Articolo 130 della Legge 24 novembre 1981, n. 689
Articolo 129Articolo 131
Versione
15 dicembre 1981
Art. 130. (Modifiche dell'articolo 200 del codice di procedura penale in materia di impugnazione di ordinanze emesse in giudizio)

Dopo il primo comma dell'articolo 200 del codice di procedura penale e' inserito il seguente:
"L'impugnazione dell'ordinanza che decide sulla domanda di oblazione puo' essere proposta soltanto con l'impugnazione contro la sentenza".
Entrata in vigore il 15 dicembre 1981
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