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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 08/04/2025, n. 5363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5363 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice Unico, in persona della dott.ssa Fabiana Corbo, ha emesso la seguente SENTENZA nel procedimento avente il n. 41834 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2020
TRA
P.I ), con sede in Cotignola (RA) in persona Parte_1 P.IVA_1 dell'amministratore delegato rappresentata e difesa dall'Avv. Gabriele Parte_2
Fagnani, presso di lui elettivamente domiciliata in Milano, Via Melchiorre Gioia 64, giusta delega allegata all'atto introduttivo
ATTRICE
E
( C.F.: , rappresentato e CO CodiceFiscale_1 difeso dall'Avv. Maria Grazia Sprecacé D'Ilario, elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Roma Viale Giulio Cesare n. 71, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
NONCHE'
(di seguito anche solo “ o “ ), Controparte_2 CP_2 CP_3
nuova denominazione sociale di con sede legale in Milano, Viale Controparte_4
Certosa n. 222, codice fiscale e Partiva IVA , in persona del legale rappresentante pro P.IVA_2 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. David Morganti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma, Via Giovanni Paisiello n. 40, giusta procura ad litem rilasciata su foglio separato e congiunta alla comparsa di risposta
TERZA CHIAMATA
OGGETTO: responsabilità medica/azione di rivalsa
CONCLUSIONI: per parte attrice: “Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, così giudicare: - in principalità, previa ogni opportuna declaratoria in merito alla esclusiva responsabilità di CO
n relazione al danno alla persona patito da dato atto dell'avvenuto integrale
[...] CP_5 risarcimento dei danni di quest'ultima da parte di , accogliere la Parte_1 domanda di rivalsa e/o regresso dell'attrice nei confronti di e, per CO
l'effetto, condannarlo al rimborso di euro 55.054,34, oltre interessi, a favore della attrice;
- in subordine, previa ogni opportuna declaratoria in merito alla responsabilità di CO
n relazione al danno alla persona patito da dato atto dell'avvenuto integrale
[...] CP_5 risarcimento dei danni alla stessa da parte di , liquidato nell'importo di Parte_1
euro 55.054,34, accogliere la domanda di rivalsa e/o regresso nei confronti di CO
e, per l'effetto, condannare il convenuto al rimborso a favore della attrice dell'importo
[...]
proporzionale alla addebitanda quota di corresponsabilità, in ogni caso non inferiore al 50%; - con vittoria di spese e competenze del giudizio”; per parte convenuta dott. : Voglia l'Ill.mo Giudice Unico nominato, CO
disattesa ogni diversa e contraria istanza, accertati i fatti di cui in narrativa: In via preliminare: - autorizzare il Dott. alla chiamata in garanzia della propria CO CO
UR, ora , in persona del legale Controparte_4 Controparte_2
rappresentante pro tempore, con sede legale in Milano, Viale Certosa 222 (CAP 20156) e per
l'effetto, spostare la data della prima udienza di comparizione allo scopo di consentire la citazione nel presente giudizio della ora in persona del Controparte_4 Controparte_2 legale rappresentante pro tempore, nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis c.p.c. a cura del comparente. Nel merito in via principale: valutata l'opportunità, da parte del G.U., di integrare o meno il contraddittorio nei confronti della SI.ra (in considerazione della esclusione CP_5
del convenuto Dott. sia dalla perizia di parte sia dalle trattative che hanno portato CO all'incauto accordo transattivo), accertare e dichiarare che non c'è stata alcuna lesione del diritto all'autodeterminazione della paziente SI.ra per (asserita) mancata informazione e/o CP_5
omissione del consenso informato sui rischi riguardanti gli interventi chirurgici a cui è stata sottoposta e narrati in atti, conseguentemente dichiarare che nessuna colpa, grave e/o lieve, può essere addebitata al Dott. Sempre nel merito in via principale: accertare e CO
dichiarare la esclusiva responsabilità della Struttura ospedaliera in ordine al danno patito dalla sig.ra n quanto causato da contaminazione batterica avvenuta durante la degenza, escludendo CP_5
conseguentemente ogni responsabilità medica del Dott. il cui operato CO nell'esecuzione dei ridetti interventi è stato sempre improntato a professionalità e diligenza (come, peraltro, risulta, dalle conclusioni della CTP della Struttura sanitaria), rigettando, quindi, le domande tutte formulate dall'attrice nei suoi confronti. In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento totale o parziale della domanda della Attrice e accertata una qualsiasi responsabilità del Dott. con relativa condanna di questi al CO
risarcimento dei danni in favore della struttura sanitaria, ridurre e quantificare gli importi richiesti nei limiti previsti dalla legge e condannare la CO UR , Controparte_4
ora , in persona del legale rappresentante protempore, a rivalere e Controparte_2
manlevare il Dott. della complessiva somma che quest'ultimo fosse CO
condannato a pagare. Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”;
per la terza chiamata Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis Controparte_2 reiectis, 1 in via principale: accertare e dichiarare l'integrale inefficacia della polizza assicurativa azionata dal Dott. e, per l'effetto, rigettare la domanda di manleva svolta dal sanitario, in CP_1
quanto infondata in fatto e in diritto e comunque non provata;
2 sempre in via principale: rigettare la domanda attorea, in quanto infondata in fatto e in diritto e comunque non provata;
3 in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea e di accertamento dell'operatività della copertura assicurativa azionata dal sanitario: a) accertare rigorosamente la quota dell'importo oggetto della transazione stipulata dall'odierna attrice imputabile al Dott.
e, per l'effetto, limitare in conformità ogni obbligo a carico del sanitario;
b) accertare la CP_1
quota dei postumi residuati alla paziente a titolo di danno estetico e fisonomico e escluderla CP_5
da ogni eventuale obbligo di manleva a carico della CO;
c) nella ipotesi di accoglimento delle contestazioni di parte attrice in merito all'irregolare raccolta del consenso informato della paziente, applicare relativamente all'eventuale obbligo di manleva a carico della CO lo scoperto del 10%, con il minimo di € 1550,00; in via istruttoria: accogliere le istanze di cui al § 2.7.
Con espressa riserva di eccepire l'operatività a secondo rischio della copertura assicurativa azionata dal Dott. Con vittoria di spese e compensi”. CP_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società conveniva in Parte_1
giudizio il dott. affinchè ne venisse accertata la esclusiva responsabilità CO
nella causazione dei danni riportati da a seguito degli interventi chirurgici da lui CP_5 eseguiti presso il San Pier Damiano Hospital di Faenza, e per l'effetto venisse condannato, in rivalsa, al rimborso di quanto versato dalla società istante alla in conseguenza di un accordo transattivo CP_5
stragiudiziale.
A fondamento della domanda parte attrice assumeva:
- che in data 19 novembre 2015 veniva ricoverata presso il presidio sanitario San Pier Damiano
Hospital di Faenza, appartenente alla società istante, la quale, affetta da obesità di terza CP_5
classe, nel giugno 2014 si era sottoposta ad intervento di chirurgia bariatrica (gastric plication) ad opera del dott. presso altra struttura, ottenendo una importante riduzione ponderale, CO
con esiti di addome pendulo;
-che, avendo un rapporto fiduciario con il dott. la si recava presso l'Ospedale San CP_1 CP_5
Pier Damiano per eseguire l'intervento programmato di “riduzione di ampiezza in severo addome a grembiule post chirurgia bariatrica”;
-che, prima del ricovero, la paziente, in data 16 novembre 2015, veniva visitata dal dott. ad CP_1
Anzio; l'intervento di addominoplastica totale, con trasferimento dell'ombelico, della durata di 4 ore e 20 minuti, veniva eseguito con anestesia generale il 20 novembre 2015, descritto come segue:
“Addominoplastica totale con trasferimento dell'ombelico. Sintesi piani profondi con materiale riassorbibile, sintesi cutanea punti staccati in seta e clips. Sono stati posizionati drenaggi di CP_6
e Redon soprafasciale emiaddome destro e sinistro. Della componente a grembiule la destra pesava kg 3.360, la sinistra kg 2.870. A livello sovrapubico è stato rimosso tessuto adiposo pari a 750 grammi. Medicazione con tensoplast e pancera”;
-che il decorso post operatorio appariva privo di complicanze e, pertanto, la eniva dimessa in CP_5 data 22.11.2015 con diagnosi di “Addome a grembiule post chirurgia bariatrica” e prescrizione di terapia antibiotica per 7 giorni, con visita di controllo presso lo studio medico privato di Roma del dott. che veniva fissata per il giorno seguente;
CP_1
-che, tuttavia, la paziente - che alle dimissioni era portatrice di drenaggi in aspirazione - dopo circa quattro ore dal ritorno al proprio domicilio, accusava un prolungato episodio di ipotensione (80/60 mmHg) con febbre a 39°C; nei serbatoi collegati ai drenaggi veniva riscontrato l'accumulo di 250 ml di liquido sieroematico a sinistra e 100 ml a destra;
-che, alla visita di controllo dal dott. la paziente mostrava un'area di necrosi estesa cutaneo- CP_1
sottocutaneo che rendeva necessarie medicazioni quotidiane a partire dal 23.11.2015 (debridement a là demande, avvio di terapia poliantibiotica, tampone per esame colturale con antibiogramma);
-che, dopo una prima fase di “zaffaggio” con garza iodoformica, in data 18.12.2015, eseguita sempre dal dott. la si ricoverava ancora una volta presso il San Pier Damiano Hospital con Per_1 CP_5 diagnosi di: “Sepsi post addominoplastica con gangrena tessuti molli parete addominale inferiore” ove le veniva prescritta terapia con “Targosid2 e “Ciprofluoxacina2.
-che, in data 19.12.2015, la paziente veniva dimessa con diagnosi di “Sepsi, anemia post e preoperatoria, gangrena tessuto cutaneo-sottocutanei addome inferiore con esposizione piano fasciale post cutidermolipectomia (addominoplastica) in addome a grembiule “disastroso” in obesa già operata di gastric plication”; successivamente, in data 11.02.2016, la veniva ricoverata CP_5 presso la casa di cura ”, nella città di appunto, con diagnosi di “Sbrigliamento Pt_3 Pt_3 addominale post ascesso di parete”; -che, nella medesima data dell'11.02.2016, veniva sottoposta, sempre ad opera del dott. ad CP_1 un ulteriore intervento chirurgico, così descritto: “Escissione e sbrigliamento a livello di parete di n. due aree di tessuto granulomatoso-necrotico al terzo centrale della linea bisiliaca e di altra superiore, grande circa cm 5x3. Controllo emoastasi. Irrigazione con . Drenaggi in CP_7
aspirazione. Si confeziona lembo cutaneo-sottocutaneo bipeduncolato con il quale si CP_8
riparano le perdite di sostanza a carico 3 cutaneo-sottocutaneo debridate ed escisse. Si inviano i reperti per esame istologico. Disinfezione delle ferite. La sintesi è stata effettuata con nylon 70 con suture continue o a punti staccati”. La paziente veniva dimessa il 14 febbraio 2016 con diagnosi di:
“Lesioni ulcerativo-necrotiche infette della parete addominale (contaminazione da E. Coli e
Pseudomonas Aeruginosa). Aderenze peritoneali (postoperatorie postinfettive). Necessità di trattamento chirurgico riparativo. Cicatrizzazione patologica. Stato anemico (Hb 9.90)” con pancera elasticizzata, drenaggi pervi e terapia antibiotica;
-che, al predetto intervento seguiva un altro per “chiusura ombelico”, sempre presso la casa di cura
Pt_3
-che, in data 11.07.2017, il prof. chirurgo plastico, redigeva una relazione Persona_2 peritale in cui rilevava che la aveva avuto complicanze di tipo settico e necrotico “non CP_5 esaustivamente esplicate nel consenso presentato alla paziente”, la cui riparazione aveva lasciato esiti morfo-funzionali gravi e difficilmente emendabili;
-che, successivamente, in data 23.11.20, il dott. chirurgo plastico, redigendo una Persona_3
perizia medico-legale, valutava sulla persona di un danno biologico temporaneo CP_5
complessivo di giorni 150 e un danno permanente nella misura del 35%;
-che la denunciando delle responsabilità in capo alla struttura sanitaria e al dott. CP_5 CP_1
inoltrava ai predetti, a mezzo del proprio legale, una richiesta di risarcimento danni, lamentando la intempestività della dimissione, la inadeguatezza delle prestazioni sanitarie ricevute e la mancanza di un valido consenso informato, tanto da presentare denuncia-querela ai Carabinieri, disconoscendo la propria sottoscrizione;
-che, a seguito degli espletati accertamenti medico-legali sulla paziente da parte del dott., la
[...]
raggiungeva un accordo transattivo con a definizione di ogni Parte_4 CP_5
pretesa risarcitoria, sia nei confronti della medesima Società che di chiunque potesse essere ritenuto responsabile, in forza del quale, in data 31.07.2019, versava l'importo di euro 49.000,00 ed euro
5.100,00, oltre oneri fiscali, a titolo di onorario per le prestazioni dell'Avvocato Danella, legale della
CP_5
Ciò premesso, ritenendo sussistente la responsabilità esclusiva del dott. CO nella causazione dell'evento che ha comportato per parte attrice la corresponsione delle predette somme, la conveniva in giudizio il medico per svolgere nei confronti Parte_4
dello stesso la azione di rivalsa e/o regresso.
Si costituiva in giudizio il dott. contestando la domanda attorea sia CO sull'an che sul quantum, chiedendo preliminarmente di essere autorizzato a chiamare in causa la quale propria compagnia assicurativa, al fine di essere manlevato da Controparte_2
ogni conseguenza pregiudizievole scaturente dal presente giudizio. Nel merito, eccepiva la correttezza del proprio operato e l'assenza di qualsivoglia responsabilità dei danni asseritamente subiti da , deducendo che tutte le fasi degli interventi chirurgici erano state eseguite CP_5
secondo perizia e diligenza, nel rispetto delle Linee guida in materia, la validità del consenso informato, regolarmente prestato dalla paziente, che le infezioni verificatesi dopo l'addominoplastica, erano di origine nosocomiale, e pertanto non a lui imputabili e che l'intervenuta transazione, perfezionatasi senza la partecipazione del chirurgo, non avrebbe consentito di effettuare, attraverso perizia calligrafica, la verificazione dell'autenticità della sottoscrizione apposta dalla attività che avrebbe dovuto eseguire la attrice prima di consolidare l'accordo, per CP_5 Pt_4
evitare il risarcimento richiesto. Concludeva, quindi, per il rigetto della domanda attorea con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite.
Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva la contestando la Controparte_2 domanda attorea sia nell'an che nel quantum. Nel merito aderiva alle medeside deduzioni svolte dal dott. circa l'insussistenza di un nesso causale tra la sua condotta e il danno lamentato dalla CP_1
Quanto alla domanda di garanzia, eccepiva l'inoperatività della polizza n. 801138100 sotto il CP_5
profilo temporale, in virtù della disdetta da parte della CO del 27.04.2016, inoltrata al convenuto, alla scadenza del 30 maggio 2016, secondo quanto previsto dall'art. 10 delle condizioni di assicurazione.
La causa veniva istruita con l'acquisizione della documentazioe hic et inde prodotta e l'espletamento di CTU medico legale con la nomina del dott. specialista in malattie infettive, Persona_4
il dott. specialista in chirurgia plastica e il dott. , medico legale. Persona_5 Persona_6
All'esito della consulenza medico legale e della successiva integrazione, all'udienza del 01.02.2023 veniva formulata dal giudice una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. cui le parti dichiaravano di non aderire.
Successivamente, questo Giudice, medio tempore subentrato nel presente procedimento, all'udienza del 27 giugno 2024, tratteneva la causa in decisione con termini alle parti ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
***
La domanda è infondata e, pertanto, non può trovare accoglimento. L'odierna attrice ha incardinato il presente giudizio al fine di esercitare il diritto di rivalsa, in conseguenza del risarcimento economico corrisposto, nella misura di euro 55.054,34, in favore di
, a seguito di un accordo transattivo stragiudiziale, attribuendo la esclusiva CP_5
responsabilità dei danni asseritamente subiti dalla stessa al dott. in relazione agli interventi CP_1
chirurgici da lui eseguiti presso il Presidio ospedaliero appartenente alla Società istante.
Concludeva, quindi, chiedendo l'accoglimento della domanda di rivalsa e/o regresso nei confronti del sanitario convenuto, e, per l'effetto, la condanna dello stesso al rimborso integrale della predetta somma o dell'importo proporzionale alla quota di corresponsabilità addebitabile, in ogni caso non inferiore al 50% dell'importo versato.
Il Collegio peritale nominato ha ricostruito brevemente la storia clinica di , che CP_5 all'epoca di fatti aveva 51 anni.
A causa di un grave eccesso dei tessuti addominali, nel novembre 2015 la paziente -affetta da obesità, ipertensione arteriosa, tireopatia nodulare, ernia jatale da scivolamento, gastrite erosiva e sindrome ansioso-depressiva, si ricoverava presso la di Faenza per essere Controparte_9
sottoposta ad intervento di riduzione di ampiezza in severo addome a grembiule post chirurgia bariatrica.
In data 20.11.2015 la veniva sottoposta a intervento di addominoplastica totale con CP_5 trasferimento dell'ombelico, previa profilassi antibiotica ed effettuazione delle tecniche per la riduzione del rischio infettivo. Il decorso post-chirurgico appariva nella norma, ad eccezione per un temporaneo aumento della formula leucocitaria ed un quadro anemico, tanto che in data 22.11.2015 veniva dimessa, con prescrizione di terapie antibiotiche e controlli clinici. Successivamente, in occasione dei dovuti controlli, a livello della regione addominale inferiore, le veniva riscontrata un'estesa area di necrosi interessante la cute e il sottocute, che necessitavano di multiple medicazioni, associate ad antibioticoterapia. Vista l'assenza di un processo di riparazione tissutale adeguato, la stessa si ricoverava nuovamente presso la predetta struttura, e, dopo un cambio di terapia antibiotica, veniva sottoposta ad intervento di asportazione della lesione necrotica;
la paziente, a seguito di esami di laboratorio, risultava positiva alla presenza di Serratia liquefaciens e Enterococcus faecalis.
In data 24.12.2015 la eniva dimessa con l'indicazione di proseguire la terapia antibiotica, con CP_5 diagnosi di: “Sepsi, anemia post e preoperatoria, gangrena tessuto cutaneosottocutanei addome inferiore con esposizione piano fasciale post cutidermolipectomia (addominoplastica) in addome a grembiule “disastroso” in obesa già operata di gastric plication”.
Nonostante dalla documentazione sanitaria non si sia potuta evincere l'evoluzione della vicenda clinica che ha interessato la i CTU hanno rilevato la stabilizzazione dei relativi esiti cicatriziali, CP_5
l'assenza di criticità inerenti la gestione preoperatoria (corretta indicazione all'intervento chirurgico, dotato nel caso di carattere terapeutico e non estetico), operatoria (con somministrazione di terapia profilattica) e post-operatoria (gestione della complicanza).
I Consulenti, quindi, rispondendo ai quesiti oggetto dell'indagine medico-legale, hanno escluso la sussistenza di responsabilità del San Pier Damiano Hospital in relazione al rispetto delle misure di prevenzione delle infezioni ospedaliere, affermando che: “da parte della Direzione Sanitaria del San
Pier Damiano Hospital contribuisce a escludere un profilo specifico di responsabilità inerente un eventuale inadempimento nell'ambito delle procedure, rispettando l'art.1 comma 539 della
l.28.12.2015 n. 208, adottando durante il ricovero della sig. le misure previste dal “Piano CP_5
Annuale per le ICA” (ove adottato) secondo anche la Determinazione n. G04112 del 1 aprile 2014 recante “Approvazione del documento recante: «Linee di indirizzo regionali per la stesura del Piano di Risk Management (PARM): gestione del rischio clinico e delle Infezioni Correlate all'Assistenza
(ICA)»” e il Decreto del Commissario ad Acta n. U00563 del 24 novembre 2015 Regione Lazio recante: “Istituzione del Coordinamento Regionale dei Comitati per il Controllo delle Infezioni
Correlate all'Assistenza (CRCCICA) e costituzione del Gruppo di Approfondimento Tecnico per le
ICA”( pag. 43 Ctu).
In ordine alla possibile origine nosocomiale dell'infezione contratta dalla hanno rilevato che CP_5
“per quanto l'infezione si può definire di probabile origine nosocomiale, sia per le caratteristiche epidemiologiche dei microrganismi isolati, Serratia ed Enterococcus, che per la cronologia dell'eventuale trasmissione, le modalità di trasmissione dei batteri può essersi verificata in un qualsiasi momento del suddetto ricovero e non è identificabile la sorgente della trasmissione”.
Per ciò che attiene alla scelta del trattamento, se fosse astrattamente adeguato rispetto al caso specifico, e se la sua esecuzione fosse stata eseguita secondo la prassi e la scienza medica, la relazione annota:“Per quanto riguarda la terapia antibiotica la documentazione in atti termina con la cartella clinica del ricovero della signora presso GVM del 18.12.2015-24.12.2015, per cui CP_5
non è possibile ricostruire interamente il percorso diagnostico terapeutico seguito dalla signora
In tabella n.1 viene riportato il decorso dei test ematologici eseguiti dalla paziente CP_5 nel corso dei ricoveri in oggetto. Si può constatare l'andamento migliorativo dei test associati allo stimolo infettivo, leucociti, neutrofili e PCR, in relazione all'introduzione della terapia. È presumibile che l'infezione sia stata risolta senza che si siano verificate delle recidive infettive, mentre l'aspetto estetico della cute dell'addome è stato complicato dalla presenza di cicatrici” ( pag. 53 Ctu).
Quanto alle possibili cause di difettosa esecuzione ed aspetti censurabili nella condotta dei sanitari, non hanno rilevato specifiche condotte da ricondurre ad errori medici, escludendo, altresi, la sussistenza del nesso causale tra l'operato dei sanitari ed i postumi riscontrati sulla CP_5 A seguito di integrazione di perizia disposta dal Giudice, i CTU hanno ribadito la natura nosocomiale della sepsi insorta nella fase post chirurgica della perizianda, atteso che veniva riscontrata a distanza di 3 giorni dalla dimissione ospedaliera, come da indicazioni dell'OMS. In relazione all'aspetto chirurgico, non hanno individuato alcun profilo di censura nella condotta del chirurgo operatore “in quanto la dimissione precoce è una operazione condivisibile per evitare la permanenza in struttura ospedaliera sempre più a rischio di infezioni ospedaliere e che le complicazioni che si sono susseguite nel post operatorio rientrano tra quelle prevedibili e non prevenibili”.
Inoltre, i CTU hanno chiarito di non aver attribuito alcuna responsabilità per la comparsa della infezione nosocomiale, avendo la struttura sanitaria convenuta prodotto una certificazione riguardante le norme di prevenzione della cosiddetta ICA. Sul punto hanno spiegato, tuttavia, che tale certificazione, a firma della D.S. del San Pier Damiano Hospital, non contiene in allegato gli specifici documenti attestanti l'effettivo adempimento degli obblighi procedurali previsti per una corretta sanificazione e igienizzazione degli ambiti chirurgici e assistenziali del San Pier Damiano Hospital.
La predetta struttura, pertanto, si è limitata ad elencare, asseverandone l'attuazione, una serie di misure appropriatamente descritte e ritenute idonee per la sorveglianza e il contenimento del fenomeno delle infezioni nosocomiali.
I Consulenti, seppur ritenendo le misure indicate dalla struttura, anche in mancanza degli originali, astrattamente adeguate allo scopo, hanno, tuttavia, messo in luce alcune carenze che ne inficierebbero la loro concreta attuazione: “nella relazione della DS del San Pier Damiano Hospital vengono date per allegate, ma non sono presenti nella documentazione in atti, le procedure per il controllo delle infezioni ospedaliere che erano presenti sul sistema qualità 2014-2015: PO113 Gestione del paziente con infezione da enterobatteri produttori di carbapenemasi PO114 Gestione Drenaggi Chirurgici
PO115 Misure di prevenzione e di controllo nella gestione degli eventi epidemici e germi sentinella
100401 Igiene delle mani e corretto uso di guanti.
In base a tali premesse, i consulenti hanno concluso che “Qualora tale certificazione (che in effetti non ci fornisce alcuna indicazione se effettivamente siano state adottate in concreto) non sia sufficiente a parere del SI. Magistrato circa l'esonero della responsabilità a carico della struttura sanitaria questa sulla base della sola documentazione in atti ed in particolare della documentazione fotografica presente, può essere considerata responsabilità del maggior danno residuato alla perizianda in termini di inabilità temporanea nella misura di ITA 30 gg. e IT al 50% 30 gg. e nella misura dell'8-9% di danno biologico.
Tanto premesso, va rilevato che in tema di infezioni nosocomiali, o infezioni correlate all'assistenza
(ICA), notoriamente considerate tra le più comuni “complicanze” delle prestazioni ospedaliere, la
Suprema Corte ha ribadito i principi che regolano in generale la materia della responsabilità medica, con particolare riferimento al riparto dell'onere probatorio. Muovendo dal principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità riguardo all'inadempimento di obbligazioni in materia sanitaria, in base al quale “ove sia dedotta la responsabilità contrattuale del debitore per l'inadempimento della prestazione di diligenza professionale e la lesione del diritto alla salute, è onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica, o l'insorgenza di nuove patologie, e la condotta dell'obbligato, mentre è onere di quest'ultimo provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, la causa imprevedibile e inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione”, e nel confermare che la relativa fattispecie non integra un'ipotesi di responsabilità oggettiva (Cass.
15/06/2020, n. 11599), i Giudici di legittimità hanno avuto modo di ribadire che, in applicazione dei principi suesposti sul riparto dell'onere probatorio, spetterà alla struttura provare: a) di aver adottato tutte le cautele prescritte dalle vigenti normative e dalle leges artis, al fine di prevenire
l'insorgenza di patologie infettive;
b) di aver applicato i protocolli di prevenzione delle infezioni nel caso specifico”( Cass. Ord. 13/06/2023 n. 29469).
Ne discende che, ai fini della prova liberatoria posta a carico della Struttura sanitaria, non basta documentare la predisposizione di protocolli e di misure utili alla prevenzione di infezioni correlate all'assistenza (I.C.A.), essendo necessario, altresì, fornire la prova della loro effettiva e pratica applicazione al caso concreto, prova non fornita, nel caso di specie, dalla struttura sanitaria presso cui la stata ricoverata. CP_5
In base a quanto emerso dall'espletata istruttoria, in conclusione, non possono ascriversi profili di responsabilità al dott. Di contro, sussiste una responsabilità esclusiva della struttura sanitaria CP_1 nella causazione dei danni riportati da in conseguenza dell'accertata infezione CP_5
nosocomiale dalla paziente contratta presso il San Pier Damiano Hospital.
Ciò posto, va ribadito che la giurisprudenza di legittimità, chiamata a pronunciarsi in tema di azione di rivalsa nel regime anteriore alla legge n. 24 del 2017, ha affermato che “in tema di azione di rivalsa, nel rapporto interno tra la struttura sanitaria e il medico, la responsabilità per i danni cagionati da colpa esclusiva di quest'ultimo dev'essere ripartita in misura paritaria secondo il criterio presuntivo degli artt. 1298, secondo comma, e 2055, terzo comma, cod. civ., in quanto la struttura accetta il rischio connaturato all'utilizzazione di terzi per l'adempimento della propria obbligazione contrattuale, a meno che dimostri un'eccezionale, inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile e oggettivamente improbabile devianza del sanitario dal programma condiviso di tutela della salute che è oggetto dell'obbligazione” (Cass., 11/11/2019, n. 28987; Cass. civ., sez. III, 20.10.2021, n.
29001). Di conseguenza, non basta ritenere che l'inadempimento sia ascrivibile alla condotta del medico, ma occorre considerare il duplice titolo in ragione del quale la struttura risponde solidalmente del proprio operato, essendo onere del “solvens”: “a) dimostrare - per escludere del tutto una quota di rivalsa - non soltanto la colpa esclusiva del medico rispetto allo specifico evento di danno, ma la derivazione causale di quell'evento dannoso da una condotta del tutto dissonante rispetto al piano dell'ordinaria prestazione dei servizi di spedalità, in un'ottica di ragionevole bilanciamento del peso delle rispettive responsabilità sul piano dei rapporti interni;
b) dimostrare - per superare la presunzione di parità delle quote, ferma l'impossibilità di comprimere del tutto quella della struttura, eccettuata l'ipotesi sub a) - che alla descritta colpa del medico si affianchi l'evidenza di un difetto di correlate trascuratezze nell'adempimento del contratto di spedalità da parte della struttura, comprensive di controlli atti a evitare rischi dei propri incaricati, da valutare in fatto, da parte del giudice di merito, in un'ottica di duttile apprezzamento della fattispecie concreta (cfr. Cass. sentenza n. 17405 del 16.06.2023).
Richiamando i principi sopracitati, tenuto conto dell'assenza di profili censurabili nella condotta del dott. in relazione alle prestazioni sanitarie rese nei confronti di , la domanda CP_1 CP_5
attorea deve essere rigettata, nulla potendo pretendere, a titolo di rivalsa, la struttura attrice nei confronti del medico convenuto.
Il rigetto della domanda principale assorbe e rende superfluo l'esame nel merito della domanda di garanzia spiegata dal dott. nei confronti della compagnia ciò CP_1 Controparte_2
giustifica la compensazione delle spese di lite tra la predetta compagnia e le altre parti del giudizio.
Per il resto, le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come indicato in dispositivo, secondo i criteri dettati dal D.M. n. 55/2014.e ss.
Le spese di CTU, come liquidate con separato provvedimento, vanno poste definitivamente a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, Sezione Tredicesima Civile, in persona del Giudice Unico dott.ssa Fabiana
Corbo, definitivamente pronunciando, nella causa in epigrafe indicata, disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1) Rigetta la domanda attorea;
2) condanna in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, alla rifusione delle spese di lite in favore del dott. CO
, spese che si liquidano in complessivi euro 7.616,00 per compensi, oltre
[...]
rimborso forfettario per spese generali (al 15%) Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore dell'Avvocato Maria Grazia Sprecacé D'Ilario, dichiaratasi procuratore antistatario;
3) compensa le spese di lite tra il dott. e la CO [...]
ora denominata HDI ); Controparte_2 Controparte_4
4) pone le spese di CTU medico-legale definitivamente a carico della parte attrice soccombente.
Così deciso in Roma, l'8.04.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Fabiana Corbo