TRIB
Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/10/2025, n. 7559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7559 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro dott. Ada Bonfiglio ha emesso, in data 22/10/2025, alla scadenza del termine per il deposito, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., delle note per la trattazione scritta, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n.22697 del ruolo gen. dell'anno 2024 ( cause rinite rg 22698/2024; rg 27520/2024; 5879/2025)
TRA
Parte_1 rappresentato e difeso, in virtù di mandato in atti, dall' avv.to Amedeo Murzi, presso il quale elettivamente domicilia;
ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t. CP_1 rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti, nei procedimenti rg n.22697/2024, n. 22520/2024 e n. 5879/2025 dall'avv. Gianfranco Pepe, presso il quale elettivamente domicilia;
convenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con distinti ricorsi depositati separatamente e successivamente riuniti per identità di soggetti e di questioni connesse il ricorrente indicato in epigrafe ha proposto opposizione avverso:
l'ordinanza - ingiunzione n. OI-001716455 notificata in data 22.10.2024.
l'ordinanza ingiunzione n. OI-001716456 notificata in data 22.10.2024
l'ordinanza ingiunzione n. OI-002274468 notificata in data 12.12.2024
l'ordinanza ingiunzione n. OI-002274469 notificata in data 27.02.2025 facendo rilevare la prescrizione ai sensi dell'art 28 Legge 689.1981 nonché ai sensi delle legge 335.1995 art 3 comma 9 per decorso dl termine quinquennale anche dalla data della presunta notifica dell'atto di accertamento;
la nullità del procedimento ai sensi dell'art. 14
L. n. 689 del 1981, per mancata notifica del presunto atto di accertamento tanto dedotto ha concluso chiedendo dichiarare nulla e di nessuna efficacia nei confronti del ricorrente ogni l'ordinanza ingiunzione oggetto di opposizione, essendo intervenuta la prescrizione ex art 28 legge 689 del 1981 nonché ex legge 335.1995 art 3 comma 9 come sopra individuate in ossequio a quanto stabilito dalle richiamate normative;
di accertare la mancata notifica dell'atto di accertamento per ciscuna ordinanza ingiunzione opposta;
dichiarare estinta l'obbligazione per lo spirare del termine ex art 14 L.689.81, con vittoria di spese
Nel resistere alla domanda l' ove costituito, ne ha dedotto l'infondatezza in fatto ed CP_1 in diritto chiedendone l'integrale rigetto.
**********
In virtù del principio della ragione più liquida, l'opposizione risulta fondata dovendosi ritenere allo stato degli atti che la sanzione amministrativa si sia estinta, avuto riguardo alla portata dell'art 14 della legge 689/1981 – nella formulazione applicabile ratione temporis - a mente del quale: “Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni…L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
Ed infatti in ordine alle violazioni in esame, l'accertamento in data 5.5.2019 della violazione sanzionata con l'OI n. OI-001716455 è il riferito all'anno 2016
l'accertamento della violazione sanzionata con l'OI n. OI-001716456 del 05.05.2019 è riferito all'anno 2017
l'accertamento della violazione sanzionata con l'OI n. OI-002274468 del 02.10.2021 è riferito all'anno 2018
l'accertamento della violazione sanzionata con l'OI n. OI-002274469 del 02.10.2021 è riferito all'anno 2019
Va ancora evidenziato che l ha dedotto, e la circostanza emerge anche CP_1 dall'accertamento citato , che questo ha riguardato le denunce per le ritenute Pt_2 previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori non versate. Quindi, nella fattispecie in esame l'illecito si è consuma alla scadenza del termine stabilito per il versamento, fissato al giorno 16 del mese successivo a quello in cui le ritenute sono state operate.
Va ancora sul punto evidenziata la peculiarità della tipologia di illecito che ne occupa, come anche evidenziato dall , seppure ad altro fine argomentativo, come si dirà nel prosieguo CP_1 della presente motivazione.
Ed infatti nella fattispecie illecita prevista dall'articolo 2 del DL 463/83 convertito in L.683/83 qual è l'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali, depenalizzata dal successivo decreto legislativo n.8 del 2016, art.3 comma 6, non v'è necessità di alcun accertamento ispettivo, giacché è richiesto un mero riscontro documentale tra quanto CP_ trattenuto sulla retribuzione dei dipendenti e quanto versato all' , secondo le cifre esposte dallo stesso datore di lavoro nei modelli DM/10M, sostituiti poi dai modelli
UNIEMENS, ed i relativi versamenti fatti con modello F24, riscontro affidato a procedure automatizzate.
Pertanto risulta per tabulas che l'atto di accertamento, come riportato in ciascuna ordinanza ingiunzione contenente gli estremi della violazione, è stato asseritamente notificato al ricorrente ben oltre il termine legale di cui al citato art 14 da far decorrere dal momento in cui l' è entrato in possesso dei dati da cui evincere la violazione sanzionabile. Detto CP_1 momento, al più tardi, può farsi coincidere con l'ultimo versamento dovuto dal datore di lavoro per l'anno in questione, giacché la norma d'interesse ( art 2 comma 1-bis decreto- legge 12 settembre 1983, n. 463 convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre 1983,
n. 638 come sostituito dall'art 3 comma 6 dlgs 8/2016) occorre far riferimento all'importo omesso 'annuo' per la qualificazione dell'illecito amministrativo.
Quindi applicando le norme fin qui scrutinate alla fattispecie in esame il termine entro cui l avrebbe dovuto notificare l'esito dell'accertamento non risulta rispettato ( 90 giorni CP_1 dal primo gennaio dell'anno successivo a quello della violazione)
D'altro canto l non ha allegato prima ancora che provato, che, nel caso di specie, CP_1 particolari esigenze abbiano potuto ritardare la conclusione del procedimento accertativo, essendosi resi necessari dopo le comunicazioni mensili del datore di lavoro, ad esempio, degli accertamenti integrativi in relazione alla complessità dell'attività di indagine, nonché per la valutazione di ulteriori dati acquisiti e afferenti agli elementi (oggettivi e soggettivi) dell'infrazione, che normalmente viene rilevata da un sistema automatizzato.
A tale riguardo giova ricordare il consolidato insegnamento della Suprema Corte secondo cui occorre individuare, secondo le caratteristiche e la complessità della situazione concreta, il momento in cui ragionevolmente la contestazione avrebbe potuto essere tradotta in accertamento, momento dal quale deve farsi decorrere il termine per la contestazione, e che tale individuazione è compito del giudice del merito non sindacabile nel giudizio di legittimità ove congruamente motivata ( cfr Cass. 17673/2022; 27405/2019; 25836/2011;
9311/2007).
Nel caso di specie non è stata neppure adombrata da parte dell' la sussistenza di una CP_1 situazione che presentasse peculiarità tali da richiedere accertamenti o approfondimenti aggiuntivi e/o complessi al punto da giustificare una dilatazione dei tempi di verifica di più di un anno dalle denunce mensili da cui scaturisce l'infrazione, risultando, a tale fine, oggettivamente generica anche l'espressione utilizzata dall'Istituto nell'atto di accertamento:
“da una verifica nei nostri archivi”.
Quanto all'eccepita inapplicabilità dell'art 14 cit giova riportare il testo dell'articolo 2, comma
1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge
11 novembre 1983, n. 638, e poi sostituito con. lgs. 15 gennaio 2016, n. 8:
«1-bis. L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032.
Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione.».
Il testo di legge speciale, come risulta evidente, non prevede un termine per la notificazione dell'accertamento della violazione diverso da quello di 90 giorni stabilito dalla disposizione di carattere generale contenuta nell'art. 14 della legge n. 689 del 1981, che per ciò solo deve ritenersi applicabile anche alla fattispecie in esame.
Né dalla lettura combinata delle disposizioni di legge riportate si evince la dedotta incompatibilità tra normativa generale e quella speciale, ai sensi dell'art 6 decreto legislativo
15 gennaio 2016, n. 8 , ove il termine di tre mesi previsto per l'eventuale 'ravvedimento' del debitore si colloca in un momento successivo e segnatamente allorché l'Ente previdenziale abbia già contestato (ove possibile nell'immediatezza) o abbia già notificato (nei prescritti
90 giorni) l'avvenuto accertamento.
Da questo momento il debitore ha un termine (tre mesi) per impedire l'emissione dell'ordinanza ingiunzione e quindi accedere all''estinzione agevolata' dell'illecito. L'uso delle espressioni 'contestazione' e 'notifica' utilizzate nell' art. 3 comma 1 bis d'altro canto, rievocano in maniera inequivocabile il disposto dell'art 14 cit che contiene le stesse locuzioni.
Non da ultimo va evidenziato che l'art 23 del decreto legge della legge 4 maggio 2023, n.
48 convertito con modificazioni dalla L. 3 luglio 2023, n. 85 prevede:
“…2. Per le violazioni riferite agli omessi versamenti delle ritenute previdenziali e assistenziali, ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del citato decreto-legge n. 463 del 1983, come modificato dal comma 1 del presente articolo, per i periodi dal 1° gennaio 2023, gli estremi della violazione devono essere notificati, in deroga all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'annualità oggetto di violazione.”
La disposizione di legge riportata pertanto costituisce un'inequivocabile conferma dell'applicabilità dell'art 14 cit, quale disciplina generale, a tutte le violazioni realizzate in data anteriore al 1° gennaio 2023, come si evince agevolmente dalla innovativa previsione di una 'deroga' espressa alla norma menzionata.
Conclusivamente l'opposizione va accolta.
Le spese seguono la soccombenza dell' e si liquidano come da dispositivo tenuto conto CP_1 del valore della causa e della identità delle questioni dedotte con ogni ricorso riunito
P.Q.M.
a) accoglie l'opposizione e per l'effetto dichiara l'estinzione dell'obbligazione di pagamento di cui alla:
ordinanza - ingiunzione n. OI-001716455
ordinanza ingiunzione n. OI-001716456
ordinanza ingiunzione n. OI-002274468
ordinanza ingiunzione n. OI-002274469;
b) condanna l al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi € CP_1
1.312,00 oltre spese generali IVA e CPA come per legge con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario
Napoli 22.10.2025
Il Giudice
( dr A. Bonfiglio)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro dott. Ada Bonfiglio ha emesso, in data 22/10/2025, alla scadenza del termine per il deposito, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., delle note per la trattazione scritta, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n.22697 del ruolo gen. dell'anno 2024 ( cause rinite rg 22698/2024; rg 27520/2024; 5879/2025)
TRA
Parte_1 rappresentato e difeso, in virtù di mandato in atti, dall' avv.to Amedeo Murzi, presso il quale elettivamente domicilia;
ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t. CP_1 rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti, nei procedimenti rg n.22697/2024, n. 22520/2024 e n. 5879/2025 dall'avv. Gianfranco Pepe, presso il quale elettivamente domicilia;
convenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con distinti ricorsi depositati separatamente e successivamente riuniti per identità di soggetti e di questioni connesse il ricorrente indicato in epigrafe ha proposto opposizione avverso:
l'ordinanza - ingiunzione n. OI-001716455 notificata in data 22.10.2024.
l'ordinanza ingiunzione n. OI-001716456 notificata in data 22.10.2024
l'ordinanza ingiunzione n. OI-002274468 notificata in data 12.12.2024
l'ordinanza ingiunzione n. OI-002274469 notificata in data 27.02.2025 facendo rilevare la prescrizione ai sensi dell'art 28 Legge 689.1981 nonché ai sensi delle legge 335.1995 art 3 comma 9 per decorso dl termine quinquennale anche dalla data della presunta notifica dell'atto di accertamento;
la nullità del procedimento ai sensi dell'art. 14
L. n. 689 del 1981, per mancata notifica del presunto atto di accertamento tanto dedotto ha concluso chiedendo dichiarare nulla e di nessuna efficacia nei confronti del ricorrente ogni l'ordinanza ingiunzione oggetto di opposizione, essendo intervenuta la prescrizione ex art 28 legge 689 del 1981 nonché ex legge 335.1995 art 3 comma 9 come sopra individuate in ossequio a quanto stabilito dalle richiamate normative;
di accertare la mancata notifica dell'atto di accertamento per ciscuna ordinanza ingiunzione opposta;
dichiarare estinta l'obbligazione per lo spirare del termine ex art 14 L.689.81, con vittoria di spese
Nel resistere alla domanda l' ove costituito, ne ha dedotto l'infondatezza in fatto ed CP_1 in diritto chiedendone l'integrale rigetto.
**********
In virtù del principio della ragione più liquida, l'opposizione risulta fondata dovendosi ritenere allo stato degli atti che la sanzione amministrativa si sia estinta, avuto riguardo alla portata dell'art 14 della legge 689/1981 – nella formulazione applicabile ratione temporis - a mente del quale: “Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni…L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
Ed infatti in ordine alle violazioni in esame, l'accertamento in data 5.5.2019 della violazione sanzionata con l'OI n. OI-001716455 è il riferito all'anno 2016
l'accertamento della violazione sanzionata con l'OI n. OI-001716456 del 05.05.2019 è riferito all'anno 2017
l'accertamento della violazione sanzionata con l'OI n. OI-002274468 del 02.10.2021 è riferito all'anno 2018
l'accertamento della violazione sanzionata con l'OI n. OI-002274469 del 02.10.2021 è riferito all'anno 2019
Va ancora evidenziato che l ha dedotto, e la circostanza emerge anche CP_1 dall'accertamento citato , che questo ha riguardato le denunce per le ritenute Pt_2 previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori non versate. Quindi, nella fattispecie in esame l'illecito si è consuma alla scadenza del termine stabilito per il versamento, fissato al giorno 16 del mese successivo a quello in cui le ritenute sono state operate.
Va ancora sul punto evidenziata la peculiarità della tipologia di illecito che ne occupa, come anche evidenziato dall , seppure ad altro fine argomentativo, come si dirà nel prosieguo CP_1 della presente motivazione.
Ed infatti nella fattispecie illecita prevista dall'articolo 2 del DL 463/83 convertito in L.683/83 qual è l'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali, depenalizzata dal successivo decreto legislativo n.8 del 2016, art.3 comma 6, non v'è necessità di alcun accertamento ispettivo, giacché è richiesto un mero riscontro documentale tra quanto CP_ trattenuto sulla retribuzione dei dipendenti e quanto versato all' , secondo le cifre esposte dallo stesso datore di lavoro nei modelli DM/10M, sostituiti poi dai modelli
UNIEMENS, ed i relativi versamenti fatti con modello F24, riscontro affidato a procedure automatizzate.
Pertanto risulta per tabulas che l'atto di accertamento, come riportato in ciascuna ordinanza ingiunzione contenente gli estremi della violazione, è stato asseritamente notificato al ricorrente ben oltre il termine legale di cui al citato art 14 da far decorrere dal momento in cui l' è entrato in possesso dei dati da cui evincere la violazione sanzionabile. Detto CP_1 momento, al più tardi, può farsi coincidere con l'ultimo versamento dovuto dal datore di lavoro per l'anno in questione, giacché la norma d'interesse ( art 2 comma 1-bis decreto- legge 12 settembre 1983, n. 463 convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre 1983,
n. 638 come sostituito dall'art 3 comma 6 dlgs 8/2016) occorre far riferimento all'importo omesso 'annuo' per la qualificazione dell'illecito amministrativo.
Quindi applicando le norme fin qui scrutinate alla fattispecie in esame il termine entro cui l avrebbe dovuto notificare l'esito dell'accertamento non risulta rispettato ( 90 giorni CP_1 dal primo gennaio dell'anno successivo a quello della violazione)
D'altro canto l non ha allegato prima ancora che provato, che, nel caso di specie, CP_1 particolari esigenze abbiano potuto ritardare la conclusione del procedimento accertativo, essendosi resi necessari dopo le comunicazioni mensili del datore di lavoro, ad esempio, degli accertamenti integrativi in relazione alla complessità dell'attività di indagine, nonché per la valutazione di ulteriori dati acquisiti e afferenti agli elementi (oggettivi e soggettivi) dell'infrazione, che normalmente viene rilevata da un sistema automatizzato.
A tale riguardo giova ricordare il consolidato insegnamento della Suprema Corte secondo cui occorre individuare, secondo le caratteristiche e la complessità della situazione concreta, il momento in cui ragionevolmente la contestazione avrebbe potuto essere tradotta in accertamento, momento dal quale deve farsi decorrere il termine per la contestazione, e che tale individuazione è compito del giudice del merito non sindacabile nel giudizio di legittimità ove congruamente motivata ( cfr Cass. 17673/2022; 27405/2019; 25836/2011;
9311/2007).
Nel caso di specie non è stata neppure adombrata da parte dell' la sussistenza di una CP_1 situazione che presentasse peculiarità tali da richiedere accertamenti o approfondimenti aggiuntivi e/o complessi al punto da giustificare una dilatazione dei tempi di verifica di più di un anno dalle denunce mensili da cui scaturisce l'infrazione, risultando, a tale fine, oggettivamente generica anche l'espressione utilizzata dall'Istituto nell'atto di accertamento:
“da una verifica nei nostri archivi”.
Quanto all'eccepita inapplicabilità dell'art 14 cit giova riportare il testo dell'articolo 2, comma
1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge
11 novembre 1983, n. 638, e poi sostituito con. lgs. 15 gennaio 2016, n. 8:
«1-bis. L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032.
Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione.».
Il testo di legge speciale, come risulta evidente, non prevede un termine per la notificazione dell'accertamento della violazione diverso da quello di 90 giorni stabilito dalla disposizione di carattere generale contenuta nell'art. 14 della legge n. 689 del 1981, che per ciò solo deve ritenersi applicabile anche alla fattispecie in esame.
Né dalla lettura combinata delle disposizioni di legge riportate si evince la dedotta incompatibilità tra normativa generale e quella speciale, ai sensi dell'art 6 decreto legislativo
15 gennaio 2016, n. 8 , ove il termine di tre mesi previsto per l'eventuale 'ravvedimento' del debitore si colloca in un momento successivo e segnatamente allorché l'Ente previdenziale abbia già contestato (ove possibile nell'immediatezza) o abbia già notificato (nei prescritti
90 giorni) l'avvenuto accertamento.
Da questo momento il debitore ha un termine (tre mesi) per impedire l'emissione dell'ordinanza ingiunzione e quindi accedere all''estinzione agevolata' dell'illecito. L'uso delle espressioni 'contestazione' e 'notifica' utilizzate nell' art. 3 comma 1 bis d'altro canto, rievocano in maniera inequivocabile il disposto dell'art 14 cit che contiene le stesse locuzioni.
Non da ultimo va evidenziato che l'art 23 del decreto legge della legge 4 maggio 2023, n.
48 convertito con modificazioni dalla L. 3 luglio 2023, n. 85 prevede:
“…2. Per le violazioni riferite agli omessi versamenti delle ritenute previdenziali e assistenziali, ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del citato decreto-legge n. 463 del 1983, come modificato dal comma 1 del presente articolo, per i periodi dal 1° gennaio 2023, gli estremi della violazione devono essere notificati, in deroga all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'annualità oggetto di violazione.”
La disposizione di legge riportata pertanto costituisce un'inequivocabile conferma dell'applicabilità dell'art 14 cit, quale disciplina generale, a tutte le violazioni realizzate in data anteriore al 1° gennaio 2023, come si evince agevolmente dalla innovativa previsione di una 'deroga' espressa alla norma menzionata.
Conclusivamente l'opposizione va accolta.
Le spese seguono la soccombenza dell' e si liquidano come da dispositivo tenuto conto CP_1 del valore della causa e della identità delle questioni dedotte con ogni ricorso riunito
P.Q.M.
a) accoglie l'opposizione e per l'effetto dichiara l'estinzione dell'obbligazione di pagamento di cui alla:
ordinanza - ingiunzione n. OI-001716455
ordinanza ingiunzione n. OI-001716456
ordinanza ingiunzione n. OI-002274468
ordinanza ingiunzione n. OI-002274469;
b) condanna l al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi € CP_1
1.312,00 oltre spese generali IVA e CPA come per legge con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario
Napoli 22.10.2025
Il Giudice
( dr A. Bonfiglio)