Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 20/03/2025, n. 111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 111 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice
dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 20 maggio 2024, iscritta al n. 1211 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, vertente TRA
, nata a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1
[...]
[...]
nato a [...] il [...], c.f. Parte_2
, C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in Viterbo (VT) alla Via Cairoli n. 2, presso lo studio dell'Avv. Nicoletta Spadaccia che li rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c. e 5 della legge n. 898/1970.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da verbale d'udienza del 19 marzo 2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi e hanno proposto, ai sensi dell'art. 473- Parte_1 Parte_2
bis.51 c.p.c., ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 7 settembre 1996 (trascritto nei registri dello stato civile del comune di Marta (VT), parte II, serie A, n. 10).
Al riguardo hanno premesso che dalla loro unione sono nati i figli , Persona_1
a RV (TR) il 7 febbraio 1997, e , a IN (VT) l'11 marzo Persona_2
2005, entrambi maggiorenni che le parti dichiarano essere economicamente autosufficienti;
che sono separati per effetto della sentenza n. 174/2024 emessa dal
Tribunale di Viterbo e pubblicata in data 11 luglio 2024; che la separazione si è protratta per il tempo stabilito dall'art. 3, primo comma, n. 2, della legge n.
898/1970, come modificato dall'art. 27, comma 1, lett. a), del decreto legislativo n.
149/2022.
Hanno quindi concordato le seguenti condizioni inerenti la prole e i loro rapporti economici:
“1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti il 07.09.1996 trascritto nel registro dello stato civile del
Comune di Marta, ordinando al competente Ufficiale di stato civile di procedere alle dovute annotazioni;
2. Confermare che l'unità immobiliare sita nel Comune di Marta (VT), Strada
Provinciale Verentana KM 10,693, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, resti nella disponibilità esclusiva della sig.ra , avendo rinunciato il sig. Parte_1
ad ogni diritto sull'abitazione”. Parte_2
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole all'accoglimento di tali condizioni.
Espletati gli incombenti istruttori, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio, preso atto della sussistenza dei requisiti per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, rileva che le condizioni concordate dalle parti non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rap-
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porti familiari e, in particolare, con gli interessi dei figli.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'iniziativa congiunta assunta dalle parti.
Tenuto conto della volontà delle parti di rinunciare a proporre impugnazioni avverso la presente sentenza, a cura della cancelleria essa andrà immediatamente trasmessa al comune di Marta (VT) per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario dei coniugi e alle condizioni indicate in motivazione;
Parte_1 Parte_2
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali;
c) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 19 marzo 2025.
Il Presidente est. (Francesco Oddi)
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