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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 17/11/2025, n. 1815 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1815 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
La Giudice in composizione monocratica, dott.ssa Maria Azzurra Guerra, applicata a distanza al Tribunale di Cagliari ex art. 3 d.l. 117/2025, letti gli scritti defensionali conclusivi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2698/2023 R.G.A.C.C. di opposizione a decreto ingiuntivo n.
262/2023 emesso il 7.2.2023 ( r.g. 7517/2022)
tra
rappresentato e difeso rappresentato e difeso dall'Avv. Cesare Parte_1
Rombi, in virtù di procura rilasciata su supporto cartaceo di cui è stata trasmessa la copia informatica autenticata unitamente all'atto di citazione
-attore/ opponente-
Contro
, rappresentata e difesa da SE ER in virtù di Controparte_1 procura rilasciata su supporto cartaceo di cui è stata trasmessa la copia informatica autenticata unitamente alla comparsa di costituzione e risposta
- convenuta/opposta-
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo- ripetizione indebito
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato il 21.11.2022, chiedeva Controparte_1 al Tribunale di Latina di ingiungere all'ex coniuge il pagamento della Parte_1 somma complessiva di euro 87.118,28 a titolo di somme indebitamente prelevate negli anni
2011, 2013, 2015, 2016 dal conto corrente cointestato.
Con decreto ingiuntivo n. 262/2023, pubblicato il 7.2.2023, il Tribunale adito ingiungeva il pagamento di quanto richiesto, oltre interessi come da domanda e spese processuali.
Con opposizione notificata in data 28.3.2023, ha dedotto di aver Parte_1 provveduto in via esclusiva all'alimentazione del conto corrente cointestato, mediante somme ricevute a titolo di liberalità dai propri parenti e i proventi della propria attività imprenditoriale.
Si è costituita in giudizio contestando le avverse deduzioni. Controparte_1
Istruita documentalmente, il precedente assegnatario del fascicolo, rinviava causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni, con assegnazione dei termini ex art. 189 c.p.c..
Riassegnato il fascicolo con decreto di variazione tabellare dell'8.10.2025 immediatamente esecutiva a questo giudice applicato a distanza al tribunale di Cagliari secondo quanto previsto dall'art. 3 D.L. 117/2025, con decreto del 30.10.2025 la causa è stata rinviata all'udienza del
14.11.2025 per la precisazione delle conclusioni e discussione, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con assegnazione alle parti di termine per il deposito di brevi note di udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
Dopo il deposito delle note scritte, con cui le parti hanno precisato le proprie conclusioni, la causa è stata decisa nei modi di legge.
In limine litis, per le ragioni ampiamente esposte nell'ordinanza del 30.10.2025, non appare superfluo osservare che l'odierna fattispecie è regolata dalla disciplina processuale anteriore all'entrata in vigore del D.Lgs n. 149/2023, atteso che il ricorso per decreto ingiuntivo era depositato in data 21.11.2022, ovvero antecedentemente al 28.2.2023, data di entrata in vigore della c.d. riforma Cartabia.
Sempre in via preliminare deve essere dichiarata l'inammissibilità, per evidente tardività, dell'eccezione di prescrizione sollevata da parte opponente nella memoria depositata in data
30.9.2023, atteso che trattandosi di eccezione di merito la stessa avrebbe dovuto essere proposta nel primo atto difensivo (ovvero l'atto di citazione). Stesse considerazioni devono farsi con riferimento alla presunta domanda riconvenzionale proposta nella memoria depositata il 30.9.2024, peraltro inammissibile in quanto non autorizzata. Nel merito, non appare superfluo osservare che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto il quale, pur se formalmente convenuto, viene ad assumere la posizione sostanziale di attore con conseguente onere di provare i fatti costitutivi posti a fondamento della domanda. Per converso, sull'opponente, che viene ad assumere la posizione di convenuto in senso sostanziale, graverà lo speculare onere di provare i fatti estintivi, modificativi ed impeditivi della domanda ai sensi dell'art. 2697 c.c. (Cass. n. 1741/2010).
La domanda principale proposta in via monitoria va inquadrata nell'alveo applicativo dell'art. art 2033 cc perché avente ad oggetto la ripetizione di somme indebitamente prelevate da uno dei due coniugi dal conto corrente cointestato. Al riguardo, sotto il profilo probatorio, opera il normale principio dell' onere della prova a carico dell'opposta/ attrice che è tenuta a dimostrare tanto l' avvenuto pagamento quanto la mancanza di una causa che lo giustifichi
(Cass. 30713/2018). Appare, però, opportuno precisare che la cointestazione di un conto corrente tra coniugi attribuisce agli stessi, ex art. 1854 c.c., la qualità di creditori o debitori solidali del saldo del conto nei confronti dei terzi, abilitandoli a compiere operazioni separatamente;
nei rapporti interni, però, ciascun cointestatario non può disporre in proprio favore, senza il consenso espresso o tacito degli altri, della somma depositata in misura eccedente la quota parte di sua spettanza, perché ai sensi dell'art 1298 c.c. le parti di ciascuno si presumono eguali, se non risulta diversamente, limitazione peraltro valida non solo per il saldo finale del conto, ma anche per l'intero svolgimento del rapporto, non essendovi ragione per circoscrivere il principio di solidarietà del credito al solo momento della chiusura del rapporto (in tal senso, ex plurimis, Cass. 77/2018; 26991/2013; 4066/2009;
1087/2000;
3241/1989). Ne deriva che “La cointestazione di un conto corrente tra coniugi attribuisce agli stessi, ex art. 1854 c.c., la qualità di creditori o debitori solidali dei saldi del conto, sia nei confronti dei terzi che nei rapporti interni, e fa presumere la contitolarità dell'oggetto del contratto;
tale presunzione dà luogo ad una inversione dell'onere probatorio che può essere superata attraverso presunzioni semplici - purché gravi, precise e concordanti - dalla parte che deduca una situazione giuridica diversa da quella risultante dalla cointestazione stessa” (Cass. 18777/2015).
Tanto premesso, è pacifico che il conto corrente n. 70150620 intrattenuto presso il Banco di
Sardegna S.p.A. - Agenzia di Carloforte, fosse cointestato ai coniugi . Persona_1 Su tale conto risultano registrati, in accredito introiti dell'opposta e dell'opponente dalla sua attività lavorativa e da elargizioni ricevute dai familiari (cfr. fatture, assegni, copia versamenti e lista movimenti dal 2014 al 2017, allegati alla comparsa di costituzione e riposta) e operazioni di prelievo/addebito. L'opposta si duole della distrazione ingiustificata di somme dal conto operata dall'opponente, fra il 2011 e il 2017 per finalità estranee alla famiglia.
L'opponente, dal canto suo, assume di aver alimentato il conto esclusivamente con denaro proprio.
Ciò posto, giova innanzitutto osservare che, alla luce del consolidato principio di solidarietà familiare e adempimento dell'obbligo di contribuzione di cui all'art. 143 c.c., ciascun coniuge
è tenuto a prendersi cura dell'altro e delle necessità della famiglia in proporzione alle proprie capacità economiche. I bisogni della famiglia, al cui soddisfacimento i coniugi sono tenuti, non si esauriscono in quelli minimi, al di sotto dei quali verrebbero in gioco la stessa comunione di vita e la stessa sopravvivenza del gruppo, ma possono avere, nei singoli contesti familiari, un contenuto più ampio, soprattutto in quelle situazioni caratterizzate da ampie e diffuse disponibilità patrimoniali dei coniugi, situazioni le quali sono anch'esse riconducibili alla logica della solidarietà coniugale (Cass. civ. n. 18749/2004). Ne deriva che, come ha ben chiarito la giurisprudenza di legittimità, tutte le attribuzioni (eccessive o non) eseguite per concorrere a realizzare un progetto di vita in comune, devono ritenersi sorrette da una giusta causa (Cass. 5385/23) e che le spese effettuate per i bisogni della famiglia, riconducibili alla logica della solidarietà coniugale - in adempimento dell' obbligo di contribuzione di cui all'art. 143 c.c. - che traggono provvista in un conto cointestato, non determinano alcun diritto al rimborso (Cass.
18749/2004; 10942/2015; 10927/2018; 28772/2023).
Dalla documentazione in atti ed in particolare dagli estratti conto depositati da parte opponente emerge che, nei periodi indicati dall'opposta ( 2011/2013/2015/2016/2017) i maggiori versamenti sono stati effettuati dall'opponente, il quale ha documentato di aver regolarmente alimentato la provvista del conto corrente con il versamento dei propri introiti ( cfr. documentazione allegata alla comparsa di costituzione e risposta). Tali versamenti, però, non costituivano l'unica fonte di provvista del conto, atteso che vi sono versamenti non riconducibili all'opponente o di cui lo stesso non ha fornito riscontro documentale: ed es.
12.2.2011 risulta un bonifico di € 720,32 a favore della 12.3.2011 risulta un CP_1 bonifico di € 1.148,70 in favore della 31.5.2011 risulta un bonifico di € 781,42 a CP_1 favore della 5.8.2011 risulta un versamento di € 3.150,00 che il non CP_1 Pt_1 prova di aver effettuato, non essendo in atti alcuna quietanza di versamento;
13.10.2014 vi è un versamento di € 2.400,00 di cui il non produce la contabile di versamento;
Pt_1
20.5.2015 vi è un versamento di € 600,00 di cui il non produce la contabile di Pt_1 versamento;
4.8.2015 vi è un versamento di € 2000,00 di cui non vi è la contabile di versamento;
24.8.2015 vi è un bonifico di € 400,00 a favore della nel 2016 CP_1 risultano due versamenti di cui il on produce la contabile di versamento ( 4.9.2016 Pt_1 di € 4000,00 e 13.9.2015 di € 2.000,00).
Dunque, dalla documentazione in atti fornita dall'opponente ( peraltro incompleta in quanto riferita solo ad alcuni periodi) non può evincersi che i flussi di denaro (bene fungibile) in entrata ed in uscita dal conto corrente cointestato siano stati di esclusiva titolarità delle somme in capo al sicché non può ritenersi superata la presunzione di pari titolarità delle Pt_1 somme depositate sul conto corrente.
Il mancato superamento della presunzione di contitolarità del saldo, impone dunque di considerare che le somme giacenti sul conto corrente fossero in pari titolarità, al 50% ciascuno dei due ex coniugi, e che, dunque, il abbia disposto delle stesse senza il consenso, Pt_1 seppur tacito, della trattandosi di spese estranee alle esigenze familiari. CP_1
Con riferimento alle operazioni effettuate nell'anno 2011, appare però precisare che non è dovuto il complessivo importo di € 4.000,00 relativo ai prelievi effettuati in contanti atteso che non vi è prova che tali operazioni siano direttamente riconducibili al Pt_1
Da quanto innanzi esposto, consegue che l'opposizione deve essere parzialmente accolta e il decreto ingiuntivo revocato.
deve essere condannato al pagamento in favore della della Parte_1 CP_1 complessiva somma di € 83.118,28 a titolo di ripetizione di indebito. Su tali somme, trattandosi di un debito di valuta, non è dovuta la rivalutazione monetaria, mentre sono dovuti gli interessi al tasso ex art. 1284 primo comma c.c. con decorrenza dalla data di deposito del ricorso sino al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo con applicazione dei parametri minimi dettati dal D.M. 127/2022.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1. accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.
262/2023 limitatamente all'importo di € 4.000,00;
2. per l'effetto, condanna al pagamento in favore di Parte_1 [...] della complessiva somma di € 83.118,28 oltre interessi legali ex art. CP_1
1284 primo comma c.c. con decorrenza dal 21.11.2022 sino al saldo;
3. condanna al pagamento, in favore di al Parte_1 Controparte_1 pagamento, delle spese di lite che liquida in € 7.000,00 a titolo di compensi professionali, oltre rimborso forfettario del 15%, iva e c.p.a. se dovuti;
4. ai sensi dell'art. 133 D.P.R. n. 115/2002 dispone che il pagamento delle spese di lite sia eseguito a favore dello Stato.
Così deciso in Cagliari il 14.11.2025
La Giudice
Dott.ssa Maria Azzurra Guerra
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
La Giudice in composizione monocratica, dott.ssa Maria Azzurra Guerra, applicata a distanza al Tribunale di Cagliari ex art. 3 d.l. 117/2025, letti gli scritti defensionali conclusivi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2698/2023 R.G.A.C.C. di opposizione a decreto ingiuntivo n.
262/2023 emesso il 7.2.2023 ( r.g. 7517/2022)
tra
rappresentato e difeso rappresentato e difeso dall'Avv. Cesare Parte_1
Rombi, in virtù di procura rilasciata su supporto cartaceo di cui è stata trasmessa la copia informatica autenticata unitamente all'atto di citazione
-attore/ opponente-
Contro
, rappresentata e difesa da SE ER in virtù di Controparte_1 procura rilasciata su supporto cartaceo di cui è stata trasmessa la copia informatica autenticata unitamente alla comparsa di costituzione e risposta
- convenuta/opposta-
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo- ripetizione indebito
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato il 21.11.2022, chiedeva Controparte_1 al Tribunale di Latina di ingiungere all'ex coniuge il pagamento della Parte_1 somma complessiva di euro 87.118,28 a titolo di somme indebitamente prelevate negli anni
2011, 2013, 2015, 2016 dal conto corrente cointestato.
Con decreto ingiuntivo n. 262/2023, pubblicato il 7.2.2023, il Tribunale adito ingiungeva il pagamento di quanto richiesto, oltre interessi come da domanda e spese processuali.
Con opposizione notificata in data 28.3.2023, ha dedotto di aver Parte_1 provveduto in via esclusiva all'alimentazione del conto corrente cointestato, mediante somme ricevute a titolo di liberalità dai propri parenti e i proventi della propria attività imprenditoriale.
Si è costituita in giudizio contestando le avverse deduzioni. Controparte_1
Istruita documentalmente, il precedente assegnatario del fascicolo, rinviava causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni, con assegnazione dei termini ex art. 189 c.p.c..
Riassegnato il fascicolo con decreto di variazione tabellare dell'8.10.2025 immediatamente esecutiva a questo giudice applicato a distanza al tribunale di Cagliari secondo quanto previsto dall'art. 3 D.L. 117/2025, con decreto del 30.10.2025 la causa è stata rinviata all'udienza del
14.11.2025 per la precisazione delle conclusioni e discussione, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con assegnazione alle parti di termine per il deposito di brevi note di udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
Dopo il deposito delle note scritte, con cui le parti hanno precisato le proprie conclusioni, la causa è stata decisa nei modi di legge.
In limine litis, per le ragioni ampiamente esposte nell'ordinanza del 30.10.2025, non appare superfluo osservare che l'odierna fattispecie è regolata dalla disciplina processuale anteriore all'entrata in vigore del D.Lgs n. 149/2023, atteso che il ricorso per decreto ingiuntivo era depositato in data 21.11.2022, ovvero antecedentemente al 28.2.2023, data di entrata in vigore della c.d. riforma Cartabia.
Sempre in via preliminare deve essere dichiarata l'inammissibilità, per evidente tardività, dell'eccezione di prescrizione sollevata da parte opponente nella memoria depositata in data
30.9.2023, atteso che trattandosi di eccezione di merito la stessa avrebbe dovuto essere proposta nel primo atto difensivo (ovvero l'atto di citazione). Stesse considerazioni devono farsi con riferimento alla presunta domanda riconvenzionale proposta nella memoria depositata il 30.9.2024, peraltro inammissibile in quanto non autorizzata. Nel merito, non appare superfluo osservare che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto il quale, pur se formalmente convenuto, viene ad assumere la posizione sostanziale di attore con conseguente onere di provare i fatti costitutivi posti a fondamento della domanda. Per converso, sull'opponente, che viene ad assumere la posizione di convenuto in senso sostanziale, graverà lo speculare onere di provare i fatti estintivi, modificativi ed impeditivi della domanda ai sensi dell'art. 2697 c.c. (Cass. n. 1741/2010).
La domanda principale proposta in via monitoria va inquadrata nell'alveo applicativo dell'art. art 2033 cc perché avente ad oggetto la ripetizione di somme indebitamente prelevate da uno dei due coniugi dal conto corrente cointestato. Al riguardo, sotto il profilo probatorio, opera il normale principio dell' onere della prova a carico dell'opposta/ attrice che è tenuta a dimostrare tanto l' avvenuto pagamento quanto la mancanza di una causa che lo giustifichi
(Cass. 30713/2018). Appare, però, opportuno precisare che la cointestazione di un conto corrente tra coniugi attribuisce agli stessi, ex art. 1854 c.c., la qualità di creditori o debitori solidali del saldo del conto nei confronti dei terzi, abilitandoli a compiere operazioni separatamente;
nei rapporti interni, però, ciascun cointestatario non può disporre in proprio favore, senza il consenso espresso o tacito degli altri, della somma depositata in misura eccedente la quota parte di sua spettanza, perché ai sensi dell'art 1298 c.c. le parti di ciascuno si presumono eguali, se non risulta diversamente, limitazione peraltro valida non solo per il saldo finale del conto, ma anche per l'intero svolgimento del rapporto, non essendovi ragione per circoscrivere il principio di solidarietà del credito al solo momento della chiusura del rapporto (in tal senso, ex plurimis, Cass. 77/2018; 26991/2013; 4066/2009;
1087/2000;
3241/1989). Ne deriva che “La cointestazione di un conto corrente tra coniugi attribuisce agli stessi, ex art. 1854 c.c., la qualità di creditori o debitori solidali dei saldi del conto, sia nei confronti dei terzi che nei rapporti interni, e fa presumere la contitolarità dell'oggetto del contratto;
tale presunzione dà luogo ad una inversione dell'onere probatorio che può essere superata attraverso presunzioni semplici - purché gravi, precise e concordanti - dalla parte che deduca una situazione giuridica diversa da quella risultante dalla cointestazione stessa” (Cass. 18777/2015).
Tanto premesso, è pacifico che il conto corrente n. 70150620 intrattenuto presso il Banco di
Sardegna S.p.A. - Agenzia di Carloforte, fosse cointestato ai coniugi . Persona_1 Su tale conto risultano registrati, in accredito introiti dell'opposta e dell'opponente dalla sua attività lavorativa e da elargizioni ricevute dai familiari (cfr. fatture, assegni, copia versamenti e lista movimenti dal 2014 al 2017, allegati alla comparsa di costituzione e riposta) e operazioni di prelievo/addebito. L'opposta si duole della distrazione ingiustificata di somme dal conto operata dall'opponente, fra il 2011 e il 2017 per finalità estranee alla famiglia.
L'opponente, dal canto suo, assume di aver alimentato il conto esclusivamente con denaro proprio.
Ciò posto, giova innanzitutto osservare che, alla luce del consolidato principio di solidarietà familiare e adempimento dell'obbligo di contribuzione di cui all'art. 143 c.c., ciascun coniuge
è tenuto a prendersi cura dell'altro e delle necessità della famiglia in proporzione alle proprie capacità economiche. I bisogni della famiglia, al cui soddisfacimento i coniugi sono tenuti, non si esauriscono in quelli minimi, al di sotto dei quali verrebbero in gioco la stessa comunione di vita e la stessa sopravvivenza del gruppo, ma possono avere, nei singoli contesti familiari, un contenuto più ampio, soprattutto in quelle situazioni caratterizzate da ampie e diffuse disponibilità patrimoniali dei coniugi, situazioni le quali sono anch'esse riconducibili alla logica della solidarietà coniugale (Cass. civ. n. 18749/2004). Ne deriva che, come ha ben chiarito la giurisprudenza di legittimità, tutte le attribuzioni (eccessive o non) eseguite per concorrere a realizzare un progetto di vita in comune, devono ritenersi sorrette da una giusta causa (Cass. 5385/23) e che le spese effettuate per i bisogni della famiglia, riconducibili alla logica della solidarietà coniugale - in adempimento dell' obbligo di contribuzione di cui all'art. 143 c.c. - che traggono provvista in un conto cointestato, non determinano alcun diritto al rimborso (Cass.
18749/2004; 10942/2015; 10927/2018; 28772/2023).
Dalla documentazione in atti ed in particolare dagli estratti conto depositati da parte opponente emerge che, nei periodi indicati dall'opposta ( 2011/2013/2015/2016/2017) i maggiori versamenti sono stati effettuati dall'opponente, il quale ha documentato di aver regolarmente alimentato la provvista del conto corrente con il versamento dei propri introiti ( cfr. documentazione allegata alla comparsa di costituzione e risposta). Tali versamenti, però, non costituivano l'unica fonte di provvista del conto, atteso che vi sono versamenti non riconducibili all'opponente o di cui lo stesso non ha fornito riscontro documentale: ed es.
12.2.2011 risulta un bonifico di € 720,32 a favore della 12.3.2011 risulta un CP_1 bonifico di € 1.148,70 in favore della 31.5.2011 risulta un bonifico di € 781,42 a CP_1 favore della 5.8.2011 risulta un versamento di € 3.150,00 che il non CP_1 Pt_1 prova di aver effettuato, non essendo in atti alcuna quietanza di versamento;
13.10.2014 vi è un versamento di € 2.400,00 di cui il non produce la contabile di versamento;
Pt_1
20.5.2015 vi è un versamento di € 600,00 di cui il non produce la contabile di Pt_1 versamento;
4.8.2015 vi è un versamento di € 2000,00 di cui non vi è la contabile di versamento;
24.8.2015 vi è un bonifico di € 400,00 a favore della nel 2016 CP_1 risultano due versamenti di cui il on produce la contabile di versamento ( 4.9.2016 Pt_1 di € 4000,00 e 13.9.2015 di € 2.000,00).
Dunque, dalla documentazione in atti fornita dall'opponente ( peraltro incompleta in quanto riferita solo ad alcuni periodi) non può evincersi che i flussi di denaro (bene fungibile) in entrata ed in uscita dal conto corrente cointestato siano stati di esclusiva titolarità delle somme in capo al sicché non può ritenersi superata la presunzione di pari titolarità delle Pt_1 somme depositate sul conto corrente.
Il mancato superamento della presunzione di contitolarità del saldo, impone dunque di considerare che le somme giacenti sul conto corrente fossero in pari titolarità, al 50% ciascuno dei due ex coniugi, e che, dunque, il abbia disposto delle stesse senza il consenso, Pt_1 seppur tacito, della trattandosi di spese estranee alle esigenze familiari. CP_1
Con riferimento alle operazioni effettuate nell'anno 2011, appare però precisare che non è dovuto il complessivo importo di € 4.000,00 relativo ai prelievi effettuati in contanti atteso che non vi è prova che tali operazioni siano direttamente riconducibili al Pt_1
Da quanto innanzi esposto, consegue che l'opposizione deve essere parzialmente accolta e il decreto ingiuntivo revocato.
deve essere condannato al pagamento in favore della della Parte_1 CP_1 complessiva somma di € 83.118,28 a titolo di ripetizione di indebito. Su tali somme, trattandosi di un debito di valuta, non è dovuta la rivalutazione monetaria, mentre sono dovuti gli interessi al tasso ex art. 1284 primo comma c.c. con decorrenza dalla data di deposito del ricorso sino al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo con applicazione dei parametri minimi dettati dal D.M. 127/2022.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1. accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.
262/2023 limitatamente all'importo di € 4.000,00;
2. per l'effetto, condanna al pagamento in favore di Parte_1 [...] della complessiva somma di € 83.118,28 oltre interessi legali ex art. CP_1
1284 primo comma c.c. con decorrenza dal 21.11.2022 sino al saldo;
3. condanna al pagamento, in favore di al Parte_1 Controparte_1 pagamento, delle spese di lite che liquida in € 7.000,00 a titolo di compensi professionali, oltre rimborso forfettario del 15%, iva e c.p.a. se dovuti;
4. ai sensi dell'art. 133 D.P.R. n. 115/2002 dispone che il pagamento delle spese di lite sia eseguito a favore dello Stato.
Così deciso in Cagliari il 14.11.2025
La Giudice
Dott.ssa Maria Azzurra Guerra