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Sentenza 20 gennaio 2023
Sentenza 20 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 20/01/2023, n. 1781 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1781 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2023 |
Testo completo
178 /23 !ORIGINALE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati MO GL NA RUBINO RA SI ENZO VINCENTI AR DERI Presidente Consigliere Consigliere - Rel. Consigliere Consigliere Oggetto RESPONSABILITA' SANITARIA Ud. 25/11/2022 PU Cron. SENTENZA sul ricorso 7438/2021 proposto da: Ministero della Salute, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato ex lege in Roma, Via dei Portoghesi n. 12 presso l'Avvocatura Generale dello Stato da cui è rappresentato e difeso;
-ricorrente - contro HE LA, domiciliata ex lege in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dagli avvocati Scuzzarella Massimiliano Marco Maria e Calà Filippo;
-controricorrente - avverso la sentenza n. 37/2021 della CORTE D'APPELLO di CALTANISSETTA, depositata il 29/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/11/2022 dal Consigliere RA SI c-7 7438/2021 FATTI DI CAUSA 1. Con atto di citazione notificato 1'11 maggio 2010 LA HE conveniva davanti al Tribunale di Caltanissetta il Ministero della Salute per ottenerne il risarcimento dei danni a lei derivati da emotrasfusioni subite nel 1973 e nel 1976 che le avrebbero cagionato l'epatite C;
il Tribunale accoglieva la domanda condannando il convenuto a risarcirla nella misura di euro 47.987,73 oltre interessi, stabilendo peraltro di detrarne l'indennizzo che all'attrice sarebbe stato riconosciuto in forza della I. 210/1992. Avendo LA HE proposto appello, cui aveva resistito controparte, la Corte d'appello di Caltanissetta, con sentenza del 23 gennaio 2021, in parziale riforma, dichiarava che il risarcimento del danno non andava decurtato per tale indennizzo. 2. Ha presentato ricorso il Ministero della Salute sulla base di un unico motivo. Si è difesa LA HE con controricorso. La causa è stata rimessa alla pubblica udienza ex articolo 380 bis c.p.c. Entrambe le parti hanno depositato memoria. Il Procuratore Generale ha presentato requisitoria scritta chiedendo il disattendimento del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 3. L'unico motivo del ricorso lamenta, in modo particolarmente argomentato, l'infondatezza del rigetto della eccezione di compensatio lucri cum damno per violazione, in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., degli articoli 2697, 2699 e 2700 c.c. nonché degli articoli 115 e 116 c.p.c. 8 2 La Corte d'appello avrebbe errato nel ritenere che l'attuale ricorrente dovesse provare di aver pagato l'indennizzo, essendo questo erogato dalle Regioni, avendo il D.P.C.M. 26 maggio 2000 tra l'altro trasferito ad esse tale funzione a decorrere dal 21 febbraio 2001, dell'indennizzo il ricorrente dovendo solo determinare il quantum. Applicando poi il principio della disponibilità della prova e la prova per presunzioni, nel caso in esame si sarebbe dovuto ritenere provato il percepimento dell'indennizzo da parte della controricorrente;
al riguardo si offre (ricorso, pagine 5-8) un elenco di elementi che sarebbero significativi in tal senso. Sarebbe inoltre evidente che la HE non avrebbe negato il percepimento dell'indennizzo, effettuando solo "questione di «cumulabilità» tra il beneficio ed il risarcimento del danno (con ciò riconoscendo di averlo percepito e di percepirlo) salvo poi, in limine, invocare i noti arresti" della giurisprudenza di questa Suprema Corte sul suo scomputo nel risarcimento del danno. L'orientamento di legittimità, che "ormai appare del tutto superato", per cui il Ministero deve provare non solo il riconoscimento dell'indennizzo ma anche la sua concreta erogazione, sarebbe "frutto di un equivoco, che sta provocando notevoli danni all'Amministrazione pubblica", apportando "una interpretazione eccessivamente formalistica, che non tiene conto della circostanza che la competenza in materia di erogazione dell'indennizzo ex lege n. 210/1992 è delle Regioni e non sempre l'Amministrazione è in possesso della relativa documentazione". Pertanto una tale contestazione di chi è consapevole "della impossibilità materiale per il contraddittore di provare la materiale erogazione per non vicinanza della prova" - poiché l'erogazione spetta a un estraneo dal giudizio - dovrebbe portare in realtà "a paralizzare l'eccezione a fronte di un quadro indiziario preciso e concordante che deponeva incontrovertibilmente per la materiale erogazione dell'indennizzo". Non rileverebbe neppure il fatto che durante il giudizio non sia stato indicato il quantum dell'indennizzo, perché al riguardo il Ministero non avrebb % discrezionalità, dovendosi calcolare l'indennizzo "unicamente applicando le tabelle allegate al D.P.R. n. 834/1981, tenendo conto della categoria tabellare riconosciuta dalla CMO"; l'indennizzo va poi erogato a partire dal primo giorno del mese posteriore alla presentazione della domanda amministrativa. La giurisprudenza di questa Suprema Corte (da ultimo Cass. sez. 3, ord. 31 gennaio 2019 n. 2778) "consente di valorizzare le circostanze della concreta corresponsione dell'indennizzo distinta dalla «astratta spettanza» ... e della sua determinabilità sulla base di dati specifici", dal momento che la compensazione non opera se l'importo non è determinato/determinabile e le tabelle non possono individuare il quantum "in mancanza di dati specifici". Sarebbe peraltro dato specifico "l'ascrizione tabellare della patologia"; e nel caso in esame non vi sarebbe un'astratta spettanza, bensì una concreta. S.U. 7 maggio 2013 n. 10531 insegna la rilevabilità d'ufficio delle eccezioni lato sensu, anche in appello, se documentate ex actis, indipendentemente da specifiche allegazioni di parte. Tale insegnamento sarebbe stato violato nella impugnata sentenza, non utilizzandovi le presunzioni;
il giudice d'appello avrebbe dovuto comunque "accertare che, in forza dei documenti in atti e delle stesse allegazioni di parte attrice, la stessa aveva già ricevuto il riconoscimento del pregiudizio", e quindi avrebbe dovuto confermare il primo giudice quanto allo scomputo dal risarcimento del danno dell"' indennizzo eventualmente già corrisposto". Si cita altresì giurisprudenza anteriore alle "note pronunce in cui si è fatta questione della «prova dell'erogazione»", che avrebbero portato ad una interpretazione rigidamente formalistica;
e le allegazioni in atto di citazione e i documenti prodotti dall'attuale ricorrente costituirebbero "prova inconfutabile della percezione" dell'indennizzo. Da ultimo, da Cass. ord. 23 dicembre 2020 n. 29432 si evincerebbe che per la compensatio lucri cum damno è necessario tenere conto "tanto del coacervo dei ratei di indennizzo già percepiti quanto, previa capitalizzazione, di quelli percipiendi". Pertanto se lo scomputo è possibile riguardo le rate future, non ancora pagate, ad avviso del ricorrente sarebbe stata superata "la giurisprudenza che ai fini del defalco dei ratei pregressi reputa necessaria I prova dell'avvenuto pagamento e percezione di questi, essendo sufficiente, per un verso, la prova dell'avvenuta concessione del beneficio e, per un altro, la (agevole) determinazione o determinabilità del relativo ammontare da portare in detrazione". 4. La tematica sollevata nell'esteso e pur assai ben argomentato unico motivo deve riconoscersi, in realtà, già risolta in modo stabile dalla giurisprudenza di questa Suprema Corte, che ha chiaramente onerato il Ministero della Salute della prova del pagamento dell'indennizzo e della sua entità. Così, tra gli arresti massimati, insegna Cass. sez. 3, 22 agosto 2018 n. 20909: "Nel giudizio promosso nei confronti del Ministero della salute per il risarcimento del danno conseguente al contagio a seguito di emotras fusioni con sangue infetto, l'indennizzo di cui alla legge n. 210 del 1992 può essere scomputato dalle somme liquidabili a titolo di risarcimento del danno ("compensatio lucri cum dannno") solo se sia stato effettivamente versato o, comunque, sia determinato nel suo preciso ammontare o determinabile in base a specifici dati della cui prova è onerata la parte che eccepisce il "I ucrum"." Sulla stessa linea si è collocata, poco dopo, Cass. sez. 3, ord 31 gennaio 2019 n. 2778, anch'essa massimata come segue: "Nel giudizio promosso nei confronti del Ministero della salute per il risarcimento del danno conseguente al contagio da virus HBV, HIV o HCV a seguito di emotras fusioni con sangue infetto, l'indennizzo di cui alla I. n. 210 del 1992 non può essere scomputato dalle somme liquidabili a titolo di risarcimento del danno ("compensatio lucri cum damno"), qualora non sia stato corrisposto e tantomeno determinato o determinabile, in base agli atti di causa, nel suo preciso ammontare, posto che l'astratta spettanza di una somma suscettibile di essere compresa tra un minimo ed un massimo, a seconda della patologia riconosciuta, non equivale alla sua corresponsione e non fornisce elementi per individuarne l'esatto ammontare, né il carattere predeterminato delle tabelle consente di individuare, in mancanza di dati specifici a cui è onerato chi eccepisce il "lucrum", il preciso importo da portare in decurtazione del risarcimento." h Questo dictum è stato preservato, in modo compatto, negli anni successivi (ancora tra gli arresti massimati, si vedano gli ulteriori conformi Cass. sez. 3, ord. 30 agosto 2019 n. 21837, Cass. sez. 6-3, ord. 30 marzo 2021 n. 8866 e Cass. sez. 3, 7 marzo 2022 n. 7345). 5. La ragione fondamentale, che supera radicalmente tutte le argomentazioni anche del presente ricorso, è che l'onere probatorio de quo attiene ad una eccezione -"compensatio lucri cum damno" - che si colloca, nella ripartizione intrinseca dell'interesse del thema decidendum, nell'interesse del Ministero della salute. Compete pertanto a quest'ultimo dimostrarne la fondatezza. Né, d'altronde, è configurabile un "duello processuale" in cui il giudice esca dalla sua terzietà, trasformando in eccezione lato sensu la compensatio lucri cum damno, per la ragione puramente materiale e non giuridica addotta dal ricorrente, cioè che le Regioni non informerebbero sufficientemente il Ministero trasmettendogli la pertinente documentazione. L'onere di provare la fondatezza dell'eccezione che conduce alla deminutio di quel che, pacificamente, è dovuto dal Ministero (e non dalle Regioni) - il risarcimento del danno - non può che competere al Miniestero stesso, a pena di incorrere in una abnorme deviazione della struttura del contraddittorio processuale, ove ogni parte trova appunto l'impulso nel proprio interesse e sulla base di tale parametro individua così il contenuto della propria attività difensiva. La censura risulta pertanto infondata. 6. Il motivo, poi, soprattutto nella parte finale argomenta anche in ordine a elementi che dimostrerebbero, nel caso concreto, che la HE non avrebbe contestato e comunque il Ministero avrebbe adempiuto al proprio onere probatorio, con particolare riguardo agli elementi presuntivi, che la corte territoriale viene censurata per non avere utilizzato. Sotto questo profilo, così come conformato, a ben guardare si è dinanzi non ad una denuncia in iure di una pretesa violazione del principio di non contestazione e delle regole presuntive, bensì, nella concreta strutturazione 6 20 6EN. 2023 IT7DIZTARTO difensiva, ad una ricostruzione dell'accertamento di merito in senso diverso da quella compiuta dal giudice d'appello, onde si cade nella inammissibilità. 7. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente alla rifusione a controparte delle spese processuali, liquidate come da dispositivo. Seguendo l'insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere a controparte le spese processuali, liquidate in un totale di C 5500, oltre alle spese eventualmente prenotate a debito. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma il 25 novembre 2022 Il Consigliere Estensore Il Presidente Giac mo Travaglino c.
-ricorrente - contro HE LA, domiciliata ex lege in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dagli avvocati Scuzzarella Massimiliano Marco Maria e Calà Filippo;
-controricorrente - avverso la sentenza n. 37/2021 della CORTE D'APPELLO di CALTANISSETTA, depositata il 29/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/11/2022 dal Consigliere RA SI c-7 7438/2021 FATTI DI CAUSA 1. Con atto di citazione notificato 1'11 maggio 2010 LA HE conveniva davanti al Tribunale di Caltanissetta il Ministero della Salute per ottenerne il risarcimento dei danni a lei derivati da emotrasfusioni subite nel 1973 e nel 1976 che le avrebbero cagionato l'epatite C;
il Tribunale accoglieva la domanda condannando il convenuto a risarcirla nella misura di euro 47.987,73 oltre interessi, stabilendo peraltro di detrarne l'indennizzo che all'attrice sarebbe stato riconosciuto in forza della I. 210/1992. Avendo LA HE proposto appello, cui aveva resistito controparte, la Corte d'appello di Caltanissetta, con sentenza del 23 gennaio 2021, in parziale riforma, dichiarava che il risarcimento del danno non andava decurtato per tale indennizzo. 2. Ha presentato ricorso il Ministero della Salute sulla base di un unico motivo. Si è difesa LA HE con controricorso. La causa è stata rimessa alla pubblica udienza ex articolo 380 bis c.p.c. Entrambe le parti hanno depositato memoria. Il Procuratore Generale ha presentato requisitoria scritta chiedendo il disattendimento del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 3. L'unico motivo del ricorso lamenta, in modo particolarmente argomentato, l'infondatezza del rigetto della eccezione di compensatio lucri cum damno per violazione, in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., degli articoli 2697, 2699 e 2700 c.c. nonché degli articoli 115 e 116 c.p.c. 8 2 La Corte d'appello avrebbe errato nel ritenere che l'attuale ricorrente dovesse provare di aver pagato l'indennizzo, essendo questo erogato dalle Regioni, avendo il D.P.C.M. 26 maggio 2000 tra l'altro trasferito ad esse tale funzione a decorrere dal 21 febbraio 2001, dell'indennizzo il ricorrente dovendo solo determinare il quantum. Applicando poi il principio della disponibilità della prova e la prova per presunzioni, nel caso in esame si sarebbe dovuto ritenere provato il percepimento dell'indennizzo da parte della controricorrente;
al riguardo si offre (ricorso, pagine 5-8) un elenco di elementi che sarebbero significativi in tal senso. Sarebbe inoltre evidente che la HE non avrebbe negato il percepimento dell'indennizzo, effettuando solo "questione di «cumulabilità» tra il beneficio ed il risarcimento del danno (con ciò riconoscendo di averlo percepito e di percepirlo) salvo poi, in limine, invocare i noti arresti" della giurisprudenza di questa Suprema Corte sul suo scomputo nel risarcimento del danno. L'orientamento di legittimità, che "ormai appare del tutto superato", per cui il Ministero deve provare non solo il riconoscimento dell'indennizzo ma anche la sua concreta erogazione, sarebbe "frutto di un equivoco, che sta provocando notevoli danni all'Amministrazione pubblica", apportando "una interpretazione eccessivamente formalistica, che non tiene conto della circostanza che la competenza in materia di erogazione dell'indennizzo ex lege n. 210/1992 è delle Regioni e non sempre l'Amministrazione è in possesso della relativa documentazione". Pertanto una tale contestazione di chi è consapevole "della impossibilità materiale per il contraddittore di provare la materiale erogazione per non vicinanza della prova" - poiché l'erogazione spetta a un estraneo dal giudizio - dovrebbe portare in realtà "a paralizzare l'eccezione a fronte di un quadro indiziario preciso e concordante che deponeva incontrovertibilmente per la materiale erogazione dell'indennizzo". Non rileverebbe neppure il fatto che durante il giudizio non sia stato indicato il quantum dell'indennizzo, perché al riguardo il Ministero non avrebb % discrezionalità, dovendosi calcolare l'indennizzo "unicamente applicando le tabelle allegate al D.P.R. n. 834/1981, tenendo conto della categoria tabellare riconosciuta dalla CMO"; l'indennizzo va poi erogato a partire dal primo giorno del mese posteriore alla presentazione della domanda amministrativa. La giurisprudenza di questa Suprema Corte (da ultimo Cass. sez. 3, ord. 31 gennaio 2019 n. 2778) "consente di valorizzare le circostanze della concreta corresponsione dell'indennizzo distinta dalla «astratta spettanza» ... e della sua determinabilità sulla base di dati specifici", dal momento che la compensazione non opera se l'importo non è determinato/determinabile e le tabelle non possono individuare il quantum "in mancanza di dati specifici". Sarebbe peraltro dato specifico "l'ascrizione tabellare della patologia"; e nel caso in esame non vi sarebbe un'astratta spettanza, bensì una concreta. S.U. 7 maggio 2013 n. 10531 insegna la rilevabilità d'ufficio delle eccezioni lato sensu, anche in appello, se documentate ex actis, indipendentemente da specifiche allegazioni di parte. Tale insegnamento sarebbe stato violato nella impugnata sentenza, non utilizzandovi le presunzioni;
il giudice d'appello avrebbe dovuto comunque "accertare che, in forza dei documenti in atti e delle stesse allegazioni di parte attrice, la stessa aveva già ricevuto il riconoscimento del pregiudizio", e quindi avrebbe dovuto confermare il primo giudice quanto allo scomputo dal risarcimento del danno dell"' indennizzo eventualmente già corrisposto". Si cita altresì giurisprudenza anteriore alle "note pronunce in cui si è fatta questione della «prova dell'erogazione»", che avrebbero portato ad una interpretazione rigidamente formalistica;
e le allegazioni in atto di citazione e i documenti prodotti dall'attuale ricorrente costituirebbero "prova inconfutabile della percezione" dell'indennizzo. Da ultimo, da Cass. ord. 23 dicembre 2020 n. 29432 si evincerebbe che per la compensatio lucri cum damno è necessario tenere conto "tanto del coacervo dei ratei di indennizzo già percepiti quanto, previa capitalizzazione, di quelli percipiendi". Pertanto se lo scomputo è possibile riguardo le rate future, non ancora pagate, ad avviso del ricorrente sarebbe stata superata "la giurisprudenza che ai fini del defalco dei ratei pregressi reputa necessaria I prova dell'avvenuto pagamento e percezione di questi, essendo sufficiente, per un verso, la prova dell'avvenuta concessione del beneficio e, per un altro, la (agevole) determinazione o determinabilità del relativo ammontare da portare in detrazione". 4. La tematica sollevata nell'esteso e pur assai ben argomentato unico motivo deve riconoscersi, in realtà, già risolta in modo stabile dalla giurisprudenza di questa Suprema Corte, che ha chiaramente onerato il Ministero della Salute della prova del pagamento dell'indennizzo e della sua entità. Così, tra gli arresti massimati, insegna Cass. sez. 3, 22 agosto 2018 n. 20909: "Nel giudizio promosso nei confronti del Ministero della salute per il risarcimento del danno conseguente al contagio a seguito di emotras fusioni con sangue infetto, l'indennizzo di cui alla legge n. 210 del 1992 può essere scomputato dalle somme liquidabili a titolo di risarcimento del danno ("compensatio lucri cum dannno") solo se sia stato effettivamente versato o, comunque, sia determinato nel suo preciso ammontare o determinabile in base a specifici dati della cui prova è onerata la parte che eccepisce il "I ucrum"." Sulla stessa linea si è collocata, poco dopo, Cass. sez. 3, ord 31 gennaio 2019 n. 2778, anch'essa massimata come segue: "Nel giudizio promosso nei confronti del Ministero della salute per il risarcimento del danno conseguente al contagio da virus HBV, HIV o HCV a seguito di emotras fusioni con sangue infetto, l'indennizzo di cui alla I. n. 210 del 1992 non può essere scomputato dalle somme liquidabili a titolo di risarcimento del danno ("compensatio lucri cum damno"), qualora non sia stato corrisposto e tantomeno determinato o determinabile, in base agli atti di causa, nel suo preciso ammontare, posto che l'astratta spettanza di una somma suscettibile di essere compresa tra un minimo ed un massimo, a seconda della patologia riconosciuta, non equivale alla sua corresponsione e non fornisce elementi per individuarne l'esatto ammontare, né il carattere predeterminato delle tabelle consente di individuare, in mancanza di dati specifici a cui è onerato chi eccepisce il "lucrum", il preciso importo da portare in decurtazione del risarcimento." h Questo dictum è stato preservato, in modo compatto, negli anni successivi (ancora tra gli arresti massimati, si vedano gli ulteriori conformi Cass. sez. 3, ord. 30 agosto 2019 n. 21837, Cass. sez. 6-3, ord. 30 marzo 2021 n. 8866 e Cass. sez. 3, 7 marzo 2022 n. 7345). 5. La ragione fondamentale, che supera radicalmente tutte le argomentazioni anche del presente ricorso, è che l'onere probatorio de quo attiene ad una eccezione -"compensatio lucri cum damno" - che si colloca, nella ripartizione intrinseca dell'interesse del thema decidendum, nell'interesse del Ministero della salute. Compete pertanto a quest'ultimo dimostrarne la fondatezza. Né, d'altronde, è configurabile un "duello processuale" in cui il giudice esca dalla sua terzietà, trasformando in eccezione lato sensu la compensatio lucri cum damno, per la ragione puramente materiale e non giuridica addotta dal ricorrente, cioè che le Regioni non informerebbero sufficientemente il Ministero trasmettendogli la pertinente documentazione. L'onere di provare la fondatezza dell'eccezione che conduce alla deminutio di quel che, pacificamente, è dovuto dal Ministero (e non dalle Regioni) - il risarcimento del danno - non può che competere al Miniestero stesso, a pena di incorrere in una abnorme deviazione della struttura del contraddittorio processuale, ove ogni parte trova appunto l'impulso nel proprio interesse e sulla base di tale parametro individua così il contenuto della propria attività difensiva. La censura risulta pertanto infondata. 6. Il motivo, poi, soprattutto nella parte finale argomenta anche in ordine a elementi che dimostrerebbero, nel caso concreto, che la HE non avrebbe contestato e comunque il Ministero avrebbe adempiuto al proprio onere probatorio, con particolare riguardo agli elementi presuntivi, che la corte territoriale viene censurata per non avere utilizzato. Sotto questo profilo, così come conformato, a ben guardare si è dinanzi non ad una denuncia in iure di una pretesa violazione del principio di non contestazione e delle regole presuntive, bensì, nella concreta strutturazione 6 20 6EN. 2023 IT7DIZTARTO difensiva, ad una ricostruzione dell'accertamento di merito in senso diverso da quella compiuta dal giudice d'appello, onde si cade nella inammissibilità. 7. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente alla rifusione a controparte delle spese processuali, liquidate come da dispositivo. Seguendo l'insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere a controparte le spese processuali, liquidate in un totale di C 5500, oltre alle spese eventualmente prenotate a debito. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma il 25 novembre 2022 Il Consigliere Estensore Il Presidente Giac mo Travaglino c.