Articolo 1 della Legge 12 novembre 1990, n. 331
Versione
16 novembre 1990
Art. 1. 1. Il decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261 , recante disposizioni fiscali urgenti in materia di finanza locale, di accertamenti in base ad elementi segnalati dall'anagrafe tributaria e disposizioni per il contenimento del disavanzo del bilancio dello Stato, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 21 luglio 1990, n. 192 , compresi quelli prodotti fino al 26 luglio 1990 dall'articolo 7, comma 1, lettere a), b) e g), e dall'articolo 8, comma 5, nella parte in cui sostituisce la lettera H), punto 1), lettere b), c) e d), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32 . Il termine previsto dall'articolo 10, comma 5, del predetto decreto-legge n. 192 del 1990 , per l'effettuazione del versamento della differenza di imposta sulle giacenze degli alcoli dichiarate, viene fissato nel decimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
Restano altresi' validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 22 maggio 1990, n. 120 , compresi quelli relativi all'articolo 7, comma 2, del predetto decreto, limitatamente alla imposizione del diritto erariale sulle acque minerali condizionate a partire dal 23 maggio 1990 ed immesse in commercio fino alla data del 21 luglio dello stesso anno; il diritto erariale dovuto sulle acque minerali condizionate e immesse in commercio dal 1 luglio al 21 luglio 1990 deve essere versato entro il giorno 30 novembre con le stesse modalita' previste dal decreto del Ministro delle finanze 18 luglio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 167 del 19 luglio 1990.
AVVERTENZA:
Il decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261 , e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 219 del 19 settembre 1990.
A norma dell' art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del giorno 6 dicembre 1990.
Entrata in vigore il 16 novembre 1990
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