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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 28/07/2025, n. 1200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1200 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Terza Sezione Civile
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Andrea Tinelli Presidente dott. Claudia Gheri Giudice dott. Francesco Rinaldi Giudice rel. all'esito della camera di consiglio del 03/07/2025, nella causa iscritta al n.r.g. 4453/2025, promossa da:
, c.f. Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'Avv. BONETTI MARTINA e TI GI LF, c.f. C.F._2 con il patrocinio dell'Avv. COSTA MARCELLA RICORRENTI PUBBLICO MINISTERO in sede INTERVENUTO ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ( ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. )
Letto il ricorso depositato il 28/02/2025, con cui e TI GI Parte_1
LF, unitisi in matrimonio a in data 4.5.2008 (atto trascritto nei registri dello stato CP_1 civile del Comune di RZ al numero 7 parte II seria A dell'anno 2008), hanno chiesto:
“Separazione consensuale”;
Viste le dichiarazioni scritte con cui le parti hanno confermato la propria volontà di procedere alle condizioni indicate e rinunciato al tentativo di conciliazione;
Rilevato che la visibilità del fascicolo al P.M. è stata aperta in data 4.3.25;
Ritenuto che sussistano i presupposti per pronunciarsi in conformità alle seguenti condizioni proposte dalle parti, che appaiono rispondere alla legge e agli interessi della famiglia:
«1) Vita separata con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) Sui rapporti personali e sull'affidamento dei figli minori: Per_ a. i figli minori e sono affidati ad entrambi i genitori i quali, nel reciproco rispetto, si impegnano a Per_1
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collaborare fra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nel prioritario interesse dei figli, garantendo, altresì, un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi e conservando rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
b. i figli saranno collocati presso la madre, alla quale è assegnata la casa famigliare con tutto quanto in essa contenuto;
c. la responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori;
le decisioni di maggior interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute ed ai relativi costi saranno assunte di comune accordo fra i genitori tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli nonché delle effettive possibilità economiche dei genitori;
le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione (per tali intendendosi quelle attinenti la vita quotidiana dei minori) verranno assunte disgiuntamente da ciascun genitore quando avrà con sé i figli;
d. i coniugi si danno reciproco assenso al rilascio di documenti validi per l'espatrio, con relativa sottoscrizione della necessaria documentazione atta alla concessione o al rinnovo del passaporto;
3) Sui rapporti di frequentazione padre-figli:
Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli quando lo desideri, previo accordo con la madre, e in ogni caso:
a. infrasettimanalmente il martedì e il giovedì dalle ore 18,00 sino alle ore 21,00, il padre li preleverà presso l'abitazione della madre (o nei luoghi dove essi stiano esercitando attività extrascolastica) e indi li riaccompagnerà presso l'abitazione della madre;
b. inoltre, il padre potrà tenere con sé i figli a fine settimana alternati con la madre prelevandoli dalla casa materna (o nei luoghi dove essi stiano esercitando attività extrascolastica) il venerdì alle ore 18,00 e riaccompagnandoli presso la madre la domenica alle ore 21,00;
c. durante le vacanze estive: 15 giorni anche non consecutivi, con esatta calendarizzazione da concordare entro e non oltre il giorno 31 maggio di ogni anno;
durante le vacanze natalizie: per la metà del periodo di mancata frequentazione scolastica, alternando i rispettivi periodi;
durante le vacanze pasquali: tre giorni alternando annualmente il giorno di Pasqua con il Lunedì dell'Angelo; ponti e festività e compleanni dei figli in via alternata;
4) Sui rapporti economici:
a. il padre versa alla madre, a titolo di contributo per il mantenimento ordinario dei minori, e fino all'indipendenza economica di ciascuno, la somma complessiva di € 600,00 (€ 300,00 per ciascun figlio), somma da corrispondere entro il giorno 15 di ciascun mese, a mezzo bonifico bancario;
somma da aggiornare annualmente in base agli indici ISTAT (base di calcolo dal mese successivo a quello di omologa della separazione);
b. i genitori concordano inoltre che graveranno su entrambi, le spese non comprese nel mantenimento ordinario, specificando che tali sono quelle di cui al Protocollo Tribunale di Brescia 14.7.2016, che dichiarano di voler applicare al presente accordo di separazione. Dalla data della separazione sino a che la signora RO non avrà reperito un'occupazione e in Pt_ ogni caso non oltre giugno 2025 tali spese saranno a carico del signor per la quota del 70% e a carico della signora RO per la quota del restante 30%. Dal momento in cui la signora
RO avrà reperito un'occupazione lavorativa e, diversamente, dal mese di giugno 2025, la suddivisione di tali spese sarà del 50% in capo a ciascun genitore;
c. L'assegno unico sarà percepito al 100% dalla signora RO, sino al reperimento da parte della medesima di un'occupazione lavorativa o, in ogni caso, non oltre il mese di giugno 2025; Pt_ d. Le eventuali detrazioni fiscali sono da intendersi a favore del signor al 100% sino a che la signora RO non avrà reperito un'occupazione lavorativa con regolare contratto e comunque finché non avrà un reddito con la capienza IRPEF (fiscale) per aver diritto alle detrazioni in fase di 730; e. il versamento del contributo annuale GSE rimarrà accreditato
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nel c/c cointestato tra i coniugi con il reciproco impegno delle parti a non utilizzare l'intera quota o in alternativa, previo accordo, le parti potranno procedere alla suddivisione in uguale misura (50%) da destinare ai c/c personali di entrambe;
f. Eventuali Bonus (libri, trasporti, ecc.) se richiesti, dovranno essere comunicati all'altro genitore e suddivisi secondo le quote in essere di suddivisione delle spese straordinarie;
5) Sulla casa famigliare:
La casa familiare, sita in RZ (BS) Via Papa Giovanni Paolo Secondo N. 94, con tutti gli arredi e le suppellettili che la compongono, è assegnata alla signora RO, che continuerà ad abitarla insieme ai figli minori, sino al raggiungimento dell'indipendenza economica dei medesimi.
Per l'acquisto dell'immobile adibito a casa familiare, le parti hanno acceso presso la
[...]
contratto di mutuo ipotecario, intestato ad entrambi i coniugi, i Controparte_2 quali continueranno a versare per la quota del 50% ciascuno i ratei mensili, attivandosi sin da ora a richiedere la surroga del predetto contratto di mutuo, al fine di concordare la diminuzione dell'ammontare delle rate.
In ogni caso, i coniugi si dichiarano disponibili sin da ora a valutare la messa in vendita dell'immobile nel caso in cui il pagamento della rata mensile di mutuo divenga insostenibile anche per solo una delle parti.
6) i coniugi si danno reciprocamente atto di aver provveduto a comporre con reciproca soddisfazione tutte le questioni di natura patrimoniale relative ai loro rapporti economici, anche con riferimento alla suddivisione dei beni comuni, sicché nessuno dei due coniugi vanta rivendicazioni nei confronti dell'altro inerenti o derivanti dal matrimonio;
e con rinuncia reciproca delle parti a qualsivoglia richiesta di mantenimento nei confronti dell'altro.
7) i coniugi, infine, si prestano reciproco assenso sia al rilascio e/o rinnovo del passaporto e della carta d'identità valida per l'espatrio dell'altro coniuge;
8) le spese di causa sono da intendersi integralmente compensate tra le parti;
9) le parti dichiarano, altresì, di rinunciare alla produzione in giudizio della documentazione di cui all'art. 473 bis.51, III comma, c.p.c.., rendendosi, in ogni caso, disponibili ad esibire le dichiarazioni fiscali dell'ultimo triennio a semplice richiesta del Tribunale»;
Preso atto che le parti hanno altresì rinunciato all'impugnazione della sentenza;
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale: omologa la separazione consensuale tra i coniugi:
e Parte_1
TI GI LF alle condizioni sopra riportate;
compensa per intero le spese di lite;
manda alla Cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, ordinandogli di annotarla.
Brescia, 03/07/2025
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Il Giudice est.
Dott. Francesco Rinaldi
Il Presidente
Dott. Andrea Tinelli
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