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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Toscana, sez. I, sentenza 20/02/2026, n. 177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana |
| Numero : | 177 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 177/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 1, riunita in udienza il
09/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
CANNIZZARO MARIA, Presidente
ZENO MASSIMO, RE
MARINAI GIANMARCO, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 869/2024 depositato il 06/09/2024
proposto da
Consorzio_1 - P.IVA_Consorzio
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Soc. Agr. Società_2 Srl - P.IVA_Consorzio
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 60/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado LIVORNO sez. 2 e pubblicata il 09/02/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 041202000012093381000 C. CONSORTILE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 041202000012093381000 C. CONSORTILE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04120200010584559 C. CONSORTILE 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 86/2026 depositato il
10/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La presente controversia scaturisce dal ricorso congiunto avverso due cartelle di pagamento relative al contributo di bonifica per le annualità 2016 e 2017, emesse dall'Agente della Riscossione su incarico del
Consorzio_1 2. La prima cartella (n. 041 2020 0010584559000), notificata a Resistente_1, ammontava a € 844,18; la seconda (n. 041 2020 0012093381000), notificata alla Soc. Agr. Società_2 S.r.l., richiedeva il versamento di € 8.681,78. Le pretese fiscali concernevano immobili (terreni e fabbricati) di proprietà degli appellati, situati nei comuni di Montecatini Val di Cecina e Guardistallo, pacificamente ricompresi nel perimetro di contribuenza consortile per gli anni in questione.
3. In primo grado, i contribuenti lamentavano, in via pregiudiziale, la nullità delle cartelle per presunta abrogazione del potere di iscrizione a ruolo dei Consorzi. Nel merito, deducevano l'illegittimità degli atti per vizio di motivazione, mancata approvazione del piano delle attività di bonifica, erroneo riparto dell'onere probatorio e assenza di interventi e benefici concreti.
4. Il Consorzio di Bonifica si costituiva in giudizio, contestando integralmente e analiticamente ogni motivo del ricorso. Deduceva che le cartelle erano state emesse sulla base degli atti generali previsti dal r. d.
215/1933 e dalla L. R. Toscana n. 79/2012, con Piano di classifica e Perimetro di contribuenza adottati con delibera dell'Assemblea consortile n. 7/2016, approvata dalla Giunta Regionale con delibera n. 1239/2016
e pubblicata sul BURT n. 51 del 21/12/2016. Gli importi erano stati determinati con Decreti del Presidente
n. 6 del 21/2/2017 (per il 2016) e n. 3 del 15/1/2018 (per il 2017), tenuto conto dei Piani delle Attività di
Bonifica e dei bilanci approvati.
5. La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Livorno, con la sentenza n. 60/2024, accoglieva le doglianze dei contribuenti con compensazione delle spese di giudizio. Il giudice di prime cure riteneva che l'ente impositore non avesse adeguatamente esplicitato e dimostrato il beneficio concreto, diretto e specifico per gli immobili, e che la semplice adozione di un piano di classifica non fosse sufficiente a comprovare l'effettiva realizzazione di opere vantaggiose. La decisione di primo grado respingeva la censura relativa all'illegittimità della riscossione a mezzo ruolo.
6. Avverso tale sentenza, il Consorzio_1 proponeva appello, chiedendone la riforma integrale e la conferma della legittimità delle cartelle di pagamento impugnate. L'appellante riproponeva le proprie difese, contestando le argomentazioni della CGT di primo grado in merito alla motivazione degli atti, alla qualificazione del beneficio, alla localizzazione degli interventi e all'onere probatorio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminati gli atti e i motivi di appello, ritiene fondato il gravame proposto dal Consorzio_1 e, per l'effetto, la sentenza di primo grado deve essere integralmente riformata.
La Corte di primo grado ha erroneamente ritenuto insufficiente la motivazione delle cartelle di pagamento, affermando che non avrebbero individuato il concreto, diretto e specifico beneficio e non avrebbero indicato la natura, l'entità, l'epoca delle opere, il totale della spesa e la quota a carico del contribuente. Tale statuizione non è conforme alla consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione. Le
Sezioni Unite hanno infatti chiarito che la cartella esattoriale deve essere motivata alla stregua di un atto propriamente impositivo, contenendo gli elementi indispensabili per consentire al contribuente il controllo sulla correttezza dell'imposizione. Tuttavia, tale motivazione può essere assolta "per relationem" ad altro atto presupposto dell'imposizione, del quale debbono essere specificamente indicati gli estremi, anche relativi alla pubblicazione.
Nel caso di specie, le cartelle impugnate non si limitavano a una "mera elencazione catastale", ma contenevano una puntuale e specifica indicazione degli estremi degli atti generali da cui scaturiva la pretesa, quali la delibera dell'assemblea consortile n. 7 del 14/7/2016 e la delibera della Giunta Regionale n. 1239 del 5/12/2016, pubblicate sul B.U.R.T. n. 51 del 21/12/2016, nonché i decreti di determinazione degli importi e i Piani delle Attività di Bonifica. A queste indicazioni si aggiungeva l'elenco dei beni oggetto della pretesa e il prospetto riepilogativo del calcolo del contributo, dei relativi criteri di elaborazione e del beneficio recato agli immobili.
Come ribadito dalla giurisprudenza, l'atto impositivo è sufficientemente motivato laddove indichi le norme di diritto, i provvedimenti amministrativi prodromici e le circostanze di fatto da cui deriva il credito, con l'allegazione di documenti specificanti aliquota, superficie tributaria e imposta utilizzate per il calcolo. La finalità pratica della motivazione, ovvero consentire al contribuente di comprendere le ragioni dell'imposizione e di esercitare il proprio diritto di difesa, deve ritenersi certamente raggiunta. Nel caso in esame, le articolate doglianze dei ricorrenti, che hanno persino depositato una perizia di parte, dimostrano una piena conoscenza degli atti consortili e del procedimento impositivo, rendendo incompatibile la denunciata lesione del diritto di difesa.
La sentenza di primo grado ha erroneamente affermato che la giurisprudenza di legittimità richiederebbe un "vantaggio migliorativo" del valore degli immobili e la "concreta effettuazione di interventi di bonifica sui beni immobili del privato".
Tali affermazioni non sono conformi all'art. 4, comma 1, lett. B) della L. R. Toscana n. 79/2012, che definisce il beneficio come "il vantaggio specifico e diretto che deriva agli immobili ricadenti all'interno del comprensorio di bonifica dalle attività del consorzio, consistente nel mantenimento o incremento di valore dei medesimi immobili". La 'utilitas' che costituisce il presupposto dell'imposizione contributiva non è quindi solo quella che determina un incremento di valore, ma anche quella che consente il mantenimento del valore degli immobili.
Inoltre, la normativa non esige che gli interventi siano eseguiti "sui beni immobili del privato", essendo sufficiente che il vantaggio derivi dal "complesso degli interventi volto al mantenimento dell'efficienza e della funzionalità del reticolo di gestione e delle opere" (doc 2bis ricorso cumulativo p. 3). La giurisprudenza ha chiarito che il vantaggio per i fondi è connaturato alla stessa esistenza di opere di salvaguardia idraulica del territorio, le quali, assicurando la difesa da allagamenti e dissesti, producono un beneficio intrinseco e specifico, anche se non localizzato sulla singola particella (Cass. Civ., Sez. 5, N. 11472 del 08-04-2022). Il contributo consortile, quale tributo di scopo, non presuppone una logica sinallagmatica, pertanto la sua debenza non è condizionata all'esecuzione di lavori specifici sulla proprietà del consorziato.
La decisione di primo grado ha statuito in modo non corretto in punto di riparto dell'onere probatorio, ponendolo a carico dell'ente impositore nonostante la presenza di un piano di classifica e di un perimetro di contribuenza regolarmente approvati.
Secondo un principio giurisprudenziale consolidato (Civ., Sez. 5, N. 17795 del 01-07-2025), in tema di contributi consortili, allorquando la cartella esattoriale emessa per la riscossione dei contributi medesimi sia motivata con riferimento ad un piano di classifica approvato dalla competente autorità regionale, è onere del contribuente che voglia disconoscere il debito contestare specificamente la legittimità del provvedimento ovvero il suo contenuto, nessun ulteriore onere probatorio gravando sul Consorzio_1 in difetto di specifica contestazione, ma resta ovviamente ferma la possibilità da parte del Giudice tributario di avvalersi dei poteri ufficiosi previsti dall'art. 7, D. Lgs. n. 546 del 1992, ove ritenga necessaria una particolare indagine riguardo alle modalità con le quali il Consorzio stesso è in concreto pervenuto alla liquidazione del contributo (Cass.
SS.UU. n. 26009 del 2008).
La cartella esattoriale attraverso la quale il Consorzio, ai sensi dell'art. 21 del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, procede alla riscossione dei contributi (la cui natura tributaria è pacifica) ha invero, essendo il primo ed unico atto con il quale l'ente impositore esercita la pretesa, natura di atto sostanzialmente impositivo (cfr. Cass. nn. 6186, 8579 e 8275 del 2006).
Da ciò discende che tale atto debba sicuramente contenere gli elementi indispensabili per consentire al contribuente di effettuare il necessario controllo sulla correttezza dell'imposizione (cfr. Cass. nn. 12587/2008,
20847/2005, 11227/2002).
Nel caso di specie, il Consorzio ha adempiuto ai propri oneri producendo gli atti generali su cui si fonda la pretesa. Le contestazioni degli appellati, pur supportate da una perizia di parte, non appaiono idonee a vincere la presunzione di beneficio, in quanto non contestano specificamente la legittimità del piano di classifica, ma si limitano a negare l'esistenza di interventi diretti sulle loro proprietà, aspetto, come visto, non dirimente.
La Corte di primo grado ha correttamente rigettato l'eccezione preliminare di inesistenza e/o nullità assoluta delle cartelle impugnate per intervenuta abrogazione del potere di iscrizione a ruolo dei Consorzi di bonifica.
Tale decisione è conforme all'orientamento della Cassazione (peraltro conforme alla sent. n. 188/2018 della
Corte Cost.) che, con riferimento all'art. 17, comma 3 del d.lgs. 46/1999, ha affermato la “'ultra vigenza' della normativa richiamata dallo stesso decreto e soprattutto ha confermato la riscossione mediante ruolo delle entrate già riscosse con questo sistema”. La riscossione dei contributi di bonifica è assoggettata al solo termine di prescrizione e va effettuata, in forza dell'art. 21 del R.D. n. 215 del 1933, mediante ruolo con la semplice notifica della cartella senza necessità di un preventivo accertamento.
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello del Consorzio_1 deve essere accolto, e la sentenza di primo grado riformata, con conseguente conferma della legittimità delle cartelle di pagamento impugnate.
Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
In accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza di primo grado, dichiara legittimo, l'atto impugnato. Condanna le parti soccombenti, in solido, al pagamento delle spese che liquida, per entrambi i gradi, nella misura di euro 3000,00 oltre accessori di legge.
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 1, riunita in udienza il
09/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
CANNIZZARO MARIA, Presidente
ZENO MASSIMO, RE
MARINAI GIANMARCO, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 869/2024 depositato il 06/09/2024
proposto da
Consorzio_1 - P.IVA_Consorzio
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Soc. Agr. Società_2 Srl - P.IVA_Consorzio
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 60/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado LIVORNO sez. 2 e pubblicata il 09/02/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 041202000012093381000 C. CONSORTILE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 041202000012093381000 C. CONSORTILE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04120200010584559 C. CONSORTILE 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 86/2026 depositato il
10/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La presente controversia scaturisce dal ricorso congiunto avverso due cartelle di pagamento relative al contributo di bonifica per le annualità 2016 e 2017, emesse dall'Agente della Riscossione su incarico del
Consorzio_1 2. La prima cartella (n. 041 2020 0010584559000), notificata a Resistente_1, ammontava a € 844,18; la seconda (n. 041 2020 0012093381000), notificata alla Soc. Agr. Società_2 S.r.l., richiedeva il versamento di € 8.681,78. Le pretese fiscali concernevano immobili (terreni e fabbricati) di proprietà degli appellati, situati nei comuni di Montecatini Val di Cecina e Guardistallo, pacificamente ricompresi nel perimetro di contribuenza consortile per gli anni in questione.
3. In primo grado, i contribuenti lamentavano, in via pregiudiziale, la nullità delle cartelle per presunta abrogazione del potere di iscrizione a ruolo dei Consorzi. Nel merito, deducevano l'illegittimità degli atti per vizio di motivazione, mancata approvazione del piano delle attività di bonifica, erroneo riparto dell'onere probatorio e assenza di interventi e benefici concreti.
4. Il Consorzio di Bonifica si costituiva in giudizio, contestando integralmente e analiticamente ogni motivo del ricorso. Deduceva che le cartelle erano state emesse sulla base degli atti generali previsti dal r. d.
215/1933 e dalla L. R. Toscana n. 79/2012, con Piano di classifica e Perimetro di contribuenza adottati con delibera dell'Assemblea consortile n. 7/2016, approvata dalla Giunta Regionale con delibera n. 1239/2016
e pubblicata sul BURT n. 51 del 21/12/2016. Gli importi erano stati determinati con Decreti del Presidente
n. 6 del 21/2/2017 (per il 2016) e n. 3 del 15/1/2018 (per il 2017), tenuto conto dei Piani delle Attività di
Bonifica e dei bilanci approvati.
5. La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Livorno, con la sentenza n. 60/2024, accoglieva le doglianze dei contribuenti con compensazione delle spese di giudizio. Il giudice di prime cure riteneva che l'ente impositore non avesse adeguatamente esplicitato e dimostrato il beneficio concreto, diretto e specifico per gli immobili, e che la semplice adozione di un piano di classifica non fosse sufficiente a comprovare l'effettiva realizzazione di opere vantaggiose. La decisione di primo grado respingeva la censura relativa all'illegittimità della riscossione a mezzo ruolo.
6. Avverso tale sentenza, il Consorzio_1 proponeva appello, chiedendone la riforma integrale e la conferma della legittimità delle cartelle di pagamento impugnate. L'appellante riproponeva le proprie difese, contestando le argomentazioni della CGT di primo grado in merito alla motivazione degli atti, alla qualificazione del beneficio, alla localizzazione degli interventi e all'onere probatorio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminati gli atti e i motivi di appello, ritiene fondato il gravame proposto dal Consorzio_1 e, per l'effetto, la sentenza di primo grado deve essere integralmente riformata.
La Corte di primo grado ha erroneamente ritenuto insufficiente la motivazione delle cartelle di pagamento, affermando che non avrebbero individuato il concreto, diretto e specifico beneficio e non avrebbero indicato la natura, l'entità, l'epoca delle opere, il totale della spesa e la quota a carico del contribuente. Tale statuizione non è conforme alla consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione. Le
Sezioni Unite hanno infatti chiarito che la cartella esattoriale deve essere motivata alla stregua di un atto propriamente impositivo, contenendo gli elementi indispensabili per consentire al contribuente il controllo sulla correttezza dell'imposizione. Tuttavia, tale motivazione può essere assolta "per relationem" ad altro atto presupposto dell'imposizione, del quale debbono essere specificamente indicati gli estremi, anche relativi alla pubblicazione.
Nel caso di specie, le cartelle impugnate non si limitavano a una "mera elencazione catastale", ma contenevano una puntuale e specifica indicazione degli estremi degli atti generali da cui scaturiva la pretesa, quali la delibera dell'assemblea consortile n. 7 del 14/7/2016 e la delibera della Giunta Regionale n. 1239 del 5/12/2016, pubblicate sul B.U.R.T. n. 51 del 21/12/2016, nonché i decreti di determinazione degli importi e i Piani delle Attività di Bonifica. A queste indicazioni si aggiungeva l'elenco dei beni oggetto della pretesa e il prospetto riepilogativo del calcolo del contributo, dei relativi criteri di elaborazione e del beneficio recato agli immobili.
Come ribadito dalla giurisprudenza, l'atto impositivo è sufficientemente motivato laddove indichi le norme di diritto, i provvedimenti amministrativi prodromici e le circostanze di fatto da cui deriva il credito, con l'allegazione di documenti specificanti aliquota, superficie tributaria e imposta utilizzate per il calcolo. La finalità pratica della motivazione, ovvero consentire al contribuente di comprendere le ragioni dell'imposizione e di esercitare il proprio diritto di difesa, deve ritenersi certamente raggiunta. Nel caso in esame, le articolate doglianze dei ricorrenti, che hanno persino depositato una perizia di parte, dimostrano una piena conoscenza degli atti consortili e del procedimento impositivo, rendendo incompatibile la denunciata lesione del diritto di difesa.
La sentenza di primo grado ha erroneamente affermato che la giurisprudenza di legittimità richiederebbe un "vantaggio migliorativo" del valore degli immobili e la "concreta effettuazione di interventi di bonifica sui beni immobili del privato".
Tali affermazioni non sono conformi all'art. 4, comma 1, lett. B) della L. R. Toscana n. 79/2012, che definisce il beneficio come "il vantaggio specifico e diretto che deriva agli immobili ricadenti all'interno del comprensorio di bonifica dalle attività del consorzio, consistente nel mantenimento o incremento di valore dei medesimi immobili". La 'utilitas' che costituisce il presupposto dell'imposizione contributiva non è quindi solo quella che determina un incremento di valore, ma anche quella che consente il mantenimento del valore degli immobili.
Inoltre, la normativa non esige che gli interventi siano eseguiti "sui beni immobili del privato", essendo sufficiente che il vantaggio derivi dal "complesso degli interventi volto al mantenimento dell'efficienza e della funzionalità del reticolo di gestione e delle opere" (doc 2bis ricorso cumulativo p. 3). La giurisprudenza ha chiarito che il vantaggio per i fondi è connaturato alla stessa esistenza di opere di salvaguardia idraulica del territorio, le quali, assicurando la difesa da allagamenti e dissesti, producono un beneficio intrinseco e specifico, anche se non localizzato sulla singola particella (Cass. Civ., Sez. 5, N. 11472 del 08-04-2022). Il contributo consortile, quale tributo di scopo, non presuppone una logica sinallagmatica, pertanto la sua debenza non è condizionata all'esecuzione di lavori specifici sulla proprietà del consorziato.
La decisione di primo grado ha statuito in modo non corretto in punto di riparto dell'onere probatorio, ponendolo a carico dell'ente impositore nonostante la presenza di un piano di classifica e di un perimetro di contribuenza regolarmente approvati.
Secondo un principio giurisprudenziale consolidato (Civ., Sez. 5, N. 17795 del 01-07-2025), in tema di contributi consortili, allorquando la cartella esattoriale emessa per la riscossione dei contributi medesimi sia motivata con riferimento ad un piano di classifica approvato dalla competente autorità regionale, è onere del contribuente che voglia disconoscere il debito contestare specificamente la legittimità del provvedimento ovvero il suo contenuto, nessun ulteriore onere probatorio gravando sul Consorzio_1 in difetto di specifica contestazione, ma resta ovviamente ferma la possibilità da parte del Giudice tributario di avvalersi dei poteri ufficiosi previsti dall'art. 7, D. Lgs. n. 546 del 1992, ove ritenga necessaria una particolare indagine riguardo alle modalità con le quali il Consorzio stesso è in concreto pervenuto alla liquidazione del contributo (Cass.
SS.UU. n. 26009 del 2008).
La cartella esattoriale attraverso la quale il Consorzio, ai sensi dell'art. 21 del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, procede alla riscossione dei contributi (la cui natura tributaria è pacifica) ha invero, essendo il primo ed unico atto con il quale l'ente impositore esercita la pretesa, natura di atto sostanzialmente impositivo (cfr. Cass. nn. 6186, 8579 e 8275 del 2006).
Da ciò discende che tale atto debba sicuramente contenere gli elementi indispensabili per consentire al contribuente di effettuare il necessario controllo sulla correttezza dell'imposizione (cfr. Cass. nn. 12587/2008,
20847/2005, 11227/2002).
Nel caso di specie, il Consorzio ha adempiuto ai propri oneri producendo gli atti generali su cui si fonda la pretesa. Le contestazioni degli appellati, pur supportate da una perizia di parte, non appaiono idonee a vincere la presunzione di beneficio, in quanto non contestano specificamente la legittimità del piano di classifica, ma si limitano a negare l'esistenza di interventi diretti sulle loro proprietà, aspetto, come visto, non dirimente.
La Corte di primo grado ha correttamente rigettato l'eccezione preliminare di inesistenza e/o nullità assoluta delle cartelle impugnate per intervenuta abrogazione del potere di iscrizione a ruolo dei Consorzi di bonifica.
Tale decisione è conforme all'orientamento della Cassazione (peraltro conforme alla sent. n. 188/2018 della
Corte Cost.) che, con riferimento all'art. 17, comma 3 del d.lgs. 46/1999, ha affermato la “'ultra vigenza' della normativa richiamata dallo stesso decreto e soprattutto ha confermato la riscossione mediante ruolo delle entrate già riscosse con questo sistema”. La riscossione dei contributi di bonifica è assoggettata al solo termine di prescrizione e va effettuata, in forza dell'art. 21 del R.D. n. 215 del 1933, mediante ruolo con la semplice notifica della cartella senza necessità di un preventivo accertamento.
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello del Consorzio_1 deve essere accolto, e la sentenza di primo grado riformata, con conseguente conferma della legittimità delle cartelle di pagamento impugnate.
Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
In accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza di primo grado, dichiara legittimo, l'atto impugnato. Condanna le parti soccombenti, in solido, al pagamento delle spese che liquida, per entrambi i gradi, nella misura di euro 3000,00 oltre accessori di legge.