relativo ai pannelli solari;
si invoca poi la transazione, su cui infra.
Conformemente, ammettendo CTU, nel quesito era stato chiesto solo “se la ripartizione delle spese risulti corretta in relazione ai millesimi di pertinenza dell'opponente e del piano di riparto”, e nessuna delle parti ha chiesto estensioni dell'ambito di indagine.
Il terzo motivo, che lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 2909 c.c., dell'art. 324 c.p.c., per erronea valutazione dei documenti, ed omesso esame della CTU e dei documenti, non è fondato.
L'assunto dell'appellante, secondo cui i crediti azionati con il ricorso per decreto ingiuntivo di cui è causa sarebbero stati oggetto di transazione è infondato, considerato che i crediti azionati con il decreto ingiuntivo conseguono a delibere assunte nel 2018 e, quindi, successivamente agli atti di transazione invocati, invero riferiti ad oneri condominiali inerenti agli anni 2012-2015. Né tragga in inganno che alcune delle spese indicate erano state deliberate prima del 2015, perché si trattava di
12 opere manutentive che richiedevano tempo per la loro esecuzione, e venivano conseguentemente eseguite, e dunque fatturate, dopo tale data.
L'appellante deduce che la transazione avrebbe coperto “ogni pretesa presente e futura”, ma la controversia transatta verteva sul pagamento delle spese di condominio sino al 2015, per cui il riferimento non avrebbe potuto che essere a pretesa futura, ma pur sempre originata nel periodo indicato.
Era comunque la stessa che, nel costituirsi (pag. 16 comparsa Parte_2
10.1.2020), ricordava che la transazione invocata “prevede che fino alla data del dicembre 2015 non Orga O possano essere richieste più somme di denaro né alla ) né alla Parte_2
Par (i.e. )”. Parte_1
propone inoltre quarto motivo, deducente violazione dell'art. 112 Parte_2
c.p.c., per omessa pronuncia sull'eccezione di inadempimento, che non è fondato.
onde contrastare la domanda di manleva formulata nei suoi Parte_2
riguardi, aveva sollevato eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., per aver Parte_1
“colpevolmente tralasciato –essendo l'unico soggetto legittimato– di partecipare alle
[...] assemblee condominiali e di impugnare le relative delibere”.
Si deve sul punto osservare che per fondare giudizio di responsabilità individuando condotta alternativa consistente nell'impugnazione giudiziale, non è sufficiente prospettare che, nel caso in esame, avrebbe omesso di impugnare le delibere assembleari, ma occorre Parte_1 dimostrare che l'eventuale impugnazione avrebbe avuto ragionevole probabilità di accoglimento, e che tale ultimo profilo è stato del tutto tralasciato nelle domande di Parte_2
[...]
In casi concettualmente analoghi di prospettata responsabilità contrattuale, nel caso fosse contestato inadempimento agli obblighi conseguenti a contratto, che avrebbero imposto l'esperimento di iniziative processuali, viene costantemente affermato ai fini dell'accertamento di un danno risarcibile derivante dall'inadempimento agli obblighi di diligenza, che avrebbero imposto l'esercizio di azioni giudiziali, deve essere effettuata una valutazione prognostica sull'esito che avrebbe potuto avere l'azione omessa, da svolgersi sulla base della prevedibile strategia difensiva, e della possibilità di ottenere un risultato favorevole (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 2109 del 19/1/2024,
Rv. 669831, e prec. ivi indicate).
13 L'appello incidentale proposto dalla che lamenta che il Tribunale avrebbe errato nel Controparte_2
non accertare la titolarità dei crediti in oggetto in capo alla stessa appellante incidentale, non è fondato. proponeva intervento adesivo, ed in relazione al quale dichiarava di non essere Controparte_2
tenuto a pagare C.U., rispetto alla posizione del con atto 20.1.2020, prospettandosi CP_1 cessionario del credito [per quanto dubitativamente: “risulterebbe essere il soggetto (avente causa dal , attualmente titolare del credito nei Controparte_1 confronti di;
“risulterebbe essere cessionaria del credito”; così pag. 1 e 4 dell'atto di Parte_1
intervento]; esponendo che le quote ed i beni della erano stati sottoposti a sequestro Controparte_2 preventivo nell'ambito di procedimento penale;
che dunque le richieste di non avrebbero Parte_1 potuto essere sottoposte al giudice civile, ma all'A.G. penale;
chiedeva quindi “Voglia l'Ecc.mo
Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria, contrariis reiectis, per i motivi sopra esposti, dichiarare ammissibile l'intervento nel presente giudizio, accogliendo le conclusioni già rassegnate dal in persona del gestore da intendersi qui integralmente trascritte, e CP_1 Controparte_2
inoltre accertando la titolarità in capo a del credito per cui è causa, con condanna di Controparte_2 al pagamento del suddetto importo in favore di . Parte_1 CP_2
Si tratta di intervento espressamente qualificato adesivo, che non richiama, se non genericamente, atti di cessione, né li produce;
verranno prodotti, in copia, solo con la memoria ex art. 183 c. 6 n. 2
c.p.c..
Si consideri, inoltre, che la questione relativa la titolarità del credito non è stata comunque sviluppata in alcuno degli atti articolati da restandosi quindi fermi alla iniziale Controparte_2
prospettazione del tutto dubitativa.
Ed invero l'attuale amministrazione di nulla sa in ordine alla cessione, se non che le Controparte_2
risulta da atti ai quali non ha partecipato, di talchè, e del tutto ragionevolmente, dato il contesto emergente dalle indagini penali sulle pregresse gestioni, ella stessa ne parla in termini ipotetici di particolare prudenza.
La vicenda è infatti di particolare tortuosità: secondo le prospettazioni, in data 30 aprile 2014
e il Condominio cedevano pro solvendo a Controparte_3 Parte_4
i crediti, presenti e futuri fino alla data del 31 dicembre 2019, da essi rispettivamente
[...]
vantati nei confronti degli affittuari o conduttori, in virtù di contratti di affitto di ramo d'azienda o di locazione commerciale (per quanto concerne e nei Controparte_3
confronti dei proprietari condòmini (per quanto concerne il Condominio); questa prima cessione non riguarda alcuno dei crediti qui in discussione;
in data 28 gennaio 2015 Controparte_3
e il Condominio, con il consenso di , cedevano pro solvendo
[...] Parte_4 Parte_4
14 i crediti, presenti e futuri, a in data 27 luglio 2016 Parte_5 [...]
a sua volta cedeva i suddetti crediti a queste due Parte_5 Controparte_2
ultime cessioni riguardavano anche crediti di origine Parte_2
Ancora, mandato di gestione a e relativi allegati sono stati prodotti in copie Controparte_2
fotostatiche, la cui conformità agli originali è espressamente disconosciuta (pag. 13 comparsa di costituzione RCI 10.1.2020); non ha prodotti gli originali. Controparte_2
L'art. 2719 c.c., rubricato “copie fotografiche di scritture”, prevede che “le copie fotografiche di scritture hanno la stessa efficacia delle autentiche, se la loro conformità con l'originale … non è espressamente disconosciuta”. Identica disposizione reca l'art. 2712 c.c. per le riproduzioni meccaniche.
L'espresso disconoscimento della conformità all'originale comporta l'inefficacia sul piano della prova (Cass. 5725/1995).
Si deve quindi concludere nel senso che è intervenuta adesivamente rispetto alla Controparte_2
posizione del , ed in tal veste si è tenuto conto delle sue argomentazioni, ma la domanda CP_1
di accertamento della titolarità in capo a sé del credito non è mai stata sviluppata, neppure in questa sede di appello, dove non spende una parola sulla cessione, e comunque sarebbe fondata su documenti privi di efficacia probatoria.
Che dunque, trattandosi in sostanza di prospettazione apodittica, correttamente il Tribunale non ne ha tenuto conto;
che, a volerla esaminare, sarebbe comunque indimostrata.
S'impongono quindi la reiezione delle impugnazioni e la conferma della sentenza appellata.
Le spese seguono la soccombenza, in capo agli appellanti principali ed incidentale, e vengono liquidate in dispositivo conformità ai parametri indicati in DM 55/14, secondo lo scaglione azionato, nei valori medi, con riduzione del 50% per la sola fase di trattazione, attesa l'esiguità dell'attività ivi svolta.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti,
- respinge gli appelli principali e quello incidentale, e per l'effetto conferma la sentenza resa tra le parti dal Tribunale di Milano n. 166/23 in date 29.6.2022/18.10.2022;
- condanna gli appellanti principali e ed Parte_1 Parte_2
incidentale in solido tra loro, ed in parti uguali nei rapporti interni, al pagamento in Controparte_2
15 favore di delle spese processuali del grado, che liquida Controparte_1 per compensi defensionali in € 29.033,00, oltre spese generali 15%, IVA e cpa.
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti principali ed incidentale dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c. 1 quater, comma inserito dall'art. 1 c. 17 L. n. 228/2012.
Così deciso in Milano, 6/2/2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
Antonio Corte Maria Grazia Federici
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