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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 11/02/2025, n. 132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 132 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GROSSETO
SEZIONE CIVILE
in persona del dott. Mario Venditti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 2105/2021 del R.G.A.C. avente a oggetto “contratti pubblici” e vertente tra
(P.IVA: , in persona del legale r.p.t., elettivamente domiciliata Parte_1 P.IVA_1 in Porto Santo Stefano - Monte Argentario, via Cetina n. 8/10, presso lo studio dell'avv.
Lucia Scotto, che la rappresenta e difende in giudizio, con gli avv.ti Alfredo Biagini e
Francesco Balasso, in virtù di procura in calce alla citazione;
ATTRICE contro
(P.IVA: , in persona del Sindaco p.t., Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in Firenze, via Fiume n. 11, presso lo studio dell'avv. Loriano
Maccari, che lo rappresenta e difende in giudizio in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
(P.IVA: ), in persona del Sindaco p.t., Parte_2 P.IVA_3 elettivamente domiciliato in Grosseto, viale Ombrone n. 3 presso lo studio dell'avv. Carlo
Valle, che lo rappresenta e difende in giudizio in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTI
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate in luogo dell'udienza del 19.11.2024.
pagina 1 di 7 FATTO E DIRITTO Part Con atto di citazione ritualmente notificato, la società , in proprio e quale capogruppo mandataria dell'ATI costituita con (già , Controparte_2 Controparte_3 conveniva innanzi all'intestato Tribunale i Comuni di e di Monte Argentario per CP_1 ottenerne la condanna ad applicare l'art. 143, co. 8 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii., e, dunque, a dare impulso al procedimento di revisione del P.E.F. (Piano Economico
Finanziario) allegato al contratto rep. 88/0612c siglato il 25.5.2006 con il Commissario
Delegato al risanamento ambientale della Laguna di , deducendo il CP_1 sovvertimento in proprio danno dell'equilibrio economico-finanziario del progetto dovuto a presunti minori ricavi e all'aumento di costi di smaltimento dei fanghi e dell'energia elettrica nel periodo 2008-2013.
Si costituivano in giudizio i Comuni, eccependo in via pregiudiziale la carenza di giurisdizione del giudice ordinario e il proprio difetto di legittimazione passiva, ed eccependo il anche quello di legittimazione attiva della Parte_2 Part società , e il la carenza di interesse ad agire in capo a Controparte_1 quest'ultima; quanto al merito delle domande attoree, entrambi gli enti ne contestavano la fondatezza in fatto e in diritto, chiedendone il rigetto.
Con sentenza parziale n. 190/2022, resa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., il Tribunale confermava la propria giurisdizione, assegnando alla successiva udienza del 17.5.2022 i termini di cui all'art. 183, co. 6 c.p.c..
La causa veniva poi istruita documentalmente e trattenuta in decisione all'udienza cartolare del 19.11.2024, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per lo scambio di comparse conclusionali e repliche.
*****
I fatti di causa. Part La società ha agito in giudizio per ottenere la revisione delle condizioni del P.E.F. allegato al contratto di concessione rep. 88/0612c/2006, con il quale il Commissario
Delegato al risanamento ambientale della Laguna di affidò al raggruppamento CP_1 temporaneo costituito tra (ora Controparte_4 Parte_1 ed (ora la concessione avente a oggetto Controparte_3 Controparte_2
l'esecuzione dei lavori e delle opere per il potenziamento e l'adeguamento della rete di collettamento degli scarichi dell'areale dei Comuni di e di Monte Argentario, CP_1
pagina 2 di 7 nonché per la gestione dell'intero sistema integrato per quindici anni, a decorrere dalla data di completamento dei lavori e della messa in esercizio delle opere oggetto della concessione (all.ti 1 e 2 della citazione).
La domanda attorea si basa sul dedotto sovvertimento delle anzidette condizioni, asseritamente scaturito da circostanze sopravvenute, quali: i minori ricavi correlati alla mancata vendita d'acqua depurata per il riutilizzo;
i minori incassi rispetto all'effettiva quantità d'acqua trattata dall'impianto, in ragione del mancato pagamento da parte dell'utenza del servizio effettivamente espletato, i cui ricavi sarebbero stati assunti a parametro di riferimento in sede di P.E.F.; il significativo aumento dei costi di smaltimento dei fanghi di supero e dell'energia elettrica nel periodo 2008-2013.
L'attrice ha segnalato che, proprio per ovviare alle criticità determinatesi dal 2008 (e perdurate sino al 2015), in data 28.6.2012 fu compilata una lettera d'intenti fra il
Commissario Delegato, il raggruppamento concessionario e la società Acquedotto del
OR (quale gestore unico del servizio integrato dell'Autorità Idrica Toscana relativamente alla Conferenza Territoriale 6 Ombrone) a mezzo della quale il primo avrebbe manifestato la disponibilità a far proseguire la concessione fino al 2026, prolungando la vita del contratto di concessione, altrimenti in scadenza al 22.5.2023 (all.
6); ha poi dedotto che il mandato conferito al Commissario Delegato giunse ad esaurimento nel dicembre 2012, con il corollario che le attività di competenza della parte pubblica, relative al rapporto concessorio, furono ricondotte nell'alveo della gestione ordinaria e, dunque, alle attribuzioni dei Comuni di e di Monte Argentario, i CP_1 quali tuttavia avrebbero omesso di dare ingresso al procedimento di revisione del P.E.F. rispetto a quanto prescritto dall'art. 143, co. 8 del D.Lgs. 163/2006 e dalla lettera d'intenti del 2012.
Il perimetro domanda attorea.
Giova segnalare che parte attrice, in sede di precisazione delle conclusioni, ha riferito d'aver riconsegnato nelle more all'Acquedotto del OR le aree occupate dagli impianti oggetto della concessione del 2006, ma ha segnalato la permanenza dell'interesse a coltivare il giudizio e quindi ha insistito nella domanda di accertamento, nei confronti dei
Comuni convenuti, della sussistenza dei presupposti per dare impulso al procedimento di revisione del P.E.F. allegato al contratto controverso, in ossequio all'art. 143, co. 8 del
D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., rinunciando espressamente alla domanda di condanna degli pagina 3 di 7 enti ad attivarsi di conseguenza, e riservandosi di agire eventualmente in separato giudizio per ottenere quanto sarebbe stato necessario a ristabilire l'equilibrio leso sotto forma di risarcimento/indennizzo del pregiudizio sofferto.
La questione di giurisdizione.
I Comuni hanno eccepito la carenza di giurisdizione del giudice ordinario, sul presupposto che la valutazione delle ripercussioni dell'asserita sopravvenuta alterazione dell'equilibrio economico finanziario del P.E.F. rientrassero nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, in quanto involgenti l'esercizio delle prerogative pubblicistiche dell'amministrazione.
La questione è stata risolta da codesto Giudicante con sentenza parziale n. 190/2022, che ha confermato la propria giurisdizione sulla scorta di motivazioni alle quali si rinvia.
Part Il difetto di legittimazione attiva di .
Il ha eccepito la discordanza tra l'odierna attrice e il Parte_2 contraente parte del rapporto concessorio, ossia l' Controparte_4
[...]
L'eccezione è priva di pregio. Part Dalla visura depositata da con la prima memoria ex art. 183, co. 6 c.p.c. (all. 1), emerge infatti la perfetta identità fra i due soggetti sopra richiamati, avendo l'
[...]
Part
semplicemente mutato denominazione in nell'anno Controparte_4
2016, conservandone gli estremi fiscali.
L'inammissibilità della domanda attorea. Part Il ha eccepito l'inammissibilità della domanda promossa da Controparte_1 evidenziando come l'ordinamento giuridico, per non turbare la legalità del confronto concorrenziale, avrebbe escluso la modifica delle condizioni contrattuali, ponendo a disposizione del concessionario la sola facoltà di recesso dalla convenzione negoziale.
L'eccezione appare condivisibile nei termini che seguono.
L'art. 143, co. 8 del D.Lgs. 163/2006 recita che: «La stazione appaltante, al fine di assicurare il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti del concessionario, può stabilire che la concessione abbia una durata superiore a trenta anni, tenendo conto del rendimento della concessione, della percentuale del prezzo di cui ai
pagina 4 di 7 commi 4 e 5 rispetto all'importo totale dei lavori, e dei rischi connessi alle modifiche delle condizioni di mercato. I presupposti e le condizioni di base che determinano l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione, da richiamare nelle premesse del contratto, ne costituiscono parte integrante. Le variazioni apportate dalla stazione appaltante a detti presupposti o condizioni di base, nonchè le norme legislative e regolamentari che stabiliscano nuovi meccanismi tariffari o nuove condizioni per
l'esercizio delle attività previste nella concessione, quando determinano una modifica dell'equilibrio del piano, comportano la sua necessaria revisione, da attuare mediante rideterminazione delle nuove condizioni di equilibrio, anche tramite la proroga del termine di scadenza delle concessioni. In mancanza della predetta revisione il concessionario può recedere dal contratto. Nel caso in cui le variazioni apportate o le nuove condizioni introdotte risultino più favorevoli delle precedenti per il concessionario, la revisione del piano dovrà essere effettuata a favore del concedente (…)». Part In sostanza, la normativa richiamata da - refluita nell'art. 165 del D.Lgs. 50/2016 - non sancisce alcun diritto alla revisione del P.E.F. in suo favore.
Il citato comma 8, infatti, prevede semplicemente che le variazioni apportate dalla stazione appaltante dei presupposti e delle condizioni di base, che determinano l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione (il c.d.
P.E.F. che deve essere richiamato nelle premesse del contratto e ne costituisce parte integrante), nonché l'introduzione di nuovi meccanismi tariffari (da parte di leggi o regolamenti), comportino la revisione del piano economico-finanziario, da attuare mediante rideterminazione delle nuove condizioni di equilibrio, anche tramite la proroga del termine di scadenza delle concessioni, e che in mancanza della predetta revisione il concessionario può recedere dal contratto.
Pertanto, in caso di omessa revisione del P.E.F., non è previsto che l'appaltatore possa vedersi riconosciuto un eventuale diritto, prevedendosi una mera facoltà di recesso dal contratto.
La modifica delle condizioni di equilibrio del piano economico-finanziario, come dedotte dall'attrice, quindi, non potevano condurre a una loro modifica da parte del giudice ordinario, ma solo determinare la richiesta alla P.A. di revisione delle stesse e, in mancanza, abilitare il concessionario a recedere dal contratto (cfr. Cass. SS.UU. n.
7735/2023, con cui è stata ritenuta la giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda di accertamento della legittimità del recesso, esercitato a seguito del rifiuto dell'ente pagina 5 di 7 concedente di avviare la revisione del piano economico finanziario della concessione), o in ipotesi adire l'autorità giudiziaria ordinaria per ottenere l'eventuale risarcimento del danno sofferto a causa dell'indisponibilità della stazione concedente.
Viceversa, atteso che l'azione di accertamento proposta dall'attrice era funzionale alla condanna dei Comuni convenuti a rivedere il P.E.F., l'impossibilità del Tribunale di pronunciarsi in quest'ultimo senso avrebbe condotto alla declaratoria d'inammissibilità dell'azione dichiarativa per carenza di interesse ad agire in sede giudiziale, prescritto dall'art. 100 c.p.c., difettandone all'epoca della proposizione della domanda i requisiti dell'attualità e concretezza.
Né sarebbe stato possibile, così come non lo sarebbe oggi, legittimare la sola domanda accertativa avente a oggetto la ricorrenza dei presupposti per ottenere la revisione del
P.E.F. - in vista di un'ipotetica azione risarcitoria/indennitaria -, dal momento che l'azione di accertamento, salvo i casi eccezionalmente previsti dalla legge, non può avere ad oggetto una mera situazione di fatto, ma deve tendere all'accertamento di un diritto che sia già sorto, in presenza di un pregiudizio attuale, e non meramente potenziale;
benvero, la tutela giurisdizionale è tutela di diritti (art. 24 Cost., art. 2907 c.c., artt. 99 e
278 c.p.c.), mentre i fatti possono essere accertati dal Giudice solo come fondamento del diritto fatto valere in giudizio (art. 2697 c.c.) e non di per sé, per gli effetti possibili e futuri, neanche quando assumano rilevanza giuridica e tuttavia costituiscono semplici elementi frazionistici della fattispecie costitutiva del diritto, la quale può costituire oggetto di accertamento giudiziario solo nella sua funzione genetica del diritto azionato, e cioè nella sua interezza (cfr. ex plurimis Cass. n. 22821/2017, Cass. n. 5074/2007, Cass.
SS.UU. n. 27187/2006, Cass. n. 8538/2001).
Stando così le cose, la domanda attorea indirizzata alla verifica delle condizioni di alterazione dell'equilibrio economico finanziario del rapporto concessorio di cui al contratto rep. 88/0612c del 25.5.2006 per fatto e causa non imputabile al concessionario e, conseguentemente, la sussistenza degli estremi applicativi dell'art. 143, co. 8 del
D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., va dichiarata inammissibile per difetto d'interesse ad agire, rimanendo assorbita ogni altra questione affrontata dalle parti.
pagina 6 di 7 Le spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i criteri minimi di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto dell'assenza di complesse questioni di fatto e di diritto.
P.Q.M.
II Tribunale di Grosseto, non definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, così decide:
1) dichiara inammissibile la domanda attorea;
2) condanna l'attrice a rifondere ai convenuti le spese di lite, che liquida per ciascuno in
€ 14.598,00, oltre IVA, CPA e spese generali (15%) come per legge.
Grosseto 11.2.2025.
Il Giudice
Mario Venditti
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GROSSETO
SEZIONE CIVILE
in persona del dott. Mario Venditti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 2105/2021 del R.G.A.C. avente a oggetto “contratti pubblici” e vertente tra
(P.IVA: , in persona del legale r.p.t., elettivamente domiciliata Parte_1 P.IVA_1 in Porto Santo Stefano - Monte Argentario, via Cetina n. 8/10, presso lo studio dell'avv.
Lucia Scotto, che la rappresenta e difende in giudizio, con gli avv.ti Alfredo Biagini e
Francesco Balasso, in virtù di procura in calce alla citazione;
ATTRICE contro
(P.IVA: , in persona del Sindaco p.t., Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in Firenze, via Fiume n. 11, presso lo studio dell'avv. Loriano
Maccari, che lo rappresenta e difende in giudizio in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
(P.IVA: ), in persona del Sindaco p.t., Parte_2 P.IVA_3 elettivamente domiciliato in Grosseto, viale Ombrone n. 3 presso lo studio dell'avv. Carlo
Valle, che lo rappresenta e difende in giudizio in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTI
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate in luogo dell'udienza del 19.11.2024.
pagina 1 di 7 FATTO E DIRITTO Part Con atto di citazione ritualmente notificato, la società , in proprio e quale capogruppo mandataria dell'ATI costituita con (già , Controparte_2 Controparte_3 conveniva innanzi all'intestato Tribunale i Comuni di e di Monte Argentario per CP_1 ottenerne la condanna ad applicare l'art. 143, co. 8 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii., e, dunque, a dare impulso al procedimento di revisione del P.E.F. (Piano Economico
Finanziario) allegato al contratto rep. 88/0612c siglato il 25.5.2006 con il Commissario
Delegato al risanamento ambientale della Laguna di , deducendo il CP_1 sovvertimento in proprio danno dell'equilibrio economico-finanziario del progetto dovuto a presunti minori ricavi e all'aumento di costi di smaltimento dei fanghi e dell'energia elettrica nel periodo 2008-2013.
Si costituivano in giudizio i Comuni, eccependo in via pregiudiziale la carenza di giurisdizione del giudice ordinario e il proprio difetto di legittimazione passiva, ed eccependo il anche quello di legittimazione attiva della Parte_2 Part società , e il la carenza di interesse ad agire in capo a Controparte_1 quest'ultima; quanto al merito delle domande attoree, entrambi gli enti ne contestavano la fondatezza in fatto e in diritto, chiedendone il rigetto.
Con sentenza parziale n. 190/2022, resa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., il Tribunale confermava la propria giurisdizione, assegnando alla successiva udienza del 17.5.2022 i termini di cui all'art. 183, co. 6 c.p.c..
La causa veniva poi istruita documentalmente e trattenuta in decisione all'udienza cartolare del 19.11.2024, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per lo scambio di comparse conclusionali e repliche.
*****
I fatti di causa. Part La società ha agito in giudizio per ottenere la revisione delle condizioni del P.E.F. allegato al contratto di concessione rep. 88/0612c/2006, con il quale il Commissario
Delegato al risanamento ambientale della Laguna di affidò al raggruppamento CP_1 temporaneo costituito tra (ora Controparte_4 Parte_1 ed (ora la concessione avente a oggetto Controparte_3 Controparte_2
l'esecuzione dei lavori e delle opere per il potenziamento e l'adeguamento della rete di collettamento degli scarichi dell'areale dei Comuni di e di Monte Argentario, CP_1
pagina 2 di 7 nonché per la gestione dell'intero sistema integrato per quindici anni, a decorrere dalla data di completamento dei lavori e della messa in esercizio delle opere oggetto della concessione (all.ti 1 e 2 della citazione).
La domanda attorea si basa sul dedotto sovvertimento delle anzidette condizioni, asseritamente scaturito da circostanze sopravvenute, quali: i minori ricavi correlati alla mancata vendita d'acqua depurata per il riutilizzo;
i minori incassi rispetto all'effettiva quantità d'acqua trattata dall'impianto, in ragione del mancato pagamento da parte dell'utenza del servizio effettivamente espletato, i cui ricavi sarebbero stati assunti a parametro di riferimento in sede di P.E.F.; il significativo aumento dei costi di smaltimento dei fanghi di supero e dell'energia elettrica nel periodo 2008-2013.
L'attrice ha segnalato che, proprio per ovviare alle criticità determinatesi dal 2008 (e perdurate sino al 2015), in data 28.6.2012 fu compilata una lettera d'intenti fra il
Commissario Delegato, il raggruppamento concessionario e la società Acquedotto del
OR (quale gestore unico del servizio integrato dell'Autorità Idrica Toscana relativamente alla Conferenza Territoriale 6 Ombrone) a mezzo della quale il primo avrebbe manifestato la disponibilità a far proseguire la concessione fino al 2026, prolungando la vita del contratto di concessione, altrimenti in scadenza al 22.5.2023 (all.
6); ha poi dedotto che il mandato conferito al Commissario Delegato giunse ad esaurimento nel dicembre 2012, con il corollario che le attività di competenza della parte pubblica, relative al rapporto concessorio, furono ricondotte nell'alveo della gestione ordinaria e, dunque, alle attribuzioni dei Comuni di e di Monte Argentario, i CP_1 quali tuttavia avrebbero omesso di dare ingresso al procedimento di revisione del P.E.F. rispetto a quanto prescritto dall'art. 143, co. 8 del D.Lgs. 163/2006 e dalla lettera d'intenti del 2012.
Il perimetro domanda attorea.
Giova segnalare che parte attrice, in sede di precisazione delle conclusioni, ha riferito d'aver riconsegnato nelle more all'Acquedotto del OR le aree occupate dagli impianti oggetto della concessione del 2006, ma ha segnalato la permanenza dell'interesse a coltivare il giudizio e quindi ha insistito nella domanda di accertamento, nei confronti dei
Comuni convenuti, della sussistenza dei presupposti per dare impulso al procedimento di revisione del P.E.F. allegato al contratto controverso, in ossequio all'art. 143, co. 8 del
D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., rinunciando espressamente alla domanda di condanna degli pagina 3 di 7 enti ad attivarsi di conseguenza, e riservandosi di agire eventualmente in separato giudizio per ottenere quanto sarebbe stato necessario a ristabilire l'equilibrio leso sotto forma di risarcimento/indennizzo del pregiudizio sofferto.
La questione di giurisdizione.
I Comuni hanno eccepito la carenza di giurisdizione del giudice ordinario, sul presupposto che la valutazione delle ripercussioni dell'asserita sopravvenuta alterazione dell'equilibrio economico finanziario del P.E.F. rientrassero nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, in quanto involgenti l'esercizio delle prerogative pubblicistiche dell'amministrazione.
La questione è stata risolta da codesto Giudicante con sentenza parziale n. 190/2022, che ha confermato la propria giurisdizione sulla scorta di motivazioni alle quali si rinvia.
Part Il difetto di legittimazione attiva di .
Il ha eccepito la discordanza tra l'odierna attrice e il Parte_2 contraente parte del rapporto concessorio, ossia l' Controparte_4
[...]
L'eccezione è priva di pregio. Part Dalla visura depositata da con la prima memoria ex art. 183, co. 6 c.p.c. (all. 1), emerge infatti la perfetta identità fra i due soggetti sopra richiamati, avendo l'
[...]
Part
semplicemente mutato denominazione in nell'anno Controparte_4
2016, conservandone gli estremi fiscali.
L'inammissibilità della domanda attorea. Part Il ha eccepito l'inammissibilità della domanda promossa da Controparte_1 evidenziando come l'ordinamento giuridico, per non turbare la legalità del confronto concorrenziale, avrebbe escluso la modifica delle condizioni contrattuali, ponendo a disposizione del concessionario la sola facoltà di recesso dalla convenzione negoziale.
L'eccezione appare condivisibile nei termini che seguono.
L'art. 143, co. 8 del D.Lgs. 163/2006 recita che: «La stazione appaltante, al fine di assicurare il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti del concessionario, può stabilire che la concessione abbia una durata superiore a trenta anni, tenendo conto del rendimento della concessione, della percentuale del prezzo di cui ai
pagina 4 di 7 commi 4 e 5 rispetto all'importo totale dei lavori, e dei rischi connessi alle modifiche delle condizioni di mercato. I presupposti e le condizioni di base che determinano l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione, da richiamare nelle premesse del contratto, ne costituiscono parte integrante. Le variazioni apportate dalla stazione appaltante a detti presupposti o condizioni di base, nonchè le norme legislative e regolamentari che stabiliscano nuovi meccanismi tariffari o nuove condizioni per
l'esercizio delle attività previste nella concessione, quando determinano una modifica dell'equilibrio del piano, comportano la sua necessaria revisione, da attuare mediante rideterminazione delle nuove condizioni di equilibrio, anche tramite la proroga del termine di scadenza delle concessioni. In mancanza della predetta revisione il concessionario può recedere dal contratto. Nel caso in cui le variazioni apportate o le nuove condizioni introdotte risultino più favorevoli delle precedenti per il concessionario, la revisione del piano dovrà essere effettuata a favore del concedente (…)». Part In sostanza, la normativa richiamata da - refluita nell'art. 165 del D.Lgs. 50/2016 - non sancisce alcun diritto alla revisione del P.E.F. in suo favore.
Il citato comma 8, infatti, prevede semplicemente che le variazioni apportate dalla stazione appaltante dei presupposti e delle condizioni di base, che determinano l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione (il c.d.
P.E.F. che deve essere richiamato nelle premesse del contratto e ne costituisce parte integrante), nonché l'introduzione di nuovi meccanismi tariffari (da parte di leggi o regolamenti), comportino la revisione del piano economico-finanziario, da attuare mediante rideterminazione delle nuove condizioni di equilibrio, anche tramite la proroga del termine di scadenza delle concessioni, e che in mancanza della predetta revisione il concessionario può recedere dal contratto.
Pertanto, in caso di omessa revisione del P.E.F., non è previsto che l'appaltatore possa vedersi riconosciuto un eventuale diritto, prevedendosi una mera facoltà di recesso dal contratto.
La modifica delle condizioni di equilibrio del piano economico-finanziario, come dedotte dall'attrice, quindi, non potevano condurre a una loro modifica da parte del giudice ordinario, ma solo determinare la richiesta alla P.A. di revisione delle stesse e, in mancanza, abilitare il concessionario a recedere dal contratto (cfr. Cass. SS.UU. n.
7735/2023, con cui è stata ritenuta la giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda di accertamento della legittimità del recesso, esercitato a seguito del rifiuto dell'ente pagina 5 di 7 concedente di avviare la revisione del piano economico finanziario della concessione), o in ipotesi adire l'autorità giudiziaria ordinaria per ottenere l'eventuale risarcimento del danno sofferto a causa dell'indisponibilità della stazione concedente.
Viceversa, atteso che l'azione di accertamento proposta dall'attrice era funzionale alla condanna dei Comuni convenuti a rivedere il P.E.F., l'impossibilità del Tribunale di pronunciarsi in quest'ultimo senso avrebbe condotto alla declaratoria d'inammissibilità dell'azione dichiarativa per carenza di interesse ad agire in sede giudiziale, prescritto dall'art. 100 c.p.c., difettandone all'epoca della proposizione della domanda i requisiti dell'attualità e concretezza.
Né sarebbe stato possibile, così come non lo sarebbe oggi, legittimare la sola domanda accertativa avente a oggetto la ricorrenza dei presupposti per ottenere la revisione del
P.E.F. - in vista di un'ipotetica azione risarcitoria/indennitaria -, dal momento che l'azione di accertamento, salvo i casi eccezionalmente previsti dalla legge, non può avere ad oggetto una mera situazione di fatto, ma deve tendere all'accertamento di un diritto che sia già sorto, in presenza di un pregiudizio attuale, e non meramente potenziale;
benvero, la tutela giurisdizionale è tutela di diritti (art. 24 Cost., art. 2907 c.c., artt. 99 e
278 c.p.c.), mentre i fatti possono essere accertati dal Giudice solo come fondamento del diritto fatto valere in giudizio (art. 2697 c.c.) e non di per sé, per gli effetti possibili e futuri, neanche quando assumano rilevanza giuridica e tuttavia costituiscono semplici elementi frazionistici della fattispecie costitutiva del diritto, la quale può costituire oggetto di accertamento giudiziario solo nella sua funzione genetica del diritto azionato, e cioè nella sua interezza (cfr. ex plurimis Cass. n. 22821/2017, Cass. n. 5074/2007, Cass.
SS.UU. n. 27187/2006, Cass. n. 8538/2001).
Stando così le cose, la domanda attorea indirizzata alla verifica delle condizioni di alterazione dell'equilibrio economico finanziario del rapporto concessorio di cui al contratto rep. 88/0612c del 25.5.2006 per fatto e causa non imputabile al concessionario e, conseguentemente, la sussistenza degli estremi applicativi dell'art. 143, co. 8 del
D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., va dichiarata inammissibile per difetto d'interesse ad agire, rimanendo assorbita ogni altra questione affrontata dalle parti.
pagina 6 di 7 Le spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i criteri minimi di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto dell'assenza di complesse questioni di fatto e di diritto.
P.Q.M.
II Tribunale di Grosseto, non definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, così decide:
1) dichiara inammissibile la domanda attorea;
2) condanna l'attrice a rifondere ai convenuti le spese di lite, che liquida per ciascuno in
€ 14.598,00, oltre IVA, CPA e spese generali (15%) come per legge.
Grosseto 11.2.2025.
Il Giudice
Mario Venditti
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