Art. 31. (Norme di attuazione) 1. Le autorita' competenti, nell'emanare le norme di attuazione della presente legge, terranno conto delle esigenze fatte loro presenti dalla CELI ed avvieranno, se richieste, opportune consultazioni.
Articolo 31 della Legge 29 novembre 1995, n. 520
Articolo 30Articolo 32
Articolo 31 della Legge 29 novembre 1995, n. 520
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22 dicembre 1995
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