Sentenza 25 gennaio 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 25/01/2023, n. 1273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1273 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/01/2023
N. 01273/2023 REG.PROV.COLL.
N. 12242/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12242 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Paolo Cicini e Sabrina Tranquilli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ater del Comune di Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Carmine Russo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giulia Margherita Castiglioni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'accertamento
dell’illegittimità del silenzio serbato in relazione all'istanza di assegnazione in sanatoria di alloggio erp ai sensi della L.R.01/2020;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ater del Comune di Roma e di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 gennaio 2023 la dott.ssa Donatella Scala e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1) Con il ricorso in epigrafe, la ricorrente reclama l’illegittimità del silenzio serbato da Roma Capitale relativamente alla domanda di assegnazione in regolarizzazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica ai sensi della Legge Regionale del 27 febbraio 2020, n. 1, presentata a mezzo pec in data 22 settembre 2020, deducendo, in proposito, illegittimità del silenzio serbato dalla Pubblica amministrazione e violazione dell’art. 2 L. 241/90, e chiedendo, in accoglimento delle deduzioni argomentate, di ordinare a Roma Capitale di istruire e concludere entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione dell’emananda sentenza, il procedimento di regolarizzazione dell’occupazione sine titulo di alloggio di edilizia residenziale pubblica, avviato dal ricorrente ai sensi dell’art. 22 L.R. 1/2020, giusta istanza del 22 settembre 2020, ricevuta da Roma Capitale in pari data.
1.1) Si è costituita in giudizio Ater di Roma che, con memoria difensiva, ha eccepito il difetto di legittimazione passiva, atteso che, a norma del comma 146 dell’art.22, L.r.1/2020, l’ente titolare del potere di regolarizzare le occupazioni è il Comune, i.e., Roma Capitale; nel merito, ha eccepito, comunque, l’intervenuta cessazione della materia del contendere, come da documentazione versata in atti, da cui risulta la lavorazione dell’istanza de qua (in particolare, dalla nota prot. n. 49139 del 27.10.2022); in subordine, l’infondatezza delle domande avversarie, evidenziando la natura sollecitatoria del termine di conclusione del procedimento.
1.2) Si è costituita Roma Capitale che, con memoria difensiva, ha eccepito, nel merito, la non avvenuta violazione dei termini di conclusione del procedimento, tenuto conto della natura ordinatoria, e non perentoria, del termine per la conclusione del procedimento di sanatoria; in subordine, in caso di accoglimento del ricorso, ha argomentato in merito alla sussistenza di legittimazione passiva di ATER, e, di conseguenza, sull’esclusiva responsabilità di quest’ultima nella ritardata adozione del provvedimento di accoglimento o di rigetto, tenuto conto che la normativa delinea un procedimento bifasico in cui l’istruttoria – di esclusiva competenza dell’ATER – deve essere conclusa con un provvedimento espresso in esito alla verifica dei requisiti per la regolarizzazione e, ove sussistenti, della determinazione dell’indennità che il soggetto è tenuto a corrispondere; conclusa questa prima fase, l’Ente Gestore redige un elenco di tutte le posizioni analizzate, regolarizzabili o meno, corredato da tutta la documentazione necessaria da trasmettere al Comune, competente ad adottare il provvedimento finale di assegnazione in regolarizzazione o di rigetto della domanda.
Pertanto, le norme in materia di regolarizzazione di cui alla l. r. n. 1/2020 indicano in capo all’amministrazione comunale solo il compito di vagliare, in ultima istanza, l’istruttoria compiuta all’ATER al fine di adottare il provvedimento finale di sanatoria. Chiede, pertanto, in caso di accoglimento del ricorso, di valutare la diversa posizione di Roma Capitale, ai fini della regolazione delle spese di lite.
2) Alla odierna camera di consiglio, il difensore di Roma Capitale ha eccepito, con nota trascritta a verbale, la tardività della notifica del ricorso; quindi, uditi i difensori delle parti che hanno insistito nelle rispettive domande, eccezioni e conclusioni, la causa è stata trattenuta per la decisione.
3) Deve essere esaminata, con priorità, l’eccezione sollevata da Roma Capitale di tardività dell’azione esperita.
L’eccezione è fondata, in parziale accoglimento delle ragioni sostenute dalla difesa capitolina.
In merito il Collegio rileva che ai sensi dell'art. 31, comma 2, c.p.a., l'azione avverso il silenzio - inadempimento può essere proposta fintantoché perdura l'inadempimento e, comunque, non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento. In caso di tardività della notificazione, il G.A. è tenuto a dichiarare l'irricevibilità del ricorso, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. a), c.p.a.
Nel caso di specie, è incontroverso che parte ricorrente ha dato impulso al procedimento di regolarizzazione con istanza trasmessa a Roma Capitale e ATER in data 22 settembre 2020.
E’, invece, controverso il termine procedimentale entro cui Roma Capitale avrebbe dovuto concludere il procedimento con un provvedimento definitivo (o di accoglimento o di rigetto) una volta espletata l’istruttoria da parte di ATER.
Il Collegio rileva in proposito che è la stessa normativa regionale richiamata dalla difesa capitolina - art. 22, ai commi 140 e 146, della L.R. n. 1/2020; delibera di Giunta Regionale n. 429 del 7 luglio 2020, volta a disciplinare i termini e le modalità di presentazione delle domande di regolarizzazione amministrativa ai sensi del citato art. 22, comma 146, della Legge Regionale n. 1/2020 - a regolare tale procedimento, definendone la scansione, anche temporale, con la conseguenza che non si può convenire con la tesi dell’amministrazione capitolina, che assume invece l’inesistenza di un termine ad hoc e la consequenziale applicazione del termine di trenta giorni indicato in via generale dalla legge sul procedimento.
E’ evidente che l’individuazione di un termine specifico è cruciale per l’accertamento della ricevibilità del ricorso.
Soccorre, al riguardo, la sopra richiamata delibera regionale n. 429/2020, avente ad oggetto proprio la disciplina dei termini e delle modalità di presentazione delle domande di regolarizzazione amministrativa ai sensi del pure citato art. 22 comma 146 della Legge Regionale n. 1/2020, con cui, pure essendo stata demandata alla autonomia organizzativa dei singoli comuni, la possibilità di individuare i termini e le modalità per l’istruttoria delle domande presentate, ha stabilito, con norma di chiusura, che questi, avrebbero dovuto “… concludersi comunque entro dodici mesi dalla data di ricezione della domanda ”.
Quindi, nel caso in esame, in assenza di una specifica disciplina individuata da Roma Capitale, il procedimento avrebbe dovuto essere concluso, comunque, entro un anno, e cioè, entro il 23 settembre 2021: ne consegue, peraltro, che il ricorso, notificato il 18 ottobre 2022 (oltre un anno dalla scadenza del termine per la conclusione del procedimento) è da considerarsi tardivo, con conseguente irricevibilità dello stesso ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. a), c.p.a.
Le spese del giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti, tenuto anche conto dello svolgimento dei fatti, come emerso in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Seconda Quater, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 gennaio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Donatella Scala, Presidente, Estensore
Mario Alberto di Nezza, Consigliere
Roberta Mazzulla, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Donatella Scala |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.