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Sentenza 2 maggio 2025
Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 02/05/2025, n. 178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 178 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1336/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SCIACCA
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Valentina Del Rio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1336/2017 promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso, per procura in Parte_1 C.F._1 atti, dall'Avv. Tritico Filippa Lorena ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Camporeale, via Calvario 71;
ATTORE
Contro
(C.F.: ) in persona del p.t., rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 difeso dall'Avv. Pisanti Amedeo (C.F.: ) in virtù della delibera di G.C. n. 1 del C.F._2
19/01/2018 e della determinazione n. 3 del 01/02/2018 ed elett.te dom.to in Sciacca (AG) alla via G.E.
Modigliani n. 27 presso lo studio dell'Avv. Maria Rita Stassi,
CONVENUTO
RESTIVO (C.F. ) rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._3 dall'Avv. Anna Giuseppa Calamia, del Foro di Marsala, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Marsala, Via Grazia Vecchia n. 10;
CONVENUTO
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in Gibellina (TP) via G. CP_3 CodiceFiscale_4
Verga n. 43 presso lo studio dell'Avv. Maria Saluto del foro di Marsala, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
CONVENUTA
nato a [...] [...] ed ivi residente in C.da San Giuseppe Madonna 2; CP_4 CP_1
CONVENUTO pagina 1 di 12 OGGETTO: Responsabilità ex art. 2051 c.c.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 1.10.2024 e in particolare:
Parte attrice ha chiesto il richiamo del CTU riportandosi alle note 127 ter c.p.c. del 24.9.2024 e in subordine ha concluso insistendo nelle domande di cui ai propri atti di causa chiedendo l'assegnazione dei termini 190 c.p.c.
Parte convenuta ha concluso come da note in sostituzione dell'udienza del Controparte_1
24.9.2024 ed ha concluso riportandosi ai propri atti di causa con richiesta di assegnazione dei termini
190 c.p.c.
Parte convenuta ha concluso come in atti, opponendosi al richiamo del CTU e Controparte_5 chiedendo l'assegnazione dei termini 190 c.p.c.
Parte convenuta ha concluso riportandosi ai propri atti di causa e alle note 127 ter c.p.c. CP_3
del 24.9.2024 nelle quali è stato chiesto il richiamo del CTU;
in subordine ha precisato le conclusioni come in atti e verbali di causa chiedendo la concessione dei termini 190 c.p.c.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione conveniva in giudizio il Parte_1 Controparte_1 [...]
, e e rappresentava: di essere proprietario di un magazzino/garage CP_5 CP_3 CP_4
sito al piano terra della sua abitazione in , via Bellini 42, con il retro confinante con via G. CP_1
Verdi. Che da qualche anno si verificavano nel garage delle infiltrazioni di acqua e liquami provenienti da due pozzetti della rete fognaria collocati in via Verdi e posti al servizio della sua abitazione e di quelle dei sig.ri , e che ristagnando provocano muffe, umidità e cattivi odori. CP_5 CP_3 CP_4
Che il dipartimento di Prevenzione di NI, servizio di igiene, ambiente e vita, richiesto da parte attrice di intervenire, con nota del 6 settembre 2013 prot. 1840 dava atto della presenza, sulla parte del garage confinante con la via Verdi, di infiltrazioni di acqua sul pavimento di colorito brunastro e maleodoranti che provocavano umidità anche sul muro, rinviava quindi all'Ufficio tecnico del Comune di effettuare le verifiche ritenute necessarie. Che, in risposta a detta nota, il responsabile del terzo settore del Comune di in data 30.9.2013 comunicava che avrebbe provveduto a richiedere le CP_1
somme per gli interventi necessari agli accertamenti del caso. Che, tuttavia, non veniva dato seguito all'attività di verifica delle cause delle infiltrazioni;
che quindi si rivolgeva ad uno studio chimico per effettuare gli accertamenti del caso e che veniva appurata la presenza di inquinamento chimico e batteriologico per i parametri di cui al D.lgs. 31 dl 2001.
Che con nota del 23 settembre 2015 la di NI a seguito di sopralluogo accertava la presenza CP_6
pagina 2 di 12 dei liquami verosimilmente dovuti ad un guasto alla rete fognaria del o di un privato, con CP_1
conseguente grave inconveniente igienico, fonte di rischio per la salute.
Che anche questa nota rimaneva senza esito.
Che quindi esperiva tentativo di conciliazione che non andava a buon fine.
Concludeva chiedendo di accertare che le infiltrazioni predette derivano da un guasto alla rete fognaria del o dei privati convenuti e che, da tale infiltrazione, derivano gravi danni all'immobile CP_1 quantificati in € 12.736,63 e, per l'effetto, condannare i convenuti in solido tra loro o sulla base delle rispettive percentuali di responsabilità riconosciute, al risarcimento dei danni e al pagamento dell'importo di € 10.000,00 per il mancato uso del garage, oltre al risarcimento dei danni morali da liquidare in via equitativa.
Con comparsa di risposta del 3.2.2018 si è costituito il quale preliminarmente ha Controparte_5
eccepito la propria estraneità rispetto al danno lamentato da parte attrice, riferendo che le prime missive relative allo stesso sarebbero state inviate nel 2010 e quindi in data antecedente all'acquisto da parte sua dell'immobile dal precedente proprietario, avvenuto con compravendita dell'11.4.2011. Nel merito ha contestato la richiesta di parte attrice evidenziando come, a seguito della segnalazione effettuata da parte attrice, il Comune di abbia effettuato in data 8 giugno 2012 un sopralluogo accertando CP_1 che l'infiltrazione era causata dalla rottura della tubatura centrale in via Verdi;
che successivamente venivano affidati i lavori alla ditta EL NI che eseguiva i lavori di riparazione e sistemazione della tubatura. Ha altresì affermato che, a seguito di tale intervento, il pozzetto a servizio del suo fabbricato e di quello del convenuto - di collegamento tra la condotta privata e CP_4
quella comunale - è rimasto ispezionabile ed è stato aperto più volte alla presenza di parte attrice per consentire a quest'ultima di effettuare le prove volte a verificare se l'acqua presente nel magazzino/garage dello stesso provenisse dalla condotta privata;
rappresentava che veniva effettuata una prova tra le parti con esito negativo ed evidenziava che il pozzetto rimaneva aperto sino al 2015.
Che i tecnici del hanno immesso ingenti quantità di acqua nel pozzetto della rete fognaria CP_1
centrale constatando che non vi era fuoriuscita della stessa nel garage di parte attrice mentre, immettendo acqua nel pozzetto di proprietà di parte attrice e della convenuta , si verificava CP_3
la fuoriusciva di liquidi dalla parete del garage del sulla quale erano presenti dei fori che Parte_1 consentivano l'accesso dei liquami, potendo evitarsi le infiltrazioni lamentate semplicemente chiudendoli.
Ha inoltre contestato la richiesta di risarcimento del danno nel quantum evidenziando, sotto quest'ultimo aspetto, come sia privo di prova il danno lamentato per € 10.000,00 in relazione al mancato utilizzo del garage. Ha concluso chiedendo il rigetto della domanda o, in subordine, di pagina 3 di 12 accertare l'esclusiva responsabilità del Controparte_1
Si è costituita con comparsa di costituzione del 5.2.2018, che ha contestato che le CP_3
infiltrazioni provengano dal suo immobile, posto a quota inferiore rispetto a quello di parte attrice.
Che a seguito dell'ennesima segnalazione da parte di il 12.5.2016 l'Arch. per il Parte_1 CP_7
Comune di accertava che le infiltrazioni provenivano dal pozzetto posto a servizio delle loro CP_1
abitazioni in quanto rilevatosi non a tenuta.
Ha inoltre proposto domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni nei confronti di parte attrice lamentando a sua volta infiltrazioni.
Ha concluso chiedendo di accertare l'esclusiva responsabilità del nella Controparte_1
causazione del sinistro lamentato da parte attrice;
in subordine, in caso del riconoscimento di una sua responsabilità, di accertare la corresponsabilità di parte attrice nella causazione del danno, di rigettare la domanda di risarcimento del danno per mancato uso del magazzino in quanto non provata;
di dichiarare in via riconvenzionale che la fuoriuscita di liquido causa danni anche al proprio immobile e, per l'effetto, condannare il o altro ritenuto responsabile, al risarcimento dei danni patiti e Parte_1 quantificati in € 2.017,26.
Si è costituito, con comparsa di costituzione e risposta depositata il 6.2.2018, il Controparte_1
che ha, in primo luogo, eccepito l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita. Ha altresì eccepito la carenza di legittimazione attiva dell'attore posto che, lo stesso, non ha prodotto il titolo di proprietà dell'immobile. Ha eccepito inoltre il proprio difetto di legittimazione passiva in quanto il danno lamentato non deriverebbe dal sistema fognario comunale ma da allacciamenti effettuati dai proprietari degli immobili presenti sulla via Verdi. Ha contestato nel merito la domanda affermando che, derivando il danno da allacciamenti dei privati proprietari degli immobili, alcuna responsabilità può avere il Ha inoltre evidenziato di aver CP_1
effettuato, a settembre 2012, un intervento manutentivo straordinario sulla rete fognaria proprio per escludere un possibile malfunzionamento della stessa e che, successivamente, parte attrice ha continuato a lamentare la presenza del fenomeno, elemento questo a riprova del fatto che l'infiltrazione non fosse imputabile al comune.
Ha altresì evidenziato, nel caso di riconoscimento di responsabilità in capo al la sussistenza di CP_1
una corresponsabilità in capo a parte attrice che si sarebbe allacciata alla fognatura del con una CP_1
tubazione non a norma ed avrebbe coperto il suo pozzetto costruendovi un balcone con conseguente impossibilità di eseguire interventi manutentivi così come in capo agli altri convenuti, avendo parte attrice allegato che le infiltrazioni proverrebbero anche dalle proprietà di questi.
Ha inoltre eccepito l'infondatezza della richiesta di risarcimento per mancato utilizzo del pagina 4 di 12 magazzino/garage e per il danno morale, stante l'assenza di prova e comunque dei presupposti per il riconoscimento del danno.
Ha concluso chiedendo: “1) In via preliminare, in rito, dichiarare l'improcedibilità della domanda per le ragioni riportate in punto di diritto sub 1) del presente atto;
2) Sempre in via preliminare, in rito, dichiarare la carenza di legittimazione attiva di parte attrice per le ragioni riportate in punto di diritto sub 2) del presente atto;
3) Sempre in via preliminare, in rito, dichiarare la carenza di legittimazione passiva del per le ragioni riporta-te in punto di diritto sub 3) del presente atto;
Controparte_1
4) In ogni caso, rigettare la domanda di risarcimento proposta da parte attrice, perché infondata in fatto ed in diritto, nonché non di-mostrata, per le ragioni riportate in punto di diritto sub 4); 5)
Subordinatamente, riconoscere il fatto colposo del creditore e determinare una proporzionale riduzione del risarcimento ex art. 1227 c.c. per le ragioni riportate in punto di diritto sub 5), in ogni caso con riserva di azione di regresso ex art. 2055 c.c. nei confronti dei convenuti , e CP_5 CP_8
all'esito delle risultanze degli accertamenti peritali che saranno disposti in corso di causa;
6) CP_3
Rigettare in ogni caso la domanda di risarcimento per mancato utilizzo del magazzino/garage per le ragioni riportate in punto di diritto sub 6); 7) Rigettare in ogni caso la domanda di risarcimento per danni morali per le ragioni riportate in punto di diritto sub 7); 8) Condannare parte attrice al pagamento di spese ed onorari di causa con sentenza munita di clausola di attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”.
All'udienza di prima comparizione delle parti parte attrice chiedeva l'autorizzazione a rinnovare la citazione nei confronti del convenuto , non essendo andata a buon fine la notifica. CP_4
Con provvedimento fuori udienza del 26.3.2018 le parti venivano invitate ad esperire il procedimento di negoziazione assistita.
Successivamente, all'udienza del 13.12.2018 il procuratore di parte attrice dichiarava, tra l'altro, di rinunciare all'azione limitatamente al convenuto . CP_4
All'udienza del 28.11.2019 venivano concessi i termini 183 co. 6 c.p.c.
La causa veniva istruita con l'escussione di testimoni e all'esito veniva disposta CTU.
Infine, veniva rinviata per precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione all'udienza del
1.10.2024 con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Preliminarmente va evidenziato che il procuratore di parte attrice ha dichiarato all'udienza del
13.12.2018 di rinunciare all'azione nei confronti del convenuto . Con memoria 183 co. 6 CP_4
n. 1 c.p.c. depositata dal nuovo procuratore, ha dichiarato di voler rinunciare agli atti del giudizio nei confronti del predetto convenuto.
pagina 5 di 12 Analizzando il contegno tenuto dalla parte e in particolare, mancando una procura ad hoc con cui il precedente procuratore di parte attrice sia stato investito del potere di rinunciare all'azione, evento che comporta la cessazione della materia del contendere con pronuncia parificabile, quanto agli effetti, ad un rigetto nel merito, non potendo il rinunciante all'azione riproporre la domanda nei confronti della parte verso la quale la rinuncia è effettuata, deve ritenersi che nei confronti del convenuto CP_4
sia stata effettuata una rinuncia agli atti, disciplinata dagli articoli 306 c.p.c.; non essendo la
[...]
parte convenuta in questione costituita, non è necessario acquisire l'assenso della stessa.
Inoltre, non è possibile pronunciare l'estinzione del giudizio avendo parte attrice interesse ad ottenere una pronuncia nel merito nei confronti degli altri convenuti, con la conseguenza che la rinuncia agli atti effettuata verso ha quale unico effetto il fatto che nei confronti dello stesso non si CP_4
proceda ad alcun accertamento e statuizione nel presente giudizio.
2.La condizione di procedibilità del presente giudizio risulta assolta, avendo le parti esperito la procedura di negoziazione assistita obbligatoria come evincibile dal verbale negativo dell'8.6.2019 prodotto da parte attrice in data 14.6.2024.
3.Passando ad esaminare l'eccezione preliminare sollevata dal relativa al difetto Controparte_1
di legittimazione attiva in capo a parte attrice va evidenziato come, avendo la stessa dichiarato di essere proprietaria dell'immobile nel quale si sono verificate le infiltrazioni, l'eccezione è infondata, in quanto oltre ad essersi dichiarato proprietario dell'immobile oggetto delle infiltrazione, ha provato Parte_1
la titolarità del diritto producendo l'atto di compravendita del maggio del 1996.
4. Quanto all'eccezione di difetto di legittimazione passiva in capo al la stessa è infondata in CP_1
quanto, dalle allegazioni di parte attrice emerge come la causa delle infiltrazioni venga individuata come derivante dall'impianto di fognatura del o comunque dai pozzetti dei proprietari degli CP_1
immobili di proprietà dei convenuti.
5. Analizzando il merito della domanda proposta da parte attrice la stessa può inquadrarsi nell'ambito della responsabilità da cose in custodia.
Secondo la giurisprudenza prevalente, perché sia applicabile la presunzione di cui all'art. 2051 c.c. occorre: che la domanda di risarcimento sia rivolta contro il “custode” della cosa;
che il danno non sia stato cagionato dal fatto del terzo o del danneggiato;
che il danno lamentato sia stato cagionato “dalla cosa”.
L'estensione del bene demaniale e l'utilizzazione generale e diretta dello stesso da parte dei terzi, non possono determinare l'automatica esclusione del rapporto di custodia e della relativa responsabilità della pubblica amministrazione, dovendo verificarsi caso per caso se ciò abbia inciso sul potere di controllo e vigilanza da parte dell'amministrazione (Cass., 26.09.2006 n. 20823; Cass., 04.12.1998, n.
pagina 6 di 12 12314; Cass., 07.10.1998, n. 9915; Cass., 25.6.1997, n. 5670).
Quanto all'aspetto dell'onere della prova, la presunzione di colpa stabilita dall'art. 2051 c.c. comporta che parte attrice debba provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa (rete fognaria) e l'evento lesivo (infiltrazioni e fuoriuscita di acque) mentre il convenuto, per liberarsi, è tenuto a provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere il nesso di causalità
(v. Cass. civ. sez. III n.16373 del 20.06.2005; id. Cass. sez. III n.20317 del 20.10.2005; Cass. civ. sez.
III n.376 del 11.01.2005).
5.1 Nel caso di specie, ha allegato di aver subito danni patrimoniali e non Parte_1
patrimoniali a causa di infiltrazioni di acqua e, a tal fine, ha prodotto fotografie e documenti attestanti la presenza del fenomeno;
sono stati altresì sentiti sul punto i testimoni , Testimone_1 [...]
e . In particolare, il testimone ha dichiarato di aver constatato la Tes_2 Controparte_5 CP_5
presenza del fenomeno sino a novembre 2018.
Vi sono, inoltre, a conferma, le varie comunicazioni intercorse con il prima del contenzioso. CP_1
Va sul punto evidenziata quella prodotta dal con il n. 70 del 20.9.2012 con cui è stato CP_1 deliberato dall'ente un intervento di somma urgenza per il ripristino della rete fognaria in viale Verdi.
Si legge nelle note in questione che: “nel viale Verdi a causa di una rottura alla tubazione della fognatura centrale, a seguito di sopralluogo è stato accertato disagio a coloro che risiedono nell'abitazione al civico 42, dove costantemente a causa di detta perdenza vi è un accumulo di acque nere nell'autorimessa di detta abitazione dove, oltretutto persiste cattivo odore con evidente pericolo di natura igienico sanitaria…”. (All. n. 4 ). Controparte_1
Parte attrice ha inoltre prodotto una comunicazione dell' Controparte_9
dalla quale emerge che nel luglio 2013 le lamentate infiltrazioni persistevano. Veniva
[...]
precisato che le infiltrazioni di acqua presentavano un colorito brunastro e ristagnavano emanando
Cont cattivo odore. Dette infiltrazioni venivano riscontrate sempre dal personale dell come da nota del
23.9.2015 (cfr. all. atto di citazione), evidenziandosi la sussistenza di un grave inconveniente igienico.
Gli elementi sopra evidenziati inducono a ritenere adeguatamente provato che, almeno a far data dal
2012, si siano verificate delle infiltrazioni nell'immobile di proprietà di . Parte_1
5.2 Al fine di accertare le cause delle stesse è stata disposta CTU.
Il consulente nominato, ha rappresentato in proposito che il fenomeno è stato dovuto a vari fattori e, in particolare: 1) alla parziale rottura del collettore principale individuata nel 2012; 2) alla scarsa tenuta del pozzetto di raccolta di proprietà comune individuata nel 2016; 3) Parte_2
all'inadeguato collegamento al bicchiere della tubazione in gres porcellanato che permetteva lo sversamento dei reflui dal pozzetto suddetto al collettore principale, individuata nel 2016.
pagina 7 di 12 Ha altresì evidenziato che, attualmente, sussiste una parziale occlusione della sezione del collettore fognario principale, osservata durante la video ispezione;
il consulente non è riuscito a determinare da quanto tempo vi sia questa parziale occlusione ma ha evidenziato come, in caso di eventi meteorici importanti, detta criticità potrebbe arrecare danni all'impianto fognario e causare problemi di infiltrazione sugli immobili presenti lungo il viale G. Verdi.
Il consulente ha quindi ricondotto le infiltrazioni lamentate da parte attrice ad una pluralità di fattori, sopra richiamati.
5.3 Occorre a questo punto rilevare che il presente giudizio è stato iscritto a ruolo prima dell'ultimo intervento del risalente al 2018, che ha risolto la problematica relativa all'inadeguato CP_1
collegamento al bicchiere della tubazione in gres porcellanato che permetteva lo sversamento dei reflui dal pozzetto al collettore principale.
Sul punto, il ha eccepito come la responsabilità del fenomeno sia imputabile a parte attrice per CP_1
avere la stessa effettuato allacciamenti alla rete fognaria con un tubo non a norma e per aver coperto il pozzetto ove vanno a confluire gli scarichi della sua abitazione con la costruzione di un balcone, così rendendo impossibili le attività di manutenzione.
Trattandosi di responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. la condotta del danneggiato tale da integrare gli estremi del fortuito interruttivo del nesso causale tra la omessa custodia ed il danno deve essere provato dal convenuto.
L'allegazione relativa all'effettuazione da parte di parte attrice di allacciamenti non a norma non fa venire meno la responsabilità del ai sensi dell'art. 2051 c.c. CP_1
L'allacciamento alla rete fognaria e lo scarico di acque reflue sono infatti soggette ad autorizzazione, permanendo in capo all'ente l'obbligo di vigilanza e controllo.
Il fatto che sia stato riscontrato un collegamento con un tubo non a norma non è quindi di per sé elemento idoneo ad integrare gli estremi di un fortuito interruttivo del nesso causale.
Quanto poi alla costruzione da parte dell'attore di un balcone a copertura del pozzetto comune alle proprietà e che avrebbe impedito di effettuare le necessarie manutenzioni, detta Parte_1 CP_3
allegazione è rimasta sfornita di prova, essendo tra l'altro emerso nel corso dell'istruttoria che la convenuta ha effettuato delle attività di pulitura del pozzetto, fatto riferito da CP_3 Tes_3
testimone della convenuta .
[...] CP_3
In definitiva, all'esito dell'istruttoria e in base a quanto stabilito dal CTU, la causa delle infiltrazioni lamentate per il periodo dal 2012 al 2018 va individuata: nello stato in cui si trovavano la rete fognaria comunale, gli allacci al pozzetto relativo all'immobile di proprietà di parte attrice e della convenuta
, nella non perfetta tenuta dello stesso (si veda in merito il verbale di sopralluogo del CP_3
pagina 8 di 12 12.5.2016 allegato alla comparsa di costituzione del convenuto ). CP_5
6. Va altresì riconosciuta una responsabilità concorrente dei sig.ri e , essendo emerso Parte_1 CP_3
che parte del fenomeno è stato causato dalla scarsa tenuta del pozzetto di proprietà comune tra i due, nonché dall'inadeguato collegamento al bicchiere della tubazione in gres porcellanato che permetteva lo sversamento dei reflui dal pozzetto al collettore principale.
Risulta che il ha già provveduto ad effettuare gli interventi di ripristino. Controparte_1
A tal riguardo il predetto ente, con memoria 183 co. 6 n. 1 c.p.c., ha dichiarato di essere intervenuto nel corso del giudizio effettuando una manutenzione con cui ha provveduto alla sostituzione di una tubazione di collegamento tra il pozzetto Bommarito - Vasile e la rete comunale, allegazione non contestata dalle parti.
Per quanto concerne invece le infiltrazioni in atto lamentate da parte attrice, non è emerso se le stesse siano riconducibili in effetti alla riscontrata parziale occlusione della rete fognaria o siano imputabili ad altra causa. Peraltro, il CTU nella consulenza, a pagina 9, rileva che “Ad oggi, dalle informazioni raccolte durante i sopralluoghi, i fenomeni di infiltrazione sono cessati”.
7. Quanto ad un concorso da parte del convenuto nella causazione delle infiltrazioni, all'esito CP_5 dell'istruttoria non vi sono sufficienti elementi per ritenere che parte del fenomeno lamentato sia riconducibile ad una omessa custodia dell'immobile di proprietà del predetto. Le testimonianze sul punto rese da figlia del sig. e , genero, Testimone_4 Parte_1 Controparte_5
non risultano indicative di un coinvolgimento del nel verificarsi del fenomeno, non potendo CP_5
desumersi dal mero fatto che i testi abbiano riscontrato la presenza di infiltrazioni nei periodi in cui il convenuto abitava l'immobile. Il CTU nominato inoltre non ha inserito tra le cause delle infiltrazioni anche l'impianto di scarico delle acque riferibili all' immobile di proprietà di . CP_5
8. Alla luce di quanto sopra, in relazione ai fenomeni di infiltrazione avvenuti sino al 2018 può essere riconosciuta la responsabilità del ai sensi dell'art. 2051 c.c. in concorso con quella dei CP_1
proprietari degli immobili sig.ri e . Il concorso di colpa nella causazione del Parte_1 CP_3
fenomeno può essere riconosciuto in ragione di un terzo in capo al e di un terzo dalla sig.ra CP_1
restando per il restante terzo a carico di parte attrice ai sensi dell'art. 1227 c.c. CP_3
9. Passando ad accertare il quantum da risarcire a titolo di danno conseguenza, il consulente tecnico ha rappresentato di non essere in grado di valutare l'entità dei danni causati dal fenomeno infiltrativo non conoscendo lo stato dei luoghi prima che l'evento descritto di presentasse.
Sul punto parte attrice ha prodotto un computo metrico relativo ai lavori da effettuare per € 12.700,00, importo che appare congruo alla luce dell'entità del fenomeno per come evidente dalla documentazione in atti e in particolare dalla consulenza di parte prodotta in allegato alla seconda memoria 183 co. 6
pagina 9 di 12 c.p.c. di parte attrice. Detto importo va decurtato di 1/3 in ragione del concorso di colpa riconosciuto ex art. 1227 c.c.
Non può invece riconoscersi alcun risarcimento per il lamentato danno conseguente al mancato utilizzo del garage;
manca infatti la prova dell'uso che il proprietario ne faceva prima dell'inizio del fenomeno infiltrativo descritto e del fatto che i danni lamentati ai mezzi agricoli con la prima memoria 183 co. 6
n. 1 c.p.c. e indicati nella consulenza di parte allegata alla memoria 183 co. 6 n. 2 c.p.c. siano dipesi dall'impossibilità di utilizzare il magazzino.
La domanda di parte attrice merita dunque accoglimento, quanto al danno patrimoniale, limitatamente all'importo di € 8.466,00 (già al netto del terzo di responsabilità riconosciuta a parte attrice), oltre rivalutazione monetaria e interessi in misura legale. La rivalutazione viene conteggiata a partire dal
2015 (data relativa al computo metrico prodotto da parte attrice in allegato all'atto di citazione). Per effetto della rivalutazione il totale dovuto ascende ad € 11.360,35, oltre interessi ai sensi dell'art. 1284 co. 1 c.c. dalla presente pronuncia e sino al soddisfo
Quanto alla domanda di risarcimento del danno non patrimoniale patito a causa dell'insalubrità dell'ambiente e alla molestia nell'utilizzo di parte dell'immobile va rilevato che, pur essendo il bene in questione di rilevanza innanzitutto patrimoniale, una lesione nel godimento dello stesso può avere anche una diretta incidenza su interessi meritevoli di tutela sotto il profilo della sfera personale posto che il luogo in cui si svolge la vita privata e familiare è bene giuridico tutelato da numerose norme anche sovranazionali (ad es. art. 8 CEDU).
Alla luce della natura delle infiltrazioni (derivanti anche da acque nere con conseguente insalubrità dell'ambiente interessato) può ritenersi in base a massime di esperienza un pregiudizio sotto forma di danno morale, per essersi detto fenomeno verificato nel garage di pertinenza della abitazione di parte attrice.
Il fatto che si siano concentrate in una zona dell'immobile non adibita ad uso abitazione e, in assenza di prova che la parte abbia subito ripercussioni sulla salute psico fisica o che sia stata costretta a mutare le proprie abitudini di vita, nonché in assenza di elementi dai quali desumerne la frequenza di verificazione del fenomeno, porta a contenere il danno, valutato in via equitativa, in € 1.000,00 per ciascun anno dal giugno 2012 al settembre 2018, data dell'ultimo intervento posto in essere dal tenuto conto di quanto dichiarato dal CTU circa l'assenza di infiltrazioni al momento del suo CP_1
sopralluogo.
In proporzione quindi il danno non patrimoniale si liquida per il 2012 in € 500,00, per il 2018 in €
750,00 ed in € 1.000,00 per le annualità 2013, 2014, 2015, 2016, per un totale di € 5.250,00.
Detto importo va decurtato di 1/3 in ragione del concorso di colpa riconosciuto in capo a parte attrice pagina 10 di 12 per un totale dovuto di € 3.500,00 in solido tra il e la convenuta oltre agli interessi ex CP_1 CP_3
1284 co. 1 c.c. dalla presente pronuncia e sino al soddisfo
Il totale del danno patrimoniale e non patrimoniale da risarcire a parte attrice ammonta ad € 14.860,35.
Detto importo è dovuto in solido tra il e la convenuta . CP_1 CP_3
10. Quanto alla domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta la stessa può ritenersi CP_3
validamente effettuata nei soli confronti di non avendo la parte identificato altri Parte_1
soggetti responsabili delle infiltrazioni riscontrate nel suo immobile.
Sul punto il testimone ha confermato di aver effettuato, su incarico della , due Testimone_5 CP_3 interventi di pulitura del pozzetto, l'ultimo dei quali nel dicembre 2017 e che il era ancora Parte_1
allacciato.
Il testimone di parte attrice sentito all'udienza del 12.1.2021 ha dichiarato di aver Testimone_6 effettuato per conto di l'intervento consistente nello staccare il tubo dal pozzetto e Parte_1 nell'effettuare una deviazione praticando un buco nel muro del garage ed inserendovi il tubo. Tuttavia non ha saputo riferire il periodo in cui ha effettuato l'intervento.
La testimonianza resa da , che può ritenersi attendibile mancando elementi di Testimone_5
contraddizione interna o esterna, dà conto della presenza dell'allacciamento del alla data Parte_1 del dicembre 2017, elemento da cui desumere che l'intervento effettuato dal teste sia stato Tes_6
successivo, sebbene non sia possibile stabilirne il periodo esatto.
Va comunque ritenuto che sia stato al più tardi effettuato a dicembre 2017 posto che, lo stesso consulente della convenuta , rappresenta a pagina 2 dell'elaborato di parte, che CP_3 Parte_1 si è staccato dal pozzetto successivamente all'intervento effettuato dal Comune il 12.5.2016.
La parte non ha provato il momento a partire dal quale si sono prodotte nel suo immobile le infiltrazioni lamentate, potendo desumersi solo la presenza delle stesse al momento della redazione della consulenza di parte, datata febbraio 2018.
Inoltre, non vi sono elementi che conducano a ritenere che le infiltrazioni riscontrate dalla siano CP_3
effettivamente causate dalla non perfetta tenuta stagna del pozzetto, avendo il consulente di parte rappresentato la necessità di effettuare saggi tecnici, potendo individuarsi l'altra possibile causa nel fatto che il giunto di dilatazione tra gli immobili e non risulta sigillato a regola Parte_1 CP_3
d'arte, con conseguente possibile accumulo di acqua nell'intercapedine tra i due immobili.
Per le ragioni sopra esposte, data l'incertezza del tempo in cui le infiltrazioni lamentate si sono presentate, considerata l'assenza di atti stragiudiziali inviati dalla convenuta al in cui si Parte_1
evidenzi la problematica in questione, tenuto conto del fatto che ha provveduto a staccarsi Parte_1
dal pozzetto in questione al più tardi nel dicembre 2017 e che non vi sono elementi dai quali desumere pagina 11 di 12 la riconducibilità delle stesse con maggiore probabilità alla mancata tenuta stagna del pozzetto, piuttosto che ad altre problematiche, la domanda risarcitoria effettuata in via riconvenzionale della nei confronti di parte attrice va rigettata. CP_10
11. Passando alla regolamentazione delle spese di lite, alla luce del parziale accoglimento della domanda spiegata da , essendo stato riconosciuto un concorso di colpa dello stesso, va Parte_1
disposta la compensazione delle spese di lite in ragione di 1/3 nei confronti dei convenuti CP_1
e con condanna di questi a corrispondere a parte attrice i rimanenti 2/3.
[...] CP_3
Nei rapporti con il convenuto invece, va disposta la condanna alle spese da parte dell'attore. CP_5
Le spese di CTU liquidate con separato decreto, vanno poste a carico delle parti costituite dei convenuti e disponendo per quest'ultima, alla luce Controparte_1 Controparte_5 CP_3
dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il pagamento a carico dell'erario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
In parziale accoglimento della domanda proposta da parte attrice Parte_1
- Condanna il e , in solido tra loro, a risarcire a parte attrice Controparte_1 CP_3
l'importo di € 14.860,35, oltre interessi ex art. 1284 co 1 c.c. dalla presente pronuncia sino al soddisfo.
- Rigetta la domanda spiegata da parte attrice nei confronti del convenuto;
Controparte_5
- rigetta la domanda riconvenzionale spiegata da nei confronti di CP_3 Parte_1
- compensa in ragione di 1/3 le spese di lite tra parte attrice e i convenuti e Controparte_1
e, per i restanti 2/3, condanna i predetti convenuti in solido tra loro al pagamento delle CP_3 spese di lite in favore di parte attrice che si liquidano in complessivi € 3.384,00 (2/3 di € 5.077,00) oltre
15% spese generali iva e cpa come per legge;
- Condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore del convenuto Parte_1
che si liquidano in complessivi € 5.077,00, oltre al 15% spese generali, iva e cpa Controparte_5
come per legge.
Pone le spese del CTU Ing. a carico dei convenuti Persona_1 Controparte_1
e disponendo per quest'ultima, alla luce dell'ammissione al patrocinio a Controparte_5 CP_3
spese dello Stato, il pagamento a carico dell'erario.
Sciacca, 2 maggio 2025
Il Giudice
Valentina Del Rio
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SCIACCA
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Valentina Del Rio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1336/2017 promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso, per procura in Parte_1 C.F._1 atti, dall'Avv. Tritico Filippa Lorena ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Camporeale, via Calvario 71;
ATTORE
Contro
(C.F.: ) in persona del p.t., rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 difeso dall'Avv. Pisanti Amedeo (C.F.: ) in virtù della delibera di G.C. n. 1 del C.F._2
19/01/2018 e della determinazione n. 3 del 01/02/2018 ed elett.te dom.to in Sciacca (AG) alla via G.E.
Modigliani n. 27 presso lo studio dell'Avv. Maria Rita Stassi,
CONVENUTO
RESTIVO (C.F. ) rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._3 dall'Avv. Anna Giuseppa Calamia, del Foro di Marsala, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Marsala, Via Grazia Vecchia n. 10;
CONVENUTO
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in Gibellina (TP) via G. CP_3 CodiceFiscale_4
Verga n. 43 presso lo studio dell'Avv. Maria Saluto del foro di Marsala, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
CONVENUTA
nato a [...] [...] ed ivi residente in C.da San Giuseppe Madonna 2; CP_4 CP_1
CONVENUTO pagina 1 di 12 OGGETTO: Responsabilità ex art. 2051 c.c.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 1.10.2024 e in particolare:
Parte attrice ha chiesto il richiamo del CTU riportandosi alle note 127 ter c.p.c. del 24.9.2024 e in subordine ha concluso insistendo nelle domande di cui ai propri atti di causa chiedendo l'assegnazione dei termini 190 c.p.c.
Parte convenuta ha concluso come da note in sostituzione dell'udienza del Controparte_1
24.9.2024 ed ha concluso riportandosi ai propri atti di causa con richiesta di assegnazione dei termini
190 c.p.c.
Parte convenuta ha concluso come in atti, opponendosi al richiamo del CTU e Controparte_5 chiedendo l'assegnazione dei termini 190 c.p.c.
Parte convenuta ha concluso riportandosi ai propri atti di causa e alle note 127 ter c.p.c. CP_3
del 24.9.2024 nelle quali è stato chiesto il richiamo del CTU;
in subordine ha precisato le conclusioni come in atti e verbali di causa chiedendo la concessione dei termini 190 c.p.c.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione conveniva in giudizio il Parte_1 Controparte_1 [...]
, e e rappresentava: di essere proprietario di un magazzino/garage CP_5 CP_3 CP_4
sito al piano terra della sua abitazione in , via Bellini 42, con il retro confinante con via G. CP_1
Verdi. Che da qualche anno si verificavano nel garage delle infiltrazioni di acqua e liquami provenienti da due pozzetti della rete fognaria collocati in via Verdi e posti al servizio della sua abitazione e di quelle dei sig.ri , e che ristagnando provocano muffe, umidità e cattivi odori. CP_5 CP_3 CP_4
Che il dipartimento di Prevenzione di NI, servizio di igiene, ambiente e vita, richiesto da parte attrice di intervenire, con nota del 6 settembre 2013 prot. 1840 dava atto della presenza, sulla parte del garage confinante con la via Verdi, di infiltrazioni di acqua sul pavimento di colorito brunastro e maleodoranti che provocavano umidità anche sul muro, rinviava quindi all'Ufficio tecnico del Comune di effettuare le verifiche ritenute necessarie. Che, in risposta a detta nota, il responsabile del terzo settore del Comune di in data 30.9.2013 comunicava che avrebbe provveduto a richiedere le CP_1
somme per gli interventi necessari agli accertamenti del caso. Che, tuttavia, non veniva dato seguito all'attività di verifica delle cause delle infiltrazioni;
che quindi si rivolgeva ad uno studio chimico per effettuare gli accertamenti del caso e che veniva appurata la presenza di inquinamento chimico e batteriologico per i parametri di cui al D.lgs. 31 dl 2001.
Che con nota del 23 settembre 2015 la di NI a seguito di sopralluogo accertava la presenza CP_6
pagina 2 di 12 dei liquami verosimilmente dovuti ad un guasto alla rete fognaria del o di un privato, con CP_1
conseguente grave inconveniente igienico, fonte di rischio per la salute.
Che anche questa nota rimaneva senza esito.
Che quindi esperiva tentativo di conciliazione che non andava a buon fine.
Concludeva chiedendo di accertare che le infiltrazioni predette derivano da un guasto alla rete fognaria del o dei privati convenuti e che, da tale infiltrazione, derivano gravi danni all'immobile CP_1 quantificati in € 12.736,63 e, per l'effetto, condannare i convenuti in solido tra loro o sulla base delle rispettive percentuali di responsabilità riconosciute, al risarcimento dei danni e al pagamento dell'importo di € 10.000,00 per il mancato uso del garage, oltre al risarcimento dei danni morali da liquidare in via equitativa.
Con comparsa di risposta del 3.2.2018 si è costituito il quale preliminarmente ha Controparte_5
eccepito la propria estraneità rispetto al danno lamentato da parte attrice, riferendo che le prime missive relative allo stesso sarebbero state inviate nel 2010 e quindi in data antecedente all'acquisto da parte sua dell'immobile dal precedente proprietario, avvenuto con compravendita dell'11.4.2011. Nel merito ha contestato la richiesta di parte attrice evidenziando come, a seguito della segnalazione effettuata da parte attrice, il Comune di abbia effettuato in data 8 giugno 2012 un sopralluogo accertando CP_1 che l'infiltrazione era causata dalla rottura della tubatura centrale in via Verdi;
che successivamente venivano affidati i lavori alla ditta EL NI che eseguiva i lavori di riparazione e sistemazione della tubatura. Ha altresì affermato che, a seguito di tale intervento, il pozzetto a servizio del suo fabbricato e di quello del convenuto - di collegamento tra la condotta privata e CP_4
quella comunale - è rimasto ispezionabile ed è stato aperto più volte alla presenza di parte attrice per consentire a quest'ultima di effettuare le prove volte a verificare se l'acqua presente nel magazzino/garage dello stesso provenisse dalla condotta privata;
rappresentava che veniva effettuata una prova tra le parti con esito negativo ed evidenziava che il pozzetto rimaneva aperto sino al 2015.
Che i tecnici del hanno immesso ingenti quantità di acqua nel pozzetto della rete fognaria CP_1
centrale constatando che non vi era fuoriuscita della stessa nel garage di parte attrice mentre, immettendo acqua nel pozzetto di proprietà di parte attrice e della convenuta , si verificava CP_3
la fuoriusciva di liquidi dalla parete del garage del sulla quale erano presenti dei fori che Parte_1 consentivano l'accesso dei liquami, potendo evitarsi le infiltrazioni lamentate semplicemente chiudendoli.
Ha inoltre contestato la richiesta di risarcimento del danno nel quantum evidenziando, sotto quest'ultimo aspetto, come sia privo di prova il danno lamentato per € 10.000,00 in relazione al mancato utilizzo del garage. Ha concluso chiedendo il rigetto della domanda o, in subordine, di pagina 3 di 12 accertare l'esclusiva responsabilità del Controparte_1
Si è costituita con comparsa di costituzione del 5.2.2018, che ha contestato che le CP_3
infiltrazioni provengano dal suo immobile, posto a quota inferiore rispetto a quello di parte attrice.
Che a seguito dell'ennesima segnalazione da parte di il 12.5.2016 l'Arch. per il Parte_1 CP_7
Comune di accertava che le infiltrazioni provenivano dal pozzetto posto a servizio delle loro CP_1
abitazioni in quanto rilevatosi non a tenuta.
Ha inoltre proposto domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni nei confronti di parte attrice lamentando a sua volta infiltrazioni.
Ha concluso chiedendo di accertare l'esclusiva responsabilità del nella Controparte_1
causazione del sinistro lamentato da parte attrice;
in subordine, in caso del riconoscimento di una sua responsabilità, di accertare la corresponsabilità di parte attrice nella causazione del danno, di rigettare la domanda di risarcimento del danno per mancato uso del magazzino in quanto non provata;
di dichiarare in via riconvenzionale che la fuoriuscita di liquido causa danni anche al proprio immobile e, per l'effetto, condannare il o altro ritenuto responsabile, al risarcimento dei danni patiti e Parte_1 quantificati in € 2.017,26.
Si è costituito, con comparsa di costituzione e risposta depositata il 6.2.2018, il Controparte_1
che ha, in primo luogo, eccepito l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita. Ha altresì eccepito la carenza di legittimazione attiva dell'attore posto che, lo stesso, non ha prodotto il titolo di proprietà dell'immobile. Ha eccepito inoltre il proprio difetto di legittimazione passiva in quanto il danno lamentato non deriverebbe dal sistema fognario comunale ma da allacciamenti effettuati dai proprietari degli immobili presenti sulla via Verdi. Ha contestato nel merito la domanda affermando che, derivando il danno da allacciamenti dei privati proprietari degli immobili, alcuna responsabilità può avere il Ha inoltre evidenziato di aver CP_1
effettuato, a settembre 2012, un intervento manutentivo straordinario sulla rete fognaria proprio per escludere un possibile malfunzionamento della stessa e che, successivamente, parte attrice ha continuato a lamentare la presenza del fenomeno, elemento questo a riprova del fatto che l'infiltrazione non fosse imputabile al comune.
Ha altresì evidenziato, nel caso di riconoscimento di responsabilità in capo al la sussistenza di CP_1
una corresponsabilità in capo a parte attrice che si sarebbe allacciata alla fognatura del con una CP_1
tubazione non a norma ed avrebbe coperto il suo pozzetto costruendovi un balcone con conseguente impossibilità di eseguire interventi manutentivi così come in capo agli altri convenuti, avendo parte attrice allegato che le infiltrazioni proverrebbero anche dalle proprietà di questi.
Ha inoltre eccepito l'infondatezza della richiesta di risarcimento per mancato utilizzo del pagina 4 di 12 magazzino/garage e per il danno morale, stante l'assenza di prova e comunque dei presupposti per il riconoscimento del danno.
Ha concluso chiedendo: “1) In via preliminare, in rito, dichiarare l'improcedibilità della domanda per le ragioni riportate in punto di diritto sub 1) del presente atto;
2) Sempre in via preliminare, in rito, dichiarare la carenza di legittimazione attiva di parte attrice per le ragioni riportate in punto di diritto sub 2) del presente atto;
3) Sempre in via preliminare, in rito, dichiarare la carenza di legittimazione passiva del per le ragioni riporta-te in punto di diritto sub 3) del presente atto;
Controparte_1
4) In ogni caso, rigettare la domanda di risarcimento proposta da parte attrice, perché infondata in fatto ed in diritto, nonché non di-mostrata, per le ragioni riportate in punto di diritto sub 4); 5)
Subordinatamente, riconoscere il fatto colposo del creditore e determinare una proporzionale riduzione del risarcimento ex art. 1227 c.c. per le ragioni riportate in punto di diritto sub 5), in ogni caso con riserva di azione di regresso ex art. 2055 c.c. nei confronti dei convenuti , e CP_5 CP_8
all'esito delle risultanze degli accertamenti peritali che saranno disposti in corso di causa;
6) CP_3
Rigettare in ogni caso la domanda di risarcimento per mancato utilizzo del magazzino/garage per le ragioni riportate in punto di diritto sub 6); 7) Rigettare in ogni caso la domanda di risarcimento per danni morali per le ragioni riportate in punto di diritto sub 7); 8) Condannare parte attrice al pagamento di spese ed onorari di causa con sentenza munita di clausola di attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”.
All'udienza di prima comparizione delle parti parte attrice chiedeva l'autorizzazione a rinnovare la citazione nei confronti del convenuto , non essendo andata a buon fine la notifica. CP_4
Con provvedimento fuori udienza del 26.3.2018 le parti venivano invitate ad esperire il procedimento di negoziazione assistita.
Successivamente, all'udienza del 13.12.2018 il procuratore di parte attrice dichiarava, tra l'altro, di rinunciare all'azione limitatamente al convenuto . CP_4
All'udienza del 28.11.2019 venivano concessi i termini 183 co. 6 c.p.c.
La causa veniva istruita con l'escussione di testimoni e all'esito veniva disposta CTU.
Infine, veniva rinviata per precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione all'udienza del
1.10.2024 con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Preliminarmente va evidenziato che il procuratore di parte attrice ha dichiarato all'udienza del
13.12.2018 di rinunciare all'azione nei confronti del convenuto . Con memoria 183 co. 6 CP_4
n. 1 c.p.c. depositata dal nuovo procuratore, ha dichiarato di voler rinunciare agli atti del giudizio nei confronti del predetto convenuto.
pagina 5 di 12 Analizzando il contegno tenuto dalla parte e in particolare, mancando una procura ad hoc con cui il precedente procuratore di parte attrice sia stato investito del potere di rinunciare all'azione, evento che comporta la cessazione della materia del contendere con pronuncia parificabile, quanto agli effetti, ad un rigetto nel merito, non potendo il rinunciante all'azione riproporre la domanda nei confronti della parte verso la quale la rinuncia è effettuata, deve ritenersi che nei confronti del convenuto CP_4
sia stata effettuata una rinuncia agli atti, disciplinata dagli articoli 306 c.p.c.; non essendo la
[...]
parte convenuta in questione costituita, non è necessario acquisire l'assenso della stessa.
Inoltre, non è possibile pronunciare l'estinzione del giudizio avendo parte attrice interesse ad ottenere una pronuncia nel merito nei confronti degli altri convenuti, con la conseguenza che la rinuncia agli atti effettuata verso ha quale unico effetto il fatto che nei confronti dello stesso non si CP_4
proceda ad alcun accertamento e statuizione nel presente giudizio.
2.La condizione di procedibilità del presente giudizio risulta assolta, avendo le parti esperito la procedura di negoziazione assistita obbligatoria come evincibile dal verbale negativo dell'8.6.2019 prodotto da parte attrice in data 14.6.2024.
3.Passando ad esaminare l'eccezione preliminare sollevata dal relativa al difetto Controparte_1
di legittimazione attiva in capo a parte attrice va evidenziato come, avendo la stessa dichiarato di essere proprietaria dell'immobile nel quale si sono verificate le infiltrazioni, l'eccezione è infondata, in quanto oltre ad essersi dichiarato proprietario dell'immobile oggetto delle infiltrazione, ha provato Parte_1
la titolarità del diritto producendo l'atto di compravendita del maggio del 1996.
4. Quanto all'eccezione di difetto di legittimazione passiva in capo al la stessa è infondata in CP_1
quanto, dalle allegazioni di parte attrice emerge come la causa delle infiltrazioni venga individuata come derivante dall'impianto di fognatura del o comunque dai pozzetti dei proprietari degli CP_1
immobili di proprietà dei convenuti.
5. Analizzando il merito della domanda proposta da parte attrice la stessa può inquadrarsi nell'ambito della responsabilità da cose in custodia.
Secondo la giurisprudenza prevalente, perché sia applicabile la presunzione di cui all'art. 2051 c.c. occorre: che la domanda di risarcimento sia rivolta contro il “custode” della cosa;
che il danno non sia stato cagionato dal fatto del terzo o del danneggiato;
che il danno lamentato sia stato cagionato “dalla cosa”.
L'estensione del bene demaniale e l'utilizzazione generale e diretta dello stesso da parte dei terzi, non possono determinare l'automatica esclusione del rapporto di custodia e della relativa responsabilità della pubblica amministrazione, dovendo verificarsi caso per caso se ciò abbia inciso sul potere di controllo e vigilanza da parte dell'amministrazione (Cass., 26.09.2006 n. 20823; Cass., 04.12.1998, n.
pagina 6 di 12 12314; Cass., 07.10.1998, n. 9915; Cass., 25.6.1997, n. 5670).
Quanto all'aspetto dell'onere della prova, la presunzione di colpa stabilita dall'art. 2051 c.c. comporta che parte attrice debba provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa (rete fognaria) e l'evento lesivo (infiltrazioni e fuoriuscita di acque) mentre il convenuto, per liberarsi, è tenuto a provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere il nesso di causalità
(v. Cass. civ. sez. III n.16373 del 20.06.2005; id. Cass. sez. III n.20317 del 20.10.2005; Cass. civ. sez.
III n.376 del 11.01.2005).
5.1 Nel caso di specie, ha allegato di aver subito danni patrimoniali e non Parte_1
patrimoniali a causa di infiltrazioni di acqua e, a tal fine, ha prodotto fotografie e documenti attestanti la presenza del fenomeno;
sono stati altresì sentiti sul punto i testimoni , Testimone_1 [...]
e . In particolare, il testimone ha dichiarato di aver constatato la Tes_2 Controparte_5 CP_5
presenza del fenomeno sino a novembre 2018.
Vi sono, inoltre, a conferma, le varie comunicazioni intercorse con il prima del contenzioso. CP_1
Va sul punto evidenziata quella prodotta dal con il n. 70 del 20.9.2012 con cui è stato CP_1 deliberato dall'ente un intervento di somma urgenza per il ripristino della rete fognaria in viale Verdi.
Si legge nelle note in questione che: “nel viale Verdi a causa di una rottura alla tubazione della fognatura centrale, a seguito di sopralluogo è stato accertato disagio a coloro che risiedono nell'abitazione al civico 42, dove costantemente a causa di detta perdenza vi è un accumulo di acque nere nell'autorimessa di detta abitazione dove, oltretutto persiste cattivo odore con evidente pericolo di natura igienico sanitaria…”. (All. n. 4 ). Controparte_1
Parte attrice ha inoltre prodotto una comunicazione dell' Controparte_9
dalla quale emerge che nel luglio 2013 le lamentate infiltrazioni persistevano. Veniva
[...]
precisato che le infiltrazioni di acqua presentavano un colorito brunastro e ristagnavano emanando
Cont cattivo odore. Dette infiltrazioni venivano riscontrate sempre dal personale dell come da nota del
23.9.2015 (cfr. all. atto di citazione), evidenziandosi la sussistenza di un grave inconveniente igienico.
Gli elementi sopra evidenziati inducono a ritenere adeguatamente provato che, almeno a far data dal
2012, si siano verificate delle infiltrazioni nell'immobile di proprietà di . Parte_1
5.2 Al fine di accertare le cause delle stesse è stata disposta CTU.
Il consulente nominato, ha rappresentato in proposito che il fenomeno è stato dovuto a vari fattori e, in particolare: 1) alla parziale rottura del collettore principale individuata nel 2012; 2) alla scarsa tenuta del pozzetto di raccolta di proprietà comune individuata nel 2016; 3) Parte_2
all'inadeguato collegamento al bicchiere della tubazione in gres porcellanato che permetteva lo sversamento dei reflui dal pozzetto suddetto al collettore principale, individuata nel 2016.
pagina 7 di 12 Ha altresì evidenziato che, attualmente, sussiste una parziale occlusione della sezione del collettore fognario principale, osservata durante la video ispezione;
il consulente non è riuscito a determinare da quanto tempo vi sia questa parziale occlusione ma ha evidenziato come, in caso di eventi meteorici importanti, detta criticità potrebbe arrecare danni all'impianto fognario e causare problemi di infiltrazione sugli immobili presenti lungo il viale G. Verdi.
Il consulente ha quindi ricondotto le infiltrazioni lamentate da parte attrice ad una pluralità di fattori, sopra richiamati.
5.3 Occorre a questo punto rilevare che il presente giudizio è stato iscritto a ruolo prima dell'ultimo intervento del risalente al 2018, che ha risolto la problematica relativa all'inadeguato CP_1
collegamento al bicchiere della tubazione in gres porcellanato che permetteva lo sversamento dei reflui dal pozzetto al collettore principale.
Sul punto, il ha eccepito come la responsabilità del fenomeno sia imputabile a parte attrice per CP_1
avere la stessa effettuato allacciamenti alla rete fognaria con un tubo non a norma e per aver coperto il pozzetto ove vanno a confluire gli scarichi della sua abitazione con la costruzione di un balcone, così rendendo impossibili le attività di manutenzione.
Trattandosi di responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. la condotta del danneggiato tale da integrare gli estremi del fortuito interruttivo del nesso causale tra la omessa custodia ed il danno deve essere provato dal convenuto.
L'allegazione relativa all'effettuazione da parte di parte attrice di allacciamenti non a norma non fa venire meno la responsabilità del ai sensi dell'art. 2051 c.c. CP_1
L'allacciamento alla rete fognaria e lo scarico di acque reflue sono infatti soggette ad autorizzazione, permanendo in capo all'ente l'obbligo di vigilanza e controllo.
Il fatto che sia stato riscontrato un collegamento con un tubo non a norma non è quindi di per sé elemento idoneo ad integrare gli estremi di un fortuito interruttivo del nesso causale.
Quanto poi alla costruzione da parte dell'attore di un balcone a copertura del pozzetto comune alle proprietà e che avrebbe impedito di effettuare le necessarie manutenzioni, detta Parte_1 CP_3
allegazione è rimasta sfornita di prova, essendo tra l'altro emerso nel corso dell'istruttoria che la convenuta ha effettuato delle attività di pulitura del pozzetto, fatto riferito da CP_3 Tes_3
testimone della convenuta .
[...] CP_3
In definitiva, all'esito dell'istruttoria e in base a quanto stabilito dal CTU, la causa delle infiltrazioni lamentate per il periodo dal 2012 al 2018 va individuata: nello stato in cui si trovavano la rete fognaria comunale, gli allacci al pozzetto relativo all'immobile di proprietà di parte attrice e della convenuta
, nella non perfetta tenuta dello stesso (si veda in merito il verbale di sopralluogo del CP_3
pagina 8 di 12 12.5.2016 allegato alla comparsa di costituzione del convenuto ). CP_5
6. Va altresì riconosciuta una responsabilità concorrente dei sig.ri e , essendo emerso Parte_1 CP_3
che parte del fenomeno è stato causato dalla scarsa tenuta del pozzetto di proprietà comune tra i due, nonché dall'inadeguato collegamento al bicchiere della tubazione in gres porcellanato che permetteva lo sversamento dei reflui dal pozzetto al collettore principale.
Risulta che il ha già provveduto ad effettuare gli interventi di ripristino. Controparte_1
A tal riguardo il predetto ente, con memoria 183 co. 6 n. 1 c.p.c., ha dichiarato di essere intervenuto nel corso del giudizio effettuando una manutenzione con cui ha provveduto alla sostituzione di una tubazione di collegamento tra il pozzetto Bommarito - Vasile e la rete comunale, allegazione non contestata dalle parti.
Per quanto concerne invece le infiltrazioni in atto lamentate da parte attrice, non è emerso se le stesse siano riconducibili in effetti alla riscontrata parziale occlusione della rete fognaria o siano imputabili ad altra causa. Peraltro, il CTU nella consulenza, a pagina 9, rileva che “Ad oggi, dalle informazioni raccolte durante i sopralluoghi, i fenomeni di infiltrazione sono cessati”.
7. Quanto ad un concorso da parte del convenuto nella causazione delle infiltrazioni, all'esito CP_5 dell'istruttoria non vi sono sufficienti elementi per ritenere che parte del fenomeno lamentato sia riconducibile ad una omessa custodia dell'immobile di proprietà del predetto. Le testimonianze sul punto rese da figlia del sig. e , genero, Testimone_4 Parte_1 Controparte_5
non risultano indicative di un coinvolgimento del nel verificarsi del fenomeno, non potendo CP_5
desumersi dal mero fatto che i testi abbiano riscontrato la presenza di infiltrazioni nei periodi in cui il convenuto abitava l'immobile. Il CTU nominato inoltre non ha inserito tra le cause delle infiltrazioni anche l'impianto di scarico delle acque riferibili all' immobile di proprietà di . CP_5
8. Alla luce di quanto sopra, in relazione ai fenomeni di infiltrazione avvenuti sino al 2018 può essere riconosciuta la responsabilità del ai sensi dell'art. 2051 c.c. in concorso con quella dei CP_1
proprietari degli immobili sig.ri e . Il concorso di colpa nella causazione del Parte_1 CP_3
fenomeno può essere riconosciuto in ragione di un terzo in capo al e di un terzo dalla sig.ra CP_1
restando per il restante terzo a carico di parte attrice ai sensi dell'art. 1227 c.c. CP_3
9. Passando ad accertare il quantum da risarcire a titolo di danno conseguenza, il consulente tecnico ha rappresentato di non essere in grado di valutare l'entità dei danni causati dal fenomeno infiltrativo non conoscendo lo stato dei luoghi prima che l'evento descritto di presentasse.
Sul punto parte attrice ha prodotto un computo metrico relativo ai lavori da effettuare per € 12.700,00, importo che appare congruo alla luce dell'entità del fenomeno per come evidente dalla documentazione in atti e in particolare dalla consulenza di parte prodotta in allegato alla seconda memoria 183 co. 6
pagina 9 di 12 c.p.c. di parte attrice. Detto importo va decurtato di 1/3 in ragione del concorso di colpa riconosciuto ex art. 1227 c.c.
Non può invece riconoscersi alcun risarcimento per il lamentato danno conseguente al mancato utilizzo del garage;
manca infatti la prova dell'uso che il proprietario ne faceva prima dell'inizio del fenomeno infiltrativo descritto e del fatto che i danni lamentati ai mezzi agricoli con la prima memoria 183 co. 6
n. 1 c.p.c. e indicati nella consulenza di parte allegata alla memoria 183 co. 6 n. 2 c.p.c. siano dipesi dall'impossibilità di utilizzare il magazzino.
La domanda di parte attrice merita dunque accoglimento, quanto al danno patrimoniale, limitatamente all'importo di € 8.466,00 (già al netto del terzo di responsabilità riconosciuta a parte attrice), oltre rivalutazione monetaria e interessi in misura legale. La rivalutazione viene conteggiata a partire dal
2015 (data relativa al computo metrico prodotto da parte attrice in allegato all'atto di citazione). Per effetto della rivalutazione il totale dovuto ascende ad € 11.360,35, oltre interessi ai sensi dell'art. 1284 co. 1 c.c. dalla presente pronuncia e sino al soddisfo
Quanto alla domanda di risarcimento del danno non patrimoniale patito a causa dell'insalubrità dell'ambiente e alla molestia nell'utilizzo di parte dell'immobile va rilevato che, pur essendo il bene in questione di rilevanza innanzitutto patrimoniale, una lesione nel godimento dello stesso può avere anche una diretta incidenza su interessi meritevoli di tutela sotto il profilo della sfera personale posto che il luogo in cui si svolge la vita privata e familiare è bene giuridico tutelato da numerose norme anche sovranazionali (ad es. art. 8 CEDU).
Alla luce della natura delle infiltrazioni (derivanti anche da acque nere con conseguente insalubrità dell'ambiente interessato) può ritenersi in base a massime di esperienza un pregiudizio sotto forma di danno morale, per essersi detto fenomeno verificato nel garage di pertinenza della abitazione di parte attrice.
Il fatto che si siano concentrate in una zona dell'immobile non adibita ad uso abitazione e, in assenza di prova che la parte abbia subito ripercussioni sulla salute psico fisica o che sia stata costretta a mutare le proprie abitudini di vita, nonché in assenza di elementi dai quali desumerne la frequenza di verificazione del fenomeno, porta a contenere il danno, valutato in via equitativa, in € 1.000,00 per ciascun anno dal giugno 2012 al settembre 2018, data dell'ultimo intervento posto in essere dal tenuto conto di quanto dichiarato dal CTU circa l'assenza di infiltrazioni al momento del suo CP_1
sopralluogo.
In proporzione quindi il danno non patrimoniale si liquida per il 2012 in € 500,00, per il 2018 in €
750,00 ed in € 1.000,00 per le annualità 2013, 2014, 2015, 2016, per un totale di € 5.250,00.
Detto importo va decurtato di 1/3 in ragione del concorso di colpa riconosciuto in capo a parte attrice pagina 10 di 12 per un totale dovuto di € 3.500,00 in solido tra il e la convenuta oltre agli interessi ex CP_1 CP_3
1284 co. 1 c.c. dalla presente pronuncia e sino al soddisfo
Il totale del danno patrimoniale e non patrimoniale da risarcire a parte attrice ammonta ad € 14.860,35.
Detto importo è dovuto in solido tra il e la convenuta . CP_1 CP_3
10. Quanto alla domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta la stessa può ritenersi CP_3
validamente effettuata nei soli confronti di non avendo la parte identificato altri Parte_1
soggetti responsabili delle infiltrazioni riscontrate nel suo immobile.
Sul punto il testimone ha confermato di aver effettuato, su incarico della , due Testimone_5 CP_3 interventi di pulitura del pozzetto, l'ultimo dei quali nel dicembre 2017 e che il era ancora Parte_1
allacciato.
Il testimone di parte attrice sentito all'udienza del 12.1.2021 ha dichiarato di aver Testimone_6 effettuato per conto di l'intervento consistente nello staccare il tubo dal pozzetto e Parte_1 nell'effettuare una deviazione praticando un buco nel muro del garage ed inserendovi il tubo. Tuttavia non ha saputo riferire il periodo in cui ha effettuato l'intervento.
La testimonianza resa da , che può ritenersi attendibile mancando elementi di Testimone_5
contraddizione interna o esterna, dà conto della presenza dell'allacciamento del alla data Parte_1 del dicembre 2017, elemento da cui desumere che l'intervento effettuato dal teste sia stato Tes_6
successivo, sebbene non sia possibile stabilirne il periodo esatto.
Va comunque ritenuto che sia stato al più tardi effettuato a dicembre 2017 posto che, lo stesso consulente della convenuta , rappresenta a pagina 2 dell'elaborato di parte, che CP_3 Parte_1 si è staccato dal pozzetto successivamente all'intervento effettuato dal Comune il 12.5.2016.
La parte non ha provato il momento a partire dal quale si sono prodotte nel suo immobile le infiltrazioni lamentate, potendo desumersi solo la presenza delle stesse al momento della redazione della consulenza di parte, datata febbraio 2018.
Inoltre, non vi sono elementi che conducano a ritenere che le infiltrazioni riscontrate dalla siano CP_3
effettivamente causate dalla non perfetta tenuta stagna del pozzetto, avendo il consulente di parte rappresentato la necessità di effettuare saggi tecnici, potendo individuarsi l'altra possibile causa nel fatto che il giunto di dilatazione tra gli immobili e non risulta sigillato a regola Parte_1 CP_3
d'arte, con conseguente possibile accumulo di acqua nell'intercapedine tra i due immobili.
Per le ragioni sopra esposte, data l'incertezza del tempo in cui le infiltrazioni lamentate si sono presentate, considerata l'assenza di atti stragiudiziali inviati dalla convenuta al in cui si Parte_1
evidenzi la problematica in questione, tenuto conto del fatto che ha provveduto a staccarsi Parte_1
dal pozzetto in questione al più tardi nel dicembre 2017 e che non vi sono elementi dai quali desumere pagina 11 di 12 la riconducibilità delle stesse con maggiore probabilità alla mancata tenuta stagna del pozzetto, piuttosto che ad altre problematiche, la domanda risarcitoria effettuata in via riconvenzionale della nei confronti di parte attrice va rigettata. CP_10
11. Passando alla regolamentazione delle spese di lite, alla luce del parziale accoglimento della domanda spiegata da , essendo stato riconosciuto un concorso di colpa dello stesso, va Parte_1
disposta la compensazione delle spese di lite in ragione di 1/3 nei confronti dei convenuti CP_1
e con condanna di questi a corrispondere a parte attrice i rimanenti 2/3.
[...] CP_3
Nei rapporti con il convenuto invece, va disposta la condanna alle spese da parte dell'attore. CP_5
Le spese di CTU liquidate con separato decreto, vanno poste a carico delle parti costituite dei convenuti e disponendo per quest'ultima, alla luce Controparte_1 Controparte_5 CP_3
dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il pagamento a carico dell'erario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
In parziale accoglimento della domanda proposta da parte attrice Parte_1
- Condanna il e , in solido tra loro, a risarcire a parte attrice Controparte_1 CP_3
l'importo di € 14.860,35, oltre interessi ex art. 1284 co 1 c.c. dalla presente pronuncia sino al soddisfo.
- Rigetta la domanda spiegata da parte attrice nei confronti del convenuto;
Controparte_5
- rigetta la domanda riconvenzionale spiegata da nei confronti di CP_3 Parte_1
- compensa in ragione di 1/3 le spese di lite tra parte attrice e i convenuti e Controparte_1
e, per i restanti 2/3, condanna i predetti convenuti in solido tra loro al pagamento delle CP_3 spese di lite in favore di parte attrice che si liquidano in complessivi € 3.384,00 (2/3 di € 5.077,00) oltre
15% spese generali iva e cpa come per legge;
- Condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore del convenuto Parte_1
che si liquidano in complessivi € 5.077,00, oltre al 15% spese generali, iva e cpa Controparte_5
come per legge.
Pone le spese del CTU Ing. a carico dei convenuti Persona_1 Controparte_1
e disponendo per quest'ultima, alla luce dell'ammissione al patrocinio a Controparte_5 CP_3
spese dello Stato, il pagamento a carico dell'erario.
Sciacca, 2 maggio 2025
Il Giudice
Valentina Del Rio
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