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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 26/05/2025, n. 510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 510 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 894/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott. Eugenio Bolondi Giudice Relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA non definitiva nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 894/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RUBBIANI Parte_1 C.F._1
RICCARDO
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RUBBIANI Parte_2 C.F._2
RICCARDO
RICORRENTI avente ad oggetto: separazione consensuale
FATTO
Premesso che: - con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 06/03/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e gli oneri a carico delle parti, i ricorrenti hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione e di divorzio;
- quanto alla separazione alle seguenti condizioni:
“1. - I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto, liberi di fissare la residenza ove riterranno opportuno uniformando i loro comportamenti in modo da non recarsi reciprocamente pregiudizio.
2. - I coniugi danno atto che l'immobile coniugale situato in Modena, Via Della Pace n. 77 rimane assegnato al marito unitamente agli arredi ivi presenti.
3. – I coniugi danno atto che la moglie ha già lasciato la casa coniugale e risiede ora in Spilamberto (MO) – Via
Francesco Roncati 27.
4.- quanto ai rapporti patrimoniali, i coniugi dichiarano di non avere tra loro questioni pendenti da risolvere di carattere economico-patrimoniale;
5. – per tutto quanto non stabilito nel presente atto, espressamente entrambi i ricorrenti dichiarano di null'altro avere a pretendere reciprocamente.
6.- Le parti rinunciano altresì reciprocamente a richiedersi l'un l'altra alcunché a titolo di mantenimento, disponendo entrambi di sufficienti redditi propri.”
- che il Presidente ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno depositato la documentazione di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.;
- Il Pubblico Ministero è stato notiziato del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
- Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare. - Rilevato, quindi, che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta oramai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1 c.p.c.
- Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordate istanze.
-La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente ed equamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
- Con riferimento agli altri autonomi accordi anche patrimoniali, questi non sono contrari a norme imperative o di ordine pubblico.
- Quanto, infine alla domanda di divorzio, la causa deve essere rimessa in istruttoria, essendo necessario il decorso del termine di sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nonché il passaggio in giudicato della sentenza di separazione ex art. 3, co. 2, n. 2) lett. b) legge div.;
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione Parte_1 Parte_2
disattesa:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi nato a [...] il Parte_1
31/05/1991 e ata a SASSUOLO (MO) il 05/06/1991. Parte_2
2. Omologa le concordate condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni economiche, riportate in motivazione.
3. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Formigine (MO) di procedere all'annotazione del presente provvedimento nei registri degli atti di matrimonio di detto comune (Anno 2020, atto n. 2, Parte II, serie A)
4. Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento, quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
5. Provvede come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio per l'emissione della sentenza di divorzio.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio della prima sezione civile in data 21/05/2025
Il Giudice estensore
Dott.Eugenio Bolondi
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott. Eugenio Bolondi Giudice Relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA non definitiva nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 894/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RUBBIANI Parte_1 C.F._1
RICCARDO
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RUBBIANI Parte_2 C.F._2
RICCARDO
RICORRENTI avente ad oggetto: separazione consensuale
FATTO
Premesso che: - con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 06/03/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e gli oneri a carico delle parti, i ricorrenti hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione e di divorzio;
- quanto alla separazione alle seguenti condizioni:
“1. - I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto, liberi di fissare la residenza ove riterranno opportuno uniformando i loro comportamenti in modo da non recarsi reciprocamente pregiudizio.
2. - I coniugi danno atto che l'immobile coniugale situato in Modena, Via Della Pace n. 77 rimane assegnato al marito unitamente agli arredi ivi presenti.
3. – I coniugi danno atto che la moglie ha già lasciato la casa coniugale e risiede ora in Spilamberto (MO) – Via
Francesco Roncati 27.
4.- quanto ai rapporti patrimoniali, i coniugi dichiarano di non avere tra loro questioni pendenti da risolvere di carattere economico-patrimoniale;
5. – per tutto quanto non stabilito nel presente atto, espressamente entrambi i ricorrenti dichiarano di null'altro avere a pretendere reciprocamente.
6.- Le parti rinunciano altresì reciprocamente a richiedersi l'un l'altra alcunché a titolo di mantenimento, disponendo entrambi di sufficienti redditi propri.”
- che il Presidente ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno depositato la documentazione di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.;
- Il Pubblico Ministero è stato notiziato del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
- Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare. - Rilevato, quindi, che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta oramai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1 c.p.c.
- Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordate istanze.
-La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente ed equamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
- Con riferimento agli altri autonomi accordi anche patrimoniali, questi non sono contrari a norme imperative o di ordine pubblico.
- Quanto, infine alla domanda di divorzio, la causa deve essere rimessa in istruttoria, essendo necessario il decorso del termine di sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nonché il passaggio in giudicato della sentenza di separazione ex art. 3, co. 2, n. 2) lett. b) legge div.;
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione Parte_1 Parte_2
disattesa:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi nato a [...] il Parte_1
31/05/1991 e ata a SASSUOLO (MO) il 05/06/1991. Parte_2
2. Omologa le concordate condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni economiche, riportate in motivazione.
3. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Formigine (MO) di procedere all'annotazione del presente provvedimento nei registri degli atti di matrimonio di detto comune (Anno 2020, atto n. 2, Parte II, serie A)
4. Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento, quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
5. Provvede come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio per l'emissione della sentenza di divorzio.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio della prima sezione civile in data 21/05/2025
Il Giudice estensore
Dott.Eugenio Bolondi
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale