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Sentenza 9 marzo 2025
Sentenza 9 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 09/03/2025, n. 435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 435 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, Sezione I Civile, in composizione collegiale, nelle persone dei Giudici dott.ssa Rosangela Viteritti Presidente dott.ssa Carmen Misasi Giudice dott.ssa Filomena De Sanzo Giudice rel. est. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 492 del R.G.A.C. dell'anno 2025 vertente
TRA
, assistito e difeso da sé medesimo ai sensi dell'art. 86 c.p.c. Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del l.r.p.t., con il patrocinio dell'avvocato ZIMATORE VALERIO CP_1
RESISTENTE
NONCHE'
Controparte_2
TERZO PIGNORATO - CONTUMACE
Oggetto: reclamo avverso provvedimento del G.E. ai sensi dell'art. 630 c.p.c.
Conclusioni: come in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha proposto opposizione avverso le ordinanze emesse in data 12.02.2025 ed in data Parte_1
15.02.2025 con cui il G.E. presso il Tribunale di Cosenza, nell'ambito della procedura esecutiva mobiliare n. 127/2019 RGEM, ha rispettivamente dichiarato l'estinzione della procedura esecutiva e l'inammissibilità dell'istanza di revoca del primo provvedimento gravato chiedendone l'annullamento.
Il ricorrente, premesso che la procedura esecutiva in discorso era stata incardinata dalla sua convivente more uxorio in forza di decreto ingiuntivo provvisoriamente Persona_1 esecutivo n. 1157/2018 ottenuto dal Giudice di Pace di Cosenza contro sulla base di CP_1 assegno circolare dell'importo di euro 1.000,00 e che, a seguito della revoca della provvisoria esecuzione del titolo disposta nel giudizio di opposizione all'ingiunzione incardinato da CP_1
il G.E. aveva sospeso l'esecuzione ai sensi dell'art. 623 c.p.c. con ordinanza in data 21.02.2020,
[...] ha dedotto l'erroneità della declaratoria di estinzione della medesima procedura da parte del giudice gravato a seguito della riassunzione da lui effettuata dopo la definizione dell'opposizione all'ingiunzione e l'intervenuta definitiva esecutorietà del titolo. Ha, in particolare, censurato l'ordinanza del 12.02.2025 nella parte in cui il G.E. ha ritenuto “l'assenza di adeguata procura” ed il difetto “di ogni rapporto successorio tra” la (deceduta nelle more della sospensione CP_3 dell'esecuzione) “e l'avvocato”, sostenendo la propria “legittimazione attiva” in ragione della
“ultrattività del mandato alle liti” conferitogli dalla creditrice procedente prima del suo decesso, siccome derivante (anche) dalla procura generale notarile conferitagli, con facoltà di incasso, dalla
. Per_1
Ha, inoltre, dedotto che, in difetto di sua dichiarazione del decesso dell'assistita nell'ambito della procedura esecutiva odierna, il G.E. non avrebbe potuto tenere conto di detta circostanza, che non sarebbe, in ogni caso, eccepibile dalla controparte né rilevabile d'ufficio, con conseguente illegittimità dell'ordinanza con cui il medesimo giudicante, in data 14.11.2024, ha d'ufficio interrotto il processo, invitando gli eredi della de cuius a costituirsi per l'udienza del 12.02.2025.
Il reclamante ha, infine, eccepito la violazione del diritto di difesa, con conseguente nullità dell'ordinanza del 12.02.2025, per non avere il G.E. concesso il termine, da lui richiesto, per integrare la documentazione relativa alla successione della creditrice ed ha, in subordine, insistito in questa sede nella medesima istanza, stante la non perentorietà del termine fissato per l'incombente dal magistrato reclamato, rappresentando ulteriormente che il figlio della ( Per_1 Persona_2
si sarebbe costituito telematicamente in data 11.02.2025, seppur non era stato allegato il
[...] mandato ad litem a lui conferito “per un malfunzionamento del PCT ovvero per mera dimenticanza”. Ha chiesto, pertanto, al Tribunale di annullare l'ordinanza gravata e quella del 15.02.2025 con cui il
GE ha dichiarato inammissibile la revoca del primo provvedimento, sospendendo nelle more la restituzione del libretto postale contenente le somme pignorate di cui ha chiesto ordinarsi l'assegnazione in favore della creditrice “poiché sotto l'aspetto processuale è ancora in vita”, ovvero di assegnarle, in subordine, all' “unico erede, suo figlio , o, in ulteriore Persona_2 subordine, a se medesimo, come da procura generale notarile all'incasso.
Costituitasi in giudizio, ha resistito al gravame deducendone, in via preliminare, CP_1
l'inammissibilità trattandosi di estinzione c.d. “atipica” della procedura da contestare con lo strumento dell'opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 617 c.p.c. ovvero per difetto di procura dell'avvocato ovvero ancora per mancata dimostrazione della qualità di erede dell'istante. Ha Per_2 quindi dedotto l'infondatezza nel merito del gravame in ragione non solo della correttezza del contenuto dell'ordinanza reclamata ma anche dell'acquiescenza asseritamente prestata dal reclamante all'ordinanza emessa dal GE in data 14/15.11.2024 laddove questi ha dato atto della “non contestazione” della circostanza della morte della creditrice procedente disponendo che il procedimento proseguisse a mezzo dei di lei eredi.
Il terzo pignorato , a cui la Cancelleria ha ritualmente notificato il decreto con cui il Controparte_2
Collegio ha disposto il deposito di note difensive, non si è costituito.
Ne va, quindi, dichiarata la contumacia.
Il reclamo deve essere disatteso.
Ritiene, infatti, il Tribunale, con valutazione assorbente di ogni altra questione, in applicazione del principio della “ragione più liquida” (cfr. Cass. civ., ordinanza n. 363/2019), che il gravame sia infondato avendo il Giudice reclamato correttamente dichiarato l'estinzione della procedura esecutiva a fronte del ritenuto difetto di procura ad litem e della qualità di erede (del creditore procedente) dell'avvocato che ne ha chiesto la riassunzione. Per_2
Ed infatti, pur a voler ritenere ammissibile il presente reclamo, se ne ritiene l'infondatezza nel merito.
Risulta, infatti, per tabulas – ed è incontestato - che la procedura esecutiva n. 127/2019 RGEM, incardinata da in forza del decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo, n. Parte_2
1157/2018 ottenuto dal Giudice di Pace di Cosenza contro sulla base di assegno CP_1 circolare dell'importo di euro 1.000,00, è stata sospesa dal G.E. con ordinanza ex art. 623 c.p.c. del
27.09.2022 a seguito della revoca da parte del Giudice di Pace, davanti al quale il debitore aveva proposto opposizione, della provvisoria esecutorietà dell'ingiunzione. Risulta ancora per tabulas che, come dedotto da , in data 05.04.2022, nell'ambito di CP_1 quel giudizio di opposizione, l'avvocato nella qualità di legale della ha dichiarato Per_2 _2 il decesso della sua assistita (e convivente more uxorio) chiedendo, in conseguenza, l'interruzione del processo (v. parte motiva della sentenza n. 545/2024 con cui il Tribunale di Cosenza ha rigettato l'appello proposto da avverso il provvedimento di estinzione dell'opposizione a decreto CP_1 ingiuntivo emesso dal Giudice di Pace il 27.09.2022).
E' ancora incontestato, oltre che documentalmente provato, che il Giudice di Pace, interrotto il giudizio, di iniziativa, con ordinanza del 27.09.2022, ha dichiarato d'ufficio l'estinzione del processo di opposizione a decreto ingiuntivo per mancata riassunzione nel termine di legge, così determinando la definitiva esecutorietà dell'ingiunzione gravata.
Risulta, inoltre, dagli atti acquisiti nella procedura esecutiva n. 127/2019 RGEM – e costituiscono pure circostanze pacifiche - che tale ordinanza (avente contenuto decisorio e quindi valore di sentenza) è stata impugnata da con appello proposto davanti al Tribunale di Cosenza e CP_1 che l'adita A.G. ha rigettato detta opposizione con sentenza n. 545/2024del 05.03.2024, così sancendo la definitiva esecutorietà dell'ingiunzione gravata.
Emerge, ancora, per tabulas che l'avvocato all'esito del giudizio di opposizione anzidetto, Per_2 con ricorso depositato il 03.07.2024 (in atti), ha chiesto, nella sua qualità di legale della , la _2 riassunzione della procedura esecutiva n. 127/2019 RGEM (sospesa ex art. 623 c.p.c. dal G.E.); che ha eccepito l'inammissibilità della riassunzione per difetto di procura ad litem del legale CP_1 ricorrente e che il G.E., investito della predetta istanza di riassunzione, a scioglimento della riserva assunta alla fissata udienza del 14.10.2024, con ordinanza del 14.11.2024, “tenuto conto” che a seguito “della morte della parte creditrice – circostanza non in contestazione – nel processo esecutivo debba applicarsi l'art. 110 c.p.c.”, ha disposto “la prosecuzione del giudizio esecutivo a mezzo degli eredi del creditore”, fissando l'udienza del 12.02.2025 “per l'integrazione degli atti processuali”.
Risulta poi che con istanza depositata telematicamente in data 11.02.2025 l' “avvocato Persona_2 nella qualità di compagno, come da contratto di coppia di fatto, legge Cirinnà (in pct) e nella qualità di erede derivante dalla qualità del contratto di coppia di fatto suddetto, nonché per testamento olografo rilasciato dalla defunta in questione, come da documentazione già versata nel processo telematico” ha chiesto “l'assegnazione in proprio favore delle somme ignorate. In subordine” ha altresì chiesto “che le somme pignorate ven(issero) assegnate all'unico figlio della defunta _2
.”; e che, all'esito dell'udienza del 12.02.2025, il G.E. ha emesso l'ordinanza Persona_3 impugnata, estinguendo la procedura esecutiva per difetto di procura e difetto di titolo successorio in capo all'avvocato Per_2 Ebbene, stando così le cose, osserva il Collegio che, se è vero che nel caso di morte del creditore procedente, si ammette che la procedura esecutiva (che non deve essere interrotta) possa essere proseguita dagli eredi del creditore (tra le altre, v. Cass. civ., n. 14096/2005), è altrettanto vero che, nel caso che ci occupa, essa era stata sospesa dal G.E. ex art. 623 c.p.c. con ordinanza del 21.02.2020 ed avrebbe dovuto, quindi, essere riassunta dagli eredi nel termine perentorio di cui all'art. 627 c.p.c.
Detta norma prevede infatti che “il processo esecutivo deve essere riassunto con ricorso nel termine perentorio fissato dal giudice dell'esecuzione e, in ogni caso, non più tardi di sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di primo grado o dalla comunicazione della sentenza di appello che rigetta l'opposizione”.
Nel caso che ci occupa, come visto sopra, il Giudice di Pace, davanti al quale aveva CP_1 opposto il decreto ingiuntivo n. 1157/2018 costituente titolo esecutivo azionato dalla nella _2 procedura n. 127/2019 RGEM, ha estinto il giudizio con ordinanza del 27.09.2022; tale ordinanza è stata impugnata da con appello proposto davanti al Tribunale di Cosenza che ha rigettato CP_1
l'opposizione con sentenza n. 545/2024, sancendo la definitiva esecutorietà dell'ingiunzione gravata.
Tale sentenza è stata emessa dal Tribunale di Cosenza, in funzione di giudice di secondo grado, in data 05.03.2024.
L'istanza di riassunzione è stata depositata dall'avvocato in nome e per conto della Per_2 _2 in data 03.07.2024 (v. fascicolo telematico relativo alla procedura esecutiva n. 127/2019) e, dunque, nel termine di sei mesi di cui all'art. 627 c.p.c. (il G.E. non aveva, infatti, assegnato termine per la riassunzione).
Si tratta, tuttavia, di istanza che non può costituire idoneo atto d'impulso ai fini della tempestiva riassunzione della procedura esecutiva sospesa perchè proviene da difensore privo di procura ad litem
e da soggetto che non riveste (e nell'istanza in esame non ha, invero, nemmeno speso) la qualità di erede della creditrice procedente deceduta.
Ed infatti, il mandato ad litem che la defunta aveva conferito all'avvocato per la _2 Per_2 tutela delle sue ragioni creditorie nei confronti di in sede di ricorso monitorio che ha portato CP_1 all'emissione del decreto ingiuntivo n. 1157/2018, costituente titolo esecutivo posto alla base dell'esecuzione n. 127/2018 RGEM, si è estinto con la morte della cliente, espressamente dichiarata dal suo procuratore all'udienza del 05.04.2022 davanti al Giudice di Pace nell'ambito del giudizio di opposizione all'ingiunzione intrapreso da . CP_1
E' noto, infatti, che il mandato ad litem si estingue con la morte del mandatario/rappresentato ai sensi dell'art. 1722, comma 1 n. 4 c.p.c. (cfr., tra le altre, Cass. civ., ordinanza n. 40626/2021). Né vale a sopperire a tale mancanza la procura generale notarile conferita dalla defunta _2 all'avvocato in data 26.08.2023 /registrata il 09.09.2023) che si è parimenti estinta anch'essa Per_2
a seguito dell'intervenuto decesso della mandataria.
Ciò posto, si osserva che il G.E., con ordinanza del 14.11.2024, dato atto della prosecuzione del procedimento esecutivo ex art. 110 c.p.c. in capo agli eredi, ha assegnato termine fino al 12.02.2025 per integrare gli atti, e dunque sostanzialmente per consentire la prosecuzione della procedura esecutiva agli eredi della . _2
Tuttavia, nemmeno in detto termine gli eredi si sono costituiti avendo l'avvocato depositato Per_2 in data 11.02.2025 “istanza di assegnazione delle somme pignorate” qualificandosi come erede della in ragione del loro rapporto more uxorio consacrato nel contratto di coppia di fatto (che non _2 accorda tuttavia diritti successori dei conviventi) e in ragione altresì di un presunto testamento olografo non prodotto.
E' ben vero che nella medesima istanza l'avvocato ha chiesto, in subordine, l'assegnazione Per_2 delle somme pignorate al figlio (suo e della ) ma non risulta avere depositato, né allegandola _2 all'istanza dell'11.02.2025 né all'udienza del 12.02.2025, la necessaria procura ad litem.
Nemmeno può dolersi il reclamante – ed è dunque infondata la censura pure qui mossa, sotto questo aspetto, all'ordinanza impugnata - del mancato differimento dell'udienza, da lui richiesto al GE., per depositare detta procura atteso il decorso, a quella data, del termine perentorio di sei mesi dalla comunicazione della sentenza con cui il Tribunale di Cosenza, in data 05.03.2024, ha rigettato l'opposizione al decreto ingiuntivo costituente titolo esecutivo dell'odierna esecuzione mobiliare presso terzi.
Il reclamo va, per questi assorbenti motivi, rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, avuto riguardo al valore della causa (fino ad euro 5.201,00) a tariffa minima in ragione della ordinarietà delle questioni trattate
(fase di studio: euro 250,00; fase introduttiva: euro 300,00; fase decisoria: euro 426,00).
Il Tribunale dà, infine, atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater DPR
115/2002 per il pagamento, a carico del reclamante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato (“Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”).
Si tratta di norma che, com'è noto, trova applicazione anche nel caso in cui la parte soccombente sia ammessa al patrocinio legale a spese dello Stato (cfr. di recente, Cass. civ., n. n. 9660/2019 secondo cui “la norma esige dal giudice unicamente l'attestazione dell'avere adottato una decisione di inammissibilità o improcedibilità o di reiezione integrale dell'impugnazione, anche incidentale, competendo poi in via esclusiva all'Amministrazione di valutare se, nonostante l'attestato tenore della pronuncia, vi sia in concreto, a motivo di fattori soggettivi, la possibilità di esigere la doppia contribuzione”; si è in particolare precisato che, nelle ipotesi di ammissione al patrocinio a carico dello Stato, “la cancelleria deve dare esecuzione al provvedimento giurisdizionale, limitando le attività alla mera annotazione dell'importo nel foglio notizie e nel registro”).
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione, deduzione e istanza disattesa, così decide:
- rigetta il reclamo;
- condanna il reclamante al pagamento delle spese legali sostenute da parte che liquida in euro
976,00 per onorari professionali, oltre rimborso forfettario, CAP ed IVA come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater DPR 115/2002 per il pagamento, a carico del reclamante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Cosenza, nella camera di consiglio del 5 marzo 2025
IL GIUDICE est.
Dott.ssa Filomena De Sanzo
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rosangela Viteritti