Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 24/04/2025, n. 1811 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1811 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice Onorario del Tribunale di Catania, dott.ssa Carmela Letizia Formaggio, all'esito dell'udienza del 24 aprile 2025 sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.,
ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 7214/2021
Promossa da
C.F. 1 1) rappresentato e difeso dagli avvocati Parte 1 (c.f.
GIUSEPPE OLIVERI e GIUSEPPE TORRISI, elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Paternò, via L. da Vinci, 15
-ricorrente-
contro
CP 1 (c.f. P.IVA 1 ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato VALENTINA SCHILIRO' giusta procura generale in Notar Persona 1 di Roma
- resistente -
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 25/11/2021 il ricorrente esponeva di aver presentato in data 7/9/2018 presso la sede
CP 1 di Giarre domanda di ricostituzione contributiva (n. 2038792000084) relativa alla propria pensione cat. VO n. 10065655, allo scopo di ottenere il ricalcolo contributivo in applicazione dell'art.
tuttavia, detto ricorso fosse stato rigettato con successivo provvedimento del 16/3/2021.
Eccepiva l'illegittimità dell'operato dall'CP_1 in quanto, contrariamente a quanto affermato dalla giurisprudenza in materia, non avesse proceduto alla riliquidazione della prestazione in godimento tenendo conto della normativa di cui all'art. 8 della legge 155/81. Puntualizzava che la domanda proposta non fosse volta ad ottenere il calcolo di ulteriori periodi figurativi bensì l'applicazione del suddetto articolo e, dunque, il ricalcolo della pensione utilizzando la media retributiva nazionale,
tenendo conto degli elementi aggiuntivi, quali ferie non godute, quattordicesima mensilità e indennità
di trasferta. Chiedeva pertanto che fosse riconosciuta la sussistenza nella specie delle condizioni di legge per conseguire la ricostituzione contributiva della pensione in godimento, con conseguente riliquidazione e pagamento delle differenze pensionistiche. Per l'effetto, chiedeva la condanna dall' CP_1 alla corresponsione del maggior importo di pensione, con i relativi ratei maturati derivanti dalla ricostituzione.
Fissata l'udienza di comparizione ed instauratosi il contraddittorio, con memoria del 7/7/2022 si costituiva in giudizio l'CP_1. L'ente eccepiva in via preliminare l'intervenuta decadenza dall'azione giudiziaria ai sensi dell'art. 4 del d.l. n. 384/1992, conv. in legge n. 438/1992; eccepiva altresì la prescrizione quantomeno parziale del diritto alle differenze pensionistiche reclamate, invocando l'applicazione nella specie del termine di prescrizione quinquennale. Nel merito, deduceva che la domanda di ricostituzione riguardasse contributi figurativi asseritamente non conteggiati al momento della quantificazione dell'importo della pensione;
rilevava che, invece, nel calcolo della pensione fosse stata considerata tutta la contribuzione presente nell'estratto conto assicurativo e che la domanda di ricostituzione del 7/9/2018 fosse stata respinta in quanto la pensione in esame fosse stata già oggetto di ricostituzione a seguito di domanda del 23/1/2004. Rilevava, in ogni caso, che il ricorso fosse generico, infondato e non provato;
lamentava in particolare che il ricorrente non avesse assolto all'onere di allegazione e a quello probatorio su di lui gravante relativo alla sussistenza nella specie del diritto alla ricostituzione richiesta, omettendo di indicare i periodi che, a suo dire, non fossero stati computati, l'importo corretto dovuto e la data a partire dalla quale fossero spettate le differenze pensionistiche. Chiedeva pertanto il rigetto della domanda di ammissione di CTU contabile,
evidenziandone il suo carattere esplorativo e precisando che le carenze in punto di allegazione non potessero essere colmate dal giudice facendo ricorso ai suoi poteri d'ufficio, con la conseguenza che il ricorso dovesse essere rigettato. In subordine, con riferimento agli accessori, eccepiva l'incumulabilità di rivalutazione e interessi, ai sensi dell'art. 16, comma 6, della legge n. 421/1991.
Chiedeva pertanto il rigetto del ricorso siccome inammissibile, infondato e generico.
La causa veniva rinviata per discussione e decisione, previa concessione di termine per il deposito di note difensive. Il ricorrente depositava note con le quali contestava le eccezioni di decadenza e di prescrizione sollevate da parte resistente;
osservava in particolare che l'azione fosse stata proposta nel rispetto del termine di decadenza triennale e che, contrariamente a quanto asserito dall' CP_1, il diritto del pensionato di ottenere la riliquidazione della pensione fosse soggetto all'ordinaria prescrizione decennale (e non a quella quinquennale), con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa. Puntualizzava che detto orientamento fosse stato già adottato dall'intestato
Tribunale e dalla stessa Corte Costituzionale. Insisteva nel merito nell'applicabilità del citato art. 8
della legge 155/81, precisando che la domanda dallo stesso proposta non fosse volta ad ottenere il calcolo di ulteriori periodi figurativi, come sostenuto da controparte, bensì il ricalcolo della pensione adottando i criteri previsti dalla suddetta norma, in conformità al costante orientamento della Corte
di Cassazione che aveva disposto l'utilizzo della media retributiva nazionale, tenendo conto degli elementi aggiuntivi (ferie non godute, quattordicesima mensilità, indennità di trasferta). Deduceva
che l'CP_1 non avesse evidenziato la correttezza del quantum erogato a titolo di pensione e che le difese dell'ente fossero generiche ed infondate;
insisteva pertanto nel pagamento delle differenze pensionistiche e affinchè fosse disposta CTU contabile volta a determinare tali differenze e gli arretrati frattanto maturati.
Con provvedimento del 26/9/2024, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva delegata al sottoscritto giudice onorario la trattazione e decisione della stessa;
con provvedimento comunicato alle parti, questo giudice ha fissato l'udienza del 24 aprile 2025 disponendo che la stessa fosse sostituita dal "deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni".
L'CP 1 ha regolarmente depositato le note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., entro il termine assegnato, insistendo nelle proprie conclusioni. La causa è stata dunque trattenuta per la decisione.
L'ente resistente ha eccepito in via preliminare l'intervenuta decadenza dal diritto vantato dal ricorrente, ai sensi dell'art. 4 del d.l. n. 384/1992 conv. in legge n. 438/1992; in particolare, ha eccepito l'inammissibilità della domanda per intervenuta decadenza triennale.
In ordine al suindicato rilievo, si osserva quanto segue.
L'art. 47, co. 6, del D.P.R. 30.4.1970 n. 639, come aggiunto dall'art. 38 co. 1 lett. d) n. 1 d.l. 6.7.2011
n. 98 conv. in l. 15.7.2011 n. 111 dispone che “Le decadenze previste dai commi che precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito. In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte".
Ciò posto, si rileva tuttavia che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità "la decadenza di cui all'art. 47 d.p.r. 639/1970, come modificato dall'art. 38 co. 1 lett. d)
d.l. 98/2011 conv. in l. 111/2011, non si applica alle domande di riliquidazione di prestazioni pensionistiche, aventi ad oggetto l'adeguamento di prestazioni già riconosciute, ma in misura inferiore a quella dovuta, liquidate prima del 6.7.2011, data di entrata in vigore della nuova disciplina" (cfr. Cass.
5.8.2016 n. 16549; in senso conforme, Cass. 20.10.2016 n. 21319). Nella specie, dall'esame dell'estratto conto previdenziale versato in atti si evince che la pensione di cui è titolare il ricorrente sia stata liquidata a partire dall'aprile 1998 e, dunque, prima del 6.7.2011;
ne consegue pertanto l'inapplicabilità della decadenza alla relativa riliquidazione.
Ed invero, la domanda di ricostituzione non è sottoposta ad alcun limite di decadenza ai fini del riconoscimento del diritto ed essa può essere proposta in ogni tempo dopo il pensionamento.
Venendo all'esame del merito, occorre innanzitutto partire dalla previsione dell'art. 8 della legge n.
155 del 1981 invocato dal ricorrente, il quale dispone: "Ai fini del calcolo della retribuzione annua pensionabile, il valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente per gli eventi previsti dalle disposizioni in vigore è determinato sulla media delle retribuzioni settimanali percepite in costanza di lavoro nell'anno solare in cui si collocano i predetti periodi o, nell'anno di decorrenza della pensione, nel periodo compreso sino alla data di decorrenza della pensione stessa. Dal calcolo suddetto sono escluse le retribuzioni settimanali percepite in misura ridotta per uno degli eventi che, in base alle disposizioni vigenti, danno diritto all'accredito di contribuzione figurativa o per i trattamenti di integrazione salariale...".
Con riguardo ai lavoratori agricoli, inoltre, il disposto in esame precisa che "Per gli operai agricoli dipendenti, ai fini della determinazione dei requisiti contributivi per il diritto a pensione e per il calcolo della retribuzione annua pensionabile ciascuna settimana di contribuzione figurativa è pari a sei giornate. La retribuzione da calcolare per ciascuna giornata è quella determinata ai sensi dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, per l'anno solare in cui si collocano i periodi riconosciuti figurativamente".
Con riguardo a tale norma, la Suprema Corte ha affermato che, con riferimento alla contribuzione figurativa per disoccupazione involontaria, nella retribuzione pensionabile devono essere inclusi gli emolumenti extramensili (quali i ratei di mensilità aggiuntive e di indennità sostitutive di ferie non godute), atteso che gli stessi rientrano nell'ampia nozione di retribuzione imponibile ai fini contributivi previsti dalla legge n. 153 del 1969, art. 12 (in seguito modificata dal D.Lgs. n. 314 del
1997) e come tali concorrono ad integrare la base di calcolo del “valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente“ cui fa riferimento, ai fini del calcolo della retribuzione annua pensionabile, la legge n. 155 del 1981 (cfr. Cass. 2/8/2010 n. 17990 che richiama:
Cass. n. 16313/2004; Cass. n. 157/2007; Cass. n. 17502/2009; e prima ancora: sentenza n. 16310 del
19.08.2004, confermata dalle successive sentenze n. 157 del 2007, n. 17502 del 2009 e n. 17976 del
02/08/2010).
Orbene, a tale orientamento si ritiene di dover dare continuità, come già affermato da questo Tribunale
in fattispecie analoga (sentenza n. 2652 del 16/7/2022 richiamata da parte ricorrente), rilevando che la nozione di retribuzione imponibile ai fini contributivi, prevista dalla legge n. 153 del 1969, art. 12,
sia più ampia della nozione civilistica, di generale applicazione, della retribuzione (art. 2099 c.c.), in quanto non ricomprende solo il corrispettivo della prestazione lavorativa, ma tutto ciò che il lavoratore riceve, oppure ha diritto di ricevere dal datore di lavoro in dipendenza del rapporto lavorativo stesso (in tal senso, ex multis, Cass. n. 1898/1997; Cass. n. 3630/1999; Cass. n. 5002/1999).
Il legislatore ha dunque previsto espressamente che il valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente è determinato sulla media delle retribuzioni settimanali percepite in costanza di rapporto di lavoro e che rinvengono la loro causa nel rapporto medesimo, e cioè di tutte le componenti della retribuzione indipendentemente dalla cadenza della loro corresponsione, e, quindi, con inclusioni anche delle competenze percepite con cadenza extramensile o ultramensile.
Dal momento che anche dette ultime sono riferibili all'ampia nozione di retribuzione imponibile ai fini contributivi che qui viene in rilievo e che valgono, pertanto, ad integrare la base di calcolo del valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente, il ricorso deve ritenersi meritevole di accoglimento.
Va pertanto accolta la domanda di ricostituzione della pensione ai fini del ricalcolo contributivo in applicazione dell'art. 8 della legge n. 155/81, e ciò considerato che l' CP_1 non ha allegato né provato di aver determinato la pensione secondo i riferiti criteri. Al riguardo si osserva che non può accogliersi il rilievo dell'Istituto secondo cui il ricorrente non avrebbe indicato i periodi di contribuzione figurativa, e ciò in quanto detto ultimo non ha chiesto il computo di altri periodi ma, come si evince dal ricorso, il ricalcolo dei medesimi periodi in applicazione dei criteri di legge.
Alla luce di quanto osservato, va ritenuto erroneo il provvedimento di reiezione della domanda di ricostituzione basato sulla generica motivazione che la contribuzione fosse stata già considerata nel calcolo della pensione.
Tuttavia, con riguardo alla domanda di riliquidazione e di pagamento delle differenze pensionistiche,
occorre aggiungere quanto segue.
L'art. 38, comma 1 lett. d) n. 2 del D.L. n. 98/2011 prevede che “...al decreto del Presidente della
Repubblica 30 aprile 1970 n. 639, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche....2) dopo l'art. 47 è inserito il seguente: "art. 47 bis.
1. Si prescrivono in cinque anni i ratei arretrati, ancorchè non liquidati e dovuti a seguito di pronunzia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, dei trattamenti pensionistici, nonché delle prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, o delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazione".
Ciò posto, la Corte Costituzionale con la sentenza n. 69/2014 ha limitato, così come per la decadenza,
l'applicazione della nuova disciplina in materia di prescrizione, anch'essa avente natura sostanziale di fatto estintivo del diritto, ai soli casi di liquidazioni di prestazioni effettuate a far data dall'entrata in vigore della nuova normativa, quindi dal 6.07.2011.
Nella specie, pertanto, in applicazione della suddetta disciplina, le somme che dovranno essere liquidate a titolo di arretrati devono ritenersi sottoposte ai termini ordinari di prescrizione, trattandosi di ratei maturati prima della suddetta data del 6.07.2011.
Più precisamente, nelle ipotesi, come quella in esame, in cui la domanda di ricostituzione venga presentata dopo che siano trascorsi dieci anni dalla data di liquidazione del trattamento pensionistico
(nella specie sono trascorsi vent'anni), la riliquidazione del medesimo trattamento dovrà avvenire dalla data di decorrenza della pensione, ma le eventuali differenze di ratei saranno dovute dal decimo anno precedente la data di presentazione della domanda di ricostituzione, da considerarsi,
quest'ultima, atto interruttivo della prescrizione.
Ne consegue che, nella specie, la domanda di pagamento dei ratei pensionistici e delle differenze dovute alla riliquidazione può essere accolta entro detti limiti: l'CP 1 va dunque condannato al pagamento del maggior importo di pensione derivante dalla ricostituzione, disponendo tuttavia che le eventuali differenze di ratei dovranno essere dovute a partire dal decimo anno precedente la data di presentazione della domanda di ricostituzione (7/9/2018).
Il ricorso è pertanto meritevole di accoglimento nei limiti suindicati.
In ragione della complessità delle questioni trattate e degli orientamenti giurisprudenziali sempre mutevoli, appare equo compensare fra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario del Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così statuisce:
In accoglimento del ricorso, dichiara il diritto del ricorrente alla ricostituzione della pensione cat. VO
n. 10065655 e, dunque, al ricalcolo della stessa secondo i criteri di cui all'art. 8 della legge n. 155/81;
Per l'effetto, condanna l'CP_1 alla corresponsione in favore del ricorrente del maggior importo di pensione, ordinando la riliquidazione dalla data di decorrenza della pensione ed il pagamento delle differenze di ratei a partire dal decimo anno precedente la data di presentazione della domanda di ricostituzione (7/9/2018);
Compensa fra le parti le spese di lite.
Così deciso in Catania il 24 aprile 2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Carmela Letizia Formaggio 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
8 della legge n. 155/1981.