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Sentenza 6 dicembre 2024
Sentenza 6 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 06/12/2024, n. 2793 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2793 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2501/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
SEZIONE FAMIGLIA E INTERDIZIONI-INABILITAZIONI CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Massimo Vaccari Presidente dott. Eugenia Tommasi di Vignano Giudice dott. Claudia Dal Martello Giudice rel/est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2501/2021 promossa da:
(C.F. ), in proprio e per il figlio , nato a Parte_1 C.F._1 Parte_2
Verona il 16 gennaio 2010, con il patrocinio dell'avv. DAL CERO ALEX, con domicilio eletto presso il suo studio in Bussolengo (Vr), Vicolo Baldani n. 9
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIULIANELLI Controparte_1 C.F._2
GIACOMO, elettivamente domiciliato presso il suo studio in VIA DEL PONTIERE 19, VERONA,
CONVENUTO con l'intervento di
, nato a [...] il [...], con la curatrice speciale avv. Parte_2 CP_2
, con il patrocinio dell'avv. MOROSINI FEDERICA
[...]
INTERVENUTO
PUBBLICO MINISTERO pagina 1 di 8 INTERVENUTO
CONCLUSIONI
PARTE ATTRICE:
“IN VIA PRINCIPALE:
❖ Accertato che l'attrice ha intrattenuto una relazione con il SI. nato in [...] il Controparte_1
10/09/1969 e residente nel Comune di Verona in Via Fiume n. 3 (C.F.: ), e che da C.F._3
tale relazione è nato il bambino di nome il 16/01/2010, si chiede che il Tribunale Parte_2
dichiari il SI. quale padre biologico del minore . Controparte_1 Pt_2
❖ Per effetto di quanto richiesto, si richiede che il Tribunale ordini all'Ufficiale di stato civile del
Comune di Verona di effettuare la prescritta annotazione nel relativo atto di nascita del minore.
❖ Si richiede che venga disposto l'affidamento esclusivo rafforzato del minore alla madre, con collocazione prevalente presso la stessa. Il diritto
-dovere del padre di tenere il minore con sé secondo modalità e tempistiche da concordare di volta in volta, considerando che il minore ha quasi quattordici anni.
❖ Si chiede di dichiarare e condannare il SI. al pagamento, a titolo di concorso per Controparte_1
il mantenimento del figlio, della somma mensile di euro 400,00, o quella maggiormente appropriata o minore come valutato dal Tribunale, da corrispondere anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT. Inoltre, si richiede il pagamento del 50% delle spese straordinarie che si rendano necessarie per il figlio, secondo le modalità del vigente Protocollo
Famiglia adottato dal Tribunale di Verona.
❖ Si richiede che l'assegno unico sia attribuito esclusivamente alla SI.ra , Parte_1
considerando la collocazione prevalente del minore presso la madre.
❖ Si chiede di condannare il SI. al pagamento delle spese, competenze e onorari di Controparte_1
causa.”
PARTE CONVENUTA:
“IN VIA PRELIMINARE
Accertarsi la nullità dell'atto di citazione per mancato rispetto del termine libero a comparire minimo di novanta giorni ai sensi del combinato disposto degli artt. 163 bis c.p.c. e 164 c.p.c.
Per l'effetto, ai sensi dell'art. 164, 3° co., c.p.c., ordinarsi la rinnovazione della citazione e fissarsi una nuova udienza nel rispetto dei predetti termini.
pagina 2 di 8 In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui questo Giudice ritenesse di non procedere nei termini sopra richiesti, ammettersi tutte le difese contenute nella presente comparsa di costituzione e risposta, stante l'impossibilità per il convenuto di costituirsi tempestivamente nel rispetto dei termini di cui all'art. 166 c.p.c. a causa della tardiva notifica dell'atto di citazione da parte dell'attrice.
NEL MERITO
IN VIA PRINCIPALE
Rigettarsi le domande tutte avanzate dall'attrice nei confronti del signor in quanto Controparte_1
inammissibili ed infondate in fatto ed in diritto, per i motivi esposti in narrativa
IN VIA SUBORDINATA:
Nelle denegata ipotesi in cui venisse riconosciuta la paternità del signor rigettarsi Controparte_1
la domanda di condanna dello stesso a versare a favore del figlio un mantenimento pari ad Pt_2
almeno Euro 400,00 mensili e, comunque, in qualsiasi misura, oltre al 50% delle spese di carattere straordinario allo stesso riferibili, così come richiesto da parte attrice, per i motivi esposti nella narrativa del presente atto.
In via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi in cui questo Giudice ritenesse di porre a carico del convenuto un obbligo di mantenimento a favore del figlio , determinarsi l'entità di Pt_2
tale contributo in misura minore rispetto a quanto richiesto da parte attrice, tenendo conto dell'effettiva situazione economica e di fatto oggi vissuta dalle parti e dalle rispettive famiglie.
IN OGNI CASO
Con vittoria di spese e compensi, questi ultimi aumentati del 30% ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 1 bis del D.M. 55/2014, oltre al 15% per spese generali CPA ed IVA come per legge.
IN VIA ISTRUTTORIA: … Omissis…”
PER IL MINORE : Parte_2
“Chiede pronuncia circa lo status nonché pronuncia in ordine all'affido esclusivo alla madre e in ordine al mantenimento del minore e alla rifusione, nella misura del 50%, delle spese straordinarie previste dal Protocollo. Circa la decorrenza dell'assegno si chiede venga disposta quantomeno a far data dalla domanda.
Considerata l'età del minore e quanto dallo stesso dichiarato, si chiede che nulla venga disposto in ordine alle visite.”
PER IL PUBBLICO MINISTERO:
“Nulla si oppone”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 3 di 8 L'attrice ha agito per conseguire l'accertamento giudiziale di paternità in capo al convenuto del figlio
, nato il [...], ai sensi degli articoli 269 e seguenti c.p.c., oltre che per ottenerne Parte_2
la condanna al rimborso di quanto da lei speso per il mantenimento del minore dalla nascita ad oggi e per il riconoscimento di un contributo al mantenimento attuale e futuro.
Il convenuto, costituitosi, pur confermando di avere avuto una relazione con l'attrice nel 2009 ha negato di essere il padre di e contestato le affermazioni dell'attrice di avergli comunicato di Pt_2
essere il padre del bimbo sia durante la gravidanza sia dopo la nascita.
Si ribadisce il rigetto dell'eccezione di nullità della citazione, per essersi la stessa perfezionata il
29.03.2021, con il pieno rispetto del termine a comparire.
La causa è stata istruita a mezzo CTU genetica, che, lo si anticipa, ha riscontrato che il convenuto è il padre biologico di , nonché tramite ordini di esibizione e prova per testi. Persona_1
All'esito della CTU sono stati coinvolti anche i Servizi Sociali per favorire il rapporto tra il minore ed il padre.
È stato anche sentito il minore , sia ai fini del consenso alla prosecuzione dell'azione (ai Parte_2 sensi dell'art. 273 co. 2 c.c., poiché ha compiuto quattordici anni in corso di causa, sia in Pt_2 ordine all'affido e alle frequentazioni con il convenuto.
1) Accertamento della paternità.
La CTU a firma del dr. ha concluso nel senso che il convenuto, signor sia il Per_2 Controparte_1 padre biologico di , figlio dell'attrice. Parte_2
La domanda attorea va quindi accolta.
Giova evidenziare come non si sia provveduto a tale accertamento in corso di causa su concorde indicazione delle parti, in quanto è emerso che non fosse stato informato dalla madre del Pt_2
procedimento. Si è quindi ritenuto di rimandare la pronuncia alla definizione del giudizio, dando modo alla madre ed ai Servizi di informare e preparare adeguatamente il minore.
Non sono state volutamente formulate istanze dalle parti in ordine all'aggiunta del cognome paterno a quello materno. Né aggiungere il cognome paterno appare corrispondere alla volontà del minore, che, nel corso dell'ascolto avvenuto il 28 marzo 2024, ha riferito di avere visto il padre solo tre volte e di non essere interessato a frequentarlo. Egli, del resto, a quattordici anni è noto e conosciuto a livello sociale con il solo cognome della madre.
2) Affido – residenza prevalente – frequentazioni padre/figlio.
Va disposto l'affido esclusivo rafforzato di alla madre, che potrà assumere da sola Parte_2
anche le decisioni di maggiore importanza che riguardano il figlio. Tale determinazione è assunta nel preminente interesse di senza che sia necessario sviscerare le ragioni del mancato tempestivo Pt_2
pagina 4 di 8 riconoscimento del minore da parte del convenuto, per le seguenti assorbenti ragioni: fino ad ora ad occuparsi di lui è stata esclusivamente la madre;
ha avuto modo di incontrare il padre solo Pt_2
poche volte e a procedimento in corso;
tra i due non si è instaurata una relazione vera e propria, come confermato dai Servizi e desumibile dall'ascolto dello stesso . Pt_2
Va da sé che debba confermarsi la residenza prevalente di presso la madre. Pt_2
Quanto alle visite padre-figlio, è inopportuno dettare un calendario posta l'assenza di un vero rapporto tra i due ed in conformità con quanto dichiarato dallo stesso , a breve quindicenne, che si è Pt_2
detto non interessato ad incontrare il genitore. Le frequentazioni vanno pertanto lasciate a liberi accordi tra le parti.
3) Mantenimento del minore.
Le posizioni delle parti sono molto lontane sul tema dei pregressi oneri di mantenimento del minore da parte della sola madre, di cui l'attrice chiede la refusione dalla nascita in poi, e l'ammontare dell'attuale contributo dovuto dal padre.
Venendo alla determinazione di tale ultimo importo, va considerata la situazione reddituale/patrimoniale delle parti e dei rispettivi nuclei familiari, inizialmente non meglio descritta dall'attrice e chiaritasi, da ultimo, anche a seguito della richiesta di informazioni all'INPS sugli estratti contributivi sia delle parti che dei rispettivi coniugi. Se anche, infatti, su questi ultimi non gravano obblighi di mantenimento rispetto al figlio delle parti, tuttavia la loro situazione incide direttamente su quella dei rispettivi partners in termini di contribuzione alle spese di vita comune o, di contro, in termini di necessità di assistenza.
La signora ha contratto matrimonio con il 16 gennaio 2016. I due Parte_1 Persona_3
hanno avuto un altro figlio, il 30 gennaio 20216. Il signor si è Persona_4 Parte_3
sposato con il 2.06.2017 e dal loro matrimonio sono nati tre figli: nel 2018, CP_3 Per_5
nel 2020 e nel 2022. Per_6 Per_7
Dagli estratti dei conti correnti dell'attrice e dalle certificazioni previdenziali acquisite emerge come la stessa abbia lavorato negli anni con una certa continuità (i primi dati risalgono al 2002). L'ultimo estratto contributivo, quello riferito all'anno 2023, riporta a titolo di “retribuzione” la somma complessiva di euro 15.618,00. Quanto al marito, sommando i dati relativi al 2023, risulta l'importo complessivo di euro 13.093,00 euro circa. L'attrice non allega, né documenta spese per l'alloggio. Gli estratti conto dei movimenti bancari non appaiono sempre di chiara lettura, né ordinati. Va rilevato come per l'anno 2022 si riscontrino due versamenti in contanti di 4.000,00 euro per volta (in agosto ed in novembre). L'attrice percepisce inoltra l'auu per i due figli. Sentito da ultimo quale teste all'udienza dell'11 luglio 2024, il marito della signora ha dichiarato di essere al momento disoccupato. Pt_2
pagina 5 di 8 Tale dato, rimasto privo di riscontro documentale, non si ritiene tuttavia determinante, considerato che dalla documentazione emerge un frequente cambio di datori di lavoro, e che, comunque, al di là della piena capacità lavorativa di cui è provvisto, egli potrà attivarsi per conseguire i sussidi di disoccupazione.
Venendo, invece, alla situazione del convenuto, che ha depositato documentazione più completa sul piano reddituale-economico, è dimostrato dai certificati contributivi che la moglie non lavora, né ha mai lavorato da quando è in Italia. Parimenti dal conto corrente cointestato ai due si ricava come la provvista sia riconducibile unicamente alla retribuzione del convenuto. Questi, pur potendo fruire di un reddito da lavoro che dalla certificazione INPS è pari ad euro 30.710,00 per il 2023, tuttavia è gravato dal mantenimento integrale della coniuge e dei tre figli (cui si dovrà aggiungere il mantenimento di
pro quota). È altresì documentato che la retribuzione netta è segnata dalla cessione del quinto, Pt_2
e che egli sostiene le rate di un ulteriore finanziamento. Può contare su un auu per i tre figli di circa
750,00 euro mensili. Contrariamente all'attrice ha documentato spese di locazione per 450,00 euro mensili.
A fronte di tale complessiva situazione, tenuto anche conto che, di fatto, non vi è mantenimento diretto poiché che la relazione padre/figlio non si è instaurata, appare congruo porre a carico del convenuto quale contributo al mantenimento di la somma mensile di euro 200,00, oltre rivalutazione Pt_2
annuale ISTAT, oltre al 50% delle spese accessorie/straordinarie come da protocollo vigente presso il
Tribunale di Verona, dalla pubblicazione della sentenza.
Si tratta, ora, di valutare la domanda dell'attrice relativa al passato. In tal senso va qualificata la domanda che le sia riconosciuto il mantenimento per il figlio nella misura di € 400,00 mensili dal
16/01/2020, giorno di nascita di . Pt_2
Benché ambo le parti abbiano molto argomentato e dedotto per dimostrare, quanto all'attrice, che il convenuto sin dalla sua gravidanza fosse a conoscenza della paternità, quanto al convenuto, invece, di esserne stato tenuto all'oscuro in quanto la possibilità stessa che egli fosse il padre del bambino era negata dall'attrice, deve riconoscersi che si tratta di temi che non rilevano per la decisione delle domande oggetto del procedimento.
Infatti, a prescindere dal fatto che il padre fosse a conoscenza della filiazione o la ignorasse per propria o altrui colpa, resta il dato che l'obbligo di mantenere, educare ed istruire i figli sorge a carico dei genitori con la loro nascita, come ribadito da costante giurisprudenza (per tutte, Cass. 5652/2012).
Ne consegue che la domanda di regresso svolta dall'attrice, che ha mantenuto in via esclusiva il figlio dalla nascita, è fondata.
Si tratta quindi di determinarne l'ammontare.
pagina 6 di 8 Gli elementi forniti dall'attrice e dal convenuto ai fini di ancorare a criteri il più possibile certi la determinazione di quanto dovuto in regresso dal convenuto alla signora sono scarsi, né l'attrice Pt_2
ha documentato alcuna spesa di carattere accessorio/straordinario sostenuta per il figlio. Deve quindi farsi riferimento a parametri di tipo equitativo, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass.
16916/2022): “In materia di figli nati fuori del matrimonio, il diritto al rimborso delle spese in favore del genitore che ha provveduto al mantenimento del figlio fin dalla nascita, ancorché trovi titolo nell'obbligazione legale di mantenimento imputabile anche all'altro genitore, la cui paternità (o maternità) sia stata successivamente dichiarata, ha natura in senso lato indennitaria, essendo diretto a ristorare colui che ha effettuato il riconoscimento dagli esborsi sostenuti, sicché il giudice di merito, ove l'importo non sia altrimenti quantificabile nel suo preciso ammontare, può utilizzare il criterio equitativo, tenendo conto delle molteplici e variabili esigenze del figlio (soddisfatte o da soddisfare), legate allo sviluppo e alla formazione di studio e professionale, restando comunque indiscutibili le spese di sostentamento, sin dalla nascita, in base ad elementari canoni di comune esperienza”.
Appare in tal senso un criterio percorribile, quello di devalutare la somma riconosciuta quale attuale contributo al mantenimento di alla data di nascita (euro 153,96), e moltiplicare tale importo per Pt_2
tutte le mensilità sino alla data odierna. Ne deriva la somma complessiva di euro 27.404,88, espressa all'attualità, da considerarsi inclusiva in via forfettaria anche delle spese straordinarie/accessorie.
4) Spese di lite e di CTU.
Le spese di lite, considerate le domande delle parti, anche sul piano economico, vanno parzialmente compensate nella misura di 1/3, con prevalente soccombenza a carico del convenuto, che è quindi tenuto a rifondere all'attrice le spese per la quota residua, come liquidate in dispositivo secondo i parametri vigenti.
Le spese di CTU, già a suo tempo liquidate, vanno definitivamente poste a carico del convenuto.
In ragione dei principi di soccombenza e causalità anche le spese legali della curatela speciale di vanno poste a carico del convenuto, con distrazione in favore dello Stato, posto che il minore è Pt_2
ammesso al patrocinio dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Accerta che il convenuto nato in [...], il [...], Controparte_1
Cod. Fisc. , è padre biologico di , nato a [...] il CodiceFiscale_4 Parte_2
16.01.2010 (atto n. 137 p. 1/A/2010), e dispone che, al passaggio in giudicato della presente pagina 7 di 8 sentenza, l'Ufficiale dello stato civile competente provveda alle correlate annotazioni di legge;
- Nulla si dispone sul cognome del minore;
- Affida in via esclusiva rafforzata il figlio alla madre, signora Parte_2 [...]
, presso cui è altresì fissata la sua residenza prevalente;
Pt_1
- Rimette le visite padre/figlio ad accordi tra le parti;
- Pone a carico del convenuto l'obbligo di versare entro il giorno 5 di Parte_3 ogni mese all'attrice la somma di euro 200,00 quale contributo al Parte_1
mantenimento del figlio , oltre a rivalutazione annuale ISTAT, a decorrere dalla Pt_2
pubblicazione della presente sentenza, oltre al 50% delle spese accessorie/straordinarie, come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Verona;
- Condanna il convenuto a corrispondere all'attrice Parte_3 Parte_1
l'importo complessivo di euro 27.404,88, espresso all'attualità, oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo effettivo;
- Previa compensazione per 1/3, condanna il convenuto a rifondere Parte_3 all'attrice le spese di lite, che si liquidano (al netto della compensazione) in Parte_1
euro 5.078,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, CPA ed IVA, come per legge;
- condanna il convenuto a rifondere le spese di lite per l'intervento della Parte_3
curatela speciale del minore , che si liquidano in complessivi euro 3.809,00 Parte_2
per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, CPA ed IVA, come per legge, con distrazione in favore dello Stato;
- pone definitivamente le spese di CTU, liquidate con precedente provvedimento, a carico del convenuto.
Così deciso, in Verona, nella camera di consiglio del 26 novembre 2024.
La Giudice est. Il Presidente Claudia Dal Martello Massimo Vaccari
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