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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 26/03/2025, n. 1517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1517 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2659/2018
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Nella seguente composizione: dott. Fulvio Dacomo Presidente dott. Antonio Mungo Consigliere dott. Erminia Catapano Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile d'appello iscritto al n. 2659 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2018, avverso la sentenza del tribunale di Napoli n. 12443/2017, VI Sezione civile, pubblicata il 28.12.2017, avente ad oggetto: “querela di falso”, riservato in decisione con ordinanza pubblicata il 12.02.2025 all'esito della trattazione scritta del 12.02.2025, con la concessione dei termini ridotti di giorni 20+20 di cui all'art. 190, co. 2, c.p.c., per il deposito e lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
TRA
(c.f.: , rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1
giusta mandato ad litem a margine dell'atto di citazione in primo grado, dall'avv.
Angelo Pisani (c.f.: ). C.F._2
Appellante
E
(subentrata ad Controparte_1 [...]
c.f.: , rappresentata e difesa, Controparte_2 P.IVA_1 giusta procura in calce alla comparsa di costituzione in appello, dall'avv. Francesco
Malatesta (c.f.: ). C.F._3
Appellato
(c.f.: ) in persona del legale rappresentante Controparte_3 P.IVA_2
pro tempore, con sede in Roma, Viale Europa 190, rappresentata e difesa, in virtù di 2 procura generale alle liti per notaio dott. Rep. 54368 – Racc. Persona_1
15494 registrata a Roma l'11 settembre 2020, dall'avv. Elena Caruso (c.f.:
), elettivamente domiciliata presso C.F._4 Controparte_4
, Piazza Matteotti, 2 – 80133 Napoli.
[...]
Appellato
e con l'intervento necessario della
PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione, ritualmente notificato in data 8 maggio 2013 ad CP_5
e alla procura di Napoli, ha esposto:
[...] Parte_1
--che in data 16 aprile 2013 gli aveva notificato un'intimazione di Controparte_5
pagamento e di procedura espropriativa in riferimento al mancato pagamento della cartella di pagamento n. 07120080092722010000,
--che l'agente della Riscossione assumeva di avergli notificato in data 6.6.2008 la cartella esattoriale nei modi di cui all'art. 140 c.p.c. mediante deposito al Comune e pedissequo invio di raccomandata postale con avviso di ricevimento n. 135218905490 del 13 giugno 2008,
--che “per prassi di controparte tale presunta raccomandata fa piena prova fino a querela di falso ai sensi dell'art. 2699 c.c.” (così pagina 1 dell'atto di citazione);
--di non aver mai ricevuto né la cartella né la raccomandata postale e di non aver mai sottoscritto la raccomandata essendo assente dalla propria residenza, “come confermabile da suoi accompagnatori” (così pagina 2 dell'atto di citazione);
--che la firma ivi apposta era del tutto diversa dalla sua;
--che si era, dunque, reso necessario proporre, avverso detta raccomandata, querela di falso.
Fatte queste premesse, rassegnava le seguenti conclusioni:
“… B) accogliere la querela di falso e, per l'effetto, accertare e dichiarare la falsità e/o non autenticità della sottoscrizione della ricevuta di ritorno della raccomandata postale vantata dalla convenuta ed oggetto di contestazione, comunque riconoscere la nullità della notifica della cartella per violazione art. 140 cpc e l'inesistenza del titolo di cartella pretesi;
3 C) Dichiarare, a seguito dell'accoglimento della presente querela di falso, nulla e/o inesistente e/o annullabile la sottoscrizione della ricevuta di ritorno della raccomandata postale e/o la relativa ricevuta di notificazione postale n. 135218905490 del 13 giugno 2008”.
1.1. Instaurato il contraddittorio si costituiva chiedendo, in via Controparte_5
preliminare, di essere autorizzata a chiamare in causa a cui la Controparte_3 controversia doveva ritenersi comune, essendo il documento impugnato dall'attore riferibile all'agente postale che aveva effettuato la consegna e raccolto la sottoscrizione del consegnatario della missiva;
quindi, eccepiva l'inammissibilità e l'infondatezza della querela in quanto vertente su un fatto - la riferibilità della sottoscrizione a
- del quale l'atto impugnato non era destinato a dare prova con fede Parte_1
privilegiata.
Autorizzata ed effettuata la chiamata in causa, si costituiva la , che Controparte_3 deduceva l'infondatezza della querela di falso, potendo l'avviso di ricevimento essere stato ritirato da persona diversa dal presso il domicilio di quest'ultimo. Parte_1
1.2. Istruita la causa mediante CTU grafologica volta a verificare l'autenticità della sottoscrizione impugnata per falsità, il tribunale ha respinto la domanda, ritenendo che seppur la perizia calligrafica ha dato risposta negativa al quesito circa la riferibilità della sottoscrizione a , ciò non basta per ritenere non veritiera Parte_1
l'attestazione riportata nell'avviso di ricevimento della raccomandata postale, dovendosi ritenere l'atto stesso consegnato a persona familiare dell'attore, di cognome , Parte_1
autorizzata a ricevere le comunicazioni.
2. Avverso detta decisione propone appello articolando i seguenti Parte_1
motivi.
2.1 Con il primo motivo deduce la violazione e falsa applicazione del principio posto dall'art. 112 c.p.c. di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, per avere il tribunale emesso una pronuncia di merito che esorbita il petitum sulla regolarità della notifica della cartella di pagamento, anziché attenersi all'oggetto della domanda e limitare la propria indagine conoscitiva all'accertamento della “falsità della sottoscrizione attribuita a ed apposta da ignoto sull'avviso di ricevimento della Parte_1 raccomandata relativa alla notifica della cartella di pagamento”. Nell'ambito di questo motivo l'appellante argomenta che il tribunale, nell'emettere una sentenza che, invece di pronunciare solo sulla falsità, ha statuito “sulla legittimità della notifica del ruolo esattoriale”, ed ha anche violato “il principio del riparto di giurisdizione, stante la 4 natura tributaria del credito sotteso alla cartella di pagamento” (così nell'atto di appello, a pagina 13).
2.2. Con il secondo motivo denuncia l'arbitraria ed erronea interpretazione delle risultanze istruttorie, avendo la sentenza impugnata completamente omesso la valutazione su un punto decisivo, che è la falsità del documento, come ritenuto anche dal CTU, il quale ha concluso che la firma ad apparente nome Parte_1
apposta in calce alla cartolina di ritorno della raccomandata non può essere attribuita allo stesso. Sostiene che sulla base delle conclusioni del CTU la domanda di querela di falso non avrebbe che potuto trovare accoglimento.
Su questi motivi, ha così concluso:
“Voglia l'adita Corte d'Appello di Napoli, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e respinta ogni contraria istanza, deduzione e difesa, in riforma dell'impugnata sentenza nei sensi innanzi indicati agli effetti dell'art 342 c.p.c. come modificato dalla legge 7/8/2012 n. 134, così provvedere:
1) riformare in toto la sentenza di primo grado impugnata, con l'accoglimento integrale delle conclusioni di parte attrice già formulate nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, nonché le richieste di modifica così come formulate al punto 2.2 sub 1, sub 2 del presente atto, ex art. 342 c.p.c. n. 1, accertando e dichiarando, per i motivi sopra esposti, la falsità della documentazione impugnata in relazione alla sottoscrizione che si assume apposta dall'istante sull'avviso di ricevimento della raccomandata n. 13521890549-0 riferita alla cartella di pagamento n. 071 2008
00927220 10 000 perché non autografa, in quanto non vergata dal sig. Parte_1
, con ogni effetto e conseguenza di legge anche in ordine all'annullamento
[...]
delle spese e competenze del primo grado di giudizio, ingiustamente liquidate in favore di parti convenute, odierne appellate;
2) con vittoria di spese di lite, competenze professionali del doppio grado di giudizio, oltre spese generali, IVA e CPA, con attribuzione ai procuratori antistatari Avv. Angelo
Pisani ed Avv. Angelo De Lucia”. 3. Instaurato il contraddittorio, notificato l'atto di appello alla procura Generale a cura della Cancelleria, si è costituita con comparsa in data 26 luglio 2018 Controparte_6
, che ha replicato ad entrambi i motivi di appello sostenendo che l'esperita
[...]
querela è inammissibile perché è del tutto irrilevante che non abbia Parte_1
sottoscritto la cartolina di ricevimento, atteso che la legge ritiene equipollente la 5 sottoscrizione di altri soggetti;
ha dedotto che anche la CTU espletata è irrilevante, non avendo l'attore chiesto di provare che la sottoscrizione dell'avviso di ricevimento non fosse riferibile a nessuno dei soggetti abilitati a ricevere la notifica.
In data 11.09.2018 si è costituita altresì deducendo che le risultanze Controparte_3
della CTU non conducono alla declaratoria di falsità né del documento impugnato né della sua sottoscrizione, essendo emerso semplicemente che non è stato l'attore a ricevere l'avviso; evidenziato che la notifica è valida, in quanto consegnata a persona abilitata a riceverla, l'appellata ha chiesto il rigetto dell'appello con conferma integrale della decisione impugnata.
3.1. All'udienza collegiale di comparizione del 26.09.2018 è stato disposto rinvio per precisare le conclusioni al 4.12.2019; quindi sono seguiti diversi rinvii d'ufficio.
In data 12.02.2025 la causa è stata riservata in decisione, all'esito di trattazione scritta, con ordinanza resa e ritualmente comunicata in pari data, con cui sono stati concessi termini ridotti ex art. 190 co. 2 c.p.c. di giorni venti più venti per il deposito e lo scambio delle comparse conclusionali.
Sono stati depositati dalle parti scritti conclusionali.
Risulta acquisito il fascicolo di primo grado e non è stata svolta attività istruttoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. L'appello è infondato per le ragioni di seguito esposte, esaminandosi congiuntamente i due motivi di appello in quanto strettamente connessi.
4.1. In via preliminare, deve osservarsi che nell'incipit dell'atto di Parte_1
citazione deduce subito di essere stato assente dalla propria residenza allorquando – in data 6 giugno 2008 - gli sarebbe stata consegnata la raccomandata postale oggetto di querela di falso.
Se, dunque, egli - dichiaratamente - non era nell'abitazione sita nell'indirizzo di residenza, si palesa subito l'inammissibilità della querela di falso sulla sottoscrizione dell'avviso di ricevimento da restituire alla mittente Controparte_5
In generale, la fede privilegiata di atto pubblico copre esclusivamente i fatti che l'agente notificatore attesta avvenuti dinanzi a lui, dunque nel caso in esame la notifica, fatta direttamente dall'Ente impositore a mezzo posta e non secondo le regole delle notifiche degli atti giudiziari a mezzo UNEP, attesta la consegna dell'atto al domicilio esatto del destinatario, non la qualità/qualifica della persona ricevente, o la sua relazione di parentela o convivenza con il destinatario del plico.
Del resto, nel modello di avviso di ricevimento all'uopo utilizzato, non vi è affatto 6 l'indicazione della qualità del ricevente di addetto alla recezione o altro, nè del rapporto di parentela/convivenza rispetto al destinatario.
Se non vi è un'attestazione relativa alla qualità della persona ricevente, non essendo l'agente postale tenuto a ciò, non è chi non veda la superfluità e l'inammissibilità della proposta querela di falso.
Nello schema tipo seguito per la notifica di cui si chiede la falsità, l'attestazione dell'impiegato postale copre solo il fatto che il plico sia giunto al domicilio, la cui esatta indicazione sull'avviso mai è stata oggetto di contestazione: dunque, il plico si deve ritenere entrato validamente nella sfera di conoscibilità del destinatario.
Né è superfluo precisare che se, come nel caso che occupa, la notificazione della cartella esattoriale viene eseguita ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, come modificato dall'art. 12 del D. Lgs. N. 46 del 1999, può avvenire anche mediante invio diretto di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Con la raccomandata in esame è stata data notizia al destinatario dell'avvenuta notifica fatta per posta (ex art. 60 DPR n. 600/1973, art. 26 citato e art 140 c.p.c.), e delle relative formalità, tra cui il deposito dell'atto nella casa comunale, in assenza del destinatario e di altre persone abilitate alla ricezione ex art. 139 c.p.c.. La stessa raccomandata, avendo finalità informativa e non tenendo luogo dell'atto da notificare, non è soggetta alle disposizioni di cui all'art. 7 della l. 890 del 1982 in materia di notificazione di atti giudiziari a mezzo posta, ma solo alle disposizioni relative alla raccomandata ordinaria disciplinate dal regolamento postale;
pertanto, fatta salva querela di falso, non sussiste alcun profilo di nullità ove essa venga consegnata nel domicilio del destinatario e l'avviso di ricevimento venga sottoscritto dalla persona rinvenuta dall'ufficiale postale senza che risulti da esso la qualità del consegnatario o la sua relazione con il destinatario, con superabilità della presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c. solo se il destinatario provi di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prendere cognizione del plico (cf ex multis Sez. 6 -
L, Ordinanza n. 24780 dell'8/10/2018). A questi principi si è correttamente attenuto il giudice di prime cure, con ragionamento pivo di censure che questa Corte ribadisce a fa suo, non per andare ultra petita, ma, al contrario, per dire che il rimedio della querela di falso è inammissibile perché è anche irrilevante, ai fini della rituale notifica, che abbia sottoscritto l'atto non il destinatario ma un suo familiare o altro addetto alla casa, e non è affatto previsto, ai fini della rituale 7 notifica, che sia indicata la qualità del ricevente l'avviso postale.
Del resto, l'esame del tipo di procedimento notificatorio seguito è presupposto logico e giuridico ineludibile quando viene chiesto di accertare la falsità di una notifica.
4.2. Per come prospettata la querela di falso, nulla poteva aggiungere la perizia grafologica alle superiori considerazioni, essendo rimaste irrilevanti le sue risultanze, rispetto al thema decidendum come delimitato dall'atto introduttivo;
correttamente il tribunale non ha tratto – né poteva farlo - ulteriori determinazioni dall'espletamento della perizia.
Ne consegue l'assoluta infondatezza anche del secondo motivo.
4.3. Vale appena rimarcare che lo stesso attore nelle conclusioni dell'atto introduttivo di primo grado chiedeva di accertare e dichiarare la nullità della notifica della cartella per violazione art. 140 c.p.c. e l'inesistenza del titolo, verosimilmente oggetto della richiamata cognizione del giudice tributario sulla cartella: detta richiesta è stata assorbita dalla pronuncia di infondatezza della querela di falso.
Per tutte le esposte ragioni la querela come presentata, vertente sulla non autenticità della sottoscrizione di , è senz'altro irrilevante e dunque Parte_1
inammissibile, come ritenuto dal tribunale con decisione immune da censure.
Ne consegue che l'appello è infondato.
§§§
5. In virtù della soccombenza, le spese di lite del presente grado giudizio vengono poste a carico dell'appellante nei confronti di sono Controparte_1
riconosciute nella misura liquidata in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M.
147/2022, tenendo conto del valore della controversia indeterminabile (Cass Sez. 3, sent. n. 15642 del 23.06.2017 est. ) di bassa complessità, nonché dell'attività Per_2
processuale svolta, con esclusione dunque di attività istruttoria in appello.
Sempre ai fini del governo delle spese, si evidenzia che nessuna domanda risulta proposta dall'appellante contro il che costituisce valida ragione di Controparte_3
compensazione delle stesse nei suoi confronti. Atteso il rigetto dell'appello devono altresì dichiararsi sussistenti i presupposti di cui all'art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la proposizione dell'appello.
P.Q.M.
8 la Corte di Appello di Napoli - I sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, avverso la sentenza del
Tribunale di Napoli n. 12443/2017, VI Sezione civile, pubblicata il 28.12.2017, così provvede:
1) Respinge l'appello;
2) Condanna l'appellante alla refusione, in favore di , Controparte_1 delle spese di lite del presente grado, che liquida in € 3.500,00 per onorario, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
compensa le spese verso Controparte_3
3) dichiara sussistenti i presupposti di cui all'art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la proposizione dell'appello.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 26 marzo 2025
Si comunichi
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Erminia Catapano dott. Fulvio Dacomo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Nella seguente composizione: dott. Fulvio Dacomo Presidente dott. Antonio Mungo Consigliere dott. Erminia Catapano Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile d'appello iscritto al n. 2659 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2018, avverso la sentenza del tribunale di Napoli n. 12443/2017, VI Sezione civile, pubblicata il 28.12.2017, avente ad oggetto: “querela di falso”, riservato in decisione con ordinanza pubblicata il 12.02.2025 all'esito della trattazione scritta del 12.02.2025, con la concessione dei termini ridotti di giorni 20+20 di cui all'art. 190, co. 2, c.p.c., per il deposito e lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
TRA
(c.f.: , rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1
giusta mandato ad litem a margine dell'atto di citazione in primo grado, dall'avv.
Angelo Pisani (c.f.: ). C.F._2
Appellante
E
(subentrata ad Controparte_1 [...]
c.f.: , rappresentata e difesa, Controparte_2 P.IVA_1 giusta procura in calce alla comparsa di costituzione in appello, dall'avv. Francesco
Malatesta (c.f.: ). C.F._3
Appellato
(c.f.: ) in persona del legale rappresentante Controparte_3 P.IVA_2
pro tempore, con sede in Roma, Viale Europa 190, rappresentata e difesa, in virtù di 2 procura generale alle liti per notaio dott. Rep. 54368 – Racc. Persona_1
15494 registrata a Roma l'11 settembre 2020, dall'avv. Elena Caruso (c.f.:
), elettivamente domiciliata presso C.F._4 Controparte_4
, Piazza Matteotti, 2 – 80133 Napoli.
[...]
Appellato
e con l'intervento necessario della
PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione, ritualmente notificato in data 8 maggio 2013 ad CP_5
e alla procura di Napoli, ha esposto:
[...] Parte_1
--che in data 16 aprile 2013 gli aveva notificato un'intimazione di Controparte_5
pagamento e di procedura espropriativa in riferimento al mancato pagamento della cartella di pagamento n. 07120080092722010000,
--che l'agente della Riscossione assumeva di avergli notificato in data 6.6.2008 la cartella esattoriale nei modi di cui all'art. 140 c.p.c. mediante deposito al Comune e pedissequo invio di raccomandata postale con avviso di ricevimento n. 135218905490 del 13 giugno 2008,
--che “per prassi di controparte tale presunta raccomandata fa piena prova fino a querela di falso ai sensi dell'art. 2699 c.c.” (così pagina 1 dell'atto di citazione);
--di non aver mai ricevuto né la cartella né la raccomandata postale e di non aver mai sottoscritto la raccomandata essendo assente dalla propria residenza, “come confermabile da suoi accompagnatori” (così pagina 2 dell'atto di citazione);
--che la firma ivi apposta era del tutto diversa dalla sua;
--che si era, dunque, reso necessario proporre, avverso detta raccomandata, querela di falso.
Fatte queste premesse, rassegnava le seguenti conclusioni:
“… B) accogliere la querela di falso e, per l'effetto, accertare e dichiarare la falsità e/o non autenticità della sottoscrizione della ricevuta di ritorno della raccomandata postale vantata dalla convenuta ed oggetto di contestazione, comunque riconoscere la nullità della notifica della cartella per violazione art. 140 cpc e l'inesistenza del titolo di cartella pretesi;
3 C) Dichiarare, a seguito dell'accoglimento della presente querela di falso, nulla e/o inesistente e/o annullabile la sottoscrizione della ricevuta di ritorno della raccomandata postale e/o la relativa ricevuta di notificazione postale n. 135218905490 del 13 giugno 2008”.
1.1. Instaurato il contraddittorio si costituiva chiedendo, in via Controparte_5
preliminare, di essere autorizzata a chiamare in causa a cui la Controparte_3 controversia doveva ritenersi comune, essendo il documento impugnato dall'attore riferibile all'agente postale che aveva effettuato la consegna e raccolto la sottoscrizione del consegnatario della missiva;
quindi, eccepiva l'inammissibilità e l'infondatezza della querela in quanto vertente su un fatto - la riferibilità della sottoscrizione a
- del quale l'atto impugnato non era destinato a dare prova con fede Parte_1
privilegiata.
Autorizzata ed effettuata la chiamata in causa, si costituiva la , che Controparte_3 deduceva l'infondatezza della querela di falso, potendo l'avviso di ricevimento essere stato ritirato da persona diversa dal presso il domicilio di quest'ultimo. Parte_1
1.2. Istruita la causa mediante CTU grafologica volta a verificare l'autenticità della sottoscrizione impugnata per falsità, il tribunale ha respinto la domanda, ritenendo che seppur la perizia calligrafica ha dato risposta negativa al quesito circa la riferibilità della sottoscrizione a , ciò non basta per ritenere non veritiera Parte_1
l'attestazione riportata nell'avviso di ricevimento della raccomandata postale, dovendosi ritenere l'atto stesso consegnato a persona familiare dell'attore, di cognome , Parte_1
autorizzata a ricevere le comunicazioni.
2. Avverso detta decisione propone appello articolando i seguenti Parte_1
motivi.
2.1 Con il primo motivo deduce la violazione e falsa applicazione del principio posto dall'art. 112 c.p.c. di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, per avere il tribunale emesso una pronuncia di merito che esorbita il petitum sulla regolarità della notifica della cartella di pagamento, anziché attenersi all'oggetto della domanda e limitare la propria indagine conoscitiva all'accertamento della “falsità della sottoscrizione attribuita a ed apposta da ignoto sull'avviso di ricevimento della Parte_1 raccomandata relativa alla notifica della cartella di pagamento”. Nell'ambito di questo motivo l'appellante argomenta che il tribunale, nell'emettere una sentenza che, invece di pronunciare solo sulla falsità, ha statuito “sulla legittimità della notifica del ruolo esattoriale”, ed ha anche violato “il principio del riparto di giurisdizione, stante la 4 natura tributaria del credito sotteso alla cartella di pagamento” (così nell'atto di appello, a pagina 13).
2.2. Con il secondo motivo denuncia l'arbitraria ed erronea interpretazione delle risultanze istruttorie, avendo la sentenza impugnata completamente omesso la valutazione su un punto decisivo, che è la falsità del documento, come ritenuto anche dal CTU, il quale ha concluso che la firma ad apparente nome Parte_1
apposta in calce alla cartolina di ritorno della raccomandata non può essere attribuita allo stesso. Sostiene che sulla base delle conclusioni del CTU la domanda di querela di falso non avrebbe che potuto trovare accoglimento.
Su questi motivi, ha così concluso:
“Voglia l'adita Corte d'Appello di Napoli, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e respinta ogni contraria istanza, deduzione e difesa, in riforma dell'impugnata sentenza nei sensi innanzi indicati agli effetti dell'art 342 c.p.c. come modificato dalla legge 7/8/2012 n. 134, così provvedere:
1) riformare in toto la sentenza di primo grado impugnata, con l'accoglimento integrale delle conclusioni di parte attrice già formulate nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, nonché le richieste di modifica così come formulate al punto 2.2 sub 1, sub 2 del presente atto, ex art. 342 c.p.c. n. 1, accertando e dichiarando, per i motivi sopra esposti, la falsità della documentazione impugnata in relazione alla sottoscrizione che si assume apposta dall'istante sull'avviso di ricevimento della raccomandata n. 13521890549-0 riferita alla cartella di pagamento n. 071 2008
00927220 10 000 perché non autografa, in quanto non vergata dal sig. Parte_1
, con ogni effetto e conseguenza di legge anche in ordine all'annullamento
[...]
delle spese e competenze del primo grado di giudizio, ingiustamente liquidate in favore di parti convenute, odierne appellate;
2) con vittoria di spese di lite, competenze professionali del doppio grado di giudizio, oltre spese generali, IVA e CPA, con attribuzione ai procuratori antistatari Avv. Angelo
Pisani ed Avv. Angelo De Lucia”. 3. Instaurato il contraddittorio, notificato l'atto di appello alla procura Generale a cura della Cancelleria, si è costituita con comparsa in data 26 luglio 2018 Controparte_6
, che ha replicato ad entrambi i motivi di appello sostenendo che l'esperita
[...]
querela è inammissibile perché è del tutto irrilevante che non abbia Parte_1
sottoscritto la cartolina di ricevimento, atteso che la legge ritiene equipollente la 5 sottoscrizione di altri soggetti;
ha dedotto che anche la CTU espletata è irrilevante, non avendo l'attore chiesto di provare che la sottoscrizione dell'avviso di ricevimento non fosse riferibile a nessuno dei soggetti abilitati a ricevere la notifica.
In data 11.09.2018 si è costituita altresì deducendo che le risultanze Controparte_3
della CTU non conducono alla declaratoria di falsità né del documento impugnato né della sua sottoscrizione, essendo emerso semplicemente che non è stato l'attore a ricevere l'avviso; evidenziato che la notifica è valida, in quanto consegnata a persona abilitata a riceverla, l'appellata ha chiesto il rigetto dell'appello con conferma integrale della decisione impugnata.
3.1. All'udienza collegiale di comparizione del 26.09.2018 è stato disposto rinvio per precisare le conclusioni al 4.12.2019; quindi sono seguiti diversi rinvii d'ufficio.
In data 12.02.2025 la causa è stata riservata in decisione, all'esito di trattazione scritta, con ordinanza resa e ritualmente comunicata in pari data, con cui sono stati concessi termini ridotti ex art. 190 co. 2 c.p.c. di giorni venti più venti per il deposito e lo scambio delle comparse conclusionali.
Sono stati depositati dalle parti scritti conclusionali.
Risulta acquisito il fascicolo di primo grado e non è stata svolta attività istruttoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. L'appello è infondato per le ragioni di seguito esposte, esaminandosi congiuntamente i due motivi di appello in quanto strettamente connessi.
4.1. In via preliminare, deve osservarsi che nell'incipit dell'atto di Parte_1
citazione deduce subito di essere stato assente dalla propria residenza allorquando – in data 6 giugno 2008 - gli sarebbe stata consegnata la raccomandata postale oggetto di querela di falso.
Se, dunque, egli - dichiaratamente - non era nell'abitazione sita nell'indirizzo di residenza, si palesa subito l'inammissibilità della querela di falso sulla sottoscrizione dell'avviso di ricevimento da restituire alla mittente Controparte_5
In generale, la fede privilegiata di atto pubblico copre esclusivamente i fatti che l'agente notificatore attesta avvenuti dinanzi a lui, dunque nel caso in esame la notifica, fatta direttamente dall'Ente impositore a mezzo posta e non secondo le regole delle notifiche degli atti giudiziari a mezzo UNEP, attesta la consegna dell'atto al domicilio esatto del destinatario, non la qualità/qualifica della persona ricevente, o la sua relazione di parentela o convivenza con il destinatario del plico.
Del resto, nel modello di avviso di ricevimento all'uopo utilizzato, non vi è affatto 6 l'indicazione della qualità del ricevente di addetto alla recezione o altro, nè del rapporto di parentela/convivenza rispetto al destinatario.
Se non vi è un'attestazione relativa alla qualità della persona ricevente, non essendo l'agente postale tenuto a ciò, non è chi non veda la superfluità e l'inammissibilità della proposta querela di falso.
Nello schema tipo seguito per la notifica di cui si chiede la falsità, l'attestazione dell'impiegato postale copre solo il fatto che il plico sia giunto al domicilio, la cui esatta indicazione sull'avviso mai è stata oggetto di contestazione: dunque, il plico si deve ritenere entrato validamente nella sfera di conoscibilità del destinatario.
Né è superfluo precisare che se, come nel caso che occupa, la notificazione della cartella esattoriale viene eseguita ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, come modificato dall'art. 12 del D. Lgs. N. 46 del 1999, può avvenire anche mediante invio diretto di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Con la raccomandata in esame è stata data notizia al destinatario dell'avvenuta notifica fatta per posta (ex art. 60 DPR n. 600/1973, art. 26 citato e art 140 c.p.c.), e delle relative formalità, tra cui il deposito dell'atto nella casa comunale, in assenza del destinatario e di altre persone abilitate alla ricezione ex art. 139 c.p.c.. La stessa raccomandata, avendo finalità informativa e non tenendo luogo dell'atto da notificare, non è soggetta alle disposizioni di cui all'art. 7 della l. 890 del 1982 in materia di notificazione di atti giudiziari a mezzo posta, ma solo alle disposizioni relative alla raccomandata ordinaria disciplinate dal regolamento postale;
pertanto, fatta salva querela di falso, non sussiste alcun profilo di nullità ove essa venga consegnata nel domicilio del destinatario e l'avviso di ricevimento venga sottoscritto dalla persona rinvenuta dall'ufficiale postale senza che risulti da esso la qualità del consegnatario o la sua relazione con il destinatario, con superabilità della presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c. solo se il destinatario provi di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prendere cognizione del plico (cf ex multis Sez. 6 -
L, Ordinanza n. 24780 dell'8/10/2018). A questi principi si è correttamente attenuto il giudice di prime cure, con ragionamento pivo di censure che questa Corte ribadisce a fa suo, non per andare ultra petita, ma, al contrario, per dire che il rimedio della querela di falso è inammissibile perché è anche irrilevante, ai fini della rituale notifica, che abbia sottoscritto l'atto non il destinatario ma un suo familiare o altro addetto alla casa, e non è affatto previsto, ai fini della rituale 7 notifica, che sia indicata la qualità del ricevente l'avviso postale.
Del resto, l'esame del tipo di procedimento notificatorio seguito è presupposto logico e giuridico ineludibile quando viene chiesto di accertare la falsità di una notifica.
4.2. Per come prospettata la querela di falso, nulla poteva aggiungere la perizia grafologica alle superiori considerazioni, essendo rimaste irrilevanti le sue risultanze, rispetto al thema decidendum come delimitato dall'atto introduttivo;
correttamente il tribunale non ha tratto – né poteva farlo - ulteriori determinazioni dall'espletamento della perizia.
Ne consegue l'assoluta infondatezza anche del secondo motivo.
4.3. Vale appena rimarcare che lo stesso attore nelle conclusioni dell'atto introduttivo di primo grado chiedeva di accertare e dichiarare la nullità della notifica della cartella per violazione art. 140 c.p.c. e l'inesistenza del titolo, verosimilmente oggetto della richiamata cognizione del giudice tributario sulla cartella: detta richiesta è stata assorbita dalla pronuncia di infondatezza della querela di falso.
Per tutte le esposte ragioni la querela come presentata, vertente sulla non autenticità della sottoscrizione di , è senz'altro irrilevante e dunque Parte_1
inammissibile, come ritenuto dal tribunale con decisione immune da censure.
Ne consegue che l'appello è infondato.
§§§
5. In virtù della soccombenza, le spese di lite del presente grado giudizio vengono poste a carico dell'appellante nei confronti di sono Controparte_1
riconosciute nella misura liquidata in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M.
147/2022, tenendo conto del valore della controversia indeterminabile (Cass Sez. 3, sent. n. 15642 del 23.06.2017 est. ) di bassa complessità, nonché dell'attività Per_2
processuale svolta, con esclusione dunque di attività istruttoria in appello.
Sempre ai fini del governo delle spese, si evidenzia che nessuna domanda risulta proposta dall'appellante contro il che costituisce valida ragione di Controparte_3
compensazione delle stesse nei suoi confronti. Atteso il rigetto dell'appello devono altresì dichiararsi sussistenti i presupposti di cui all'art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la proposizione dell'appello.
P.Q.M.
8 la Corte di Appello di Napoli - I sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, avverso la sentenza del
Tribunale di Napoli n. 12443/2017, VI Sezione civile, pubblicata il 28.12.2017, così provvede:
1) Respinge l'appello;
2) Condanna l'appellante alla refusione, in favore di , Controparte_1 delle spese di lite del presente grado, che liquida in € 3.500,00 per onorario, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
compensa le spese verso Controparte_3
3) dichiara sussistenti i presupposti di cui all'art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la proposizione dell'appello.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 26 marzo 2025
Si comunichi
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Erminia Catapano dott. Fulvio Dacomo