Ordinanza collegiale 19 febbraio 2026
Sentenza 26 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 26/03/2026, n. 564 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 564 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00564/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01681/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1681 del 2024, proposto da
SI CO, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio CO, con domicilio eletto presso il suo studio in Cosenza, via P. Rossi, 35 e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliataria ex lege in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
nei confronti
IA RD, non costituita in giudizio;
per l’annullamento
del decreto prot. n. 21620 del 9 agosto 2024 adottato dal Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria
e per l’accertamento
del diritto della ricorrente a essere inclusa nella graduatoria di merito dei vincitori del concorso de quo
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 marzo 2026 il dott. ED FA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio la parte ricorrente ha rappresentato di aver partecipato al concorso di cui al D.D.G. per il personale scolastico n. 2575 del 6 dicembre 2023. All’esito delle operazioni concorsuali, pur avendo ottenuto il punteggio finale di 189,75, non è stata inclusa nella graduatoria finale impugnata, e ciò sebbene l’ultimo classificato avesse punteggio di 154.
Ha svolto dunque due motivi in diritto.
Con il primo motivo censura che, quanto alla valutazione dei titoli, la Commissione le avrebbe attribuito il punteggio di 13.75 e poi, senza spiegazione, l’USR avrebbe invece attribuito il punteggio di 0.
Con il secondo motivo censura che, per effetto del proprio punteggio, avrebbe dovuto essere inclusa nella graduatoria finale, e che la mancata inclusione è illegittima e ingiustificata.
Costituendosi in giudizio l’amministrazione scolastica ha anzitutto eccepito l’inammissibilità del ricorso per mancata prova di resistenza. Deduce infatti l’Avvocatura dello Stato che tutti i soggetti collocati in graduatoria con punteggio inferiore alla ricorrente vantano titolo di riserva, come può desumersi dalla graduatoria definitiva approvata il 13 agosto 2024, dall’avviso n. 23147 del 20 agosto 2024 contenente l’indicazione dei riservisti e dalla pubblicazione della graduatoria definitiva rettificata con decreto del 28 ottobre 2024.
Quanto alla valutazione dei titoli invece ha dedotto che: “ L’U.S.R. interviene nella valutazione–manualmente-al Sistema, in occasione di reclami e diffide dei candidati; non potrebbe essere altrimenti dato l’ingente numero dei candidati. Qualora concordi con il punteggio della Commissione, come nel caso che ci occupa, apparirà al Sistema una valutazione con punteggio pari a 0; qualora invece diverga la valutazione dell’U.S.R., apparirà il punteggio riconosciuto e attribuito dall’USR ”; il punteggio finale di 189,75 attribuito alla ricorrente ha dunque tenuto conto del punteggio attribuito dalla Commissione per la valutazione titoli, come può desumersi dal calcolo aritmetico dei punteggi delle varie prove.
Quanto al mancato inserimento nella graduatoria, l’amministrazione scolastica ha dedotto che il punteggio ottenuto dalla ricorrente è “ nettamente inferiore all’ultimo candidato vincitore per merito (NE AR RE, con punteggio totale di ben 204,75 punti ” e che la ricorrente non vanta titoli di riserva.
All’udienza pubblica del 18 marzo 2026 il difensore di parte ricorrente, discutendo oralmente la causa, ha in particolare dedotto che: a) tale RR RI ER non figura in alcuna graduatoria; b) il Ministero non ha dato prova della sussistenza di titoli di riserva ex art. 64, comma 1, c.p.a.
La causa è stata dunque trattenuta in decisione.
DIRITTO
Deve essere esaminata in primo luogo l’eccezione di inammissibilità del ricorso per mancanza della prova di resistenza.
L’eccezione è fondata.
Va premesso che, in effetti, la prima graduatoria pubblicata e impugnata nel presente ricorso, non reca alcuna indicazione dei soggetti che vantano titoli di riserva.
La memoria del Ministero espressamente conferma che la graduatoria completa di indicazione dei riservisti, nonché un vero e proprio elenco dei riservisti, sono stati pubblicati solo successivamente, nel mese di agosto, a seguito di numerose istanze di accesso agli atti e reclami da parte dei partecipanti.
Effettivamente nella graduatoria approvata con nota prot. n. 23147 del 20 agosto 2024, depositata dall’Avvocatura dello Stato si legge che i soggetti classificati nelle posizioni successive a RR RI ER (che contrariamente a quanto sostenuto dal legale della ricorrente è presente in quella graduatoria alla posizione 65) vantano titoli di riserva.
La circostanza che i soggetti presenti in graduatoria con punteggio inferiore alla ricorrente siano inclusi in quanto vantano titoli di riserva non è dunque semplicemente una deduzione difensiva dell’amministrazione, ma risulta in modo espresso da un provvedimento amministrativo – la graduatoria definitiva approvata il 20 agosto 2024 – peraltro non impugnato né col ricorso principale (che è stato notificato successivamente) né con motivi aggiunti (ove si fosse sostenuto che era stata successivamente conosciuta).
Trattandosi, perciò, di una motivazione effettiva del provvedimento impugnato, parte ricorrente non può invocare in senso contrario l’art. 64, comma 1, c.p.a., ma deve svolgere delle specifiche censure avverso quella motivazione, dimostrando cioè, anche solo con un principio di prova, che la graduatoria erra nel ritenere quei soggetti titolari di titoli di riserva.
Tale censura non è mai stata espressamente svolta ed è stata oralmente esposta solamente in sede di discussione ed in modo generico, contrariamente a quanto richiede proprio l’art. 64, comma 2, c.p.a., in relazione alla necessaria specificità delle contestazioni.
Altresì l’amministrazione scolastica ha dimostrato matematicamente che il punteggio attribuito dalla Commissione in sede di valutazione titoli è stato espressamente considerato nella attribuzione del punteggio finale alla ricorrente, sicché non sussistono censure che potrebbero condurre al riconoscimento di un punteggio superiore.
Per tali ragioni la prova di resistenza è effettivamente mancata e il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di interesse.
Ritiene il Collegio che sebbene la graduatoria del 20 agosto 2024 sia stata pubblicata anteriormente alla proposizione del presente giudizio, la mancata e trasparente indicazione ab initio dei soggetti inclusi con riserva ha dato causa al presente e ad analoghi contenziosi, il che giustifica la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
IV AL, Presidente
Francesco Tallaro, Consigliere
ED FA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ED FA | IV AL |
IL SEGRETARIO