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Sentenza 23 agosto 2024
Sentenza 23 agosto 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 23/08/2024, n. 193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 193 |
| Data del deposito : | 23 agosto 2024 |
Testo completo
N. 1051/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Il Giudice, Dott.ssa Martina Ponzin, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da nata a [...] il [...] CF: ed ivi residente in [...]
nata a [...] il [...] CF: ed ivi residente in Controparte_1 C.F._2
Piazzetta S. Marco, 2
nato a [...] il [...] CF: ed ivi residente in Controparte_2 C.F._3
Via Galvani, 4
nato a [...] il [...] CF: ed ivi residente in Controparte_3 C.F._4
Via Venezia Giulia, 7/b nato a [...] il [...] CF: ed ivi residente in Controparte_4 C.F._5
Via dello Squero, 18
nata a [...] il [...] CF: ed ivi residente in [...]
nato a [...] il [...] CF: e residente a [...]in CP_6 C.F._7
Piazza Sant'Andrea, 7 tutti appresentati e difesi dall'Avv. Werther Vio de Minelli attori contro
, CF: , residente in [...] CP_7 C.F._8 convenuto contumace in punto: divisione ereditaria.
pagina 1 di 4 Causa trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni delle parti costituite.
Per gli attori:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Gorizia così provvedere: accogliere la domanda di attribuzione della quota del convenuto da dividersi a favore degli attori quali CP_7 maggiori quotisti ed in accrescimento delle loro specifiche quote, con pagamento di conguaglio a favore del convenuto e compensate le spese anticipate dagli attori a favore di quest'ultimo, come individuate e quantificate in atti.
Rifuse spese di giudizio e di mediazione in caso di opposizione.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 8.11.2022 gli attori convenivano in giudizio
[...]
al fine di ottenere lo scioglimento, per la sola sua quota, della comunione ereditaria costituitasi, CP_7 specificamente, sull'immobile sub. PT 5474 di Grado al ct 1° su pc 192/3 con 53/1000 pi del ct 1° in PT
5462 Catastalmente individuato su Foglio 38 particella 192/3 sub 19 Categoria A/3 Classe 4 in Grado Via
Raffaello Sanzio piano 2 con rendita di Euro 546,15, facente parte del patrimonio della de cuius
[...]
, deceduta in Monfalcone in data 22.8.2020 senza lasciare testamento. Per_1
Gli attori chiedevano l'assegnazione della quota di comproprietà di 1/5 facente capo a con CP_7 conseguente sua attribuzione a ciascuno di essi in accrescimento in proporzione alle rispettive quote. Ai fini della determinazione del conguaglio da pagare al futuro ex condividente, chiedevano che venisse posta in compensazione la somma sostenuta dagli attori quale pagamento di diverse spese riferibili all'eredità, sostenute dagli stessi integralmente anche per conto di , da imputare a compensazione CP_7 della somma da ciascuno di essi dovuta sempre in proporzione delle rispettive quote di comproprietà.
Il convenuto non si costituiva e veniva dichiarato contumace.
La causa veniva istruita documentalmente e veniva disposto l'espletamento di una CTU volta a stabilire il valore dell'immobile e a definire le quote di risulta di comproprietà tra gli attori a seguito dell'attribuzione ai coeredi-attori della quota di comproprietà del convenuto, in accrescimento e in proporzione alle rispettive quote.
La causa veniva quindi trattenuta in decisione sulle conclusioni sopra riportate con assegnazione dei termini per il deposito delle memorie ex art. 190 c.p.c..
Tanto premesso, la domanda è fondata e va accolta.
Gli attori hanno infatti documentalmente provato la loro qualità di eredi (docc. nn. 3 e 6 fascicolo attori) nonché la riconducibilità dell'immobile oggetto di causa alla comunione ereditaria (docc. nn. 4-6 ibidem).
Con riferimento alle spese sostenute in adempimento di debiti ereditari e/o relativamente al bene in comunione, queste sono state specificamente allegate e documentate (doc. n. 8 ibidem).
pagina 2 di 4 A ciò si aggiunga l'assenza di opposizione del convenuto che, nonostante la rituale notifica, non si è costituito in giudizio.
A seguito della CTU è stato accertato che l'immobile, indivisibile in natura, ha un valore di 198.000 €.
La domanda di assegnazione della quota del convenuto avanzata dagli attori ex art. 720 c.c. deve essere accolta. Ne consegue che la comproprietà dell'immobile sopra meglio individuato è attribuita agli attori secondo le seguenti quote indivise (riprese dalla CTU):
, nata a [...] il [...] con 1/4 Parte_1
, nata a [...] il [...] con 1/4 Controparte_1
, nato a [...] il [...] con 1/8 Controparte_2
, nato a [...] il [...] con 1/8 CP_6
, nato a [...] il [...] con 1/12 Controparte_3
, nata a [...] il [...] con 1/12 Controparte_5
, nato a [...] il [...] con 1/12 Controparte_4
A , condividente che in sede di divisione non risulta assegnatario di una porzione in natura CP_7 dell'immobile, deve quindi essere riconosciuta una somma a titolo di conguaglio (artt. 720 e 728 c.c.). Vista la valutazione del CTU circa il valore dell'immobile, pari a 198.000 €, il valore della quota del convenuto
(1/5) è di 39.600 €.
Tuttavia, al fine di calcolare la somma effettiva cui ha diritto a titolo di conguaglio è CP_7 necessario tener conto, a titolo di compensazione, degli esborsi sostenuti dagli altri condividenti-attori (art. 724 c.c.).
Come poc'anzi affermato, la spesa sostenuta dai condividenti per conto del convenuto ammonta a 3.530,00
€, come allegato e documentato dagli attori.
In definitiva, la somma a titolo di conguaglio spettante a è pari a 36.070,00 €. CP_7
Alla luce dell'art. 1294 c.c. che stabilisce come regola generale la solidarietà dell'obbligazione, salvo che la legge o il titolo preveda diversamente (circostanza che non sussiste nel caso di specie, in quanto non appaiono qui applicabili gli artt. 752 e 754 c.c. che si riferiscono ai debiti ereditari, cui non possono essere ricondotti i rapporti di debito-credito che scaturiscono dalla divisione), si ritiene che gli attori debbano essere condannati al pagamento in solido della somma a titolo di conguaglio a favore del convenuto.
Nulla sulle spese vista la contumacia del convenuto e quindi l'assenza di opposizione, come richiesto dagli attori.
Le spese di CTU sono poste definitivamente a carico degli attori.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, così provvede:
pagina 3 di 4 1. accertata l'apertura della successione della de cuius , nata a [...] il [...] e Persona_1 morta a Monfalcone il 22/08/2020, accertata la qualità di eredi di , Parte_1 [...]
, , , , , CP_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 [...]
e , dispone la divisione ereditaria dell'immobile sub. PT 5474 di Grado al CP_6 CP_7 ct 1° su pc 192/3 con 53/1000 pi del ct 1° in PT 5462 Catastalmente individuato su Foglio 38 particella 192/3 sub 19 Categoria A/3 Classe 4 in Grado Via Raffaello Sanzio piano 2 con rendita di Euro 546,15, tramite assegnazione della quota di comproprietà di ai restanti CP_7 condividenti, cui consegue l'attribuzione della comproprietà dell'immobile agli attori secondo le seguenti quote indivise:
, nata a [...] il [...] con 1/4 Parte_1
, nata a [...] il [...] con 1/4 Controparte_1
, nato a [...] il [...] con 1/8 Controparte_2
, nato a [...] il [...] con 1/8 CP_6
, nato a [...] il [...] con 1/12 Controparte_3
, nata a [...] il [...] con 1/12 Controparte_5
, nato a [...] il [...] con 1/12 Controparte_4
2. condanna , , , Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
, , , CP_6 Controparte_3 Controparte_5 CP_4
in solido tra loro a pagare a la somma di 36.070,00 € a titolo di
[...] CP_7 conguaglio, per le ragioni esposte in parte motiva;
3. condanna , , , Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
, , , CP_6 Controparte_3 Controparte_5 CP_4
a pagare le spese di CTU come liquidate con separato provvedimento.
[...]
Gorizia, li 22 agosto 2024
Il Giudice
Dott.ssa Martina Ponzin
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Il Giudice, Dott.ssa Martina Ponzin, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da nata a [...] il [...] CF: ed ivi residente in [...]
nata a [...] il [...] CF: ed ivi residente in Controparte_1 C.F._2
Piazzetta S. Marco, 2
nato a [...] il [...] CF: ed ivi residente in Controparte_2 C.F._3
Via Galvani, 4
nato a [...] il [...] CF: ed ivi residente in Controparte_3 C.F._4
Via Venezia Giulia, 7/b nato a [...] il [...] CF: ed ivi residente in Controparte_4 C.F._5
Via dello Squero, 18
nata a [...] il [...] CF: ed ivi residente in [...]
nato a [...] il [...] CF: e residente a [...]in CP_6 C.F._7
Piazza Sant'Andrea, 7 tutti appresentati e difesi dall'Avv. Werther Vio de Minelli attori contro
, CF: , residente in [...] CP_7 C.F._8 convenuto contumace in punto: divisione ereditaria.
pagina 1 di 4 Causa trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni delle parti costituite.
Per gli attori:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Gorizia così provvedere: accogliere la domanda di attribuzione della quota del convenuto da dividersi a favore degli attori quali CP_7 maggiori quotisti ed in accrescimento delle loro specifiche quote, con pagamento di conguaglio a favore del convenuto e compensate le spese anticipate dagli attori a favore di quest'ultimo, come individuate e quantificate in atti.
Rifuse spese di giudizio e di mediazione in caso di opposizione.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 8.11.2022 gli attori convenivano in giudizio
[...]
al fine di ottenere lo scioglimento, per la sola sua quota, della comunione ereditaria costituitasi, CP_7 specificamente, sull'immobile sub. PT 5474 di Grado al ct 1° su pc 192/3 con 53/1000 pi del ct 1° in PT
5462 Catastalmente individuato su Foglio 38 particella 192/3 sub 19 Categoria A/3 Classe 4 in Grado Via
Raffaello Sanzio piano 2 con rendita di Euro 546,15, facente parte del patrimonio della de cuius
[...]
, deceduta in Monfalcone in data 22.8.2020 senza lasciare testamento. Per_1
Gli attori chiedevano l'assegnazione della quota di comproprietà di 1/5 facente capo a con CP_7 conseguente sua attribuzione a ciascuno di essi in accrescimento in proporzione alle rispettive quote. Ai fini della determinazione del conguaglio da pagare al futuro ex condividente, chiedevano che venisse posta in compensazione la somma sostenuta dagli attori quale pagamento di diverse spese riferibili all'eredità, sostenute dagli stessi integralmente anche per conto di , da imputare a compensazione CP_7 della somma da ciascuno di essi dovuta sempre in proporzione delle rispettive quote di comproprietà.
Il convenuto non si costituiva e veniva dichiarato contumace.
La causa veniva istruita documentalmente e veniva disposto l'espletamento di una CTU volta a stabilire il valore dell'immobile e a definire le quote di risulta di comproprietà tra gli attori a seguito dell'attribuzione ai coeredi-attori della quota di comproprietà del convenuto, in accrescimento e in proporzione alle rispettive quote.
La causa veniva quindi trattenuta in decisione sulle conclusioni sopra riportate con assegnazione dei termini per il deposito delle memorie ex art. 190 c.p.c..
Tanto premesso, la domanda è fondata e va accolta.
Gli attori hanno infatti documentalmente provato la loro qualità di eredi (docc. nn. 3 e 6 fascicolo attori) nonché la riconducibilità dell'immobile oggetto di causa alla comunione ereditaria (docc. nn. 4-6 ibidem).
Con riferimento alle spese sostenute in adempimento di debiti ereditari e/o relativamente al bene in comunione, queste sono state specificamente allegate e documentate (doc. n. 8 ibidem).
pagina 2 di 4 A ciò si aggiunga l'assenza di opposizione del convenuto che, nonostante la rituale notifica, non si è costituito in giudizio.
A seguito della CTU è stato accertato che l'immobile, indivisibile in natura, ha un valore di 198.000 €.
La domanda di assegnazione della quota del convenuto avanzata dagli attori ex art. 720 c.c. deve essere accolta. Ne consegue che la comproprietà dell'immobile sopra meglio individuato è attribuita agli attori secondo le seguenti quote indivise (riprese dalla CTU):
, nata a [...] il [...] con 1/4 Parte_1
, nata a [...] il [...] con 1/4 Controparte_1
, nato a [...] il [...] con 1/8 Controparte_2
, nato a [...] il [...] con 1/8 CP_6
, nato a [...] il [...] con 1/12 Controparte_3
, nata a [...] il [...] con 1/12 Controparte_5
, nato a [...] il [...] con 1/12 Controparte_4
A , condividente che in sede di divisione non risulta assegnatario di una porzione in natura CP_7 dell'immobile, deve quindi essere riconosciuta una somma a titolo di conguaglio (artt. 720 e 728 c.c.). Vista la valutazione del CTU circa il valore dell'immobile, pari a 198.000 €, il valore della quota del convenuto
(1/5) è di 39.600 €.
Tuttavia, al fine di calcolare la somma effettiva cui ha diritto a titolo di conguaglio è CP_7 necessario tener conto, a titolo di compensazione, degli esborsi sostenuti dagli altri condividenti-attori (art. 724 c.c.).
Come poc'anzi affermato, la spesa sostenuta dai condividenti per conto del convenuto ammonta a 3.530,00
€, come allegato e documentato dagli attori.
In definitiva, la somma a titolo di conguaglio spettante a è pari a 36.070,00 €. CP_7
Alla luce dell'art. 1294 c.c. che stabilisce come regola generale la solidarietà dell'obbligazione, salvo che la legge o il titolo preveda diversamente (circostanza che non sussiste nel caso di specie, in quanto non appaiono qui applicabili gli artt. 752 e 754 c.c. che si riferiscono ai debiti ereditari, cui non possono essere ricondotti i rapporti di debito-credito che scaturiscono dalla divisione), si ritiene che gli attori debbano essere condannati al pagamento in solido della somma a titolo di conguaglio a favore del convenuto.
Nulla sulle spese vista la contumacia del convenuto e quindi l'assenza di opposizione, come richiesto dagli attori.
Le spese di CTU sono poste definitivamente a carico degli attori.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, così provvede:
pagina 3 di 4 1. accertata l'apertura della successione della de cuius , nata a [...] il [...] e Persona_1 morta a Monfalcone il 22/08/2020, accertata la qualità di eredi di , Parte_1 [...]
, , , , , CP_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 [...]
e , dispone la divisione ereditaria dell'immobile sub. PT 5474 di Grado al CP_6 CP_7 ct 1° su pc 192/3 con 53/1000 pi del ct 1° in PT 5462 Catastalmente individuato su Foglio 38 particella 192/3 sub 19 Categoria A/3 Classe 4 in Grado Via Raffaello Sanzio piano 2 con rendita di Euro 546,15, tramite assegnazione della quota di comproprietà di ai restanti CP_7 condividenti, cui consegue l'attribuzione della comproprietà dell'immobile agli attori secondo le seguenti quote indivise:
, nata a [...] il [...] con 1/4 Parte_1
, nata a [...] il [...] con 1/4 Controparte_1
, nato a [...] il [...] con 1/8 Controparte_2
, nato a [...] il [...] con 1/8 CP_6
, nato a [...] il [...] con 1/12 Controparte_3
, nata a [...] il [...] con 1/12 Controparte_5
, nato a [...] il [...] con 1/12 Controparte_4
2. condanna , , , Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
, , , CP_6 Controparte_3 Controparte_5 CP_4
in solido tra loro a pagare a la somma di 36.070,00 € a titolo di
[...] CP_7 conguaglio, per le ragioni esposte in parte motiva;
3. condanna , , , Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
, , , CP_6 Controparte_3 Controparte_5 CP_4
a pagare le spese di CTU come liquidate con separato provvedimento.
[...]
Gorizia, li 22 agosto 2024
Il Giudice
Dott.ssa Martina Ponzin
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