Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 23/06/2025, n. 383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 383 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale Ordinario di Prato
In Nome del Popolo Italiano il Giudice dott. ssa Micaela Lunghi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. RG 1939 /2024 tra le parti:
Attore intimante : Controparte_1
( CodiceFiscale_1 dall'avv. DE LUCA MICHELA
Convenuto inti Controparte_2
( CodiceFiscale_2
d O e dall'avv. BATACCHI SILVIA
Oggetto: Risoluzione del contratto di locazione per inadempimento uso abitativo
Decisa a Prato in data 23/06/2025 sulle seguenti conclusioni ex art. 127 ter c.p.c.:
Attore intimante: come in atti Convenuto intimato: come in atti Motivi della decisione Con atto di intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida il locatore Controparte_1
conveniva in giudizio la parte intimata, il conduttore per sentire, in tesi, convalidare lo Controparte_2
sfratto per morosità con la condanna del CP_2
all'immediato rilascio dell'immobile ad uso abitativo stituato
propiretario del predetto immobile;
in ipotesi, ove vi fosse opposizione, pronucniare ordinanza ex art. 665 c.p.c. e disporre il mutamento di rito;
in ulteriore inpotesi convalidare l'intimato sfratto per finita locazione con la condanna del all'immediato rilascio CP_2
dell'immobile; con vittoria di spese.
Si costuituiva in giudizio che si opponeva alla CP_2
convalida perchè inammissibile e infondata;
in caso di accoglimento della convalida per finita locazione chiedeva un termine di 12 mesi per il rilascio;
con vittoria di spese.
Con provvediemnto riservato che qui si coinferma integralmente il giudie non emetteva l'ordinanza ex art. 665
c.p.c. e mutava il rito con la concessione del termine per la mediazione e fissazione dell'udienza ex art. 420 c.p.c. ocn termine per memorie integrative.
Nelle more el giudizio la parte initmante avanzava istanza di concessione dell'ordinanza provvisoria di rilascio respinta con provvedimento dello scrivente giudice in quanto inammissbile e irrituale data la fase processuale che vedeva incardinato un giudizio ordinario previo mutametno del rito.
La causa era isrtuita con le sole produzioni documentali ed era sostituita l'udienza ex art. 429 c.p.c. con iul deposito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c. per la data del
07.04.2025; il fascicolo era trasmesso in riserva in data
08.04.2025 e si emetteva la presente sentenza.
Le domande avanzate in tesi e in ipotesi dalla parte attrice intimante debbono essere rigettate perché inammissibli e infondate.
2 Appare “per tabulas” che la parte intimante nelle conclusioni della memoria integrativa, ultimo momento utile per la cristallizzazione della domanda del presente giudizio, ha chiesto “la convalida dello sfratto”, richeista che non è ammissibile nel giudizio instaurato a seguito di mutamento del rito.
Le domande proposte sono, pertanto, inammissibili atteso che vanno proposte solo nella fase sommaria e nella presente fase di merito non è stata richiesta la pronuncia solutoria del contratto intercorso tra le parti.
Il conduttore, peraltro. Come dato atto dalla medesima parte intimante, ha provveduto al pagamento delle somme intimate ( €. 2.460,00 ) dopo la notifica dell'atto introduttivo e prima della iscrizione a ruolo della causa mentre non ha provveduto a corrispondere le dovute spese legali.
Tuttavia va rilavato come in atti ci è una comunicazione del locatore e qui attore intimante, con cui in data CP_1
02.02.2023 spediva la comunicazione del diniego di rinnovo del contratto di locaione ricevuta dall'intimato CP_2
in data 07.02.2023 ( cfr. doc. in atti); nel caso di specie si tratta di un atto unilaterale recettizio che prodcue l'effetto della cessazione della locazione non immediatamente alla ricezione ma alla scadenza del termine naturale della locazione e cioè al 30.09.2023.
Pertanto alla data della notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio ( 16 maggio 2024) il contratto non era più in essere e quindi non era possibile, nella fase sommaria, convalidare lo sfratto nè emettere l'ordinanzadi rilascio dell'immobile avendo il conduttore pagato la somma di cui all'atto di intimazone sebbene dopo la notifica dell'atto ma
3 prima della iscrizione a ruolo della causa con riferimento a un contratto oramai scaduto;
peraltro, nel caso per come esposto dalla parte intimante , rimarrebbe da pagare la sola mensilità di febbraio 2023 che non sarebbe stata sufficiente per addivenire a una declaratoria di convalida nella fase sommaria anche ove fosse in essere il contratto intercorso tra le parti. Il procedimento da introdurre quindi non può essere quello relativo alla convalida dello sfratto per morosità in assenza del contratto di locazione.
Non si può neppure addivenire a un accoglimento della domanda avanzata in via ipotetica dalla parte attrice con riferimento ad una declaratoria di convalida dello sfratto per finita locazione, preclusa dall'intervenuto mutamento del rito nè si può dichiarare altro che non è stato richiesto dalla parte attrice intimante;
quest'ultima, infatti, nella fase di merito ha insistito nella richiesta di convalida dello sfratto o per morosità o per finita locazione ma tali richieste non possono essere avanzate nel giudizio ordinario bensì solo nella fase sommaria.
La stessa parte intimante aveva, infatti, nelle more del giudizio di merito richiesto l'emissione della ordinanza di rilascio ex art. 665 c.p.c. richiesta inamissibile e irrituale dato che era stato già disposto il mutamento del rito ex artt.
426 e 667 c.p.c.
Quindi si ritiene di dovere accogliere l'opposizione proposta dalla parte convenuta intimata perchè fondata e rigettare le domande proposte dalla parte attrice intimante perchè inammissibili e infondate.
Vista la totale soccombenza dela parte attrice intimante ex art. 91 c.p.c. si deve condannare quest'ultima alla refusione
4 delle spese di lite sostenute nel giudizio dalla parte convenuta intimata che si liquidano ome indicaro in dispositivo ex d.m. 147722 e vista la natura dell'attività difensiva svolta e il valore della causa con riferimento alle fasi del giuidzio sommario, della mediazione e della fase di merito.
P. Q. M.
Il Tribunale di Prato, definitivamente pronunciando, così provvede: in accolgimento della opposizione proposta dalla parte convenuta intimata Controparte_2
rigetta le domande della parte attice intimante CP_1
perchè inammissibili;
[...]
condanna, altresì ex art. 91 c.p.c. la parte attrice intimante al rimborso delle spese processuali Controparte_1
sostenute nel giudizio dalla parte convenuta intimata che liquida in €. 4.994,00 per Controparte_2
compensi ( di cui €. 1.591,00 per la fase sommaria;
€.
851,00 per la fase della mediazione;
€.
2.552.00 per la fase di merito) oltre al 15% di rimborso fiorfettario, cpa e iva di legge.
Prato, 23/06/2025
Il Giudice Dott.ssa Micaela Lunghi
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