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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 08/07/2025, n. 10217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10217 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Roma, Terza Sezione Civile, composto dai seguenti magistrati: Dott. Giorgio Jachia Presidente Dott. Alessandro Cento Giudice Dott.ssa Chiara Aytano Giudice rel nel procedimento di reclamo, ai sensi dell'art. 630 c.p.c., iscritto al numero 54728 del ruolo generale 2024 TRA
Parte_1 (rappresentata e difesa dall' Avv. Assunta Tina Romanò presso il cui studio è domiciliata in Senago via Mazzini 1)
- RECLAMANTE – creditore procedente E
Controparte_1
-CONTUMACE- debitore esecutato– NONCHÉ CONTRO
CP_2 CONTUMACE terzo pignorato OGGETTO: reclamo ex art. 630 c.p.c. avverso ordinanza di estinzione della procedura esecutiva nrge 7298/2024 CONCLUSIONI: per il reclamante “Voglia revocare l'ordinanza emessa in data 06.12.2024 dal Giudice dell'esecuzione nel procedimento n. RGE 7298/2024 e per l'effetto rimettere le parti avanti il Giudice al fine di proseguire la causa medesima” Ha emesso la seguente SENTENZA FATTO E DIRITTO Con atto di reclamo proposto ai sensi dell'art. 630 c.p.c. avverso l'ordinanza del 06.12.2024 resa nella procedura esecutiva mobiliare R.G.E. 7298/2024 la parte reclamante ha dedotto Co l'erroneità dell'ordinanza con la quale il rilevata l'omissione degli incombenti di cui all'art. 543 quinto comma c.p.c., ha dichiarato l'estinzione della procedura esecutiva. Il debitore esecutato ed il terzo pignorato pur ritualmente citati non si sono costituiti rimanendo contumaci. Il reclamo è fondato e come tale deve trovare accoglimento. Risulta agli atti del fascicolo dell'esecuzione acquisito in fase di reclamo che la società istante abbia provveduto alla rituale notifica (06.06.2024) dell'avviso di iscrizione a ruolo ex art. 543 comma 5 al terzo pignorato e al tempestivo deposito (del CP_2 24.07.2024) del medesimo prima della data indicata nell'atto di citazione (01.10.2024). Tale incombente processuale è sufficiente per ritenere correttamente avviata, sotto il profilo invece censurato, la procedura di cui si discute poiché il D.Lgs n. 164/24 (cd correttivo Cartabia) sopprimendo le parole “al debitore” nel comma quinto dell'art. 543 c.p.c. ha eliminato l'obbligo per il creditore di notificare l'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo del pignoramento presso terzi anche al debitore, mantenendo tale obbligo solo nei confronti del terzo pignorato. Inoltre L'art. 7 (rubricato “disposizioni transitorie”) del dlgs citato ha previsto che “le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023” (comma 1). Nella fattispecie, in cui la procedura risulta iniziata, mediante notifica dell'atto di pignoramento del 02.04.2024 e successiva iscrizione a ruolo del 23.05.2024, in data successiva al 28 febbraio del 2023, trova applicazione la novella legislativa anzidetta. L'ordinanza di estinzione deve pertanto essere revocata. Quanto alle spese di lite, il rilievo d'ufficio della causa di inefficacia del pignoramento e la sopravvenienza normativa tra la data (01.10.2024) nella quale, per effetto della previgente disposizione dell'art. 543 c.p.c. il creditore avrebbe dovuto depositare l'avviso di iscrizione notificato al debitore esecutato (invero effettivamente non depositato nella fase di esecuzione) e la data dell'udienza (06.12.2024, ove la modifica normativa era da poco entrata in vigore in data 26.11.2024), giustificano la compensazione integrale delle spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul reclamo ex art. 630 così dispone:
- dichiara la contumacia dell' e di CP_2 Controparte_1
- in accoglimento del reclamo, revoca l'ordinanza di estinzione della procedura n. RGE 7298/2024
- compensa le spese di lite. Così deciso in camera di consiglio, il 03.07.2025 Il Giudice estensore Il Presidente Dott.ssa Chiara Aytano dott.Giorgio Jachia