Articolo 2 della Legge 21 gennaio 1897, n. 35
Articolo 1Articolo 3
Versione
20 febbraio 1897
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Versione
23 febbraio 1897
Art. 2. ((Per l'esecuzione dell'articolo 4° di detta convenzione, il Governo del Re e' autorizzato a provvedere in due rate annuali al pagamento dei crediti degli ospedali Austro-Ungarici per mantenimento e cura degli infermi poveri veneti e mantovani, quali crediti saranno costituiti dalle somme che risulteranno tuttora insoddisfatte nel giorno in cui entrera' in vigore la convenzione stessa))
Entrata in vigore il 23 febbraio 1897