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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 26/05/2025, n. 769 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 769 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Cagliari
Sez. Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del Giudice Onorario di Tribunale dott.ssa Silvia Sotgia, in funzione di Giudice del Lavoro, oggi 26 maggio 2025, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 2242 /2019 R.A.C.L. promossa da:
(codice ), in persona della titolare, Parte_1 CodiceFiscale_1
con sede legale in Muravera ed elettivamente domiciliata in Cagliari presso lo studio degli Avvocati
Gavino Tedde e Matteo Vinelli, che la rappresentano e difendono per procura speciale in calce al ricorso introduttivo del giudizio, opponente contro in persona del suo Controparte_1
Presidente legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato nell'Ufficio Legale della
Sede Provinciale dell'Ente in Cagliari ove l'Avv. Maurizio Falqui Cao e l'Avv. Stefania Sotgia lo rappresentano e difendono per procura generale alle liti in atti opposto conclusioni delle parti: come nei rispettivi atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 3 giugno 2019 la ditta ha proposto opposizione Parte_1
CP_ avverso l'avviso di addebito n. 325 2019 00007417 62 000 notificato dall' in data 27 aprile 2019 di importo pari ad € 6.202,47 per contributi previdenziali evasi quale datore di lavoro, più € 3.569,20,
a titolo di some aggiuntive.
2. Parte opponente ha contestato vizi formali dell'avviso di addebito e dell'attività di accertamento, la prescrizione del diritto di poter esigere la pretesa, nonché, nel merito, l'infondatezza delle pretese contestate e del trattamento sanzionatorio comminato, non venendo in ogni caso in rilievo un'ipotesi di evasione.
3. In particolare, nel merito, l'opponente ha sostenuto che l' ha effettuato il proprio calcolo CP_1
sulla base di presunzioni, e non ha ottemperato a qualsivoglia onere probatorio in merito a quanto contestato.
L'opponente ha allegato:
-che la ditta, che svolge attività di ristorazione, ha sempre versato il minimale contributivo INPS giornaliero. Il calcolo, come si evince dal L.U.L allegato, veniva effettuato sulla base delle ore effettivamente lavorate.
- che date le ridotte dimensioni sovente - specie a pranzo - non aveva alcuna clientela e si trovava nella necessità di chiudere al pubblico.
-che, pertanto, stante l'assenza di attività e di clientela, i dipendenti, spontaneamente e in accordo con il datore di lavoro, chiedevano di poter lasciare il posto di lavoro o chiedevano la possibilità di fruire di un permesso non retribuito, talvolta per occupare le proprie ore con altre attività. Tali assenze erano riportate, come detto, in busta paga e indicati nel L.U.L. che mensilmente venivano consegnati ai lavoratori e dagli stessi controfirmati. In altre parole, i lavoratori erano effettivamente assenti perché l'attività era chiusa e le ore in busta paga corrispondono a quelle effettivamente lavorate;
- che, pur di non apportare una variazione contrattuale peggiorativa ai propri dipendenti full-time attraverso una trasformazione del rapporto in part-time, non modificava quelli full time nella speranza di un aumento del lavoro durante il periodo estivo. Alle ore di permesso (effettive) venivano, comunque applicati i minimi salariali;
- che i ratei venivano pagati e liquidati per l'intero, sulla base dell'orario contrattuale del CCNL applicato e non sulla base delle ore effettivamente lavorate.
Per quanto sopra, dunque, il ricorso all'istituto delle “assenze non retribuite” corrispondeva ad una effettiva esigenza dell'azienda e dei lavoratori che, in una situazione di criticità, preferivano tale soluzione anche in ottica di solidarietà con l'azienda e per evitare la necessità di un licenziamento.
4. L'opponente ha, conseguentemente, concluso chiedendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'Avviso di addebito di: “ A) accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o illegittimità e/o infondatezza anche nel quantum debeatur, nonchè di ogni ulteriore atto e/o provvedimento a essa nota presupposto, collegato, connesso, precedente o successivo anche di data
e estremi sconosciuti al ricorrente;
B) per l'effetto accertare e dichiarare non dovuto il contributo preteso dall' con contestuale cancellazione dell'illegittima iscrizione a ruolo delle somme;
CP_1
2) in via subordinata: accertare l'illegittimità della pretesa contenuta nella impugnata nota per intervenuta prescrizione del termine entro il quale il relativo diritto poteva essere fatto valere;
3) in via ulteriormente ed estremamente subordinata e gradata: annullare le sanzioni applicate per insussistenza dei presupposti ovvero, in subordine, ridurre le stesse ricalcolandone gli importi nella misura di legge;
4) condannare l' in persona del suo legale rappresentante pro-tempore al pagamento delle CP_1 spese e competenze del presente giudizio”. CP_
5. Con memoria depositata il 06 ottobre 2017 si è costituito l' che ha richiamato gli accertamenti ispettivi svolti presso la esercente attività di ristorazione con insegna Parte_1
“Il Falconiere” in Muravera.
L'Istituto ha allegato che, in seguito alla consultazione della documentazione aziendale, gli ispettori hanno riscontrato che sul libro unico del lavoro la ditta aveva esposto in vari mesi per la quasi totalità dei lavoratori e per tutto il periodo oggetto della verifica ispettiva, la voce “Assenze non retribuite/Permessi non retribuiti”. Data la particolare natura di tali voci, non assoggettate a contribuzione dall'azienda, gli ispettori hanno richiesto con il verbale interlocutorio i giustificativi inerenti le “assenze non retribuite” esposte nel libro unico del lavoro, senza ottenere alcun riscontro.
Pertanto, hanno provveduto al recupero contributivo per le medesime voci, rappresentando le stesse un'ipotesi di evasione contributiva, calcolando la contribuzione sulle ore o frazioni di ore sulla base della paga oraria corrisposta in base al CCNL applicato dal datore.
Con il verbale all'azienda è stato fornito un analitico quadro riepilogativo delle scoperture, in cui sono riportate le ore non assoggettate a contribuzione per ciascun lavoratore in ciascun mese, quali indicate dalla medesima azienda nel proprio Libro Unico del Lavoro.
Restando non saldato il debito, l'Ente ha poi notificato in data 27 aprile 2019 l'avviso d'addebito per cui è causa.
In via preliminare, ha eccepito come palesemente infondate siano le eccezioni formali di nullità, di prescrizione e di erroneità nel calcolo delle sanzioni (eccezione infondata, attesi i principi posti da
Cass. S.U. 28966/11 e Cass. 18962/16 a mente dei quali anche l'infedeltà delle denunce obbligatorie effettuate configura un'ipotesi di evasione e tenuto conto del fatto che spetta al datore dare la prova del fatto che l'infedeltà non nasconde un intento fraudolento ma deriva ad esempio da mera negligenza o da altre circostanze contingenti), come pure quelle di vizi circa la fase ispettiva.
Analogamente, l'ente ha sostenuto la non fondatezza della tesi dell'impossibilità di iscrivere a ruolo il credito in pendenza del ricorso amministrativo, atteso che la norma stessa invocata da controparte ammette il fatto ove ricorra l'urgenza (palese stante la contestazione della debenza e l'importo evaso).
In ogni caso, ha richiamato il principio da tempo consolidato che “Il giudice dell'opposizione alla cartella esattoriale che ritenga illegittima la iscrizione a ruolo… non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità ma deve esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell'Istituto previdenziale” (fra le tante: Cass. 19502\2009, Cass. 420\2014, Cass. 3886\15, Cass. 20055\16 e in questo Tribunale 1420\16), e che “ove venga accertata la sola parziale fondatezza dell'opposizione, non si determina per questa unica ragione la totale inefficacia della cartella ma il giudice deve, anche
d'ufficio, dichiarare l'inefficacia della cartella soltanto in relazione alle somme non dovute” (Cass.
3786\15).
6. Nel merito, l' ha evidenziato che nel caso specifico non è in discussione il fatto storico CP_1
che i lavoratori abbiamo usufruito dei permessi, posto che il dato emerge dai libri aziendali e non è stato neanche contestato, ma le conseguenze giuridiche connesse al fatto che tali sospensioni episodiche e momentanee non possono riverberare i loro effetti sulla contribuzione dovuta, stante la sua indisponibilità.
In proposito deve anche aggiungersi che l'onere della prova è certamente in caso alla ricorrente, la quale deve dimostrare che le molteplici sospensioni (per causali, termini, quantità, oneri formali rispettati) siano legittime cause di esclusione dall'obbligo contributivo generale.
È infatti principio generale che l'onere della prova di chi intende far valere il proprio diritto a sgravi, benefici, esenzioni o agevolazioni incomba sul richiedente (cfr. fra le tante Cass., sez. lavoro,
5 maggio 2001, n°6322 e Cass. 28 settembre 2004 n. 19373).
A conferma della posizione sostenuta, l' ha riportato il più recente orientamento espresso CP_1
dalla Corte di cassazione secondo il quale la libera scelta delle parti non ha il potere di incidere in materia di obbligazione contributiva. Infatti, l'esclusione dell'obbligo contributivo per le assenze dal lavoro è prevista tassativamente per legge, per decreto ministeriale e per contratto collettivo (in questo senso tutta la giurisprudenza, e recentemente v. Cassazione sez. lavoro n. 4690/2019 sia pure relativamente al settore dell'edilizia che ha profili peculiari) e osservando che l'opponente in alcun modo offre le indicazioni per dimostrare in giudizio (dopo non averlo fatto in sede ispettiva) che ciascuna delle sospensioni del rapporto di lavoro (con la mancata denuncia contributiva e il mancato versamento la contribuzione connessa) sia rispettosa degli stretti limiti di legge. CP_ L' ha, quindi, concluso chiedendo di rigettare l'avverso ricorso.
All'odierna udienza, la causa istruita con prova documentale è stata tenuta a decisione sulle conclusioni delle parti di cui alle note scritte.
***
7. L'opposizione è infondata e deve, pertanto, essere rigettata.
In via preliminare deve innanzitutto osservarsi che oggetto del presente giudizio non è la validità dell'atto ispettivo in sé, bensì l'accertamento dell'esistenza, o meno, del credito contributivo la cui esistenza ed entità è oggetto di controversia tra le parti;
accertamento cui l'autorità giudiziaria è comunque tenuta e che non è precluso da eventuali irregolarità del verbale sopra indicato. In merito alla eccezione formulata dal difensore del ricorrente in ordine alla illegittimità
CP_ dell'avviso di addebito emesso dall' in pendenza di ricorso amministrativo avverso l'accertamento ispettivo, deve osservarsi che l'inquadramento del vizio nascente dalla pendenza di un giudizio in prevenzione ex art. 24 commi 3 e 4, attenendo alla procedura, è oggetto di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. da proporsi nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica dell'avviso di addebito, nel caso di specie ampiamente decorso;
non solo ma, secondo giurisprudenza costante, l'effetto di sospensione prodotto dal ricorso in sede amministrativa deve essere circoscritto ai termini del silenzio-rigetto, che corrispondono a novanta giorni, in quanto la decisione non deve essere necessariamente esplicita (cfr. Cassa. Civ. 21 luglio 2010 n.17096), con la conseguenza che atteso che il ricorso amministrativo è stato depositato in data 10 gennaio 2019, il 27 aprile 2019, data di notifica dell'avviso di addebito impugnato, il silenzio-rifiuto si era comunque consolidato.
8. In via preliminare, nel merito, l'eccezione di prescrizione proposta da parte opponente deve ritenersi infondata. Infatti, giova rammentare che il verbale ispettivo è stato pacificamente notificato all'opponente il 10.12.2018 notificato con raccomandata a.r. ricevuta il 20.12.2018 e che il medesimo riveste efficacia interruttiva della prescrizione, per cui considerando che i crediti contributivi attinenti la gestione aziende con dipendenti si prescrivono nel termine di cinque anni, che decorrono dal 16 del mese successivo a quello in cui è stata prestata l'attività lavorativa, il periodo oggetto di accertamento (marzo 2014- dicembre 2017) rientra pacificamente nei limiti della prescrizione.
9. Nel merito, il credito si basa sul verbale ispettivo 10.12.2018 notificato il 20.12.2018 con CP_1 il quale è stato accertato che la ditta opponente nel periodo intercorrente tra marzo 2014 e l'agosto
2017 non ha assoggettato a contribuzione le ore indicate nella tabella allegato A al verbale inerenti
“assenze non retribuite” esposte nel LUL per tutti i lavoratori indicati e rispetto alle quali non ha mai prodotto alcun documento giustificativo, sebbene richiesta dall'ente convenuto (cfr. doc. 1) .
Sul punto deve richiamarsi la sentenza della Suprema Corte n. 15120/2019 che ha sostenuto quanto segue:
“8) l'importo della retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali non può essere inferiore all'importo di quella che ai lavoratori di un determinato settore sarebbe dovuta in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali più rappresentative su base nazionale (c.d. "minimale contributivo"), secondo il riferimento ad essi fatto - con esclusiva incidenza sul rapporto previdenziale - dall'art. 1 del d.l. 9 ottobre 1989 n. 338 (convertito in legge 7 dicembre 1989 n. 389), senza le limitazioni derivanti dall'applicazione dei criteri di cui all'art. 36
Costituzione (c.d. "minimo retributivo costituzionale"), che sono rilevanti solo quando a detti contratti si ricorre - con incidenza sul distinto rapporto di lavoro - ai fini della determinazione della giusta retribuzione (v. ex aliis Cass. 801 del 20/01/2012). La regola del minimale contributivo deriva dal principio di autonomia del rapporto contributivo rispetto alle vicende dell'obbligazione retributiva, ben potendo l'obbligo contributivo essere parametrato a importo superiore a quanto effettivamente corrisposto dal datore di lavoro.
9) Tale principio opera, sia con riferimento all'ammontare della retribuzione c.d. contributiva, sia con riferimento all'orario di lavoro da prendere a parametro, che dev'essere l'orario di lavoro normale stabilito dalla contrattazione collettiva o dal contratto individuale se superiore.
10) È difatti evidente che, se ai lavoratori vengono retribuite meno ore di quelle previste dal normale orario di lavoro e su tale retribuzione viene calcolata la contribuzione, non vi può essere il rispetto del minimo contributivo nei termini sopra rappresentati.
11) Vale, infatti, anche con riferimento all'orario il principio stabilito dalla Corte Costituzionale nella sentenza 20 luglio 1992, n. 342, secondo il quale "una retribuzione (...) imponibile non inferiore
a quella minima (è) necessaria per l'assolvimento degli oneri contributivi e per la realizzazione delle finalità assicurative e previdenziali, (in quanto), se si dovesse prendere in considerazione una retribuzione imponibile inferiore, i contributi determinati in base ad essa risulterebbero tali da non poter in alcun modo soddisfare le suddette esigenze".
12) Nel settore dell'edilizia, l'art. 29 del d.l. n. 244 del 1995, conv. in I. n. 341 del 1995, individua le ipotesi di esenzione dall'obbligo del minimale contributivo - inteso anche come obbligo di commisurare la contribuzione ad un numero di ore settimanali non inferiore all'orario di lavoro normale stabilito dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale e dai relativi contratti integrativi territoriali di attuazione – con disposizione, avente chiara finalità antielusiva, che è stata ritenuta da questa Corte di stretta interpretazione, analogamente alle fonti normative cui essa rinvia (Cass. n. 9805 del 04/05/2011,
Cass. n. 10134 del 26/04/2018, e ancora, da ultimo, Cass. n. 4690 del 18/2/2019). In proposito, è stato dunque escluso che una sospensione consensuale della prestazione che derivi da una libera scelta del datore di lavoro e costituisca il risultato di un accordo tra le parti possa determinare la sospensione dell'obbligazione contributiva (v. Cass. n. 21700 del 13/10/2009, Cass. n. 9805 del
04/05/2011 e successive conformi, che hanno superato la diversa soluzione adottata dal Cass. n.
1301 del 24/01/2006).
13) La necessità di tipizzare le suddette ipotesi eccettive è sorta nel settore edile proprio perché ivi la possibilità di rendere la prestazione lavorativa è normalmente condizionata da eventi esterni che sfuggono al controllo delle parti.
14) Il fatto che per gli altri settori merceologici non vi sia analoga previsione non significa che sussista una generale libertà delle parti di modulare l'orario di lavoro e la stessa presenza al lavoro così rimodulando anche l'obbligazione contributiva, considerato che questa seconda è svincolata dalla retribuzione effettivamente corrisposta e dev'essere connotata dai caratteri di predeterminabilità, oggettività e possibilità di controllo.
15) Anche nei settori diversi da quello edile, la contribuzione è dunque dovuta nei casi di assenza del lavoratore o di sospensione concordata della prestazione stessa che costituiscano il risultato di un accordo tra le parti derivante da una libera scelta del datore di lavoro e non da ipotesi previste dalla legge e dal contratto collettivo (quali malattia, maternità, infortunio, aspettativa, permessi, cassa integrazione). In tal senso, e considerata l'autonomia del rapporto contributivo rispetto a quello retributivo, dev'essere rimodulato il principio affermato nel recente arresto n. 24109 del
03/10/2018.
16) Ove, dunque, gli enti previdenziali e assistenziali pretendano da un'impresa differenze contributive sulla retribuzione virtuale determinata ai sensi del dell'art. 1 comma 1 del D.L.
09/10/1989, n. 338, anche con riferimento all'orario di lavoro, incombe al datore di lavoro allegare
e provare la ricorrenza di un'ipotesi eccettuativa dell'obbligo, nel senso sopra individuato.
La ditta opponente non ha assolto all'onere probatorio a suo carico.
Dalla lettura dei motivi di ricorso e dei capitoli di prova, si evince che – in realtà - la Pt_1
opponente si limita a dedurre di avere concluso con i lavoratori accordi di flessibilità volti a fronteggiare difficoltà economiche ed il calo di clientela del ristorante in determinati orari. La prova orale richiesta era, quindi, volta a dimostrare che si trattava di assenze effettive e concordate con i lavoratori, al fine di evitare licenziamenti o trasformazioni dei contratti da full time a part time.
Tale prova è però inammissibile perché si tratta di circostanze che – ove anche provate – non farebbero venir meno l'obbligo di rispettare il minimale contributivo, in quanto l'accordo fra le parti non costituisce un'ipotesi eccettuativa dell'obbligo contributivo. CP_ Come correttamente rilevato dall' nel verbale ispettivo, le ore non registrate sul L.U.L non sono state assegnate ad alcun titolo normativamente previsto in merito alla riduzione/sospensione dell'orario di lavoro pattuito contrattualmente (aspettativa sindacale, permessi da recuperare, permessi parentali, permessi studio etc.)
Nessuno di tali eventi, infatti, la ditta opponente ha addotto quale motivazione dei permessi non retribuiti accordati ai propri dipendenti che, seppur da costoro accettati, non lo esimevano dall'obbligo
CP_ di quantificare i contributi dovuti all' sulla scorta del minimale contributivo come sopra inteso, anziché sulla retribuzione concretamente erogata.
In tal senso è consolidato l'orientamento della Suprema Corte, secondo cui l'obbligo di parte datoriale di corrispondere la retribuzione non viene meno in ogni caso in cui il dipendente non renda la propria prestazione, dovendosi valutare le ragioni dell'assenza, incombendo il relativo onere probatorio sul datore di lavoro, in quanto ipotesi "eccettuativa" dell'obbligazione medesima (v. Cass. Civ. n. 23360/2021 15120).
Come detto, l'obbligo di osservare la retribuzione prevista dai contratti collettivi nella determinazione della retribuzione imponibile ai fini previdenziali e assistenziali è imposto, con vincolo di carattere generale, dal D.L. n. 338 del 1989, art. 1, convertito dalla L. n. 389 de 1989 il quale sancisce che: la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacati più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo.
Si tratta di precetto normativo che si pone in linea di continuità con la legislazione in tema di minimi inderogabili e con l'esigenza di realizzare le finalità assicurative di interesse generale attraverso l'allargamento della base contributiva con l'assunzione di un modello di retribuzione, quella appunto prevista dal contratto collettivo di categoria, che eviti differenziazioni tra le imprese nel costo degli oneri sociali;
avendo portata generale esso vincola anche i datori di lavoro non aderenti neppure di fatto alla disciplina collettiva delle organizzazioni sindacali.
Ne consegue che gli stessi sono tenuti, ai soli fini del versamento delle contribuzioni previdenziali ed assistenziali, al rispetto dei trattamenti retributivi stabiliti dalla citata disciplina collettiva.
L'imponibile retribuivo ai fini previdenziali deve essere, quindi, determinato sul dovuto, prescindendo da quanto effettivamente erogato dal datore al proprio dipendente, ovvero, da un'eventuale acquiescenza in tal senso da parte dei lavoratori stessi, come avvenuto nel caso in esame.
Nel caso di specie, infatti, dall'analisi incrociata delle buste paga offerte in comunicazione e dal CP_ verbale comprensivo di tabella allegata emerge che la retribuzione venisse erogata sulle ore effettivamente lavorate, con esclusione delle ore indicate come assenze non retribuite/permessi non retribuiti, mentre avrebbe dovuto essere calcolate sull'orario di lavoro minimo previsto in contratto e/o dalla contrattazione collettiva.
Per l'effetto, deve, quindi, ritenersi accertata la sussistenza dei diritti vantati dall' mediante CP_1
l'iscrizione a ruolo impugnata nel presente giudizio, senza che alcun rilievo possa essere attribuito, sotto il profilo della quantificazione dei contributi richiesti, alla circostanza che la prestazione di lavoro effettiva dei collaboratori fosse o meno stata resa a tempo pieno.
In conformità a quanto affermato dalla consolidata giurisprudenza della Suprema Corte (si veda, da ultimo, Cass. 18 gennaio 2017, n. 1186), deve infatti, escludersi che ai contratti a tempo parziale stipulati senza il rispetto della forma prevista dalla disciplina legale vigente alla data della stipulazione ovvero dell'esecuzione dei contratti medesimi (forma scritta ad substantiam sotto il vigore della legge 863/84 e forma scritta ad probationem sotto il vigore del D.Lgs. 61/00), possa applicarsi la disciplina (più favorevole) del minimale contributivo orario, con il riproporzionamento dei contributi al numero delle ore di lavoro pattuite (si veda, per quanto di rilievo nel presente giudizio, l'art. 9, comma 1, D.Lgs. 61/00), trovando, invece, in tali casi comunque applicazione il regime ordinario di contribuzione previsto dall'art. 1, D.L. 338/1989.
Stante quanto sopra non resta al Tribunale che rigettare l'opposizione proposta dalla ditta Pt_1
e, per l'effetto, confermare l'avviso di addebito impugnato, stante anche la genericità delle
[...] deduzioni svolte in relazione alla non correttezza dei calcoli operati dall' . CP_1
10. In ragione del criterio della soccombenza, l'opponente deve essere condannata, alla rifusione in favore della parte opposta delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del d.m.
10 marzo 2014, n. 55, aggiornato dal d.m. 147 del 13 agosto 2022 tenendo conto della tabella di riferimento per la materia previdenziale (valore minimo, con esclusione della fase istruttoria che non si è tenuta).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- Accerta e dichiara che sono dovute dalla ditta opponente le somme richieste con l'avviso di addebito n. 325 2019 00007417 62 000 che, per l'effetto, conferma;
- condanna la ditta opponente alla rifusione delle spese del giudizio in favore della parte resistente, che liquida in complessivi euro 851,00, oltre spese generali al 15% e accessori di legge
Cagliari, 26/05/2025
Il Giudice dott.ssa Silvia Sotgia