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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 09/04/2025, n. 260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 260 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
Fascicolo n. 1043/2024
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PESCARA - GIUDICE DEL LAVORO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale
nel procedimento deciso all'udienza del 9.4.2025
PROMOSSO DA
Parte_1 avv.ti COLANTONIO Gabriele e DI SIPIO ORIANA,
Contrada Paterno11 - Loreto Aprutino (Pe)
CONTRO
Controparte_1
(contumace)
OGGETTO: ricorso ex art. 414 c.p.c.
Conclusioni: come da note ex art.127-ter c.p.c.
1
Con ricorso ex art.414 c.p.c. depositato in data 11.6.2024, Parte_1 conveniva in giudizio Controparte_1
, esponendo di aver lavorato dipendenze di detta Azienda
[...] dal 1.6.2022 al 31.12.2023, in forza di un contratto di lavoro a tempo determinato e parziale, con mansioni di insegnante di lingua italiana per stranieri ed inquadramento nel livello D3 del CCNL dei Servizi Assistenziali ANPAS.
Lamentando il mancato pagamento della tredicesima mensilità e del TFR, agiva in giudizio per la conseguente condanna della resistente per la complessiva somma di €3.397,37 (di cui €1.865,56 a titolo di TFR).
non si Controparte_1 costituiva, rimanendo contumace.
Ammesso l'interrogatorio formale della parte resistente, non espletato per la mancata comparizione della parte all'udienza all'uopo fissata, la controversia, all'esito della discussione dell'odierna udienza di trattazione scritta, viene decisa con Sentenza con motivazione contestuale.
***
Elementi di prova dello svolgimento del rapporto di lavoro per tutto il periodo dedotto in ricorso e con le mansioni ivi rappresentate si traggono dalla documentazione allegata al ricorso (contratto di lavoro a tempo determinato e parziale per 15 ore settimanali in data 1.6.2022, indicante la durata dal 1.6.2022 al 31.12.2023, busta paga di ottobre 2023, C.U. 2024 emessa dal datore di lavoro in cui è menzionata quale “data di inizio” del rapporto di lavoro il 1.6.2022 e si attesta altresì che il ricorrente era ancora “in forza al 31/12”, ossia alla data dell'ultimo giorno di lavoro indicato nel contratto di lavoro), sicchè alla luce di detti elementi e vista la mancata comparizione della parte convenuta a rendere l'interrogatorio formale, devono ritenersi come ammessi i fatti dedotti in ricorso, in applicazione dell'art.232 (Mancata risposta) c.p.c., che dispone che “Se la parte non si presenta o rifiuta di rispondere senza giustificato motivo, il collegio valutato ogni altro elemento di prova può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio”.
Competono pertanto le spettanze retributive rivendicate (per la cui quantificazione può farsi riferimento ai conteggi in atti, effettuati da idoneo professionista (consulente del lavoro) con riferimento alla retribuzione prevista dal CCNL di settore, e visto altresì che l'importo del TFR è indicato esattamente anche nella menzionata C.U. 2024), dovendo evidenziarsi che, essendo rimasta contumace, la parte resistente non ha potuto offrire la prova di aver corrisposto gli emolumenti pretesi, mentre tanto era suo specifico onere, una volta “allegato” da parte ricorrente l'inadempimento retributivo, conformemente al principio stabilito dall'art.1218 c.c. (v. Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 13533 del 30/10/2001-Rv.549956-01; Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 15659 del
2 15/07/2011-Rv.618664-01; Cassazione Civile, Sez. 3, Sentenza n. 3373 del 12/02/2010-Rv.611587-01; Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 6332 del 05/05/2001).
Del resto, la scelta della parte convenuta di non costituirsi in giudizio e di rimanere contumace ha impedito in radice la eventuale deduzione di qualsiasi fatto impeditivo, modificativo o estintivo dei diritti della parte ricorrente e va altresì valutata ai sensi dell'art.116 c.p.c., dovendo altresì richiamarsi il principio per il quale “L'art. 116 cod. proc. civ., che attribuisce al giudice il potere di desumere argomenti di prova dal comportamento processuale delle parti, va inteso nel senso che tale comportamento non solo può orientare la valutazione del risultato di altri procedimenti probatori, ma può anche costituire unica e sufficiente fonte di prova” (Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 10268 del 16/07/2002, Rv. 555756).
***
Conseguono le determinazioni di cui al dispositivo.
Le spese seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Il TRIBUNALE DI PESCARA - GIUDICE DEL LAVORO - così provvede:
- condanna Controparte_1
a corrispondere a , per i titoli di cui in narrativa, la
[...] Parte_1 complessiva somma di €3.397,37 al lordo delle ritenute di legge (di cui €1.865,56 a titolo di TFR) oltre agli interessi legali e il risarcimento del maggior danno da svalutazione monetaria ex art.429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c., con decorrenza dalla data di maturazione delle singole quote del credito;
- condanna Controparte_1
a rifondere a le spese del giudizio che liquida in
[...] Parte_1 complessivi €2.000,00, oltre rimborso spese forfetario, IVA e CAP come per legge.
Così deciso in Pescara in data 9.4.2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dott. Andrea Pulini)
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