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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 22/10/2025, n. 734 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 734 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IIINNN NNNOOOMMMEEE DDDEEELLL PPPOOOPPPOOOLLLOOO IIITTTAAALLLIIIAAANNNOOO
TRIBUNALE DI LUCCA SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Lucca in composizione monocratica ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. 1973 dell'anno 2025, pendente
TRA Parte_1
DIFENSORE: Avv. GRANDI SIMONE
- PARTE ATTRICE–
CONTRO Controparte_1
DIFENSORE: Avv. NISINI DANIELE
- PARTE CONVENUTA -
avente a oggetto: Pegno - Ipoteca - Trascrizione e pubblicità di beni immobili e mobili
CONCLUSIONI
➢ Attrice: “All'Ill.mo Tribunale adito, per tutti i motivi espressi, Voglia disporre la cancellazione della domanda giudiziale trascritta presso la Conservatoria di Lucca al reg. particolare 12222 - reg. Generale 17185 del 28.10.2019 sull'immobile sito in Viareggio (LU), Via Etruria n.25, censito al catasto Fabbricati - Fg. 9, Part. 869, Sub. 3, Zc. U, Categoria A2, disponendo che l'emanando provvedimento abbia esecuzione in forma specifica con esonero del Conservatore da ogni responsabilità al riguardo. Spese legali integralmente compensate.”
➢ Convenuto: “All'Ill.mo Tribunale adito, per tutti i motivi espressi, di accogliere la domanda di parte attrice e pertanto di disporre la cancellazione della domanda giudiziale trascritta presso la Conservatoria di Lucca al reg. particolare 12222 - reg. Generale 17185 del 28.10.2019 sull'immobile sito in Viareggio (LU), Via Etruria n.25, censito al catasto Fabbricati - Fg. 9, Part. 869, Sub. 3, Zc.
1 U, Categoria A2, disponendo che l'emanando provvedimento abbia esecuzione in forma specifica con esonero del Conservatore da ogni responsabilità al riguardo. Spese legali integralmente compensate.”
§ § §
§1. – In fatto ed in diritto. – Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c., congiuntamente proposto, e hanno chiesto la cancellazione della Parte_1 Controparte_1
domanda giudiziale trascritta presso l'Agenzia del Territorio di Lucca, Servizio di
Pubblicità Immobiliare, del 28.10.2019, reg. gen. 17185, part. n. 12222, sull'immobile sito in Viareggio, via Etruria 25, catastalmente censito al fg. 9, part. 869, sub 3.
§1.1 – Con ordinanza del 1.8.2025 il giudice ha ordinato la notificazione al convenuto nel rispetto del termine di comparizione di cui all'art. 281-undecies c.p.c.
All'esito, si è costituito aderendo al ricorso. Controparte_1
§2 – Il ricorso è stato emendato dell'originaria nullità, atteso che il presente giudizio ha introdotto un processo contenzioso su diritti soggettivi in posizione di contrasto, non eliso dall'adesione alla domanda di una delle parti.
Ciò detto il ricorso è fondato, atteso che la cancellazione avviene con il consenso delle parti interessate.
§3. – Spese di lite integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni altra contraria domanda, istanza o eccezione, così provvede:
- Accoglie il ricorso e, per l'effetto, ordina la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale trascritta presso l'Agenzia del Territorio, Servizio di Pubblicità
Immobiliare, del 28.10.2019, reg. gen. 17185, part. n. 12222, sull'immobile sito in
Viareggio, via Etruria 25, catastalmente censito al fg. 9, part. 869, sub 3.
- Compensa integralmente le spese di lite.
Lucca, 18 ottobre 2025
IL GIUDICE
DOTT. GIAMPAOLO FABBRIZZI
2
TRIBUNALE DI LUCCA SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Lucca in composizione monocratica ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. 1973 dell'anno 2025, pendente
TRA Parte_1
DIFENSORE: Avv. GRANDI SIMONE
- PARTE ATTRICE–
CONTRO Controparte_1
DIFENSORE: Avv. NISINI DANIELE
- PARTE CONVENUTA -
avente a oggetto: Pegno - Ipoteca - Trascrizione e pubblicità di beni immobili e mobili
CONCLUSIONI
➢ Attrice: “All'Ill.mo Tribunale adito, per tutti i motivi espressi, Voglia disporre la cancellazione della domanda giudiziale trascritta presso la Conservatoria di Lucca al reg. particolare 12222 - reg. Generale 17185 del 28.10.2019 sull'immobile sito in Viareggio (LU), Via Etruria n.25, censito al catasto Fabbricati - Fg. 9, Part. 869, Sub. 3, Zc. U, Categoria A2, disponendo che l'emanando provvedimento abbia esecuzione in forma specifica con esonero del Conservatore da ogni responsabilità al riguardo. Spese legali integralmente compensate.”
➢ Convenuto: “All'Ill.mo Tribunale adito, per tutti i motivi espressi, di accogliere la domanda di parte attrice e pertanto di disporre la cancellazione della domanda giudiziale trascritta presso la Conservatoria di Lucca al reg. particolare 12222 - reg. Generale 17185 del 28.10.2019 sull'immobile sito in Viareggio (LU), Via Etruria n.25, censito al catasto Fabbricati - Fg. 9, Part. 869, Sub. 3, Zc.
1 U, Categoria A2, disponendo che l'emanando provvedimento abbia esecuzione in forma specifica con esonero del Conservatore da ogni responsabilità al riguardo. Spese legali integralmente compensate.”
§ § §
§1. – In fatto ed in diritto. – Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c., congiuntamente proposto, e hanno chiesto la cancellazione della Parte_1 Controparte_1
domanda giudiziale trascritta presso l'Agenzia del Territorio di Lucca, Servizio di
Pubblicità Immobiliare, del 28.10.2019, reg. gen. 17185, part. n. 12222, sull'immobile sito in Viareggio, via Etruria 25, catastalmente censito al fg. 9, part. 869, sub 3.
§1.1 – Con ordinanza del 1.8.2025 il giudice ha ordinato la notificazione al convenuto nel rispetto del termine di comparizione di cui all'art. 281-undecies c.p.c.
All'esito, si è costituito aderendo al ricorso. Controparte_1
§2 – Il ricorso è stato emendato dell'originaria nullità, atteso che il presente giudizio ha introdotto un processo contenzioso su diritti soggettivi in posizione di contrasto, non eliso dall'adesione alla domanda di una delle parti.
Ciò detto il ricorso è fondato, atteso che la cancellazione avviene con il consenso delle parti interessate.
§3. – Spese di lite integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni altra contraria domanda, istanza o eccezione, così provvede:
- Accoglie il ricorso e, per l'effetto, ordina la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale trascritta presso l'Agenzia del Territorio, Servizio di Pubblicità
Immobiliare, del 28.10.2019, reg. gen. 17185, part. n. 12222, sull'immobile sito in
Viareggio, via Etruria 25, catastalmente censito al fg. 9, part. 869, sub 3.
- Compensa integralmente le spese di lite.
Lucca, 18 ottobre 2025
IL GIUDICE
DOTT. GIAMPAOLO FABBRIZZI
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