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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 12/06/2025, n. 1043 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1043 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. 13425/2024 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente
dott. Serafina Aceto Giudice
dott. Isabella Messina Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 13425/2024 vg promossa da:
, Parte_1
e
, Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. CAVAGLIA' ELENA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito civile in Parte_1 Parte_2
ALPIGNANO il 21/06/2014.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di ALPIGNANO (atto n.
8 parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2014).
Dal matrimonio non sono nati figli.
pagina 1 di 3 I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di
Torino in data 22/06/2023.
Con ricorso depositato il 30/05/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970
n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico.
Spese di lite come da accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1 Pt_2
, i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in motivazione.
[...]
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ALPIGNANO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
DA' ATTO che le parti dichiarano:
a. di aver regolato tra loro ogni rapporto economico patrimoniale e di essere economicamente autonomi ed autosufficienti;
b. che la IG.ra per tali motivi rinuncia fin d'ora all'assegno di mantenimento fissato Parte_1 in omologa di separazione, dichiarando di aver ricevuto dal IG, a titolo di assegno Parte_2 divorzile corrispostole una tantum la somma di euro 2.500,00, come da bonifici bancari del 12 aprile
2024 e del 15 maggio 2024 dell'importo di euro 1.250,0,00 cadauno;
c. che il IG. e la IG.ra rinunciano quindi a qualsivoglia reciproca Parte_2 Parte_1 richiesta di mantenimento e/o alimentare.
d. che le spese legali sono a carico del IG. . Parte_2
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 11/06/2025 pagina 2 di 3 Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente
dott. Serafina Aceto Giudice
dott. Isabella Messina Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 13425/2024 vg promossa da:
, Parte_1
e
, Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. CAVAGLIA' ELENA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito civile in Parte_1 Parte_2
ALPIGNANO il 21/06/2014.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di ALPIGNANO (atto n.
8 parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2014).
Dal matrimonio non sono nati figli.
pagina 1 di 3 I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di
Torino in data 22/06/2023.
Con ricorso depositato il 30/05/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970
n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico.
Spese di lite come da accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1 Pt_2
, i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in motivazione.
[...]
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ALPIGNANO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
DA' ATTO che le parti dichiarano:
a. di aver regolato tra loro ogni rapporto economico patrimoniale e di essere economicamente autonomi ed autosufficienti;
b. che la IG.ra per tali motivi rinuncia fin d'ora all'assegno di mantenimento fissato Parte_1 in omologa di separazione, dichiarando di aver ricevuto dal IG, a titolo di assegno Parte_2 divorzile corrispostole una tantum la somma di euro 2.500,00, come da bonifici bancari del 12 aprile
2024 e del 15 maggio 2024 dell'importo di euro 1.250,0,00 cadauno;
c. che il IG. e la IG.ra rinunciano quindi a qualsivoglia reciproca Parte_2 Parte_1 richiesta di mantenimento e/o alimentare.
d. che le spese legali sono a carico del IG. . Parte_2
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 11/06/2025 pagina 2 di 3 Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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