Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 26/02/2025, n. 433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 433 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I SANTA MARIA CAPUA VETERE
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro Dott. Roberto Pellecchia all'udienza del 26-02-2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio civile iscritto al n.r.g. 4094 dell'anno 2023
OGGETTO
Impugnativa di licenziamento disciplinare
TRA
) elett.te dom.ta presso lo studio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
Vincenzo Pasquarella ( ), che la rapp.ta e difende unitamente C.F._2 all'Avv. Antonio Pastore ( , in virtù di procura rilasciata su C.F._3
foglio separato dal ricorso introduttivo telematico. ricorrente
E
in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione p.t., rapp.ta CP_1
e difesa anche separatamente, dagli Avv. Nunzio Rizzo, C.F. , C.F._4
Amalia Rizzo, C.F. , e Nicoletta Rizzo C.F. C.F._5
, in virtù di procura alle liti rilasciata su foglio separato dalla C.F._6
memoria di costituzione e risposta telematica ed elette dom.ta nel loro studio legale. resistente
CONCLUSIONI
Per la ricorrente: come da ricorso introduttivo. Per la parte resistente: come da memoria di costituzione e risposta.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso a questo Giudice del Lavoro depositato in data 27-06-2023, la ricorrente in epigrafe indicata, dipendente della , a far data dall'1-01-2018, con le CP_1
mansioni di Key Account del Canale Away From Home, inquadrata quale impiegata nel
Livello 3 del CCNL Alimentari Industria, esponeva che in data 12.01.2023, il datore di lavoro le aveva contestato quanto segue: “Ai sensi dell'art.7 della legge 20.05.1970 n.300 e del
1
addebiti. In data 12 ottobre 2022, dopo colloqui telefonici con il dr. , Suo superiore Tes_1 gerarchico, capo area commerciale per la Campania, al quale aveva chiesto di riferire informazioni riservate e strategiche per la Società, delle quali era venuta a conoscenza per averle ascoltate da una chiavetta rinvenuta in una busta collocata da un anonimo nella cassetta della posta allocata nei pressi
del cancello di ingresso della villa ove abita, si è incontrata con il dr. , direttore delle Testimone_2 risorse umane della Società, per riferire quanto a Sua conoscenza, avendo preteso il dirigente di ascoltare quanto si chiedeva, in via diretta e personale, e non attraverso il filtro di altre persone. In tale incontro, dopo aver ribadito quanto in precedenza riferito al dr. nei colloqui telefonici con lo Tes_1 stesso, secondo cui le informazioni in parola derivavano dall'ascolto della chiavetta, inviata dal dott.
a consegnare il contenuto della stessa, per la indiscussa sua importanza, LA trasmetteva a Tes_2 mezzo del portale wetransfer.com., dal Suo computer a quello del Tartaglia la registrazione audio con le informazioni riservate e strategiche per , cui LA aveva fatto riferimento. Veniva conferito a CP_1 tal punto ad una società specializzata di rilevanza nazionale, la Axerta Spa., di verificare la coerenza dei dialoghi,; effettuare un analisi spettrografica per evincere eventuali tagli e/o anomalie;
riscontrare eventuali manomissioni del fondo ambientale;
restauro della traccia audio al fine di migliorare
l'intelligibilità del parlato;
ricerca di evidenze informatiche e ricostruzioni di fatti accaduti. Essendo stato coevamente officiato lo di espletare Controparte_2 Controparte_3 CP_4 investigazioni difensive preventive sul contenuto del file, quest'ultimo procedeva a nominare Axerta Spa.
Ausiliaria e consulente di detto Studio. Dalla relazione rimessa alla società sono risultati rilevanti ai fini delle indagini, due intervalli parlati;
il primo vede come presenti solo due persone, il sig. Persona_1 dipendente della Società quale operatore di produzione, e la sig.ra , responsabile del Persona_2 personale dello stabilimento di Riardo, dimessasi dal servizio con effetto dall'11 novembre 2022. Nel Per_ primo intervallo il e la svolgono una discussione su un delicato aspetto della gestione del Per_2 personale, quale le assunzioni degli stagionali con un contratto a tempo determinato, riportandosi anche
informazioni e decisioni dei vertici aziendali ancora riservate, peraltro registrate illecitamente, riguardanti nominativi di lavoratori e la gestione dei rapporti con i Sindacati e l'Amministrazione
Comunale locale: si tratta di materia di estrema delicatezza. Nel secondo intervallo parlato, il sig. Per_1
cugino di Suo marito, risulta riprodurre, facendo quindi ascoltare ad altra persona non
[...] identificata, ma da lui menzionata come “ , la registrazione di una riunione, intervenuta nel Per_3 mese di maggio 2022 alla quale partecipano il Direttore Generale, dott. (collegato Persona_4 telefonicamente), il dr. , Direttore delle Risorse Umane, l'ing. , Plant Testimone_2 Persona_5
Manager di e la stessa sig.ra . Tale registrazione era stata effettuata in CP_1 Persona_2 Per_ maniera ascosa dalla dott.ssa ed inviata al sig. Risulta, quindi, che il sig. , in Per_2 Persona_1 concorso con la con la quale era solito interloquire ed operare, come confermato dall'oggetto Per_2
e dai termini estremamente confidenziali dei colloqui di cui al primo intervallo del file audio, ha registrato e quindi divulgato il colloquio sopra richiamato, senza il consenso degli interessati e in modo
ascoso. Allo scopo di far risultare alla società come proveniente da un ignoto, e non da Lei, il file audio di cui si discute, da utilizzare per finalità non commendevoli, LA ha dichiarato in modo non rispondente al vero che lo stesso sarebbe stato trasmesso a mezzo della pennetta USB pervenuta inserita in una busta riposta nella cassetta della posta, chiavetta da Lei giammai esibita. Anche quando richiesto
2 dall'Avvocato LA manifestava la impossibilità ad ottemperare all'invito di mostrarci la CP_3 chiavetta, dichiarando di non averla più rinvenuta dove riposta all'interno della sua abitazione.
Diversamente da quanto da Lei ha più volte dichiarato, la , dalle analisi tecniche svolte sul CP_5 pc aziendale a Lei assegnato, ha accertato che il file contenente la registrazione audio oggetto dell'indagine “Z0000004.mp3” è stato trasferito da un registratore vocale modello “SONY IC
RECORDER MP3 4.2.0” direttamente collegato al suo pc, via porta USB, e che tale registrazione sia stata effettuata tramite lo stesso tipo di strumento. Inoltre, il trasferimento del file audio, dal registratore al pc aziendale in uso a Lei, sarebbe avvenuto il 14.9.2022, quindi in data precedente a quella di fine settembre-inizio ottobre 2022, da Lei riferita nel corso della Sua audizione resa il giorno 17.11.2022 nell'ambito delle indagini difensive conferite ai sensi degli artt. 327 bis e 391 bis c.p.p. all'avv. ER de CA LA. LA ha deposto, quindi, il falso, ribadendo l'assunto della pretesa ricezione della c.d. chiavetta, nella Sua audizione il giorno 17 novembre 2022 da parte degli avv. e Controparte_3
Mancini, difensori della Società, autori di indagini investigative per fini di difesa ai sensi degli artt. 327
bis e 391 bis c.p.p.; con tali dichiarazioni LA ha reso false informazioni al difensore. Inoltre, risulta che in data 14.9.2022, lei ha trasferito un ulteriore file audio denominato “Z0000005.mp3” sempre da un registratore vocale modello “SONY IC RECORDER MP3 4.2.0” direttamente collegato al suo pc, via
USB, e che tale registrazione sia stata effettuata tramite lo stesso tipo di strumento. Risulta che tale file
sia stato cancellato dal Suo computer in data 17.11.2022, ossia nello stesso giorno della Sua audizione da parte dello Studio Legale, ed in orario successivo a quello in cui LA si era dichiarata disponibile a mettere a disposizione il pc aziendale per estrapolare i dati del file audio trasferito al dr. . Tes_2
Ultima contraddizione si rinviene nel dato che una prima volta LA riferisce al dr. Tes_1 telefonicamente di aver “sentito dire” dell'esistenza di registrazioni di incontri tra il dott. e il Per_4 Per_ dr. e dell'esistenza di un legame sentimentale tra il sig. e la sig. una seconda Tes_2 Per_2 volta, dopo qualche giorno, riferisce della ricezione della chiavetta, e l'affermazione che la chiavetta Le sarebbe stata consegnata in data precedente la prima telefonata effettuata dal dr. Con il Tes_1 denunciato Suo comportamento, LA ha disatteso i principi di buona fede, correttezza e fedeltà afferenti al Suo rapporto di lavoro. Le assegniamo il termine di cinque giorni dalla presente per le Sue giustificazioni. Nelle more, attesa la gravità degli addebiti, LA è sospesa dall'attività lavorativa e non dalla retribuzione. Vengono espressamente fatti salvi ogni diritto ed azione della Società, sul piano del risarcimento di danni”.
Rappresentava la ricorrente di aver inviato le proprie articolate controdeduzioni per iscritto alla società, avendo chiesto al contempo di essere ascoltata personalmente;
di essere stata licenziata con comunicazione ricevuta in data 02-02-2023.
Lamentava la ricorrente l'illegittimità del licenziamento irrogato, per insussistenza dei fatti posti a fondamento del provvedimento espulsivo, ritenendo di non aver posto in essere comportamenti lesivi della fiducia datoriale;
che, anzi, il fatto di aver posto la società in condizione di aver conosciuto del contenuto di due registrazioni audio operate da altri dipendenti all'insaputa dell'azienda, era incompatibile con la
3 volontà – come invece ritenuto dall'azienda – di ledere il rapporto fiduciario;
che in ogni caso la sanzione era sproporzionata rispetto ai fatti ascritti alla deducente.
Tanto premesso, l'istante chiedeva dichiararsi l'illegittimità del licenziamento intimatole e, per l'effetto, ordinare a , la propria reintegra nel posto di CP_1
lavoro, con la condanna della convenuta al risarcimento del danno nella misura di un'indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, ed al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione;
in subordine, chiedeva condannare la resistente al pagamento, in proprio favore, di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata nella misura massima prevista dalla legge. Con vittoria di spese processuali ed attribuzione.
Si costituiva in giudizio la , osservando che, in data 12 ottobre CP_1
2022 la sig.ra aveva avuto colloqui telefonici con il suo diretto Parte_1
superiore, dr. , al quale aveva chiesto di riferire informazioni riservate e Tes_1
strategiche per la Società, delle quali era venuta a conoscenza per averle ascoltate da una “chiavetta USB” rinvenuta in una busta collocata da un ignoto nella cassetta della posta allocata nei pressi del cancello di ingresso alla sua villa;
che la stessa si era incontrata con il dr. , direttore delle Risorse Umane della società, per Testimone_2
riferire quanto a sua conoscenza;
che, invitata dal dott. a consegnare la Tes_2
chiavetta cui aveva fatto riferimento, la dichiarava di non essere in possesso Pt_1
della stessa, non ricordando ove l'avesse riposta a casa, ma di averne trasferito il contenuto sul computer personale aziendale, per cui provvedeva al trasferimento al computer del dr. del file audio con le informazioni riservate a mezzo del Tes_2
portale wetransfer.com; che la deducente, con contratto in data 3 novembre 2022, aveva conferito ad una società di rilevanza nazionale, la S.p.A. Axerta, di prendere in esame il file, al fine di verificare la coerenza dei dialoghi, effettuare un'analisi spettrografica per rilevare eventuali tagli e/o anomalie;
riscontrare eventuali manomissioni del fondo ambientale;
che essendo stato coevamente officiato lo
[...]
di espletare investigazioni difensive CP_2 Controparte_3 CP_4
preventive ex artt.327 bis-391 nonies c.p.p. sul contenuto del file, quest'ultimo procedeva a nominare Axerta S.p.A. ausiliaria e consulente dello Studio.
Aggiungeva la resistente che lo studio ER de CA LA procedeva, quindi, a convocare per il giorno 17 novembre 2022 ai fini dell'interrogatorio da espletare, la sig.ra e i dott. e Parte_1 Tes_1
4 , interrogatorio che veniva espletato previo avviso agli stessi ai sensi Testimone_2
dell'art. 391 bis comma 1, 2, 3 c.p.p.; che allo stesso tempo la S.p.A. Axerta consegnava in data 2 gennaio 2023 una relazione preliminare sul file audio pervenuto a mezzo della sig.ra ; che dalla relazione predetta erano risultati due intervalli Pt_1
parlati, il primo tra il sig. e la sig.ra con una discussione Persona_1 Persona_2
tra gli stessi sulle assunzioni del personale stagionale a tempo determinato, nella quale si riportavano anche informazioni e decisioni riservate dei vertici aziendali registrate illecitamente;
che il secondo intervallo parlato vedeva presenti il sig. il Persona_1
quale faceva ascoltare ad altra persona menzionata come " la registrazione di Pt_2
una riunione del maggio 2022 dei vertici aziendali con la partecipazione della sig.ra registrazione effettuata dalla stessa e consegnata ad esso . Persona_2 Per_1
Rilevava quindi la società che alla erano state contestate le false Pt_1 dichiarazioni in ordine alla “pennetta usb” mai esibita nel corso dell'indagine interna operata dalla deducente;
altresì in merito al fatto che il file audio oggetto dell'indagine
"Z0000004.mp3" era stato trasferito da un registratore vocale al pc aziendale di essa via porta usb, che la registrazione stessa era stata attuata con lo strumento di Pt_1
registrazione della stessa marca e modello;
che il trasferimento del file audio al pc era avvenuto in data precedente a quella della ricezione dichiarata della chiavetta;
che tali circostanze contraddicevano quanto dichiarato dalla lavoratrice;
che la era Pt_1
stata rinviata a giudizio per i reati di cui agli artt. 617 septies c.p. e 371 ter c.p., procedimento nel quale la deducente si era costituita parte civile;
che la vicenda si collocava nell'ambito di contrasti esistenti tra le varie oo.ss. in merito ad elezioni sindacali interne che sarebbero avvenuta entro breve tempo.
La società riteneva quindi sussistenti i fatti oggetto di incolpazione disciplinare con conseguente legittimità della sanzione irrogata e concludeva per il rigetto della domanda.
Disposto, su richiesta di parte ricorrente, lo scardinamento del giudizio – in considerazione della maternità perdurante del Giudice originario titolare del procedimento – con riassegnazione al sottoscritto Presidente di Sezione, concesso il termine per il deposito di note in sostituzione dell'udienza ex art.127 ter cpc, nonché il termine per deposito documenti ed infine, fissata l'udienza odierna ex art.429 c.p.c., all'esito della discussione, questo Giudice pronunciava sentenza provvedendo contestualmente al suo deposito nel fascicolo telematico.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
5 In tema di licenziamento disciplinare si ritiene di condividere il consolidato orientamento della S.C. secondo il quale, nel giudicare se la violazione disciplinare addebitata al lavoratore abbia compromesso la fiducia necessaria ai fini della permanenza del rapporto di lavoro e, quindi, costituisca giusta causa di licenziamento, va tenuto presente che è differenziata l'intensità della fiducia richiesta, a seconda della natura e della qualità del singolo rapporto, della posizione delle parti, dell'oggetto delle mansioni e del grado di affidamento che queste richiedono e che il fatto concreto deve essere valutato nella sua portata oggettiva e soggettiva, attribuendo rilievo determinante, ai fini in esame, alla potenzialità del medesimo di porre in dubbio la futura correttezza dell'adempimento (Cass. 2-11-2021 n. 31202; Cass. n. 17092/2011; Cass. n.
12263/2005).
Occorre poi aggiungere che, in tema del riparto degli oneri probatori della giusta causa di licenziamento, l'ordinamento pone inderogabilmente a carico del datore di lavoro l'onere della prova della legittimità del provvedimento espulsivo, sub specie di ricorrenza della giusta causa di recesso (cfr. ex multis Cass. 30-06-2015, n. 13380; Cass.
16-08-2016, n.17108; Cass. 29-03-2018, n.7830; Cass. 26-04-2022, n.13063)
Nel caso che ne occupa, occorre premettere che le registrazioni oggetto di contestazione afferiscono ad una riunione della dirigenza aziendale intercorsa nel
Maggio 2022, nella quale si discuteva della stabilizzazione dei dipendenti stagionali, dei criteri di scelta, tenuto conto anche delle istanze dell'Amministrazione Comunale di Riardo, riunione alla quale aveva preso parte l'autrice delle CP_6
registrazioni ascose.
Come emerge dalla relazione della Axerta spa prodotta in atti, nella suddetta riunione i presenti pongono il problema della individuazione dei criteri di scelta degli stabilizzandi (cfr. pagg. da 43 a 50 della relazione definitiva Axerta, doc 4 in prod. della convenuta).
Ora, avuto riguardo al caso di specie, alla vengono contestate le seguenti Pt_1
false dichiarazioni rese alla società:
1) relativamente alla circostanza dell'aver dichiarato di aver acquisito detta registrazione da una “pennetta usb” mai esibita nel corso dell'indagine interna operata dalla;
CP_1
2) che il file audio oggetto dell'indagine "Z0000004.mp3" in realtà era stato trasferito da un registratore vocale al pc aziendale di essa via porta Pt_1
usb, e che la registrazione stessa era stata attuata con lo strumento di
6 registrazione della stessa marca e modello, diversamente da quanto dichiarato dalla , secondo la quale il file era stato trasferito dalla suddetta Pt_1
pennetta usb al pc aziendale;
3) che l'acquisizione sarebbe avvenuta alla fine di Settembre 2022, mentre dalla relazione tecnica risulta l'avvenuta acquisizione delle registrazioni in data 14
Settembre 2022;
4) che il trasferimento del file audio al pc era avvenuto in data precedente a quella della ricezione dichiarata della chiavetta;
5) che il file audio risultava essere stato cancellato dal pc aziendale della
– verosimilmente dalla stessa dipendente – in data 17-11-2022 poco Pt_1 dopo che nell'incontro con il dr la lavoratrice si era dichiarata Tes_2
disponibile a mettere a disposizione il pc aziendale per estrapolare i dati del file audio trasferito al dr. . Tes_2
Ciò premesso, occorre preliminarmente osservare, sull'oggetto della registrazione, che, senza l'iniziativa della ricorrente, la società non sarebbe venuta a conoscenza delle registrazioni occulte effettuate dalla dipendente nel corso Per_2
della riunione con i vertici aziendali del Maggio 2022; inoltre, la , Pt_1
verosimilmente, non poteva avere altro scopo, nel porre a conoscenza del suo superiore, dr. e del dr. direttore delle risorse umane, le suddette Tes_1 Tes_2
registrazioni, se non quello di metterli al corrente di fatti potenzialmente rilevanti per l'azienda e relativi a strategie aziendali: inoltre, avendo posto in essere tale condotta nonostante una delle conversazioni registrate avesse coinvolto un suo parente, il dipendente con esiti potenzialmente dannosi per lui (che infatti, veniva Persona_1
successivamente licenziato dalla società per le vicende legate alle suddette registrazioni).
Dunque, dalla circostanza che la abbia fatto ascoltare le due registrazioni ai Pt_1
dr. e non appare ragionevolmente desumersi alcun intento lesivo della Tes_1 Tes_2
lavoratrice nei confronti della società, che quindi potesse compromettere in qualche modo il rapporto fiduciario con quest'ultima.
Dalla relazione della società AXA, che ha operato una indagine tecnica sul file audio fornito dalla ricorrente, emerge che la traccia audio, di durata di dodici ore, venticinque minuti e 30 secondi, sia stata acquisita “molto probabilmente” da un registratore vocale Sony IC Mp3 (cfr. pag.12 relazione della AXA).
Dalla indicata considerazione cui perviene la AXA, anzitutto non può assumersi quale
7 dato certo, che la registrazione sia stata acquisita dal citato dispositivo. E – circostanza ancora più rilevante ai fini della valutazione della contestazione disciplinare – non risulta provato dalla società il possesso del suddetto registratore da parte della
, e quindi il fatto che la dipendente abbia dolosamente occultato tale Pt_1
dispositivo alla società.
In ogni caso può anche verosimilmente ritenersi, che il termine “pennetta usb” sia stato utilizzato in senso atecnico dalla nell'interrogatorio, ma sia stato Pt_1
comunque indicativo del fatto che la ricorrente aveva acquisito tali files da un dispositivo esterno al pc e collegato ad esso.
Risulta poi accertato dalla relazione tecnica che tali files venivano cancellati dalla dal desktop del pc aziendale in data 17-11-2022 rispettivamente alle Pt_1
ore 17.08,09 ed alle ore 17.08,15, per meglio dire, cestinati (cioè inseriti nell'icona
“cestino” del desktop) (cfr. pag.72, nota 38 della relazione AXA) in orario successivo alla cessazione, alle ore 13,50 dell'interrogatorio investigativo difensivo svolto nello studio con gli Avv. e Federico Mancini. Controparte_3 Controparte_3
Ora, in ordine ai punti 3 e 4 della contestazione disciplinare come sopra indicati, la circostanza che la abbia dichiarato di aver ricevuto il file alla fine di Pt_1
Settembre 2022 invece del 14 Settembre 2022, appare un dato non sintomatico della volontà di rendere una falsa dichiarazione alla società, posto che, in considerazione del comprensibile stato di agitazione della lavoratrice nell'occasione dell'interrogatorio dei due legali, la stessa possa essere stata vittima di un lapsus nel ricordo temporale.
Peraltro, dalla lettura complessiva dell'interrogatorio (cfr. doc.13 nella produzione della resistente) emerge un comportamento collaborativo della lavoratrice nel far conoscere all'azienda i fatti inerenti la registrazione che potessero avere rilievo per l'azienda: dalla trascrizione della registrazione emerge quindi una condotta tutt'altro che reticente o tesa allo sviamento delle indagini difensive aziendali.
Con riguardo alla cancellazione dei files, (recte, al loro inserimento nell'icona
“cestino” del desktop), l'azienda ha desunto che la abbia falsamente Pt_1
dichiarato la propria disponibilità a collaborare alle indagini difensive.
Orbene, costituisce un dato di esperienza quello per il quale, al fine di eliminare definitivamente il file da un computer non sia sufficiente collocarlo nel “cestino” del desktop ma sia necessario quantomeno provvedere allo “svuotamento” del cestino.
Non avendo provveduto a tanto la ricorrente, a questo giudicante appare una petizione di principio quella di sostenere che la abbia tentato di occultare i files Pt_1
8 nascondendoli all'azienda: ciò in considerazione della inidoneità del loro spostamento nell'icona cestino.
In ogni caso, tale condotta è la sola ascrivibile alla lavoratrice tra quelle contestate dalla società. Peraltro, i files audio erano già nella disponibilità aziendale, sulla quale non ha inciso l'avvenuto spostamento nel “cestino” del desktop ad opera della lavoratrice.
Mette conto aggiungere che la ricostruzione fantasiosa dei fatti ad opera della ricorrente come prospettata dalla società (pag.9 della memoria di risposta) non è stata provata;
sul punto, i capitoli di prova formulati dalla società tendevano a dimostrare circostanze pacifiche o documentate, sicchè lo svolgimento di attività istruttoria sarebbe stata irrilevante ai fini della valutazione di merito.
A questo punto, tenuto conto della circostanza della ricorrenza di una delle condotte contestate alla , occorre verificare se la sanzione irrogata dalla Pt_1
convenuta sia proporzionata alla violazione posta in essere dalla lavoratrice.
Sul tema, la S.C. nella riformulazione del proprio orientamento, ha ritenuto che, nell'ambito del licenziamento disciplinare, al fine di selezionare la tutela applicabile tra quelle previste dall'art. 18, commi 4 e 5, della l. n. 300 del 1970, come novellato dalla l.
n. 92 del 2012, il giudice può sussumere la condotta addebitata al lavoratore, e in concreto accertata giudizialmente, nella previsione contrattuale che, con clausola generale ed elastica, punisca l'illecito con sanzione conservativa, senza che detta operazione di interpretazione e sussunzione trasmodi nel giudizio di proporzionalità della sanzione rispetto al fatto contestato, restando nei limiti dell'attuazione del principio di proporzionalità, come eseguito dalle parti sociali attraverso la previsione del contratto collettivo (Cass. 28-06-2022, n.20780; 11-04-2022, n.11665; 20-10-2022,
n.30955; Cass. n.13065 del 26-04-2022; Cass. n.13774 del 2-05-2022).
Nel caso di specie, tra le condotte specificamente indicate e punibili con la sanzione del licenziamento dal CCNL di riferimento (art.70) non è indicata la divulgazione di informazioni riservate o la violazione dell'obbligo di riservatezza;
né nella richiamata pattuizione collettiva si rinviene una cd. norma di chiusura che consenta di ritenere riconducibile la fattispecie tra quelle punite con la sanzione espulsiva.
Di contro, ai sensi dell'art.69 del CCNL, tra le condotte punite con sanzione conservativa vi è quella del lavoratore (n.13) che in qualunque modo trasgredisca alle disposizioni del presente contratto o del regolamento interno dell'azienda; e in tale fattispecie generale, ad avviso di questo Giudice è sussumibile la condotta di chi – come
9 la – pur avendo inizialmente dichiarato la propria disponibilità a far esaminare Pt_1
i files audio dal pc aziendale nella sua disponibilità, li abbia poi cestinati: registrazione che peraltro era stata già acquisita dalla società proprio su iniziativa della che Pt_1
aveva così dimostrato un atteggiamento collaborativo.
Pertanto, a voler ritenere disciplinarmente rilevante la sola condotta con la quale la abbia dichiarato la disponibilità a far esaminare i files dal pc aziendale e poi di Pt_1
averli subito dopo cestinati, alla stregua della premessa in diritto, si ritiene che la lavoratrice abbia commesso una violazione punita con sanzione conservativa – posto che la condotta così come rilevata dal giudicante non rientra tra quelle punibili con la sanzione espulsiva.
Ne consegue che l'accertata sproporzione tra la condotta e la sanzione irrogata comporta che il regime sanzionatorio vada individuato in quello dell'art.18 IV co L.n.300 come modificato dall'art.1, comma 42 L.n.92/2012.
Quindi deve essere annullato il licenziamento intimato alla e deve ordinarsi Pt_1
alla la reintegra della ricorrente nel posto di lavoro;
la società va altresì CP_1
condannata al risarcimento del danno, in favore della lavoratrice, commisurato a sei mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegra.
L'entità del risarcimento è parametrata alla limitata anzianità di servizio (cinque anni) della ricorrente.
Sul risarcimento del danno non può ritenersi incidente, a titolo di aliunde perceptum, la retribuzione che la sta percependo alle dipendenze della Pt_1
: infatti, la ricorrente è stata assunta dalla nuova società con Controparte_7
decorrenza dal 13-05-2024 (cfr. lettera di assunzione a tempo determinato versata in atti dalla difesa della lavoratrice), quindi in epoca successiva allo scadere delle 12 mensilità
(periodo di tempo massimo previsto dall'art.18 comma IV come modificato dall'art.1, comma 42 L.n.92/2012), decorrenti dalla data del licenziamento, intimato alla ricorrente in data 02-02-2023; ne consegue che il risarcimento nella misura indicata va corrisposto per intero.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con attribuzione.
P.Q.M.
10 Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti della , con ricorso depositato in data 27- Parte_1 CP_1
06-2023, così provvede:
• Dichiara l'illegittimità del licenziamento intimato alla con Parte_1
comunicazione ricevuta in data 02-02-2023;
• Per l'effetto ordina alla la reintegra di nel posto CP_1 Parte_1
di lavoro;
• Condanna la al risarcimento del danno commisurato a sei CP_1 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto;
• Condanna la al versamento dei contributi in favore di CP_1 Parte_1 dalla data del licenziamento a quella dell'effettiva reintegra nel posto di
[...]
lavoro;
• Condanna la al pagamento delle spese processuali che liquida in CP_1
complessivi €.3.260,00 oltre iva e cpa come per legge, spese generali e contributo unificato, con attribuzione agli Avv. Vincenzo Pasquarella e
Antonio Pastore dichiaratisi anticipatari.
Santa Maria Capua Vetere, 26-02-2025
Il Giudice del Lavoro
(dott. Roberto Pellecchia)
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