Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza 03/12/2025, n. 21780 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 21780 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 21780/2025 REG.PROV.COLL.
N. 10431/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10431 del 2025, proposto da RJ NG, rappresentato e difeso dall'avvocato Danilo Ciccarelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno e Questura di Roma, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede domiciliano ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per la declaratoria di illegittimità
del silenzio rigetto formatosi a seguito dell'istanza di accesso agli atti e documenti ex art. 22 e ss. della legge n. 241/1990 ed art. 10 del D.lgs. n. 267/2000, presentata in data 4 agosto 2025 relativamente alla domanda di rilascio del permesso di soggiorno presentata in data 16 novembre 2023 (codice assicurata 055981348919);
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2025 la dott.ssa VI NE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Visto il ricorso all’esame, con cui il sig. NG RJ ha agito per la declaratoria di illegittimità del silenzio rigetto formatosi a seguito dell’istanza di accesso agli atti e documenti ex art. 22 e ss. della legge n. 241/1990 ed art. 10 del D.lgs. n. 267/2000, presentata in data 4 agosto 2025 relativamente alla domanda di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato presentata in data 16 novembre 2023 (codice assicurata 055981348919), chiedendo altresì che si accerti la sussistenza in capo allo stesso del diritto di prendere visione ed estrarre copia dei documenti richiesti, ex art. 116, comma 4, del cod. proc. amm.;
Vista la memoria depositata dall’Amministrazione resistente in data 24 novembre 2025, nella quale si rappresenta tra l’altro che “ il procedimento amministrativo relativo all'interessato è stato definito il 25.07.2025 con provvedimento di irricevibilità dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno ” e che “ il 22.10.2025 l'Ufficio Immigrazione comunicava che il procedimento amministrativo relativo all'interessato si era concluso, e che lo stesso poteva recarsi presso il Comm.to di P.S. Tivoli, per prendere cognizione dell'esito ”, eccependo dunque che “ il provvedimento conclusivo soddisfa appieno l'interesse del proponente, infatti la stessa richiesta di accesso agli atti, così come proposta, in maniera generica, era finalizzata a verificare lo stato di avanzamento della richiesta di rilascio del permesso di soggiorno ”;
Considerato che nella camera di consiglio del 25 novembre 2024, previo avviso ex art. 73 cod. proc. amm. della possibile improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse alla definizione nel merito della controversia, la causa è stata trattenuta in decisione;
Ritenuto che quanto eccepito dall’Amministrazione con la menzionata nota depositata in data 24 novembre 2025 non si riveli sufficiente a dare riscontro all’istanza di accesso avanzata da parte ricorrente e che il ricorso si palesi, dunque, fondato, non avendo l’Amministrazione fornito alcuno specifico riscontro all’istanza di accesso del ricorrente;
Ritenuto, infatti, che il ricorrente abbia un interesse diretto, concreto e attuale all’ostensione, da parte dell’Amministrazione, della documentazione afferente il procedimento di rilascio del permesso per soggiorno, a prescindere dal fatto che lo stesso si sia o meno concluso;
Ritenuto, pertanto, di dichiarare il diritto del ricorrente all’accesso documentale di che trattasi, mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi sulla base dei quali è stato adottato il provvedimento conclusivo;
Ritenuto, a tal fine, di assegnare all’Amministrazione resistente il termine di giorni 30 (trenta) dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza;
Ritenuto che, in ragione delle peculiarità della vicenda, si possa disporre la compensazione delle spese di lite, salva la refusione del contributo unificato, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario, anche in ragione dell’evoluzione della vicenda e avendo l’Amministrazione comunicato l’esito del procedimento amministrativo di che trattasi, unitamente alla possibilità per l’istante di procedere al ritiro presso il Commissariato territorialmente competente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, dichiara l’illegittimità del silenzio rifiuto opposto al ricorrente e, accertato il suo diritto all’ostensione della documentazione oggetto dell’istanza del 4 agosto 2025, ordina alla Questura di Roma di consentire al richiedente l’accesso, nei termini e secondo le modalità di cui in motivazione.
Spese compensate, salva la refusione del contributo unificato, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2025, con l'intervento dei magistrati:
LE VA, Presidente
VI NE, Referendario, Estensore
Francesco Vergine, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VI NE | LE VA |
IL SEGRETARIO